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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 05/04/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1156/2022
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
06.02.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(P.I.: ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
Luisa Ianniello e Andra Ambroz ed elettivamente domiciliata presso il loro studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Silvia Costa ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente OGGETTO: Accertamento della legittimità della sanzione disciplinare da applicare al lavoratore dipendente
Conclusioni
Per la parte ricorrente “Nel merito: -dichiarare la legittimità della Parte_1
sanzione disciplinare da applicare da parte di alla dipendente Parte_1
sig.ra nella misura della sospensione dal servizio e dalla Controparte_1
retribuzione pari a dieci giorni, per i fatti di cui in premessa, o quella che sarà ritenuta di giustizia, ex artt.52, 53, 54 e 55 CCNL Poste del 23.06.2021; -condannare la controparte alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio”.
Per la parte resistente : “che il Tribunale di Pisa. Giudice del Controparte_1
Lavoro, voglia: - in via preliminare, rigettare la domanda a seguito dell'intervenuta archiviazione del procedimento disciplinare;
- nel merito, rigettare la domanda formulata da controparte e per l'effetto, annullare la sanzione disciplinare erogata.
Con condanna di spese e onorari del giudizio maggiorati in ragione del collegamento ipertestuale”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 16.11.2022, la ricorrente chiedeva di dichiarare la legittimità della sanzione disciplinare da applicare alla dipendente _1
, ovvero della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per il periodo
[...]
di 10 giorni.
2. In particolare, la ricorrente spiegava di avere accertato, a seguito di controllo, cinque irregolarità commesse dalla dipendente , portalettere Controparte_1 applicata sulla “Area di Base” n. 12 del CD di Pisa recapito Ospedaletto, nel recapito di raccomandate al destinatario. Nello specifico i cinque destinatari delle raccomandate attenzionate avevano disconosciuto le firme di ricevuta del plico apposte sugli attestati di avvenuta consegna, sottoscrivendo delle dichiarazioni.
Uno dei destinatari dei suddetti atti affermava di non avere mai ricevuto la
Pag. 2 di 7 raccomandata. Veniva accertato, altresì, che la aveva utilizzato la modalità _1 di consegna “multipla” (ovvero raccogliendo un'unica firma di ricevuta per una pluralità di missive elencate su un medesimo “attestato di avvenuta consegna”) per atti diretti a destinatari residenti presso indirizzi diversi. Inoltre, era stato appurato che la resistente in un'occasione aveva consegnato una raccomandata ad un soggetto diverso dal destinatario e in un luogo diverso di recapito;
in un altro caso, poi, era stato verificato che la raccomandata non era stata consegnata a mani ma era stata inserita nella cassetta della posta (come fosse posta ordinaria), siglando, però, con una firma che il destinatario disconosceva. In sostanza, veniva acclarato che la aveva utilizzato una modalità di firma illegittima, facendo _1
risultare come apposta la firma del destinatario (mentre la firma veniva verosimilmente apposta dalla stessa . Tale condotta risultava _1
particolarmente grave e andava a ledere il rapporto fiduciario con il datore di lavoro, violando il Codice Etico di Parte_1
3. La ricorrente precisava che la dipendente, invitata a fornire dei chiarimenti in merito alle accertate irregolarità, non dava alcuna spiegazione. Solo a seguito della contestazione disciplinare, notificata il 14.09.2022, la si difendeva _1
sostenendo la genericità di quanto le veniva imputato, non essendo noti i riferimenti temporali degli atti e se le firme disconosciute dai destinatari erano state raccolte su ricevute cartacee o con il palmare. In merito alla denuncia di uno dei destinatari ( , in difetto di denuncia scritta, la sola sua Persona_1
dichiarazione non poteva costituire prova. Sulle consegne in modalità multipla la dipendente sosteneva ulteriormente la genericità della contestazione.
4. concludeva evidenziando che, ritenute insoddisfacenti le Parte_1
giustificazioni addotte, alla dipendente NI veniva irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per il tempo di giorni 10. Fallito il tentativo di conciliazione e di arbitrato, la società faceva ricorso all'A.G. ai sensi dell'art. 7, comma 7, legge 300/70 per ottenere il riconoscimento della legittimità della sanzione disciplinare s applicare alla _1
Pag. 3 di 7 5. In data 09.03.2023 si costituiva in giudizio la parte resistente, _1
, che contestava le argomentazioni esposte dalla ricorrente e chiedeva il
[...]
rigetto della domanda proposta.
6. La resistente preliminarmente eccepiva l'intervenuta archiviazione del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 55, comma 4, del CCNL di
[...]
, in quanto il provvedimento disciplinare era stato a lei comunicato oltre il Pt_1
termine di 30 giorni dal termine di scadenza della presentazione delle giustificazioni. Il termine per presentare giustificazioni scadeva il 19.09.2022, mentre la comunicazione dell'irrogazione della sanzione disciplinare era stata compiuta il 20.10.2022, ovvero il trentunesimo giorno.
7. Nel merito, poi, la NI rilevava l'infondatezza della domanda, per carenza di specificità della contestazione disciplinare. In particolare, veniva contestata la mancata allegazione del report e dei documenti recanti i disconoscimenti di firma degli utenti nonché l'assenza di specificazione (sul dato temporale e spaziale) delle consegne in modalità multipla. Ad esempio, la società ricorrente non aveva neppure precisato in sede di contestazione disciplinare se si trattava di firme raccolte sul palmare o di ricevute cartacee. Dato questo assai rilevante, in quanto le firma apposte con il palmare generalmente risultano illeggibili. In merito alla raccomandata indirizzata alla si evidenziava che dalla consultazione del Per_1
sito delle Poste il plico risultava regolarmente consegnato e che la non Per_1
aveva sporto denuncia in merito.
8. In ultimo, in riferimento al fatto che inizialmente ella non aveva fornito giustificazioni alla datrice di lavoro, si evidenziava che in occasione dell'incontro in questione la società ricorrente non aveva indicato le ragioni della convocazione alla dipendente e, inoltre, le era stato impedito di farsi accompagnare dal rappresentante sindacale. Per tale ragione non aveva ritenuto opportuno rispondere.
9. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Pag. 4 di 7 10. Risulta fondata l'eccezione preliminare mossa dalla parte resistente in merito alla tardiva contestazione della sanzione disciplinare.
11. L'art. 55, comma 4, stabilisce che “La comunicazione del provvedimento deve essere inviata per iscritto entro e non oltre 30 giorni dal termine di scadenza della presentazione delle giustificazioni, in difetto di che il procedimento disciplinare si ha per definito con l'archiviazione”.
12. Si tratta pertanto di termine perentorio, la cui violazione determina automaticamente l'archiviazione del procedimento disciplinare.
13. Letti i documenti depositati risulta che la contestazione è stata ricevuta dalla resistente in data 14.09.2022, che la NI ha inviato le proprie giustificazioni in data 16.09.2022 e che il termine per presentarle scadeva il 19.09.2022.
14. Pertanto, la società ricorrente avrebbe dovuto consegnare alla dipendente la contestazione disciplinare entro il 19.10.2022. Invece, detta contestazione è stata consegnata solamente in data 20.10.2022, ovvero tardivamente, anche se per un solo giorno.
15. In applicazione della suddetta previsione del CCNL, quindi, il procedimento disciplinare deve intendersi archiviato e la sanzione disciplinare di cui si chiede la verifica è stata irrogata illegittimamente.
16. Va aggiunto che la parte ricorrente, sia nella nota depositata in data 28.11.2023 sia nella memoria depositata in data 30.01.2025, non ha contestato l'eccezione mossa dalla resistente, non indicando alcuna argomentazione contraria in merito alla tardività della contestazione disciplinare.
17. Al di là dell'eccezione preliminare, va osservato che il ricorso in oggetto risulta infondato anche nel merito.
18. Sotto questo profilo risultano condivisibili le argomentazioni difensive di parte resistente. La contestazione mossa alla dipendente appare carente, in quanto generica, non risultando allegati i report e i documenti recanti i disconoscimenti di firma degli utenti e non avendo indicato i riferimenti spazio-temporali delle consegne in modalità multipla. Neppure era stato precisato se le firme disconosciute erano state apposte sul palmare o su documento cartaceo, in tal modo senz'altro inficiando l'attività difensiva della Parimenti condivisibile _1
Pag. 5 di 7 l'argomentazione secondo cui la sottoscrizione su palmare è generalmente illeggibile e non utile al fine di individuarne l'autore. Inoltre, in merito al disconoscimento di va evidenziato, come sottolineato dalla Persona_1
resistente, che nessuna denuncia era stata mossa in merito alla falsificazione della sua firma e che la raccomandata risultava regolarmente consegnata, consultando il sito di . Parte_1
19. Pertanto, anche nel merito si ritiene che la contestazione disciplinare in oggetto sia priva dei requisiti di legittimità.
20. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche. Si ritiene che la causa in oggetto, trattandosi di sospensione della retribuzione relativa a 10 giorni di lavoro, sia da ricondurre allo scaglione inferiore a 1.100,00 euro, come indicato dal ricorrente nell'atto introduttivo. Va altresì tenuto conto che non è stata svolta attività istruttoria
21. Ai fini della liquidazione delle spese occorre tener conto che, ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014, il compenso determinato secondo i parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.
22. Nel caso di specie, in ragione della misura e della utilità dei collegamenti ipertestuali adottati, si ritiene equo un aumento del 20%.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
, che liquida in complessivi 618,00 euro per compensi, oltre al _1
Pag. 6 di 7 rimborso delle spese forfettarie (determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione), ad IVA e CPA come per legge.
Pisa, 05.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1156/2022
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
06.02.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(P.I.: ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
Luisa Ianniello e Andra Ambroz ed elettivamente domiciliata presso il loro studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Silvia Costa ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente OGGETTO: Accertamento della legittimità della sanzione disciplinare da applicare al lavoratore dipendente
Conclusioni
Per la parte ricorrente “Nel merito: -dichiarare la legittimità della Parte_1
sanzione disciplinare da applicare da parte di alla dipendente Parte_1
sig.ra nella misura della sospensione dal servizio e dalla Controparte_1
retribuzione pari a dieci giorni, per i fatti di cui in premessa, o quella che sarà ritenuta di giustizia, ex artt.52, 53, 54 e 55 CCNL Poste del 23.06.2021; -condannare la controparte alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio”.
Per la parte resistente : “che il Tribunale di Pisa. Giudice del Controparte_1
Lavoro, voglia: - in via preliminare, rigettare la domanda a seguito dell'intervenuta archiviazione del procedimento disciplinare;
- nel merito, rigettare la domanda formulata da controparte e per l'effetto, annullare la sanzione disciplinare erogata.
Con condanna di spese e onorari del giudizio maggiorati in ragione del collegamento ipertestuale”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 16.11.2022, la ricorrente chiedeva di dichiarare la legittimità della sanzione disciplinare da applicare alla dipendente _1
, ovvero della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per il periodo
[...]
di 10 giorni.
2. In particolare, la ricorrente spiegava di avere accertato, a seguito di controllo, cinque irregolarità commesse dalla dipendente , portalettere Controparte_1 applicata sulla “Area di Base” n. 12 del CD di Pisa recapito Ospedaletto, nel recapito di raccomandate al destinatario. Nello specifico i cinque destinatari delle raccomandate attenzionate avevano disconosciuto le firme di ricevuta del plico apposte sugli attestati di avvenuta consegna, sottoscrivendo delle dichiarazioni.
Uno dei destinatari dei suddetti atti affermava di non avere mai ricevuto la
Pag. 2 di 7 raccomandata. Veniva accertato, altresì, che la aveva utilizzato la modalità _1 di consegna “multipla” (ovvero raccogliendo un'unica firma di ricevuta per una pluralità di missive elencate su un medesimo “attestato di avvenuta consegna”) per atti diretti a destinatari residenti presso indirizzi diversi. Inoltre, era stato appurato che la resistente in un'occasione aveva consegnato una raccomandata ad un soggetto diverso dal destinatario e in un luogo diverso di recapito;
in un altro caso, poi, era stato verificato che la raccomandata non era stata consegnata a mani ma era stata inserita nella cassetta della posta (come fosse posta ordinaria), siglando, però, con una firma che il destinatario disconosceva. In sostanza, veniva acclarato che la aveva utilizzato una modalità di firma illegittima, facendo _1
risultare come apposta la firma del destinatario (mentre la firma veniva verosimilmente apposta dalla stessa . Tale condotta risultava _1
particolarmente grave e andava a ledere il rapporto fiduciario con il datore di lavoro, violando il Codice Etico di Parte_1
3. La ricorrente precisava che la dipendente, invitata a fornire dei chiarimenti in merito alle accertate irregolarità, non dava alcuna spiegazione. Solo a seguito della contestazione disciplinare, notificata il 14.09.2022, la si difendeva _1
sostenendo la genericità di quanto le veniva imputato, non essendo noti i riferimenti temporali degli atti e se le firme disconosciute dai destinatari erano state raccolte su ricevute cartacee o con il palmare. In merito alla denuncia di uno dei destinatari ( , in difetto di denuncia scritta, la sola sua Persona_1
dichiarazione non poteva costituire prova. Sulle consegne in modalità multipla la dipendente sosteneva ulteriormente la genericità della contestazione.
4. concludeva evidenziando che, ritenute insoddisfacenti le Parte_1
giustificazioni addotte, alla dipendente NI veniva irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per il tempo di giorni 10. Fallito il tentativo di conciliazione e di arbitrato, la società faceva ricorso all'A.G. ai sensi dell'art. 7, comma 7, legge 300/70 per ottenere il riconoscimento della legittimità della sanzione disciplinare s applicare alla _1
Pag. 3 di 7 5. In data 09.03.2023 si costituiva in giudizio la parte resistente, _1
, che contestava le argomentazioni esposte dalla ricorrente e chiedeva il
[...]
rigetto della domanda proposta.
6. La resistente preliminarmente eccepiva l'intervenuta archiviazione del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 55, comma 4, del CCNL di
[...]
, in quanto il provvedimento disciplinare era stato a lei comunicato oltre il Pt_1
termine di 30 giorni dal termine di scadenza della presentazione delle giustificazioni. Il termine per presentare giustificazioni scadeva il 19.09.2022, mentre la comunicazione dell'irrogazione della sanzione disciplinare era stata compiuta il 20.10.2022, ovvero il trentunesimo giorno.
7. Nel merito, poi, la NI rilevava l'infondatezza della domanda, per carenza di specificità della contestazione disciplinare. In particolare, veniva contestata la mancata allegazione del report e dei documenti recanti i disconoscimenti di firma degli utenti nonché l'assenza di specificazione (sul dato temporale e spaziale) delle consegne in modalità multipla. Ad esempio, la società ricorrente non aveva neppure precisato in sede di contestazione disciplinare se si trattava di firme raccolte sul palmare o di ricevute cartacee. Dato questo assai rilevante, in quanto le firma apposte con il palmare generalmente risultano illeggibili. In merito alla raccomandata indirizzata alla si evidenziava che dalla consultazione del Per_1
sito delle Poste il plico risultava regolarmente consegnato e che la non Per_1
aveva sporto denuncia in merito.
8. In ultimo, in riferimento al fatto che inizialmente ella non aveva fornito giustificazioni alla datrice di lavoro, si evidenziava che in occasione dell'incontro in questione la società ricorrente non aveva indicato le ragioni della convocazione alla dipendente e, inoltre, le era stato impedito di farsi accompagnare dal rappresentante sindacale. Per tale ragione non aveva ritenuto opportuno rispondere.
9. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Pag. 4 di 7 10. Risulta fondata l'eccezione preliminare mossa dalla parte resistente in merito alla tardiva contestazione della sanzione disciplinare.
11. L'art. 55, comma 4, stabilisce che “La comunicazione del provvedimento deve essere inviata per iscritto entro e non oltre 30 giorni dal termine di scadenza della presentazione delle giustificazioni, in difetto di che il procedimento disciplinare si ha per definito con l'archiviazione”.
12. Si tratta pertanto di termine perentorio, la cui violazione determina automaticamente l'archiviazione del procedimento disciplinare.
13. Letti i documenti depositati risulta che la contestazione è stata ricevuta dalla resistente in data 14.09.2022, che la NI ha inviato le proprie giustificazioni in data 16.09.2022 e che il termine per presentarle scadeva il 19.09.2022.
14. Pertanto, la società ricorrente avrebbe dovuto consegnare alla dipendente la contestazione disciplinare entro il 19.10.2022. Invece, detta contestazione è stata consegnata solamente in data 20.10.2022, ovvero tardivamente, anche se per un solo giorno.
15. In applicazione della suddetta previsione del CCNL, quindi, il procedimento disciplinare deve intendersi archiviato e la sanzione disciplinare di cui si chiede la verifica è stata irrogata illegittimamente.
16. Va aggiunto che la parte ricorrente, sia nella nota depositata in data 28.11.2023 sia nella memoria depositata in data 30.01.2025, non ha contestato l'eccezione mossa dalla resistente, non indicando alcuna argomentazione contraria in merito alla tardività della contestazione disciplinare.
17. Al di là dell'eccezione preliminare, va osservato che il ricorso in oggetto risulta infondato anche nel merito.
18. Sotto questo profilo risultano condivisibili le argomentazioni difensive di parte resistente. La contestazione mossa alla dipendente appare carente, in quanto generica, non risultando allegati i report e i documenti recanti i disconoscimenti di firma degli utenti e non avendo indicato i riferimenti spazio-temporali delle consegne in modalità multipla. Neppure era stato precisato se le firme disconosciute erano state apposte sul palmare o su documento cartaceo, in tal modo senz'altro inficiando l'attività difensiva della Parimenti condivisibile _1
Pag. 5 di 7 l'argomentazione secondo cui la sottoscrizione su palmare è generalmente illeggibile e non utile al fine di individuarne l'autore. Inoltre, in merito al disconoscimento di va evidenziato, come sottolineato dalla Persona_1
resistente, che nessuna denuncia era stata mossa in merito alla falsificazione della sua firma e che la raccomandata risultava regolarmente consegnata, consultando il sito di . Parte_1
19. Pertanto, anche nel merito si ritiene che la contestazione disciplinare in oggetto sia priva dei requisiti di legittimità.
20. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche. Si ritiene che la causa in oggetto, trattandosi di sospensione della retribuzione relativa a 10 giorni di lavoro, sia da ricondurre allo scaglione inferiore a 1.100,00 euro, come indicato dal ricorrente nell'atto introduttivo. Va altresì tenuto conto che non è stata svolta attività istruttoria
21. Ai fini della liquidazione delle spese occorre tener conto che, ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014, il compenso determinato secondo i parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.
22. Nel caso di specie, in ragione della misura e della utilità dei collegamenti ipertestuali adottati, si ritiene equo un aumento del 20%.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
, che liquida in complessivi 618,00 euro per compensi, oltre al _1
Pag. 6 di 7 rimborso delle spese forfettarie (determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione), ad IVA e CPA come per legge.
Pisa, 05.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
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