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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/07/2025, n. 8366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8366 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 36620 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, decisa il giorno 15.7.2025 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, via Boezio n. Parte_1
14, presso lo studio degli avv.ti Giuseppe Itri e Loredana Gombia che lo rappresentano e difendono per procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1 in persona del legale rapp. pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, P.zza delle Cinque Giornate n.3, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Cignarelli per procura in atti RESISTENTE
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.10.2024 premettendo di avere Parte_1 lavorato per oltre 30 anni quale autista e soccorritore sulle autoambulanze e sui Contr mezzi di soccorso sanitario: dal 1990 alle dipendenze delle e Parte_2 dal 2005 fino ad ottobre 2021, data in cui è stato collocato a riposo, alle dipendenze dell' lamentava che a causa delle mansioni svolte aveva CP_3 contratto la seguente patologia professionale “artropatia degenerativa di spalla, bilaterale ma maggiore a dx, con tendinopatia del sovraspinoso e deficit funzionale in via antalgica” e che aveva riportato postumi permanenti in misura superiore al 6%; che aveva presentato il 7.7.2022 denuncia di malattia professionale all' , CP_1 che con provvedimento del 17.3.2023, aveva riconosciuto l'origine professionale della patologia “Deficit funzionale spalla dx”, con un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica, pari al 6%; che l' in data 7.12.2023 aveva poi CP_1 comunicato al ricorrente la valutazione complessiva del danno nella misura del 15%, essendogli stata già riconosciuta una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 10%, per altra malattia professionale, giusta sentenza n. 10813/2023 del Tribunale di Roma;
che aveva proposto opposizione in data 2.2.2024 avverso detto provvedimento ritenendo non valutata integralmente la propria inabilità; che inoltre in data 19.8.2021 aveva subito un infortunio sul lavoro procurandosi una distorsione al ginocchio e alla coscia sinistra (“estesa lacerazione muscolare del vasto mediale di coscia al terzo distale”) durante il trasporto di un paziente obeso;
che in data 23.11.2021 l' comunicava la CP_1 liquidazione del periodo di inabilità temporanea assoluta senza riscontrare alcuna menomazione permanente;
che anche avverso tale provvedimento, in data 7.12.2022 aveva presentato infruttuosamente ricorso in opposizione.
Concludeva chiedendo di: “accertare e dichiarare che la malattia da cui è affetto il Sig. , denunciata all' in data 7.12.2022, è stata Parte_1 CP_1 contratta in occasione ed menomazione dell'integrità psico-fisica in una misura compresa fra il 6% ed il 12%, o in quella diversa misura, anche maggiore, che risulterà in corso di causa;
accertare e dichiarare che l'evento occorso al Sig.
in data 19.08.2021, durante lo svolgimento dell'attività Parte_1 lavorativa, è da ascriversi ad infortunio sul lavoro;
conseguentemente accertare e dichiarare che tale infortunio ha comportato una menomazione dell'integrità psico- fisica nella misura compresa tra l'1% ed il 6%, o in quella diversa, anche maggiore che verrà accertata in corso di causa;
accertare e dichiarare il grado percentuale complessivo della menomazione psico-fisica derivante dall'unificazione del danno che verrà accertato per la malattia professionale e per l'infortunio di cui è causa, con quello del 10% già riconosciuto in sede al ricorrente, per altra malattia CP_1 professionale;
per l'effetto, condannare l' , in persona del legale rapp.te p.t., al CP_1
2 pagamento in favore dell'istante della rendita commisurata al grado complessivo di menomazione psico-fisica che verrà riconosciuto, da corrispondersi nei modi e nei termini di legge, con gli interessi legali e quanto altro di competenza con decorrenza dalla data della domanda, o da quell'altra, anche successiva, che verrà accertata in corso di causa”.
Si costituiva tardivamente in giudizio l' che contestava la fondatezza della CP_1 domanda e ne chiedeva il rigetto.
Istruita la causa a mezzo di c.t.u. medico legale sulla persona del ricorrente, all'udienza del 15.7.2025 la causa era decisa con la pubblica lettura della sentenza.
Il ricorso deve essere accolto.
Il c.t.u. con valutazione immune da vizi perché congruamente motivata, alla quale si fa in questa sede integralmente rinvio, ha accertato che il ricorrente:
- in relazione all'evento occorso in data 19.8.2021, rispetto al quale nessuna contestazione ha svolto l' in ordine alla sua natura di CP_1 infortunio professionale, ha apprezzato la presenza di “esiti cicatriziali a carico della muscolatura della coscia sinistra”, compatibili con la dinamica dell'incidente subito e comportanti una modica, ma apprezzabile menomazione funzionale, nonché di “segni radiologici di interessamento traumatico delle strutture capsulo-legamentose della spalla destra”: il consulente ha valutato che gli esiti dell'infortunio in questione hanno determinato una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 4%, considerata l'entità della limitazione funzionale riscontrata e le voci tabellari relative alle menomazioni dei distretti corporei interessati;
- in relazione all'evento denunciato in data 7.12.2022 ha riscontrato “la presenza a carico della spalla destra, di alterazioni di tipo degenerativo delle strutture capsulo-legamentose ed articolari corrispondenti a quelle denunciate”, ribadendo la natura professionale di tale infermità, già accertata dall' in data 17.3.2023, in quanto correlata CP_1 eziologicamente al sovraccarico biomeccanico articolare connesso alle mansioni svolte dal periziando durante la sua attività lavorativa e ha valutato gli esiti della malattia professionale in parola in misura pari all'8%, tenuto conto della limitazione funzionale connessa e riscontrata, nonché delle voci tabellari relative al distretto corporeo esaminato.
Pertanto il consulente ha concluso che l'entità percentuale del danno biologico complessivo, derivante dalla malattia professionale accertata con la sentenza del Tribunale di Roma sez. lavoro n. 10813/2023, dall'infortunio del 19.8.2021 e dalla malattia professionale denunciata in data 7.12.2022, è pari al 21% facendo applicazione dei criteri delle tabelle delle menomazioni psico-fisiche del d.lgs. 23.2.2000 n. 38. Il consulente, inoltre, ha risposto in modo completo e convincente alle osservazioni critiche di parte resistente, con argomenti e valutazioni a cui si fa
3 integralmente rinvio in quanto immuni da vizi, confermando le conclusioni già rassegnate.
In particolare il c.t.u. ha valutato il danno all'integrità psico-fisica, in termini di danno biologico, ascrivibile agli esiti della lesione muscolare della coscia sinistra, in mancanza di voci tabellari specifiche, secondo i criteri dell'analogia e dell'equivalenza, tenendo in considerazione le valutazioni tabellari per altre menomazioni incidenti sul medesimo apparato e specificando che “è stato rilevato che il sig. ha riportato le lesioni documentate con le Parte_1 ecografie del 27/08/2021 e 13/02/2022, e con la RM del 06/03/2023, ovvero la lesione dei muscoli retto femorale e vasto mediale, che ha determinato gli esiti dolorosi e disfunzionali riferiti in anamnesi, riscontrati obiettivamente con un'attendibile dolorabilità alla palpazione della regione muscolare sede della lesione distrattiva, una limitazione funzionale antalgica dei movimenti attivi contro resistenza ed una modica, ma apprezzabile, zoppia di fuga. Sono state altresì riscontrate lesioni capsulo-legamentose della spalla destra, strumentalmente ed obiettivamente apprezzabili (RM del 18.09.2021 e del 15.12.2022) che, per quanto parzialmente da ascriversi alla malattia professionale denunciata in data 07.12.2022, sono anche, pur se solo parzialmente, esito autonomo e distinto del trauma riportato in data 19.08.2021 e, in quanto tali, meritevoli di distinta valutazione. Tali esiti sono stati giudicati tenendo conto delle voci tabellari 223 (limitazione dei movimenti dell'articolazione scapoloomerale ai gradi estremi), 227 (esiti di lesioni delle strutture muscolo- tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale), 168 (paralisi totale del nervo femorale, 30%) e 272 (esiti di frattura di femore, apprezzabili con indagini strumentali, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale). La valutazione del danno biologico correlato agli esiti dell'infortunio del 19.08.2021 è stata pari al 4%, in quanto è stato ritenuto che gli esiti in parola non si possano considerare di lievissima entità e, pertanto, totalmente trascurabili e privi di effetto, ma siano invece ben apprezzabili, abbiano un'incidenza non trascurabile sulla funzione della spalla e del muscolo quadricipite della coscia e, pertanto, meritevoli di adeguata considerazione. Nella valutazione complessiva del danno è stata considerata l'afferenza alla spalla destra sia della menomazione da malattia professionale che di parte degli esiti dell'infortunio, giudicando la complessiva menomazione dell'integrità psico-fisica come pari al 21%”.
L' va, dunque, condannato al pagamento in favore del ricorrente della CP_1 rendita corrispondente al 21% di invalidità, con rivalutazione monetaria ed interessi legali, nei limiti del divieto di cumulo.
Le spese di lite e di c.t.u. sono a definitivo carico dell' CP_1
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accertata l'inabilità permanente del ricorrente pari al 21% derivante dall'unificazione dei postumi per la malattia professionale denunziata il 7.12.22 e di quelli per l'infortunio sul lavoro del 19.8.2021, con il 10% già riconosciuto, condanna l' a costituire e liquidare in favore del CP_1 ricorrente la rendita commisurata al grado complessivo di menomazione psico-fisica riconosciuto, oltre gli interessi legali con decorrenza dalla data della domanda;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore del CP_1 ricorrente che liquida in complessivi euro 3.500,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell' CP_1
Roma 15.7.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valentina Cacace
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 36620 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, decisa il giorno 15.7.2025 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, via Boezio n. Parte_1
14, presso lo studio degli avv.ti Giuseppe Itri e Loredana Gombia che lo rappresentano e difendono per procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1 in persona del legale rapp. pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, P.zza delle Cinque Giornate n.3, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Cignarelli per procura in atti RESISTENTE
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.10.2024 premettendo di avere Parte_1 lavorato per oltre 30 anni quale autista e soccorritore sulle autoambulanze e sui Contr mezzi di soccorso sanitario: dal 1990 alle dipendenze delle e Parte_2 dal 2005 fino ad ottobre 2021, data in cui è stato collocato a riposo, alle dipendenze dell' lamentava che a causa delle mansioni svolte aveva CP_3 contratto la seguente patologia professionale “artropatia degenerativa di spalla, bilaterale ma maggiore a dx, con tendinopatia del sovraspinoso e deficit funzionale in via antalgica” e che aveva riportato postumi permanenti in misura superiore al 6%; che aveva presentato il 7.7.2022 denuncia di malattia professionale all' , CP_1 che con provvedimento del 17.3.2023, aveva riconosciuto l'origine professionale della patologia “Deficit funzionale spalla dx”, con un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica, pari al 6%; che l' in data 7.12.2023 aveva poi CP_1 comunicato al ricorrente la valutazione complessiva del danno nella misura del 15%, essendogli stata già riconosciuta una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 10%, per altra malattia professionale, giusta sentenza n. 10813/2023 del Tribunale di Roma;
che aveva proposto opposizione in data 2.2.2024 avverso detto provvedimento ritenendo non valutata integralmente la propria inabilità; che inoltre in data 19.8.2021 aveva subito un infortunio sul lavoro procurandosi una distorsione al ginocchio e alla coscia sinistra (“estesa lacerazione muscolare del vasto mediale di coscia al terzo distale”) durante il trasporto di un paziente obeso;
che in data 23.11.2021 l' comunicava la CP_1 liquidazione del periodo di inabilità temporanea assoluta senza riscontrare alcuna menomazione permanente;
che anche avverso tale provvedimento, in data 7.12.2022 aveva presentato infruttuosamente ricorso in opposizione.
Concludeva chiedendo di: “accertare e dichiarare che la malattia da cui è affetto il Sig. , denunciata all' in data 7.12.2022, è stata Parte_1 CP_1 contratta in occasione ed menomazione dell'integrità psico-fisica in una misura compresa fra il 6% ed il 12%, o in quella diversa misura, anche maggiore, che risulterà in corso di causa;
accertare e dichiarare che l'evento occorso al Sig.
in data 19.08.2021, durante lo svolgimento dell'attività Parte_1 lavorativa, è da ascriversi ad infortunio sul lavoro;
conseguentemente accertare e dichiarare che tale infortunio ha comportato una menomazione dell'integrità psico- fisica nella misura compresa tra l'1% ed il 6%, o in quella diversa, anche maggiore che verrà accertata in corso di causa;
accertare e dichiarare il grado percentuale complessivo della menomazione psico-fisica derivante dall'unificazione del danno che verrà accertato per la malattia professionale e per l'infortunio di cui è causa, con quello del 10% già riconosciuto in sede al ricorrente, per altra malattia CP_1 professionale;
per l'effetto, condannare l' , in persona del legale rapp.te p.t., al CP_1
2 pagamento in favore dell'istante della rendita commisurata al grado complessivo di menomazione psico-fisica che verrà riconosciuto, da corrispondersi nei modi e nei termini di legge, con gli interessi legali e quanto altro di competenza con decorrenza dalla data della domanda, o da quell'altra, anche successiva, che verrà accertata in corso di causa”.
Si costituiva tardivamente in giudizio l' che contestava la fondatezza della CP_1 domanda e ne chiedeva il rigetto.
Istruita la causa a mezzo di c.t.u. medico legale sulla persona del ricorrente, all'udienza del 15.7.2025 la causa era decisa con la pubblica lettura della sentenza.
Il ricorso deve essere accolto.
Il c.t.u. con valutazione immune da vizi perché congruamente motivata, alla quale si fa in questa sede integralmente rinvio, ha accertato che il ricorrente:
- in relazione all'evento occorso in data 19.8.2021, rispetto al quale nessuna contestazione ha svolto l' in ordine alla sua natura di CP_1 infortunio professionale, ha apprezzato la presenza di “esiti cicatriziali a carico della muscolatura della coscia sinistra”, compatibili con la dinamica dell'incidente subito e comportanti una modica, ma apprezzabile menomazione funzionale, nonché di “segni radiologici di interessamento traumatico delle strutture capsulo-legamentose della spalla destra”: il consulente ha valutato che gli esiti dell'infortunio in questione hanno determinato una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 4%, considerata l'entità della limitazione funzionale riscontrata e le voci tabellari relative alle menomazioni dei distretti corporei interessati;
- in relazione all'evento denunciato in data 7.12.2022 ha riscontrato “la presenza a carico della spalla destra, di alterazioni di tipo degenerativo delle strutture capsulo-legamentose ed articolari corrispondenti a quelle denunciate”, ribadendo la natura professionale di tale infermità, già accertata dall' in data 17.3.2023, in quanto correlata CP_1 eziologicamente al sovraccarico biomeccanico articolare connesso alle mansioni svolte dal periziando durante la sua attività lavorativa e ha valutato gli esiti della malattia professionale in parola in misura pari all'8%, tenuto conto della limitazione funzionale connessa e riscontrata, nonché delle voci tabellari relative al distretto corporeo esaminato.
Pertanto il consulente ha concluso che l'entità percentuale del danno biologico complessivo, derivante dalla malattia professionale accertata con la sentenza del Tribunale di Roma sez. lavoro n. 10813/2023, dall'infortunio del 19.8.2021 e dalla malattia professionale denunciata in data 7.12.2022, è pari al 21% facendo applicazione dei criteri delle tabelle delle menomazioni psico-fisiche del d.lgs. 23.2.2000 n. 38. Il consulente, inoltre, ha risposto in modo completo e convincente alle osservazioni critiche di parte resistente, con argomenti e valutazioni a cui si fa
3 integralmente rinvio in quanto immuni da vizi, confermando le conclusioni già rassegnate.
In particolare il c.t.u. ha valutato il danno all'integrità psico-fisica, in termini di danno biologico, ascrivibile agli esiti della lesione muscolare della coscia sinistra, in mancanza di voci tabellari specifiche, secondo i criteri dell'analogia e dell'equivalenza, tenendo in considerazione le valutazioni tabellari per altre menomazioni incidenti sul medesimo apparato e specificando che “è stato rilevato che il sig. ha riportato le lesioni documentate con le Parte_1 ecografie del 27/08/2021 e 13/02/2022, e con la RM del 06/03/2023, ovvero la lesione dei muscoli retto femorale e vasto mediale, che ha determinato gli esiti dolorosi e disfunzionali riferiti in anamnesi, riscontrati obiettivamente con un'attendibile dolorabilità alla palpazione della regione muscolare sede della lesione distrattiva, una limitazione funzionale antalgica dei movimenti attivi contro resistenza ed una modica, ma apprezzabile, zoppia di fuga. Sono state altresì riscontrate lesioni capsulo-legamentose della spalla destra, strumentalmente ed obiettivamente apprezzabili (RM del 18.09.2021 e del 15.12.2022) che, per quanto parzialmente da ascriversi alla malattia professionale denunciata in data 07.12.2022, sono anche, pur se solo parzialmente, esito autonomo e distinto del trauma riportato in data 19.08.2021 e, in quanto tali, meritevoli di distinta valutazione. Tali esiti sono stati giudicati tenendo conto delle voci tabellari 223 (limitazione dei movimenti dell'articolazione scapoloomerale ai gradi estremi), 227 (esiti di lesioni delle strutture muscolo- tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale), 168 (paralisi totale del nervo femorale, 30%) e 272 (esiti di frattura di femore, apprezzabili con indagini strumentali, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale). La valutazione del danno biologico correlato agli esiti dell'infortunio del 19.08.2021 è stata pari al 4%, in quanto è stato ritenuto che gli esiti in parola non si possano considerare di lievissima entità e, pertanto, totalmente trascurabili e privi di effetto, ma siano invece ben apprezzabili, abbiano un'incidenza non trascurabile sulla funzione della spalla e del muscolo quadricipite della coscia e, pertanto, meritevoli di adeguata considerazione. Nella valutazione complessiva del danno è stata considerata l'afferenza alla spalla destra sia della menomazione da malattia professionale che di parte degli esiti dell'infortunio, giudicando la complessiva menomazione dell'integrità psico-fisica come pari al 21%”.
L' va, dunque, condannato al pagamento in favore del ricorrente della CP_1 rendita corrispondente al 21% di invalidità, con rivalutazione monetaria ed interessi legali, nei limiti del divieto di cumulo.
Le spese di lite e di c.t.u. sono a definitivo carico dell' CP_1
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accertata l'inabilità permanente del ricorrente pari al 21% derivante dall'unificazione dei postumi per la malattia professionale denunziata il 7.12.22 e di quelli per l'infortunio sul lavoro del 19.8.2021, con il 10% già riconosciuto, condanna l' a costituire e liquidare in favore del CP_1 ricorrente la rendita commisurata al grado complessivo di menomazione psico-fisica riconosciuto, oltre gli interessi legali con decorrenza dalla data della domanda;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore del CP_1 ricorrente che liquida in complessivi euro 3.500,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell' CP_1
Roma 15.7.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valentina Cacace
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