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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/02/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9928/2024, introdotta da
(CEPRANO (FR), 29/05/1977), con il patrocinio Parte_1 dell'avv. MARCO FRABOTTA e RA DI AR (ROMA,
17/07/1981), con il patrocinio dell'avv. EMILIANO SISINNI;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 04/09/2016 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione: 2
1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
2) i coniugi danno atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, pertanto nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi;
3) i coniugi dichiarano di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra, a qualsiasi titolo e ragione e con espressa rinuncia a qualsiasi azione legale;
4) Le spese della presente procedura sono interamente compensate e, pertanto, ciascuna parte provvederà al pagamento del compenso professionale in favore del proprio procuratore e i procuratori delle parti rinunciano al beneficio della solidarietà di cui all'art. 13 della legge professionale.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alla ricezione delle condizioni proposte
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(CEPRANO (FR), 29/05/1977) e RA DI AR (ROMA, 17/07/1981),
che hanno contratto matrimonio in ROMA in data 04/09/2016, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ROMA al n. 401, Parte
2, Serie A05, Anno 2016, alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 14/02/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9928/2024, introdotta da
(CEPRANO (FR), 29/05/1977), con il patrocinio Parte_1 dell'avv. MARCO FRABOTTA e RA DI AR (ROMA,
17/07/1981), con il patrocinio dell'avv. EMILIANO SISINNI;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 04/09/2016 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione: 2
1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
2) i coniugi danno atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, pertanto nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi;
3) i coniugi dichiarano di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra, a qualsiasi titolo e ragione e con espressa rinuncia a qualsiasi azione legale;
4) Le spese della presente procedura sono interamente compensate e, pertanto, ciascuna parte provvederà al pagamento del compenso professionale in favore del proprio procuratore e i procuratori delle parti rinunciano al beneficio della solidarietà di cui all'art. 13 della legge professionale.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alla ricezione delle condizioni proposte
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(CEPRANO (FR), 29/05/1977) e RA DI AR (ROMA, 17/07/1981),
che hanno contratto matrimonio in ROMA in data 04/09/2016, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ROMA al n. 401, Parte
2, Serie A05, Anno 2016, alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 14/02/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
Marta Ienzi