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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 02/07/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 485/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ISERNIA
- SEZIONE UNICA CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Marco Ponsiglione ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 485 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
(c.f. ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
16.05.1955, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Mario Fuschino, presso il cui studio in Pesche (IS) alla via San Sebastiano snc è elettivamente domiciliato;
attrice
E
(c.f. Cod. Fisc.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Fulvio Muller, presso il cui studio in Roma alla via Marcantonio Colonna n. 7 è elettivamente domiciliato;
convenuto
Oggetto: responsabilità contrattuale
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza dell'8.4.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da intendersi integralmente richiamate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la controversia deve essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui, al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la società Parte_1
chiedendo che venisse accertata e dichiarata la responsabilità ex art. 1669 c.c. della CP_2 stessa per i gravi difetti costruttivi ed i vizi nell'abitazione oggetto del contratto di compravendita del 28.02.2012, Rep. n. 23.369 – Racc. n. 6.327, con conseguente condanna della convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 19.940,46 – o della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia- per l0eliminazione dei difetti de quibus, maggiorata oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Chiedeva, altresì, “2) accertare e dichiarare la violazione dei principi di buona fede e correttezza della Società convenuta
[...]
, C.F./P. IVA , in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_1
p.t., con sede in Roma, 00183, alla Piazza dei Re di Roma, n. 3, e, per l'effetto condannarla, ai sensi
e per gli effeti degli artt. 1175, 1176, 1218, 1223 e 1375 c.c. al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 6.000,00 per danno emergente, lucro cessante e spese per la
Consulenza Tecnica di Parte, avente natura di allegazione difensiva tecnica - o della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, anche da determinarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. - oltre interessi legali interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì della sentenza sino all'effettivo soddisfo;
3) autorizzare, infine, l'attore all'esecuzione dei lavori necessari per il ripristino e la successiva realizzazione di un pozzetto di fogna nera di proprietà ad uso esclusivo della propria abitazione con la completa rimozione della conduttura, tubazione o altro sia stato dalla ditta stessa costruito o posato sul terreno di proprietà esclusiva di parte attrice.
Con vittoria di spese, compensi professionali di giudizio, oltre rimborso forfetario da determinarsi nella misura di 15%, CAP ed IVA come per legge.”.
Non si costituiva la convenuta, sia pur ritualmente evocata in giudizio.
Nel corso del giudizio veniva prodotta documentazione e venivano escussi testi.
All'udienza del 4.7.2023, la causa veniva riservata in decisione.
Successivamente rimessa su ruolo su istanza di parte attrice, all'udienza del 2.11.2023, vista la sentenza dichiarativa di fallimento della società convenuta veniva dichiarata CP_1
l'interruzione del giudizio. Riassunto il giudizio da , si costituiva la curatela del Parte_1 Controparte_1 chiedendo “dichiarare il presente giudizio e la domanda attrice improcedibile (e/o inammissibile), attesa l'intervenuta declaratoria di fallimento, in corso di causa, della convenuta da CP_1 parte del Tribunale di Roma, con la conseguente competenza funzionale del Giudice Delegato di tale Foro a conoscere di tutte le domande di credito, di qualsiasi natura, avanzate dai terzi, ai sensi degli artt. 52 e 93 legge fallimentare. NEL MERITO - rigettare, in ogni caso, la domanda risarcitoria proposta dal Dr. , in quanto infondata, per tutte le motivazioni addotte in Parte_1 premessa. Con vittoria delle spese, onorari, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA del presente procedimento”.
Il procedimento veniva assegnato allo scrivente, il quale fissava nuovamente udienza di precisazione delle conclusioni e tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Tanto premesso, alla luce del sopravvenuto fallimento della società , la domanda va CP_1 dichiarata improcedibile.
Il fallimento dell'impresa apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito, con la conseguenza che ogni credito o diritto nei confronti del fallimento deve essere accertato davanti al
Tribunale competente, in sede fallimentare (art. 52, I e II comma, R.D. 267/1942).
A questo proposito, la giurisprudenza di legittimità (vedasi, ex multis, Cass. SS.UU. n. 23077 del
2004) ha più volte affermato che “la domanda diretta a far valere un credito nei confronti del fallimento è soggetta al rito dell'accertamento del passivo in sede endofallimentare;
per cui tale domanda, ove proposta con il rito ordinario, deve essere dichiarata inammissibile o improcedibile,
a meno che il danneggiato non dichiari che la richiesta di condanna nei confronti del fallimento deve intendersi eseguibile solo nell'ipotesi di ritorno in bonis (così, fra le altre, le sentenze 24 novembre 2011, n. 24847, e 26 giugno 2012, n. 10640)”; tale vizio è rilevabile d'ufficio, salvi gli effetti del giudicato interno (Cass. n. 1115 del 21/1/2014).
Più nel dettaglio, “la domanda diretta a far valere un credito nei confronti del fallimento, soggetta al rito dell'accertamento del passivo, è inammissibile se proposta nelle forme della cognizione ordinaria (o improcedibile se formulata prima della dichiarazione di fallimento e riassunta nei confronti del curatore)” (Cass. SS.UU. 23077 del 2004).
Pertanto, la domanda inizialmente proposta nei confronti della società in bonis, e quindi CP_1 riassunta nei confronti della curatela, deve essere dichiarata improcedibile, in quanto l'intervenuta dichiarazione di fallimento del convenuto preclude l'esame della domanda rivolta nei suoi confronti, imponendo all'attore, se intende coltivare l'azione, di riproporre tale domanda in sede fallimentare (cfr. anche, da ultimo, Cass. 9198 del 10/4/2017), non essendo consentito riassumerla nei confronti del curatore.
Occorre, poi, aggiungere alcune considerazioni ulteriori, tenuto conto che parte attrice ha precisato che “la domanda è da intendersi finalizzata ad agire esecutivamente nei confronti del debitore eventualmente tornato in bonis (cfr. Cass. n. 28481 del 2005, n. 17035 del 2011, n. 10640 del
2012)" (Cass. civ., sez. lav., 5 dicembre 2019, n. 31843)”.
Orbene, sul punto la giurisprudenza di legittimità ammette che il creditore del fallito possa convenirlo in giudizio in proprio, chiedendo espressamente una condanna da intendersi eseguibile solo nell'ipotesi in cui questi dovesse ritornare in bonis (cfr. Cass. n. 10640/2012; n. 5727/2004).
Difatti, il creditore che non intenda proporre la domanda nelle forme imposte dalla legge fallimentare ma voglia invece proseguire il giudizio in sede ordinaria per precostituirsi un titolo da far poi valere nei confronti del fallito tornato in bonis, ma necessariamente privo di effetti nei confronti della massa, deve espressamente riassumerlo non nei confronti del fallimento, ma dello stesso fallito, la cui legittimazione processuale persiste, limitatamente alla domanda volta ad ottenere un titolo esecutivo da far valere dopo la cessazione della procedura concorsuale nei confronti del soggetto tornato in bonis, purché sia manifestata chiaramente l'intenzione di non avanzare alcuna richiesta nei confronti del fallimento.
Dunque, sebbene una parte della giurisprudenza di legittimità ammetta la facoltà del creditore di proseguire l'azione iniziata nei confronti della società in bonis, pur sopravvenuto il fallimento, al solo scopo di ottenere una pronuncia da far valere nei confronti della società stessa, una volta tornata in bonis all'esito della chiusura della procedura concorsuale, inopponibile al fallimento, nel rispetto del principio del contraddittorio la relativa domanda avrebbe dovuto essere proposta nei confronti della società stessa in proprio e non del fallimento, come è, invece, avvenuto nel caso in esame.
Parte attrice avrebbe, dunque, dovuto proseguire il presente giudizio, per ottenere una sentenza di accertamento del proprio credito da far valere contro la società solo dopo il suo eventuale ritorno in bonis, instaurando il contraddittorio con il fallito in proprio e non contro il fallimento, in virtù della limitata e specifica residua capacità processuale (cfr. Cass. n. 2608/2014).
In conclusione, poiché il giudizio è stato proseguito nei confronti del fallimento, la domanda va dichiarata improcedibile.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM
147/2022, secondo il valore della controversia e tenuto conto della complessità (bassa) delle questioni trattate, con applicazione, quindi, dei minimi.
P.Q.M
. Il Tribunale di Isernia, sezione unica civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
1. Dichiara improcedibile la domanda;
2. condanna parte attrice al pagamento, in favore di , delle Controparte_1 spese del presente giudizio, che sono liquidate in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Isernia, il 2.7.2025
Il Giudice
Dott. Marco Ponsiglione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ISERNIA
- SEZIONE UNICA CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Marco Ponsiglione ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 485 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
(c.f. ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
16.05.1955, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Mario Fuschino, presso il cui studio in Pesche (IS) alla via San Sebastiano snc è elettivamente domiciliato;
attrice
E
(c.f. Cod. Fisc.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Fulvio Muller, presso il cui studio in Roma alla via Marcantonio Colonna n. 7 è elettivamente domiciliato;
convenuto
Oggetto: responsabilità contrattuale
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza dell'8.4.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da intendersi integralmente richiamate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la controversia deve essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui, al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la società Parte_1
chiedendo che venisse accertata e dichiarata la responsabilità ex art. 1669 c.c. della CP_2 stessa per i gravi difetti costruttivi ed i vizi nell'abitazione oggetto del contratto di compravendita del 28.02.2012, Rep. n. 23.369 – Racc. n. 6.327, con conseguente condanna della convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 19.940,46 – o della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia- per l0eliminazione dei difetti de quibus, maggiorata oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Chiedeva, altresì, “2) accertare e dichiarare la violazione dei principi di buona fede e correttezza della Società convenuta
[...]
, C.F./P. IVA , in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_1
p.t., con sede in Roma, 00183, alla Piazza dei Re di Roma, n. 3, e, per l'effetto condannarla, ai sensi
e per gli effeti degli artt. 1175, 1176, 1218, 1223 e 1375 c.c. al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 6.000,00 per danno emergente, lucro cessante e spese per la
Consulenza Tecnica di Parte, avente natura di allegazione difensiva tecnica - o della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, anche da determinarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. - oltre interessi legali interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì della sentenza sino all'effettivo soddisfo;
3) autorizzare, infine, l'attore all'esecuzione dei lavori necessari per il ripristino e la successiva realizzazione di un pozzetto di fogna nera di proprietà ad uso esclusivo della propria abitazione con la completa rimozione della conduttura, tubazione o altro sia stato dalla ditta stessa costruito o posato sul terreno di proprietà esclusiva di parte attrice.
Con vittoria di spese, compensi professionali di giudizio, oltre rimborso forfetario da determinarsi nella misura di 15%, CAP ed IVA come per legge.”.
Non si costituiva la convenuta, sia pur ritualmente evocata in giudizio.
Nel corso del giudizio veniva prodotta documentazione e venivano escussi testi.
All'udienza del 4.7.2023, la causa veniva riservata in decisione.
Successivamente rimessa su ruolo su istanza di parte attrice, all'udienza del 2.11.2023, vista la sentenza dichiarativa di fallimento della società convenuta veniva dichiarata CP_1
l'interruzione del giudizio. Riassunto il giudizio da , si costituiva la curatela del Parte_1 Controparte_1 chiedendo “dichiarare il presente giudizio e la domanda attrice improcedibile (e/o inammissibile), attesa l'intervenuta declaratoria di fallimento, in corso di causa, della convenuta da CP_1 parte del Tribunale di Roma, con la conseguente competenza funzionale del Giudice Delegato di tale Foro a conoscere di tutte le domande di credito, di qualsiasi natura, avanzate dai terzi, ai sensi degli artt. 52 e 93 legge fallimentare. NEL MERITO - rigettare, in ogni caso, la domanda risarcitoria proposta dal Dr. , in quanto infondata, per tutte le motivazioni addotte in Parte_1 premessa. Con vittoria delle spese, onorari, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA del presente procedimento”.
Il procedimento veniva assegnato allo scrivente, il quale fissava nuovamente udienza di precisazione delle conclusioni e tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Tanto premesso, alla luce del sopravvenuto fallimento della società , la domanda va CP_1 dichiarata improcedibile.
Il fallimento dell'impresa apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito, con la conseguenza che ogni credito o diritto nei confronti del fallimento deve essere accertato davanti al
Tribunale competente, in sede fallimentare (art. 52, I e II comma, R.D. 267/1942).
A questo proposito, la giurisprudenza di legittimità (vedasi, ex multis, Cass. SS.UU. n. 23077 del
2004) ha più volte affermato che “la domanda diretta a far valere un credito nei confronti del fallimento è soggetta al rito dell'accertamento del passivo in sede endofallimentare;
per cui tale domanda, ove proposta con il rito ordinario, deve essere dichiarata inammissibile o improcedibile,
a meno che il danneggiato non dichiari che la richiesta di condanna nei confronti del fallimento deve intendersi eseguibile solo nell'ipotesi di ritorno in bonis (così, fra le altre, le sentenze 24 novembre 2011, n. 24847, e 26 giugno 2012, n. 10640)”; tale vizio è rilevabile d'ufficio, salvi gli effetti del giudicato interno (Cass. n. 1115 del 21/1/2014).
Più nel dettaglio, “la domanda diretta a far valere un credito nei confronti del fallimento, soggetta al rito dell'accertamento del passivo, è inammissibile se proposta nelle forme della cognizione ordinaria (o improcedibile se formulata prima della dichiarazione di fallimento e riassunta nei confronti del curatore)” (Cass. SS.UU. 23077 del 2004).
Pertanto, la domanda inizialmente proposta nei confronti della società in bonis, e quindi CP_1 riassunta nei confronti della curatela, deve essere dichiarata improcedibile, in quanto l'intervenuta dichiarazione di fallimento del convenuto preclude l'esame della domanda rivolta nei suoi confronti, imponendo all'attore, se intende coltivare l'azione, di riproporre tale domanda in sede fallimentare (cfr. anche, da ultimo, Cass. 9198 del 10/4/2017), non essendo consentito riassumerla nei confronti del curatore.
Occorre, poi, aggiungere alcune considerazioni ulteriori, tenuto conto che parte attrice ha precisato che “la domanda è da intendersi finalizzata ad agire esecutivamente nei confronti del debitore eventualmente tornato in bonis (cfr. Cass. n. 28481 del 2005, n. 17035 del 2011, n. 10640 del
2012)" (Cass. civ., sez. lav., 5 dicembre 2019, n. 31843)”.
Orbene, sul punto la giurisprudenza di legittimità ammette che il creditore del fallito possa convenirlo in giudizio in proprio, chiedendo espressamente una condanna da intendersi eseguibile solo nell'ipotesi in cui questi dovesse ritornare in bonis (cfr. Cass. n. 10640/2012; n. 5727/2004).
Difatti, il creditore che non intenda proporre la domanda nelle forme imposte dalla legge fallimentare ma voglia invece proseguire il giudizio in sede ordinaria per precostituirsi un titolo da far poi valere nei confronti del fallito tornato in bonis, ma necessariamente privo di effetti nei confronti della massa, deve espressamente riassumerlo non nei confronti del fallimento, ma dello stesso fallito, la cui legittimazione processuale persiste, limitatamente alla domanda volta ad ottenere un titolo esecutivo da far valere dopo la cessazione della procedura concorsuale nei confronti del soggetto tornato in bonis, purché sia manifestata chiaramente l'intenzione di non avanzare alcuna richiesta nei confronti del fallimento.
Dunque, sebbene una parte della giurisprudenza di legittimità ammetta la facoltà del creditore di proseguire l'azione iniziata nei confronti della società in bonis, pur sopravvenuto il fallimento, al solo scopo di ottenere una pronuncia da far valere nei confronti della società stessa, una volta tornata in bonis all'esito della chiusura della procedura concorsuale, inopponibile al fallimento, nel rispetto del principio del contraddittorio la relativa domanda avrebbe dovuto essere proposta nei confronti della società stessa in proprio e non del fallimento, come è, invece, avvenuto nel caso in esame.
Parte attrice avrebbe, dunque, dovuto proseguire il presente giudizio, per ottenere una sentenza di accertamento del proprio credito da far valere contro la società solo dopo il suo eventuale ritorno in bonis, instaurando il contraddittorio con il fallito in proprio e non contro il fallimento, in virtù della limitata e specifica residua capacità processuale (cfr. Cass. n. 2608/2014).
In conclusione, poiché il giudizio è stato proseguito nei confronti del fallimento, la domanda va dichiarata improcedibile.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM
147/2022, secondo il valore della controversia e tenuto conto della complessità (bassa) delle questioni trattate, con applicazione, quindi, dei minimi.
P.Q.M
. Il Tribunale di Isernia, sezione unica civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
1. Dichiara improcedibile la domanda;
2. condanna parte attrice al pagamento, in favore di , delle Controparte_1 spese del presente giudizio, che sono liquidate in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Isernia, il 2.7.2025
Il Giudice
Dott. Marco Ponsiglione