TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/12/2025, n. 5548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5548 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 18/12/2025 innanzi al Giudice Dott. OV NT, chiamato il procedimento iscritto al n. 4422/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 9:00 sono presenti l'avv. FRATELLO GAETANO per parte ricorrente nonché
l'avv. PA OS per l'A.D.E.R. e l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA per l' CP_2
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 15:38 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.
OV NT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4422 / 2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. FRATELLO GAETANO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
-resistente -
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.ta
PA OS
-resistente- oggetto: opposizione a preavviso di fermo amministrativo conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 18/12/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, in parziale accoglimento del ricorso,
- annulla il preavviso di fermo amministrativo n. limitatamente agli avvisi d'addebito n. n.596202300043383300000 e n. 59620220007766815000, rigettando per il resto il ricorso;
2 - compensa le spese di lite tra le parti.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 24/03/2025 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e l' CP_2 Controparte_4
proponendo opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo -n.
29680202500001631000 deducendone l'illegittimità per infondatezza della pretesa contributiva degli avvisi d'addebito n.
n.596202300043383300000, n. 59620220007766815000, sgravati in autotutela e il n. 59620230004637849000 relativo all'anno 2018, inesistente quanto alla pretesa, avendo l' cancellato la posizione CP_3
28912553 al 01.02.2021, chiedendo pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resistevano in giudizio i convenuti, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è parzialmente fondato.
Deduce l' resistente, premettendo lo sgravio integrale degli avvisi CP_3
d'addebito n.596202300043383300000 e n. 59620220007766815000, che: “ancora prima di essere iscritto per la GI & GI ITALY S.A.S. DI
IA AC E C. (iscrizione poi annullata a seguito procedimento in autotutela) - risulta iscritto in gestione commercianti dal
5/2008 al 6/2019 in quanto titolare dell'omonima ditta individuale REA
PA-273708, impegnata nell'attività di intermediari del commercio all'ingrosso di calzature. Durante il suddetto periodo, il sig. non Parte_1
presentava altra copertura previdenziale, in quanto il rapporto di lavoro con la GDA GROUP SRL è iniziato il 4/11/2019. Inoltre, presso la ditta in argomento non risultavano assunti dipendenti. Ad ulteriore riprova dello svolgimento dell'attività commerciale tipica da parte del suo titolare, si
3 allega l'estratto versamenti contributivi dal quale emerge il regolare versamento dei contributi previdenziali da parte del ricorrente sino al
2019”.
Rilevando inoltre che l'avviso n. 596 2023 00046378 49 è stato emesso in conseguenza di un accertamento dell' ex art. 36 bis Controparte_1
DPR 600/1973. In particolare, l'avviso di addebito in oggetto è relativo all'omesso versamento dei contributi eccedenti il minimale per l'anno
d'imposta 2018. Ed invero, a fronte di un reddito dichiarato e accertato pari a € 36.748,00, risulta un importo imposto di € 5.068,00 a fronte di un versato di € 1.634,75; sussiste pertanto un residuo dovuto di € 4.877,00, oltre aggi esattoriali.
Rilevando infine che detto avviso non veniva mai opposto, con conseguente cristallizzazione della pretesa.
L'agente della Riscossione deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle contestazioni mosse dal ricorrente avverso le pretese contributive.
In note conclusive il ricorrente ha eccepito la tardività della costituzione dell'ADER, con le conseguenti preclusioni di legge, nonché la prescrizione estintiva dei crediti di cui all'avviso n. 59620230004637849000, del quale contesta l'avvenuta notifica, non avendo l'Istituto depositato alcuna prova in merito.
***
Posta l'inesistenza della pretesa contributiva per gli avvisi d'addebito sgravati dall'Ente impositore, occorre limitare il thema decidendum al solo avviso d'addebito n. 59620230004637849000.
Detto avviso, del quale il provvedimento di fermo impugnato riferisce la notifica in data 5.1.2024, a dire dell'Istituto è stato emesso per una posizione
(REA PA-273708) non cancellata dall'Istituto medesimo e relativa alla ditta individuale per la quale il ricorrente medesimo era iscritto alla gestione commercianti e scaturente da un accertamento dell'Agenzia delle Entrate sui maggiori introiti non dichiarati dal contribuente.
4 Nessun rilievo viene mosso dal ricorrente in ordine a tale circostanza, dovendola quindi considerare incontestata tra le parti.
Viceversa, il ricorrente deduce la prescrizione dei crediti contenuti in detto avviso, individuata dalla (presunta) esigibilità del contributo fino al provvedimento di preavviso di fermo, senza alcuna interruzione delal prescrizione.
Deve osservarsi che tale eccezione, qualora fondata, doveva essere mossa all'atto della notifica dell'avviso che, viceversa non è stato opposto.
La mancata impugnazione nei termini di cui al Dlgs 17.2.1999 n. 46, ha determinato sia l'irretrattabilità del credito, che l'inammissibilità successiva di qualsivoglia motivo di contestazione che avrebbe potuto sollevarsi mediante la rituale impugnazione, in virtù della natura decadenziale del termine succitato (cfr.: cfr. Cass. civ. Sez. L. ord. n. 26101 del 2-11-2017).
Residuando soltanto per l'ingiunto la possibilità di far valere l'eventuale prescrizione estintiva maturata successivamente alla notifica.
Rilevando che i crediti in capo alla gestione commercianti relativi all'annualità 2018 sarebbero caduti in prescrizione al 16.6.2024 (cfr. D.P.R.
n. 435 del 2001, art. 17, comma 1°, come modificato dall'art. 37 D.L. 4 luglio
2006 n. 223 convertito in L. 248 del 4 agosto 2006 e art. 37 comma 11° del
D.L. n. 223 del 4 luglio 2006, convertito in L. n. 248 del 4.8.2006),
l'eccezione di mai avvenuta notifica dell'avviso d'addebito per la mancata prova della notifica da parte dell' è contrastata dalla circostanza della CP_2
produzione in uno al ricorso introduttivo di copia dello stesso (scansionata dall'originale), dimostrando inequivocabilmente di esserne in possesso e risultando così non accoglibile l'eccezione di mancata notifica, non essendovi altro modo di essere in possesso di un avviso d'addebito non ricevuto. Né comunque il ricorrente medesimo avendo indicato perché mai fosse in possesso di un atto che denuncia come mai inviatogli.
Dacché, anche se la data di notifica dell'atto non dovesse essere quella indicata del 5.1.2024, sarebbe sicuramente successiva al 1.1.2023 vista la numerazione progressiva dello stesso, con conseguente non maturazione
5 della prescrizione.
Ancora, relativamente all'eccezione di tardività ex art. 416 C.p.c. della costituzione in giudizio dell'ADER, va rilevato che la stessa nulla produce di rilevante in uno alla memoria di costituzione, versando in atti soltanto l'atto impugnato e la prova della sua notifica, svolgendo nella memoria esclusivamente mere difese, dacché l'espunzione dal procedimento della documentazione depositata nulla aggiunge e nulla toglie ai fatti di causa.
Dovendo quindi rigettare la domanda di condanna di responsabilità aggravata della stessa ADER, avendo formato in data 17.1.2025 l'atto antecedentemente allo sgravio del 3.2.2025, dati desumibili dalla produzione del ricorrente.
Il ricorso va quindi accolto parzialmente, esclusivamente in relazione agli avvisi d'addebito n. n.596202300043383300000 e n.
59620220007766815000, rigettandolo per il resto.
In ragione della reciproca parziale soccombenza, appare equa la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 18/12/2025
Il Giudice Onorario
OV NT
6
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 18/12/2025 innanzi al Giudice Dott. OV NT, chiamato il procedimento iscritto al n. 4422/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 9:00 sono presenti l'avv. FRATELLO GAETANO per parte ricorrente nonché
l'avv. PA OS per l'A.D.E.R. e l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA per l' CP_2
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 15:38 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.
OV NT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4422 / 2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. FRATELLO GAETANO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
-resistente -
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.ta
PA OS
-resistente- oggetto: opposizione a preavviso di fermo amministrativo conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 18/12/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, in parziale accoglimento del ricorso,
- annulla il preavviso di fermo amministrativo n. limitatamente agli avvisi d'addebito n. n.596202300043383300000 e n. 59620220007766815000, rigettando per il resto il ricorso;
2 - compensa le spese di lite tra le parti.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 24/03/2025 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e l' CP_2 Controparte_4
proponendo opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo -n.
29680202500001631000 deducendone l'illegittimità per infondatezza della pretesa contributiva degli avvisi d'addebito n.
n.596202300043383300000, n. 59620220007766815000, sgravati in autotutela e il n. 59620230004637849000 relativo all'anno 2018, inesistente quanto alla pretesa, avendo l' cancellato la posizione CP_3
28912553 al 01.02.2021, chiedendo pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resistevano in giudizio i convenuti, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è parzialmente fondato.
Deduce l' resistente, premettendo lo sgravio integrale degli avvisi CP_3
d'addebito n.596202300043383300000 e n. 59620220007766815000, che: “ancora prima di essere iscritto per la GI & GI ITALY S.A.S. DI
IA AC E C. (iscrizione poi annullata a seguito procedimento in autotutela) - risulta iscritto in gestione commercianti dal
5/2008 al 6/2019 in quanto titolare dell'omonima ditta individuale REA
PA-273708, impegnata nell'attività di intermediari del commercio all'ingrosso di calzature. Durante il suddetto periodo, il sig. non Parte_1
presentava altra copertura previdenziale, in quanto il rapporto di lavoro con la GDA GROUP SRL è iniziato il 4/11/2019. Inoltre, presso la ditta in argomento non risultavano assunti dipendenti. Ad ulteriore riprova dello svolgimento dell'attività commerciale tipica da parte del suo titolare, si
3 allega l'estratto versamenti contributivi dal quale emerge il regolare versamento dei contributi previdenziali da parte del ricorrente sino al
2019”.
Rilevando inoltre che l'avviso n. 596 2023 00046378 49 è stato emesso in conseguenza di un accertamento dell' ex art. 36 bis Controparte_1
DPR 600/1973. In particolare, l'avviso di addebito in oggetto è relativo all'omesso versamento dei contributi eccedenti il minimale per l'anno
d'imposta 2018. Ed invero, a fronte di un reddito dichiarato e accertato pari a € 36.748,00, risulta un importo imposto di € 5.068,00 a fronte di un versato di € 1.634,75; sussiste pertanto un residuo dovuto di € 4.877,00, oltre aggi esattoriali.
Rilevando infine che detto avviso non veniva mai opposto, con conseguente cristallizzazione della pretesa.
L'agente della Riscossione deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle contestazioni mosse dal ricorrente avverso le pretese contributive.
In note conclusive il ricorrente ha eccepito la tardività della costituzione dell'ADER, con le conseguenti preclusioni di legge, nonché la prescrizione estintiva dei crediti di cui all'avviso n. 59620230004637849000, del quale contesta l'avvenuta notifica, non avendo l'Istituto depositato alcuna prova in merito.
***
Posta l'inesistenza della pretesa contributiva per gli avvisi d'addebito sgravati dall'Ente impositore, occorre limitare il thema decidendum al solo avviso d'addebito n. 59620230004637849000.
Detto avviso, del quale il provvedimento di fermo impugnato riferisce la notifica in data 5.1.2024, a dire dell'Istituto è stato emesso per una posizione
(REA PA-273708) non cancellata dall'Istituto medesimo e relativa alla ditta individuale per la quale il ricorrente medesimo era iscritto alla gestione commercianti e scaturente da un accertamento dell'Agenzia delle Entrate sui maggiori introiti non dichiarati dal contribuente.
4 Nessun rilievo viene mosso dal ricorrente in ordine a tale circostanza, dovendola quindi considerare incontestata tra le parti.
Viceversa, il ricorrente deduce la prescrizione dei crediti contenuti in detto avviso, individuata dalla (presunta) esigibilità del contributo fino al provvedimento di preavviso di fermo, senza alcuna interruzione delal prescrizione.
Deve osservarsi che tale eccezione, qualora fondata, doveva essere mossa all'atto della notifica dell'avviso che, viceversa non è stato opposto.
La mancata impugnazione nei termini di cui al Dlgs 17.2.1999 n. 46, ha determinato sia l'irretrattabilità del credito, che l'inammissibilità successiva di qualsivoglia motivo di contestazione che avrebbe potuto sollevarsi mediante la rituale impugnazione, in virtù della natura decadenziale del termine succitato (cfr.: cfr. Cass. civ. Sez. L. ord. n. 26101 del 2-11-2017).
Residuando soltanto per l'ingiunto la possibilità di far valere l'eventuale prescrizione estintiva maturata successivamente alla notifica.
Rilevando che i crediti in capo alla gestione commercianti relativi all'annualità 2018 sarebbero caduti in prescrizione al 16.6.2024 (cfr. D.P.R.
n. 435 del 2001, art. 17, comma 1°, come modificato dall'art. 37 D.L. 4 luglio
2006 n. 223 convertito in L. 248 del 4 agosto 2006 e art. 37 comma 11° del
D.L. n. 223 del 4 luglio 2006, convertito in L. n. 248 del 4.8.2006),
l'eccezione di mai avvenuta notifica dell'avviso d'addebito per la mancata prova della notifica da parte dell' è contrastata dalla circostanza della CP_2
produzione in uno al ricorso introduttivo di copia dello stesso (scansionata dall'originale), dimostrando inequivocabilmente di esserne in possesso e risultando così non accoglibile l'eccezione di mancata notifica, non essendovi altro modo di essere in possesso di un avviso d'addebito non ricevuto. Né comunque il ricorrente medesimo avendo indicato perché mai fosse in possesso di un atto che denuncia come mai inviatogli.
Dacché, anche se la data di notifica dell'atto non dovesse essere quella indicata del 5.1.2024, sarebbe sicuramente successiva al 1.1.2023 vista la numerazione progressiva dello stesso, con conseguente non maturazione
5 della prescrizione.
Ancora, relativamente all'eccezione di tardività ex art. 416 C.p.c. della costituzione in giudizio dell'ADER, va rilevato che la stessa nulla produce di rilevante in uno alla memoria di costituzione, versando in atti soltanto l'atto impugnato e la prova della sua notifica, svolgendo nella memoria esclusivamente mere difese, dacché l'espunzione dal procedimento della documentazione depositata nulla aggiunge e nulla toglie ai fatti di causa.
Dovendo quindi rigettare la domanda di condanna di responsabilità aggravata della stessa ADER, avendo formato in data 17.1.2025 l'atto antecedentemente allo sgravio del 3.2.2025, dati desumibili dalla produzione del ricorrente.
Il ricorso va quindi accolto parzialmente, esclusivamente in relazione agli avvisi d'addebito n. n.596202300043383300000 e n.
59620220007766815000, rigettandolo per il resto.
In ragione della reciproca parziale soccombenza, appare equa la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 18/12/2025
Il Giudice Onorario
OV NT
6