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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 09/01/2026, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 327/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 06/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IOVINO FELICE PIER CARLO, Presidente
BARBIERI LUIGI, LA
FUCCI FRANCESCA, Giudice
in data 06/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8513/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Frattaminore
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag.entrate - SS - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500000717000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500000717000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500000717000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500000717000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500000717000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500000717000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500000717000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500000717000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500000717000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500000717000 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500000717000 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500000717000 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500000717000 IRPEF-ALTRO 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500000717000 IMU 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500000717000 IMU 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500000717000 IMU 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500000717000 I.C.I. 2007
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500000717000 I.C.I. 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500000717000 I.C.I. 2009
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500000717000 I.C.I. 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19094/2025 depositato il
06/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: si riporta agli atti ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
TO ET ha proposto ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, notificata in data 14.03.2025, relativa a n. 21 cartelle di pagamento.
La pretesa tributaria complessiva ammonta ad euro 216.990,04.
Il ricorrente censura l'atto impugnato deducendo plurime violazioni di legge, ed in particolare:
1) omessa indicazione degli immobili oggetto di futura iscrizione ipotecaria,
2) mancata notifica degli atti prodromici, 3) illegittimità delle modalità di notifica,
4) nullità delle cartelle di pagamento per intervenuti fatti estintivi,
5) estinzione del credito per prescrizione quinquennale delle cartelle di pagamento,
6) vizi propri del provvedimento impugnato per violazione degli artt. 50 e 77 del d.P.R. n. 602/1973,
7) difetto di motivazione,
8) violazione del contraddittorio endoprocedimentale,
9) mancata indicazione del responsabile del procedimento,
10) omessa indicazione della base di calcolo utilizzata per la determinazione degli interessi.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Napoli I si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva per gli atti non rientranti nella propria competenza.
La resistente ha, inoltre, dedotto che gli atti prodromici sono stati regolarmente notificati, come comprovato dalla documentazione versata in atti dall'Agente della SS;
la documentazione è ritenuta idonea anche a superare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente, atteso che la notifica degli atti prodromici integra atto interruttivo del termine prescrizionale.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Napoli II si è parimenti costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, richiamando le eccezioni formulate dalla Direzione di Napoli I e le controdeduzioni dell'Agente della SS.
L'Agenzia delle Entrate – SS (ADE-R) si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'impugnazione.
La resistente ha prodotto documentazione attestante l'avvenuta notifica degli atti prodromici e ha richiamato un precedente giurisprudenziale intervenuto tra le stesse parti, definito con sentenza n.
9332/2022 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli.
Il Comune di Frattaminore si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
L'ente impositore ha eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice tributario con riferimento agli atti non aventi natura tributaria (canone acqua, depurazione e fognature) e, inoltre, la regolarità della notifica degli atti prodromici, nonché il difetto di legittimazione passiva per gli atti rientranti nella competenza del concessionario della riscossione.
Nell'imminenza dell'udienza di discussione la ricorrente ha depositato memoria illustrativa, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 6 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione con riferimento agli atti privi di natura tributaria. Nel merito, il ricorso non risulta fondato e deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la Corte intende dare continuità all'orientamento giurisprudenziale già espresso in un caso analogo tra le medesime parti, ed in particolare alla sentenza n. 9332/2022, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli in data 26.09.2022 e depositata il
10.10.2022.
Le doglianze formulate dalla ricorrente non attengono a vizi propri dell'atto oggetto di impugnazione, bensì ai provvedimenti prodromici, che avrebbero dovuto essere tempestivamente impugnati entro i termini di legge previsti per ciascun atto.
L'atto impugnato è, infatti, suscettibile di contestazione solo per vizi propri, con conseguente preclusione alla deduzione di profili di asserita illegittimità della pretesa impositiva già contenuta in precedenti atti non impugnati e, come tali, divenuti definitivi (cfr. Cass., sentenza n. 9246/2015).
Nel caso di specie, i controinteressati hanno illustrato in modo analitico – con argomentazioni che questa
Corte condivide e fa proprie – le modalità di notifica di ciascun atto presupposto rimasto non impugnato nei termini.
Peraltro, la presentazione dell'istanza di rateizzazione da parte della contribuente presuppone la piena conoscenza delle cartelle di pagamento, integra un riconoscimento del debito e comporta, conseguentemente, la non più impugnabilità delle stesse per decorso del termine di impugnazione.
Deve, inoltre, osservarsi che, nel caso di specie, la prescrizione, oltre a essere stata interrotta dalla regolare notifica degli atti prodromici e dalla richiesta di rateizzazione formulata dalla stessa contribuente,
è soggetta al termine decennale, non trattandosi di obbligazioni periodiche.
Il termine di prescrizione relativo alle sanzioni è stato ulteriormente inciso dalla normativa emergenziale emanata in occasione della pandemia da Covid-19.
Il provvedimento impugnato contiene, peraltro, tutti gli elementi necessari a rendere edotto il contribuente in ordine alla pretesa tributaria azionata.
La motivazione deve, pertanto, ritenersi validamente resa per relationem.
In ogni caso, la stessa contribuente ha dimostrato di essere pienamente a conoscenza delle ragioni della pretesa, avendo utilizzato tutti gli strumenti offerti dall'ordinamento tributario per contestarla.
La ricorrente non ha fornito la c.d. “prova di resistenza” con riguardo alla mancata indicazione del responsabile del procedimento, non avendo dimostrato in che misura l'indicazione di tale nominativo avrebbe potuto condurre l'amministrazione a determinazioni diverse.
Non sussiste, infine, la lamentata violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale, posto che, nella specie, si verte in materia di controlli automatizzati, i quali si limitano a rilevare irregolarità sulla base dei dati forniti dalla stessa contribuente all'Amministrazione finanziaria.
In tema di iscrizione ipotecaria, inoltre, non è richiesta a pena di invalidità l'indicazione dei dati catastali degli immobili.
Per tutte le ragioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione per gli atti che non hanno natura tributaria;
rigetta per il resto. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite che liquida in € 550,00 in favore di ciascuna parte resistente costituita.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 06/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IOVINO FELICE PIER CARLO, Presidente
BARBIERI LUIGI, LA
FUCCI FRANCESCA, Giudice
in data 06/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8513/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Frattaminore
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag.entrate - SS - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500000717000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500000717000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500000717000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500000717000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500000717000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500000717000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500000717000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500000717000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500000717000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500000717000 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500000717000 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500000717000 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500000717000 IRPEF-ALTRO 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500000717000 IMU 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500000717000 IMU 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500000717000 IMU 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500000717000 I.C.I. 2007
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500000717000 I.C.I. 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500000717000 I.C.I. 2009
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500000717000 I.C.I. 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19094/2025 depositato il
06/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: si riporta agli atti ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
TO ET ha proposto ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, notificata in data 14.03.2025, relativa a n. 21 cartelle di pagamento.
La pretesa tributaria complessiva ammonta ad euro 216.990,04.
Il ricorrente censura l'atto impugnato deducendo plurime violazioni di legge, ed in particolare:
1) omessa indicazione degli immobili oggetto di futura iscrizione ipotecaria,
2) mancata notifica degli atti prodromici, 3) illegittimità delle modalità di notifica,
4) nullità delle cartelle di pagamento per intervenuti fatti estintivi,
5) estinzione del credito per prescrizione quinquennale delle cartelle di pagamento,
6) vizi propri del provvedimento impugnato per violazione degli artt. 50 e 77 del d.P.R. n. 602/1973,
7) difetto di motivazione,
8) violazione del contraddittorio endoprocedimentale,
9) mancata indicazione del responsabile del procedimento,
10) omessa indicazione della base di calcolo utilizzata per la determinazione degli interessi.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Napoli I si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva per gli atti non rientranti nella propria competenza.
La resistente ha, inoltre, dedotto che gli atti prodromici sono stati regolarmente notificati, come comprovato dalla documentazione versata in atti dall'Agente della SS;
la documentazione è ritenuta idonea anche a superare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente, atteso che la notifica degli atti prodromici integra atto interruttivo del termine prescrizionale.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Napoli II si è parimenti costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, richiamando le eccezioni formulate dalla Direzione di Napoli I e le controdeduzioni dell'Agente della SS.
L'Agenzia delle Entrate – SS (ADE-R) si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'impugnazione.
La resistente ha prodotto documentazione attestante l'avvenuta notifica degli atti prodromici e ha richiamato un precedente giurisprudenziale intervenuto tra le stesse parti, definito con sentenza n.
9332/2022 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli.
Il Comune di Frattaminore si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
L'ente impositore ha eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice tributario con riferimento agli atti non aventi natura tributaria (canone acqua, depurazione e fognature) e, inoltre, la regolarità della notifica degli atti prodromici, nonché il difetto di legittimazione passiva per gli atti rientranti nella competenza del concessionario della riscossione.
Nell'imminenza dell'udienza di discussione la ricorrente ha depositato memoria illustrativa, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 6 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione con riferimento agli atti privi di natura tributaria. Nel merito, il ricorso non risulta fondato e deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la Corte intende dare continuità all'orientamento giurisprudenziale già espresso in un caso analogo tra le medesime parti, ed in particolare alla sentenza n. 9332/2022, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli in data 26.09.2022 e depositata il
10.10.2022.
Le doglianze formulate dalla ricorrente non attengono a vizi propri dell'atto oggetto di impugnazione, bensì ai provvedimenti prodromici, che avrebbero dovuto essere tempestivamente impugnati entro i termini di legge previsti per ciascun atto.
L'atto impugnato è, infatti, suscettibile di contestazione solo per vizi propri, con conseguente preclusione alla deduzione di profili di asserita illegittimità della pretesa impositiva già contenuta in precedenti atti non impugnati e, come tali, divenuti definitivi (cfr. Cass., sentenza n. 9246/2015).
Nel caso di specie, i controinteressati hanno illustrato in modo analitico – con argomentazioni che questa
Corte condivide e fa proprie – le modalità di notifica di ciascun atto presupposto rimasto non impugnato nei termini.
Peraltro, la presentazione dell'istanza di rateizzazione da parte della contribuente presuppone la piena conoscenza delle cartelle di pagamento, integra un riconoscimento del debito e comporta, conseguentemente, la non più impugnabilità delle stesse per decorso del termine di impugnazione.
Deve, inoltre, osservarsi che, nel caso di specie, la prescrizione, oltre a essere stata interrotta dalla regolare notifica degli atti prodromici e dalla richiesta di rateizzazione formulata dalla stessa contribuente,
è soggetta al termine decennale, non trattandosi di obbligazioni periodiche.
Il termine di prescrizione relativo alle sanzioni è stato ulteriormente inciso dalla normativa emergenziale emanata in occasione della pandemia da Covid-19.
Il provvedimento impugnato contiene, peraltro, tutti gli elementi necessari a rendere edotto il contribuente in ordine alla pretesa tributaria azionata.
La motivazione deve, pertanto, ritenersi validamente resa per relationem.
In ogni caso, la stessa contribuente ha dimostrato di essere pienamente a conoscenza delle ragioni della pretesa, avendo utilizzato tutti gli strumenti offerti dall'ordinamento tributario per contestarla.
La ricorrente non ha fornito la c.d. “prova di resistenza” con riguardo alla mancata indicazione del responsabile del procedimento, non avendo dimostrato in che misura l'indicazione di tale nominativo avrebbe potuto condurre l'amministrazione a determinazioni diverse.
Non sussiste, infine, la lamentata violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale, posto che, nella specie, si verte in materia di controlli automatizzati, i quali si limitano a rilevare irregolarità sulla base dei dati forniti dalla stessa contribuente all'Amministrazione finanziaria.
In tema di iscrizione ipotecaria, inoltre, non è richiesta a pena di invalidità l'indicazione dei dati catastali degli immobili.
Per tutte le ragioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione per gli atti che non hanno natura tributaria;
rigetta per il resto. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite che liquida in € 550,00 in favore di ciascuna parte resistente costituita.