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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 11/10/2025, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 864/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa AN DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel.
Dott.ssa Claudia MANCONI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 864/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa giusta Parte_1 C.F._1
procura allegata al ricorso dall'Avv. Sabrina Mura (CF. ) ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso il suo studio in Sassari, via Cavour n. 33,
RICORRENTE
CON L'INTERVENTO DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
ORDINARIO
OGGETTO: mutamento di sesso
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte ricorrente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
-disporre la rettificazione degli atti di stato civile ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita la rettifica del sesso anagrafico da femminile a maschile e del nome anagrafico da a Pt_1
Per_1
-autorizzare parte ricorrente a sottoporsi al trattamento Parte_1 Persona_2
medico-chirurgico per l'adattamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili.” pagina 1 di 8
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Parte ricorrente, premesso di essere anagraficamente di genere femminile e di stato libero, ha adito l'intestato Tribunale, allegando di aver sempre evidenziato una psicosessualità nettamente maschile, risultante da una naturale inclinazione ad assumere comportamenti maschili e manifestando di volersi riconoscere nel nome di “ . Per_1
Ha riferito di aver rifiutato fin da piccolino di indossare abiti prettamente femminili, di aver sempre prediletto giocattoli non tradizionalmente destinati alle bambine e di aver vissuto un percorso scolastico molto travagliato essendo stato vittima di numerosi episodi di bullismo legati al suo aspetto, abbigliamento e orientamento sessuale.
Ha aggiunto che la situazione era peggiorata negli anni delle scuole superiori a causa di frequenti attacchi di panico, affrontati con l'aiuto di una specialista in neuropsichiatra infantile che lo aveva aiutato a identificare le radici del suo malessere e al contempo a esplorare il tema dell'identità di genere.
Ha riferito che all'età di 16 anni la visione di una serie televisiva con un ragazzo trans tra i protagonisti gli aveva permesso di riconoscere finalmente i tratti del suo dolore in un'altra persona e che questa identificazione lo aveva condotto alla decisione di fare coming out con gli amici più stretti e la mamma, ricevendo accoglienza e un positivo riconoscimento. Anche il padre, nonostante fosse una figura piuttosto assente nella sua vita, non aveva reagito negativamente a questa rivelazione.
Ha allegato:
- di essersi rivolto, nel 2023, al servizio di consulenza psicologica del OS (Movimento
Omosessuale Sardo) dove era stato seguito dalla Dott.ssa che aveva Persona_3
compiuto, con lui, un percorso psicologico e diagnostico conclusosi con la diagnosi di disforia di genere.
- Di essersi recato nel luglio del 2024 all'Ambulatorio di identità di genere dall'
[...]
di Cagliari, dove, dopo una serie di analisi, gli era stata formulata la Controparte_1
diagnosi di incongruenza di genere insieme alla prescrizione di un piano ormonale per un periodo di 12 mesi, come da certificazione allegata.
Ha precisato altresì che in ogni ambito della vita egli si presentava con un'espressione di genere maschile e che l'avvio della terapia ormonale aveva favorito l'avvio di un percorso di transizione sociale che gli consentiva di vivere come uomo stabilmente e continuativamente.
Ha rappresentato anche di essere intenzionato a sottoporsi agli interventi chirurgici di top surgery per la ricostruzione del torace maschile e alla chirurgia di riassegnazione del sesso.
pagina 2 di 8 Ha concluso come in epigrafe.
La causa, istruita con la produzione di documenti e sentito il ricorrente all'udienza del 30 settembre
2025, è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle sopraindicate conclusioni.
***
Preliminarmente si deve dare atto della corretta introduzione della causa mediante ricorso, stante l'assenza di coniuge e figli e l'avvenuta comunicazione al P.M. ai sensi dell'art. 70 c.p.c., in virtù dell'idoneità dell'atto al conseguimento dello scopo e anche in considerazione dell'intervenuto d.lgs.
31 ottobre 2024 n. 164, applicabile a tutti ai procedimenti introdotti a seguito del 28 febbraio 2023, il quale modifica l'art. 31 del d.lgs. 150/ 2011 prevedendo che le controversie aventi ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164, siano regolate dal rito dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie per cui il ricorso deve essere notificato al coniuge e ai figli dell'attore e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
Nel merito la domanda è fondata e dev'essere accolta.
Quanto alla richiesta di rettificazione dei dati anagrafici, sulla base degli accertamenti istruttori compiuti, deve ravvisarsi la ricorrenza delle condizioni che consentono di autorizzare l'adeguamento dei registri dello stato civile.
Il ricorrente, sentito personalmente dal giudice istruttore, ha ribadito di aver sempre sentito disagio nel suo corpo di donna fin da quando era piccolo e di aver sempre rifiutato per questo motivo di indossare vestiti femminili.
Ha dichiarato che, in seguito alla scoperta della disforia di genere, alle scuole superiori era stato vittima di atti di bullismo perché alcuni compagni non accettavano la sua natura e che solo al quarto anno la situazione era migliorata grazie all'intervento di un'insegnante che lo aveva difeso apertamente.
Inoltre, entrato nel mondo del lavoro come barista stagionale, aveva dovuto affrontare alcuni problemi con il cartellino di riconoscimento in quanto vi era stato un periodo in cui gli era stata rifiutata la possibilità di averlo col suo nome di elezione.
Ha allegato di aver cominciato la terapia ormonale il 19 marzo 2025 e che questo aveva comportato cambiamenti fisici che lo avevano riempito di gioia (“il mio corpo ha iniziato a cambiare, mi è sparito il ciclo, mi è cresciuta la barba, la voce si è abbassata. Sono cambiamenti che mi hanno reso felice, quando ho rasato la barba la prima volta mi sono pure emozionato.”).
Ha concluso di essere sereno grazie al percorso intrapreso e di aspettare con impazienza la sentenza.
Quanto alle produzioni documentali risulta allegata agli atti la relazione medica della psicologa dott.ssa la quale attesta che: “emerge che la persona sperimenta fin dall'infanzia un Persona_3 marcato disagio, relativo all'incongruenza tra il genere assegnato alla nascita e quello esperito, tale
pagina 3 di 8 da soddisfare i criteri stabiliti dal DSM-5 per la Disforia di genere e quelli stabiliti dall'ICD-11 per
l'Incongruenza di genere. Risultano altresì soddisfatti i criteri previsti dagli Standards of Care
(versione 8) della World Professional Association for Transgender Health (WPATH), in particolare la presenza di disforia di genere, la capacità di prendere decisioni consapevoli e di prestare il proprio consenso al trattamento, oltre all'assenza di problematiche di salute mentale” e conclude così: “Fin dal momento della prima valutazione ad oggi non sono emersi aspetti psicopatologici tali da controindicare l'assunzione di trattamento ormonale affermativo. […] L'identificazione nel genere maschile risulta stabile e positivamente integrata a livello psichico. I cambiamenti derivanti dal trattamento ormonale e dal trattamento chirurgico e il cambiamento dei dati anagrafici
Part permetterebbero a i poter vivere completamente ed essere riconosciuto socialmente nella sua identità di genere, garantendogli una migliore qualità di vita e la possibilità di piena autorealizzazione personale e indipendenza”
Da questo e da quanto riferito personalmente e nell'atto introduttivo da parte ricorrente si può ragionevolmente osservare che egli abbia svolto un percorso di transizione che può già dirsi incontrovertibile.
Ciò si deduce in primo luogo dalla storia personale del ricorrente che è di per sé sufficiente a dimostrare l'autenticità del suo sentire e volere: infatti, la scoperta mediante una serie televisiva di un personaggio portatore delle sue medesime sofferenze ha finalmente svelato e dato un senso al malessere e alla sensazione di disagio indefinibile che provava fin da piccolino, offrendo una definizione, e al contempo quindi una delimitazione, alla sua sofferenza.
Il percorso di si presenta come internamente coerente dall'infanzia fino al momento della Per_1
presa di coscienza della sua condizione di ragazzo transgender, consapevolezza che gli ha consentito di abbracciare pienamente la sua natura e presentarsi nella vita sociale e di relazione quotidiana in completo accordo a essa.
Tutto ciò è provato e in definitiva riassunto nella diagnosi di disforia di genere attestata dalla dott.ssa
Per_3
Si osserva inoltre come non siano emerse turbe personologiche o disturbi clinicamente significativi tali da poter indicare un'alterazione dell'esame di realtà o di percezione dei propri bisogni, risultando i test somministrati coerenti con le risultanze dell'esame clinico.
In sostanza, le risultanze raccolte confermano che parte ricorrente conduce una vita sociale (usa quotidianamente il suo nome di elezione, utilizza abiti prettamente maschili) corrispondente al ruolo di genere maschile.
pagina 4 di 8 Deve pertanto ritenersi che la scelta di sia consapevolmente finalizzata ad ottenere il Per_1
superamento di una condizione esistenziale vissuta da tempo con disagio e angoscia, derivante dal mancato riconoscimento, intimo e sociale, del proprio sesso maschile, percepito come quello reale, benché diverso dal sesso biologico, quest'ultimo vissuto come estraneo e disarmonico rispetto alla sua intima percezione di sé.
In quest'ottica il non accesso al cambio di identità comporterebbe un rischio psichico insostenibile e un cronico disadattamento per mancata accettazione dei propri bisogni.
La domanda dev'essere quindi accolta, non apparendo necessarie ulteriori indagini, non potendo il
Tribunale non riconoscere che l'esigenza manifestata dal ricorrente corrisponda ad un consolidato, reale e profondo bisogno di vivere in conformità e secondo i ruoli del sesso opposto che, sotto il profilo emotivo e psicologico, è quello sicuramente dominante.
Non risulta a tal fine necessario che parte ricorrente abbia proceduto a effettuare l'intervento chirurgico di normo-conformazione, bastando appunto il percorso psicologico nonché quello di modificazione fisica mediante la terapia ormonale, oltre alla spendita a livello sociale della propria identità maschile.
Si osserva che la Corte costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto n. 221/15, nel rigettare la questione di legittimità costituzionale sollevata rispetto all'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982,
n. 164, ha fornito un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata della disposizione, che non impone di procedere con il previo trattamento chirurgico, per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali, rilevando che: “il trattamento chirurgico non si configura come prerequisito necessario per accedere al procedimento di rettificazione, bensì come un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.” Tale principio di diritto è stato poi confermato e ulteriormente chiarito dalla Consulta con la successiva sentenza n. 180/17.
In conclusione, deve essere disposta la rettificazione degli atti dello stato civile, non condizionata alla previa sottoposizione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali in quanto questo non costituisce presupposto della pronuncia di rettificazione di sesso.
Quanto invece alla contestuale domanda di autorizzazione a sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili, si osserva che sul tema è intervenuta recentemente la Corte Costituzionale con sentenza 143 del 22 luglio 2024 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 del d. lgs. 150/ 2011 “nella parte in cui prescrive
l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
pagina 5 di 8 In particolare, la Consulta ha dapprima richiamato l'evoluzione giurisprudenziale attuata dalle sentenze
Cass. I sez. 15138/ 2015 e Corte Cost. 221/ 2015, con le quali si è affermato che il trattamento chirurgico di adeguamento non è obbligatoriamente incluso tra quelle modificazioni dei caratteri sessuali richieste ai fini della rettificazione anagrafica, rappresentando esso invece “uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona” e dalla sentenza n. 180/17 (“Secondo l'interpretazione rispettosa dei valori costituzionali di libertà e dignità della persona umana - individuatasi dalla giurisprudenza costituzionale sia, con valore nomofilattico, da quella di legittimità - la mancanza nella disposizione censurata di un riferimento testuale alle modalità di realizzazione della modificazione dei caratteri sessuali consente, alla luce dell'evoluzione culturale e ordinamentale, di escludere la necessità dell'intervento chirurgico di normoconformazione per l'accesso al procedimento giudiziale di rettificazione anagrafica, costituendo detto trattamento solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, quale mezzo per il conseguimento di un pieno benessere psicofisico”).
Nel caso quindi di contestuale richiesta di rettifica dell'attribuzione di sesso anagrafico e del nome e di autorizzazione a trattamenti medico- chirurgici, in un caso come il presente, in cui la transizione sia già avvenuta senza il previo ricorso a trattamento medico-chirurgico, la Consulta ha argomentato sostenendo che: “tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa”.
Ha quindi sancito il seguente principio di diritto: “quindi, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis”.
Si osserva infine che l'interpretazione della norma fornita dai Giudici costituzionali è aderente rispetto alla decisione della Corte Europea dei diritti dell'Uomo, la quale, premesso che il diritto all'identità di genere è elemento costitutivo del diritto all'identità personale, da annoverare a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 8 della CEDU), ha ritenuto violativa di tali principi una normativa nazionale che, impedendo il cambiamento di sesso, nei casi in cui sussistesse ancora la capacità di procreare, imponeva di far ricorso a un intervento chirurgico finalizzato a rimuovere la pagina 6 di 8 capacità riproduttiva, prima di autorizzare il cambiamento anagrafico di sesso. Queste disposizioni sono state ritenute in contrasto con l'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che assicura il diritto al rispetto della vita privata e personale (Corte EDU sentenza10 marzo 2015, ricorso n.
14793/08, . ). Parte_3 CP_2
Tutto ciò premesso, avendo il presente Tribunale ritenuto che il mutamento di sesso, in ossequio alle risultanze dell'istruttoria e della documentazione prodotta, appare avvenuto in modo irreversibile, essendo stata raggiunta l'identificazione di (nome di elezione) con il genere maschile e che, Per_1 pertanto, tale mutamento sia sufficiente per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, non vi è più necessità di autorizzazione del Tribunale rispetto agli ulteriori interventi medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali.
La domanda in questione va quindi dichiarata inammissibile e questo comporta che parte ricorrente,
di sesso maschile, giusta rettificazione dell'attribuzione di sesso operata con Controparte_3
la presente sentenza potrà rivolgersi direttamente, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni del
Tribunale, ai sanitari onde procedere ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali a cui, lo si ribadisce, nulla osta.
Si decide quindi come da dispositivo, nulla disponendo sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda,
- DISPONE la rettificazione dell'attribuzione di sesso di nata Parte_1
a Sassari il 19.07.2001 (C.F. ), da femminile a maschile con variazione C.F._1 del nome dell'attrice da “ ” a;
Pt_1 Per_1
- ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sassari la rettificazione dell'attribuzione di sesso di nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ) da femminile a maschile, con variazione del nome da a C.F._1 Pt_1
l'Ufficiale dello Stato Civile dovrà anche darne comunicazione al Comune di Per_1
residenza e provvedere a tutti gli adempimenti successivi;
- vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 143/2024, DICHIARA inammissibile la domanda di autorizzazione ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, potendo parte ricorrente richiedere direttamente ai sanitari detti trattamenti nonché procedervi,
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Sassari nella camera di Consiglio del 7 ottobre 2025. pagina 7 di 8 Il Presidente
Dott.ssa AN EI
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa AN DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel.
Dott.ssa Claudia MANCONI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 864/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa giusta Parte_1 C.F._1
procura allegata al ricorso dall'Avv. Sabrina Mura (CF. ) ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso il suo studio in Sassari, via Cavour n. 33,
RICORRENTE
CON L'INTERVENTO DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
ORDINARIO
OGGETTO: mutamento di sesso
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte ricorrente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
-disporre la rettificazione degli atti di stato civile ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita la rettifica del sesso anagrafico da femminile a maschile e del nome anagrafico da a Pt_1
Per_1
-autorizzare parte ricorrente a sottoporsi al trattamento Parte_1 Persona_2
medico-chirurgico per l'adattamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili.” pagina 1 di 8
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Parte ricorrente, premesso di essere anagraficamente di genere femminile e di stato libero, ha adito l'intestato Tribunale, allegando di aver sempre evidenziato una psicosessualità nettamente maschile, risultante da una naturale inclinazione ad assumere comportamenti maschili e manifestando di volersi riconoscere nel nome di “ . Per_1
Ha riferito di aver rifiutato fin da piccolino di indossare abiti prettamente femminili, di aver sempre prediletto giocattoli non tradizionalmente destinati alle bambine e di aver vissuto un percorso scolastico molto travagliato essendo stato vittima di numerosi episodi di bullismo legati al suo aspetto, abbigliamento e orientamento sessuale.
Ha aggiunto che la situazione era peggiorata negli anni delle scuole superiori a causa di frequenti attacchi di panico, affrontati con l'aiuto di una specialista in neuropsichiatra infantile che lo aveva aiutato a identificare le radici del suo malessere e al contempo a esplorare il tema dell'identità di genere.
Ha riferito che all'età di 16 anni la visione di una serie televisiva con un ragazzo trans tra i protagonisti gli aveva permesso di riconoscere finalmente i tratti del suo dolore in un'altra persona e che questa identificazione lo aveva condotto alla decisione di fare coming out con gli amici più stretti e la mamma, ricevendo accoglienza e un positivo riconoscimento. Anche il padre, nonostante fosse una figura piuttosto assente nella sua vita, non aveva reagito negativamente a questa rivelazione.
Ha allegato:
- di essersi rivolto, nel 2023, al servizio di consulenza psicologica del OS (Movimento
Omosessuale Sardo) dove era stato seguito dalla Dott.ssa che aveva Persona_3
compiuto, con lui, un percorso psicologico e diagnostico conclusosi con la diagnosi di disforia di genere.
- Di essersi recato nel luglio del 2024 all'Ambulatorio di identità di genere dall'
[...]
di Cagliari, dove, dopo una serie di analisi, gli era stata formulata la Controparte_1
diagnosi di incongruenza di genere insieme alla prescrizione di un piano ormonale per un periodo di 12 mesi, come da certificazione allegata.
Ha precisato altresì che in ogni ambito della vita egli si presentava con un'espressione di genere maschile e che l'avvio della terapia ormonale aveva favorito l'avvio di un percorso di transizione sociale che gli consentiva di vivere come uomo stabilmente e continuativamente.
Ha rappresentato anche di essere intenzionato a sottoporsi agli interventi chirurgici di top surgery per la ricostruzione del torace maschile e alla chirurgia di riassegnazione del sesso.
pagina 2 di 8 Ha concluso come in epigrafe.
La causa, istruita con la produzione di documenti e sentito il ricorrente all'udienza del 30 settembre
2025, è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle sopraindicate conclusioni.
***
Preliminarmente si deve dare atto della corretta introduzione della causa mediante ricorso, stante l'assenza di coniuge e figli e l'avvenuta comunicazione al P.M. ai sensi dell'art. 70 c.p.c., in virtù dell'idoneità dell'atto al conseguimento dello scopo e anche in considerazione dell'intervenuto d.lgs.
31 ottobre 2024 n. 164, applicabile a tutti ai procedimenti introdotti a seguito del 28 febbraio 2023, il quale modifica l'art. 31 del d.lgs. 150/ 2011 prevedendo che le controversie aventi ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164, siano regolate dal rito dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie per cui il ricorso deve essere notificato al coniuge e ai figli dell'attore e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
Nel merito la domanda è fondata e dev'essere accolta.
Quanto alla richiesta di rettificazione dei dati anagrafici, sulla base degli accertamenti istruttori compiuti, deve ravvisarsi la ricorrenza delle condizioni che consentono di autorizzare l'adeguamento dei registri dello stato civile.
Il ricorrente, sentito personalmente dal giudice istruttore, ha ribadito di aver sempre sentito disagio nel suo corpo di donna fin da quando era piccolo e di aver sempre rifiutato per questo motivo di indossare vestiti femminili.
Ha dichiarato che, in seguito alla scoperta della disforia di genere, alle scuole superiori era stato vittima di atti di bullismo perché alcuni compagni non accettavano la sua natura e che solo al quarto anno la situazione era migliorata grazie all'intervento di un'insegnante che lo aveva difeso apertamente.
Inoltre, entrato nel mondo del lavoro come barista stagionale, aveva dovuto affrontare alcuni problemi con il cartellino di riconoscimento in quanto vi era stato un periodo in cui gli era stata rifiutata la possibilità di averlo col suo nome di elezione.
Ha allegato di aver cominciato la terapia ormonale il 19 marzo 2025 e che questo aveva comportato cambiamenti fisici che lo avevano riempito di gioia (“il mio corpo ha iniziato a cambiare, mi è sparito il ciclo, mi è cresciuta la barba, la voce si è abbassata. Sono cambiamenti che mi hanno reso felice, quando ho rasato la barba la prima volta mi sono pure emozionato.”).
Ha concluso di essere sereno grazie al percorso intrapreso e di aspettare con impazienza la sentenza.
Quanto alle produzioni documentali risulta allegata agli atti la relazione medica della psicologa dott.ssa la quale attesta che: “emerge che la persona sperimenta fin dall'infanzia un Persona_3 marcato disagio, relativo all'incongruenza tra il genere assegnato alla nascita e quello esperito, tale
pagina 3 di 8 da soddisfare i criteri stabiliti dal DSM-5 per la Disforia di genere e quelli stabiliti dall'ICD-11 per
l'Incongruenza di genere. Risultano altresì soddisfatti i criteri previsti dagli Standards of Care
(versione 8) della World Professional Association for Transgender Health (WPATH), in particolare la presenza di disforia di genere, la capacità di prendere decisioni consapevoli e di prestare il proprio consenso al trattamento, oltre all'assenza di problematiche di salute mentale” e conclude così: “Fin dal momento della prima valutazione ad oggi non sono emersi aspetti psicopatologici tali da controindicare l'assunzione di trattamento ormonale affermativo. […] L'identificazione nel genere maschile risulta stabile e positivamente integrata a livello psichico. I cambiamenti derivanti dal trattamento ormonale e dal trattamento chirurgico e il cambiamento dei dati anagrafici
Part permetterebbero a i poter vivere completamente ed essere riconosciuto socialmente nella sua identità di genere, garantendogli una migliore qualità di vita e la possibilità di piena autorealizzazione personale e indipendenza”
Da questo e da quanto riferito personalmente e nell'atto introduttivo da parte ricorrente si può ragionevolmente osservare che egli abbia svolto un percorso di transizione che può già dirsi incontrovertibile.
Ciò si deduce in primo luogo dalla storia personale del ricorrente che è di per sé sufficiente a dimostrare l'autenticità del suo sentire e volere: infatti, la scoperta mediante una serie televisiva di un personaggio portatore delle sue medesime sofferenze ha finalmente svelato e dato un senso al malessere e alla sensazione di disagio indefinibile che provava fin da piccolino, offrendo una definizione, e al contempo quindi una delimitazione, alla sua sofferenza.
Il percorso di si presenta come internamente coerente dall'infanzia fino al momento della Per_1
presa di coscienza della sua condizione di ragazzo transgender, consapevolezza che gli ha consentito di abbracciare pienamente la sua natura e presentarsi nella vita sociale e di relazione quotidiana in completo accordo a essa.
Tutto ciò è provato e in definitiva riassunto nella diagnosi di disforia di genere attestata dalla dott.ssa
Per_3
Si osserva inoltre come non siano emerse turbe personologiche o disturbi clinicamente significativi tali da poter indicare un'alterazione dell'esame di realtà o di percezione dei propri bisogni, risultando i test somministrati coerenti con le risultanze dell'esame clinico.
In sostanza, le risultanze raccolte confermano che parte ricorrente conduce una vita sociale (usa quotidianamente il suo nome di elezione, utilizza abiti prettamente maschili) corrispondente al ruolo di genere maschile.
pagina 4 di 8 Deve pertanto ritenersi che la scelta di sia consapevolmente finalizzata ad ottenere il Per_1
superamento di una condizione esistenziale vissuta da tempo con disagio e angoscia, derivante dal mancato riconoscimento, intimo e sociale, del proprio sesso maschile, percepito come quello reale, benché diverso dal sesso biologico, quest'ultimo vissuto come estraneo e disarmonico rispetto alla sua intima percezione di sé.
In quest'ottica il non accesso al cambio di identità comporterebbe un rischio psichico insostenibile e un cronico disadattamento per mancata accettazione dei propri bisogni.
La domanda dev'essere quindi accolta, non apparendo necessarie ulteriori indagini, non potendo il
Tribunale non riconoscere che l'esigenza manifestata dal ricorrente corrisponda ad un consolidato, reale e profondo bisogno di vivere in conformità e secondo i ruoli del sesso opposto che, sotto il profilo emotivo e psicologico, è quello sicuramente dominante.
Non risulta a tal fine necessario che parte ricorrente abbia proceduto a effettuare l'intervento chirurgico di normo-conformazione, bastando appunto il percorso psicologico nonché quello di modificazione fisica mediante la terapia ormonale, oltre alla spendita a livello sociale della propria identità maschile.
Si osserva che la Corte costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto n. 221/15, nel rigettare la questione di legittimità costituzionale sollevata rispetto all'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982,
n. 164, ha fornito un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata della disposizione, che non impone di procedere con il previo trattamento chirurgico, per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali, rilevando che: “il trattamento chirurgico non si configura come prerequisito necessario per accedere al procedimento di rettificazione, bensì come un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.” Tale principio di diritto è stato poi confermato e ulteriormente chiarito dalla Consulta con la successiva sentenza n. 180/17.
In conclusione, deve essere disposta la rettificazione degli atti dello stato civile, non condizionata alla previa sottoposizione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali in quanto questo non costituisce presupposto della pronuncia di rettificazione di sesso.
Quanto invece alla contestuale domanda di autorizzazione a sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili, si osserva che sul tema è intervenuta recentemente la Corte Costituzionale con sentenza 143 del 22 luglio 2024 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 del d. lgs. 150/ 2011 “nella parte in cui prescrive
l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
pagina 5 di 8 In particolare, la Consulta ha dapprima richiamato l'evoluzione giurisprudenziale attuata dalle sentenze
Cass. I sez. 15138/ 2015 e Corte Cost. 221/ 2015, con le quali si è affermato che il trattamento chirurgico di adeguamento non è obbligatoriamente incluso tra quelle modificazioni dei caratteri sessuali richieste ai fini della rettificazione anagrafica, rappresentando esso invece “uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona” e dalla sentenza n. 180/17 (“Secondo l'interpretazione rispettosa dei valori costituzionali di libertà e dignità della persona umana - individuatasi dalla giurisprudenza costituzionale sia, con valore nomofilattico, da quella di legittimità - la mancanza nella disposizione censurata di un riferimento testuale alle modalità di realizzazione della modificazione dei caratteri sessuali consente, alla luce dell'evoluzione culturale e ordinamentale, di escludere la necessità dell'intervento chirurgico di normoconformazione per l'accesso al procedimento giudiziale di rettificazione anagrafica, costituendo detto trattamento solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, quale mezzo per il conseguimento di un pieno benessere psicofisico”).
Nel caso quindi di contestuale richiesta di rettifica dell'attribuzione di sesso anagrafico e del nome e di autorizzazione a trattamenti medico- chirurgici, in un caso come il presente, in cui la transizione sia già avvenuta senza il previo ricorso a trattamento medico-chirurgico, la Consulta ha argomentato sostenendo che: “tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa”.
Ha quindi sancito il seguente principio di diritto: “quindi, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis”.
Si osserva infine che l'interpretazione della norma fornita dai Giudici costituzionali è aderente rispetto alla decisione della Corte Europea dei diritti dell'Uomo, la quale, premesso che il diritto all'identità di genere è elemento costitutivo del diritto all'identità personale, da annoverare a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 8 della CEDU), ha ritenuto violativa di tali principi una normativa nazionale che, impedendo il cambiamento di sesso, nei casi in cui sussistesse ancora la capacità di procreare, imponeva di far ricorso a un intervento chirurgico finalizzato a rimuovere la pagina 6 di 8 capacità riproduttiva, prima di autorizzare il cambiamento anagrafico di sesso. Queste disposizioni sono state ritenute in contrasto con l'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che assicura il diritto al rispetto della vita privata e personale (Corte EDU sentenza10 marzo 2015, ricorso n.
14793/08, . ). Parte_3 CP_2
Tutto ciò premesso, avendo il presente Tribunale ritenuto che il mutamento di sesso, in ossequio alle risultanze dell'istruttoria e della documentazione prodotta, appare avvenuto in modo irreversibile, essendo stata raggiunta l'identificazione di (nome di elezione) con il genere maschile e che, Per_1 pertanto, tale mutamento sia sufficiente per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, non vi è più necessità di autorizzazione del Tribunale rispetto agli ulteriori interventi medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali.
La domanda in questione va quindi dichiarata inammissibile e questo comporta che parte ricorrente,
di sesso maschile, giusta rettificazione dell'attribuzione di sesso operata con Controparte_3
la presente sentenza potrà rivolgersi direttamente, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni del
Tribunale, ai sanitari onde procedere ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali a cui, lo si ribadisce, nulla osta.
Si decide quindi come da dispositivo, nulla disponendo sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda,
- DISPONE la rettificazione dell'attribuzione di sesso di nata Parte_1
a Sassari il 19.07.2001 (C.F. ), da femminile a maschile con variazione C.F._1 del nome dell'attrice da “ ” a;
Pt_1 Per_1
- ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sassari la rettificazione dell'attribuzione di sesso di nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ) da femminile a maschile, con variazione del nome da a C.F._1 Pt_1
l'Ufficiale dello Stato Civile dovrà anche darne comunicazione al Comune di Per_1
residenza e provvedere a tutti gli adempimenti successivi;
- vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 143/2024, DICHIARA inammissibile la domanda di autorizzazione ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, potendo parte ricorrente richiedere direttamente ai sanitari detti trattamenti nonché procedervi,
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Sassari nella camera di Consiglio del 7 ottobre 2025. pagina 7 di 8 Il Presidente
Dott.ssa AN EI
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
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