Sentenza 9 luglio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/07/2018, n. 30946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30946 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2018 |
Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CU US ZV N. IL 09/01/1984 BR IS IU N. IL 01/02/1987 TO TE AN N. IL 25/01/1985 TR MA IO N. IL 05/12/1987 avverso la sentenza n. 6227/2016 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 02/02/2017 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/04/2018 la relazione fatta dal Consigliere Dott.
GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per „e , , -777 i Udito, per la parte civile, l'Avv Uditi difensor Avv.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 2.2.2017 la Corte d'Appello di Bologna confermava la sentenza del GIP di Modena che aveva condannato tra gli altri CU IU, MB OI, TR IN IO e TO TE per concorso in rapina e danneggiamento aggravato. Ricorrono per cassazione gli imputati TO TE, CU IU e TR IN IO contestano il giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza sottolineando come la giovane età ed il comportamento processuale avrebbe dovuto portare ad un bilanciamento in termini di equivalenza MB OI contesta la sussistenza del concorso fra il reato di rapina e quello di danneggiamento e comunque l'insussistenza con riguardo a detto reato delle aggravanti di cui al co 2. dell'art. 635 c.p. e di cui all'art. 61 n. 2 c.p. e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza. Il difensore di TO IN, munito di procura speciale, in data 23.5.2017, depositava rinuncia al ricorso. Il ricorso di TO IN è inammissibile per rinuncia. Con riguardo al ricorso di MB che investe il concorso tra il delitto di rapina e quello di danneggiamento deve rilevarsi che la rottura delle macchinette slot avvenuta contestualmente all'azione violenta posta in essere nei confronti degli avventori, che sono stati immobilizzati e poi spogliati dei loro avere, così come la distruzione del telefono cellulare di US ND per impedirgli di avvertire le forze dell'ordine, realizzano il reato di danneggiamento così come allora contestato ex art. 635 co 2 n. 1 c.p. che concorre con il reato di rapina . La previgente formulazione della norma individuava quali circostanze aggravanti fatti che dopo la riformulazione della norma ex dall'art. 2, 1° co., lett. I), D.Lgs. 15.1.2016, n. 7 (recante «Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'art. 2, 3° co., L. 28.4.2014, n. 67») costituiscono il reato di danneggiamento semplice di cui al 1° co. dell'art. 635 c.p. Così come la contravvenzione ex art. 4 L. n. 110/75 è stata correttamente ritenuta collegata teleologicamente anche al danneggiamento considerato che "gli attrezzi" sono stati utilizzati per danneggiare le slot e distruggere il cellulare Con riguardo alla doglianza comune a tutti i ricorsi deve rilevarsi che la motivazione offerta dai giudici a quibus in tema di bilanciamento e di valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio applicato in prime cure si rivela del tutto coerente e congrua, a fronte di doglianze che fondano il giudizio impugnatorio sostanzialmente sugli stessi elementi già valutati. I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali. Inoltre CU IU e MB OI devono essere condannati al versamento della somma di C 2000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende e TO TE della somma di C 1000,00 alla Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e inoltre CU IU e MB OI al versamento della somma di C 2000,00 ciascuno e TO TE della somma di C 1000,00 alla Cassa delle ammende Così deliberato in Roma il 19.4.2018. Il Consigliere estensore (' Il Presidente Giovanna
VERGA
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