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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 28/10/2025, n. 1622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1622 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1568/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
ESITI DELL'UDIENZA DEL GIORNO 28 OTTOBRE 2025
SOSTITUITA DAL DEPOSITO DI NOTE SCRITTE
EX ART. 127 TER C.P.C.
Il giorno 28 ottobre 2025 è stata trattata dinanzi al Tribunale di Avellino,
Sezione Specializzata Agraria, la causa recante n. 1568/2025 R.G., pendente
TRA
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(NA) il 13/08/1928 e residente a [...], in persona del procuratore generale, giusta procura notarile (rep. n. 155375 e racc. n. 24085) per notar del 10 novembre 2008, registrato in data 18 Persona_1 novembre 2008, al n. 25644, (C.F. Parte_2 CodiceFiscale_2
Z), nato a [...] il [...] e residente a [...],
[...] rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. EL de AN (C.F. ), presso il cui CodiceFiscale_3 studio è elettivamente domiciliata in Montoro (AV), alla via Spiniello n. 3;
RICORRENTE
E
(C.F. e P.IVA , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Montoro (AV), alla via
Fratte n. 21, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce alla memoria difensiva, dall'Avv. Nicola Formica (C.F. ), presso il cui CodiceFiscale_4 studio è elettivamente domiciliata in Montoro (AV), alla via Roma n. 56;
CONVENUTA
Alla luce delle conclusioni rassegnate dalle parti con le note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio tenutasi alla stessa data dell'udienza del
28 ottobre 2025, il Tribunale decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza mediante deposito del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione di cui all'art. 429 c.p.c..
R.G. n. 1568/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, Sezione Specializzata Agraria, all'udienza del 28 ottobre
2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., riunito nelle persone dei seguenti componenti: dr. Sossio Pellecchia Presidente dr.ssa Teresa Cianciulli Giudice dr.ssa Valeria Villani Giudice rel. dott. Antonio Dello Iacono Esperto dott. Antonio Stornaiuolo Esperto ha, mediante contestuale deposito di dispositivo e motivazione, pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1568/2025 Ruolo Controversie
Agrarie, avente ad oggetto: pagamento canoni scaduti e risarcimento del danno ex art. 1591 c.c., pendente
TRA
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(NA) il 13/08/1928 e residente a [...], in persona del procuratore generale (C.F. ), nato a Parte_2 CodiceFiscale_2
Napoli il 20.6.1952 e residente a [...], giusta procura notarile (rep. n. 155375 e racc. n. 24085) per notar del 10 Persona_1 novembre 2008, registrato in data 18 novembre 2008, al n. 25644, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv.
EL de AN (C.F. ), presso il cui studio è CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliata in Montoro (AV), alla via Spiniello n. 3;
RICORRENTE
E
(C.F. e P.IVA , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Montoro (AV), alla via
Fratte n. 21, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce alla memoria R.G. n. 1568/2025
difensiva, dall'Avv. Nicola Formica (C.F. ), presso il cui CodiceFiscale_4 studio è elettivamente domiciliata in Montoro (AV), alla via Roma n. 56;
CONVENUTA
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29 maggio 2025, , in persona del Parte_1 procuratore generale , ha adito l'intestato Tribunale al fine di Parte_2 sentir “accertare e dichiarare il credito della Sig.ra nei confronti Parte_1 dell' per i canoni di affitto scaduti e non pagati Parte_3 relativi al contratto del 12 ottobre 2018 oltre indennità di occupazione illegittima e sine titulo maturata e maturanda sino alla data dell'effettivo rilascio;
Per l'effetto condannare l' in persona del suo legale Parte_3 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente della somma di Euro 14.595,88 (quattordicimilacinquecentonovantacinque/88), o della diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, a titolo di canoni di affitto scaduti e non pagati fino alla scadenza contrattuale del 10 novembre 2023, oltre indennità di occupazione illegittima e sine titulo maturata e maturanda sino alla data dell'effettivo rilascio oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo.
2. In subordine condannare l' in Parte_3 persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente dell'indennità per illegittima occupazione del fondo rustico oggetto di causa, ai sensi dell'art. 1591 c.c., a far data dall'11 novembre 2023 e sino all'effettivo rilascio, da quantificarsi nella misura del canone contrattuale pattuito, ovvero nella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo”. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio, con attribuzione.
2. Parte ricorrente ha dedotto:
a) che, in data 12 ottobre 2018, , rappresentata dal suo procuratore Parte_1 generale , ha concesso in affitto all' Parte_2 Parte_3 il fondo rustico sito in Comune di Montoro (AV), frazione San Felice,
[...] identificato catastalmente al foglio 16, particelle 492, 494, 117 e (in misura parziale) 118, 495, 2020, per una superficie totale di mq 47.170, oltre ad una pertinenza identificata al foglio 16, n. 1936, sub. 10, cat. C/2; R.G. n. 1568/2025
b) che il contratto di affitto prevedeva, all'art. 2, la durata dell'affittanza con decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadenza fissata al 10 novembre 2023,
“senza ulteriori oneri di disdetta da parte del concedente”;
c) che l'art. 3 del medesimo contratto stabiliva un canone di affitto annuo pari ad €
6.350,00, da corrispondersi “entro e non oltre il 10 novembre di ogni anno”, con previsione di adeguamento annuale pari al 75% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, a far data dal mese di ottobre
2019;
d) che già in passato l' si è resa morosa nel Parte_3 pagamento dei canoni di affitto sia per un residuo di € 1.000,00 relativi all'annualità 2020/2021 e per l'intero canone annuale di € 6.350,00 relativo all'annata agraria novembre 2021/novembre 2022;
e) che all'esito di una prima intimazione di pagamento del 1.3.23, la ricorrente ha presentato una prima domanda mediazione in data 22 maggio 2023 (prot. regionale n. 2023.0262241), conclusasi nella seduta del 3.7.23 con una intesa economica sui detti periodi ed il versamento di € 6.500,00;
f) che, intervenuta la scadenza naturale del contratto in data 10 novembre 2023 e stante la persistente morosità, ha adito il Tribunale di Avellino, Parte_1
Sezione Specializzata Agraria, per ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto e la condanna al rilascio del fondo;
g) che, con sentenza n. 126/2025, pubblicata in data 28 gennaio 2025, l'adito
Tribunale ha dichiarato “la risoluzione del contratto di locazione per scadenza del rapporto di fittanza” ed ha condannato “la resistente Parte_3 al rilascio immediato dei suddetti fondi, liberi da persone, animali e cose di
[...] sua esclusiva e dimostrata proprietà”;
h) che, nonostante la scadenza del contratto e la successiva sentenza di condanna al rilascio, l' ha protratto illegittimamente Parte_3
l'occupazione del fondo o comunque non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto a titolo di canoni sino alla scadenza (novembre 2022/novembre 2023) né ha corrisposto alcuna indennità di occupazione illegittima per il periodo successivo alla scadenza e che a tutt'oggi si protrae;
i) che, al fine di ottenere il pagamento dei canoni scaduti ed il risarcimento dei danni derivanti dalla protrazione illegittima dell'occupazione e dalla ritardata consegna, la ricorrente, per il tramite del suo procuratore generale, ha instaurato con istanza R.G. n. 1568/2025
28.3.25 trasmessa a mezzo PEC nuovo tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 150/2011 e dell'art. 46 della L. n. 203/1982;
j) che l'incontro, prefissato in data 14 maggio 2025 presso la 50 07 22 Pt_4
Regione Campania, si è concluso Parte_5 con esito negativo, come da verbale Prot. 2025.0239943;
k) che la ricorrente vanta un credito nei confronti dell' Parte_3 per i canoni di affitto scaduti e non pagati fino alla naturale scadenza del
[...] contratto nonché un diritto al risarcimento del danno per l'illegittima occupazione del fondo protrattasi oltre la scadenza contrattuale e fino all'effettivo rilascio;
l) che residuano ad oggi insoluti i canoni fino alla scadenza contrattuale e cioè relativi alla successiva ed ultima annata (11 novembre 2022-10 novembre 2023) oltre all'indennità di occupazione illegittima tuttora in corso per un importo complessivo, comprensivo di rivalutazione ISTAT come da contratto, pari ad €
14.595,88, come specificato nel verbale di mancata conciliazione del 14.05.2025;
m) che ad eccezione dell'ultimo pagamento (di € 6.350,00 a saldo canoni al 10 novembre 2023 corrisposto nella conciliazione 2023) non risulta corrisposto alcunchè;
n) che la convenuta resta debitrice allo stato della somma di € 14.595,88, di cui €
5.650,00 relativa a canone annuo dall'11.10.22 sino alla scadenza del contratto del 10.11.23 nonché alle equivalenti somme dovute per la protrazione della occupazione illegittima annuale sine titulo suddivise in € 5.650,00 per occupazione illegittima annuale dall'11.11.2023 all'11.11.2024; € 3.295,88 per occupazione illegittima mensile sine titulo dall'11.11.2024 al 11.5.25 (7 mesi x 470,84), per un totale di € 14.595,88, oltre all'indennità di occupazione maturata e maturanda sino alla data di effettivo rilascio ed oltre interessi legali dalle singole scadenze sino al saldo.
3. Ciò posto, con decreto presidenziale emesso in data 03 giugno 2025, è stata fissata per la discussione l'udienza del 28 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
4. Il ricorso introduttivo, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione, è stato ritualmente notificato alla convenuta Controparte_1
che si è costituita con memoria difensiva depositata in data 14
[...] ottobre 2025, premettendo che il contratto di affitto aveva ad oggetto le indicate particelle 492, 494, 117 ed, in misura parziale, le particelle 118, 495, 2020; che, R.G. n. 1568/2025
tuttavia, una buona parte delle particelle 117 e 492 al momento della stipula era già condotta da altri coltivatori e, precisamente, da e Parte_6 [...]
; che questo costituisce il reale motivo per cui l'art. 7 del contratto di Pt_7 affitto, autorizzando il subaffitto, specifica che i terreni oggetto di tale autorizzazione sono quelli ad ovest del sentiero di accesso al fondo, cioè esattamente quelli condotti dai;
che del terreno che il contratto dichiara Pt_6 concesso in affitto alla convenuta, una consistente parte estesa un ettaro era già detenuta da;
che successivamente il Parte_8 Parte_7 aveva rilasciato la propria porzione che l'ing. aveva concesso allo Parte_2 stesso;
che i versavano il canone di affitto di loro Parte_6 Pt_6 competenza, pari a complessivi € 1.400,00 annui, direttamente all'ing.
che tale circostanza è confermata dal messaggio inviato dallo stesso Parte_2 ing. al legale rappresentante pro tempore della società convenuta, Parte_2
, laddove si dà conferma che il canone dovuto per l'affitto di queste CP_2 particelle del fondo da parte del (ivi compresa la porzione rilasciata Parte_6 dal e poi condotta dallo stesso ) era versato Parte_7 Parte_6 direttamente al che la medesima circostanza, inoltre, è ribadita nel Parte_2 verbale di conciliazione formalizzato presso il Parte_5
Direzione Generale per le politiche agricole, nel quale il sig.
[...] CP_2 contestava che per i fondi in “sub-affitto”, il pagamento del canone avveniva da parte dei conduttori direttamente al e, pertanto, a fronte della sua Parte_2 richiesta di €. 8.376,00, le parti si conciliavano decurtando l'importo di €.
1.400,00; che , dunque, ha versato - compreso spese ed accessori - €. CP_2
6.500,00, di cui €. 1.000,00 per un residuo del canone scaduto nel 2021; che, pertanto, escluse le parti dell'intero fondo condotte in affitto dai , la reale Pt_6 consistenza del fondo concesso alla era di fatto Controparte_1 ridotta a circa 30.000 mq;
che, pertanto, che il canone annuo concordato per l'intero fondo – nel contratto dichiarato di estensione di 47.170 mq. - pari a €.
6.350,00 annui, era ridotto di € 1.400,00 corrispondenti al canone del fondo concesso ai e versato direttamente all'ing. e pertanto era Pt_6 Parte_2 ridotto a €. 4.950,00; che, in ragione dell'accordo sottoscritto tra le parti, in particolare per quanto sancito dall'art. 2 del contratto, «l'affittanza ha decorrenza dalla sottoscrizione del presente atto e scadenza il 10.11.2023, senza ulteriori oneri di disdetta da parte del concedente, per cui l'affittuario autorizza fin d'ora la R.G. n. 1568/2025
parte concedente ad immettersi nel possesso dell'immobile alla scadenza pattuita senza altre comunicazioni;
che, quindi, la ricorrente aveva facoltà di riprendere il possesso del fondo detenuto da fin dal giorno successivo alla CP_1 scadenza del contratto, senza necessità di altre comunicazioni, ma tale facoltà ha ritenuto di non esercitare;
che, per effetto dell'autorizzazione al concedente ad immettersi nel possesso alla scadenza senza altre comunicazioni, non era necessario alcun altro atto formale, tantomeno il ricorso al Tribunale, inutile e superfluo se non addirittura un abuso di mezzi processuali;
che, peraltro,
l'affittuario non ha mai ostacolato la immissione in possesso del proprietario, evidenziando anche nelle sue difese nel giudizio di rilascio la sussistenza della suddetta autorizzazione;
che, in realtà non si è protratta alcuna occupazione oltre il termine di scadenza del contratto del 10.11.2023, tant'è che la società resistente da quella data ha cessato il proprio possesso per la parte del fondo che le competeva e non l'ha più coltivato;
che il canone della annualità 2022-2023 è di €.
4.950,00; che la somma richiesta per affitti scaduti e non pagati fino alla scadenza contrattuale, €. 14.595,88, è esorbitante rispetto all'importo di €. 4.950,00 corrispondente alla misura del canone e non coincide col canone effettivo la misura indicata nel corpo del ricorso in €. 5.650,00; che nessuna indennità di occupazione illegittima è dovuta perché la ricorrente aveva il potere di riprendere il possesso del fondo puntualmente alla scadenza del contratto di affitto, a ciò essendo autorizzato fin dalla stipula dello stesso;
che se, poi, la domanda di indennità come esplicitata vada intesa quale richiesta di risarcimento di un maggior danno, ex art. 1591 c.c., essa è ancor più infondata, in quanto non è supportata da alcuna prova.
La convenuta ha, pertanto, concluso instando per il rigetto del ricorso. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
5. All'esito della discussione tenutasi all'udienza del 28 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e della camera di consiglio tenutasi in pari data, la causa viene decisa previa lettura del dispositivo all'esito della camera di consiglio, ex art. 429, 1° comma, c.p.c. con contestuale deposito della relativa motivazione.
6. Ciò posto, va premesso che, con sentenza n. 126/2025, pubblicata in data 28 gennaio 2025, il Tribunale di Avellino – Sezione Specializzata Agraria ha dichiarato risolto il contratto di locazione dei fondi rustici oggetto del presente giudizio per R.G. n. 1568/2025
scadenza del rapporto di fittanza (10 novembre 2023), condannando la convenuta al rilascio immediato dei suddetti fondi, mentre ha dichiarato l'improponibilità della domanda di risarcimento dei danni da ritardata consegna ex art. 1591 c.c., in quanto non preceduta dal tentativo di conciliazione.
7. Va, altresì, premesso che, con note scritte depositate in data 27 ottobre 2025, la parte ricorrente ha dato atto che “nelle more del giudizio il rilascio del fondo è avvenuto in data 31 luglio 2025”, chiedendo disporsi breve rinvio per depositare copia del verbale di rilascio, in quanto “non ancora caricato al fascicolo telematico di esecuzione mobiliare 1012/2025 ES. Tribunale di Avellino”.
8. Orbene, ritiene il Tribunale che l'istanza di rinvio formulata dalla parte ricorrente non possa trovare accoglimento, in considerazione del principio costituzionale del giusto processo, che impone al Giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c. di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione del processo ed in ragione della ritenuta prevalenza delle esigenze organizzative, atteso che le udienze di precisazione delle conclusioni (e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.) e di discussione ex art. 429 c.p.c. vengono attentamente programmate in modo da distribuire uniformemente il carico di lavoro e garantirne la gestibilità.
9. Ciò posto, la ricorrente ha agito nella presente sede allegando in primo luogo l'inadempimento della convenuta rispetto all'obbligazione di pagamento del canone concordato in contratto con riferimento all'annualità 11 novembre 2022-10 novembre 2023 (data di scadenza naturale del contratto), chiedendo la condanna della convenuta al pagamento, a tale titolo, di € 5.650,00.
La resistente, dal canto suo, ha contestato l'avversa domanda solo sotto il profilo quantitativo, sostenendo che una buona parte delle particelle 117 e 492 al momento della stipula era già condotta da altri coltivatori e, precisamente, da e , i quale versavano il canone di affitto di loro Parte_6 Parte_7 competenza, pari ad € 1.400,00 annui, direttamente all'ing. con la Parte_2 conseguenza che il canone effettivamente dovuto dalla convenuta per l'annualità novembre 2022-novembre 2023 è pari ad €. 4.950,00, ottenuto sottraendo €
1.400,00 versati dai . Pt_6
Orbene, come è noto, l'eventuale sussistenza di un subaffitto non determina l'insorgere di alcun vincolo contrattuale tra l'originario concedente ed il subaffittuario. R.G. n. 1568/2025
Inoltre, se è vero che l'art. 7 del contratto di affitto, richiamato dalla convenuta, prevede che “la parte concedente acconsente al subaffitto di parte del fondo”, è altrettanto vero che “l'eventuale subaffittario dovrà essere di gradimento della parte concedente. Pertanto l'affittuario darà notizia dell'insorgere dell'eventuale subaffitto alla parte concedente per iscritto e con la massima tempestività” (lett. C art. 7), con la conseguenza che la convenuta avrebbe dovuto fornire prova documentale di tale tempestiva comunicazione.
Tale onere probatorio non è stato in alcun modo assolto dalla convenuta, non potendosi tale prova certamente trarre dalla riproduzione di un messaggio asseritamente trasmesso, in data 20 ottobre 2021, a mezzo applicativo what's app, da (procuratore generale della ricorrente) ed indirizzato al Parte_2 legale rappresentante pro tempore della società convenuta, , con CP_2 cui il primo avrebbe confermato di esser stato pagato da , Parte_6 difettando, peraltro, tale riproduzione di qualsivoglia riferimento ai fondi per cui è causa oltrechè di riferimenti temporali.
Inammissibile è, inoltre, il capitolo di prova per testi (n. 1) all'uopo articolato – peraltro, genericamente - dalla convenuta in sede di memoria difensiva, non potendosi trarre la prova dell'asserita esistenza di tale subaffitto neppure dal verbale di conciliazione del 03 luglio 2023, nel quale è riportata la richiesta del procuratore della convenuta – accettata dal procuratore della ricorrente - di sottrarre agli importi richiesti stragiudizialmente dalla ricorrente la somma di €
1.400,00 “per un fondo subaffittato ad altre persone il cui importo non è dovuto”, con conseguente versamento da parte della convenuta di € 6.500,00 “a tacitazione di tutte le morosità esistenti, fermo restando quant'altro previsto dal contratto di affitto”.
Tale verbale di conciliazione, invero, evidenzia in modo inequivoco il solo fatto che le parti si sono accordate circa una controversia tra loro insorta, individuando un punto di incontro in ordine ad una questione, con la conseguenza che la domanda di condanna della convenuta al pagamento della somma di € 5.650,00 (oltre interessi legali sull'importo delle singole mensilità dalle singole scadenze al saldo),
a titolo di canoni relativi all'annualità novembre 2022-novembre 2023, deve trovare integrale accoglimento.
10. Passando a questo punto ad esaminare la domanda di condanna al risarcimento dei danni da ritardata consegna ex art. 1591 c.c. per € 8.945,88 (di cui € 5.650,00 R.G. n. 1568/2025
per l'annualità 11 novembre 2023-11 novembre 2024 ed € 3.295,88 per il periodo che va dall'11 novembre 2024 sino all'11 maggio 2025), anche tale domanda si appalesa meritevole di accoglimento, atteso che, se è vero quanto sostenuto dalla convenuta e cioè che, nel contratto di affitto, all'art. 2, non è previsto alcun onere di comunicazione, alla scadenza pattuita, a carico dell'affittuario, il quale acconsente all'immissione nel possesso dell'immobile alla scadenza pattuita, da parte del concedente, senza altre comunicazioni, è altrettanto vero che, in materia locatizia, l'obbligazione di restituzione dell'immobile locato, posta a carico del conduttore, non si esaurisce in una qualsiasi messa a disposizione dell'immobile, ma richiede, per il suo esatto adempimento, un'attività consistente in una effettiva immissione dell'immobile nella sfera di concreta disponibilità del locatore e, qualora venga a mancare la cooperazione di quest'ultimo, esige altresì, ai fini della liberazione dagli obblighi connessi alla mancata riconsegna, un'offerta fatta a norma dell'art. 1216 c.c., gravando, peraltro, sul conduttore, quale debitore della prestazione, la prova positiva di tale attività, e non sul locatore la prova del contrario (cfr. Cassazione n. 19613/2022).
Non avendo la società affittuaria fornito la prova di aver liberato, al termine del rapporto di fittanza, i fondi concessi in godimento né di aver offerto di metterli effettivamente a disposizione, anzi deducendo nel giudizio celebrato innanzi al
Tribunale di Avellino – Sezione Specializzata agraria ed esitato nella sentenza n.
126/2025 di aver continuato, alla scadenza, talune lavorazioni e/o a detenere parte del terreno in mancanza di iniziativa della proprietaria nella reimmissione nel possesso ed avendo in sede di conciliazione (cfr. verbale della seduta tenuta in data 14 maggio 2025) il procuratore della convenuta che “è in corso di completamento la liberazione del fondo dagli impianti serricoli, come da avviso alla controparte), ritiene il Tribunale che anche la domanda attorea ex art. 1591 c.c. sia meritevole accoglimento.
Invero, il mancato rilascio dei fondi per cui è causa da parte della convenuta alla scadenza del contratto ed il mantenimento della disponibilità dei beni alla stessa affittati in assenza di causa hanno determinato il verificarsi di una situazione di occupazione senza titolo dei fondi de quibus, che espone l'occupante all'obbligo di risarcire il danno subito dal proprietario a causa della privazione della disponibilità del bene, nella misura predeterminata dall'art. 1591 c.c.. R.G. n. 1568/2025
11. In applicazione dei summenzionati principi, tenuto conto del canone di affitto stabilito dalle parti nel contratto oggetto di causa, la convenuta va condannata al pagamento, per l'occupazione dei terreni per l'annata agraria 2023-2024 e per il periodo che va dall'11 novembre 2024 sino all'11 maggio 2025, della somma di €
8.945,88 (di cui € 5.650,00 per l'annualità 11 novembre 2023-11 novembre 2024 ed € 3.295,88 per il periodo che va dall'11 novembre 2024 sino all'11 maggio
2025) oltre interessi legali sull'importo delle singole mensilità (di € 470,40 ciascuna) dalle singole scadenze al saldo ed, altresì, al pagamento della somma di
€ 940,80, ottenuto moltiplicando una mensilità pari ad € 470,40 per le due mensilità dovute per giugno 2025 e luglio 2025 (avendo parte ricorrente dato atto che alla data del 31 luglio 2025 vi è stato l'effettivo rilascio dei fondi per cui è causa), oltre interessi legali sull'importo delle singole scadenze mensili al saldo.
12. Infine, quanto alla regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza della convenuta ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal
D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa ed alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, valori minimi, in ragione dell'assenza di attività di assunzione della prova e della non particolare complessità della controversia, decisa all'esito di un'unica udienza di discussione.
Va disposta, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore della ricorrente, Avv. EL De AN, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Sezione Specializzata Agraria, definitivamente pronunciando sulla controversia proposta da nei confronti Parte_1 dell' disattesa ogni altra istanza, difesa o Parte_3 eccezione, così provvede:
1. condanna la convenuta al pagamento in favore Parte_3 della parte ricorrente della somma di € 5.650,00, a titolo di canoni dovuti e non pagati per l'annualità agraria 2022-2023, oltre interessi legali sull'importo delle singole mensilità (di € 470,84 ciascuna) dalle singole scadenze al saldo;
2. condanna la convenuta al pagamento in favore Parte_3 della parte ricorrente della somma di € 8.945,88, a titolo di risarcimento del danno, per l'occupazione senza titolo dei fondi per cui è causa dall'11 novembre R.G. n. 1568/2025
2024 sino all'11 maggio 2025, oltre interessi legali sull'importo delle singole mensilità (di € 470,84 ciascuna) dalle singole scadenze al saldo ed, altresì, al pagamento della somma di € 940,80, oltre interessi legali sull'importo delle singole scadenze mensili al saldo;
3. condanna la convenuta alla rifusione in favore Parte_3 della ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 264,00 per Parte_1 spese vive ed € 2.540,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'Avv. EL De
AN, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in data 28 ottobre 2025
Il Giudice estensore dr.ssa Valeria Villani
Il Presidente
Dr. Sossio Pellecchia
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
ESITI DELL'UDIENZA DEL GIORNO 28 OTTOBRE 2025
SOSTITUITA DAL DEPOSITO DI NOTE SCRITTE
EX ART. 127 TER C.P.C.
Il giorno 28 ottobre 2025 è stata trattata dinanzi al Tribunale di Avellino,
Sezione Specializzata Agraria, la causa recante n. 1568/2025 R.G., pendente
TRA
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(NA) il 13/08/1928 e residente a [...], in persona del procuratore generale, giusta procura notarile (rep. n. 155375 e racc. n. 24085) per notar del 10 novembre 2008, registrato in data 18 Persona_1 novembre 2008, al n. 25644, (C.F. Parte_2 CodiceFiscale_2
Z), nato a [...] il [...] e residente a [...],
[...] rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. EL de AN (C.F. ), presso il cui CodiceFiscale_3 studio è elettivamente domiciliata in Montoro (AV), alla via Spiniello n. 3;
RICORRENTE
E
(C.F. e P.IVA , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Montoro (AV), alla via
Fratte n. 21, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce alla memoria difensiva, dall'Avv. Nicola Formica (C.F. ), presso il cui CodiceFiscale_4 studio è elettivamente domiciliata in Montoro (AV), alla via Roma n. 56;
CONVENUTA
Alla luce delle conclusioni rassegnate dalle parti con le note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio tenutasi alla stessa data dell'udienza del
28 ottobre 2025, il Tribunale decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza mediante deposito del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione di cui all'art. 429 c.p.c..
R.G. n. 1568/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, Sezione Specializzata Agraria, all'udienza del 28 ottobre
2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., riunito nelle persone dei seguenti componenti: dr. Sossio Pellecchia Presidente dr.ssa Teresa Cianciulli Giudice dr.ssa Valeria Villani Giudice rel. dott. Antonio Dello Iacono Esperto dott. Antonio Stornaiuolo Esperto ha, mediante contestuale deposito di dispositivo e motivazione, pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1568/2025 Ruolo Controversie
Agrarie, avente ad oggetto: pagamento canoni scaduti e risarcimento del danno ex art. 1591 c.c., pendente
TRA
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(NA) il 13/08/1928 e residente a [...], in persona del procuratore generale (C.F. ), nato a Parte_2 CodiceFiscale_2
Napoli il 20.6.1952 e residente a [...], giusta procura notarile (rep. n. 155375 e racc. n. 24085) per notar del 10 Persona_1 novembre 2008, registrato in data 18 novembre 2008, al n. 25644, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv.
EL de AN (C.F. ), presso il cui studio è CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliata in Montoro (AV), alla via Spiniello n. 3;
RICORRENTE
E
(C.F. e P.IVA , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Montoro (AV), alla via
Fratte n. 21, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce alla memoria R.G. n. 1568/2025
difensiva, dall'Avv. Nicola Formica (C.F. ), presso il cui CodiceFiscale_4 studio è elettivamente domiciliata in Montoro (AV), alla via Roma n. 56;
CONVENUTA
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29 maggio 2025, , in persona del Parte_1 procuratore generale , ha adito l'intestato Tribunale al fine di Parte_2 sentir “accertare e dichiarare il credito della Sig.ra nei confronti Parte_1 dell' per i canoni di affitto scaduti e non pagati Parte_3 relativi al contratto del 12 ottobre 2018 oltre indennità di occupazione illegittima e sine titulo maturata e maturanda sino alla data dell'effettivo rilascio;
Per l'effetto condannare l' in persona del suo legale Parte_3 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente della somma di Euro 14.595,88 (quattordicimilacinquecentonovantacinque/88), o della diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, a titolo di canoni di affitto scaduti e non pagati fino alla scadenza contrattuale del 10 novembre 2023, oltre indennità di occupazione illegittima e sine titulo maturata e maturanda sino alla data dell'effettivo rilascio oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo.
2. In subordine condannare l' in Parte_3 persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente dell'indennità per illegittima occupazione del fondo rustico oggetto di causa, ai sensi dell'art. 1591 c.c., a far data dall'11 novembre 2023 e sino all'effettivo rilascio, da quantificarsi nella misura del canone contrattuale pattuito, ovvero nella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo”. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio, con attribuzione.
2. Parte ricorrente ha dedotto:
a) che, in data 12 ottobre 2018, , rappresentata dal suo procuratore Parte_1 generale , ha concesso in affitto all' Parte_2 Parte_3 il fondo rustico sito in Comune di Montoro (AV), frazione San Felice,
[...] identificato catastalmente al foglio 16, particelle 492, 494, 117 e (in misura parziale) 118, 495, 2020, per una superficie totale di mq 47.170, oltre ad una pertinenza identificata al foglio 16, n. 1936, sub. 10, cat. C/2; R.G. n. 1568/2025
b) che il contratto di affitto prevedeva, all'art. 2, la durata dell'affittanza con decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadenza fissata al 10 novembre 2023,
“senza ulteriori oneri di disdetta da parte del concedente”;
c) che l'art. 3 del medesimo contratto stabiliva un canone di affitto annuo pari ad €
6.350,00, da corrispondersi “entro e non oltre il 10 novembre di ogni anno”, con previsione di adeguamento annuale pari al 75% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, a far data dal mese di ottobre
2019;
d) che già in passato l' si è resa morosa nel Parte_3 pagamento dei canoni di affitto sia per un residuo di € 1.000,00 relativi all'annualità 2020/2021 e per l'intero canone annuale di € 6.350,00 relativo all'annata agraria novembre 2021/novembre 2022;
e) che all'esito di una prima intimazione di pagamento del 1.3.23, la ricorrente ha presentato una prima domanda mediazione in data 22 maggio 2023 (prot. regionale n. 2023.0262241), conclusasi nella seduta del 3.7.23 con una intesa economica sui detti periodi ed il versamento di € 6.500,00;
f) che, intervenuta la scadenza naturale del contratto in data 10 novembre 2023 e stante la persistente morosità, ha adito il Tribunale di Avellino, Parte_1
Sezione Specializzata Agraria, per ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto e la condanna al rilascio del fondo;
g) che, con sentenza n. 126/2025, pubblicata in data 28 gennaio 2025, l'adito
Tribunale ha dichiarato “la risoluzione del contratto di locazione per scadenza del rapporto di fittanza” ed ha condannato “la resistente Parte_3 al rilascio immediato dei suddetti fondi, liberi da persone, animali e cose di
[...] sua esclusiva e dimostrata proprietà”;
h) che, nonostante la scadenza del contratto e la successiva sentenza di condanna al rilascio, l' ha protratto illegittimamente Parte_3
l'occupazione del fondo o comunque non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto a titolo di canoni sino alla scadenza (novembre 2022/novembre 2023) né ha corrisposto alcuna indennità di occupazione illegittima per il periodo successivo alla scadenza e che a tutt'oggi si protrae;
i) che, al fine di ottenere il pagamento dei canoni scaduti ed il risarcimento dei danni derivanti dalla protrazione illegittima dell'occupazione e dalla ritardata consegna, la ricorrente, per il tramite del suo procuratore generale, ha instaurato con istanza R.G. n. 1568/2025
28.3.25 trasmessa a mezzo PEC nuovo tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 150/2011 e dell'art. 46 della L. n. 203/1982;
j) che l'incontro, prefissato in data 14 maggio 2025 presso la 50 07 22 Pt_4
Regione Campania, si è concluso Parte_5 con esito negativo, come da verbale Prot. 2025.0239943;
k) che la ricorrente vanta un credito nei confronti dell' Parte_3 per i canoni di affitto scaduti e non pagati fino alla naturale scadenza del
[...] contratto nonché un diritto al risarcimento del danno per l'illegittima occupazione del fondo protrattasi oltre la scadenza contrattuale e fino all'effettivo rilascio;
l) che residuano ad oggi insoluti i canoni fino alla scadenza contrattuale e cioè relativi alla successiva ed ultima annata (11 novembre 2022-10 novembre 2023) oltre all'indennità di occupazione illegittima tuttora in corso per un importo complessivo, comprensivo di rivalutazione ISTAT come da contratto, pari ad €
14.595,88, come specificato nel verbale di mancata conciliazione del 14.05.2025;
m) che ad eccezione dell'ultimo pagamento (di € 6.350,00 a saldo canoni al 10 novembre 2023 corrisposto nella conciliazione 2023) non risulta corrisposto alcunchè;
n) che la convenuta resta debitrice allo stato della somma di € 14.595,88, di cui €
5.650,00 relativa a canone annuo dall'11.10.22 sino alla scadenza del contratto del 10.11.23 nonché alle equivalenti somme dovute per la protrazione della occupazione illegittima annuale sine titulo suddivise in € 5.650,00 per occupazione illegittima annuale dall'11.11.2023 all'11.11.2024; € 3.295,88 per occupazione illegittima mensile sine titulo dall'11.11.2024 al 11.5.25 (7 mesi x 470,84), per un totale di € 14.595,88, oltre all'indennità di occupazione maturata e maturanda sino alla data di effettivo rilascio ed oltre interessi legali dalle singole scadenze sino al saldo.
3. Ciò posto, con decreto presidenziale emesso in data 03 giugno 2025, è stata fissata per la discussione l'udienza del 28 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
4. Il ricorso introduttivo, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione, è stato ritualmente notificato alla convenuta Controparte_1
che si è costituita con memoria difensiva depositata in data 14
[...] ottobre 2025, premettendo che il contratto di affitto aveva ad oggetto le indicate particelle 492, 494, 117 ed, in misura parziale, le particelle 118, 495, 2020; che, R.G. n. 1568/2025
tuttavia, una buona parte delle particelle 117 e 492 al momento della stipula era già condotta da altri coltivatori e, precisamente, da e Parte_6 [...]
; che questo costituisce il reale motivo per cui l'art. 7 del contratto di Pt_7 affitto, autorizzando il subaffitto, specifica che i terreni oggetto di tale autorizzazione sono quelli ad ovest del sentiero di accesso al fondo, cioè esattamente quelli condotti dai;
che del terreno che il contratto dichiara Pt_6 concesso in affitto alla convenuta, una consistente parte estesa un ettaro era già detenuta da;
che successivamente il Parte_8 Parte_7 aveva rilasciato la propria porzione che l'ing. aveva concesso allo Parte_2 stesso;
che i versavano il canone di affitto di loro Parte_6 Pt_6 competenza, pari a complessivi € 1.400,00 annui, direttamente all'ing.
che tale circostanza è confermata dal messaggio inviato dallo stesso Parte_2 ing. al legale rappresentante pro tempore della società convenuta, Parte_2
, laddove si dà conferma che il canone dovuto per l'affitto di queste CP_2 particelle del fondo da parte del (ivi compresa la porzione rilasciata Parte_6 dal e poi condotta dallo stesso ) era versato Parte_7 Parte_6 direttamente al che la medesima circostanza, inoltre, è ribadita nel Parte_2 verbale di conciliazione formalizzato presso il Parte_5
Direzione Generale per le politiche agricole, nel quale il sig.
[...] CP_2 contestava che per i fondi in “sub-affitto”, il pagamento del canone avveniva da parte dei conduttori direttamente al e, pertanto, a fronte della sua Parte_2 richiesta di €. 8.376,00, le parti si conciliavano decurtando l'importo di €.
1.400,00; che , dunque, ha versato - compreso spese ed accessori - €. CP_2
6.500,00, di cui €. 1.000,00 per un residuo del canone scaduto nel 2021; che, pertanto, escluse le parti dell'intero fondo condotte in affitto dai , la reale Pt_6 consistenza del fondo concesso alla era di fatto Controparte_1 ridotta a circa 30.000 mq;
che, pertanto, che il canone annuo concordato per l'intero fondo – nel contratto dichiarato di estensione di 47.170 mq. - pari a €.
6.350,00 annui, era ridotto di € 1.400,00 corrispondenti al canone del fondo concesso ai e versato direttamente all'ing. e pertanto era Pt_6 Parte_2 ridotto a €. 4.950,00; che, in ragione dell'accordo sottoscritto tra le parti, in particolare per quanto sancito dall'art. 2 del contratto, «l'affittanza ha decorrenza dalla sottoscrizione del presente atto e scadenza il 10.11.2023, senza ulteriori oneri di disdetta da parte del concedente, per cui l'affittuario autorizza fin d'ora la R.G. n. 1568/2025
parte concedente ad immettersi nel possesso dell'immobile alla scadenza pattuita senza altre comunicazioni;
che, quindi, la ricorrente aveva facoltà di riprendere il possesso del fondo detenuto da fin dal giorno successivo alla CP_1 scadenza del contratto, senza necessità di altre comunicazioni, ma tale facoltà ha ritenuto di non esercitare;
che, per effetto dell'autorizzazione al concedente ad immettersi nel possesso alla scadenza senza altre comunicazioni, non era necessario alcun altro atto formale, tantomeno il ricorso al Tribunale, inutile e superfluo se non addirittura un abuso di mezzi processuali;
che, peraltro,
l'affittuario non ha mai ostacolato la immissione in possesso del proprietario, evidenziando anche nelle sue difese nel giudizio di rilascio la sussistenza della suddetta autorizzazione;
che, in realtà non si è protratta alcuna occupazione oltre il termine di scadenza del contratto del 10.11.2023, tant'è che la società resistente da quella data ha cessato il proprio possesso per la parte del fondo che le competeva e non l'ha più coltivato;
che il canone della annualità 2022-2023 è di €.
4.950,00; che la somma richiesta per affitti scaduti e non pagati fino alla scadenza contrattuale, €. 14.595,88, è esorbitante rispetto all'importo di €. 4.950,00 corrispondente alla misura del canone e non coincide col canone effettivo la misura indicata nel corpo del ricorso in €. 5.650,00; che nessuna indennità di occupazione illegittima è dovuta perché la ricorrente aveva il potere di riprendere il possesso del fondo puntualmente alla scadenza del contratto di affitto, a ciò essendo autorizzato fin dalla stipula dello stesso;
che se, poi, la domanda di indennità come esplicitata vada intesa quale richiesta di risarcimento di un maggior danno, ex art. 1591 c.c., essa è ancor più infondata, in quanto non è supportata da alcuna prova.
La convenuta ha, pertanto, concluso instando per il rigetto del ricorso. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
5. All'esito della discussione tenutasi all'udienza del 28 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e della camera di consiglio tenutasi in pari data, la causa viene decisa previa lettura del dispositivo all'esito della camera di consiglio, ex art. 429, 1° comma, c.p.c. con contestuale deposito della relativa motivazione.
6. Ciò posto, va premesso che, con sentenza n. 126/2025, pubblicata in data 28 gennaio 2025, il Tribunale di Avellino – Sezione Specializzata Agraria ha dichiarato risolto il contratto di locazione dei fondi rustici oggetto del presente giudizio per R.G. n. 1568/2025
scadenza del rapporto di fittanza (10 novembre 2023), condannando la convenuta al rilascio immediato dei suddetti fondi, mentre ha dichiarato l'improponibilità della domanda di risarcimento dei danni da ritardata consegna ex art. 1591 c.c., in quanto non preceduta dal tentativo di conciliazione.
7. Va, altresì, premesso che, con note scritte depositate in data 27 ottobre 2025, la parte ricorrente ha dato atto che “nelle more del giudizio il rilascio del fondo è avvenuto in data 31 luglio 2025”, chiedendo disporsi breve rinvio per depositare copia del verbale di rilascio, in quanto “non ancora caricato al fascicolo telematico di esecuzione mobiliare 1012/2025 ES. Tribunale di Avellino”.
8. Orbene, ritiene il Tribunale che l'istanza di rinvio formulata dalla parte ricorrente non possa trovare accoglimento, in considerazione del principio costituzionale del giusto processo, che impone al Giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c. di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione del processo ed in ragione della ritenuta prevalenza delle esigenze organizzative, atteso che le udienze di precisazione delle conclusioni (e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.) e di discussione ex art. 429 c.p.c. vengono attentamente programmate in modo da distribuire uniformemente il carico di lavoro e garantirne la gestibilità.
9. Ciò posto, la ricorrente ha agito nella presente sede allegando in primo luogo l'inadempimento della convenuta rispetto all'obbligazione di pagamento del canone concordato in contratto con riferimento all'annualità 11 novembre 2022-10 novembre 2023 (data di scadenza naturale del contratto), chiedendo la condanna della convenuta al pagamento, a tale titolo, di € 5.650,00.
La resistente, dal canto suo, ha contestato l'avversa domanda solo sotto il profilo quantitativo, sostenendo che una buona parte delle particelle 117 e 492 al momento della stipula era già condotta da altri coltivatori e, precisamente, da e , i quale versavano il canone di affitto di loro Parte_6 Parte_7 competenza, pari ad € 1.400,00 annui, direttamente all'ing. con la Parte_2 conseguenza che il canone effettivamente dovuto dalla convenuta per l'annualità novembre 2022-novembre 2023 è pari ad €. 4.950,00, ottenuto sottraendo €
1.400,00 versati dai . Pt_6
Orbene, come è noto, l'eventuale sussistenza di un subaffitto non determina l'insorgere di alcun vincolo contrattuale tra l'originario concedente ed il subaffittuario. R.G. n. 1568/2025
Inoltre, se è vero che l'art. 7 del contratto di affitto, richiamato dalla convenuta, prevede che “la parte concedente acconsente al subaffitto di parte del fondo”, è altrettanto vero che “l'eventuale subaffittario dovrà essere di gradimento della parte concedente. Pertanto l'affittuario darà notizia dell'insorgere dell'eventuale subaffitto alla parte concedente per iscritto e con la massima tempestività” (lett. C art. 7), con la conseguenza che la convenuta avrebbe dovuto fornire prova documentale di tale tempestiva comunicazione.
Tale onere probatorio non è stato in alcun modo assolto dalla convenuta, non potendosi tale prova certamente trarre dalla riproduzione di un messaggio asseritamente trasmesso, in data 20 ottobre 2021, a mezzo applicativo what's app, da (procuratore generale della ricorrente) ed indirizzato al Parte_2 legale rappresentante pro tempore della società convenuta, , con CP_2 cui il primo avrebbe confermato di esser stato pagato da , Parte_6 difettando, peraltro, tale riproduzione di qualsivoglia riferimento ai fondi per cui è causa oltrechè di riferimenti temporali.
Inammissibile è, inoltre, il capitolo di prova per testi (n. 1) all'uopo articolato – peraltro, genericamente - dalla convenuta in sede di memoria difensiva, non potendosi trarre la prova dell'asserita esistenza di tale subaffitto neppure dal verbale di conciliazione del 03 luglio 2023, nel quale è riportata la richiesta del procuratore della convenuta – accettata dal procuratore della ricorrente - di sottrarre agli importi richiesti stragiudizialmente dalla ricorrente la somma di €
1.400,00 “per un fondo subaffittato ad altre persone il cui importo non è dovuto”, con conseguente versamento da parte della convenuta di € 6.500,00 “a tacitazione di tutte le morosità esistenti, fermo restando quant'altro previsto dal contratto di affitto”.
Tale verbale di conciliazione, invero, evidenzia in modo inequivoco il solo fatto che le parti si sono accordate circa una controversia tra loro insorta, individuando un punto di incontro in ordine ad una questione, con la conseguenza che la domanda di condanna della convenuta al pagamento della somma di € 5.650,00 (oltre interessi legali sull'importo delle singole mensilità dalle singole scadenze al saldo),
a titolo di canoni relativi all'annualità novembre 2022-novembre 2023, deve trovare integrale accoglimento.
10. Passando a questo punto ad esaminare la domanda di condanna al risarcimento dei danni da ritardata consegna ex art. 1591 c.c. per € 8.945,88 (di cui € 5.650,00 R.G. n. 1568/2025
per l'annualità 11 novembre 2023-11 novembre 2024 ed € 3.295,88 per il periodo che va dall'11 novembre 2024 sino all'11 maggio 2025), anche tale domanda si appalesa meritevole di accoglimento, atteso che, se è vero quanto sostenuto dalla convenuta e cioè che, nel contratto di affitto, all'art. 2, non è previsto alcun onere di comunicazione, alla scadenza pattuita, a carico dell'affittuario, il quale acconsente all'immissione nel possesso dell'immobile alla scadenza pattuita, da parte del concedente, senza altre comunicazioni, è altrettanto vero che, in materia locatizia, l'obbligazione di restituzione dell'immobile locato, posta a carico del conduttore, non si esaurisce in una qualsiasi messa a disposizione dell'immobile, ma richiede, per il suo esatto adempimento, un'attività consistente in una effettiva immissione dell'immobile nella sfera di concreta disponibilità del locatore e, qualora venga a mancare la cooperazione di quest'ultimo, esige altresì, ai fini della liberazione dagli obblighi connessi alla mancata riconsegna, un'offerta fatta a norma dell'art. 1216 c.c., gravando, peraltro, sul conduttore, quale debitore della prestazione, la prova positiva di tale attività, e non sul locatore la prova del contrario (cfr. Cassazione n. 19613/2022).
Non avendo la società affittuaria fornito la prova di aver liberato, al termine del rapporto di fittanza, i fondi concessi in godimento né di aver offerto di metterli effettivamente a disposizione, anzi deducendo nel giudizio celebrato innanzi al
Tribunale di Avellino – Sezione Specializzata agraria ed esitato nella sentenza n.
126/2025 di aver continuato, alla scadenza, talune lavorazioni e/o a detenere parte del terreno in mancanza di iniziativa della proprietaria nella reimmissione nel possesso ed avendo in sede di conciliazione (cfr. verbale della seduta tenuta in data 14 maggio 2025) il procuratore della convenuta che “è in corso di completamento la liberazione del fondo dagli impianti serricoli, come da avviso alla controparte), ritiene il Tribunale che anche la domanda attorea ex art. 1591 c.c. sia meritevole accoglimento.
Invero, il mancato rilascio dei fondi per cui è causa da parte della convenuta alla scadenza del contratto ed il mantenimento della disponibilità dei beni alla stessa affittati in assenza di causa hanno determinato il verificarsi di una situazione di occupazione senza titolo dei fondi de quibus, che espone l'occupante all'obbligo di risarcire il danno subito dal proprietario a causa della privazione della disponibilità del bene, nella misura predeterminata dall'art. 1591 c.c.. R.G. n. 1568/2025
11. In applicazione dei summenzionati principi, tenuto conto del canone di affitto stabilito dalle parti nel contratto oggetto di causa, la convenuta va condannata al pagamento, per l'occupazione dei terreni per l'annata agraria 2023-2024 e per il periodo che va dall'11 novembre 2024 sino all'11 maggio 2025, della somma di €
8.945,88 (di cui € 5.650,00 per l'annualità 11 novembre 2023-11 novembre 2024 ed € 3.295,88 per il periodo che va dall'11 novembre 2024 sino all'11 maggio
2025) oltre interessi legali sull'importo delle singole mensilità (di € 470,40 ciascuna) dalle singole scadenze al saldo ed, altresì, al pagamento della somma di
€ 940,80, ottenuto moltiplicando una mensilità pari ad € 470,40 per le due mensilità dovute per giugno 2025 e luglio 2025 (avendo parte ricorrente dato atto che alla data del 31 luglio 2025 vi è stato l'effettivo rilascio dei fondi per cui è causa), oltre interessi legali sull'importo delle singole scadenze mensili al saldo.
12. Infine, quanto alla regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza della convenuta ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal
D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa ed alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, valori minimi, in ragione dell'assenza di attività di assunzione della prova e della non particolare complessità della controversia, decisa all'esito di un'unica udienza di discussione.
Va disposta, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore della ricorrente, Avv. EL De AN, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Sezione Specializzata Agraria, definitivamente pronunciando sulla controversia proposta da nei confronti Parte_1 dell' disattesa ogni altra istanza, difesa o Parte_3 eccezione, così provvede:
1. condanna la convenuta al pagamento in favore Parte_3 della parte ricorrente della somma di € 5.650,00, a titolo di canoni dovuti e non pagati per l'annualità agraria 2022-2023, oltre interessi legali sull'importo delle singole mensilità (di € 470,84 ciascuna) dalle singole scadenze al saldo;
2. condanna la convenuta al pagamento in favore Parte_3 della parte ricorrente della somma di € 8.945,88, a titolo di risarcimento del danno, per l'occupazione senza titolo dei fondi per cui è causa dall'11 novembre R.G. n. 1568/2025
2024 sino all'11 maggio 2025, oltre interessi legali sull'importo delle singole mensilità (di € 470,84 ciascuna) dalle singole scadenze al saldo ed, altresì, al pagamento della somma di € 940,80, oltre interessi legali sull'importo delle singole scadenze mensili al saldo;
3. condanna la convenuta alla rifusione in favore Parte_3 della ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 264,00 per Parte_1 spese vive ed € 2.540,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'Avv. EL De
AN, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in data 28 ottobre 2025
Il Giudice estensore dr.ssa Valeria Villani
Il Presidente
Dr. Sossio Pellecchia