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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VII, sentenza 02/02/2026, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 572/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
LA TORRE MARIA ENZA, Giudice monocratico in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 831/2025 depositato il 08/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina - Piazza Unione Europea 98122 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 65255 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 65255 del 12/12/2024 con cui il Comune di Messina ha richiesto il pagamento dell'importo, comprensivo di interessi e sanzioni, di
€ 375,00 a titolo di omesso versamento Tari anno 2020 deducendo la propria carenza di legittimazione posto che nell'anno di riferimento portato nell'avviso d'accertamento oggi avversato (anno 2020),
l'odierna deducente non deteneva e/o non possedeva l'immobile al quale il tributo fa riferimento, ovvero Indirizzo_1. Si costituisce il Comune di Messina che valutate le argomentazioni rappresentate con il ricorso in oggetto, ha proceduto all'annullamento dell'avviso di accertamento n. 65255 del 12.12.2024, come da provvedimento prot. n. 0020042 del 22.01.2025, trasmesso all'avvocato di controparte tramite pec prot. n.
94054 del 25.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico, visti gli atti di causa;
preso atto che il Comune di Messina ha annullato l'atto impugnato, in accoglimento delle ragioni della contribuente;
ritenuto che
va conseguentemente dichiarata l'estinzione del giudizio;
rilevato che la contribuente ha dovuto sostenere le spese di un giudizio per avere riconosciuta la propria carenza di legittimazione passiva rispetto all'imposta richiesta, nonostante avesse preventivamente rappresentato al Comune le proprie ragioni, con conseguente condanna dell'ente impositore al pagamento delle spese
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
condanna il Comune di Messina al pagamento delle spese, liquidate in €. 280,00
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
LA TORRE MARIA ENZA, Giudice monocratico in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 831/2025 depositato il 08/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina - Piazza Unione Europea 98122 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 65255 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 65255 del 12/12/2024 con cui il Comune di Messina ha richiesto il pagamento dell'importo, comprensivo di interessi e sanzioni, di
€ 375,00 a titolo di omesso versamento Tari anno 2020 deducendo la propria carenza di legittimazione posto che nell'anno di riferimento portato nell'avviso d'accertamento oggi avversato (anno 2020),
l'odierna deducente non deteneva e/o non possedeva l'immobile al quale il tributo fa riferimento, ovvero Indirizzo_1. Si costituisce il Comune di Messina che valutate le argomentazioni rappresentate con il ricorso in oggetto, ha proceduto all'annullamento dell'avviso di accertamento n. 65255 del 12.12.2024, come da provvedimento prot. n. 0020042 del 22.01.2025, trasmesso all'avvocato di controparte tramite pec prot. n.
94054 del 25.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico, visti gli atti di causa;
preso atto che il Comune di Messina ha annullato l'atto impugnato, in accoglimento delle ragioni della contribuente;
ritenuto che
va conseguentemente dichiarata l'estinzione del giudizio;
rilevato che la contribuente ha dovuto sostenere le spese di un giudizio per avere riconosciuta la propria carenza di legittimazione passiva rispetto all'imposta richiesta, nonostante avesse preventivamente rappresentato al Comune le proprie ragioni, con conseguente condanna dell'ente impositore al pagamento delle spese
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
condanna il Comune di Messina al pagamento delle spese, liquidate in €. 280,00