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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 08/07/2025, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 558/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 558/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 8 luglio 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi l'avv. SIBANI in sostituzione avv. CRISTIANI RENZO per parte ricorrente Parte_1
;
[...]
l'avv. SALVO RICCARDO per parte resistente , il quale si riporta alla nota CP_1 depositata in data odierna.
Parte ricorrente dichiara di rinunciare alla domanda principale di cui al ricorso, parte resistente accetta la rinuncia
Il Giudice all'esito pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 3 N. R.G. 558/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 558/2025 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. CRISTIANI RENZO
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) CP_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. SALVO RICCARDO
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: Fondo di Garanzia
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto, dopo la rinuncia parziale di parte ricorrente alla domanda principale e l'accettazione della rinuncia suddetta ad opera di , l' resistente ha dimostrato di aver CP_1 CP_2
pagina 2 di 3 accolto la domanda subordinata svolta dalla parte ricorrente, con documentazione depositata in data odierna (cfr., doc. 7, fasc. ). CP_1
Le spese di lite, considerata la rinuncia parziale del ricorrente e il comportamento dell , considerato il probabile mancato accoglimento della CP_2
domanda principale rinunciata, possono essere compensate in ragione del 50% e liquidate come da dispositivo, tenendo conto della non effettuazione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) Dichiara in parte estinto il giudizio e per la restante parte la cessazione della materia del contendere;
B) Condanna parte resistente al pagamento delle spese del presente CP_1
giudizio, liquidate, nel complessivo, in euro 1.750,00 per onorari ed euro 49,00 per spese, oltre spese generali IVA e CPA, importo che dichiara da compensarsi in ragione del 50% e da distrarsi in favore del procuratore antistatario, ove richiesto in atti.
Bologna il 08/07/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 558/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 8 luglio 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi l'avv. SIBANI in sostituzione avv. CRISTIANI RENZO per parte ricorrente Parte_1
;
[...]
l'avv. SALVO RICCARDO per parte resistente , il quale si riporta alla nota CP_1 depositata in data odierna.
Parte ricorrente dichiara di rinunciare alla domanda principale di cui al ricorso, parte resistente accetta la rinuncia
Il Giudice all'esito pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 3 N. R.G. 558/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 558/2025 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. CRISTIANI RENZO
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) CP_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. SALVO RICCARDO
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: Fondo di Garanzia
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto, dopo la rinuncia parziale di parte ricorrente alla domanda principale e l'accettazione della rinuncia suddetta ad opera di , l' resistente ha dimostrato di aver CP_1 CP_2
pagina 2 di 3 accolto la domanda subordinata svolta dalla parte ricorrente, con documentazione depositata in data odierna (cfr., doc. 7, fasc. ). CP_1
Le spese di lite, considerata la rinuncia parziale del ricorrente e il comportamento dell , considerato il probabile mancato accoglimento della CP_2
domanda principale rinunciata, possono essere compensate in ragione del 50% e liquidate come da dispositivo, tenendo conto della non effettuazione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) Dichiara in parte estinto il giudizio e per la restante parte la cessazione della materia del contendere;
B) Condanna parte resistente al pagamento delle spese del presente CP_1
giudizio, liquidate, nel complessivo, in euro 1.750,00 per onorari ed euro 49,00 per spese, oltre spese generali IVA e CPA, importo che dichiara da compensarsi in ragione del 50% e da distrarsi in favore del procuratore antistatario, ove richiesto in atti.
Bologna il 08/07/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
pagina 3 di 3