Art. 14. 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio direttivo presenta al Ministro della pubblica istruzione il nuovo statuto, da approvare ai sensi dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 .
2. Con l'approvazione dello statuto si provvede alla costituzione degli organi previsti dalla presente legge.
Nota all'art. 14.
Il testo dell'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e' il seguente:
"Art. 17. - Ogni Universita' o Istituto superiore ha uno speciale statuto.
Gli statuti sono proposti dal senato accademico, uditi il consiglio d'amministrazione e le facolta' e scuole che costituiscono l'Universita' o l'Istituto; per le Universita' o Istituti costituiti da una sola facolta', dal consiglio di facolta', udito il consiglio d'amministrazione. Essi sono emanati con decreto reale, udito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale [ora, udito il Consiglio universitario nazionale], e sono pubblicati nella Gazzetta. Ufficiale del Regno.
Le modificazioni sono proposte ed approvate con le medesime modalita': esse pero' non possono avere attuazione se non dall'anno accademico successivo alla loro approvazione:
Gli statuti non possono essere modificati se non siano trascorsi almeno tre anni accademici dalla loro approvazione o dalla loro ultima modificazione, salvo casi di particolare constatata necessita'".
2. Con l'approvazione dello statuto si provvede alla costituzione degli organi previsti dalla presente legge.
Nota all'art. 14.
Il testo dell'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e' il seguente:
"Art. 17. - Ogni Universita' o Istituto superiore ha uno speciale statuto.
Gli statuti sono proposti dal senato accademico, uditi il consiglio d'amministrazione e le facolta' e scuole che costituiscono l'Universita' o l'Istituto; per le Universita' o Istituti costituiti da una sola facolta', dal consiglio di facolta', udito il consiglio d'amministrazione. Essi sono emanati con decreto reale, udito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale [ora, udito il Consiglio universitario nazionale], e sono pubblicati nella Gazzetta. Ufficiale del Regno.
Le modificazioni sono proposte ed approvate con le medesime modalita': esse pero' non possono avere attuazione se non dall'anno accademico successivo alla loro approvazione:
Gli statuti non possono essere modificati se non siano trascorsi almeno tre anni accademici dalla loro approvazione o dalla loro ultima modificazione, salvo casi di particolare constatata necessita'".