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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/08/2025, n. 3573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3573 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2166/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2166/2021 promossa da:
n. a Caravik (Kosovo) il 10.4.75, in proprio nonché quale Parte_1 procuratore speciale di n. a Caravik (Kosovo) il 10.5.40, Parte_2 [...]
n. a Mleqan (Kosovo) il 5.7.46, Parte_3 Parte_4
n. a Caravik (Kosovo) il 5.7.77, n. a Caravik
[...] Parte_5
(Kosovo) il 4.4.67, (o n. a Caravik (Kosovo) il 22.6.85, e Pt_6 Parte_7
n. a Caravik (Kosovo) il 20.11.73 nonché Parte_8 Parte_9
n. a Caravik (Kosovo) il 27.2.71, n. a Caravik
[...] Parte_10
(Kosovo) il 15.9.79 e n. a Caravik (Kosovo) il 3.2.88 Parte_11 con l'avv. Maurizio Colotto ATTORI
contro
C.F. ) CONVENUTO CP_1 C.F._1
con l'avv. Damiano Baronchelli
e
TERZA CHIAMATA Controparte_2 con l'avv. Mauro Mercadante pagina 1 di 32 e
ALLIANZ SPA TERZA CHIAMATA con l'avv. Antonella Gaggiotti
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia, contrariis reiectis previe le declaratorie del caso e di legge accertare e dichiarare la responsabilità da inadempimento per violazione della diligenza professionale dell'Avv. e comunque per sua negligenza, imperizia, violazione CP_1 del principio di correttezza e/o colpa per le ragioni tutte di cui all'atto introduttivo e dei successivi scritti, nei confronti degli odierni attori. Conseguentemente, condannare l'Avv.
al risarcimento dei danni sofferti dagli attori quale conseguenza immediata e CP_1 diretta dei dedotti inadempimenti, che si quantificano in complessivi Euro 1.201.410,00, ovvero, nella diversa somma maggiore o minore che risulti accertata e dovuta a seguito degli esiti istruttori, se del caso in via equitativa, in ogni caso oltre al risarcimento e/o rimborso per le spese di assistenza legale stragiudiziali e della fase di mediazione, per le quali gli attori si esponevano verso i professionisti, che li assistevano indicate in Euro 27.629,00, ovvero nella diversa somma meglio ritenuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria per ritardato pagamento delle somme dovute, da quantificarsi secondo i criteri indicati nella sentenza n.
1712/95 Cass. Civ. Sez. Unite o come meglio, dall'evento mortale occorso al prossimo congiunto, al saldo effettivo. Con vittoria di spese e compensi professionali.
Per parte convenuta:
In via preliminare e in rito:
- per i motivi di cui in atti, dichiararsi la carenza di legittimazione attiva, ovvero la assenza della titolarità del diritto degli attori a promuovere la presente azione/domanda nei confronti del convenuto;
- sempre per i motivi di cui in atti, dichiararsi il difetto di rappresentanza del sig.
[...]
in favore dei soggetti per cui si è dichiarato procuratore ed in ogni caso, la nullità Pt_1 delle procure conferite dagli attori al difensore costituito nel presente giudizio;
pagina 2 di 32 in via principale: ancora per i motivi tutti di cui in atti, rigettarsi ogni e qualsiasi domanda azionata dagli attori nei confronti del convenuto perché infondate, in ragione di quanto esposto in fatto e in diritto;
in via subordinata: sempre nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui trovasse accoglimento, anche parziale, la domanda formulata dagli attori nei confronti del convenuto, dichiarare le compagnie ALLIANZ S.P.A, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, e in persona del proprio legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, ciascuna in ragione della rispettiva polizza assicurativa e per i titoli sopra descritti, tenute a mantenere indenne il convenuto da ogni pretesa, CP_1
ferme le decurtazioni ex art. 1227 c.c., le compensazioni legali, e fermo altresì il rispetto dei principi monetari, condannando le terze chiamate al pagamento di quanto eventualmente ritenuto come dovuto agli attori, anche per le spese di lite.
Fermo il rigetto di ogni diversa domanda ed eccezione svolta od opposta anche dalle terze chiamate, nei confronti del chiamante e dichiarato ove occorra, anche incidenter tantum, la nullità, inefficacia e/o illegittimità dell'art. 12 CGA della polizza Con Controparte_3 vittoria di spese e competenze di lite ex art. 91 c.p.c.
Per Controparte_3
In via preliminare:
1) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e/o la carenza della titolarità del diritto degli attori e per l'effetto rigettare ogni domanda.
2) Accertare e dichiarare il difetto di rappresentanza del sig. quale Parte_1
procuratore speciale, e rigettare per l'effetto ogni domanda.
Nel merito:
3) Rigettare ogni domanda formulata nei confronti dell'avv. poiché infondata CP_1 in fatto ed in diritto, nell'an e nel quantum, oltre che non provata e per l'effetto dichiarare assorbite e/o respingere le domande dell'Avv. nei confronti di CP_1 Controparte_3
[...]
4) Nel denegato caso di accoglimento della domanda attorea contro l'Avv. CP_1
accertare e dichiarare, per i motivi di cui alla comparsa di costituzione e risposta del 2 pagina 3 di 32 novembre 2021, l'inoperatività della garanzia assicurativa ai sensi dell'art. 12 delle
Condizioni generali di polizza, sotto il profilo temporale, e per l'effetto rigettare la domanda di manleva del convenuto.
5) In ogni caso, accertate e dichiarate le reticenze dell'Avv. al momento della CP_1 sottoscrizione delle polizze assicurative e che lo stesso non ha diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1892 c.c., per l'effetto, rigettare le domande di garanzia tutte proposte dall'Avv. nei confronti di CP_1 Controparte_3
6) In ogni caso, accertata e dichiarata che la polizza sottoscritta è a secondo rischio, rigettare la domanda di manleva contro , dovendo prima esaurirsi il massimale prestato Controparte_3
dalla polizza Allianz.
7) In ogni caso, rigettare la domanda ex art. 1917 c.c. dell'Avv. nei confronti di CP_1 per i motivi indicati nella comparsa di costituzione e risposta del 2 Controparte_3
novembre 2021.
In via ulteriormente subordinata:
8) Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea e di ritenuta operatività della garanzia assicurativa, fermo restando che la garanzia opererà sempre a secondo rischio ad esaurimento del massimale della polizza Allianz, liquidare all'Avv.
[...]
l'indennizzo assicurativo per il solo danno che risulti provato e dovuto a parte attrice, CP_1 con riduzione ex art. 1227 c.c. come in atti, detratto lo scoperto contrattuale del 5% (che rimarrà a carico del convenuto), e comunque nei limiti del massimale di € 750.000,00 e sempre ai sensi delle condizioni tutte della polizza assicurativa, con riduzione dello stesso ai sensi dell'art. 1893 c.c. in ragione delle reticenze dell'assicurato. In ogni caso: 9) Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori di legge.
Per Allianz s.p.a.:
In via principale: respingersi ogni domanda formulata nei confronti di Allianz S.p.a.
Spese di lite rifuse.
In via subordinata: accogliersi la domanda di manleva nei limiti delle condizioni e del massimale di polizza e con le franchigie e gli scoperti ivi previsti.
Spese di lite rifuse o compensate. pagina 4 di 32 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Gli attori, prossimi congiunti di nato a [...] il [...] e rimasto Persona_1
vittima di incidente stradale occorsogli il 13.5.2009, premettevano che:
- essi si erano rivolti all'avv. al fine di farsi assistere per ottenere il risarcimento CP_1 dei danni patiti per la prematura morte del loro congiunto;
- l'avv. aveva, quindi, indirizzato richiesta di risarcimento dei danni alle due CP_1
Contr compagnie assicuratrici dei veicoli coinvolti nel sinistro ovvero di Controparte_5
Contr
(di seguito: ) e (di seguito: ) senza
[...] Controparte_6 CP_6 ottenere alcuna disponibilità alla definizione bonaria;
- l'avv. aveva, successivamente, convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Brescia CP_1
(procedimento n. 12151/10 RG) conducente del mezzo a bordo del quale si CP_7
Contr trovava il congiunto degli attori, quale proprietario del veicolo, quale CP_8
compagnia assicurativa del veicolo sul quale viaggiava la vittima, il quale si Persona_2 trovava alla guida di un furgoncino che, secondo gli accertamenti svolti, aveva concorso a cagionare l'incidente, proprietaria dello stesso, e Controparte_9
in veste di compagnia assicurativa di tale veicolo;
CP_6
- con sentenza 4293/13, depositata il 31.12.2013, il Tribunale di Brescia aveva rigettato la domanda degli attori ritenendo che questi ultimi non avessero fornito la prova di essere effettivi congiunti del defunto, circostanza - questa – contestata dai convenuti e dalle terze chiamate in causa;
- essi, né durante la fase stragiudiziale né prima dell'instaurazione del processo civile, avevano ricevuto informazioni dal legale circa la necessità, a seguito delle difese svolte dalle altre parti, di integrare la documentazione già prodotta né erano stati edotti chiaramente del contenuto della sentenza, delle conseguenze della mancata impugnazione della stessa così come della iniziativa difensiva che l'avv. intendeva adottare a seguito del rigetto delle domande CP_1
pagina 5 di 32 risarcitorie;
- l'avv. non aveva promosso appello avverso la sentenza;
CP_1
- lo stesso, a distanza di quasi un anno dal deposito della sentenza, aveva depositato ricorso ex Contr art. 702 bis c.p.c., sempre nell'interesse di essi attori, chiedendo la condanna di al risarcimento dei danni derivanti dalla perdita del rapporto parentale e dalla lesione dell'integrità psico- fisica;
- con ordinanza in data 5.6.15 il Tribunale aveva dichiarato inammissibile il ricorso, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, stante l'intervenuto giudicato, ritenendo la sostanziale sovrapponibilità della domanda risarcitoria formulata in tale sede con quella oggetto del procedimento 12151/10 RG;
- in data 8.1.2016 l'avv. aveva introdotto il ricorso rubricato al n. 4419/16 RG avanti CP_1 alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, dichiarato irricevibile dalla Corte.
Tutto ciò premesso, gli attori hanno convenuto in giudizio l'avv. deducendo, CP_1 sotto plurimi profili, la responsabilità professionale dello stesso e chiedendo, pertanto, il risarcimento dei danni.
In particolare, con riferimento alla affermata omessa diligenza professionale hanno dedotto che il professionista:
1) aveva instaurato il giudizio di risarcimento del danno senza avere previamente recuperato la necessaria documentazione volta a provare il rapporto di parentela di essi attori con la vittima né valida documentazione era stata dallo stesso prodotta nel corso del giudizio;
2) non aveva adeguatamente documentato l'istanza volta al pagamento di una provvisionale;
3) non aveva presenziato, neanche a mezzo di sostituti, all'udienza del 17.01.2011 fissata per la discussione sulla predetta istanza;
4) non aveva provveduto ad integrare la documentazione richiesta nonostante il provvedimento del giudice in data 12.11.2012 con il quale quest'ultimo aveva invitato “parte attrice a farsi parte attiva presso il Pristina al fine di ottenere un'attestazione in merito al Parte_12
pagina 6 di 32 contenuto dei documenti prodotti in atto di citazione doc. da 9/13”;
5) aveva prodotto tardivamente (con la memoria ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c.), senza neppure richiedere la rimessione in termini, nuova documentazione volta a provare il rapporto parentale degli attori con la vittima, documentazione peraltro ritenuta insufficiente dal giudice;
6) non aveva fornito informazioni adeguate ai clienti;
7) non aveva impugnato la sentenza di primo grado promuovendo, invece, procedimento sommario di cognizione tra le stesse parti ed avente ad oggetto la medesima richiesta risarcitoria, procedimento che era stato, conseguentemente, dichiarato inammissibile;
8) aveva promosso ricorso avanti alla CEDU dichiarato da questa irricevibile;
9) aveva esposto i propri assistiti a ripetute condanne al pagamento delle spese processuali.
Si è costituito il convenuto, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva degli attori avendo questi prodotto, al fine di provare la relazione di parentela con
[...]
la stessa documentazione/certificazione all'epoca reperita dall'avv. e Per_1 CP_1 rilasciata dal Ministero dell'Interno della Repubblica del Kosovo, già ritenuta insufficiente nel precedente giudizio;
in secondo luogo, sempre preliminarmente, ha eccepito la nullità della procura speciale redatta in lingua albanese rilasciata a da Parte_1 Parte_2
, , e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Persona_3
tutti residenti in Kosovo: a) trattandosi di una scrittura privata, il cui Parte_8 contenuto era stato dichiarato come “non conosciuto né verificato” dal notaio, essendosi quest'ultimo limitato ad autenticare le sottoscrizioni;
b) essendo stata la stessa rilasciata, il
12.09.2018, al solo fine di promuovere un giudizio nei confronti del difensore italiano per omessa impugnazione della sentenza di primo grado;
infine, ha eccepito la nullità della procura rilasciata all'avv. Colotto in quanto conferita in lingua italiana, da soggetti non residenti in
Italia e non madrelingua italiana. Nel merito, ha contestato le deduzioni in fatto e in diritto di controparte chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria. Sempre in via preliminare, ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa e Allianz s.p.a. nei cui Controparte_3
confronti ha formulato domanda di manleva.
pagina 7 di 32 Si è costituita (di seguito anche: associandosi, nel merito, Controparte_3 CP_3 alle difese svolte dal convenuto;
ha eccepito, inoltre, sotto diversi profili, l'inoperatività della garanzia assicurativa;
in via subordinata, ha chiesto dichiararsi il diritto del convenuto ad essere tenuto indenne nei limiti contrattualmente previsti.
Si è costituita altresì Allianz s.p.a. (di seguito anche: Allianz) associandosi, nel merito, alle difese svolte dal convenuto;
in subordine, ha chiesto accogliersi la domanda di manleva nei limiti delle condizioni previste in polizza.
Espletata l'istruttoria, la causa è stata rimessa in decisione, a seguito di trattazione scritta, con ordinanza in data 27.3.25 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In riferimento alle diverse questioni prospettate dalle parti, ed in osservanza dei criteri di chiarezza e sinteticità degli atti del processo, sanciti dall'art. 121 c.p.c., come da ultimo riformulato, si osserva quanto segue.
A) MANCATA PROVA DEL CONFERIMENTO DEL MANDATO IN RIFERIMENTO AL
PROCEDIMENTO 12151/10 RG DA PARTE DEGLI ATTORI AD ECCEZIONE DI
Parte_1
Trattasi di eccezione nuova, formulata per la prima volta in sede di comparsa conclusionale,
e comunque in evidente contraddizione con le difese svolte nel corso del presente procedimento dal convenuto;
l'avv. infatti, sin dalla costituzione in giudizio, ha sempre riconosciuto CP_1 di aver ricevuto l'incarico di agire per conto di tutti gli odierni attori. Si legge, infatti, nella comparsa depositata dal convenuto (pag. 7) che “Il sig. e gli odierni attori si Parte_1 rivolgevano allo studio del convenuto nel lontano 2009 in esito alla morte del sig. Per_1
[…]” e, ancora, “gli attori erano stati resi edotti delle difficoltà afferenti al loro status
[...] giuridico […]. Le parti sono state illustrate delle difficoltà dell'incarico, delle difficoltà legate al caso specifico e della possibilità di adire il giudice del proprio paese: con serenità
l'incarico ha, pertanto, avuto inizio, poco meno di un anno dopo la morte del sig. ”. Per_1
B) LA NULLITÀ DELLA PROCURA SPECIALE A Parte_1
Il convenuto eccepisce la nullità della procura speciale conferita dagli attori Parte_2
pagina 8 di 32 , , e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Persona_3
a trattandosi di scrittura privata, autenticata dalla notaia Parte_8 Parte_1
, con studio in Prishtine (Kosovo) limitatamente alle sottoscrizioni apposte (e non Persona_4
al contenuto della procura speciale) e, comunque, avente ad oggetto esclusivamente il promuovimento di un giudizio nei confronti dell'avv. per omessa impugnazione della CP_1
sentenza n. 4293/13.
La tesi è infondata.
Si richiamano, in questa sede, i principi enucleati in materia nella recente sentenza della
S.C. 17713/2019.
La validità della procura rilasciata all'estero, quanto alla legge applicabile, è disciplinata dall'art. 60 della L. 218/95, in materia di rappresentanza volontaria;
la norma dispone che la rappresentanza volontaria è regolata dalla legge dello Stato in cui il rappresentante ha la propria sede di affari, sempre che egli agisca a titolo professionale e che tale sede sia conosciuta o conoscibile dal terzo. In assenza di tali condizioni, si applica la legge dello Stato in cui il rappresentante esercita in via principale i suoi poteri nel caso concreto;
l'atto di conferimento dei poteri di rappresentanza è valido, quanto alla forma, se considerato tale dalla legge che ne regola la sostanza oppure della legge dello Stato in cui è posto in essere.
Nella specie, non agendo il rappresentante a titolo professionale, ed Parte_1 essendo la procura speciale rilasciata in riferimento al mandato professionale conferito in Italia all'avv. Colotto, per la validità dell'atto deve, dunque, aversi riguardo alla legislazione italiana.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2703 c.c., la scrittura privata deve essere autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato;
ai sensi del secondo comma del predetto articolo, l'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è avvenuta in sua presenza ed il pubblico ufficiale, per autenticare la sottoscrizione, deve previamente accertare l'identità della persona che la sottoscrive.
Nel caso di procura rilasciata all'estero e ricevuta da notaio straniero, l'atto, per avere efficacia nello Stato italiano, deve poi essere legalizzato, salvo contrari accordi internazionali.
pagina 9 di 32 La legalizzazione, richiesta per gli atti e i documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato, è disciplinata dagli artt. 30, 31 e 33 del DPR 445/00 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa); la
Convenzione dell'Aja del 5.10.61, ratificata e resa esecutiva con legge 1252/66, ha abolito, all'art. 1, l'obbligo della legalizzazione per gli atti pubblici formati in Stati aderenti, e fra essi esplicitamente include gli atti notarili (art. 1, lett. c) stabilendo, agli artt. 3 – 5, che, ai fini della prova della veridicità della firma e del sigillo del pubblico ufficiale da cui promana l'atto, è necessaria, ad opera della competente autorità dello Stato di provenienza, una “apostille”.
Ora, la procura in questione è stata rilasciata il 12.9.2018 dai predetti Parte_2 [...]
, e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Persona_3
a ricevuta dalla notaia , con studio in Prishtine Parte_8 Parte_1 Persona_4
(Repubblica del Kosovo) Rr “Garibaldi” n. 7/1, la quale, correttamente, ha accertato l'avvenuta apposizione delle sottoscrizioni in sua presenza nonché l'identità dei sottoscrittori (non avendo la stessa alcun obbligo di accertare altresì il contenuto della procura); l'atto risulta poi munito della “apostille” (il Kosovo ha aderito alla Convenzione dell'Aja il 14.7.2016) e di traduzione legalizzata presso l'Ambasciata d'Italia in Pristina (come da timbro apposto).
Trattasi, pertanto, di procura speciale perfettamente valida (cfr. anche: Cass. 26951/17 e
Cass. SS.UU. 3410/08 in materia di validità di procura alle liti rilasciata all'estero con scrittura privata autenticata).
Il contenuto della procura smentisce anche l'assunto di parte convenuta secondo cui detta procura speciale sarebbe riferita al solo promuovimento del giudizio nei confronti dell'avv. per omessa impugnazione della sentenza di primo grado;
si legge, infatti, nell'atto: “I CP_1 comparenti tutti sopra menzionati conferiscono procura speciale al sig. […] Parte_1
affinché li rappresenti nella pratica di risarcimento dei danni tutti subiti in conseguenza di inadempimento, da cui deriva responsabilità professionale, dell'avv. [...] in CP_1 relazione all'attività difensiva prestata da questi a favore dei comparenti per l'ottenimento del risarcimento dei danni da loro subiti quali prossimi congiunti del sig. ], per Persona_1 non aver provato la relazione famigliare con il prossimo congiunto deceduto, con conseguente
pagina 10 di 32 rigetto della domanda giudiziale, che era stata proposta contro i responsabili civili dell'evento
e le rispettive compagnie Assicurative […]”.
C) LA NULLITÀ DELLA PROCURA RILASCIATA ALL'AVV. COLOTTO
Il convenuto eccepisce la nullità della procura, rilasciata a Bolzano, in quanto conferita in lingua italiana da soggetti non residenti in Italia e non madrelingua italiana.
La tesi è infondata.
Afferma la S.C. (Cass. 665/11 richiamata anche dal convenuto) che: 1) il potere del difensore italiano di autenticazione della sottoscrizione della parte non si estende oltre i limiti del territorio nazionale;
2) per il soggetto straniero che agisca dinnanzi al giudice italiano è consentito il rilascio del mandato ad litem nella forma prevista dall'art. 83 c.p.c. e, cioè, in calce o a margine dell'atto; la presenza nello stato italiano, presupposto dell'adozione di tale conferimento di potere rappresentativo, dovendosi presumere fino a prova contraria, da parte di chi ne impugni la validità, essendo implicitamente attestata dal procuratore che autentica la sottoscrizione.
Nella specie, nessuna prova è stata fornita dal convenuto al fine di superare detta presunzione;
in sede di comparsa conclusionale la difesa dell'avv. si è limitata a CP_1
riportare pedissequamente il contenuto dell'atto di citazione richiamando la sussistenza di
“evidenti indici rivelatori della predetta nullità, di cui si darà prova nel corso del giudizio”.
In ogni caso, il teste ha confermato di aver svolto la funzione di Testimone_1
traduttore ed interprete della lingua albanese in Bolzano, presso lo studio legale dell'Avv
Alessandro Tonon in Corso Italia 30, fra l'Avv Colotto Maurizio ed presenti Parte_1
altresì e , traducendo Parte_8 Parte_10 Parte_11 Parte_9 le conversazioni fra l'Avv Colotto che parlava lingua italiana e ed i di lui Parte_1
fratelli e la sorella presenti che parlavano lingua albanese.
D) LA RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA
Deve premettersi che, con giurisprudenza ormai consolidata, la S.C. ha affermato che la responsabilità professionale dell'avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, pagina 11 di 32 presuppone la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell'art. 1176 II comma c.c., da commisurare alla natura dell'attività esercitata, non potendo il professionista garantire comunque l'esito favorevole auspicato dal cliente (tra le altre: Cass. 6967/06; Cass. 10289/15), e che l'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente, ai sensi degli artt. 2236 e 1176 c.c., in caso di incuria o ignoranza di disposizioni di legge ed, in genere, nei casi in cui, per negligenza o imperizia, compromette il buon esito del giudizio, mentre nell'ipotesi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità, a meno che non abbia agito con dolo o colpa grave (ex multis: Cass. 11906/16); osserva, inoltre, la S.C. che l'affermazione della responsabilità del professionista implica l'indagine positivamente svolta sulla scorta degli elementi di prova, che il cliente ha l'onere di fornire, circa il sicuro e chiaro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata e, in definitiva, la certezza morale che gli effetti di una diversa sua attività sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente medesimo - così Cass. n. 16846/05).
Ora, al fine di verificare la sussistenza della denunciata responsabilità professionale del convenuto, è necessario analizzare il percorso argomentativo sulla base del quale è stata rigettata la domanda risarcitoria nella sentenza n. 4293/13.
Dalla lettura della motivazione si evince che:
- il giudice ha escluso che l'azione esercitata dai congiunti di fosse Persona_1 riconducibile a quella prevista dall'art. 141 c.d.a. (cd azione diretta del terzo trasportato) avendo gli attori agito nei confronti dei responsabili civili (proprietario e conducente di entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro) oltre che delle rispettive compagnie di assicurazione;
da qui, l'impossibilità per gli attori di potersi avvalere della disciplina di favore prevista da detta norma (che consente al terzo trasportato di beneficiare del risarcimento prescindendo dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti) e, quindi, con onere della prova a proprio carico secondo i principi generali in tema di illecito aquiliano;
- il giudice ha poi ritenuto assolto l'onere della prova con riferimento alla dinamica del sinistro, pagina 12 di 32 alla luce della perizia svolta in sede di accertamento penale, qualificabile come prova atipica, sulla quale – per giurisprudenza pacifica – ben può fondarsi la decisione del giudice in assenza di elementi discordanti (nella specie, la dinamica del sinistro non era stata in alcun modo contestata dai convenuti);
- il giudice ha, invece, ritenuto che gli attori non avevano assolto all'onere di provare di essere effettivamente stretti congiunti del defunto, circostanza – questa – contestata dai convenuti e, alla luce di tale carenza probatoria, ha rigettato la domanda risarcitoria (“Va da sé, quindi, che il mancato raggiungimento della prova di questa circostanza determinante rende impossibile accogliere la domanda, atteso che gli attori invocano il risarcimento in nome della loro relazione familiare (elemento che consentirebbe di presumere la sussistenza di quella sofferenza che giustifica il risarcimento da perdita del congiunto) senza fornire la prova della relazione allegata”); neppure ha ritenuto fornita adeguata prova in merito al danno patrimoniale costituito dalle spese della sepoltura stante l'assoluta inidoneità dell'unico documento prodotto “consistente nella mera dichiarazione di un soggetto terzo circa il costo delle esequie asseritamente sostenute dai familiari”;
- la decisione sulla mancata prova del rapporto parentale con la vittima è stata fondata dal giudice sulla valutazione di inidoneità della documentazione prodotta dall'avv. ovvero: CP_1
a) copia dei certificati (rilasciati nella Repubblica del Kosovo) di residenza della vittima e copia dei certificati di famiglia della vittima, della madre e delle sorelle non conviventi (sia in lingua originale che tradotti) prodotti unitamente all'atto di citazione (doc. da 8 a 13 richiamati nella sentenza); b) copia della dichiarazione (sia in lingua originale che tradotta) circa la composizione del nucleo familiare del defunto e delle sorelle non conviventi, prodotta dalla difesa degli attori con la terza memoria istruttoria.
Quanto ai primi, il giudice ha ritenuto tali documenti inidonei a provare il rapporto parentale in quanto privi di legalizzazione. Non avendo, all'epoca, la Repubblica del Kosovo aderito alla già citata Convenzione dell'Aja del 1961 (il che, come si è detto, avrebbe consentito di ritenere sufficiente l' “apostille”) doveva ritenersi applicabile, nella specie, l'art. 33 DPR 445/00, richiamato espressamente nella motivazione, il quale, al comma 2 recita “le
pagina 13 di 32 firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero …” e, a quello successivo, “agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in linga italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale”; trattasi formalità ritenuta pacificamente necessaria dalla giurisprudenza della S.C. (nel provvedimento è richiamata la sentenza Cass. 9687/11 ma vedi anche, più recentemente, Cass.
24697/22) per attribuire al documento formato all'estero valore legale cui corrisponde, in sede processuale, il valore probatorio.
Nella specie, invece, i documenti prodotti da parte attrice non erano muniti della predetta legalizzazione attestata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, in quanto munite solamente del sigillo e della firma del pubblico ufficiale (le copie degli originali) o Per_5
della semplice certificazione della conformità all'originale da parte delle autorità locali (per le versioni in italiano).
Quanto alle dichiarazioni circa la composizione del nucleo familiare del defunto e delle sorelle non conviventi, anche tale documentazione è stata ritenuta inidonea a provare il rapporto parentale sia perché consistente in mere autodichiarazioni, rese davanti al pubblico ufficiale locale, con le quali i diretti interessati affermavano di vivere nel nucleo familiare indicato, prive di riscontro in merito alla veridicità intrinseca, sia perché, comunque, tardivamente prodotta con la terza memoria istruttoria ed in assenza di formale richiesta di rimessione in termini.
La domanda di accertamento della responsabilità professionale del convenuto è fondata.
Come si è detto, unitamente all'atto di citazione (doc. 1 attori) l'avv. ha prodotto CP_1
(cfr. indice in calce all'atto oltre che quanto richiamato, in motivazione, nella sentenza
4293/13), al fine provare la relazione parentale degli attori con la vittima: copia certificato di residenza della vittima (doc. 8), copia certificato di famiglia storico dello stesso (doc. 9), copia certificato di famiglia della madre della vittima (doc. 10) e copia certificato di famiglia delle sorelle non conviventi della vittima (doc. 11-13); tali documenti, però, come sopra evidenziato, pagina 14 di 32 erano privi di legalizzazione e, pertanto, del tutto inidonei a provare che gli attori erano congiunti di Persona_1
Tale omissione già costituisce di per sé grave negligenza da parte del professionista. Il legale, infatti, considerato che il mandato gli era stato conferito da cittadini stranieri, nati in
Kosovo, stato indipendente all'epoca di recentissima costituzione, avrebbe dovuto approfondire con estrema attenzione la questione della validità dei documenti in possesso delle parti, o comunque da produrre in giudizio (approfondimento, peraltro, non certo difficoltoso se si considera che la giurisprudenza di legittimità era già da tempo – cfr., tra le tante, Cass. 772/70 - orientata sulla necessità della legalizzazione degli atti e documenti formati all'estero e da valere nello Stato italiano); ciò tanto più se si considera che, già in sede di trattative stragiudiziali Contr intervenute prima dell'instaurazione del giudizio, , quale compagnia assicuratrice del veicolo sul quale viaggiava la vittima, aveva invitato, con missiva del 22.4.2010, l'avv. CP_1
“a produrre idonea documentazione attestante il grado di parentela” (cfr. pag. 8 sentenza
4293/13).
L'avv. invece, ha instaurato il giudizio senza essere in possesso di adeguata CP_1 documentazione volta a provare il rapporto di parentela degli attori con la vittima, negligenza particolarmente grave se si considera, oltretutto, la richiesta di provvisionale contenuta nell'atto Contr introduttivo, provvisionale che - a fronte dell'eccezione preannunciata da nella citata missiva - con ogni probabilità non avrebbe potuto essere accolta dal giudice, evento poi effettivamente verificatosi, posto che il giudice, dopo alcuni rinvii, all'udienza del 24.2.2011 aveva effettivamente rigettato l'istanza non ritenendo sufficientemente provato il rapporto parentale degli attori con la vittima (doc. 5 attori).
Il convenuto si è difeso allegando (tali essendo i capitoli articolati sul punto e sul quale sono stati sentiti i testi indicati) che, dopo aver preso visione della comparsa di costituzione di RSA
(e della relativa eccezione in punto mancata legalizzazione della documentazione): 1) egli aveva incaricato la dott.ssa , cittadina albanese, collaboratrice dello studio, laureata Persona_6
in giurisprudenza ed esperta nel disbrigo delle pratiche amministrative per l'ottenimento di permesso di soggiorno sul territorio italiano, di recarsi in Kosovo, incontrare i familiari della pagina 15 di 32 vittima e, quindi, reperire i certificati anagrafici o comunque i documenti emessi dallo ufficiale dello stato civile del posto;
2) il 20.3.2011 la dott.ssa unitamente all'avv. Giovanni Per_6
AT, collega di studio dell'avv. (la presenza di detto legale in Kosovo è stata poi CP_1
smentita sia dallo stesso avv. AT che dalla dott.ssa , e a si era Per_6 Parte_1 recata presso gli uffici del Comune di Kline, in Kosovo, e l'ufficiale dello stato civile aveva loro confermato il rilascio al successivo 18/20 aprile 2011 dei documenti che poi sarebbero stati prodotti dall'avv. unitamente alla terza memoria;
3) la stessa dott.ssa si era CP_1 Per_6
poi recata (il 2.4.11) presso il in Pristina per ottenere l'apposizione della Controparte_10
“apostille” (in realtà, come si è detto, era necessaria la legalizzazione non avendo il Kosovo, all'epoca, ancora aderito alla citata Convenzione dell'Aja) sui certificati rilasciati dal Comune di Kline;
4) il funzionario del consolato aveva riferito loro che la documentazione sarebbe stata restituita di lì a pochi giorni a 5) solo il 10.5.2011, quindi dopo la scadenza Parte_1
dei termini ex art. 183 VI comma c.p.c., era stata consegnata presso lo studio dell'avv. CP_1 dal vettore DHL una busta contenente i documenti rilasciati dal consolato e successivamente prodotti in giudizio unitamente alla terza memoria.
Ora, premesso che il convenuto non ha nemmeno allegato di aver provveduto - come, invece, avrebbe dovuto - sin dall'inizio del rapporto professionale con gli attori ed a maggior Contr ragione dopo la ricezione della missiva datata 22.4.10 da parte di , a legalizzare i documenti originariamente prodotti con l'atto di citazione (copia dei certificati rilasciati nella
Repubblica del Kosovo di residenza della vittima e copia dei certificati di famiglia della vittima, della madre e delle sorelle non conviventi), in ogni caso, le allegazioni circa i rapporti con il , pur confermate de relato (per averle apprese dalla dott.ssa sia Controparte_10 Per_6 dall'avv. Giovanni AT che dall'avv. Monica TT, all'epoca dei fatti praticante presso lo studio dell'avv. sono state smentite proprio dalla dott.ssa la quale ha negato di CP_1 Per_6 essersi recata presso il essendo stata incaricata esclusivamente di “prendere Controparte_10
i certificati” (cfr. verbale udienza 3.5.23). Entrambi i testi AT e TT hanno poi Contr spontaneamente dichiarato che, a seguito del deposito della comparsa di costituzione di , e quindi della lettura dell'eccezione dalla stessa formulata, lo studio si era rivolto all'Ambasciata
Italiana in Kosovo, senza successo (teste AT in risposta al capitolo 25: “Confermo che pagina 16 di 32 la dott.ssa si recò a Kline. Io non la accompagnai;
prima ci eravamo rivolti Per_6 all'ambasciata aperta da poco ma non riuscirono ad aiutarci”; teste TT sempre sul capitolo 25: “Ricordo che l'avv. AT si relazionò con l'ambasciata sempre per la problematica dei documenti”). La circostanza, però, non risulta in alcun modo suffragata da prove documentali;
non sono stati, infatti, prodotti missive/fax/email, tali da documentare quanto meno la richiesta di informazioni all'Ambasciata Italiana da parte dello studio;
peraltro, neppure si comprende quali avrebbero potuto essere le difficoltà manifestate dai funzionari dell'ambasciata posto che la legalizzazione di documenti esteri costituisce adempimento consueto nell'ambito dell'attività degli uffici diplomatici.
In ogni caso, a prescindere dalle considerazioni che precedono, è dirimente il fatto che i documenti che il convenuto afferma di aver ricevuto, a seguito dell'attività di ricerca svolta sul posto dalla dott.ssa solo in data 11.5.2011 a mezzo corriere DHL (doc. 7 - 8 fascicolo Per_6
convenuto), prodotti comunque tardivamente - e senza neppure formulare istanza di rimessione in termini – , sono costituiti da mere autodichiarazioni degli stessi attori che, seppure rilasciate e sottoscritte davanti al pubblico ufficiale del Comune di Kline, munite di legalizzazione e traduzione asseverata, erano, come già evidenziato nella sentenza 4293/13, del tutto insufficienti a provare il rapporto parentale invocato in assenza di elementi volti a comprovarne la veridicità intrinseca. Il difensore, invece, nel termine massimo della seconda memoria, ed al limite, in ipotesi di ritardo nel recupero dei documenti formulando apposita istanza di rimessione in termini, avrebbe dovuto procurarsi documenti, debitamente legalizzati e tradotti, idonei a provare il rapporto parentale quale, ad esempio, e come evidenziato in sentenza, il certificato rilasciato dal municipio di Kline il 10.3.2010 (doc. 8 allegato all'atto di citazione introduttivo del giudizio 12151/10), trattandosi non di mera autodichiarazione bensì di un vero e proprio attestato rilasciato dal funzionario di stato civile, il quale certificava che i genitori e i fratelli avevano vissuto con il defunto in quella città. Certificato che, come si è detto, era stato prodotto in giudizio, ma privo della necessaria legalizzazione e, quindi, del tutto privo di efficacia probatoria. O – ancora - avrebbe dovuto produrre la certificazione prodotta in questa sede dall'avv. Colotto, ovvero gli Estratti dal Registro Centrale dello Stato Civile (doc. 46 -56) comprovanti che Parte_1 Parte_8 Parte_10 Persona_3 Pt_11 pagina 17 di 32 , sono Pt_1 Parte_5 Persona_7 Parte_4 rispettivamente fratelli (i primi cinque) e sorelle (le ultime tre) di in quanto Persona_1
tutti nati dall'unione di (padre) n. a Caravik il 10.5.40 e (madre) Parte_2 Parte_3
n. il 5.7.46. Per_8
Trattasi, anche in questo caso, di negligenza di indubbia gravità considerata l'estrema delicatezza della vicenda, negligenza che non può certo trovare giustificazione nella situazione politico – istituzionale del Kosovo all'epoca; al contrario, proprio il fatto che il mandato era stato conferito – ed accettato dal professionista – da cittadini nati e, in parte, residenti in tale paese, e che, pertanto, era indubbiamente preventivabile la maggiore difficoltà nel reperimento della documentazione necessaria, avrebbe dovuto indurre il professionista, in primo luogo, ad approfondire la problematica della validità in dei documenti formati all'estero e, in CP_3 secondo luogo, ad attivarsi con ampio anticipo, prima dell'instaurazione della causa, per reperire la documentazione necessaria e, comunque, a valutare sia prima che nel corso del giudizio sempre con estrema attenzione – si ripete, tenuto conto della gravità dei fatti e della rilevanza, sotto il profilo umano oltre che economico, della causa - la questione della documentazione reperibile, tanto più che, al di là delle dichiarazioni che avrebbero potuto rendere gli eventuali testi escussi, la prova documentale avrebbe avuto sicuramente valenza decisiva in quanto proveniente da un funzionario pubblico.
Ora, ritenuta provata la negligenza del professionista, al fine di accertare compiutamente la sussistenza di una responsabilità professionale dello stesso, occorre verificare, con un giudizio prognostico, quale avrebbe potuto essere l'esito del giudizio instaurato dai parenti di Per_9
ove fossero stati tempestivamente prodotti i documenti ufficiali (quale il già citato doc.
[...]
8) o gli Estratti dal Registro Centrale dello Stato Civile (doc. 46 -56 prodotti in questo giudizio dagli attori) comprovanti che gli attori erano, per come si è detto, parenti della vittima.
In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, la giurisprudenza della S.C. ha in più occasioni ribadito, con un orientamento ormai consolidato, che la valutazione sull'esistenza di una colpa professionale deve essere compiuta, con un giudizio ex ante, sulla base di una valutazione prognostica della possibile utilità dell'iniziativa intrapresa o omessa, non potendo pagina 18 di 32 comunque l'avvocato garantirne l'esito favorevole (tra le altre: Cass. 25112/2017; Cass.
2109/24). Tale giudizio si svolge, seguendo le regole causali in materia di responsabilità civile, secondo il principio del più probabile che non, in base al quale può ritenersi, in assenza di fattori alternativi, che l'omissione da parte del difensore abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno. Si è detto, in particolare, che in questa materia occorre
“distinguere fra l'omissione di condotte che, se tenute, sarebbero valse ad evitare l'evento dannoso, dall'omissione di condotte che, viceversa, avrebbero prodotto un vantaggio. In entrambi i casi possono ricorrere gli estremi per la responsabilità civile, ma nella prima ipotesi l'evento dannoso si è effettivamente verificato, quale conseguenza dell'omissione; nell'altra, il danno (che, se patrimoniale, sarebbe da lucro cessante) deve costituire oggetto di un accertamento prognostico, dato che il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta altrui, che invece è stata omessa, non si è realmente verificato e non può essere empiricamente accertato” (Cass. 25112/17 testualmente ripresa da Cass. 28903/24).
Il caso in esame rientra nella seconda ipotesi;
occorre, quindi, valutare, in base a detto giudizio prognostico, se in caso di adempimento diligente da parte del convenuto, la domanda risarcitoria formulata dagli attori avrebbe avuto esito positivo.
La risposta non può che essere affermativa.
Nella stessa sentenza 4293/13, il giudice dava atto dell'avvenuta prova da parte degli attori in merito alla dinamica del sinistro e, quindi, alla responsabilità nella causazione del sinistro mortale, sia di conducente del veicolo su cui viaggiava, in qualità di CP_7 passeggero, sia di conducente del furgoncino coinvolto nel Persona_1 Persona_2
sinsitro, desumibile dalla perizia depositata nel procedimento penale, a firma dell'ing.
[...]
(depositata dagli attori nel presente giudizio – sub. doc. 57), in assenza di elementi Per_10
discordanti oltre che di specifiche contestazioni da parte dei convenuti. Del resto, deve evidenziarsi che contestazioni specifiche in merito alla dinamica del sinistro non sono state svolte dai convenuti neppure in questa sede.
In conclusione, ritiene questo giudice di poter affermare che, in base ad un giudizio prognostico secondo il principio del più probabile che non, una volta provato il legame pagina 19 di 32 parentale degli attori con la vittima, la domanda risarcitoria sarebbe stata accolta dal Tribunale.
Va, pertanto, dichiarata la responsabilità professionale del convenuto.
Tale conclusione esclude la necessità, in base al principio della ragione più liquida, di esaminare gli ulteriori profili di responsabilità professionale denunciati dagli attori.
E) IL DANNO RISARCIBILE
Gli attori, nell'atto introduttivo, hanno chiesto il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale che essi avrebbero potuto ottenere nell'ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria formulata avanti al Tribunale di Brescia, quantificato indicativamente, in base alle Tabelle di Milano, nella misura di € 1.201.410,00, nonché del danno patrimoniale rappresentato dai costi delle esequie pari ad € 6.410,00 e dalle spese “di assistenza legale stragiudiziali e della fase di mediazione” pari ad € 27.629,00.
Va richiamato in questa sede l'orientamento della S.C. in materia di danno da perdita del rapporto parentale, nelle sue componenti della sofferenza morale e della compromissione dinamico-relazionale derivante dalla morte del congiunto.
Afferma la Corte, con orientamento ormai consolidato (v. da ultimo Cass. 5769/24) “il principio secondo il quale la morte di una persona causata da un illecito fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo, oltre che ai membri della famiglia nucleare “successiva” (coniuge e figli della vittima), anche ai membri della famiglia
“originaria” (genitori e fratelli), a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tali casi grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (Cass. 15/2/2018 n.
3767; Cass. 15/07/2022 n. 22397; v. anche Cass. 30/08/2022 n. 25541 e già Cass. 16.3.2012 n.
4253).” Osserva sempre la S.C., che “la presunzione iuris tantum (che onera il convenuto della prova contraria dell'indifferenza affettiva o, persino, dell'odio) concerne l'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita del rapporto parentale,
pagina 20 di 32 mentre non si estende all'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desumibili, oltre che dall'eventuale convivenza – o, all'opposto, dalla distanza – da qualsiasi allegazione, comunque provata del danneggiato) delle quali il giudice di merito deve tenere conto, ai fini della quantificazione complessiva delle conseguenze risarcibili derivanti dalla lesione estrema del vincolo familiare.” (Cass. 5769/24).
Alla luce degli illustrati principi, si osserva che: in primo luogo, deve ritenersi dimostrato, per quanto sopra evidenziato, il rapporto parentale tra gli attori e la vittima del sinistro essendo Parte_1 Parte_8 Parte_10 Persona_3 [...]
fratelli e , Pt_11 Parte_5 Persona_7 Parte_4
sorelle di ed essendo e rispettivamente, padre Persona_1 Parte_2 Parte_3
e madre dello stesso;
secondariamente, nessun elemento è stato allegato né provato dal convenuto al fine di consentire il superamento della presunzione iuris tantum in merito alla sofferenza morale derivante a tutti gli attori dalla perdita del rapporto parentale.
Il danno da sofferenza morale soggettiva va, pertanto, indubbiamente riconosciuta agli attori.
Poiché se il mandato conferito dagli attori fosse stato adempiuto correttamente, questi avrebbero avuto il risarcimento del danno nel 2013, anno del deposito della sentenza nel procedimento 12151/10 RG, ritiene questo giudice che ai fini della quantificazione del risarcimento debbano essere utilizzate le tabelle adottate dal Tribunale di Milano “Edizione
2013”, recepite in passato anche da questo Tribunale.
Ciò detto, considerato che non sono stati forniti dagli attori elementi utili (non particolarmente significative devono, infatti ritenersi le deposizioni rese dai testi
[...]
coniuge di una delle attrici, e amico di e del fratello Tes_2 Testimone_3 Parte_1
) per dimostrare l'effettiva consistenza, alla data del sinistro, dei rapporti della vittima Per_1 con i vari componenti della famiglia (non essendo stato neppure chiarito se, all'epoca del sinistro, fosse o meno domiciliato in e, in caso positivo, da quanto tempo, Parte_13 CP_3 ed essendo altresì pacifico che alcuni dei congiunti non risiedono da tempo con l'originario pagina 21 di 32 nucleo familiare in Kosovo), e tenuto conto dell'età della vittima (27 anni) e dei vari congiunti alla data del sinistro, della sopravvivenza di altri congiunti nel nucleo familiare, dell'assenza di prova in merito al periodo di effettiva convivenza degli attori con la vittima e alla qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale tra la vittima ed i diversi congiunti (cfr. pag. 3 Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano – Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica
e dalla perdita - grave lesione del rapporto parentale – Tabelle Aggiornate “Edizione 2013”), ritiene questo giudice che debbano essere liquidati i seguenti importi:
a) nato a [...] il [...] (padre - 69 anni all'epoca del sinistro): € Parte_2
190.000,00
b) nata a [...] il [...] (madre – 62 anni all'epoca del Parte_3 sinistro): € 190.000,00
c) nato a [...] il [...] (fratello – 34 anni all'epoca del sinistro): € Parte_1
50.000,00
d) nato a [...] il [...] (fratello- 35 anni all'epoca del sinistro): € Parte_8
50.000,00
e) nata a [...] il [...] (sorella – 31 anni all'epoca del Parte_4 sinistro): € 50.000,00
f) nata a [...] il [...] (sorella – 42 anni all'epoca del Parte_14 sinistro): € 45.000,00
g) nato a [...] il [...] (fratello – 23 anni all'epoca del sinistro): € Persona_3
55.000,00
h) nato a [...] il [...] (fratello – 29 anni all'epoca del sinistro): € Parte_10
55.000,00
i) nato a [...] il [...] (fratello – 21 anni all'epoca del sinistro): € Parte_11
55.000,00
j) nata a [...] il [...] (sorella – 38 anni all'epoca del Parte_15 sinistro): € 50.000,00
E' da escludere che tali importi debbano essere ridotti in ragione del concorso della vittima nella produzione dell'evento mortale per essere questi priva delle cinture di sicurezza al momento del sinistro, avendo la dott.ssa escluso che tale circostanza possa Per_10 pagina 22 di 32 considerarsi in nesso causale con la gravità delle lesioni riportate dall' (cfr. doc. 57 Pt_1 attori).
Neppure va disposto l'adeguamento di tali importi in conseguenza della residenza al di fuori del territorio nazionale degli attori;
in materia di illecito aquiliano, ai fini della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, infatti, il giudice non deve tenere conto della realtà socio – economica nella quale la somma da liquidare è presumibilmente destinata ad essere spesa, poiché tale elemento è estraneo al contenuto dell'illecito e, ove considerato, determinerebbe un irragionevole lesione di un valore della persona umana (Cass. 24201/14;
Cass. 12146/16).
Tali importi, trattandosi di debito di valore, vanno poi rivalutati dalla data del deposito della sentenza (31.12.2013) sino ad oggi ed a tali importi debbono poi aggiungersi gli interessi compensativi volti a compensare il ritardo con il quale di danneggiati hanno ottenuto il risarcimento;
gli importi dovuti comprensivi di capitale rivalutato ed interessi sono i seguenti:
a) € 259.615,19 arrotondato a € 259.615,00 Parte_2
b) : € 259.615,19 arrotondato a € 259.615,00 Parte_3
c) € 68.319,79 arrotondato a € 68.320,00 Parte_1
d) € 68.319,79 arrotondato a € 68.320,00 Parte_8
e) : € 68.319,79 arrotondato ad € 68.320,00 Parte_4
f) € 61.487,83 arrotondato ad € 61.488,00 Parte_14
g) € 75.151,79 arrotondato ad € 75.152,00 Persona_3
h) € 75.151,79 arrotondato ad € 75.152,00 Parte_10
i) € 75.151,79 arrotondato ad € 75.152,00 Parte_11
j) nata a [...] il [...] (sorella – 38 anni all'epoca del Parte_15 sinistro): € 68.319,79 arrotondato ad € 68.320,00.
A tali importi devono poi aggiungersi gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Va rigettata, invece, la richiesta di risarcimento concernente l'importo per il funerale e le spese di “assistenza legale e mediazione” in assenza di adeguata prova sul punto.
pagina 23 di 32 F) LA CHIAMATA IN CAUSA DELLE COMPAGNIE ASSICURATRICI
Il convenuto ha chiamato in causa Allianz s.p.a. in forza di polizza per la RC professionale n. 36293539-5, all'epoca Ras Ass.ni, poi fusa per incorporazione nella società Parte_16
chiamata in causa, e quale polizza di secondo rischio, in forza della polizza per Controparte_3 la RC professionale n. 350636637 (con durata dall'8.5.2015 all'11.5.2015) sostituita, pochi giorni dopo, con la polizza 350636638 (con effetto dall'11.5.2015 all'11.5.2016), durante la cui vigenza è stata formulata la richiesta di risarcimento dei danni da parte degli attori.
Allianz s.p.a. non ha svolto specifiche contestazioni in merito all'operatività della garanzia limitandosi a chiedere, in subordine, l'accoglimento della domanda di manleva previa applicazione del massimale pattuito (€ 250.000,00) e dello scoperto previsto (10%) e con esclusione del rimborso delle spese legali sostenute nel presente giudizio dall'assicurato in difetto della specifica autorizzazione della compagnia ad avvalersi della difesa assunta (cfr. art. 20 condizioni di polizza).
Allianz s.p.a va, quindi, condannata a tenere indenne il convenuto da tutto quanto questi dovrà pagare in favore degli attori per effetto della presente sentenza, anche a titolo di rifusione delle spese di lite, nei limiti del massimale prestato e previa applicazione dello scoperto. Va escluso, invece, il rimborso delle spese legali sostenute dall'assicurato in forza di quanto previsto dall'art. 20 richiamato dalla compagnia.
ha, invece, eccepito in primo luogo l'inoperatività della polizza, evidenziando che CP_3
la garanzia assicurativa era stata da lei prestata secondo lo schema claims made. All'art. 12
(Validità della garanzia) della polizza (doc. 3 e 4 convenuto) si legge espressamente:
“L'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione sempreché originate da fatti posti in essere durante il medesimo periodo e denunciate nei termini previsti dalla
Convenzione”; contesta, dunque, l'operatività della clausola posto che se la prima CP_3 richiesta di risarcimento era effettivamente pervenuta durante il periodo di efficacia della pagina 24 di 32 polizza, gli eventi dannosi (ovvero le inadempienze contestate al professionista) si erano verificati prima della stipulazione del contratto di assicurazione.
Il convenuto, a sua volta, richiamando la giurisprudenza della S.C. in materia di clausole claims made, eccepisce la nullità della stessa per difetto di meritevolezza comportando la stessa un significativo squilibrio tra le parti;
denuncia altresì la vessatorietà della clausola e, conseguentemente, l'inefficacia della stessa in assenza di specifica sottoscrizione, condizionando l'operatività della garanzia ad una evento incerto, ovvero la richiesta risarcitoria del terzo prevenuta nel periodo di vigenza del contratto di assicurazione, prevedendo così una decadenza in danno dell'assicurato.
Secondo quanto affermato dalla S.C. a Sezioni Unite (Cass. 9140/16; Cass. 22437/18), le clausole claims made operano una deroga al modello di assicurazione della responsabilità civile delineato dall'art. 1917, primo comma c.c., poiché la copertura assicurativa viene ad operare non “in relazione a tutte le condotte, generatrici di domande risarcitorie, insorte nell'arco temporale di operatività del contratto, quale che sia il momento in cui al richiesta di danni venga avanzata” (modello c.d. “loss occurence o act committed”), bensì in ragione della circostanza che nel periodo di vigenza della polizza intervenga la richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato (c.d. “claim”) e che tale richiesta sia inoltrata dall'assicurato al proprio assicuratore.
Tale essendo lo schema essenziale al quale si ispira il sistema c.d. claims made, osserva la Corte, “esso trova poi concretizzazione, nella prassi assicurativa, in base a più varianti, la cui riduzione alle due categorie più generali della claims “pura” (siccome imperniata sulle richieste risarcitorie inoltrate nel periodo di efficacia della polizza, indipendentemente dalla data di commissione del fatto illecito) e della claims “impura” (o mista: poiché operante là dove tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengono nel periodo di efficacia del contratto, con possibile retrodatazione della garanzia alle condotte poste in essere anteriormente) è frutto unicamente di convenzionale semplificazione, la quale, tuttavia, non può elidere la complessità del fenomeno” (Cass. 22437/18). La Corte prosegue individuando pagina 25 di 32 “le ragioni storiche che hanno dato luogo, nell'ambito del mercato assicurativo, a partire da quello anglosassone e, poi, statunitense della prima metà degli anni '80) del secolo scorso, alle clausole claims made, affermatesi – in estrema sintesi – come risposta all'aumento dei costi per indennizzo generato dall'espansione, qualitativa e quantitativa, della tutela risarcitoria, in particolar modo nell'area dei rischi c.d. lungo-latenti, ossia dei danni da prodotti difettosi, quelli ambientali e quelli da responsabilità professionale (segnatamente, in ambito di responsabilità sanitaria). Di qui, per l'appunto (come ricordato dalla citata sentenza n. 9140 del 3026), l'esigenza, avvertita dalle imprese di assicurazione, di circoscrivere l'operatività della assicurazione ai soli sinistri “reclamati” durante la vigenza del contratto, così da consentire alla compagnia “di conoscere con precisione sino a quando sarà tenuta a manlevare il garantito e ad appostare in bilancio le somme necessarie per far fronte ai relativi esborsi”, con evidente ulteriore agevolazione nel calcolo del premio assicurativo” (ibid).
Ora, i principi enucleati dalle sopra citate sentenze della Corte di Cassazione Sezioni
Unite, e recepiti dalla giurisprudenza successiva della S.C. (cfr., tra le molte, Cass. 21036/24;
Cass. 12462/24) possono di seguito essere così sintetizzati:
- la clausola claims made è da reputarsi in termini di delimitazione dell'oggetto del contratto, con conseguente esclusione, quindi, della natura vessatoria ai sensi dell'art. 1341 c.c., in quanto clausola non limitativa della responsabilità “correlandosi
l'insorgenza dell'indennizzo, e specularmente dell'obbligo di manleva, alla combinata ricorrenza della condotta del danneggiante (la vicenda storica della “conseguenze patrimoniali” di cui l'assicurato intende traslare il rischio”: cioè, del “danno”) e della richiesta del danneggiato” (Cass. SS.UU. 22437/18);
- detta clausola neppure integra una decadenza convenzionale, nulla ex art. 2965 c.c., nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto dalla scelta di un terzo, dal momento che la richiesta del danneggiato, è fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato, consentendo pertanto di ricondurre tale tipologia di contratto al pagina 26 di 32 modello di assicurazione della responsabilità civile, nel contesto del più ampio genus dell'assicurazione contro i danni ex art. 1904 c.c., della cui causa indennitaria la clausola claims made è pienamente partecipe (Cass. SS.UU. 9140/16; Cass. 22437/18; Cass.
12462/24; Cass. 21036/24);
- il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole claims made, quale deroga convenzionale all'art. 1917 comma primo c.c., consentita dall'art. 1932 c.c., è riconducibile al tipo dell'assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322 comma II c.c., ma alla verifica, ai sensi dell'art. 1322 comma I c.c., della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l'adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale. Tale indagine riguarda, innanzitutto, la causa concreta del contratto – sotto il profilo della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti – ma non si arresta al momento della genesi del regolamento negoziale, investendo anche la fase precontrattuale (in cui occorre verificare l'osservanza, da parte dell'impresa assicurativa, degli obblighi di informazione sul contenuto della claims made) e quella dell'attuazione del rapporto
(come nel caso in cui nel regolamento contrattuale on claims made basis vengano inserite clausole abusive), con la conseguenza che la tutela invocabile dall'assicurato può esplicarsi, in termini di effettività, su diversi piani, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili di volta in volta implicati (Cass. SS. UU. 22437/18; Cass. 21036/24);
- l'adeguatezza del contratto “agli interessi in concreto avuti di mira dai paciscenti […] costituisce il fulcro dell'indagine […] che veicola, per l'appunto, una verifica di idoneità del regolamento effettivamente pattuito rispetto all'anzidetto obiettivo. Verifica che transita attraverso la portata che assume la c.d. “causa concreta” del contratto, ossia quella che ne rappresenta lo scopo pratico, la sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso negozio è concretamente diretto a realizzare, quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato. […] In pagina 27 di 32 quest'ottica, l'analisi dell'assetto sinallagmatico del contratto assicurativo rappresenta un veicolo utile per apprezzare se, effettivamente, ne sia realizzata la funzione pratica, quale assicurazione adeguata allo scopo […] laddove l'emersione di un disequilibrio palese di detto assetto si presta ad essere interpretato come sintomo di carenza della causa in concreto dell'operazione economica” (Cass. SS.UU. 22437/18)
Ritiene questo giudice che il contenuto della clausola richiamata da non consenta CP_3 di pervenire ad un giudizio di adeguatezza del contratto di assicurazione rispetto agli interessi che, nel caso di specie, detto negozio era concretamente diretto a realizzare.
Deve premettersi che la responsabilità civile professionale si caratterizza per lo scarto temporale, anche lungo, tra quando si verifica la condotta idonea a determinare il danno e il momento in cui quest'ultimo effettivamente si realizza o, comunque, diventa percepibile dal soggetto danneggiato (c.d. danni lungolatenti). In tali situazioni, qual è – appunto il caso che qui interessa (ove la condotta negligente risale agli anni 2010-2011 ma l'accertamento della responsabilità è avvenuto due anni dopo a seguito della sentenza del Tribunale di Brescia depositata in cancelleria il 31.12.2013 poi diventa definitiva stante la mancata impugnazione) – la previsione che limita la copertura assicurativa alla sola ipotesi in cui, durante il tempo di vigenza dell'assicurazione, intervengano sia il sinistro che la richiesta di risarcimento senza alcuna retrodatazione della garanzia in riferimento alle condotte poste in essere anteriormente entro un limitato numero di anni, sostanzialmente esclude quasi del tutto (se non interamente) la possibilità di operatività della garanzia (essendo altamente improbabile, come si è detto, che la denuncia del soggetto danneggiato intervenga in un tempo ravvicinato rispetto alla condotta posta in essere dal professionista), così sostanzialmente venendo meno il nucleo della funzione economico – sociale del contratto di assicurazione della responsabilità civile, consistente nel tenere indenne il patrimonio dell'assicurato.
Tale conclusione è ulteriormente confermata se si considera, altresì, quello che è il valore sociale dell'assicurazione posto che, come evidenziato dalla S.C., nella materia della assicurazione della responsabilità professionale, “non sono più in gioco soltanto i rapporti tra
pagina 28 di 32 società e assicurato, ma anche e soprattutto quelli tra professionista e terzo […] esposto al pericolo che gli effetti della colpevole e dannosa attività della controparte restino, per incapienza del patrimonio della stessa, definitivamente a suo carico” (Cass. SS.UU. 9140/16),
e proprio in ragione di ciò risulta previsto, in taluni settori, l'obbligo di assicurare la responsabilità civile connessa all'esercizio della propria attività (cfr. artt. 10 L. 24/17 e 3 comma 5 DL 138/11 convertito con legge 148/2011, come novellato dall'art. 1 comma 26 della
L. 124/17).
Più specificatamente, in riferimento alle forme di assicurazione per responsabilità professionale, rileva, infine, quanto osservato nella più recente sentenza delle SS.UU. La
Corte, in particolare, in riferimento all'obbligo di assicurazione delle strutture sanitarie per la responsabilità civile verso i terzi e i prestatori d'opera (che riguarda anche la stipula di polizze per la copertura della responsabilità civile verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie di cui si avvalgono), evidenzia come, l'art. 11 della medesima L. 24/17 prevede, “che la garanzia assicurativa deve prevedere un'operatività temporale anche per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, purché denunciati all'impresa di assicurazione durante la vigenza temporale della polizza” ed altresì che “in caso di cessazione definitiva dell'attività professionale per qualsiasi causa, la garanzia debba contemplare un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferiti a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo di retroattività della copertura. Una tale ultrattività è estesa agli eredi e non è assoggettabile alla clausola di disdetta”.
Con specifico riferimento, all'obbligo per gli avvocati di stipulare assicurazione per la responsabilità civile stabilito all'ar.t 12 comma I L. 247/12, il quale ha poi demandato (comma
5) al la previsione e l'aggiornamento delle condizioni essenziali e dei Controparte_11 massimali minimi di polizza, è poi richiamato l'art. 2 del conseguente DM 22.9.2016 rubricato
“Efficacia nel tempo della copertura assicurativa”, il quale stabilisce “in linea con il sistema claims made (con variante sunset clause), che l'assicurazione deve prevedere, anche a favore degli eredi, una retroattività illimitata e un'ultrattività almeno decennale per gli avvocati che pagina 29 di 32 cessano l'attività nel periodo di vigenza della polizza, con esclusione, in capo all'assicuratore, della facoltà di recesso dal contratto, a seguito della denuncia di sinistro o del suo risarcimento , nel corso della durata dello stesso o del periodo di ultrattività”.
Da tali previsioni, ritiene questo giudice, che possa trarsi ulteriore conferma del fatto che la clausola in esame, seppur astrattamente valida, non vessatoria né immeritevole di tutela, operando in tema di responsabilità professionale - e, quindi, come si è detto, di danni c.d. tardivi o lungolatenti - circoscrivendo al tempo di validità della polizza sia i fatti generatori della responsabilità che le richieste di risarcimento ed escludendo del tutto sia la possibilità di richieste postume sia la retroattività della copertura, quanto meno limitata ad un determinato periodo di tempo anteriore alla stipula del contratto di assicurazione, non presenti un equo contemperamento di tutti gli interessi coinvolti, pubblici e privati, e, pertanto, non possa ritenersi idonea ad escludere la manleva richiesta dall'assicurato.
In secondo luogo, eccepisce la reticenza dell'assicurato nel fornire le informazioni CP_3 in sede di stipula dell'assicurazione ex artt. 1892 e 1893 c.c., per avere l'avv. taciuto in CP_1
merito alla esistenza di “fatti, circostanze o situazioni” che avrebbero potuto “determinare richieste di risarcimento nei suoi confronti” essendo la sentenza n. 4293/13 intervenuta ben prima della sottoscrizione della polizza.
L'assunto non può essere condiviso.
In primo luogo, in riferimento alla prima delle due norme citate, deve evidenziarsi che la reticenza dell'assicurato è causa di annullamento allorché si verifichino simultaneamente tre condizioni: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente;
b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave;
c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore; l'onere probatorio in ordine alla sussistenza di tali condizioni, che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto dell'inoperatività della garanzia assicurativa, è
a carico dell'assicuratore (tra le altre: Cass. 16769/06). Nella specie, nessuno di tali elementi è stato provato dalla compagnia;
non le informazioni inesatte o reticenti posto che, non avendo quest'ultima prodotto il “Modulo di adesione – Modello QR51A”, richiamato nel contratto di pagina 30 di 32 assicurazione e sulla base delle cui dichiarazioni ivi contenute l'assicurazione era stata prestata, nessuna verifica è possibile in merito a quanto dichiarato dall'assicurato in sede di stipula in rapporto a quanto domandato dall'assicuratore (ad esempio, nell'ipotesi in cui il formulario preveda di dichiarare eventuali richieste di risarcimento danni ricevute nei precedenti anni, nessuna inesattezza o reticenza potrebbe configurarsi nel caso di specie); né è stato provato l'elemento psicologico richiesto dalla norma, né ancora la rilevanza ai fini della determinazione del consenso della compagnia. Le medesime considerazioni, quanto alla inesistenza del presupposto della reticenza e/o dell'inesattezza delle informazioni, valgono con riferimento alla previsione di cui all'art. 1893 c.c., rispetto alla quale neppure è stato allegato il diverso premio che – in tesi - sarebbe stato applicato dalla compagnia.
In conclusione, quindi, la domanda di manleva va accolta anche nei confronti di ovviamente quale polizza di secondo rischio (art. 8 condizioni generali) per CP_3
l'importo eccedente il massimale previsto nella polizza prestata da Allianz s.p.a., e nei limiti del massimale previsto (€ 750.000,00) e con uno scoperto del 5%.
G) LE SPESE DI LITE
Le spese tra attori e convenuto seguono la soccombenza e si liquidano, in assenza di nota spese, come in dispositivo. Vanno compensate le spese di lite tra il convenuto e Allianz mentre soccombente in merito alla eccezioni di inoperatività della polizza, va CP_3 condannata al pagamento delle spese sostenute dall'assicurato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la responsabilità professionale dell'avv. per le ragioni di cui in CP_1
motivazione;
2) condanna l'avv. al pagamento in favore degli attori, a titolo di risarcimento del CP_1
danno da perdita del rapporto parentale, delle seguenti somme:
pagina 31 di 32 a) nato a [...] il [...]: € 259.615,00 Parte_2
b) nata a [...] il [...]: € 259.615,00 Parte_3
c) nato a [...] il [...]: € 68.320,00 Parte_1
d) n. a Caravik il 20.11.73: € 68.320,00 Parte_8
e) nata a [...] il [...]: € 68.320,00 Parte_4
f) nata a [...] il [...]: € 61.488,00 Parte_14
g) nato a [...] il [...]: € 75.152,00 Persona_3
h) nato a [...] il [...]: € 75.152,00 Parte_10
i) nato a [...] il [...]: € 75.152,00 Parte_11
j) nata a [...] il [...]: € 68.320,00; Parte_15 oltre, per tutti, gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
3) condanna Allianz s.p.a. e a manlevare il convenuto dalle somme Controparte_3
che questo è tenuto a versare in virtù della presente sentenza, comprese le spese di lite, quest'ultima quale polizza a secondo rischio e nei limiti del massimale e dello scoperto previsto per ciascuna polizza;
4) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite sostenute dagli attori liquidate in complessivi € 29.193,00 oltre spese gen., IVA e CPA come per legge;
5) compensa le spese di lite tra il convenuto e Allianz s.p.a.;
6) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dal convenuto Controparte_3
liquidate in complessivi € 29.193,00 oltre spese gen., IVA e CPA come per legge.
Brescia, 14/08/2025
Il giudice
Marina Mangosi
pagina 32 di 32
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2166/2021 promossa da:
n. a Caravik (Kosovo) il 10.4.75, in proprio nonché quale Parte_1 procuratore speciale di n. a Caravik (Kosovo) il 10.5.40, Parte_2 [...]
n. a Mleqan (Kosovo) il 5.7.46, Parte_3 Parte_4
n. a Caravik (Kosovo) il 5.7.77, n. a Caravik
[...] Parte_5
(Kosovo) il 4.4.67, (o n. a Caravik (Kosovo) il 22.6.85, e Pt_6 Parte_7
n. a Caravik (Kosovo) il 20.11.73 nonché Parte_8 Parte_9
n. a Caravik (Kosovo) il 27.2.71, n. a Caravik
[...] Parte_10
(Kosovo) il 15.9.79 e n. a Caravik (Kosovo) il 3.2.88 Parte_11 con l'avv. Maurizio Colotto ATTORI
contro
C.F. ) CONVENUTO CP_1 C.F._1
con l'avv. Damiano Baronchelli
e
TERZA CHIAMATA Controparte_2 con l'avv. Mauro Mercadante pagina 1 di 32 e
ALLIANZ SPA TERZA CHIAMATA con l'avv. Antonella Gaggiotti
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia, contrariis reiectis previe le declaratorie del caso e di legge accertare e dichiarare la responsabilità da inadempimento per violazione della diligenza professionale dell'Avv. e comunque per sua negligenza, imperizia, violazione CP_1 del principio di correttezza e/o colpa per le ragioni tutte di cui all'atto introduttivo e dei successivi scritti, nei confronti degli odierni attori. Conseguentemente, condannare l'Avv.
al risarcimento dei danni sofferti dagli attori quale conseguenza immediata e CP_1 diretta dei dedotti inadempimenti, che si quantificano in complessivi Euro 1.201.410,00, ovvero, nella diversa somma maggiore o minore che risulti accertata e dovuta a seguito degli esiti istruttori, se del caso in via equitativa, in ogni caso oltre al risarcimento e/o rimborso per le spese di assistenza legale stragiudiziali e della fase di mediazione, per le quali gli attori si esponevano verso i professionisti, che li assistevano indicate in Euro 27.629,00, ovvero nella diversa somma meglio ritenuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria per ritardato pagamento delle somme dovute, da quantificarsi secondo i criteri indicati nella sentenza n.
1712/95 Cass. Civ. Sez. Unite o come meglio, dall'evento mortale occorso al prossimo congiunto, al saldo effettivo. Con vittoria di spese e compensi professionali.
Per parte convenuta:
In via preliminare e in rito:
- per i motivi di cui in atti, dichiararsi la carenza di legittimazione attiva, ovvero la assenza della titolarità del diritto degli attori a promuovere la presente azione/domanda nei confronti del convenuto;
- sempre per i motivi di cui in atti, dichiararsi il difetto di rappresentanza del sig.
[...]
in favore dei soggetti per cui si è dichiarato procuratore ed in ogni caso, la nullità Pt_1 delle procure conferite dagli attori al difensore costituito nel presente giudizio;
pagina 2 di 32 in via principale: ancora per i motivi tutti di cui in atti, rigettarsi ogni e qualsiasi domanda azionata dagli attori nei confronti del convenuto perché infondate, in ragione di quanto esposto in fatto e in diritto;
in via subordinata: sempre nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui trovasse accoglimento, anche parziale, la domanda formulata dagli attori nei confronti del convenuto, dichiarare le compagnie ALLIANZ S.P.A, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, e in persona del proprio legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, ciascuna in ragione della rispettiva polizza assicurativa e per i titoli sopra descritti, tenute a mantenere indenne il convenuto da ogni pretesa, CP_1
ferme le decurtazioni ex art. 1227 c.c., le compensazioni legali, e fermo altresì il rispetto dei principi monetari, condannando le terze chiamate al pagamento di quanto eventualmente ritenuto come dovuto agli attori, anche per le spese di lite.
Fermo il rigetto di ogni diversa domanda ed eccezione svolta od opposta anche dalle terze chiamate, nei confronti del chiamante e dichiarato ove occorra, anche incidenter tantum, la nullità, inefficacia e/o illegittimità dell'art. 12 CGA della polizza Con Controparte_3 vittoria di spese e competenze di lite ex art. 91 c.p.c.
Per Controparte_3
In via preliminare:
1) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e/o la carenza della titolarità del diritto degli attori e per l'effetto rigettare ogni domanda.
2) Accertare e dichiarare il difetto di rappresentanza del sig. quale Parte_1
procuratore speciale, e rigettare per l'effetto ogni domanda.
Nel merito:
3) Rigettare ogni domanda formulata nei confronti dell'avv. poiché infondata CP_1 in fatto ed in diritto, nell'an e nel quantum, oltre che non provata e per l'effetto dichiarare assorbite e/o respingere le domande dell'Avv. nei confronti di CP_1 Controparte_3
[...]
4) Nel denegato caso di accoglimento della domanda attorea contro l'Avv. CP_1
accertare e dichiarare, per i motivi di cui alla comparsa di costituzione e risposta del 2 pagina 3 di 32 novembre 2021, l'inoperatività della garanzia assicurativa ai sensi dell'art. 12 delle
Condizioni generali di polizza, sotto il profilo temporale, e per l'effetto rigettare la domanda di manleva del convenuto.
5) In ogni caso, accertate e dichiarate le reticenze dell'Avv. al momento della CP_1 sottoscrizione delle polizze assicurative e che lo stesso non ha diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1892 c.c., per l'effetto, rigettare le domande di garanzia tutte proposte dall'Avv. nei confronti di CP_1 Controparte_3
6) In ogni caso, accertata e dichiarata che la polizza sottoscritta è a secondo rischio, rigettare la domanda di manleva contro , dovendo prima esaurirsi il massimale prestato Controparte_3
dalla polizza Allianz.
7) In ogni caso, rigettare la domanda ex art. 1917 c.c. dell'Avv. nei confronti di CP_1 per i motivi indicati nella comparsa di costituzione e risposta del 2 Controparte_3
novembre 2021.
In via ulteriormente subordinata:
8) Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea e di ritenuta operatività della garanzia assicurativa, fermo restando che la garanzia opererà sempre a secondo rischio ad esaurimento del massimale della polizza Allianz, liquidare all'Avv.
[...]
l'indennizzo assicurativo per il solo danno che risulti provato e dovuto a parte attrice, CP_1 con riduzione ex art. 1227 c.c. come in atti, detratto lo scoperto contrattuale del 5% (che rimarrà a carico del convenuto), e comunque nei limiti del massimale di € 750.000,00 e sempre ai sensi delle condizioni tutte della polizza assicurativa, con riduzione dello stesso ai sensi dell'art. 1893 c.c. in ragione delle reticenze dell'assicurato. In ogni caso: 9) Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori di legge.
Per Allianz s.p.a.:
In via principale: respingersi ogni domanda formulata nei confronti di Allianz S.p.a.
Spese di lite rifuse.
In via subordinata: accogliersi la domanda di manleva nei limiti delle condizioni e del massimale di polizza e con le franchigie e gli scoperti ivi previsti.
Spese di lite rifuse o compensate. pagina 4 di 32 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Gli attori, prossimi congiunti di nato a [...] il [...] e rimasto Persona_1
vittima di incidente stradale occorsogli il 13.5.2009, premettevano che:
- essi si erano rivolti all'avv. al fine di farsi assistere per ottenere il risarcimento CP_1 dei danni patiti per la prematura morte del loro congiunto;
- l'avv. aveva, quindi, indirizzato richiesta di risarcimento dei danni alle due CP_1
Contr compagnie assicuratrici dei veicoli coinvolti nel sinistro ovvero di Controparte_5
Contr
(di seguito: ) e (di seguito: ) senza
[...] Controparte_6 CP_6 ottenere alcuna disponibilità alla definizione bonaria;
- l'avv. aveva, successivamente, convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Brescia CP_1
(procedimento n. 12151/10 RG) conducente del mezzo a bordo del quale si CP_7
Contr trovava il congiunto degli attori, quale proprietario del veicolo, quale CP_8
compagnia assicurativa del veicolo sul quale viaggiava la vittima, il quale si Persona_2 trovava alla guida di un furgoncino che, secondo gli accertamenti svolti, aveva concorso a cagionare l'incidente, proprietaria dello stesso, e Controparte_9
in veste di compagnia assicurativa di tale veicolo;
CP_6
- con sentenza 4293/13, depositata il 31.12.2013, il Tribunale di Brescia aveva rigettato la domanda degli attori ritenendo che questi ultimi non avessero fornito la prova di essere effettivi congiunti del defunto, circostanza - questa – contestata dai convenuti e dalle terze chiamate in causa;
- essi, né durante la fase stragiudiziale né prima dell'instaurazione del processo civile, avevano ricevuto informazioni dal legale circa la necessità, a seguito delle difese svolte dalle altre parti, di integrare la documentazione già prodotta né erano stati edotti chiaramente del contenuto della sentenza, delle conseguenze della mancata impugnazione della stessa così come della iniziativa difensiva che l'avv. intendeva adottare a seguito del rigetto delle domande CP_1
pagina 5 di 32 risarcitorie;
- l'avv. non aveva promosso appello avverso la sentenza;
CP_1
- lo stesso, a distanza di quasi un anno dal deposito della sentenza, aveva depositato ricorso ex Contr art. 702 bis c.p.c., sempre nell'interesse di essi attori, chiedendo la condanna di al risarcimento dei danni derivanti dalla perdita del rapporto parentale e dalla lesione dell'integrità psico- fisica;
- con ordinanza in data 5.6.15 il Tribunale aveva dichiarato inammissibile il ricorso, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, stante l'intervenuto giudicato, ritenendo la sostanziale sovrapponibilità della domanda risarcitoria formulata in tale sede con quella oggetto del procedimento 12151/10 RG;
- in data 8.1.2016 l'avv. aveva introdotto il ricorso rubricato al n. 4419/16 RG avanti CP_1 alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, dichiarato irricevibile dalla Corte.
Tutto ciò premesso, gli attori hanno convenuto in giudizio l'avv. deducendo, CP_1 sotto plurimi profili, la responsabilità professionale dello stesso e chiedendo, pertanto, il risarcimento dei danni.
In particolare, con riferimento alla affermata omessa diligenza professionale hanno dedotto che il professionista:
1) aveva instaurato il giudizio di risarcimento del danno senza avere previamente recuperato la necessaria documentazione volta a provare il rapporto di parentela di essi attori con la vittima né valida documentazione era stata dallo stesso prodotta nel corso del giudizio;
2) non aveva adeguatamente documentato l'istanza volta al pagamento di una provvisionale;
3) non aveva presenziato, neanche a mezzo di sostituti, all'udienza del 17.01.2011 fissata per la discussione sulla predetta istanza;
4) non aveva provveduto ad integrare la documentazione richiesta nonostante il provvedimento del giudice in data 12.11.2012 con il quale quest'ultimo aveva invitato “parte attrice a farsi parte attiva presso il Pristina al fine di ottenere un'attestazione in merito al Parte_12
pagina 6 di 32 contenuto dei documenti prodotti in atto di citazione doc. da 9/13”;
5) aveva prodotto tardivamente (con la memoria ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c.), senza neppure richiedere la rimessione in termini, nuova documentazione volta a provare il rapporto parentale degli attori con la vittima, documentazione peraltro ritenuta insufficiente dal giudice;
6) non aveva fornito informazioni adeguate ai clienti;
7) non aveva impugnato la sentenza di primo grado promuovendo, invece, procedimento sommario di cognizione tra le stesse parti ed avente ad oggetto la medesima richiesta risarcitoria, procedimento che era stato, conseguentemente, dichiarato inammissibile;
8) aveva promosso ricorso avanti alla CEDU dichiarato da questa irricevibile;
9) aveva esposto i propri assistiti a ripetute condanne al pagamento delle spese processuali.
Si è costituito il convenuto, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva degli attori avendo questi prodotto, al fine di provare la relazione di parentela con
[...]
la stessa documentazione/certificazione all'epoca reperita dall'avv. e Per_1 CP_1 rilasciata dal Ministero dell'Interno della Repubblica del Kosovo, già ritenuta insufficiente nel precedente giudizio;
in secondo luogo, sempre preliminarmente, ha eccepito la nullità della procura speciale redatta in lingua albanese rilasciata a da Parte_1 Parte_2
, , e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Persona_3
tutti residenti in Kosovo: a) trattandosi di una scrittura privata, il cui Parte_8 contenuto era stato dichiarato come “non conosciuto né verificato” dal notaio, essendosi quest'ultimo limitato ad autenticare le sottoscrizioni;
b) essendo stata la stessa rilasciata, il
12.09.2018, al solo fine di promuovere un giudizio nei confronti del difensore italiano per omessa impugnazione della sentenza di primo grado;
infine, ha eccepito la nullità della procura rilasciata all'avv. Colotto in quanto conferita in lingua italiana, da soggetti non residenti in
Italia e non madrelingua italiana. Nel merito, ha contestato le deduzioni in fatto e in diritto di controparte chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria. Sempre in via preliminare, ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa e Allianz s.p.a. nei cui Controparte_3
confronti ha formulato domanda di manleva.
pagina 7 di 32 Si è costituita (di seguito anche: associandosi, nel merito, Controparte_3 CP_3 alle difese svolte dal convenuto;
ha eccepito, inoltre, sotto diversi profili, l'inoperatività della garanzia assicurativa;
in via subordinata, ha chiesto dichiararsi il diritto del convenuto ad essere tenuto indenne nei limiti contrattualmente previsti.
Si è costituita altresì Allianz s.p.a. (di seguito anche: Allianz) associandosi, nel merito, alle difese svolte dal convenuto;
in subordine, ha chiesto accogliersi la domanda di manleva nei limiti delle condizioni previste in polizza.
Espletata l'istruttoria, la causa è stata rimessa in decisione, a seguito di trattazione scritta, con ordinanza in data 27.3.25 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In riferimento alle diverse questioni prospettate dalle parti, ed in osservanza dei criteri di chiarezza e sinteticità degli atti del processo, sanciti dall'art. 121 c.p.c., come da ultimo riformulato, si osserva quanto segue.
A) MANCATA PROVA DEL CONFERIMENTO DEL MANDATO IN RIFERIMENTO AL
PROCEDIMENTO 12151/10 RG DA PARTE DEGLI ATTORI AD ECCEZIONE DI
Parte_1
Trattasi di eccezione nuova, formulata per la prima volta in sede di comparsa conclusionale,
e comunque in evidente contraddizione con le difese svolte nel corso del presente procedimento dal convenuto;
l'avv. infatti, sin dalla costituzione in giudizio, ha sempre riconosciuto CP_1 di aver ricevuto l'incarico di agire per conto di tutti gli odierni attori. Si legge, infatti, nella comparsa depositata dal convenuto (pag. 7) che “Il sig. e gli odierni attori si Parte_1 rivolgevano allo studio del convenuto nel lontano 2009 in esito alla morte del sig. Per_1
[…]” e, ancora, “gli attori erano stati resi edotti delle difficoltà afferenti al loro status
[...] giuridico […]. Le parti sono state illustrate delle difficoltà dell'incarico, delle difficoltà legate al caso specifico e della possibilità di adire il giudice del proprio paese: con serenità
l'incarico ha, pertanto, avuto inizio, poco meno di un anno dopo la morte del sig. ”. Per_1
B) LA NULLITÀ DELLA PROCURA SPECIALE A Parte_1
Il convenuto eccepisce la nullità della procura speciale conferita dagli attori Parte_2
pagina 8 di 32 , , e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Persona_3
a trattandosi di scrittura privata, autenticata dalla notaia Parte_8 Parte_1
, con studio in Prishtine (Kosovo) limitatamente alle sottoscrizioni apposte (e non Persona_4
al contenuto della procura speciale) e, comunque, avente ad oggetto esclusivamente il promuovimento di un giudizio nei confronti dell'avv. per omessa impugnazione della CP_1
sentenza n. 4293/13.
La tesi è infondata.
Si richiamano, in questa sede, i principi enucleati in materia nella recente sentenza della
S.C. 17713/2019.
La validità della procura rilasciata all'estero, quanto alla legge applicabile, è disciplinata dall'art. 60 della L. 218/95, in materia di rappresentanza volontaria;
la norma dispone che la rappresentanza volontaria è regolata dalla legge dello Stato in cui il rappresentante ha la propria sede di affari, sempre che egli agisca a titolo professionale e che tale sede sia conosciuta o conoscibile dal terzo. In assenza di tali condizioni, si applica la legge dello Stato in cui il rappresentante esercita in via principale i suoi poteri nel caso concreto;
l'atto di conferimento dei poteri di rappresentanza è valido, quanto alla forma, se considerato tale dalla legge che ne regola la sostanza oppure della legge dello Stato in cui è posto in essere.
Nella specie, non agendo il rappresentante a titolo professionale, ed Parte_1 essendo la procura speciale rilasciata in riferimento al mandato professionale conferito in Italia all'avv. Colotto, per la validità dell'atto deve, dunque, aversi riguardo alla legislazione italiana.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2703 c.c., la scrittura privata deve essere autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato;
ai sensi del secondo comma del predetto articolo, l'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è avvenuta in sua presenza ed il pubblico ufficiale, per autenticare la sottoscrizione, deve previamente accertare l'identità della persona che la sottoscrive.
Nel caso di procura rilasciata all'estero e ricevuta da notaio straniero, l'atto, per avere efficacia nello Stato italiano, deve poi essere legalizzato, salvo contrari accordi internazionali.
pagina 9 di 32 La legalizzazione, richiesta per gli atti e i documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato, è disciplinata dagli artt. 30, 31 e 33 del DPR 445/00 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa); la
Convenzione dell'Aja del 5.10.61, ratificata e resa esecutiva con legge 1252/66, ha abolito, all'art. 1, l'obbligo della legalizzazione per gli atti pubblici formati in Stati aderenti, e fra essi esplicitamente include gli atti notarili (art. 1, lett. c) stabilendo, agli artt. 3 – 5, che, ai fini della prova della veridicità della firma e del sigillo del pubblico ufficiale da cui promana l'atto, è necessaria, ad opera della competente autorità dello Stato di provenienza, una “apostille”.
Ora, la procura in questione è stata rilasciata il 12.9.2018 dai predetti Parte_2 [...]
, e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Persona_3
a ricevuta dalla notaia , con studio in Prishtine Parte_8 Parte_1 Persona_4
(Repubblica del Kosovo) Rr “Garibaldi” n. 7/1, la quale, correttamente, ha accertato l'avvenuta apposizione delle sottoscrizioni in sua presenza nonché l'identità dei sottoscrittori (non avendo la stessa alcun obbligo di accertare altresì il contenuto della procura); l'atto risulta poi munito della “apostille” (il Kosovo ha aderito alla Convenzione dell'Aja il 14.7.2016) e di traduzione legalizzata presso l'Ambasciata d'Italia in Pristina (come da timbro apposto).
Trattasi, pertanto, di procura speciale perfettamente valida (cfr. anche: Cass. 26951/17 e
Cass. SS.UU. 3410/08 in materia di validità di procura alle liti rilasciata all'estero con scrittura privata autenticata).
Il contenuto della procura smentisce anche l'assunto di parte convenuta secondo cui detta procura speciale sarebbe riferita al solo promuovimento del giudizio nei confronti dell'avv. per omessa impugnazione della sentenza di primo grado;
si legge, infatti, nell'atto: “I CP_1 comparenti tutti sopra menzionati conferiscono procura speciale al sig. […] Parte_1
affinché li rappresenti nella pratica di risarcimento dei danni tutti subiti in conseguenza di inadempimento, da cui deriva responsabilità professionale, dell'avv. [...] in CP_1 relazione all'attività difensiva prestata da questi a favore dei comparenti per l'ottenimento del risarcimento dei danni da loro subiti quali prossimi congiunti del sig. ], per Persona_1 non aver provato la relazione famigliare con il prossimo congiunto deceduto, con conseguente
pagina 10 di 32 rigetto della domanda giudiziale, che era stata proposta contro i responsabili civili dell'evento
e le rispettive compagnie Assicurative […]”.
C) LA NULLITÀ DELLA PROCURA RILASCIATA ALL'AVV. COLOTTO
Il convenuto eccepisce la nullità della procura, rilasciata a Bolzano, in quanto conferita in lingua italiana da soggetti non residenti in Italia e non madrelingua italiana.
La tesi è infondata.
Afferma la S.C. (Cass. 665/11 richiamata anche dal convenuto) che: 1) il potere del difensore italiano di autenticazione della sottoscrizione della parte non si estende oltre i limiti del territorio nazionale;
2) per il soggetto straniero che agisca dinnanzi al giudice italiano è consentito il rilascio del mandato ad litem nella forma prevista dall'art. 83 c.p.c. e, cioè, in calce o a margine dell'atto; la presenza nello stato italiano, presupposto dell'adozione di tale conferimento di potere rappresentativo, dovendosi presumere fino a prova contraria, da parte di chi ne impugni la validità, essendo implicitamente attestata dal procuratore che autentica la sottoscrizione.
Nella specie, nessuna prova è stata fornita dal convenuto al fine di superare detta presunzione;
in sede di comparsa conclusionale la difesa dell'avv. si è limitata a CP_1
riportare pedissequamente il contenuto dell'atto di citazione richiamando la sussistenza di
“evidenti indici rivelatori della predetta nullità, di cui si darà prova nel corso del giudizio”.
In ogni caso, il teste ha confermato di aver svolto la funzione di Testimone_1
traduttore ed interprete della lingua albanese in Bolzano, presso lo studio legale dell'Avv
Alessandro Tonon in Corso Italia 30, fra l'Avv Colotto Maurizio ed presenti Parte_1
altresì e , traducendo Parte_8 Parte_10 Parte_11 Parte_9 le conversazioni fra l'Avv Colotto che parlava lingua italiana e ed i di lui Parte_1
fratelli e la sorella presenti che parlavano lingua albanese.
D) LA RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA
Deve premettersi che, con giurisprudenza ormai consolidata, la S.C. ha affermato che la responsabilità professionale dell'avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, pagina 11 di 32 presuppone la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell'art. 1176 II comma c.c., da commisurare alla natura dell'attività esercitata, non potendo il professionista garantire comunque l'esito favorevole auspicato dal cliente (tra le altre: Cass. 6967/06; Cass. 10289/15), e che l'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente, ai sensi degli artt. 2236 e 1176 c.c., in caso di incuria o ignoranza di disposizioni di legge ed, in genere, nei casi in cui, per negligenza o imperizia, compromette il buon esito del giudizio, mentre nell'ipotesi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità, a meno che non abbia agito con dolo o colpa grave (ex multis: Cass. 11906/16); osserva, inoltre, la S.C. che l'affermazione della responsabilità del professionista implica l'indagine positivamente svolta sulla scorta degli elementi di prova, che il cliente ha l'onere di fornire, circa il sicuro e chiaro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata e, in definitiva, la certezza morale che gli effetti di una diversa sua attività sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente medesimo - così Cass. n. 16846/05).
Ora, al fine di verificare la sussistenza della denunciata responsabilità professionale del convenuto, è necessario analizzare il percorso argomentativo sulla base del quale è stata rigettata la domanda risarcitoria nella sentenza n. 4293/13.
Dalla lettura della motivazione si evince che:
- il giudice ha escluso che l'azione esercitata dai congiunti di fosse Persona_1 riconducibile a quella prevista dall'art. 141 c.d.a. (cd azione diretta del terzo trasportato) avendo gli attori agito nei confronti dei responsabili civili (proprietario e conducente di entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro) oltre che delle rispettive compagnie di assicurazione;
da qui, l'impossibilità per gli attori di potersi avvalere della disciplina di favore prevista da detta norma (che consente al terzo trasportato di beneficiare del risarcimento prescindendo dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti) e, quindi, con onere della prova a proprio carico secondo i principi generali in tema di illecito aquiliano;
- il giudice ha poi ritenuto assolto l'onere della prova con riferimento alla dinamica del sinistro, pagina 12 di 32 alla luce della perizia svolta in sede di accertamento penale, qualificabile come prova atipica, sulla quale – per giurisprudenza pacifica – ben può fondarsi la decisione del giudice in assenza di elementi discordanti (nella specie, la dinamica del sinistro non era stata in alcun modo contestata dai convenuti);
- il giudice ha, invece, ritenuto che gli attori non avevano assolto all'onere di provare di essere effettivamente stretti congiunti del defunto, circostanza – questa – contestata dai convenuti e, alla luce di tale carenza probatoria, ha rigettato la domanda risarcitoria (“Va da sé, quindi, che il mancato raggiungimento della prova di questa circostanza determinante rende impossibile accogliere la domanda, atteso che gli attori invocano il risarcimento in nome della loro relazione familiare (elemento che consentirebbe di presumere la sussistenza di quella sofferenza che giustifica il risarcimento da perdita del congiunto) senza fornire la prova della relazione allegata”); neppure ha ritenuto fornita adeguata prova in merito al danno patrimoniale costituito dalle spese della sepoltura stante l'assoluta inidoneità dell'unico documento prodotto “consistente nella mera dichiarazione di un soggetto terzo circa il costo delle esequie asseritamente sostenute dai familiari”;
- la decisione sulla mancata prova del rapporto parentale con la vittima è stata fondata dal giudice sulla valutazione di inidoneità della documentazione prodotta dall'avv. ovvero: CP_1
a) copia dei certificati (rilasciati nella Repubblica del Kosovo) di residenza della vittima e copia dei certificati di famiglia della vittima, della madre e delle sorelle non conviventi (sia in lingua originale che tradotti) prodotti unitamente all'atto di citazione (doc. da 8 a 13 richiamati nella sentenza); b) copia della dichiarazione (sia in lingua originale che tradotta) circa la composizione del nucleo familiare del defunto e delle sorelle non conviventi, prodotta dalla difesa degli attori con la terza memoria istruttoria.
Quanto ai primi, il giudice ha ritenuto tali documenti inidonei a provare il rapporto parentale in quanto privi di legalizzazione. Non avendo, all'epoca, la Repubblica del Kosovo aderito alla già citata Convenzione dell'Aja del 1961 (il che, come si è detto, avrebbe consentito di ritenere sufficiente l' “apostille”) doveva ritenersi applicabile, nella specie, l'art. 33 DPR 445/00, richiamato espressamente nella motivazione, il quale, al comma 2 recita “le
pagina 13 di 32 firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero …” e, a quello successivo, “agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in linga italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale”; trattasi formalità ritenuta pacificamente necessaria dalla giurisprudenza della S.C. (nel provvedimento è richiamata la sentenza Cass. 9687/11 ma vedi anche, più recentemente, Cass.
24697/22) per attribuire al documento formato all'estero valore legale cui corrisponde, in sede processuale, il valore probatorio.
Nella specie, invece, i documenti prodotti da parte attrice non erano muniti della predetta legalizzazione attestata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, in quanto munite solamente del sigillo e della firma del pubblico ufficiale (le copie degli originali) o Per_5
della semplice certificazione della conformità all'originale da parte delle autorità locali (per le versioni in italiano).
Quanto alle dichiarazioni circa la composizione del nucleo familiare del defunto e delle sorelle non conviventi, anche tale documentazione è stata ritenuta inidonea a provare il rapporto parentale sia perché consistente in mere autodichiarazioni, rese davanti al pubblico ufficiale locale, con le quali i diretti interessati affermavano di vivere nel nucleo familiare indicato, prive di riscontro in merito alla veridicità intrinseca, sia perché, comunque, tardivamente prodotta con la terza memoria istruttoria ed in assenza di formale richiesta di rimessione in termini.
La domanda di accertamento della responsabilità professionale del convenuto è fondata.
Come si è detto, unitamente all'atto di citazione (doc. 1 attori) l'avv. ha prodotto CP_1
(cfr. indice in calce all'atto oltre che quanto richiamato, in motivazione, nella sentenza
4293/13), al fine provare la relazione parentale degli attori con la vittima: copia certificato di residenza della vittima (doc. 8), copia certificato di famiglia storico dello stesso (doc. 9), copia certificato di famiglia della madre della vittima (doc. 10) e copia certificato di famiglia delle sorelle non conviventi della vittima (doc. 11-13); tali documenti, però, come sopra evidenziato, pagina 14 di 32 erano privi di legalizzazione e, pertanto, del tutto inidonei a provare che gli attori erano congiunti di Persona_1
Tale omissione già costituisce di per sé grave negligenza da parte del professionista. Il legale, infatti, considerato che il mandato gli era stato conferito da cittadini stranieri, nati in
Kosovo, stato indipendente all'epoca di recentissima costituzione, avrebbe dovuto approfondire con estrema attenzione la questione della validità dei documenti in possesso delle parti, o comunque da produrre in giudizio (approfondimento, peraltro, non certo difficoltoso se si considera che la giurisprudenza di legittimità era già da tempo – cfr., tra le tante, Cass. 772/70 - orientata sulla necessità della legalizzazione degli atti e documenti formati all'estero e da valere nello Stato italiano); ciò tanto più se si considera che, già in sede di trattative stragiudiziali Contr intervenute prima dell'instaurazione del giudizio, , quale compagnia assicuratrice del veicolo sul quale viaggiava la vittima, aveva invitato, con missiva del 22.4.2010, l'avv. CP_1
“a produrre idonea documentazione attestante il grado di parentela” (cfr. pag. 8 sentenza
4293/13).
L'avv. invece, ha instaurato il giudizio senza essere in possesso di adeguata CP_1 documentazione volta a provare il rapporto di parentela degli attori con la vittima, negligenza particolarmente grave se si considera, oltretutto, la richiesta di provvisionale contenuta nell'atto Contr introduttivo, provvisionale che - a fronte dell'eccezione preannunciata da nella citata missiva - con ogni probabilità non avrebbe potuto essere accolta dal giudice, evento poi effettivamente verificatosi, posto che il giudice, dopo alcuni rinvii, all'udienza del 24.2.2011 aveva effettivamente rigettato l'istanza non ritenendo sufficientemente provato il rapporto parentale degli attori con la vittima (doc. 5 attori).
Il convenuto si è difeso allegando (tali essendo i capitoli articolati sul punto e sul quale sono stati sentiti i testi indicati) che, dopo aver preso visione della comparsa di costituzione di RSA
(e della relativa eccezione in punto mancata legalizzazione della documentazione): 1) egli aveva incaricato la dott.ssa , cittadina albanese, collaboratrice dello studio, laureata Persona_6
in giurisprudenza ed esperta nel disbrigo delle pratiche amministrative per l'ottenimento di permesso di soggiorno sul territorio italiano, di recarsi in Kosovo, incontrare i familiari della pagina 15 di 32 vittima e, quindi, reperire i certificati anagrafici o comunque i documenti emessi dallo ufficiale dello stato civile del posto;
2) il 20.3.2011 la dott.ssa unitamente all'avv. Giovanni Per_6
AT, collega di studio dell'avv. (la presenza di detto legale in Kosovo è stata poi CP_1
smentita sia dallo stesso avv. AT che dalla dott.ssa , e a si era Per_6 Parte_1 recata presso gli uffici del Comune di Kline, in Kosovo, e l'ufficiale dello stato civile aveva loro confermato il rilascio al successivo 18/20 aprile 2011 dei documenti che poi sarebbero stati prodotti dall'avv. unitamente alla terza memoria;
3) la stessa dott.ssa si era CP_1 Per_6
poi recata (il 2.4.11) presso il in Pristina per ottenere l'apposizione della Controparte_10
“apostille” (in realtà, come si è detto, era necessaria la legalizzazione non avendo il Kosovo, all'epoca, ancora aderito alla citata Convenzione dell'Aja) sui certificati rilasciati dal Comune di Kline;
4) il funzionario del consolato aveva riferito loro che la documentazione sarebbe stata restituita di lì a pochi giorni a 5) solo il 10.5.2011, quindi dopo la scadenza Parte_1
dei termini ex art. 183 VI comma c.p.c., era stata consegnata presso lo studio dell'avv. CP_1 dal vettore DHL una busta contenente i documenti rilasciati dal consolato e successivamente prodotti in giudizio unitamente alla terza memoria.
Ora, premesso che il convenuto non ha nemmeno allegato di aver provveduto - come, invece, avrebbe dovuto - sin dall'inizio del rapporto professionale con gli attori ed a maggior Contr ragione dopo la ricezione della missiva datata 22.4.10 da parte di , a legalizzare i documenti originariamente prodotti con l'atto di citazione (copia dei certificati rilasciati nella
Repubblica del Kosovo di residenza della vittima e copia dei certificati di famiglia della vittima, della madre e delle sorelle non conviventi), in ogni caso, le allegazioni circa i rapporti con il , pur confermate de relato (per averle apprese dalla dott.ssa sia Controparte_10 Per_6 dall'avv. Giovanni AT che dall'avv. Monica TT, all'epoca dei fatti praticante presso lo studio dell'avv. sono state smentite proprio dalla dott.ssa la quale ha negato di CP_1 Per_6 essersi recata presso il essendo stata incaricata esclusivamente di “prendere Controparte_10
i certificati” (cfr. verbale udienza 3.5.23). Entrambi i testi AT e TT hanno poi Contr spontaneamente dichiarato che, a seguito del deposito della comparsa di costituzione di , e quindi della lettura dell'eccezione dalla stessa formulata, lo studio si era rivolto all'Ambasciata
Italiana in Kosovo, senza successo (teste AT in risposta al capitolo 25: “Confermo che pagina 16 di 32 la dott.ssa si recò a Kline. Io non la accompagnai;
prima ci eravamo rivolti Per_6 all'ambasciata aperta da poco ma non riuscirono ad aiutarci”; teste TT sempre sul capitolo 25: “Ricordo che l'avv. AT si relazionò con l'ambasciata sempre per la problematica dei documenti”). La circostanza, però, non risulta in alcun modo suffragata da prove documentali;
non sono stati, infatti, prodotti missive/fax/email, tali da documentare quanto meno la richiesta di informazioni all'Ambasciata Italiana da parte dello studio;
peraltro, neppure si comprende quali avrebbero potuto essere le difficoltà manifestate dai funzionari dell'ambasciata posto che la legalizzazione di documenti esteri costituisce adempimento consueto nell'ambito dell'attività degli uffici diplomatici.
In ogni caso, a prescindere dalle considerazioni che precedono, è dirimente il fatto che i documenti che il convenuto afferma di aver ricevuto, a seguito dell'attività di ricerca svolta sul posto dalla dott.ssa solo in data 11.5.2011 a mezzo corriere DHL (doc. 7 - 8 fascicolo Per_6
convenuto), prodotti comunque tardivamente - e senza neppure formulare istanza di rimessione in termini – , sono costituiti da mere autodichiarazioni degli stessi attori che, seppure rilasciate e sottoscritte davanti al pubblico ufficiale del Comune di Kline, munite di legalizzazione e traduzione asseverata, erano, come già evidenziato nella sentenza 4293/13, del tutto insufficienti a provare il rapporto parentale invocato in assenza di elementi volti a comprovarne la veridicità intrinseca. Il difensore, invece, nel termine massimo della seconda memoria, ed al limite, in ipotesi di ritardo nel recupero dei documenti formulando apposita istanza di rimessione in termini, avrebbe dovuto procurarsi documenti, debitamente legalizzati e tradotti, idonei a provare il rapporto parentale quale, ad esempio, e come evidenziato in sentenza, il certificato rilasciato dal municipio di Kline il 10.3.2010 (doc. 8 allegato all'atto di citazione introduttivo del giudizio 12151/10), trattandosi non di mera autodichiarazione bensì di un vero e proprio attestato rilasciato dal funzionario di stato civile, il quale certificava che i genitori e i fratelli avevano vissuto con il defunto in quella città. Certificato che, come si è detto, era stato prodotto in giudizio, ma privo della necessaria legalizzazione e, quindi, del tutto privo di efficacia probatoria. O – ancora - avrebbe dovuto produrre la certificazione prodotta in questa sede dall'avv. Colotto, ovvero gli Estratti dal Registro Centrale dello Stato Civile (doc. 46 -56) comprovanti che Parte_1 Parte_8 Parte_10 Persona_3 Pt_11 pagina 17 di 32 , sono Pt_1 Parte_5 Persona_7 Parte_4 rispettivamente fratelli (i primi cinque) e sorelle (le ultime tre) di in quanto Persona_1
tutti nati dall'unione di (padre) n. a Caravik il 10.5.40 e (madre) Parte_2 Parte_3
n. il 5.7.46. Per_8
Trattasi, anche in questo caso, di negligenza di indubbia gravità considerata l'estrema delicatezza della vicenda, negligenza che non può certo trovare giustificazione nella situazione politico – istituzionale del Kosovo all'epoca; al contrario, proprio il fatto che il mandato era stato conferito – ed accettato dal professionista – da cittadini nati e, in parte, residenti in tale paese, e che, pertanto, era indubbiamente preventivabile la maggiore difficoltà nel reperimento della documentazione necessaria, avrebbe dovuto indurre il professionista, in primo luogo, ad approfondire la problematica della validità in dei documenti formati all'estero e, in CP_3 secondo luogo, ad attivarsi con ampio anticipo, prima dell'instaurazione della causa, per reperire la documentazione necessaria e, comunque, a valutare sia prima che nel corso del giudizio sempre con estrema attenzione – si ripete, tenuto conto della gravità dei fatti e della rilevanza, sotto il profilo umano oltre che economico, della causa - la questione della documentazione reperibile, tanto più che, al di là delle dichiarazioni che avrebbero potuto rendere gli eventuali testi escussi, la prova documentale avrebbe avuto sicuramente valenza decisiva in quanto proveniente da un funzionario pubblico.
Ora, ritenuta provata la negligenza del professionista, al fine di accertare compiutamente la sussistenza di una responsabilità professionale dello stesso, occorre verificare, con un giudizio prognostico, quale avrebbe potuto essere l'esito del giudizio instaurato dai parenti di Per_9
ove fossero stati tempestivamente prodotti i documenti ufficiali (quale il già citato doc.
[...]
8) o gli Estratti dal Registro Centrale dello Stato Civile (doc. 46 -56 prodotti in questo giudizio dagli attori) comprovanti che gli attori erano, per come si è detto, parenti della vittima.
In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, la giurisprudenza della S.C. ha in più occasioni ribadito, con un orientamento ormai consolidato, che la valutazione sull'esistenza di una colpa professionale deve essere compiuta, con un giudizio ex ante, sulla base di una valutazione prognostica della possibile utilità dell'iniziativa intrapresa o omessa, non potendo pagina 18 di 32 comunque l'avvocato garantirne l'esito favorevole (tra le altre: Cass. 25112/2017; Cass.
2109/24). Tale giudizio si svolge, seguendo le regole causali in materia di responsabilità civile, secondo il principio del più probabile che non, in base al quale può ritenersi, in assenza di fattori alternativi, che l'omissione da parte del difensore abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno. Si è detto, in particolare, che in questa materia occorre
“distinguere fra l'omissione di condotte che, se tenute, sarebbero valse ad evitare l'evento dannoso, dall'omissione di condotte che, viceversa, avrebbero prodotto un vantaggio. In entrambi i casi possono ricorrere gli estremi per la responsabilità civile, ma nella prima ipotesi l'evento dannoso si è effettivamente verificato, quale conseguenza dell'omissione; nell'altra, il danno (che, se patrimoniale, sarebbe da lucro cessante) deve costituire oggetto di un accertamento prognostico, dato che il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta altrui, che invece è stata omessa, non si è realmente verificato e non può essere empiricamente accertato” (Cass. 25112/17 testualmente ripresa da Cass. 28903/24).
Il caso in esame rientra nella seconda ipotesi;
occorre, quindi, valutare, in base a detto giudizio prognostico, se in caso di adempimento diligente da parte del convenuto, la domanda risarcitoria formulata dagli attori avrebbe avuto esito positivo.
La risposta non può che essere affermativa.
Nella stessa sentenza 4293/13, il giudice dava atto dell'avvenuta prova da parte degli attori in merito alla dinamica del sinistro e, quindi, alla responsabilità nella causazione del sinistro mortale, sia di conducente del veicolo su cui viaggiava, in qualità di CP_7 passeggero, sia di conducente del furgoncino coinvolto nel Persona_1 Persona_2
sinsitro, desumibile dalla perizia depositata nel procedimento penale, a firma dell'ing.
[...]
(depositata dagli attori nel presente giudizio – sub. doc. 57), in assenza di elementi Per_10
discordanti oltre che di specifiche contestazioni da parte dei convenuti. Del resto, deve evidenziarsi che contestazioni specifiche in merito alla dinamica del sinistro non sono state svolte dai convenuti neppure in questa sede.
In conclusione, ritiene questo giudice di poter affermare che, in base ad un giudizio prognostico secondo il principio del più probabile che non, una volta provato il legame pagina 19 di 32 parentale degli attori con la vittima, la domanda risarcitoria sarebbe stata accolta dal Tribunale.
Va, pertanto, dichiarata la responsabilità professionale del convenuto.
Tale conclusione esclude la necessità, in base al principio della ragione più liquida, di esaminare gli ulteriori profili di responsabilità professionale denunciati dagli attori.
E) IL DANNO RISARCIBILE
Gli attori, nell'atto introduttivo, hanno chiesto il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale che essi avrebbero potuto ottenere nell'ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria formulata avanti al Tribunale di Brescia, quantificato indicativamente, in base alle Tabelle di Milano, nella misura di € 1.201.410,00, nonché del danno patrimoniale rappresentato dai costi delle esequie pari ad € 6.410,00 e dalle spese “di assistenza legale stragiudiziali e della fase di mediazione” pari ad € 27.629,00.
Va richiamato in questa sede l'orientamento della S.C. in materia di danno da perdita del rapporto parentale, nelle sue componenti della sofferenza morale e della compromissione dinamico-relazionale derivante dalla morte del congiunto.
Afferma la Corte, con orientamento ormai consolidato (v. da ultimo Cass. 5769/24) “il principio secondo il quale la morte di una persona causata da un illecito fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo, oltre che ai membri della famiglia nucleare “successiva” (coniuge e figli della vittima), anche ai membri della famiglia
“originaria” (genitori e fratelli), a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tali casi grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (Cass. 15/2/2018 n.
3767; Cass. 15/07/2022 n. 22397; v. anche Cass. 30/08/2022 n. 25541 e già Cass. 16.3.2012 n.
4253).” Osserva sempre la S.C., che “la presunzione iuris tantum (che onera il convenuto della prova contraria dell'indifferenza affettiva o, persino, dell'odio) concerne l'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita del rapporto parentale,
pagina 20 di 32 mentre non si estende all'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desumibili, oltre che dall'eventuale convivenza – o, all'opposto, dalla distanza – da qualsiasi allegazione, comunque provata del danneggiato) delle quali il giudice di merito deve tenere conto, ai fini della quantificazione complessiva delle conseguenze risarcibili derivanti dalla lesione estrema del vincolo familiare.” (Cass. 5769/24).
Alla luce degli illustrati principi, si osserva che: in primo luogo, deve ritenersi dimostrato, per quanto sopra evidenziato, il rapporto parentale tra gli attori e la vittima del sinistro essendo Parte_1 Parte_8 Parte_10 Persona_3 [...]
fratelli e , Pt_11 Parte_5 Persona_7 Parte_4
sorelle di ed essendo e rispettivamente, padre Persona_1 Parte_2 Parte_3
e madre dello stesso;
secondariamente, nessun elemento è stato allegato né provato dal convenuto al fine di consentire il superamento della presunzione iuris tantum in merito alla sofferenza morale derivante a tutti gli attori dalla perdita del rapporto parentale.
Il danno da sofferenza morale soggettiva va, pertanto, indubbiamente riconosciuta agli attori.
Poiché se il mandato conferito dagli attori fosse stato adempiuto correttamente, questi avrebbero avuto il risarcimento del danno nel 2013, anno del deposito della sentenza nel procedimento 12151/10 RG, ritiene questo giudice che ai fini della quantificazione del risarcimento debbano essere utilizzate le tabelle adottate dal Tribunale di Milano “Edizione
2013”, recepite in passato anche da questo Tribunale.
Ciò detto, considerato che non sono stati forniti dagli attori elementi utili (non particolarmente significative devono, infatti ritenersi le deposizioni rese dai testi
[...]
coniuge di una delle attrici, e amico di e del fratello Tes_2 Testimone_3 Parte_1
) per dimostrare l'effettiva consistenza, alla data del sinistro, dei rapporti della vittima Per_1 con i vari componenti della famiglia (non essendo stato neppure chiarito se, all'epoca del sinistro, fosse o meno domiciliato in e, in caso positivo, da quanto tempo, Parte_13 CP_3 ed essendo altresì pacifico che alcuni dei congiunti non risiedono da tempo con l'originario pagina 21 di 32 nucleo familiare in Kosovo), e tenuto conto dell'età della vittima (27 anni) e dei vari congiunti alla data del sinistro, della sopravvivenza di altri congiunti nel nucleo familiare, dell'assenza di prova in merito al periodo di effettiva convivenza degli attori con la vittima e alla qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale tra la vittima ed i diversi congiunti (cfr. pag. 3 Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano – Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica
e dalla perdita - grave lesione del rapporto parentale – Tabelle Aggiornate “Edizione 2013”), ritiene questo giudice che debbano essere liquidati i seguenti importi:
a) nato a [...] il [...] (padre - 69 anni all'epoca del sinistro): € Parte_2
190.000,00
b) nata a [...] il [...] (madre – 62 anni all'epoca del Parte_3 sinistro): € 190.000,00
c) nato a [...] il [...] (fratello – 34 anni all'epoca del sinistro): € Parte_1
50.000,00
d) nato a [...] il [...] (fratello- 35 anni all'epoca del sinistro): € Parte_8
50.000,00
e) nata a [...] il [...] (sorella – 31 anni all'epoca del Parte_4 sinistro): € 50.000,00
f) nata a [...] il [...] (sorella – 42 anni all'epoca del Parte_14 sinistro): € 45.000,00
g) nato a [...] il [...] (fratello – 23 anni all'epoca del sinistro): € Persona_3
55.000,00
h) nato a [...] il [...] (fratello – 29 anni all'epoca del sinistro): € Parte_10
55.000,00
i) nato a [...] il [...] (fratello – 21 anni all'epoca del sinistro): € Parte_11
55.000,00
j) nata a [...] il [...] (sorella – 38 anni all'epoca del Parte_15 sinistro): € 50.000,00
E' da escludere che tali importi debbano essere ridotti in ragione del concorso della vittima nella produzione dell'evento mortale per essere questi priva delle cinture di sicurezza al momento del sinistro, avendo la dott.ssa escluso che tale circostanza possa Per_10 pagina 22 di 32 considerarsi in nesso causale con la gravità delle lesioni riportate dall' (cfr. doc. 57 Pt_1 attori).
Neppure va disposto l'adeguamento di tali importi in conseguenza della residenza al di fuori del territorio nazionale degli attori;
in materia di illecito aquiliano, ai fini della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, infatti, il giudice non deve tenere conto della realtà socio – economica nella quale la somma da liquidare è presumibilmente destinata ad essere spesa, poiché tale elemento è estraneo al contenuto dell'illecito e, ove considerato, determinerebbe un irragionevole lesione di un valore della persona umana (Cass. 24201/14;
Cass. 12146/16).
Tali importi, trattandosi di debito di valore, vanno poi rivalutati dalla data del deposito della sentenza (31.12.2013) sino ad oggi ed a tali importi debbono poi aggiungersi gli interessi compensativi volti a compensare il ritardo con il quale di danneggiati hanno ottenuto il risarcimento;
gli importi dovuti comprensivi di capitale rivalutato ed interessi sono i seguenti:
a) € 259.615,19 arrotondato a € 259.615,00 Parte_2
b) : € 259.615,19 arrotondato a € 259.615,00 Parte_3
c) € 68.319,79 arrotondato a € 68.320,00 Parte_1
d) € 68.319,79 arrotondato a € 68.320,00 Parte_8
e) : € 68.319,79 arrotondato ad € 68.320,00 Parte_4
f) € 61.487,83 arrotondato ad € 61.488,00 Parte_14
g) € 75.151,79 arrotondato ad € 75.152,00 Persona_3
h) € 75.151,79 arrotondato ad € 75.152,00 Parte_10
i) € 75.151,79 arrotondato ad € 75.152,00 Parte_11
j) nata a [...] il [...] (sorella – 38 anni all'epoca del Parte_15 sinistro): € 68.319,79 arrotondato ad € 68.320,00.
A tali importi devono poi aggiungersi gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Va rigettata, invece, la richiesta di risarcimento concernente l'importo per il funerale e le spese di “assistenza legale e mediazione” in assenza di adeguata prova sul punto.
pagina 23 di 32 F) LA CHIAMATA IN CAUSA DELLE COMPAGNIE ASSICURATRICI
Il convenuto ha chiamato in causa Allianz s.p.a. in forza di polizza per la RC professionale n. 36293539-5, all'epoca Ras Ass.ni, poi fusa per incorporazione nella società Parte_16
chiamata in causa, e quale polizza di secondo rischio, in forza della polizza per Controparte_3 la RC professionale n. 350636637 (con durata dall'8.5.2015 all'11.5.2015) sostituita, pochi giorni dopo, con la polizza 350636638 (con effetto dall'11.5.2015 all'11.5.2016), durante la cui vigenza è stata formulata la richiesta di risarcimento dei danni da parte degli attori.
Allianz s.p.a. non ha svolto specifiche contestazioni in merito all'operatività della garanzia limitandosi a chiedere, in subordine, l'accoglimento della domanda di manleva previa applicazione del massimale pattuito (€ 250.000,00) e dello scoperto previsto (10%) e con esclusione del rimborso delle spese legali sostenute nel presente giudizio dall'assicurato in difetto della specifica autorizzazione della compagnia ad avvalersi della difesa assunta (cfr. art. 20 condizioni di polizza).
Allianz s.p.a va, quindi, condannata a tenere indenne il convenuto da tutto quanto questi dovrà pagare in favore degli attori per effetto della presente sentenza, anche a titolo di rifusione delle spese di lite, nei limiti del massimale prestato e previa applicazione dello scoperto. Va escluso, invece, il rimborso delle spese legali sostenute dall'assicurato in forza di quanto previsto dall'art. 20 richiamato dalla compagnia.
ha, invece, eccepito in primo luogo l'inoperatività della polizza, evidenziando che CP_3
la garanzia assicurativa era stata da lei prestata secondo lo schema claims made. All'art. 12
(Validità della garanzia) della polizza (doc. 3 e 4 convenuto) si legge espressamente:
“L'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione sempreché originate da fatti posti in essere durante il medesimo periodo e denunciate nei termini previsti dalla
Convenzione”; contesta, dunque, l'operatività della clausola posto che se la prima CP_3 richiesta di risarcimento era effettivamente pervenuta durante il periodo di efficacia della pagina 24 di 32 polizza, gli eventi dannosi (ovvero le inadempienze contestate al professionista) si erano verificati prima della stipulazione del contratto di assicurazione.
Il convenuto, a sua volta, richiamando la giurisprudenza della S.C. in materia di clausole claims made, eccepisce la nullità della stessa per difetto di meritevolezza comportando la stessa un significativo squilibrio tra le parti;
denuncia altresì la vessatorietà della clausola e, conseguentemente, l'inefficacia della stessa in assenza di specifica sottoscrizione, condizionando l'operatività della garanzia ad una evento incerto, ovvero la richiesta risarcitoria del terzo prevenuta nel periodo di vigenza del contratto di assicurazione, prevedendo così una decadenza in danno dell'assicurato.
Secondo quanto affermato dalla S.C. a Sezioni Unite (Cass. 9140/16; Cass. 22437/18), le clausole claims made operano una deroga al modello di assicurazione della responsabilità civile delineato dall'art. 1917, primo comma c.c., poiché la copertura assicurativa viene ad operare non “in relazione a tutte le condotte, generatrici di domande risarcitorie, insorte nell'arco temporale di operatività del contratto, quale che sia il momento in cui al richiesta di danni venga avanzata” (modello c.d. “loss occurence o act committed”), bensì in ragione della circostanza che nel periodo di vigenza della polizza intervenga la richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato (c.d. “claim”) e che tale richiesta sia inoltrata dall'assicurato al proprio assicuratore.
Tale essendo lo schema essenziale al quale si ispira il sistema c.d. claims made, osserva la Corte, “esso trova poi concretizzazione, nella prassi assicurativa, in base a più varianti, la cui riduzione alle due categorie più generali della claims “pura” (siccome imperniata sulle richieste risarcitorie inoltrate nel periodo di efficacia della polizza, indipendentemente dalla data di commissione del fatto illecito) e della claims “impura” (o mista: poiché operante là dove tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengono nel periodo di efficacia del contratto, con possibile retrodatazione della garanzia alle condotte poste in essere anteriormente) è frutto unicamente di convenzionale semplificazione, la quale, tuttavia, non può elidere la complessità del fenomeno” (Cass. 22437/18). La Corte prosegue individuando pagina 25 di 32 “le ragioni storiche che hanno dato luogo, nell'ambito del mercato assicurativo, a partire da quello anglosassone e, poi, statunitense della prima metà degli anni '80) del secolo scorso, alle clausole claims made, affermatesi – in estrema sintesi – come risposta all'aumento dei costi per indennizzo generato dall'espansione, qualitativa e quantitativa, della tutela risarcitoria, in particolar modo nell'area dei rischi c.d. lungo-latenti, ossia dei danni da prodotti difettosi, quelli ambientali e quelli da responsabilità professionale (segnatamente, in ambito di responsabilità sanitaria). Di qui, per l'appunto (come ricordato dalla citata sentenza n. 9140 del 3026), l'esigenza, avvertita dalle imprese di assicurazione, di circoscrivere l'operatività della assicurazione ai soli sinistri “reclamati” durante la vigenza del contratto, così da consentire alla compagnia “di conoscere con precisione sino a quando sarà tenuta a manlevare il garantito e ad appostare in bilancio le somme necessarie per far fronte ai relativi esborsi”, con evidente ulteriore agevolazione nel calcolo del premio assicurativo” (ibid).
Ora, i principi enucleati dalle sopra citate sentenze della Corte di Cassazione Sezioni
Unite, e recepiti dalla giurisprudenza successiva della S.C. (cfr., tra le molte, Cass. 21036/24;
Cass. 12462/24) possono di seguito essere così sintetizzati:
- la clausola claims made è da reputarsi in termini di delimitazione dell'oggetto del contratto, con conseguente esclusione, quindi, della natura vessatoria ai sensi dell'art. 1341 c.c., in quanto clausola non limitativa della responsabilità “correlandosi
l'insorgenza dell'indennizzo, e specularmente dell'obbligo di manleva, alla combinata ricorrenza della condotta del danneggiante (la vicenda storica della “conseguenze patrimoniali” di cui l'assicurato intende traslare il rischio”: cioè, del “danno”) e della richiesta del danneggiato” (Cass. SS.UU. 22437/18);
- detta clausola neppure integra una decadenza convenzionale, nulla ex art. 2965 c.c., nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto dalla scelta di un terzo, dal momento che la richiesta del danneggiato, è fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato, consentendo pertanto di ricondurre tale tipologia di contratto al pagina 26 di 32 modello di assicurazione della responsabilità civile, nel contesto del più ampio genus dell'assicurazione contro i danni ex art. 1904 c.c., della cui causa indennitaria la clausola claims made è pienamente partecipe (Cass. SS.UU. 9140/16; Cass. 22437/18; Cass.
12462/24; Cass. 21036/24);
- il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole claims made, quale deroga convenzionale all'art. 1917 comma primo c.c., consentita dall'art. 1932 c.c., è riconducibile al tipo dell'assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322 comma II c.c., ma alla verifica, ai sensi dell'art. 1322 comma I c.c., della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l'adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale. Tale indagine riguarda, innanzitutto, la causa concreta del contratto – sotto il profilo della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti – ma non si arresta al momento della genesi del regolamento negoziale, investendo anche la fase precontrattuale (in cui occorre verificare l'osservanza, da parte dell'impresa assicurativa, degli obblighi di informazione sul contenuto della claims made) e quella dell'attuazione del rapporto
(come nel caso in cui nel regolamento contrattuale on claims made basis vengano inserite clausole abusive), con la conseguenza che la tutela invocabile dall'assicurato può esplicarsi, in termini di effettività, su diversi piani, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili di volta in volta implicati (Cass. SS. UU. 22437/18; Cass. 21036/24);
- l'adeguatezza del contratto “agli interessi in concreto avuti di mira dai paciscenti […] costituisce il fulcro dell'indagine […] che veicola, per l'appunto, una verifica di idoneità del regolamento effettivamente pattuito rispetto all'anzidetto obiettivo. Verifica che transita attraverso la portata che assume la c.d. “causa concreta” del contratto, ossia quella che ne rappresenta lo scopo pratico, la sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso negozio è concretamente diretto a realizzare, quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato. […] In pagina 27 di 32 quest'ottica, l'analisi dell'assetto sinallagmatico del contratto assicurativo rappresenta un veicolo utile per apprezzare se, effettivamente, ne sia realizzata la funzione pratica, quale assicurazione adeguata allo scopo […] laddove l'emersione di un disequilibrio palese di detto assetto si presta ad essere interpretato come sintomo di carenza della causa in concreto dell'operazione economica” (Cass. SS.UU. 22437/18)
Ritiene questo giudice che il contenuto della clausola richiamata da non consenta CP_3 di pervenire ad un giudizio di adeguatezza del contratto di assicurazione rispetto agli interessi che, nel caso di specie, detto negozio era concretamente diretto a realizzare.
Deve premettersi che la responsabilità civile professionale si caratterizza per lo scarto temporale, anche lungo, tra quando si verifica la condotta idonea a determinare il danno e il momento in cui quest'ultimo effettivamente si realizza o, comunque, diventa percepibile dal soggetto danneggiato (c.d. danni lungolatenti). In tali situazioni, qual è – appunto il caso che qui interessa (ove la condotta negligente risale agli anni 2010-2011 ma l'accertamento della responsabilità è avvenuto due anni dopo a seguito della sentenza del Tribunale di Brescia depositata in cancelleria il 31.12.2013 poi diventa definitiva stante la mancata impugnazione) – la previsione che limita la copertura assicurativa alla sola ipotesi in cui, durante il tempo di vigenza dell'assicurazione, intervengano sia il sinistro che la richiesta di risarcimento senza alcuna retrodatazione della garanzia in riferimento alle condotte poste in essere anteriormente entro un limitato numero di anni, sostanzialmente esclude quasi del tutto (se non interamente) la possibilità di operatività della garanzia (essendo altamente improbabile, come si è detto, che la denuncia del soggetto danneggiato intervenga in un tempo ravvicinato rispetto alla condotta posta in essere dal professionista), così sostanzialmente venendo meno il nucleo della funzione economico – sociale del contratto di assicurazione della responsabilità civile, consistente nel tenere indenne il patrimonio dell'assicurato.
Tale conclusione è ulteriormente confermata se si considera, altresì, quello che è il valore sociale dell'assicurazione posto che, come evidenziato dalla S.C., nella materia della assicurazione della responsabilità professionale, “non sono più in gioco soltanto i rapporti tra
pagina 28 di 32 società e assicurato, ma anche e soprattutto quelli tra professionista e terzo […] esposto al pericolo che gli effetti della colpevole e dannosa attività della controparte restino, per incapienza del patrimonio della stessa, definitivamente a suo carico” (Cass. SS.UU. 9140/16),
e proprio in ragione di ciò risulta previsto, in taluni settori, l'obbligo di assicurare la responsabilità civile connessa all'esercizio della propria attività (cfr. artt. 10 L. 24/17 e 3 comma 5 DL 138/11 convertito con legge 148/2011, come novellato dall'art. 1 comma 26 della
L. 124/17).
Più specificatamente, in riferimento alle forme di assicurazione per responsabilità professionale, rileva, infine, quanto osservato nella più recente sentenza delle SS.UU. La
Corte, in particolare, in riferimento all'obbligo di assicurazione delle strutture sanitarie per la responsabilità civile verso i terzi e i prestatori d'opera (che riguarda anche la stipula di polizze per la copertura della responsabilità civile verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie di cui si avvalgono), evidenzia come, l'art. 11 della medesima L. 24/17 prevede, “che la garanzia assicurativa deve prevedere un'operatività temporale anche per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, purché denunciati all'impresa di assicurazione durante la vigenza temporale della polizza” ed altresì che “in caso di cessazione definitiva dell'attività professionale per qualsiasi causa, la garanzia debba contemplare un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferiti a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo di retroattività della copertura. Una tale ultrattività è estesa agli eredi e non è assoggettabile alla clausola di disdetta”.
Con specifico riferimento, all'obbligo per gli avvocati di stipulare assicurazione per la responsabilità civile stabilito all'ar.t 12 comma I L. 247/12, il quale ha poi demandato (comma
5) al la previsione e l'aggiornamento delle condizioni essenziali e dei Controparte_11 massimali minimi di polizza, è poi richiamato l'art. 2 del conseguente DM 22.9.2016 rubricato
“Efficacia nel tempo della copertura assicurativa”, il quale stabilisce “in linea con il sistema claims made (con variante sunset clause), che l'assicurazione deve prevedere, anche a favore degli eredi, una retroattività illimitata e un'ultrattività almeno decennale per gli avvocati che pagina 29 di 32 cessano l'attività nel periodo di vigenza della polizza, con esclusione, in capo all'assicuratore, della facoltà di recesso dal contratto, a seguito della denuncia di sinistro o del suo risarcimento , nel corso della durata dello stesso o del periodo di ultrattività”.
Da tali previsioni, ritiene questo giudice, che possa trarsi ulteriore conferma del fatto che la clausola in esame, seppur astrattamente valida, non vessatoria né immeritevole di tutela, operando in tema di responsabilità professionale - e, quindi, come si è detto, di danni c.d. tardivi o lungolatenti - circoscrivendo al tempo di validità della polizza sia i fatti generatori della responsabilità che le richieste di risarcimento ed escludendo del tutto sia la possibilità di richieste postume sia la retroattività della copertura, quanto meno limitata ad un determinato periodo di tempo anteriore alla stipula del contratto di assicurazione, non presenti un equo contemperamento di tutti gli interessi coinvolti, pubblici e privati, e, pertanto, non possa ritenersi idonea ad escludere la manleva richiesta dall'assicurato.
In secondo luogo, eccepisce la reticenza dell'assicurato nel fornire le informazioni CP_3 in sede di stipula dell'assicurazione ex artt. 1892 e 1893 c.c., per avere l'avv. taciuto in CP_1
merito alla esistenza di “fatti, circostanze o situazioni” che avrebbero potuto “determinare richieste di risarcimento nei suoi confronti” essendo la sentenza n. 4293/13 intervenuta ben prima della sottoscrizione della polizza.
L'assunto non può essere condiviso.
In primo luogo, in riferimento alla prima delle due norme citate, deve evidenziarsi che la reticenza dell'assicurato è causa di annullamento allorché si verifichino simultaneamente tre condizioni: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente;
b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave;
c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore; l'onere probatorio in ordine alla sussistenza di tali condizioni, che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto dell'inoperatività della garanzia assicurativa, è
a carico dell'assicuratore (tra le altre: Cass. 16769/06). Nella specie, nessuno di tali elementi è stato provato dalla compagnia;
non le informazioni inesatte o reticenti posto che, non avendo quest'ultima prodotto il “Modulo di adesione – Modello QR51A”, richiamato nel contratto di pagina 30 di 32 assicurazione e sulla base delle cui dichiarazioni ivi contenute l'assicurazione era stata prestata, nessuna verifica è possibile in merito a quanto dichiarato dall'assicurato in sede di stipula in rapporto a quanto domandato dall'assicuratore (ad esempio, nell'ipotesi in cui il formulario preveda di dichiarare eventuali richieste di risarcimento danni ricevute nei precedenti anni, nessuna inesattezza o reticenza potrebbe configurarsi nel caso di specie); né è stato provato l'elemento psicologico richiesto dalla norma, né ancora la rilevanza ai fini della determinazione del consenso della compagnia. Le medesime considerazioni, quanto alla inesistenza del presupposto della reticenza e/o dell'inesattezza delle informazioni, valgono con riferimento alla previsione di cui all'art. 1893 c.c., rispetto alla quale neppure è stato allegato il diverso premio che – in tesi - sarebbe stato applicato dalla compagnia.
In conclusione, quindi, la domanda di manleva va accolta anche nei confronti di ovviamente quale polizza di secondo rischio (art. 8 condizioni generali) per CP_3
l'importo eccedente il massimale previsto nella polizza prestata da Allianz s.p.a., e nei limiti del massimale previsto (€ 750.000,00) e con uno scoperto del 5%.
G) LE SPESE DI LITE
Le spese tra attori e convenuto seguono la soccombenza e si liquidano, in assenza di nota spese, come in dispositivo. Vanno compensate le spese di lite tra il convenuto e Allianz mentre soccombente in merito alla eccezioni di inoperatività della polizza, va CP_3 condannata al pagamento delle spese sostenute dall'assicurato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la responsabilità professionale dell'avv. per le ragioni di cui in CP_1
motivazione;
2) condanna l'avv. al pagamento in favore degli attori, a titolo di risarcimento del CP_1
danno da perdita del rapporto parentale, delle seguenti somme:
pagina 31 di 32 a) nato a [...] il [...]: € 259.615,00 Parte_2
b) nata a [...] il [...]: € 259.615,00 Parte_3
c) nato a [...] il [...]: € 68.320,00 Parte_1
d) n. a Caravik il 20.11.73: € 68.320,00 Parte_8
e) nata a [...] il [...]: € 68.320,00 Parte_4
f) nata a [...] il [...]: € 61.488,00 Parte_14
g) nato a [...] il [...]: € 75.152,00 Persona_3
h) nato a [...] il [...]: € 75.152,00 Parte_10
i) nato a [...] il [...]: € 75.152,00 Parte_11
j) nata a [...] il [...]: € 68.320,00; Parte_15 oltre, per tutti, gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
3) condanna Allianz s.p.a. e a manlevare il convenuto dalle somme Controparte_3
che questo è tenuto a versare in virtù della presente sentenza, comprese le spese di lite, quest'ultima quale polizza a secondo rischio e nei limiti del massimale e dello scoperto previsto per ciascuna polizza;
4) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite sostenute dagli attori liquidate in complessivi € 29.193,00 oltre spese gen., IVA e CPA come per legge;
5) compensa le spese di lite tra il convenuto e Allianz s.p.a.;
6) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dal convenuto Controparte_3
liquidate in complessivi € 29.193,00 oltre spese gen., IVA e CPA come per legge.
Brescia, 14/08/2025
Il giudice
Marina Mangosi
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