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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/03/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3645/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Anna Mantovani Presidente dr. Francesca Maria Mammone Consigliera rel. dr. Roberta Nunnari Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3645/2024 promossa ai sensi dell'art. 51 CCII
DA
titolare dell'impresa individuale Parte_1
DIAMANTE COSTRUZIONI DI LL DA ID (C.F.
, elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI 13 22063 C.F._1
CANTU' presso lo studio dell'avv. DANIELE ENRICO PACI, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. GIOACHINO MONACHINO
RECLAMANTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1 C.F._2
pagina 1 di 5 (C.F. ) CP_2 C.F._3
GIUDIZIALE DIAMANTE COSTRUZIONI DI CP_3
LL DA ID
RECLAMATI
avente ad oggetto: Opposizione sentenza di apertura della liquidazione giudiziale sulle seguenti conclusioni.
Per DIAMANTE COSTRUZIONI DI LL DA ID:
“accogliere il presente reclamo e per l'effetto per quanto di ragione
Annullare l'impugnata sentenza n. 114/2024, emessa dal Tribunale di Como in data
03/12/2024, pubblicata in data 03/12/2024, di dichiarazione della liquidazione giudiziale dell'Imprenditore Individuale (C.F. Parte_1
, titolare della Individuale DIAMANTE C.F._1 CP_4
COSTRUZIONI DI LL DA ID (C.F. ), P.IVA_1
con sede legale in Cantù (CO), Via Italia 50/b – Liquidazione giudiziale n. 66/2024 –
Rep. 6168/2024 (doc. 1).
Con vittoria di spese e competenze di lite”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Como, con sentenza n. 114/2024, pubblicata il 03/12/2024, ha aperto la liquidazione giudiziale di EL AV IR, titolare dell'impresa individuale TE ZI di EL AV IR.
Il tribunale, adito dai creditori e titolari di Controparte_1 CP_2
crediti accertati da decreto ingiuntivo per complessivi €5.662,39, verificata la propria competenza, avendo il debitore stabilito la sede dell'impresa in Cantù, ritenuta la regolarità della notificazione, dato atto del mancato assolvimento da parte del debitore dell'onere della prova dell'insussistenza delle condizioni stabilite dall'art. 2, comma 1, lett. b), CCII e, infine, verificata l'esistenza di debiti erariali e previdenziali scaduti e pagina 2 di 5 non pagati per oltre 30.000 euro, ha accertato l'incapacità dell'imprenditore di far fronte alle proprie obbligazioni.
EL AV DO ha proposto reclamo contro detta sentenza, dolendosi esclusivamente dell'asserita nullità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza ex art. 41 CCII. Ha osservato infatti che la notificazione è stata eseguita mediante deposito degli atti alla Casa comunale, sebbene, a quella data, egli si trovasse in stato di detenzione presso la Casa circondariale di Como. Ha citato alcune sentenze della Cassazione (penale), secondo le quali le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite mediante consegna di copia nel luogo di detenzione al fine di garantire la certezza della reperibilità del destinatario e consentirgli un esercizio consapevole del diritto alla difesa.
Nella contumacia dei creditori istanti e della curatela, questa Corte di appello all'udienza del 6 marzo 2025 si è riservata di decidere.
Il reclamo è infondato.
In fatto, non è contestato che, non essendo andata a buon fine la notificazione a mezzo pec tentata dalla cancelleria del Tribunale di Como all'indirizzo dell'impresa quale risultante dalla visura camerale e non essendo stata possibile neppure la notificazione a mani presso la sede legale, la notificazione è stata eseguita mediante deposito presso la
Casa comunale di Cantù.
È stato dunque pedissequamente osservato il paradigma tracciato dall'art. 40 CCII.
Il contraddittorio, quindi, è stato correttamente instaurato.
Reputa infatti questa Corte di dover dare continuità ai principi affermati dalla Corte di cassazione (civile) con riferimento al procedimento notificatorio disciplinato dall'art. 15 leg.fall., mutuato, senza significative modificazioni (ai fini che qui interessano), dall'art. 41 CCII.
Infatti, il giudice di legittimità, fin dalla sentenza n. 22352/2015, ha chiarito, in via generale, che «In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, ai fini del pagina 3 di 5 perfezionamento della notifica telematica del ricorso, prevista dall'art. 15, comma 3,
1.fall. - nel testo successivo alle modifiche apportate dall'art. 17 del d.l. n. 179 del 2012, convertito nella 1. n. 221 del 2012 - occorre aver riguardo unicamente alla sequenza procedimentale stabilita dalla legge”.
Il principio è stato ribadito anche in un caso, esattamente sovrapponibile a quello in esame, in cui l'amministratore unico (unico socio della società) si trovava “nel giorno in cui ha avuto luogo l'esecuzione della notificazione e per tutto il periodo successivo, fino alla pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento, in stato di detenzione cautelare atteso che, come ha affermato la Corte costituzionale, con la sentenza n. 146 del 2016, dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale del novellato terzo comma dell'art. 15 LF, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, «esigenze di compatibilità tra il diritto di difesa e gli obiettivi di speditezza e operatività, ai quali deve essere improntato il procedimento concorsuale», «giustificano che il tribunale resti esonerato dall'adempimento di ulteriori formalità, ancorché normalmente previste dal codice di rito, allorquando la situazione di irreperibilità dell'imprenditore debba imputarsi alla sua stessa negligenza e a condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico»” (così Cass. ord. n. 27054/2016).
Tanto più, che, continua la Corte di cassazione “non è neppure prevista dalla legge la
(necessaria) acquisizione di un riscontro di ricezione dell'avviso trasmesso a mezzo della pec, ove il destinatario non provveda ad assicuralo, in via volontaria, essendo il sistema basato esclusivamente sul riscontro di avvenuta consegna ella casella del destinatario, indipendentemente dalla sua effettiva lettura”.
Si tratta di orientamento dal quale questa Corte non ritiene di doversi discostare, in presenza di una disciplina specifica del procedimento notificatorio e della diversa natura degli interessi coinvolti rispetto al procedimento penale.
Era onere dell'imprenditore, infatti, mantenere attivo l'indirizzo pec dell'impresa -non cancellata dal registro delle imprese- ed assicurare la presenza di addetti presso la sede pagina 4 di 5 legale, e ciò a maggior ragione in considerazione della sua personale condizione di impossibilità a provvedervi.
Dunque, il reclamo deve essere respinto.
Nulla per le spese, stante la contumacia delle altre parti.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza disattesa:
1. rigetta il reclamo contro la sentenza n. n. 114/2024, pubblicata il 03/12/2024, del
Tribunale di Como;
2. dichiara la sussistenza dei requisiti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, da parte del reclamante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2012, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della
L. n. 228/2012.
3. nulla per le spese.
Così deciso in Milano il 6 marzo 2025
La Consigliera est. La Presidente
Francesca Maria Mammone Anna Mantovani
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Anna Mantovani Presidente dr. Francesca Maria Mammone Consigliera rel. dr. Roberta Nunnari Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3645/2024 promossa ai sensi dell'art. 51 CCII
DA
titolare dell'impresa individuale Parte_1
DIAMANTE COSTRUZIONI DI LL DA ID (C.F.
, elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI 13 22063 C.F._1
CANTU' presso lo studio dell'avv. DANIELE ENRICO PACI, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. GIOACHINO MONACHINO
RECLAMANTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1 C.F._2
pagina 1 di 5 (C.F. ) CP_2 C.F._3
GIUDIZIALE DIAMANTE COSTRUZIONI DI CP_3
LL DA ID
RECLAMATI
avente ad oggetto: Opposizione sentenza di apertura della liquidazione giudiziale sulle seguenti conclusioni.
Per DIAMANTE COSTRUZIONI DI LL DA ID:
“accogliere il presente reclamo e per l'effetto per quanto di ragione
Annullare l'impugnata sentenza n. 114/2024, emessa dal Tribunale di Como in data
03/12/2024, pubblicata in data 03/12/2024, di dichiarazione della liquidazione giudiziale dell'Imprenditore Individuale (C.F. Parte_1
, titolare della Individuale DIAMANTE C.F._1 CP_4
COSTRUZIONI DI LL DA ID (C.F. ), P.IVA_1
con sede legale in Cantù (CO), Via Italia 50/b – Liquidazione giudiziale n. 66/2024 –
Rep. 6168/2024 (doc. 1).
Con vittoria di spese e competenze di lite”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Como, con sentenza n. 114/2024, pubblicata il 03/12/2024, ha aperto la liquidazione giudiziale di EL AV IR, titolare dell'impresa individuale TE ZI di EL AV IR.
Il tribunale, adito dai creditori e titolari di Controparte_1 CP_2
crediti accertati da decreto ingiuntivo per complessivi €5.662,39, verificata la propria competenza, avendo il debitore stabilito la sede dell'impresa in Cantù, ritenuta la regolarità della notificazione, dato atto del mancato assolvimento da parte del debitore dell'onere della prova dell'insussistenza delle condizioni stabilite dall'art. 2, comma 1, lett. b), CCII e, infine, verificata l'esistenza di debiti erariali e previdenziali scaduti e pagina 2 di 5 non pagati per oltre 30.000 euro, ha accertato l'incapacità dell'imprenditore di far fronte alle proprie obbligazioni.
EL AV DO ha proposto reclamo contro detta sentenza, dolendosi esclusivamente dell'asserita nullità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza ex art. 41 CCII. Ha osservato infatti che la notificazione è stata eseguita mediante deposito degli atti alla Casa comunale, sebbene, a quella data, egli si trovasse in stato di detenzione presso la Casa circondariale di Como. Ha citato alcune sentenze della Cassazione (penale), secondo le quali le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite mediante consegna di copia nel luogo di detenzione al fine di garantire la certezza della reperibilità del destinatario e consentirgli un esercizio consapevole del diritto alla difesa.
Nella contumacia dei creditori istanti e della curatela, questa Corte di appello all'udienza del 6 marzo 2025 si è riservata di decidere.
Il reclamo è infondato.
In fatto, non è contestato che, non essendo andata a buon fine la notificazione a mezzo pec tentata dalla cancelleria del Tribunale di Como all'indirizzo dell'impresa quale risultante dalla visura camerale e non essendo stata possibile neppure la notificazione a mani presso la sede legale, la notificazione è stata eseguita mediante deposito presso la
Casa comunale di Cantù.
È stato dunque pedissequamente osservato il paradigma tracciato dall'art. 40 CCII.
Il contraddittorio, quindi, è stato correttamente instaurato.
Reputa infatti questa Corte di dover dare continuità ai principi affermati dalla Corte di cassazione (civile) con riferimento al procedimento notificatorio disciplinato dall'art. 15 leg.fall., mutuato, senza significative modificazioni (ai fini che qui interessano), dall'art. 41 CCII.
Infatti, il giudice di legittimità, fin dalla sentenza n. 22352/2015, ha chiarito, in via generale, che «In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, ai fini del pagina 3 di 5 perfezionamento della notifica telematica del ricorso, prevista dall'art. 15, comma 3,
1.fall. - nel testo successivo alle modifiche apportate dall'art. 17 del d.l. n. 179 del 2012, convertito nella 1. n. 221 del 2012 - occorre aver riguardo unicamente alla sequenza procedimentale stabilita dalla legge”.
Il principio è stato ribadito anche in un caso, esattamente sovrapponibile a quello in esame, in cui l'amministratore unico (unico socio della società) si trovava “nel giorno in cui ha avuto luogo l'esecuzione della notificazione e per tutto il periodo successivo, fino alla pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento, in stato di detenzione cautelare atteso che, come ha affermato la Corte costituzionale, con la sentenza n. 146 del 2016, dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale del novellato terzo comma dell'art. 15 LF, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, «esigenze di compatibilità tra il diritto di difesa e gli obiettivi di speditezza e operatività, ai quali deve essere improntato il procedimento concorsuale», «giustificano che il tribunale resti esonerato dall'adempimento di ulteriori formalità, ancorché normalmente previste dal codice di rito, allorquando la situazione di irreperibilità dell'imprenditore debba imputarsi alla sua stessa negligenza e a condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico»” (così Cass. ord. n. 27054/2016).
Tanto più, che, continua la Corte di cassazione “non è neppure prevista dalla legge la
(necessaria) acquisizione di un riscontro di ricezione dell'avviso trasmesso a mezzo della pec, ove il destinatario non provveda ad assicuralo, in via volontaria, essendo il sistema basato esclusivamente sul riscontro di avvenuta consegna ella casella del destinatario, indipendentemente dalla sua effettiva lettura”.
Si tratta di orientamento dal quale questa Corte non ritiene di doversi discostare, in presenza di una disciplina specifica del procedimento notificatorio e della diversa natura degli interessi coinvolti rispetto al procedimento penale.
Era onere dell'imprenditore, infatti, mantenere attivo l'indirizzo pec dell'impresa -non cancellata dal registro delle imprese- ed assicurare la presenza di addetti presso la sede pagina 4 di 5 legale, e ciò a maggior ragione in considerazione della sua personale condizione di impossibilità a provvedervi.
Dunque, il reclamo deve essere respinto.
Nulla per le spese, stante la contumacia delle altre parti.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza disattesa:
1. rigetta il reclamo contro la sentenza n. n. 114/2024, pubblicata il 03/12/2024, del
Tribunale di Como;
2. dichiara la sussistenza dei requisiti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, da parte del reclamante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2012, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della
L. n. 228/2012.
3. nulla per le spese.
Così deciso in Milano il 6 marzo 2025
La Consigliera est. La Presidente
Francesca Maria Mammone Anna Mantovani
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