Articolo 79 della Legge 1 aprile 1981, n. 121
Articolo 78Articolo 80
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25 aprile 1981
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20 agosto 1982
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17 maggio 2018
Art. 79. ((Esecuzione delle pene detentive e delle misure
restrittive della liberta' personale))

A richiesta del condannato, la pena detentiva inflitta per qualsiasi reato agli appartenenti alle forze di polizia di cui all'articolo 16 e' scontata negli stabilimenti penali militari.
((La disposizione del comma precedente si applica anche nei casi in cui i soggetti ivi contemplati sono posti in stato di custodia o carcerazione preventiva.
In questi casi la richiesta puo' essere proposta agli ufficiali o agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica nel processo verbale di cui all'articolo 266 del codice di procedura penale))
Entrata in vigore il 17 maggio 2018
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