Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/06/2025, n. 2713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2713 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno - seconda sezione civile - composto dal giudice unico:
dott.ssa Paola Corabi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4281 del Ruolo Generale dell'anno 2018
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Cosimo di Luccio,
ed elett.te domiciliata presso il suo studio in Battipaglia alla via Napoli,47
OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Fiordelisa Leone e dall' avv. Sabrina Caiazza, presso il cui studio domicilia alla p.zza Municipio, 7 Siano (SA)
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da comparse conclusionali in atti
Con atto di citazione, ritualmente notificato, - la Parte_2 in persona del legale rappresentante "
p.t. ha proposto opposizione avverso il d.i.n. 288/18, del 2.02.18, reso dal Tribunale di Salerno
-
(R.G. n. 689/18) dal Giudice dott.ssa Emma Conforti, con il quale è stato ingiunto, ad essa società, il pagamento, in favore della società ", della somma di €. 66
Controparte_2
5.367,28, oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio, a titolo di importo dovuto per la fornitura di acqua potabile di cui alle 4 fatture non pagate e cioè: fattura n. 10-00030045 del
9.01.2010 di euro 180,63; fattura n. 10-00069002 del 1.07.2010 di euro 883,49; fattura n. 11-
00068842 del 1.07.2011 di euro 1.274,68; fattura n. 12-00157023 del 15.10.2012 di euro 3.082,48.
La società opponente impugnava le suddette fatture, eccependo la mancata prova del credito azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo;
produceva scrittura privata del 15.01.14, sottoscritta dalle parti in causa, con la quale le stesse si accordavano per la conciliazione e definizione bonaria di tutte le vertenze presenti e future attraverso il versamento della somma di euro 8.000,00 effettuato dall'opponente in favore della società opposta.
Con propria comparsa si costituiva la società66 " in persona Controparte_1 del legale rapp.te p.t. -, la quale concludeva, in via preliminare, per la concessione delle provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, con riserva di articolare prova testi e richiesta nomina di ctu, con vittoria di spese e competenze con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Accolta la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ed espletato l'interrogatorio formale del rapp.te legale della società opposta, la causa veniva rinviata per le conclusioni e, successivamente, all'udienza del 25.03.25, veniva trattenuta a sentenza con i termini di cui all'art. 190 cpc.
L'opposizione è infondata.
L'opposta società, ricorrente nel giudizio monitorio, quale società fornitrice di acqua potabile di cui al contratto stipulato in data 22.01.08 con la società resistente- Parte_1 ( opponente nel
-
presente giudizio) espone di vantare, nei confronti di quest'ultima un credito di €. 5.367,28; importo fondato sulle fatture indicate in ricorso ( n. 4 fatture), rimaste impagate, nonostante i numerosi solleciti, per inadempimento della CP_3 -Pt_
E' pacifico che nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi. La società opponente, nel caso in esame, non contesta l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, avente ad oggetto la fornitura di acqua, bensì impugna le sopraindicate 4 fatture, producendo la scrittura privata del 15.01.14, in base alla quale ci sarebbe stata da parte della società opposta, a fronte del ricevimento della somma di €. 8.000,00, la rinuncia ad eventuali crediti o residui di crediti anteriori o successivi alla stessa scrittura privata.
In tal caso, e cioè quando il rapporto contrattuale non sia contestato fra le parti, la fattura, che si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, può costituire un valido elemento di prova in ordine alle prestazioni eseguite e quindi circa l'esistenza del credito, specie nelle ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto.
Nel caso di specie, il rapporto contrattuale intercorso tra le parti, viene confermato non solo dalle parti in causa ma anche dalla documentazione depositata agli atti. Pertanto, la fattura diventa un elemento di prova in ordine alle prestazioni eseguite.
Risulta, dunque, incontestato l'intercorso rapporto tra le parti;
ed infatti, l'opponente ha confermato di aver intrattenuto rapporti commerciali con la società opposta ( circostanza che emerge dalla scrittura privata del 15.01.14), ricevendo la fornitura per la quale l'opposta agisce fornendo le fatture di cui al monitorio.
Tuttavia, l'opposizione, nel caso di specie, si fonda essenzialmente sull'esistenza della richiamata scrittura privata.
Tale scrittura scrittura privata del 15.01.14, sottoscritta dalle parti, costituisce un accordo in base al quale si legge - "la società Parte 2 si impegna a corrispondere alla società Controparte_1
la somma omnicomprensiva di €. 8.000,00 a tacitazione di ogni pretesa e/o diritto
[...]
scaturente dalla predetta vertenza”. Si rileva però che il credito indicato nel suddetto documento di
€. 14.938,68( quale corrispettivo per la fornitura di acqua di tipo" domestico con fognatura e depurazione. presso l'immobile sito in Battipaglia alla via G. NO, 15) traeCP_4 origine da n.5 fatture che non corrispondono alle fatture di cui al decreto ingiuntivo opposto. Per tale motivo la suddetta scrittura privata esula dal caso in esame e non può, dunque, essere presa in considerazione, oltre al fatto che non è stata prodotta alcuna prova circa l'adempimento di quanto statuito in essa.
L'interrogatorio formale deferito al rapp.te legale della società opposta, dott. Testimone_1 و
conferma che la scrittura privata stipulata tra le parti riguarda altra fornitura. Infatti, egli dichiara che la transazione del 15.01.14, fa riferimento alla fornitura di Via NO. Precisa, infatti, che la società Im srl all'epoca dei fatti aveva due sbocchi, uno ricadente in via NO ( di cui alle fatture indicate nella scrittura privata, oggetto di transazione) e l'altro in via SA MA (di cui alle fatture oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo) e aggiunge che esse non sono state mai pagate alla società opposta.
Si osserva che l'opposta ha adempiuto al proprio onere probatorio, producendo la documentazione necessaria ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo e cioè l'estratto autentico registro fatture del
9.01.18, le fatture insolute e la copia del contratto di fornitura di acqua potabile.
L'opponente, di contro, ha solo impugnato le fatture, senza produrre prova a supporto delle sollevate contestazioni che, per tale motivo, difettano di assoluta genericità, poiché non risulta esserci alcun riferimento preciso né è stata fornita alcuna prova documentale.
La Cassazione ha precisato "il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c." (Cass. 23 marzo 2022, n. 9439).
Avuto, infatti, riguardo alla posizione di convenuto sostanziale che riveste l'opponente, essendosi fondato il decreto ingiuntivo su fatti circostanziati, accompagnati per di più da documenti, la contestazione generica di questi fatti da parte dell'opponente (convenuto in via sostanziale) comporta che i fatti che fondano la domanda monitoria devono ritenersi ammessi ex art. 115 c.p.c..
L'opposizione va quindi dichiarata non fondata ed il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione di cui al D.M. n. 55/14.
PQM
Il Tribunale di Salerno - Seconda Sezione in persona del GOP Paola Corabi in funzione di giudice monocratico definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta,
-
respinta ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 288/18 del 2.02.18, reso dal Tribunale di Salerno;
2) Condanna l'opponente al rimborso delle spese processuali in favore dell'opposta, che liquida in complessive €.2.700,00 di cui €. 150,00 per spese ed €. 2.550,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, CPA ed
IVA come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Salerno, 19.06.2025
il gop dott.ssa Paola Corabi