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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 02/12/2025, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa LB De Bonis, all'udienza del 02 dicembre 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1546/2025 R.G. e vertente
fra
AVV. , nato a [...] in data [...], Parte_1 rappresentato da sé stesso ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in
Potenza, alla via Racioppi n. 48, come in atti;
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Vito Dinoia, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Fiumicino, come in atti;
Persona_1
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso, depositato il 04.06.2025 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva che, in data 25.05.2023, il sig.
nato a [...], il [...], cedeva pro solvendo, a favore Parte_2 dell'avv. , il credito dallo stesso vantato nei confronti Parte_1 dell' , fino all'ammontare di € 10.000,00; che la cessione del credito era CP_1 stata formalizzata quale pagamento delle spese difensive maturate dall'avv.
nei confronti del sig. imputato nel Parte_1 Parte_2 procedimento n. 2728/2020 RG. Dibattimento Collegiale Napoli, V sezione penale, conclusosi con sentenza di assoluzione;
che, con decreto di omologa dell'11.09.2024, il Tribunale di Potenza, sezione lavoro, riconosceva il diritto di all'indennità di accompagnamento, a decorrere dal mese di luglio Parte_2
2023; che il decedeva in Taranto, il 3.11.2023; che con PEC del Parte_2
7.10.2024 veniva comunicata la cessione di credito all' , quale debitore CP_1 ceduto;
che, in data 05.05.2025, veniva formalizzata la richiesta n.
9134000208663 di pagamento dei ratei non riscossi dal cedente a Parte_2 favore del cessionario, quale suo successore particolare;
che, con comunicazione del 13.5.2025, l' rigettava l'istanza con la seguente motivazione: CP_1
“Richiedente non titolare del diritto a richiedere i ratei”; che il ricorso al Con Comitato Provinciale avverso il diniego non aveva avuto migliore sorte.
Tanto premesso, ritenendo illegittimo l'operato dell'ente previdenziale, adiva il
Tribunale e domandava di dichiarare che il credito vantato dal cedente
[...]
CP_ nei confronti dell' per indennità di accompagnamento, si è Pt_2 trasferito al cessionario avv. , a seguito dell'emissione del Parte_1 decreto di omologa reso l'11.9.2024, a conclusione del procedimento di accertamento tecnico preventivo ordinario n. 1188/2023 RG Trib. Lavoro
Potenza; per l'effetto, di ordinare all' di Potenza il pagamento dei ratei del CP_1 diritto di accompagnamento, maturati dal cedente c.f. Parte_2
, da luglio 2023 sino ad ottobre 2023, a favore del C.F._1 cessionario avv. c.f. con vittoria di Parte_1 C.F._2 spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2 Si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t. e domandava di CP_1 dichiarare inammissibili le domande introduttive del giudizio;
in subordine, di rigettare ogni avversa domanda;
per l'effetto, di condannare controparte al pagamento delle spese, diritti e onorari del giudizio e altresì al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, ai sensi dell'articolo 96 c.p.c., nella misura che l'Ill.mo giudice adito riterrà opportuna, anche in considerazione della palese violazione dell'articolo 1261 c.c.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della produzione documentale e, in data 02 dicembre 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda non merita accoglimento.
L'avv. , con il presente giudizio, domanda di condannare Parte_1
l' al pagamento dei ratei di accompagnamento maturati dal sig. CP_1 [...] da luglio 2023 fino a ottobre 2023, trasferiti in suo favore con atto di Pt_2 cessione pro solvendo del 25 maggio 2023 a titolo di pagamento delle spese di difesa maturate dal predetto avvocato nei confronti del cedente, imputato nel procedimento n. 2728/2020 RG. Dibattimento Collegiale Napoli, V sezione penale, conclusosi con sentenza di assoluzione, richiamando a fondamento delle proprie rivendicazioni l'art. 1264 c.c.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, al quale si ritiene di dare continuità, i ratei maturati e non riscossi dell'indennità di accompagnamento spettano esclusivamente agli eredi del beneficiario deceduto (si veda, ex multis,
Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 2166 del 01.02.2021 “Il diritto alle prestazioni assistenziali dovute agli invalidi civili nasce sulla base della domanda amministrativa e dei presupposti normativamente previsti, trasmettendosi in via ereditaria anche in caso di morte dell'assistibile antecedente all'accertamento del diritto. Ne consegue che, in caso di mancato riconoscimento della
3 prestazione in via amministrativa, gli eredi possono agire in giudizio senza necessità di presentare una nuova istanza alla P.A., restando irrilevante che
l'art. 1, comma 8, del d.P.R. n. 698 del 1994 preveda, in caso di morte del richiedente, che gli eredi sottopongano alle commissioni mediche istanza di definizione del procedimento, trattandosi di disciplina che, lungi dall'introdurre una nuova condizione di proponibilità della domanda giudiziaria, esaurisce i propri effetti nell'ambito del procedimento amministrativo”), ne consegue, pertanto, la impossibilità da parte del beneficiario di poter cedere i ratei relativi a tale prestazione a un terzo, da qui la inefficacia e la inopponibilità dell'atto di cessione pro solvendo del 25.05.2023.
Per le ragioni esposte, le rivendicazioni del ricorrente appaiono prive di fondamento, con conseguente rigetto del ricorso.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del
2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, tenuto conto delle fasi espletate.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'avv. , con ricorso Parte_1 depositato il 04.06.2025, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 800,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Potenza, 02 dicembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa LB De Bonis
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