TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/12/2025, n. 3661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3661 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Gianluca FIORELLA - Presidente rel.
2) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
3) Dott. Michele GRANDE - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6423 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Vincenti, Parte_1 C.F._1 come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f. , contumace;
Controparte_1 C.F._2
- CONVENUTO -
OGGETTO: divorzio - cessazione degli effetti civili
All'udienza del 21/03/2025, la ricorrente ha precisato le proprie conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4/10/2024, ha esposto: di aver contratto matrimonio con Parte_1
in Gallipoli (LE) il 7/08/1989; che dalla loro unione sono nati due figli, Controparte_1 attualmente maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che i coniugi si sono separati consensualmente, secondo gli accordi tra loro intercorsi, con decreto di omologa del Tribunale di
Lecce del 9/4/2021; che sin dall'epoca della separazione è cessata qualsiasi comunione materiale e spirituale e non vi è alcuna possibilità di riconciliazione.
non si è costituito in giudizio, nonostante sia stato ritualmente citato. Controparte_1
All'udienza del 21/03/2025, parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni, chiedendo l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio senza condizioni.
1 Nella medesima udienza, parte ricorrente ha rinunciato ai termini per conclusionali. La causa, pertanto, è stata rimessa al collegio per la decisione.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
Tanto premesso, rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti costituite, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso risulta omologata la separazione fra i coniugi ed è decorso un anno dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
in ossequio alle deduzioni della ricorrente e del disinteresse manifestato dal convenuto per le sorti del presente procedimento, deve ritenersi che la separazione si sia protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata e che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi, siccome venuta meno definitivamente, si palesi insuscettibile di ricostituzione.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, non vi è ragione per discostarsi dalla richiesta di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza alcun obbligo reciproco, considerata la natura disponibile dei diritti coinvolti e non essendovi prole minorenne.
Le spese, considerato il tenore del giudizio unitamente alla non opposizione del resistente, si intendono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
[...]
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Gallipoli (LE) il 7/08/1989 da e , trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune Parte_1 Controparte_1 al n. 86, Parte II, serie A, anno 1989, senza condizioni;
2) spese compensate;
3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69, D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 5/12/2025.
Il Presidente relatore dott. Gianluca Fiorella
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Gianluca FIORELLA - Presidente rel.
2) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
3) Dott. Michele GRANDE - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6423 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Vincenti, Parte_1 C.F._1 come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f. , contumace;
Controparte_1 C.F._2
- CONVENUTO -
OGGETTO: divorzio - cessazione degli effetti civili
All'udienza del 21/03/2025, la ricorrente ha precisato le proprie conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4/10/2024, ha esposto: di aver contratto matrimonio con Parte_1
in Gallipoli (LE) il 7/08/1989; che dalla loro unione sono nati due figli, Controparte_1 attualmente maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che i coniugi si sono separati consensualmente, secondo gli accordi tra loro intercorsi, con decreto di omologa del Tribunale di
Lecce del 9/4/2021; che sin dall'epoca della separazione è cessata qualsiasi comunione materiale e spirituale e non vi è alcuna possibilità di riconciliazione.
non si è costituito in giudizio, nonostante sia stato ritualmente citato. Controparte_1
All'udienza del 21/03/2025, parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni, chiedendo l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio senza condizioni.
1 Nella medesima udienza, parte ricorrente ha rinunciato ai termini per conclusionali. La causa, pertanto, è stata rimessa al collegio per la decisione.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
Tanto premesso, rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti costituite, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso risulta omologata la separazione fra i coniugi ed è decorso un anno dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
in ossequio alle deduzioni della ricorrente e del disinteresse manifestato dal convenuto per le sorti del presente procedimento, deve ritenersi che la separazione si sia protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata e che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi, siccome venuta meno definitivamente, si palesi insuscettibile di ricostituzione.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, non vi è ragione per discostarsi dalla richiesta di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza alcun obbligo reciproco, considerata la natura disponibile dei diritti coinvolti e non essendovi prole minorenne.
Le spese, considerato il tenore del giudizio unitamente alla non opposizione del resistente, si intendono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
[...]
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Gallipoli (LE) il 7/08/1989 da e , trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune Parte_1 Controparte_1 al n. 86, Parte II, serie A, anno 1989, senza condizioni;
2) spese compensate;
3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69, D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 5/12/2025.
Il Presidente relatore dott. Gianluca Fiorella
2