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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 09/10/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1157/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1157/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Rossi Monica Parte_1 C.F._1
SA, appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Montegrosso Pier Rosario e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. Bonini Mauro Carlo, quale titolare dell'omonima impresa individuale (C.F. ), con Controparte_2 P.IVA_2 il patrocinio dell'avv. Pirali Barbara,
(C.F. ), già con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_3 Controparte_4 dell'avv. Moscoloni Giuseppe, appellati
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 19.09.2025 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
18.09.2025)
pagina 1 di 27 OGGETTO: risarcimento danni ex artt. 2049, 2041, 2052 c.c.
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Previa istruttoria sui seguenti capitoli di prova costituenda […] l'appellante chiede l'accoglimento delle presenti conclusioni
“Voglia la Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza impugnata:
Nel merito in via principale riformare la sentenza appellata e quindi per effetto, nel merito:
- Respinta ogni avversa domanda.
- Accertare e dichiarare la responsabilità del , in persona dell'amministratore Controparte_1 pro tempore per i fatti di cui in narrativa e per l'effetto,
- Condannare al risarcimento dei danni in favore dell'attrice per € 13.836,30, oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo o della minore o maggiore somma ritenuta di giustizia.
In ogni caso accertare le somme capitale interessi e spese legali pagate in esecuzione della sentenza di primo grado oggi appellata, nelle more del giudizio di secondo grado alle altre parti processuali e condannare le stesse alle restituzioni e rimborsi, gravati da interessi legali e svalutazione dal pagamento effettuato al saldo in favore di (doc. n. 1). Parte_1
In ogni caso, con favore di diritti, onorari, spese, anticipazioni del giudizio di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso forfettario 15,00% e successive occorrende e al rimborso delle spese di consulenza tecnica d'ufficio”.
Per il : Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis e previe tutte le maggiori e minori declaratorie, anche incidentali, del caso: previa, in via istruttoria
- acquisizione del fascicolo digitale relativo al giudizio di prime cure;
nel merito
- dichiarare infondato, e quindi rigettare, anche nelle istanze istruttorie, l'appello e, per l'effetto, confermare la statuizione di epigrafe in questa sede gravata nella parte in cui ha respinto l'avversa domanda (se del caso, integrandone e/o modificandone la motivazione) e nella parte in cui ha posto a carico della Sig.ra le spese di C.T.U.; Pt_1
o comunque, in via di graduato subordine pagina 2 di 27 - dichiarare esclusivo responsabile dei danni lamentati dalla Sig.ra il Sig. Pt_1 CP_2
anche quale titolare dell'omonima ditta, conseguentemente mandando assolto il
[...]
Condominio da qualsivoglia pretesa;
Controparte_5
- ridurre le avverse pretese a quanto effettivamente risultasse dovuto, in tal caso nondimeno dichiarando tenuto e condannando il Sig. anche quale titolare Controparte_2 dell'omonima ditta, a manlevare il da qualsivoglia onere dovesse Controparte_6
conseguirgli a seguito di accoglimento della attorea domanda.
in ogni caso,
- condannare la Sig.ra a rifondere al Parte_1 Controparte_6
anticipazioni, spese e compensi del presente grado d'appello, liquidati a norma della Tariffa
Professionale Forense approvata con D.M. n. 55/2014, oltre rimborso forfetario e le successive occorrende. nonché, in accoglimento dell'appello incidentale riformare la sentenza del Tribunale e così:
➢ accogliere l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del ad ogni Controparte_6
conseguente effetto di legge;
➢ escludere l'applicabilità della disciplina dettata dall'art. 2051 C.C. al caso in questione, anche solo al fine della modifica della motivazione;
➢ condannare la Sig.ra all'integrale refusione a favore del delle spese di Pt_1 CP_1
primo grado, da liquidarsi in conformità alla relativa nota in data 27.09.2023;
➢ eliminare la condanna del a rifondere anche solo in parte le spese del Controparte_6
giudizio di primo grado al Sig. , con la conseguente sua condanna alla Controparte_2
restituzione di quanto percepito in esecuzione della statuizione del Tribunale lacustre;
➢ cassare la condanna del Condominio ' refusione, anche solo parziale, delle spese di lite CP_1
in favore di con la conseguente condanna di quest'ultima alla restituzione di Controparte_4
quanto dalla stessa venisse percepito in esecuzione della statuizione in questa sede gravata”.
Per Omar: Email_1
“Respinta ogni eventuale contraria istanza ed eccezione, confermata la sentenza di primo grado nei capi non impugnati e previe tutte le più opportune declaratorie, così giudicare:
In via principale nel merito:
pagina 3 di 27 - rigettare e/o dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla sig.ra per Parte_1
l'integrale riforma della sentenza n. 348/2024 del Tribunale di Verbania depositata e pubblicata in data 13.08.2024 e, conseguentemente,
- confermare la sentenza n. 348/2024 del Tribunale di Verbania depositata e pubblicata in data
13.08.2024;
- rigettare e/o dichiarare inammissibile l'appello incidentale proposto dal , in Controparte_1 persona dell'Amministratore pro tempore, per la parziale riforma della sentenza n. 348/2024 del
Tribunale di Verbania depositata e pubblicata in data 13.08.2024 e, conseguentemente,
- confermare la sentenza n. 348/2024 del Tribunale di Verbania depositata e pubblicata in data
13.08.2024;
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
In via subordinata previo accertamento di un qualsivoglia grado di responsabilità esclusiva o concorsuale prevalente o concorsuale paritaria o concorsuale marginale in capo al sig. con Controparte_2 conseguente condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni, dichiarare tenuta e condannare la società (già e già ), in persona del legale Controparte_3 Controparte_7 Controparte_4
rappresentante pro tempore, oggi con sede legale in Milano Piazza Tre Torri n. 3, c.f.
– p. iva a provvedere in manleva e/o garanzia e a tenere indenne il P.IVA_3 P.IVA_3
sig. dal pagamento di quanto risultasse eventualmente provato come Controparte_2
effettivamente dovuto, a qualsivoglia parte del presente giudizio in caso di soccombenza dello stesso e ciò in esecuzione della polizza assicurativa in essere tra il sig. e la Controparte_2
precitata società (già e già ). Controparte_3 Controparte_7 Controparte_4
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Per : Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita a) Nel merito, respingere la domanda di manleva svolta dal signor per Controparte_2 essere infondato l'appello proposto dalla signora nonché l'appello Parte_1 incidentale proposto dal ” e pertanto confermare la sentenza n. 348/2024, Controparte_1
emessa il 13.08.2024 dal Tribunale di Verbania, comunicata a cura della Cancelleria in data
14.08.2024, siccome giuridicamente corretta ed ineccepibile.
pagina 4 di 27 b) Nel merito, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande dall'appellante e dal avanzate, limitare la domanda di manleva Controparte_1
svolta dal signor sulla base delle condizioni di polizza e delle franchigie Controparte_2
ivi contenute.
c) In via istruttoria, la terza chiamata si oppone alle istanze istruttorie formulate dell'appellante per tutti i motivi ed eccezioni già rassegnati in memoria ex art. 183, VI comma n.3 c.p.c. Pt_1
che si intendono qui integralmente ritrascritti. Si richiamano le produzioni documentali di cui alla comparsa di risposta in appello”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio.
conveniva in giudizio il sito in chiedendo che lo Parte_1 Controparte_1 CP_6 stesso venisse condannato al risarcimento dei danni che quantificava in € 13.836,30.
A fondamento della domanda deduceva che: nell'anno 2019 aveva acquistato all'asta un appartamento sito al piano terra del per poi commissionarne l'integrale CP_1
ristrutturazione; nel periodo di tempo compreso tra la stipula del preliminare e la successiva vendita a terzi, l'appartamento (appena ristrutturato) aveva subito il completo allagamento a causa di lavori di riparazione dell'impianto di riscaldamento centralizzato commissionati dal con conseguenti danni al parquet (appena posato), alle porte ed ai telai interni, ai CP_1
muri perimetrali interni appena ritinteggiati;
i costi di ripristino (sostenuti prima della vendita a terzi) ammontavano a complessivi € 13.836,30.
Il contestava la propria responsabilità precisando che: nel febbraio 2019 Controparte_1
l'attrice aveva segnalato al condominio la presenza di tracce di umidità nei muri dell'appartamento; il Condominio aveva quindi inviato l'idraulico che, Controparte_2 nel tentativo di individuare la causa delle infiltrazioni, aveva rotto la tubazione dell'impianto di riscaldamento centralizzato;
il condominio, tramite la propria assicurazione, aveva quindi risarcito solamente le infiltrazioni inizialmente lamentate, mentre l'allagamento dell'appartamento era ascrivibile al solo (che il Condominio chiedeva di Controparte_2
chiamare in causa).
Contestava infine la necessità degli interventi di ripristino dedotti e la congruità dell'importo pagina 5 di 27 richiesto.
confermava di essere andato in data 06.02.2020 nell'appartamento allora Controparte_2 di proprietà di per eseguire l'intervento di ricerca e riparazione della Parte_1
tubazione condominiale. Deduceva che la ricerca del punto esatto della tubazione condominiale guasta comportava necessariamente la rimozione delle piastrelle presenti in loco e nel corso di tale operazione si era accidentalmente rotta la tubazione condominiale con conseguente allagamento della proprietà attorea.
Contestava la necessità degli interventi di ripristino dedotti e la congruità dell'importo richiesto.
Chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la propria assicurazione che non aveva inteso risarcire il danno in sede stragiudiziale.
(oggi ) confermava l'esistenza e l'operatività della polizza nei Controparte_4 Controparte_3
limiti delle condizioni di assicurazione e delle franchigie ivi previste ma contestava le domande di parte attrice e del convenuto. CP_1
Contestava in particolare: che l'attrice avesse effettivamente provveduto alla pregressa integrale ristrutturazione dell'appartamento; che i danni fossero ascrivibili a Controparte_2
essendo le infiltrazioni preesistenti al suo intervento;
che vi fosse prova dei danni anche in punto quantum.
II) Sulla sentenza di primo grado.
Istruita la causa anche mediante prova orale e CTU, con sentenza n. 348/2024, pubblicata il
14.8.2024, il Tribunale di Verbania:
- respingeva la domanda attorea;
- condannava a rifondere al il 70% delle spese di lite, Parte_1 Controparte_1
compensando il residuo 30%;
- condannava il a rifondere a il 40% delle spese di lite, Controparte_1 Controparte_2
compensando il residuo 60%;
- condannava il a rifondere ad il 25% delle spese di lite, Controparte_1 Controparte_4
compensando il residuo 75%;
- poneva le spese di CTU a carico dell'attrice.
pagina 6 di 27 Il Tribunale dava atto che aveva esperito nei confronti del Parte_1 CP_1
l'azione ex art. 2051 c.c..
[...]
Previ richiami giurisprudenziali in tema di responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c., rilevava che non vi erano contestazioni sulla natura condominiale della tubazione rotta.
Riteneva piuttosto che non fosse stata fornita prova dell'ascrivibilità al dei danni CP_1
lamentati e delle asserite opere di ripristino oggetto di domanda risarcitoria.
La prova non avrebbe potuto essere acquisita neanche ammettendo i capitoli di prova dedotti con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c., in assenza di un accertamento dello stato dei luoghi precedente agli interventi di ripristino disposti autonomamente dall'attrice.
L'assenza di prova era chiaramente emersa in sede di C.T.U. atteso che il Consulente aveva potuto visionare solamente le fotografie prodotte dalle quali nulla era dato evincere.
In punto spese, previo richiamo della pronuncia della Corte di Cassazione, SS.UU.
n. 32061/2022, il Tribunale riteneva che nei rapporti tra ed il Parte_1 CP_1
, in ragione dell'esito della lite, ricorrevano giusti motivi per compensare le spese fino alla
[...]
concorrenza del 30%, dovendo il residuo 70% seguire la soccombenza.
Nei rapporti tra il ed il terzo chiamato riteneva che le Controparte_1 Controparte_2
spese di lite dovessero essere compensate in ragione del 60%, dovendo il residuo 40% seguire la soccombenza del CP_1
Infine, in ossequio al principio di causalità, relativamente alla chiamata in causa di CP_4
riteneva che le spese di lite dovessero essere compensate in ragione del 75%, dovendo il
[...]
residuo 25% seguire la soccombenza del Condominio.
III) Motivi di appello proposti da . Parte_1
Con il primo motivo l'appellante si duole che il Tribunale non abbia ritenuto provato che l'allagamento fosse stato prodotto da una tubazione condominiale e ritiene che il Tribunale abbia totalmente omesso di valutare le prove documentali in atti a firma dell'amministratore pro tempore del che invece confermerebbero sia la condominialità del tubo che perdeva CP_1
pagina 7 di 27 acqua sia la riconducibilità dell'allagamento alla rottura del tubo durante l'intervento commissionato dall'Amministrazione condominiale nel 6 febbraio 2020.
Richiama in tal senso:
- la denuncia del sinistro alla Compagnia in data 4 giugno 2020 effettuata Controparte_8 dall'amministratore;
- la lettera datata 05.02.2020 a firma del Geometra (con la quale era stato commissionato CP_9
l'intervento di riparazione) dalla quale emergerebbe la conferma che si era verificata una perdita proveniente da un tubo condominiale dell'impianto di riscaldamento e che tale perdita era stata già verificata e constatata dall'amministratore di condominio.
Precisa che nessuna delle parti aveva contestato in primo grado la condominialità del tubo danneggiato, gli allagamenti ed i bagnamenti causati dalla perdita idrica.
Ritiene che il Tribunale abbia ignorato la deposizione del teste (collaboratore Tes_1 dell'amministratore condominiale) che aveva per l'appunto riferito in merito a quanto accaduto il
06.02.2021.
Sotto altro profilo considera la sentenza errata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non provato che i danni lamentati siano stati conseguenza dell'allagamento oggetto di causa.
Osserva in proposito che:
- i documenti prodotti (già con la prima memoria ex art. 183 c.p.c.) a dimostrazione dei danni non sarebbero stati oggetto di contestazione alcuna;
- non sarebbe stata esaminata l'ampia documentazione fotografica prodotta in atti ed effettuata nei giorni dell'evento (doc. 5 . CP_4
Precisa che tali documenti proverebbero che l'appartamento signora il 6 febbraio 2020 Pt_1
era stato completamente ristrutturato.
Deduce di avere provato le opere di ripristino mediante produzione dei corrispondenti documenti fiscali, bonifici di pagamento ed aggiunge di avere sul punto offerto prova orale, non ammessa dal giudice di prime cure e di cui chiede l'ammissione a questa Corte.
Con il secondo motivo si duole che il Tribunale abbia rigettato la domanda aderendo alle conclusioni della CTU.
pagina 8 di 27 Rileva che nel primo grado di giudizio era stato chiaro a tutte le parti processuali, tranne che al
Tribunale, che: i danni erano già stati riparati nel 2020; che i danni non fossero derivati da infiltrazioni ma da bagnamento- allagamento da fuoriuscita di acqua da tubo condominiale.
Deduce quindi che la disposta CTU era ab origine inutile ed estranea al tema di decisione, che verteva solo sul quantum e non sull'an della pretesa risarcitoria.
Ritiene che se il Tribunale avesse prima ammesso ed espletato le prove orali dedotte dall'attrice avrebbe acquisito al processo tutti gli elementi fattuali necessari per eventualmente devolvere al consulente la loro sola valorizzazione.
IV) Difese ed appello incidentale del Controparte_1
Il ha contestato i motivi di appello deducendo, sostanzialmente, la correttezza Controparte_1 della decisione del Tribunale. Ha ribadito che allagamento dell'appartamento sarebbe ascrivibile all'intervento dell'idraulico. Ha comunque ribadito le contestazioni concernenti l'an ed il quantum del danno.
Il ha quindi proposto appello incidentale. Controparte_1
Con il primo motivo di appello incidentale censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del CP_1
Ribadisce che la causa dell'allagamento è stata la rottura della tubazione condominiale causata dall'idraulico, come risulterebbe: dalle allegazioni in fatto contenute nell'atto di citazione in primo grado;
dalla denuncia del sinistro dell'idraulico alla propria Compagnia di assicurazione;
dalla deposizione del teste . Tes_1
Richiama la giurisprudenza di legittimità in ordine alla responsabilità dell'appaltatore per danni arrecati a terzi nell'esecuzione dell'opera.
Con il secondo motivo censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha qualificato la domanda attorea come azione ex art. 2051 c.c. e non invece ex art. 2043 c.c.
Richiamata giurisprudenza della Suprema Corte sul punto e ritiene che in corso di causa sia inequivocabilmente emerso che il bagnamento dell'appartamento è stato provocato dall'imperita condotta dell'idraulico, non invece dalla res tale che, nell'occorso avrebbe avuto un ruolo meramente passivo.
pagina 9 di 27 Con il terzo motivo censura la parziale compensazione delle spese con parte attrice, rileva che la domanda attorea è stata integralmente rigettata, ritiene che la compensazione non possa disporsi neppure in caso di rigetto delle eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate dal CP_1
Con il quarto motivo deduce che sia incomprensibile la statuizione del Tribunale in relazione alla liquidazione delle spese tra e , non avendo il Tribunale nemmeno CP_1 CP_2
esplicitato il criterio seguito per determinare la percentuale di addebito.
Con il quinto motivo si duole della condanna al rimborso delle spese di lite in favore di
[...]
sostenendo che il Tribunale ha erroneamente applicato il principio di causalità CP_4
elaborato dalla giurisprudenza.
V) Difese di e di Controparte_2 Controparte_3
Con riferimento all'appello principale ha sostanzialmente rilevato la Controparte_2
correttezza della decisione del Tribunale.
Ha parimenti contestato l'appello incidentale del , deducendo di essersi Controparte_1
trovato ad intervenire su delle tubazioni condominiali già gravemente ammalorate e ritiene che la prova orale abbia confermato che “alla rimozione della piastrella è iniziata la fuoriuscita
d'acqua, come se la piastrella costituisse il tappo del buco” (teste ). Tes_1
Ritiene quindi anche corretta la qualificazione della domanda attorea ex art. 2051 c.c., atteso che nel caso di specie le tubazioni idriche condominiali erano in pessime condizioni di manutenzione.
Ha infine riproposto la domanda di manleva nei confronti di Controparte_3
ha svolto difese sostanzialmente sovrapponibili a quelle di Controparte_3 Controparte_2
d ha riproposto le difese afferenti alle limitazioni ed alle franchigie di polizza.
[...]
VI) Decisione della Corte.
L'appello è fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito illustrati.
1) In sede di gravame ha riproposto, ricapitolandole, le istanze istruttorie Parte_1
pagina 10 di 27 già dedotte nel primo grado di giudizio.
Il Tribunale si è pronunciato in ordine alle istanze istruttorie con ordinanza dep. 27.03.2022, così statuendo in relazione ai capitoli di prova di “non ammette la prova Parte_1
richiesta, ritenuto i capitoli nn. 1) irrilevante;
2), 3), 4), 5) 7) a 13) documentali o che andavano provati con documenti;
6) da provare con documenti;
14) valutativo”.
non ha formulato alcuno specifico motivo di impugnazione in relazione Parte_1
alle ragioni illustrate dal Tribunale a giustificazione del rigetto delle sue istanze istruttorie.
Secondo la giurisprudenza “I motivi di appello concorrono a determinare l'oggetto del relativo giudizio e, per questo profilo, incidono sullo stesso esercizio del potere d'impugnazione, non potendosi considerare proposti all'esame del giudice del gravame i capi della sentenza di primo grado che non siano stati in concreto oggetto di specifiche censure nell'atto di appello. Pertanto, la parte non può riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado senza espressamente censurare, con motivo di gravame, le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta o dolersi della omessa pronuncia al riguardo” (Corte di
Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15519 del 07/07/2006).
La mera riproposizione in appello delle istanze istruttorie deve quindi stimarsi inammissibile ex art. 342 c.p.c..
L'istanza ex art. 210 c.p.c., riproposta in appello è superata dall'avvenuta produzione ad opera delle parti delle perizie svolte dalle rispettive compagnie di assicurazione.
2) Con il primo motivo si duole dell'erronea valutazione delle prove in Parte_1 ordine all'an debeatur.
2.1) Quanto all'erronea applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. da parte del Tribunale, è opportuno chiarire quali siano state le allegazioni attoree e le difese dei convenuti davanti al Tribunale.
con l'atto di citazione in primo grado, aveva dedotto che aveva appena Parte_1
pagina 11 di 27 finito di ristrutturare l'immobile quando lo stesso era stato “completamente allagato e conseguentemente danneggiato gravemente a causa di riparazioni all'impianto di riscaldamento centralizzato, ordinate dall'amministrazione del condominio”, con evidenti danni al parquet di tutti i locali (appena posato), alle porte ed ai telai interni, ai muri perimetrali ed interni (appena tinteggiati).
Il pur riconoscendo la natura condominiale della tubazione rotta, aveva contestato CP_1
la domanda attorea lamentando la mancanza di prova:
- dell'imputabilità dei danni allo specifico evento dedotto;
- alla effettiva necessità degli interventi di ripristino indicati;
- all'effettiva esecuzione di tali interventi di ripristino;
- alla congruità di quanto richiesto a titolo risarcitorio;
- all'effettiva sopportazione dell'esborso di cui era stato richiesto il risarcimento.
In ordine alla propria responsabilità ex art. 2051 c.c. aveva poi osservato che il fatto illecito avrebbe tutt'al più dovuto essere ascritto all'idraulico che aveva accidentalmente rotto una tubazione dell'impianto di riscaldamento centralizzato senza avere prima provveduto al suo svuotamento.
Aveva infine rilevato che l'assicurazione del aveva già indennizzato i danni CP_1 conseguenti alle perdite di acqua antecedenti all'intervento dell'idraulico, non invece quelle successive in quanto ascrivibili esclusivamente alla condotta dell'idraulico.
aveva espressamente riconosciuto che stava svolgendo le operazioni di Controparte_2
“ricerca del punto esatto della tubazione condominiale guasta, operazione che obbligatoriamente comportava la rottura e la rimozione delle piastrelle in loco presenti. Nell'eseguire la suddetta operazione di rottura e rimozione delle piastrelle, il sig. provocava accidentalmente la CP_2
rottura della tubazione condominiale sottostante alle piastrelle, già interessata dalla perdita, con conseguente allagamento dell'appartamento di proprietà . Pt_1
si era financo doluto dell'incomprensibilità della condotta della propria assicurazione CP_2
che aveva rifiutato di indennizzare il sinistro pur essendo evidente la sua responsabilità.
si era difesa deducendo che le allegazioni attoree erano indimostrate e che i Controparte_4
pagina 12 di 27 danni subiti dall'attrice erano stati causati da una perdita di acqua indubbiamente pregressa all'intervento dell'idraulico, non invece dall'accidentale ulteriore danneggiamento di detto tubo da parte del medesimo . CP_2
In definitiva, entro il maturare delle preclusioni assertive del giudizio di primo grado, non sono state oggetto di specifica contestazione alcune circostanze ed in particolare che:
- nel corso dei lavori di riparazione di una tubatura questa si rompeva causando l'integrale allagamento dell'appartamento;
- che la tubatura era condominiale e per stessa ammissione del stava già perdendo;
CP_1
- che la definitiva rottura con abbondante fuoriuscita di acqua si era verificata solo in occasione dell'intervento dell'idraulico.
2.2) Dal punto di vista documentale, quanto alla posizione del risulta (doc. 3 CP_1
) che l'amministratore condominiale in data 05.02.2020 aveva chiesto all'idraulico un CP_2
“intervento di manutenzione urgente su impianto di riscaldamento del ” per la Controparte_1
“ricerca e riparazione di un guasto all'impianto di riscaldamento condominiale” con la specificazione che “la perdita è stata verificata e constatata al piano rialzato della scala B, in un tratto che attraversa in parte la proprietà […]”. Pt_1
Anche dalla relazione redatta dal perito dell'assicurazione condominiale (doc. 6, pag. 2
risulta che l'intervento dell'idraulico fosse stato chiesto per “alcuni lavori di ricerca CP_1
e riparazione di un guasto accidentale ad una tubazione del riscaldamento”.
Infine, l'amministratore del condominio, assicurato in proprio presso Controparte_10
(doc. 4 ) aveva denunciato il sinistro segnalando che “tutto è riconducibile a un nostro CP_3
intervento eseguito il giorno 06.02.2020, intervento reso necessario a causa del riscontro di danni da bagnamento dovuti alla rottura dell'impianto di riscaldamento generale […]”
E' quindi dimostrato (oltre che pacifico per averlo ammesso lo stesso Condominio) che la tubatura fosse già parzialmente rotta con conseguenti iniziali perdite di acqua anche se plausibilmente contenute e di intensità tale da non poter provocare l'allagamento dell'intero appartamento, concretamente occorso solo in occasione dell'intervento dell'idraulico.
Quanto alla posizione di in sede di denuncia del sinistro alla propria CP_2
pagina 13 di 27 assicurazione (doc. 3 lo stesso ammetteva che “eseguendo dei lavori, danneggiavo CP_1 il tubo sottostante”.
In occasione dell'instaurazione del giudizio di primo grado, al fine di scongiurare la sua chiamata in causa da parte del aveva nuovamente ribadito alla propria assicurazione che nel CP_1
corso delle lavorazioni per cui è causa aveva accidentalmente provocato la rottura della tubazione condominiale sottostante alle piastrelle, “con conseguente allagamento dell'appartamento di proprietà Infatti, essendo l'impianto di riscaldamento pieno e conseguentemente in Pt_1 pressione, l'aver rotto e rimosso le piastrelle che coprivano la tubazione condominiale, con accidentale interessamento della stessa, ha provocato dalla predetta tubazione, oramai definitivamente rotta, l'immediata fuoriuscita di una grande quantità d'acqua a forte pressione che ha prodotto il repentino svuotamento dell'impianto di riscaldamento e il conseguente allagamento dell'appartamento di proprietà . Pt_1
2.3) La prova testimoniale ha dato ulteriore riscontro a quanto già emergente dalle produzioni documentali in atti.
Il teste (all'epoca dei fatti collaboratore dell'amministratore condominiale Testimone_2
geom. ha confermato che: CP_9
- era intervenuto il 06.02.2020 “alla presenza e sotto la direzione del Controparte_2 geom. ” (capo 5 seconda memoria ex art. 183 c.p.c. del terzo chiamato ); Tes_1 CP_2
- in tale frangente l'idraulico aveva iniziato a rimuovere le piastrelle nel punto dove si trovava la presumibile rottura;
- alla rimozione della piastrella era iniziata la fuoriuscita d'acqua, come se la piastrella costituisse il tappo del buco, rimossa detta piastrella era poi iniziata la fuoriuscita d'acqua;
- successivamente l'idraulico era intervenuto per svuotare l'impianto e, quindi, la pressione era diminuita.
Le dichiarazioni del teste sono state invece imprecise nella parte in cui lo stesso ha escluso che prima della rimozione della piastrella vi fossero perdite e/o rotture, cosa che invece è pacifica avuto riguardo alle difese delle parti ed ai documenti già in atti.
Il CTU nominato, pur non avendo potuto riferire alcunché sull'accaduto, ha confermato quanto meno che “le tubazioni erano in pessime condizioni”.
pagina 14 di 27 2.4) Contrariamente a quanto affermato da non può sostenersi che quanto Controparte_2
accaduto sia del tutto accidentale e non ascrivibile al suo fatto colposo ex art. 2043 c.c., se non altro considerando che, a fronte di una perdita già accertata e proveniente dall'impianto di riscaldamento, lo stesso non ha ritenuto opportuno svuotare l'impianto o quanto meno ridurne la pressione al fine di evitare quanto poi effettivamente occorso.
Non vi sono elementi per poter sostenere che, al momento del suo intervento, l'idraulico fosse a conoscenza delle pessime condizioni dell'impianto di riscaldamento, ma non si può ragionevolmente sostenere che la sua condotta sia stata conforme a canoni di diligenza e prudenza esigibili in relazione alla specifica attività svolta, se non altro considerando che sarebbe bastato ridurre la pressione e/o svuotare l'impianto di riscaldamento prima di intervenire.
2.5) E' parimenti responsabile il atteso che l'impianto di riscaldamento è CP_1
pacificamente condominiale, quindi, il è responsabile della sua custodia ex CP_1
art. 2051 c.c. e la rottura, per quanto possa essere stata inizialmente contenuta, indubbiamente preesisteva all'intervento dell'idraulico.
Non è poi irragionevole sostenere che la definitiva rottura della tubazione sia stata causata anche dalle pessime condizioni di manutenzione della stessa e non solo dall'operato dell'idraulico.
Deve escludersi che l'operato dell'idraulico possa integrare il caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c. atteso che la prova orale ha dato contezza del fatto che abbia pur sempre Controparte_2 operato sotto la direzione del geom. quale incaricato dall'amministratore condominiale Tes_1
e su una tubazione in pessime condizioni.
Il e sono pertanto corresponsabili dell'allagamento Controparte_1 Controparte_2 dell'appartamento di : il Condominio ex art. 2051 c.c. e Parte_1 Controparte_2
x art. 2043 c.c..
[...]
2.6) Sempre in punto responsabilità, occorre rilevare che pur a fronte della chiamata in causa di quale preteso esclusivo responsabile dei danni da allagamento, Controparte_2 [...]
non ha modificato le proprie conclusioni, avendo continuato a chiedere la Parte_1
pagina 15 di 27 condanna del solo . Peraltro la stessa non si è espressamente opposta Controparte_1 all'estensione della domanda.
In proposito si rileva che secondo la giurisprudenza “In tema di responsabilità civile, nell'ipotesi in cui la parte convenuta chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell'evento dannoso, la richiesta risarcitoria deve intendersi estesa al medesimo terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore, poiché la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo a distinte obbligazioni risarcitorie, non mutando l'oggetto del giudizio;
un'esplicita domanda dell'attore è, invece, necessaria quando la chiamata del terzo si fondi sulla deduzione di un rapporto sostanziale differente da quello invocato dall'attore nei confronti del convenuto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la domanda risarcitoria proposta contro l'ente comunale, convenuto quale custode ex art. 2051 c.c. di una strada pubblica, automaticamente estesa al terzo ente provinciale, chiamato ai sensi dell'art. 2043 c.c., in considerazione dell'unicità del fatto costitutivo delle due responsabilità, del diritto soggettivo al risarcimento del danno e dell'azione a favore del danneggiato)” (Corte di Cassazione, Sez. 3,
Ordinanza n. 31066 del 28/11/2019).
Pertanto, la circostanza che non abbia modificato le proprie conclusioni Parte_1 all'esito della costituzione di non è ostativa alla condanna in solido dei Controparte_2 corresponsabili dell'allagamento.
Deve pertanto essere disattesa la domanda del di essere manlevato da Controparte_1
atteso che il convenuto ed il terzo chiamato sono obbligati in solido al Controparte_2
risarcimento del danno in favore di parte attrice – appellante.
Da ultimo deve rilevarsi che nessuna delle parti evocate in giudizio ha chiesto che si accerti la misura del concorso di responsabilità ascrivibile al ed a Controparte_1 Controparte_2
[...]
3) Il secondo motivo di appello principale attiene al quantum ed è fondato nei limiti di seguito illustrati.
Si rileva innanzitutto che l'attrice ha ben spiegato la ragione per la quale non ha potuto procedere all'accertamento dei danni mediante ricorso per ATP, considerato che i fatti si sono verificati pagina 16 di 27 giovedì 06.02.2020 e la compravendita immobiliare è occorsa martedì 11.02.2020 con pattuizione che la consegna avrebbe dovuto avvenire entro il 10.03.2020.
Come osservato da parte appellante, la CTU svolta nel giudizio di merito è priva di rilievo decisorio atteso che il consulente si è limitato a constatare che i lavori di ripristino erano stati già svolti e che nulla di specifico poteva desumersi dalle fotografie in atti.
Nel primo grado di giudizio il quantum era stato contestato da entrambi i convenuti che avevano ritenuto non dimostrato: quali fossero stati i danni conseguenti all'allagamento; quale fosse stato il criterio seguito per la quantificazione;
quali spese avesse effettivamente sostenuto l'attrice.
Pur a fronte delle contestazioni svolte dai convenuti e dell'inammissibilità della prova orale ricapitolata in appello, vi sono plurimi elementi di prova che consentono di ritenere parzialmente dimostrato il danno nel quantum.
Si è già detto che è dimostrata (anche ex art. 115 c.p.c.) sia la preesistenza delle perdite di acqua sotto alcune piastrelle (a loro volta coperte dal parquet), sia l'allagamento dell'intero piano di calpestio dell'appartamento per effetto della rottura provocata in data 06.01.2020.
Gli interventi svolti e l'esborso economico concretamente sostenuto sono sufficientemente documentati.
Sono in atti due preventivi del 07.02.2020 (allagamento del 06.02.2020), uno per i lavori e l'altro per il materiale necessario alla sostituzione delle parti ammalorate (docc. 1 e 5 attrice allegato alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c.).
Sono parimenti in atti le fatture poi emesse dalle imprese incaricate, con i relativi giustificativi di spesa.
Non è quindi condivisibile la tesi del secondo la quale l'attrice non avrebbe CP_1 dimostrato l'esecuzione dei lavori e la spesa concretamente sostenuta, attesa la chiara corrispondenza tra preventivi, fatture e giustificativi di spesa.
Non è stata poi prospettata alcuna circostanza che possa fare ritenere che le fatture delle imprese incaricate siano state emesse per prestazioni inesistenti e/o che non siano attendibili le contabili pagina 17 di 27 di pagamento in atti.
Corrisponde al vero che in sede di compravendita si sia obbligata soltanto Parte_1
a ripristinare il parquet.
Peraltro la stessa clausola contrattuale fa riferimento più in generale ai “lavori necessari a seguito di una perdita verificatasi a causa della rottura di una tubatura condominiale”.
E' peraltro dato di comune esperienza che la presenza di copiose perdite renda del tutto inservibile non solo il parquet ma anche i battiscopa e gli infissi che sono venuti a contatto con l'acqua.
Ancora, costituisce dato di comune esperienza che il bagnamento delle pareti comporti quanto meno lo sfarinamento della tinteggiatura con conseguente necessità di ritocchi.
Si ritiene quindi che la necessità delle lavorazioni di cui ai preventivi ed alle fatture in atti sia conseguente proprio all'allagamento per cui è causa.
Si è già detto che vi è prova documentale dell'effettivo pagamento delle prestazioni poi eseguite.
Un ulteriore contestazione riguarda la congruità della spesa sostenuta.
In proposito soccorrono le stime del danno effettuate dai periti dell'assicurazione del CP_1
e di Controparte_2
Nelle due perizie in atti non si dà atto della superfluità della spesa sostenuta.
Piuttosto è stata effettuata una stima “a ribasso”, considerato che non è stato possibile visionare l'immobile nell'immediatezza dei fatti.
In proposito il perito dell'assicurazione di ha stimato il danno in complessivi CP_2
€ 10.017,71.
Il perito dell'assicurazione del ha valutato il danno effettuando sia una stima “a CP_1 nuovo” (€ 7.400,00 al netto dell'Iva) sia tenendo conto del “valore in uso” (ovverosia operando una decurtazione del 20% in considerazione del fatto che il materiale danneggiato non era nuovo) pari ad € 5.920,00 al netto dell'Iva.
Come già detto, la prova orale capitolata da per dimostrare le condizioni Parte_1 preesistenti dell'immobile ed i lavori di ripristino dopo l'allagamento non è ammissibile.
Dalla visione delle fotografie in atti può evincersi che, prima dell'allagamento, l'immobile si pagina 18 di 27 trovasse in buone condizioni ma non vi sono elementi che consentano di sostenere che lo stesso fosse stato appena ristrutturato relativamente agli elementi poi danneggiati dall'allagamento.
Si rileva in proposito che la per ristrutturazione dell'immobile prodotta dall'attrice con la Pt_2
seconda memoria ex art. 183 c.p.c. (doc. 10) è priva di relazione illustrativa e/o allegati progettuali, ragione per la quale nulla è dato evincere dalla stessa.
A fronte delle contestazioni concernenti la congruità della spesa concretamente sostenuta e dell'inammissibilità della prova orale dedotta in proposito, questa Corte ritiene che la domanda possa essere accolta nei limiti in cui vi è convergenza tra le due perizie estimative del danno, attingendo alla stima che ha applicato la riduzione per il possibile stato d'uso dei beni.
Il danno deve pertanto essere stimato alla data del sinistro in € 5.920,00 oltre Iva (che nelle fatture in atti è indicata al 10%), per un importo finale di € 6.449,00 ad oggi rivalutato in
€ 7.661,41.
Non sono documentati pagamenti (da imputarsi ad acconto) già effettuati in favore di parte attrice.
4) Deve essere disattesa la richiesta di parte attrice appellante di riconoscere sull'importo così liquidato gli interessi legali dalla data del fatto illecito ad oggi (previa devalutazione a quella stessa data dell'importo risarcitorio liquidato). Si osserva infatti che gli interessi "compensativi" hanno funzione sostanzialmente risarcitoria del pregiudizio subito dal creditore per il tardivo conseguimento della somma corrispondente all'equivalente pecuniario dei danni subiti (c.d.
“danno da ritardo”). Atteso quindi che tali interessi costituiscono la modalità liquidatoria del danno, tale specifica voce di danno deve pur sempre essere specificamente allegata in fatto e provata (arg. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4938 del 16/02/2023, Corte di Cassazione,
Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995), mentre nel caso concreto è mancata la stessa allegazione del fatto costitutivo del danno da ritardo.
Sono invece dovuti gli interessi moratori nella misura di cui all'art. 1284 primo comma c.c. (non ricorrendo i requisiti previsti dal quarto comma di tale norma).
5) Passando alla disamina dell'appello incidentale proposto dal , il primo ed il Controparte_1
secondo motivo di appello incidentale sono infondati.
pagina 19 di 27 5.1) Con il primo motivo il si duole che il Tribunale abbia rigettato l'eccezione di CP_1
carenza di legittimazione passiva sollevata sin dalla costituzione nel giudizio di primo grado.
In proposito si rileva che la “legittimazione passiva” sussiste solamente perché Parte_1
ha prospettato la responsabilità del Condominio quale proprietario e quindi custode
[...] dell'impianto di riscaldamento.
Secondo la giurisprudenza, infatti, “La legitimatio ad causam è espressione del principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge. Ciò comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data - la verifica, anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (con il solo limite della formazione del giudicato interno sulla questione) e in via preliminare al merito, dell'astratta coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta. La questione relativa alla legittimazione, pertanto, si distingue nettamente dall'accertamento in concreto che l'attore e il convenuto siano, dal lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio […]”
(Cassazione civile, sez. lav., 24 marzo 2004, n. 5912).
Nel caso di specie ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1 allegando che lo stesso è proprietario e custode dell'impianto di riscaldamento condominiale, quindi responsabile ex art. 2051 c.c..
Ricorre pertanto l'astratta coincidenza tra soggetto concretamente convenuto e soggetto astrattamente destinatario della pronuncia richiesta.
5.2) Anche il secondo motivo di appello incidentale è infondato.
Come già illustrato in sede di disamina del primo motivo di appello principale, cui per brevità si rimanda, sussiste anche la titolarità passiva del rapporto giuridico dedotto in giudizio.
E' infatti pacifica la rottura e quindi la perdita dalla tubazione prima dell'intervento dell'idraulico.
Sono dimostrate le pessime condizioni di manutenzione di tale tubazione che indubbiamente hanno concorso a determinare la sua definitiva rottura in occasione dell'intervento dell'idraulico, tanto che il teste ha dichiarato che “alla rimozione della piastrella è iniziata la Tes_1 fuoriuscita d'acqua, come se la piastrella costituisse il tappo del buco […]”.
pagina 20 di 27 Come già illustrato, il fatto dell'idraulico non integra caso fortuito né esime da responsabilità il in relazione alle obbligazioni di custodia sullo stesso gravanti. CP_1
5.3) Il terzo, quarto e quinto motivo di appello incidentale in punto spese sono assorbiti, dovendo questa Corte provvedere d'ufficio alla nuova liquidazione delle spese del doppio grado per effetto della riforma della sentenza impugnata.
6) Residua infine la domanda di manleva proposta da nei confronti di Controparte_2
Controparte_3
E' documentata la stipulazione della polizza “Tuttoimpresa” n. 6069581 e sono in atti le relative condizioni generali di contratto (docc. 1 e 2 . CP_3
Viene in particolare in rilievo la sezione responsabilità civile terzi.
E' incontestata l'operatività della polizza, come peraltro risulta dall'art.
5.1 delle CgA secondo cui “La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività dichiarata in polizza […]”.
Non possono ritenersi operativi il massimale e la franchigia di cui art.
5.6 lett. O) delle CgA ed alla lett. N) delle Condizioni particolari responsabilità civile.
Secondo l'art. 5.6 (Esclusioni e delimitazioni) l'assicurazione R.C.T. non comprende i danni “a condutture ed impianti sotterranei in genere […]”.
Nella successiva lett. N delle condizioni particolari è stato previsto che “A parziale deroga dell'art. 5.6 - Esclusioni - lettera o) danni a condutture e impianti - l'assicurazione comprende i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei. La garanzia è prestata con un limite di risarcimento pari a € 30.000,00 per sinistro”.
Si osserva peraltro che nel caso di specie non viene in rilievo un danno “arrecato alle condutture” ma all'appartamento (parquet, battiscopa ecc.) dell'attrice.
pagina 21 di 27 Ancora non può operare la clausola R) delle Condizioni particolari responsabilità civile in deroga alla causa di esclusione di cui all'art.
5.6 lett. N) (danni cagionati da opere dopo l'ultimazione dei lavori), così come non può venire in rilievo la clausola di esclusione di cui all'art.
5.6 lett. N), venendo nel caso specifico danni arrecati nel corso dei lavori e non dopo la loro ultimazione.
Da ultimo è priva di rilievo decisorio la clausola di gestione delle vertenze di danno (art. 8.18) atteso che ha contestato stragiudizialmente l'indennizzabilità del sinistro e, Controparte_4
giudizialmente, non ha manifestato la volontà di assumere la gestione della lite.
Ad ogni modo l'assicurato ha diritto al rimborso delle spese di resistenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 1917 c.c. e dello stesso art.
8.18 terzo comma.
deve pertanto essere condannata a manlevare il proprio assicurato Controparte_3 CP_2 in relazione alle somme da quest'ultimo corrisposte o dovute in favore di
[...] [...]
per effetto del presente giudizio (omnicomprensive di capitale, rivalutazione e Parte_1
spese di lite).
7) Come già illustrato, per effetto della riforma della sentenza di primo grado, occorre procedere d'ufficio alla liquidazione delle spese del doppio grado.
7.1) Quanto al primo grado di giudizio:
- il e devono essere condannati in solido al rimborso Controparte_1 Controparte_2
in favore di delle spese di lite;
Parte_1
- la liquidazione viene effettuata tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase istruttoria, fase decisionale), del valore della controversia (compreso tra
€ 5.200,00 ed € 26.000,00), conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22, operato l'aumento per la difesa contro più parti ex art. 4 DM n. 55/2014 aumento che si ritiene discrezionale per lo meno nel quantum e che viene quantificato nella misura del 10% per ogni parte oltre la prima (tenuto conto del fatto che le difese sul quantum del convenuto e del terzo chiamato sono state pressocché sovrapponibili), comunque nei limiti della nota spese depositata nel primo grado di giudizio (richiesti € 5.077,00 oltre accessori);
pagina 22 di 27 - ha documentato spese per € 264,00 (di cui € 237,00 per CU, € 27,00 per Parte_1
diritti di cancelleria)
- le spese di CTU devono definitivamente essere poste a carico;
- nei rapporti interni tra e le spese di lite devono Controparte_1 Controparte_2
essere compensate attesa la loro corresponsabilità.
Sempre relativamente al primo grado di giudizio deve essere condannata al Controparte_3
rimborso in favore di delle spese di resistenza che vengono liquidate sulla Controparte_2
base dei medesimi criteri illustrati relativamente alla domanda attorea e sempre nei limiti dei compensi richiesti con la nota spese depositata nel giudizio di primo grado (€ 5.077,00) oltre alle di spese di CTU poste a carico di Controparte_2
Sono documentati esposti per € 237,00 per C.U.
7.2) Quanto alle spese del secondo grado di giudizio, il e Controparte_1 Controparte_2
devono essere condannati in solido al rimborso delle spese in favore di
[...] Parte_1
[...]
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo conformemente ai medesimi criteri illustrati per il primo grado di giudizio (tenuto conto quindi anche della fase istruttoria, considerato il tentativo di conciliazione effettuato) e sempre nei limiti della nota spese depositata in atti
(€ 5.809,00).
Sono documentate spese per complessivi € 383,50 (di cui € 356,50 per CU ed € 27,00 per diritti di cancelleria).
Relativamente ai rapporti tra il e sussistono i Controparte_1 Controparte_2
presupposti per la compensazione delle spese di lite (per le medesime ragioni già illustrate nel capo precedente) limitatamente alla fase studio, introduttiva e trattazione.
Occorre peraltro rilevare che la successiva fase decisionale è divenuta necessaria solamente in quanto il a differenza di tutte le altre parti, non ha ritenuto di accettare la proposta CP_1 conciliativa della Corte che di seguito di riporta: “abbandono dell'appello principale e dell'appello incidentale a spese compensate del gravame. Corresponsione in favore di parte pagina 23 di 27 attrice dell'importo risarcitorio di € 5.000,00 oltre contributo spese di € 2.000,00 ed accessori di legge. Ripartizione di tale importo nella misura del 50% tra e Controparte_1 CP_2
Compensazione delle spese di lite di primo grado tra e .
[...] CP_1 CP_2
Manleva e/o pagamento diretto della quota gravante su da parte di e CP_2 Controparte_3
rimborso spese sempre da parte di in favore del suo assicurato nella misura di Controparte_3
€ 2.000,00 oltre accessori. Conseguenti restituzioni in relazione ai pagamenti medio tempore già effettuati”.
Si ritiene evidente che, pur a fronte di un'eventuale limitata rimodulazione del riparto di responsabilità nei rapporti interni tra condebitori in solido, la proposta conciliativa sarebbe stata assolutamente vantaggiosa anche per il rispetto a quanto deciso in questa sede, non CP_1
solo in punto capitale ma anche in relazione alle spese del doppio grado di giudizio.
Come è noto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 91, 1° comma, secondo periodo, c.p.c., il giudice, “Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta […]”.
Questa Corte ritiene che la norma sia applicabile non solo nel caso in cui sia la parte che ha formulato la domanda (ai nostri fini la parte attrice) ad avere rifiutato la proposta conciliativa vantaggiosa ma anche nel caso in cui il rifiuto sia stato manifestato dalle altre parti evocate in giudizio, ovviamente nella sola ipotesi in cui la proposta conciliativa sarebbe stata per loro vantaggiosa avuto riguardo a quanto poi statuito in sede di definizione del giudizio.
Si osserva infatti che, per quanto il parametro della vantaggiosità debba essere determinato riguardo alla misura dell'accoglimento della domanda, la statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite successivamente maturate non è prevista in relazione alla sola parte che ha formulato da domanda ed ha rifiutato la proposta ma più genericamente alla “parte”, senza alcuna limitazione.
Ragione per la quale si ritiene che le spese di lite maturate dopo la proposta conciliativa possano essere addebitate anche alla parte convenuta che non abbia formulato alcuna domanda nell'ipotesi in cui per detta parte la proposta conciliativa è risultata economicamente conveniente rispetto a quanto poi deciso.
pagina 24 di 27 Il deve quindi essere condannato ex art. 91 c.p.c al pagamento in favore di Controparte_1 della fase decisionale in solido con (quest'ultima Controparte_2 Controparte_3
obbligata a corrispondere le spese resistenza in favore del proprio assicurato).
La sola fase decisionale sulla base dei criteri già illustrati ed aumentata del 20% (considerata la difesa di contro due parti oltre la prima), viene quantificata in € 2.293,20. Controparte_2
Deve invece escludersi che il rifiuto della proposta conciliativa possa comportare la condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., atteso che per lo meno le contestazioni relative al quantum consentono di escludere che il Condominio abbia resistito in giudizio con dolo o colpa grave,
Le spese di resistenza da porre a carico di ed in favore di Controparte_3 Controparte_2
devono infine essere quantificate sulla base dei criteri già illustrati e nei limiti della nota
[...] spese depositata da (richiesti complessivi € 5.155,80). Controparte_2
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 il è Controparte_1
tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione incidentale.
8) Per effetto della riforma della sentenza di primo grado, devono essere accolte le richieste di restituzione degli importi già corrisposti a titolo di spese di lite. ha allegato e documentato di avere corrisposto in data 19.09.2024 in Parte_1 favore del l'importo di € 5.426,39 a titolo di spese di soccombenza nel Controparte_1
giudizio di primo grado.
Il Condominio deve pertanto essere condannato alla restituzione in favore di CP_1 Parte_1 di € 5.426,39 oltre interessi legali dal 19.09.2024 sino al saldo.
[...]
Il Condominio ha allegato e documentato di avere corrisposto in data 22.04.2024 a CP_2
l'importo di € 2.429,88 a titolo di spese legali.
[...]
deve pertanto essere condannato alla restituzione in favore del Controparte_2
di € 2.429,88 oltre interessi legali dal 22.10.2024 sino al saldo. Controparte_1
Vale la pena rilevare che l'obbligazione di manleva gravante su non “copre” Controparte_3
pagina 25 di 27 anche le obbligazioni restitutorie poste a carico di Controparte_2
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello principale e sull'appello incidentale così provvede: in riforma della sentenza resa inter partes dal Tribunale di Verbania n. 348/2024 pubblicata il
14.08.2024,
1) Condanna il in solido, al risarcimento dei danni Parte_3 in favore di che liquida in € 7.661,41 oltre interessi legali ex art. 1284 Parte_1
primo comma c.c. dalla data della presente sentenza sino al saldo;
2) Condanna il in solido a rimborsare a Parte_3 Parte_1 le spese di lite del primo grado di giudizio, che si liquidano in € 264,00 per esposti,
[...]
€ 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
3) pone definitivamente le spese di CTU a carico del e di Controparte_1 Controparte_2
n solido fra loro;
[...]
4) Dichiara integralmente compensate le spese di lite del primo grado del giudizio tra il e Controparte_1 Controparte_2
5) Condanna a manlevare in relazione alle somme da Controparte_3 Controparte_2
questo corrisposte o dovute in favore di per effetto della presente Parte_1
decisione;
6) Condanna al pagamento in favore di delle spese di Controparte_3 Controparte_2 resistenza del primo grado di giudizio che si liquidano in € 237,00 per esposti, € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge, oltre al rimborso delle spese di CTU poste a carico di Controparte_2
7) Condanna il alla restituzione in favore di di Controparte_1 Parte_1
€ 5.426,39 oltre interessi legali dal 19.09.2024 sino al saldo;
8) Condanna alla restituzione in favore del di Controparte_2 Controparte_1
€ 2.429,88 oltre interessi legali dal 22.10.2024 sino al saldo;
9) Condanna il in solido a rimborsare a Parte_3 Parte_1
pagina 26 di 27 le spese di lite del presente giudizio di appello che si liquidano in € 383,50 per esposti, Pt_1
€ 5.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
10) Dichiara compensate le spese del presente giudizio di appello tra il e Controparte_1
limitatamente alla fase studio, introduttiva e trattazione;
Controparte_2
11) Condanna a rimborsare a le spese di lite del Controparte_3 Controparte_2 presente giudizio di appello in solido con il quest'ultimo obbligato Controparte_1 limitatamente alla somma di € 2.293,20 per la fase decisionale, che si liquidano in € 5.155,80 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
12) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico del . Controparte_1
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 24/09/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Rossana Zappasodi
pagina 27 di 27
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1157/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Rossi Monica Parte_1 C.F._1
SA, appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Montegrosso Pier Rosario e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. Bonini Mauro Carlo, quale titolare dell'omonima impresa individuale (C.F. ), con Controparte_2 P.IVA_2 il patrocinio dell'avv. Pirali Barbara,
(C.F. ), già con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_3 Controparte_4 dell'avv. Moscoloni Giuseppe, appellati
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 19.09.2025 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
18.09.2025)
pagina 1 di 27 OGGETTO: risarcimento danni ex artt. 2049, 2041, 2052 c.c.
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Previa istruttoria sui seguenti capitoli di prova costituenda […] l'appellante chiede l'accoglimento delle presenti conclusioni
“Voglia la Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza impugnata:
Nel merito in via principale riformare la sentenza appellata e quindi per effetto, nel merito:
- Respinta ogni avversa domanda.
- Accertare e dichiarare la responsabilità del , in persona dell'amministratore Controparte_1 pro tempore per i fatti di cui in narrativa e per l'effetto,
- Condannare al risarcimento dei danni in favore dell'attrice per € 13.836,30, oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo o della minore o maggiore somma ritenuta di giustizia.
In ogni caso accertare le somme capitale interessi e spese legali pagate in esecuzione della sentenza di primo grado oggi appellata, nelle more del giudizio di secondo grado alle altre parti processuali e condannare le stesse alle restituzioni e rimborsi, gravati da interessi legali e svalutazione dal pagamento effettuato al saldo in favore di (doc. n. 1). Parte_1
In ogni caso, con favore di diritti, onorari, spese, anticipazioni del giudizio di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso forfettario 15,00% e successive occorrende e al rimborso delle spese di consulenza tecnica d'ufficio”.
Per il : Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis e previe tutte le maggiori e minori declaratorie, anche incidentali, del caso: previa, in via istruttoria
- acquisizione del fascicolo digitale relativo al giudizio di prime cure;
nel merito
- dichiarare infondato, e quindi rigettare, anche nelle istanze istruttorie, l'appello e, per l'effetto, confermare la statuizione di epigrafe in questa sede gravata nella parte in cui ha respinto l'avversa domanda (se del caso, integrandone e/o modificandone la motivazione) e nella parte in cui ha posto a carico della Sig.ra le spese di C.T.U.; Pt_1
o comunque, in via di graduato subordine pagina 2 di 27 - dichiarare esclusivo responsabile dei danni lamentati dalla Sig.ra il Sig. Pt_1 CP_2
anche quale titolare dell'omonima ditta, conseguentemente mandando assolto il
[...]
Condominio da qualsivoglia pretesa;
Controparte_5
- ridurre le avverse pretese a quanto effettivamente risultasse dovuto, in tal caso nondimeno dichiarando tenuto e condannando il Sig. anche quale titolare Controparte_2 dell'omonima ditta, a manlevare il da qualsivoglia onere dovesse Controparte_6
conseguirgli a seguito di accoglimento della attorea domanda.
in ogni caso,
- condannare la Sig.ra a rifondere al Parte_1 Controparte_6
anticipazioni, spese e compensi del presente grado d'appello, liquidati a norma della Tariffa
Professionale Forense approvata con D.M. n. 55/2014, oltre rimborso forfetario e le successive occorrende. nonché, in accoglimento dell'appello incidentale riformare la sentenza del Tribunale e così:
➢ accogliere l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del ad ogni Controparte_6
conseguente effetto di legge;
➢ escludere l'applicabilità della disciplina dettata dall'art. 2051 C.C. al caso in questione, anche solo al fine della modifica della motivazione;
➢ condannare la Sig.ra all'integrale refusione a favore del delle spese di Pt_1 CP_1
primo grado, da liquidarsi in conformità alla relativa nota in data 27.09.2023;
➢ eliminare la condanna del a rifondere anche solo in parte le spese del Controparte_6
giudizio di primo grado al Sig. , con la conseguente sua condanna alla Controparte_2
restituzione di quanto percepito in esecuzione della statuizione del Tribunale lacustre;
➢ cassare la condanna del Condominio ' refusione, anche solo parziale, delle spese di lite CP_1
in favore di con la conseguente condanna di quest'ultima alla restituzione di Controparte_4
quanto dalla stessa venisse percepito in esecuzione della statuizione in questa sede gravata”.
Per Omar: Email_1
“Respinta ogni eventuale contraria istanza ed eccezione, confermata la sentenza di primo grado nei capi non impugnati e previe tutte le più opportune declaratorie, così giudicare:
In via principale nel merito:
pagina 3 di 27 - rigettare e/o dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla sig.ra per Parte_1
l'integrale riforma della sentenza n. 348/2024 del Tribunale di Verbania depositata e pubblicata in data 13.08.2024 e, conseguentemente,
- confermare la sentenza n. 348/2024 del Tribunale di Verbania depositata e pubblicata in data
13.08.2024;
- rigettare e/o dichiarare inammissibile l'appello incidentale proposto dal , in Controparte_1 persona dell'Amministratore pro tempore, per la parziale riforma della sentenza n. 348/2024 del
Tribunale di Verbania depositata e pubblicata in data 13.08.2024 e, conseguentemente,
- confermare la sentenza n. 348/2024 del Tribunale di Verbania depositata e pubblicata in data
13.08.2024;
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
In via subordinata previo accertamento di un qualsivoglia grado di responsabilità esclusiva o concorsuale prevalente o concorsuale paritaria o concorsuale marginale in capo al sig. con Controparte_2 conseguente condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni, dichiarare tenuta e condannare la società (già e già ), in persona del legale Controparte_3 Controparte_7 Controparte_4
rappresentante pro tempore, oggi con sede legale in Milano Piazza Tre Torri n. 3, c.f.
– p. iva a provvedere in manleva e/o garanzia e a tenere indenne il P.IVA_3 P.IVA_3
sig. dal pagamento di quanto risultasse eventualmente provato come Controparte_2
effettivamente dovuto, a qualsivoglia parte del presente giudizio in caso di soccombenza dello stesso e ciò in esecuzione della polizza assicurativa in essere tra il sig. e la Controparte_2
precitata società (già e già ). Controparte_3 Controparte_7 Controparte_4
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Per : Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita a) Nel merito, respingere la domanda di manleva svolta dal signor per Controparte_2 essere infondato l'appello proposto dalla signora nonché l'appello Parte_1 incidentale proposto dal ” e pertanto confermare la sentenza n. 348/2024, Controparte_1
emessa il 13.08.2024 dal Tribunale di Verbania, comunicata a cura della Cancelleria in data
14.08.2024, siccome giuridicamente corretta ed ineccepibile.
pagina 4 di 27 b) Nel merito, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande dall'appellante e dal avanzate, limitare la domanda di manleva Controparte_1
svolta dal signor sulla base delle condizioni di polizza e delle franchigie Controparte_2
ivi contenute.
c) In via istruttoria, la terza chiamata si oppone alle istanze istruttorie formulate dell'appellante per tutti i motivi ed eccezioni già rassegnati in memoria ex art. 183, VI comma n.3 c.p.c. Pt_1
che si intendono qui integralmente ritrascritti. Si richiamano le produzioni documentali di cui alla comparsa di risposta in appello”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio.
conveniva in giudizio il sito in chiedendo che lo Parte_1 Controparte_1 CP_6 stesso venisse condannato al risarcimento dei danni che quantificava in € 13.836,30.
A fondamento della domanda deduceva che: nell'anno 2019 aveva acquistato all'asta un appartamento sito al piano terra del per poi commissionarne l'integrale CP_1
ristrutturazione; nel periodo di tempo compreso tra la stipula del preliminare e la successiva vendita a terzi, l'appartamento (appena ristrutturato) aveva subito il completo allagamento a causa di lavori di riparazione dell'impianto di riscaldamento centralizzato commissionati dal con conseguenti danni al parquet (appena posato), alle porte ed ai telai interni, ai CP_1
muri perimetrali interni appena ritinteggiati;
i costi di ripristino (sostenuti prima della vendita a terzi) ammontavano a complessivi € 13.836,30.
Il contestava la propria responsabilità precisando che: nel febbraio 2019 Controparte_1
l'attrice aveva segnalato al condominio la presenza di tracce di umidità nei muri dell'appartamento; il Condominio aveva quindi inviato l'idraulico che, Controparte_2 nel tentativo di individuare la causa delle infiltrazioni, aveva rotto la tubazione dell'impianto di riscaldamento centralizzato;
il condominio, tramite la propria assicurazione, aveva quindi risarcito solamente le infiltrazioni inizialmente lamentate, mentre l'allagamento dell'appartamento era ascrivibile al solo (che il Condominio chiedeva di Controparte_2
chiamare in causa).
Contestava infine la necessità degli interventi di ripristino dedotti e la congruità dell'importo pagina 5 di 27 richiesto.
confermava di essere andato in data 06.02.2020 nell'appartamento allora Controparte_2 di proprietà di per eseguire l'intervento di ricerca e riparazione della Parte_1
tubazione condominiale. Deduceva che la ricerca del punto esatto della tubazione condominiale guasta comportava necessariamente la rimozione delle piastrelle presenti in loco e nel corso di tale operazione si era accidentalmente rotta la tubazione condominiale con conseguente allagamento della proprietà attorea.
Contestava la necessità degli interventi di ripristino dedotti e la congruità dell'importo richiesto.
Chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la propria assicurazione che non aveva inteso risarcire il danno in sede stragiudiziale.
(oggi ) confermava l'esistenza e l'operatività della polizza nei Controparte_4 Controparte_3
limiti delle condizioni di assicurazione e delle franchigie ivi previste ma contestava le domande di parte attrice e del convenuto. CP_1
Contestava in particolare: che l'attrice avesse effettivamente provveduto alla pregressa integrale ristrutturazione dell'appartamento; che i danni fossero ascrivibili a Controparte_2
essendo le infiltrazioni preesistenti al suo intervento;
che vi fosse prova dei danni anche in punto quantum.
II) Sulla sentenza di primo grado.
Istruita la causa anche mediante prova orale e CTU, con sentenza n. 348/2024, pubblicata il
14.8.2024, il Tribunale di Verbania:
- respingeva la domanda attorea;
- condannava a rifondere al il 70% delle spese di lite, Parte_1 Controparte_1
compensando il residuo 30%;
- condannava il a rifondere a il 40% delle spese di lite, Controparte_1 Controparte_2
compensando il residuo 60%;
- condannava il a rifondere ad il 25% delle spese di lite, Controparte_1 Controparte_4
compensando il residuo 75%;
- poneva le spese di CTU a carico dell'attrice.
pagina 6 di 27 Il Tribunale dava atto che aveva esperito nei confronti del Parte_1 CP_1
l'azione ex art. 2051 c.c..
[...]
Previ richiami giurisprudenziali in tema di responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c., rilevava che non vi erano contestazioni sulla natura condominiale della tubazione rotta.
Riteneva piuttosto che non fosse stata fornita prova dell'ascrivibilità al dei danni CP_1
lamentati e delle asserite opere di ripristino oggetto di domanda risarcitoria.
La prova non avrebbe potuto essere acquisita neanche ammettendo i capitoli di prova dedotti con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c., in assenza di un accertamento dello stato dei luoghi precedente agli interventi di ripristino disposti autonomamente dall'attrice.
L'assenza di prova era chiaramente emersa in sede di C.T.U. atteso che il Consulente aveva potuto visionare solamente le fotografie prodotte dalle quali nulla era dato evincere.
In punto spese, previo richiamo della pronuncia della Corte di Cassazione, SS.UU.
n. 32061/2022, il Tribunale riteneva che nei rapporti tra ed il Parte_1 CP_1
, in ragione dell'esito della lite, ricorrevano giusti motivi per compensare le spese fino alla
[...]
concorrenza del 30%, dovendo il residuo 70% seguire la soccombenza.
Nei rapporti tra il ed il terzo chiamato riteneva che le Controparte_1 Controparte_2
spese di lite dovessero essere compensate in ragione del 60%, dovendo il residuo 40% seguire la soccombenza del CP_1
Infine, in ossequio al principio di causalità, relativamente alla chiamata in causa di CP_4
riteneva che le spese di lite dovessero essere compensate in ragione del 75%, dovendo il
[...]
residuo 25% seguire la soccombenza del Condominio.
III) Motivi di appello proposti da . Parte_1
Con il primo motivo l'appellante si duole che il Tribunale non abbia ritenuto provato che l'allagamento fosse stato prodotto da una tubazione condominiale e ritiene che il Tribunale abbia totalmente omesso di valutare le prove documentali in atti a firma dell'amministratore pro tempore del che invece confermerebbero sia la condominialità del tubo che perdeva CP_1
pagina 7 di 27 acqua sia la riconducibilità dell'allagamento alla rottura del tubo durante l'intervento commissionato dall'Amministrazione condominiale nel 6 febbraio 2020.
Richiama in tal senso:
- la denuncia del sinistro alla Compagnia in data 4 giugno 2020 effettuata Controparte_8 dall'amministratore;
- la lettera datata 05.02.2020 a firma del Geometra (con la quale era stato commissionato CP_9
l'intervento di riparazione) dalla quale emergerebbe la conferma che si era verificata una perdita proveniente da un tubo condominiale dell'impianto di riscaldamento e che tale perdita era stata già verificata e constatata dall'amministratore di condominio.
Precisa che nessuna delle parti aveva contestato in primo grado la condominialità del tubo danneggiato, gli allagamenti ed i bagnamenti causati dalla perdita idrica.
Ritiene che il Tribunale abbia ignorato la deposizione del teste (collaboratore Tes_1 dell'amministratore condominiale) che aveva per l'appunto riferito in merito a quanto accaduto il
06.02.2021.
Sotto altro profilo considera la sentenza errata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non provato che i danni lamentati siano stati conseguenza dell'allagamento oggetto di causa.
Osserva in proposito che:
- i documenti prodotti (già con la prima memoria ex art. 183 c.p.c.) a dimostrazione dei danni non sarebbero stati oggetto di contestazione alcuna;
- non sarebbe stata esaminata l'ampia documentazione fotografica prodotta in atti ed effettuata nei giorni dell'evento (doc. 5 . CP_4
Precisa che tali documenti proverebbero che l'appartamento signora il 6 febbraio 2020 Pt_1
era stato completamente ristrutturato.
Deduce di avere provato le opere di ripristino mediante produzione dei corrispondenti documenti fiscali, bonifici di pagamento ed aggiunge di avere sul punto offerto prova orale, non ammessa dal giudice di prime cure e di cui chiede l'ammissione a questa Corte.
Con il secondo motivo si duole che il Tribunale abbia rigettato la domanda aderendo alle conclusioni della CTU.
pagina 8 di 27 Rileva che nel primo grado di giudizio era stato chiaro a tutte le parti processuali, tranne che al
Tribunale, che: i danni erano già stati riparati nel 2020; che i danni non fossero derivati da infiltrazioni ma da bagnamento- allagamento da fuoriuscita di acqua da tubo condominiale.
Deduce quindi che la disposta CTU era ab origine inutile ed estranea al tema di decisione, che verteva solo sul quantum e non sull'an della pretesa risarcitoria.
Ritiene che se il Tribunale avesse prima ammesso ed espletato le prove orali dedotte dall'attrice avrebbe acquisito al processo tutti gli elementi fattuali necessari per eventualmente devolvere al consulente la loro sola valorizzazione.
IV) Difese ed appello incidentale del Controparte_1
Il ha contestato i motivi di appello deducendo, sostanzialmente, la correttezza Controparte_1 della decisione del Tribunale. Ha ribadito che allagamento dell'appartamento sarebbe ascrivibile all'intervento dell'idraulico. Ha comunque ribadito le contestazioni concernenti l'an ed il quantum del danno.
Il ha quindi proposto appello incidentale. Controparte_1
Con il primo motivo di appello incidentale censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del CP_1
Ribadisce che la causa dell'allagamento è stata la rottura della tubazione condominiale causata dall'idraulico, come risulterebbe: dalle allegazioni in fatto contenute nell'atto di citazione in primo grado;
dalla denuncia del sinistro dell'idraulico alla propria Compagnia di assicurazione;
dalla deposizione del teste . Tes_1
Richiama la giurisprudenza di legittimità in ordine alla responsabilità dell'appaltatore per danni arrecati a terzi nell'esecuzione dell'opera.
Con il secondo motivo censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha qualificato la domanda attorea come azione ex art. 2051 c.c. e non invece ex art. 2043 c.c.
Richiamata giurisprudenza della Suprema Corte sul punto e ritiene che in corso di causa sia inequivocabilmente emerso che il bagnamento dell'appartamento è stato provocato dall'imperita condotta dell'idraulico, non invece dalla res tale che, nell'occorso avrebbe avuto un ruolo meramente passivo.
pagina 9 di 27 Con il terzo motivo censura la parziale compensazione delle spese con parte attrice, rileva che la domanda attorea è stata integralmente rigettata, ritiene che la compensazione non possa disporsi neppure in caso di rigetto delle eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate dal CP_1
Con il quarto motivo deduce che sia incomprensibile la statuizione del Tribunale in relazione alla liquidazione delle spese tra e , non avendo il Tribunale nemmeno CP_1 CP_2
esplicitato il criterio seguito per determinare la percentuale di addebito.
Con il quinto motivo si duole della condanna al rimborso delle spese di lite in favore di
[...]
sostenendo che il Tribunale ha erroneamente applicato il principio di causalità CP_4
elaborato dalla giurisprudenza.
V) Difese di e di Controparte_2 Controparte_3
Con riferimento all'appello principale ha sostanzialmente rilevato la Controparte_2
correttezza della decisione del Tribunale.
Ha parimenti contestato l'appello incidentale del , deducendo di essersi Controparte_1
trovato ad intervenire su delle tubazioni condominiali già gravemente ammalorate e ritiene che la prova orale abbia confermato che “alla rimozione della piastrella è iniziata la fuoriuscita
d'acqua, come se la piastrella costituisse il tappo del buco” (teste ). Tes_1
Ritiene quindi anche corretta la qualificazione della domanda attorea ex art. 2051 c.c., atteso che nel caso di specie le tubazioni idriche condominiali erano in pessime condizioni di manutenzione.
Ha infine riproposto la domanda di manleva nei confronti di Controparte_3
ha svolto difese sostanzialmente sovrapponibili a quelle di Controparte_3 Controparte_2
d ha riproposto le difese afferenti alle limitazioni ed alle franchigie di polizza.
[...]
VI) Decisione della Corte.
L'appello è fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito illustrati.
1) In sede di gravame ha riproposto, ricapitolandole, le istanze istruttorie Parte_1
pagina 10 di 27 già dedotte nel primo grado di giudizio.
Il Tribunale si è pronunciato in ordine alle istanze istruttorie con ordinanza dep. 27.03.2022, così statuendo in relazione ai capitoli di prova di “non ammette la prova Parte_1
richiesta, ritenuto i capitoli nn. 1) irrilevante;
2), 3), 4), 5) 7) a 13) documentali o che andavano provati con documenti;
6) da provare con documenti;
14) valutativo”.
non ha formulato alcuno specifico motivo di impugnazione in relazione Parte_1
alle ragioni illustrate dal Tribunale a giustificazione del rigetto delle sue istanze istruttorie.
Secondo la giurisprudenza “I motivi di appello concorrono a determinare l'oggetto del relativo giudizio e, per questo profilo, incidono sullo stesso esercizio del potere d'impugnazione, non potendosi considerare proposti all'esame del giudice del gravame i capi della sentenza di primo grado che non siano stati in concreto oggetto di specifiche censure nell'atto di appello. Pertanto, la parte non può riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado senza espressamente censurare, con motivo di gravame, le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta o dolersi della omessa pronuncia al riguardo” (Corte di
Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15519 del 07/07/2006).
La mera riproposizione in appello delle istanze istruttorie deve quindi stimarsi inammissibile ex art. 342 c.p.c..
L'istanza ex art. 210 c.p.c., riproposta in appello è superata dall'avvenuta produzione ad opera delle parti delle perizie svolte dalle rispettive compagnie di assicurazione.
2) Con il primo motivo si duole dell'erronea valutazione delle prove in Parte_1 ordine all'an debeatur.
2.1) Quanto all'erronea applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. da parte del Tribunale, è opportuno chiarire quali siano state le allegazioni attoree e le difese dei convenuti davanti al Tribunale.
con l'atto di citazione in primo grado, aveva dedotto che aveva appena Parte_1
pagina 11 di 27 finito di ristrutturare l'immobile quando lo stesso era stato “completamente allagato e conseguentemente danneggiato gravemente a causa di riparazioni all'impianto di riscaldamento centralizzato, ordinate dall'amministrazione del condominio”, con evidenti danni al parquet di tutti i locali (appena posato), alle porte ed ai telai interni, ai muri perimetrali ed interni (appena tinteggiati).
Il pur riconoscendo la natura condominiale della tubazione rotta, aveva contestato CP_1
la domanda attorea lamentando la mancanza di prova:
- dell'imputabilità dei danni allo specifico evento dedotto;
- alla effettiva necessità degli interventi di ripristino indicati;
- all'effettiva esecuzione di tali interventi di ripristino;
- alla congruità di quanto richiesto a titolo risarcitorio;
- all'effettiva sopportazione dell'esborso di cui era stato richiesto il risarcimento.
In ordine alla propria responsabilità ex art. 2051 c.c. aveva poi osservato che il fatto illecito avrebbe tutt'al più dovuto essere ascritto all'idraulico che aveva accidentalmente rotto una tubazione dell'impianto di riscaldamento centralizzato senza avere prima provveduto al suo svuotamento.
Aveva infine rilevato che l'assicurazione del aveva già indennizzato i danni CP_1 conseguenti alle perdite di acqua antecedenti all'intervento dell'idraulico, non invece quelle successive in quanto ascrivibili esclusivamente alla condotta dell'idraulico.
aveva espressamente riconosciuto che stava svolgendo le operazioni di Controparte_2
“ricerca del punto esatto della tubazione condominiale guasta, operazione che obbligatoriamente comportava la rottura e la rimozione delle piastrelle in loco presenti. Nell'eseguire la suddetta operazione di rottura e rimozione delle piastrelle, il sig. provocava accidentalmente la CP_2
rottura della tubazione condominiale sottostante alle piastrelle, già interessata dalla perdita, con conseguente allagamento dell'appartamento di proprietà . Pt_1
si era financo doluto dell'incomprensibilità della condotta della propria assicurazione CP_2
che aveva rifiutato di indennizzare il sinistro pur essendo evidente la sua responsabilità.
si era difesa deducendo che le allegazioni attoree erano indimostrate e che i Controparte_4
pagina 12 di 27 danni subiti dall'attrice erano stati causati da una perdita di acqua indubbiamente pregressa all'intervento dell'idraulico, non invece dall'accidentale ulteriore danneggiamento di detto tubo da parte del medesimo . CP_2
In definitiva, entro il maturare delle preclusioni assertive del giudizio di primo grado, non sono state oggetto di specifica contestazione alcune circostanze ed in particolare che:
- nel corso dei lavori di riparazione di una tubatura questa si rompeva causando l'integrale allagamento dell'appartamento;
- che la tubatura era condominiale e per stessa ammissione del stava già perdendo;
CP_1
- che la definitiva rottura con abbondante fuoriuscita di acqua si era verificata solo in occasione dell'intervento dell'idraulico.
2.2) Dal punto di vista documentale, quanto alla posizione del risulta (doc. 3 CP_1
) che l'amministratore condominiale in data 05.02.2020 aveva chiesto all'idraulico un CP_2
“intervento di manutenzione urgente su impianto di riscaldamento del ” per la Controparte_1
“ricerca e riparazione di un guasto all'impianto di riscaldamento condominiale” con la specificazione che “la perdita è stata verificata e constatata al piano rialzato della scala B, in un tratto che attraversa in parte la proprietà […]”. Pt_1
Anche dalla relazione redatta dal perito dell'assicurazione condominiale (doc. 6, pag. 2
risulta che l'intervento dell'idraulico fosse stato chiesto per “alcuni lavori di ricerca CP_1
e riparazione di un guasto accidentale ad una tubazione del riscaldamento”.
Infine, l'amministratore del condominio, assicurato in proprio presso Controparte_10
(doc. 4 ) aveva denunciato il sinistro segnalando che “tutto è riconducibile a un nostro CP_3
intervento eseguito il giorno 06.02.2020, intervento reso necessario a causa del riscontro di danni da bagnamento dovuti alla rottura dell'impianto di riscaldamento generale […]”
E' quindi dimostrato (oltre che pacifico per averlo ammesso lo stesso Condominio) che la tubatura fosse già parzialmente rotta con conseguenti iniziali perdite di acqua anche se plausibilmente contenute e di intensità tale da non poter provocare l'allagamento dell'intero appartamento, concretamente occorso solo in occasione dell'intervento dell'idraulico.
Quanto alla posizione di in sede di denuncia del sinistro alla propria CP_2
pagina 13 di 27 assicurazione (doc. 3 lo stesso ammetteva che “eseguendo dei lavori, danneggiavo CP_1 il tubo sottostante”.
In occasione dell'instaurazione del giudizio di primo grado, al fine di scongiurare la sua chiamata in causa da parte del aveva nuovamente ribadito alla propria assicurazione che nel CP_1
corso delle lavorazioni per cui è causa aveva accidentalmente provocato la rottura della tubazione condominiale sottostante alle piastrelle, “con conseguente allagamento dell'appartamento di proprietà Infatti, essendo l'impianto di riscaldamento pieno e conseguentemente in Pt_1 pressione, l'aver rotto e rimosso le piastrelle che coprivano la tubazione condominiale, con accidentale interessamento della stessa, ha provocato dalla predetta tubazione, oramai definitivamente rotta, l'immediata fuoriuscita di una grande quantità d'acqua a forte pressione che ha prodotto il repentino svuotamento dell'impianto di riscaldamento e il conseguente allagamento dell'appartamento di proprietà . Pt_1
2.3) La prova testimoniale ha dato ulteriore riscontro a quanto già emergente dalle produzioni documentali in atti.
Il teste (all'epoca dei fatti collaboratore dell'amministratore condominiale Testimone_2
geom. ha confermato che: CP_9
- era intervenuto il 06.02.2020 “alla presenza e sotto la direzione del Controparte_2 geom. ” (capo 5 seconda memoria ex art. 183 c.p.c. del terzo chiamato ); Tes_1 CP_2
- in tale frangente l'idraulico aveva iniziato a rimuovere le piastrelle nel punto dove si trovava la presumibile rottura;
- alla rimozione della piastrella era iniziata la fuoriuscita d'acqua, come se la piastrella costituisse il tappo del buco, rimossa detta piastrella era poi iniziata la fuoriuscita d'acqua;
- successivamente l'idraulico era intervenuto per svuotare l'impianto e, quindi, la pressione era diminuita.
Le dichiarazioni del teste sono state invece imprecise nella parte in cui lo stesso ha escluso che prima della rimozione della piastrella vi fossero perdite e/o rotture, cosa che invece è pacifica avuto riguardo alle difese delle parti ed ai documenti già in atti.
Il CTU nominato, pur non avendo potuto riferire alcunché sull'accaduto, ha confermato quanto meno che “le tubazioni erano in pessime condizioni”.
pagina 14 di 27 2.4) Contrariamente a quanto affermato da non può sostenersi che quanto Controparte_2
accaduto sia del tutto accidentale e non ascrivibile al suo fatto colposo ex art. 2043 c.c., se non altro considerando che, a fronte di una perdita già accertata e proveniente dall'impianto di riscaldamento, lo stesso non ha ritenuto opportuno svuotare l'impianto o quanto meno ridurne la pressione al fine di evitare quanto poi effettivamente occorso.
Non vi sono elementi per poter sostenere che, al momento del suo intervento, l'idraulico fosse a conoscenza delle pessime condizioni dell'impianto di riscaldamento, ma non si può ragionevolmente sostenere che la sua condotta sia stata conforme a canoni di diligenza e prudenza esigibili in relazione alla specifica attività svolta, se non altro considerando che sarebbe bastato ridurre la pressione e/o svuotare l'impianto di riscaldamento prima di intervenire.
2.5) E' parimenti responsabile il atteso che l'impianto di riscaldamento è CP_1
pacificamente condominiale, quindi, il è responsabile della sua custodia ex CP_1
art. 2051 c.c. e la rottura, per quanto possa essere stata inizialmente contenuta, indubbiamente preesisteva all'intervento dell'idraulico.
Non è poi irragionevole sostenere che la definitiva rottura della tubazione sia stata causata anche dalle pessime condizioni di manutenzione della stessa e non solo dall'operato dell'idraulico.
Deve escludersi che l'operato dell'idraulico possa integrare il caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c. atteso che la prova orale ha dato contezza del fatto che abbia pur sempre Controparte_2 operato sotto la direzione del geom. quale incaricato dall'amministratore condominiale Tes_1
e su una tubazione in pessime condizioni.
Il e sono pertanto corresponsabili dell'allagamento Controparte_1 Controparte_2 dell'appartamento di : il Condominio ex art. 2051 c.c. e Parte_1 Controparte_2
x art. 2043 c.c..
[...]
2.6) Sempre in punto responsabilità, occorre rilevare che pur a fronte della chiamata in causa di quale preteso esclusivo responsabile dei danni da allagamento, Controparte_2 [...]
non ha modificato le proprie conclusioni, avendo continuato a chiedere la Parte_1
pagina 15 di 27 condanna del solo . Peraltro la stessa non si è espressamente opposta Controparte_1 all'estensione della domanda.
In proposito si rileva che secondo la giurisprudenza “In tema di responsabilità civile, nell'ipotesi in cui la parte convenuta chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell'evento dannoso, la richiesta risarcitoria deve intendersi estesa al medesimo terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore, poiché la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo a distinte obbligazioni risarcitorie, non mutando l'oggetto del giudizio;
un'esplicita domanda dell'attore è, invece, necessaria quando la chiamata del terzo si fondi sulla deduzione di un rapporto sostanziale differente da quello invocato dall'attore nei confronti del convenuto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la domanda risarcitoria proposta contro l'ente comunale, convenuto quale custode ex art. 2051 c.c. di una strada pubblica, automaticamente estesa al terzo ente provinciale, chiamato ai sensi dell'art. 2043 c.c., in considerazione dell'unicità del fatto costitutivo delle due responsabilità, del diritto soggettivo al risarcimento del danno e dell'azione a favore del danneggiato)” (Corte di Cassazione, Sez. 3,
Ordinanza n. 31066 del 28/11/2019).
Pertanto, la circostanza che non abbia modificato le proprie conclusioni Parte_1 all'esito della costituzione di non è ostativa alla condanna in solido dei Controparte_2 corresponsabili dell'allagamento.
Deve pertanto essere disattesa la domanda del di essere manlevato da Controparte_1
atteso che il convenuto ed il terzo chiamato sono obbligati in solido al Controparte_2
risarcimento del danno in favore di parte attrice – appellante.
Da ultimo deve rilevarsi che nessuna delle parti evocate in giudizio ha chiesto che si accerti la misura del concorso di responsabilità ascrivibile al ed a Controparte_1 Controparte_2
[...]
3) Il secondo motivo di appello principale attiene al quantum ed è fondato nei limiti di seguito illustrati.
Si rileva innanzitutto che l'attrice ha ben spiegato la ragione per la quale non ha potuto procedere all'accertamento dei danni mediante ricorso per ATP, considerato che i fatti si sono verificati pagina 16 di 27 giovedì 06.02.2020 e la compravendita immobiliare è occorsa martedì 11.02.2020 con pattuizione che la consegna avrebbe dovuto avvenire entro il 10.03.2020.
Come osservato da parte appellante, la CTU svolta nel giudizio di merito è priva di rilievo decisorio atteso che il consulente si è limitato a constatare che i lavori di ripristino erano stati già svolti e che nulla di specifico poteva desumersi dalle fotografie in atti.
Nel primo grado di giudizio il quantum era stato contestato da entrambi i convenuti che avevano ritenuto non dimostrato: quali fossero stati i danni conseguenti all'allagamento; quale fosse stato il criterio seguito per la quantificazione;
quali spese avesse effettivamente sostenuto l'attrice.
Pur a fronte delle contestazioni svolte dai convenuti e dell'inammissibilità della prova orale ricapitolata in appello, vi sono plurimi elementi di prova che consentono di ritenere parzialmente dimostrato il danno nel quantum.
Si è già detto che è dimostrata (anche ex art. 115 c.p.c.) sia la preesistenza delle perdite di acqua sotto alcune piastrelle (a loro volta coperte dal parquet), sia l'allagamento dell'intero piano di calpestio dell'appartamento per effetto della rottura provocata in data 06.01.2020.
Gli interventi svolti e l'esborso economico concretamente sostenuto sono sufficientemente documentati.
Sono in atti due preventivi del 07.02.2020 (allagamento del 06.02.2020), uno per i lavori e l'altro per il materiale necessario alla sostituzione delle parti ammalorate (docc. 1 e 5 attrice allegato alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c.).
Sono parimenti in atti le fatture poi emesse dalle imprese incaricate, con i relativi giustificativi di spesa.
Non è quindi condivisibile la tesi del secondo la quale l'attrice non avrebbe CP_1 dimostrato l'esecuzione dei lavori e la spesa concretamente sostenuta, attesa la chiara corrispondenza tra preventivi, fatture e giustificativi di spesa.
Non è stata poi prospettata alcuna circostanza che possa fare ritenere che le fatture delle imprese incaricate siano state emesse per prestazioni inesistenti e/o che non siano attendibili le contabili pagina 17 di 27 di pagamento in atti.
Corrisponde al vero che in sede di compravendita si sia obbligata soltanto Parte_1
a ripristinare il parquet.
Peraltro la stessa clausola contrattuale fa riferimento più in generale ai “lavori necessari a seguito di una perdita verificatasi a causa della rottura di una tubatura condominiale”.
E' peraltro dato di comune esperienza che la presenza di copiose perdite renda del tutto inservibile non solo il parquet ma anche i battiscopa e gli infissi che sono venuti a contatto con l'acqua.
Ancora, costituisce dato di comune esperienza che il bagnamento delle pareti comporti quanto meno lo sfarinamento della tinteggiatura con conseguente necessità di ritocchi.
Si ritiene quindi che la necessità delle lavorazioni di cui ai preventivi ed alle fatture in atti sia conseguente proprio all'allagamento per cui è causa.
Si è già detto che vi è prova documentale dell'effettivo pagamento delle prestazioni poi eseguite.
Un ulteriore contestazione riguarda la congruità della spesa sostenuta.
In proposito soccorrono le stime del danno effettuate dai periti dell'assicurazione del CP_1
e di Controparte_2
Nelle due perizie in atti non si dà atto della superfluità della spesa sostenuta.
Piuttosto è stata effettuata una stima “a ribasso”, considerato che non è stato possibile visionare l'immobile nell'immediatezza dei fatti.
In proposito il perito dell'assicurazione di ha stimato il danno in complessivi CP_2
€ 10.017,71.
Il perito dell'assicurazione del ha valutato il danno effettuando sia una stima “a CP_1 nuovo” (€ 7.400,00 al netto dell'Iva) sia tenendo conto del “valore in uso” (ovverosia operando una decurtazione del 20% in considerazione del fatto che il materiale danneggiato non era nuovo) pari ad € 5.920,00 al netto dell'Iva.
Come già detto, la prova orale capitolata da per dimostrare le condizioni Parte_1 preesistenti dell'immobile ed i lavori di ripristino dopo l'allagamento non è ammissibile.
Dalla visione delle fotografie in atti può evincersi che, prima dell'allagamento, l'immobile si pagina 18 di 27 trovasse in buone condizioni ma non vi sono elementi che consentano di sostenere che lo stesso fosse stato appena ristrutturato relativamente agli elementi poi danneggiati dall'allagamento.
Si rileva in proposito che la per ristrutturazione dell'immobile prodotta dall'attrice con la Pt_2
seconda memoria ex art. 183 c.p.c. (doc. 10) è priva di relazione illustrativa e/o allegati progettuali, ragione per la quale nulla è dato evincere dalla stessa.
A fronte delle contestazioni concernenti la congruità della spesa concretamente sostenuta e dell'inammissibilità della prova orale dedotta in proposito, questa Corte ritiene che la domanda possa essere accolta nei limiti in cui vi è convergenza tra le due perizie estimative del danno, attingendo alla stima che ha applicato la riduzione per il possibile stato d'uso dei beni.
Il danno deve pertanto essere stimato alla data del sinistro in € 5.920,00 oltre Iva (che nelle fatture in atti è indicata al 10%), per un importo finale di € 6.449,00 ad oggi rivalutato in
€ 7.661,41.
Non sono documentati pagamenti (da imputarsi ad acconto) già effettuati in favore di parte attrice.
4) Deve essere disattesa la richiesta di parte attrice appellante di riconoscere sull'importo così liquidato gli interessi legali dalla data del fatto illecito ad oggi (previa devalutazione a quella stessa data dell'importo risarcitorio liquidato). Si osserva infatti che gli interessi "compensativi" hanno funzione sostanzialmente risarcitoria del pregiudizio subito dal creditore per il tardivo conseguimento della somma corrispondente all'equivalente pecuniario dei danni subiti (c.d.
“danno da ritardo”). Atteso quindi che tali interessi costituiscono la modalità liquidatoria del danno, tale specifica voce di danno deve pur sempre essere specificamente allegata in fatto e provata (arg. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4938 del 16/02/2023, Corte di Cassazione,
Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995), mentre nel caso concreto è mancata la stessa allegazione del fatto costitutivo del danno da ritardo.
Sono invece dovuti gli interessi moratori nella misura di cui all'art. 1284 primo comma c.c. (non ricorrendo i requisiti previsti dal quarto comma di tale norma).
5) Passando alla disamina dell'appello incidentale proposto dal , il primo ed il Controparte_1
secondo motivo di appello incidentale sono infondati.
pagina 19 di 27 5.1) Con il primo motivo il si duole che il Tribunale abbia rigettato l'eccezione di CP_1
carenza di legittimazione passiva sollevata sin dalla costituzione nel giudizio di primo grado.
In proposito si rileva che la “legittimazione passiva” sussiste solamente perché Parte_1
ha prospettato la responsabilità del Condominio quale proprietario e quindi custode
[...] dell'impianto di riscaldamento.
Secondo la giurisprudenza, infatti, “La legitimatio ad causam è espressione del principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge. Ciò comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data - la verifica, anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (con il solo limite della formazione del giudicato interno sulla questione) e in via preliminare al merito, dell'astratta coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta. La questione relativa alla legittimazione, pertanto, si distingue nettamente dall'accertamento in concreto che l'attore e il convenuto siano, dal lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio […]”
(Cassazione civile, sez. lav., 24 marzo 2004, n. 5912).
Nel caso di specie ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1 allegando che lo stesso è proprietario e custode dell'impianto di riscaldamento condominiale, quindi responsabile ex art. 2051 c.c..
Ricorre pertanto l'astratta coincidenza tra soggetto concretamente convenuto e soggetto astrattamente destinatario della pronuncia richiesta.
5.2) Anche il secondo motivo di appello incidentale è infondato.
Come già illustrato in sede di disamina del primo motivo di appello principale, cui per brevità si rimanda, sussiste anche la titolarità passiva del rapporto giuridico dedotto in giudizio.
E' infatti pacifica la rottura e quindi la perdita dalla tubazione prima dell'intervento dell'idraulico.
Sono dimostrate le pessime condizioni di manutenzione di tale tubazione che indubbiamente hanno concorso a determinare la sua definitiva rottura in occasione dell'intervento dell'idraulico, tanto che il teste ha dichiarato che “alla rimozione della piastrella è iniziata la Tes_1 fuoriuscita d'acqua, come se la piastrella costituisse il tappo del buco […]”.
pagina 20 di 27 Come già illustrato, il fatto dell'idraulico non integra caso fortuito né esime da responsabilità il in relazione alle obbligazioni di custodia sullo stesso gravanti. CP_1
5.3) Il terzo, quarto e quinto motivo di appello incidentale in punto spese sono assorbiti, dovendo questa Corte provvedere d'ufficio alla nuova liquidazione delle spese del doppio grado per effetto della riforma della sentenza impugnata.
6) Residua infine la domanda di manleva proposta da nei confronti di Controparte_2
Controparte_3
E' documentata la stipulazione della polizza “Tuttoimpresa” n. 6069581 e sono in atti le relative condizioni generali di contratto (docc. 1 e 2 . CP_3
Viene in particolare in rilievo la sezione responsabilità civile terzi.
E' incontestata l'operatività della polizza, come peraltro risulta dall'art.
5.1 delle CgA secondo cui “La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività dichiarata in polizza […]”.
Non possono ritenersi operativi il massimale e la franchigia di cui art.
5.6 lett. O) delle CgA ed alla lett. N) delle Condizioni particolari responsabilità civile.
Secondo l'art. 5.6 (Esclusioni e delimitazioni) l'assicurazione R.C.T. non comprende i danni “a condutture ed impianti sotterranei in genere […]”.
Nella successiva lett. N delle condizioni particolari è stato previsto che “A parziale deroga dell'art. 5.6 - Esclusioni - lettera o) danni a condutture e impianti - l'assicurazione comprende i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei. La garanzia è prestata con un limite di risarcimento pari a € 30.000,00 per sinistro”.
Si osserva peraltro che nel caso di specie non viene in rilievo un danno “arrecato alle condutture” ma all'appartamento (parquet, battiscopa ecc.) dell'attrice.
pagina 21 di 27 Ancora non può operare la clausola R) delle Condizioni particolari responsabilità civile in deroga alla causa di esclusione di cui all'art.
5.6 lett. N) (danni cagionati da opere dopo l'ultimazione dei lavori), così come non può venire in rilievo la clausola di esclusione di cui all'art.
5.6 lett. N), venendo nel caso specifico danni arrecati nel corso dei lavori e non dopo la loro ultimazione.
Da ultimo è priva di rilievo decisorio la clausola di gestione delle vertenze di danno (art. 8.18) atteso che ha contestato stragiudizialmente l'indennizzabilità del sinistro e, Controparte_4
giudizialmente, non ha manifestato la volontà di assumere la gestione della lite.
Ad ogni modo l'assicurato ha diritto al rimborso delle spese di resistenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 1917 c.c. e dello stesso art.
8.18 terzo comma.
deve pertanto essere condannata a manlevare il proprio assicurato Controparte_3 CP_2 in relazione alle somme da quest'ultimo corrisposte o dovute in favore di
[...] [...]
per effetto del presente giudizio (omnicomprensive di capitale, rivalutazione e Parte_1
spese di lite).
7) Come già illustrato, per effetto della riforma della sentenza di primo grado, occorre procedere d'ufficio alla liquidazione delle spese del doppio grado.
7.1) Quanto al primo grado di giudizio:
- il e devono essere condannati in solido al rimborso Controparte_1 Controparte_2
in favore di delle spese di lite;
Parte_1
- la liquidazione viene effettuata tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase istruttoria, fase decisionale), del valore della controversia (compreso tra
€ 5.200,00 ed € 26.000,00), conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22, operato l'aumento per la difesa contro più parti ex art. 4 DM n. 55/2014 aumento che si ritiene discrezionale per lo meno nel quantum e che viene quantificato nella misura del 10% per ogni parte oltre la prima (tenuto conto del fatto che le difese sul quantum del convenuto e del terzo chiamato sono state pressocché sovrapponibili), comunque nei limiti della nota spese depositata nel primo grado di giudizio (richiesti € 5.077,00 oltre accessori);
pagina 22 di 27 - ha documentato spese per € 264,00 (di cui € 237,00 per CU, € 27,00 per Parte_1
diritti di cancelleria)
- le spese di CTU devono definitivamente essere poste a carico;
- nei rapporti interni tra e le spese di lite devono Controparte_1 Controparte_2
essere compensate attesa la loro corresponsabilità.
Sempre relativamente al primo grado di giudizio deve essere condannata al Controparte_3
rimborso in favore di delle spese di resistenza che vengono liquidate sulla Controparte_2
base dei medesimi criteri illustrati relativamente alla domanda attorea e sempre nei limiti dei compensi richiesti con la nota spese depositata nel giudizio di primo grado (€ 5.077,00) oltre alle di spese di CTU poste a carico di Controparte_2
Sono documentati esposti per € 237,00 per C.U.
7.2) Quanto alle spese del secondo grado di giudizio, il e Controparte_1 Controparte_2
devono essere condannati in solido al rimborso delle spese in favore di
[...] Parte_1
[...]
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo conformemente ai medesimi criteri illustrati per il primo grado di giudizio (tenuto conto quindi anche della fase istruttoria, considerato il tentativo di conciliazione effettuato) e sempre nei limiti della nota spese depositata in atti
(€ 5.809,00).
Sono documentate spese per complessivi € 383,50 (di cui € 356,50 per CU ed € 27,00 per diritti di cancelleria).
Relativamente ai rapporti tra il e sussistono i Controparte_1 Controparte_2
presupposti per la compensazione delle spese di lite (per le medesime ragioni già illustrate nel capo precedente) limitatamente alla fase studio, introduttiva e trattazione.
Occorre peraltro rilevare che la successiva fase decisionale è divenuta necessaria solamente in quanto il a differenza di tutte le altre parti, non ha ritenuto di accettare la proposta CP_1 conciliativa della Corte che di seguito di riporta: “abbandono dell'appello principale e dell'appello incidentale a spese compensate del gravame. Corresponsione in favore di parte pagina 23 di 27 attrice dell'importo risarcitorio di € 5.000,00 oltre contributo spese di € 2.000,00 ed accessori di legge. Ripartizione di tale importo nella misura del 50% tra e Controparte_1 CP_2
Compensazione delle spese di lite di primo grado tra e .
[...] CP_1 CP_2
Manleva e/o pagamento diretto della quota gravante su da parte di e CP_2 Controparte_3
rimborso spese sempre da parte di in favore del suo assicurato nella misura di Controparte_3
€ 2.000,00 oltre accessori. Conseguenti restituzioni in relazione ai pagamenti medio tempore già effettuati”.
Si ritiene evidente che, pur a fronte di un'eventuale limitata rimodulazione del riparto di responsabilità nei rapporti interni tra condebitori in solido, la proposta conciliativa sarebbe stata assolutamente vantaggiosa anche per il rispetto a quanto deciso in questa sede, non CP_1
solo in punto capitale ma anche in relazione alle spese del doppio grado di giudizio.
Come è noto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 91, 1° comma, secondo periodo, c.p.c., il giudice, “Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta […]”.
Questa Corte ritiene che la norma sia applicabile non solo nel caso in cui sia la parte che ha formulato la domanda (ai nostri fini la parte attrice) ad avere rifiutato la proposta conciliativa vantaggiosa ma anche nel caso in cui il rifiuto sia stato manifestato dalle altre parti evocate in giudizio, ovviamente nella sola ipotesi in cui la proposta conciliativa sarebbe stata per loro vantaggiosa avuto riguardo a quanto poi statuito in sede di definizione del giudizio.
Si osserva infatti che, per quanto il parametro della vantaggiosità debba essere determinato riguardo alla misura dell'accoglimento della domanda, la statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite successivamente maturate non è prevista in relazione alla sola parte che ha formulato da domanda ed ha rifiutato la proposta ma più genericamente alla “parte”, senza alcuna limitazione.
Ragione per la quale si ritiene che le spese di lite maturate dopo la proposta conciliativa possano essere addebitate anche alla parte convenuta che non abbia formulato alcuna domanda nell'ipotesi in cui per detta parte la proposta conciliativa è risultata economicamente conveniente rispetto a quanto poi deciso.
pagina 24 di 27 Il deve quindi essere condannato ex art. 91 c.p.c al pagamento in favore di Controparte_1 della fase decisionale in solido con (quest'ultima Controparte_2 Controparte_3
obbligata a corrispondere le spese resistenza in favore del proprio assicurato).
La sola fase decisionale sulla base dei criteri già illustrati ed aumentata del 20% (considerata la difesa di contro due parti oltre la prima), viene quantificata in € 2.293,20. Controparte_2
Deve invece escludersi che il rifiuto della proposta conciliativa possa comportare la condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., atteso che per lo meno le contestazioni relative al quantum consentono di escludere che il Condominio abbia resistito in giudizio con dolo o colpa grave,
Le spese di resistenza da porre a carico di ed in favore di Controparte_3 Controparte_2
devono infine essere quantificate sulla base dei criteri già illustrati e nei limiti della nota
[...] spese depositata da (richiesti complessivi € 5.155,80). Controparte_2
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 il è Controparte_1
tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione incidentale.
8) Per effetto della riforma della sentenza di primo grado, devono essere accolte le richieste di restituzione degli importi già corrisposti a titolo di spese di lite. ha allegato e documentato di avere corrisposto in data 19.09.2024 in Parte_1 favore del l'importo di € 5.426,39 a titolo di spese di soccombenza nel Controparte_1
giudizio di primo grado.
Il Condominio deve pertanto essere condannato alla restituzione in favore di CP_1 Parte_1 di € 5.426,39 oltre interessi legali dal 19.09.2024 sino al saldo.
[...]
Il Condominio ha allegato e documentato di avere corrisposto in data 22.04.2024 a CP_2
l'importo di € 2.429,88 a titolo di spese legali.
[...]
deve pertanto essere condannato alla restituzione in favore del Controparte_2
di € 2.429,88 oltre interessi legali dal 22.10.2024 sino al saldo. Controparte_1
Vale la pena rilevare che l'obbligazione di manleva gravante su non “copre” Controparte_3
pagina 25 di 27 anche le obbligazioni restitutorie poste a carico di Controparte_2
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello principale e sull'appello incidentale così provvede: in riforma della sentenza resa inter partes dal Tribunale di Verbania n. 348/2024 pubblicata il
14.08.2024,
1) Condanna il in solido, al risarcimento dei danni Parte_3 in favore di che liquida in € 7.661,41 oltre interessi legali ex art. 1284 Parte_1
primo comma c.c. dalla data della presente sentenza sino al saldo;
2) Condanna il in solido a rimborsare a Parte_3 Parte_1 le spese di lite del primo grado di giudizio, che si liquidano in € 264,00 per esposti,
[...]
€ 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
3) pone definitivamente le spese di CTU a carico del e di Controparte_1 Controparte_2
n solido fra loro;
[...]
4) Dichiara integralmente compensate le spese di lite del primo grado del giudizio tra il e Controparte_1 Controparte_2
5) Condanna a manlevare in relazione alle somme da Controparte_3 Controparte_2
questo corrisposte o dovute in favore di per effetto della presente Parte_1
decisione;
6) Condanna al pagamento in favore di delle spese di Controparte_3 Controparte_2 resistenza del primo grado di giudizio che si liquidano in € 237,00 per esposti, € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge, oltre al rimborso delle spese di CTU poste a carico di Controparte_2
7) Condanna il alla restituzione in favore di di Controparte_1 Parte_1
€ 5.426,39 oltre interessi legali dal 19.09.2024 sino al saldo;
8) Condanna alla restituzione in favore del di Controparte_2 Controparte_1
€ 2.429,88 oltre interessi legali dal 22.10.2024 sino al saldo;
9) Condanna il in solido a rimborsare a Parte_3 Parte_1
pagina 26 di 27 le spese di lite del presente giudizio di appello che si liquidano in € 383,50 per esposti, Pt_1
€ 5.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
10) Dichiara compensate le spese del presente giudizio di appello tra il e Controparte_1
limitatamente alla fase studio, introduttiva e trattazione;
Controparte_2
11) Condanna a rimborsare a le spese di lite del Controparte_3 Controparte_2 presente giudizio di appello in solido con il quest'ultimo obbligato Controparte_1 limitatamente alla somma di € 2.293,20 per la fase decisionale, che si liquidano in € 5.155,80 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
12) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico del . Controparte_1
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 24/09/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Rossana Zappasodi
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