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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 19/06/2025, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1026/2022 R.A.C.L., promossa da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Sabina Contu, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
elettivamente Controparte_1 domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Giuliana Murino e dall'avv. Roberto Di Tucci per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15 aprile 2022, ha agito in giudizio nei Parte_1 confronti dell' esponendo di aver svolto, tra il 1° settembre 1986 e il 18 gennaio 2018, le CP_1
mansioni di impiegato tecnico e di sorvegliante in sottosuolo, alle dipendenze della Società
Mineraria Carbosulcis s.p.a., presso i cantieri di ER e di UR US e, in particolare:
- dal 1986 al 1988, di essere stato adibito alle mansioni di impiegato tecnico con funzione di verifica, controllo e sperimentazione di tecnologie, macchinari e attrezzature funzionali all'attività mineraria;
- dal 1988 al 1992, di avere assunto la qualifica di responsabile in turno dei pozzi di estrazione del sito di ER (sempre alle dipendenze di Carbosulcis s.p.a.) assegnato alla direzione delle squadre di manutentori e incaricato di interventi di carattere sia ordinario sia straordinario lungo la canna dei pozzi di accesso al sottosuolo eseguiti con l'uso di martelli pneumatici, perforatrici, avvitatrici e attrezzature alimentate ad aria compressa, in luoghi stretti e tenendo posture incongrue;
- dal 1988 al 2016, di aver svolto le funzioni di addetto della squadra di salvataggio e antincendio del sottosuolo, mansione per la quale eseguiva l'addestramento con ricorrenza pagina 1 di 6 mensile, in ambiente caldo, con aria irrespirabile e scarsa visibilità, dotato di specifici DPI, tra cui il respiratore del peso di circa 20 kg, da indossare sulle spalle;
- di essere stato impegnato in attività di manutenzione e messa in sicurezza delle gallerie, nei luoghi non accessibili al personale dei reparti di manutenzione ordinaria, comportanti movimentazione manuale di carichi effettuate con il respiratore e con attrezzature vibranti, come le perforatrici, le avvitatrici, il martello demolitore ecc., in ambienti ristretti e angusti, con posture incongrue;
- dal 1992 al 2003, di essere stato adibito alle mansioni di responsabile in turno dei cantieri di scavo gallerie in sottosuolo presso i siti di ER e di UR US (Carbosulcis s.p.a.);
- dal 2003 al 18 gennaio 2018, data del pensionamento, di essere stato assegnato alle funzioni di responsabile del reparto di manutenzione ed esercizio dei pozzi di estrazione principali e secondari, nei cantieri di ER e UR US, della miniera di Monte IN (Carbosulcis s.p.a.);
- di aver contratto, a causa delle lavorazioni svolte nell'arco della carriera professionale, la patologia “ernia discale lombare”;
- di aver inoltrato all' la domanda per l'indennizzo della patologia avente origine CP_1 professionale in data 12 settembre 2019 (pratica n° 516961736) rigettata dall' così come CP_1
anche la successiva opposizione.
Il ricorrente, poiché il procedimento amministrativo è stato definito negativamente, ha quindi convenuto in giudizio l' per vedere accertato e dichiarato il proprio diritto all'indennizzo per CP_1
la denunciata malattia professionale, e per ottenere la condanna alla corresponsione della rendita o dell'indennizzo economico, da conglobarsi con quanto già dallo stesso percepito in forza di precedenti riconoscimenti.
L' ha resistito in giudizio. CP_1
2. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta, per quanto di ragione.
2.1. Le mansioni svolte dal ricorrente nel corso della propria carriera professionale sono state dimostrate attraverso l'istruzione testimoniale.
Il testimone , escusso all'udienza del 27 settembre 2023, collega del ricorrente dal Tes_1
1986 al 2007 presso la Carbosulcis, ha riferito che questi, benché ricoprisse il ruolo di sorvegliante, svolgeva le stesse attività degli operai, occupandosi dello scavo e dell'armatura delle gallerie. Nel periodo in cui era addetto alla squadra di salvataggio compiva addestramenti settimanali, utilizzando pesanti bombole di respirazione, in aggiunta normale lavoro eseguito nei giorni in cui non vi erano addestramenti. Il testimone ha riferito che l'attività veniva espletata utilizzando il martello pneumatico e movimentando carichi come armature in ferro, legname, fusti pagina 2 di 6 di olio, con pesi variabili tra i 20 e i 150 kg (trasportati da 3/4 persone) seguendo turni di 8 ore, dal lunedì al venerdì.
Il testimone escusso all'udienza del 27 settembre 2023, è stato collega del Tes_2
ricorrente presso la Carbosulcis dal 1986 al 2018. Ha riferito che il ricorrente era sorvegliante, ma lavorava insieme alla squadra e si occupava degli scavi e dell'armatura delle gallerie, utilizzando perforatore, bullonatore, motopicco e movimentando pesi, tra cui centine di ferro dal peso da 29 ai 36 kg e traversine in legno;
inoltre, quale addetto alla squadra di salvataggio, il ricorrente interveniva nelle zone segregate senza ossigeno, stante il rischio di autocombustione, per cui tutti i lavori venivano svolti con delle bombole di respirazione indossate sulle spalle. Il teste ha precisato che il ricorrente lavorava in diverse posizioni, con uso di perforatrici o bullonatrici, effettuando movimenti di torsione delle braccia e della schiena in diversi tipi di ambiente angusti.
2.2. Tenendo conto di ciò, il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 16 giugno 2024, ha ritenuto il ricorrente affetto dalle patologie diagnosticate in termini di “lombalgia cronica con ernia discale L5-S1, protrusioni discali con accessi sciatalgici”.
A giudizio del consulente, il tipo di attività lavorativa svolta dal ricorrente, se condotta per un periodo di tempo prolungato (nel caso in esame, per circa 30 anni) può aver avuto, secondo una probabilità qualificata, un ruolo patogenetico nei confronti della malattia del disco e della malattia artrosica vertebrale in generale, soprattutto al segmento lombare e può essere, pur con una posizione concausale, responsabile almeno di una significativa accelerazione nel decorso della infermità vertebrale derivante anche da eventuali altri fattori extra-lavorativi.
Il c.t.u. ha considerato che il ricorrente ha espletato, lungo l'arco della propria carriera lavorativa, mansioni gravose sia in superficie sia nel sottosuolo, implicanti la movimentazione e l'utilizzo di pesanti attrezzature, sia nell'ordinaria consuetudine, sia in situazioni di emergenza in condizioni ambientali critiche, ambienti ristretti con temperature elevate.
Pertanto, ritenuto che nel caso di specie le lavorazioni svolte abbiano avuto una sufficiente efficacia causale rispetto all'insorgenza della patologia, al fine dell'inquadramento del danno ha fatto riferimento al codice tabellare n. 213 (“ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico- sensitivi persistenti”, valutazione tabellare fino al 12%), valutando il danno biologico conseguente nella misura pari al 10 per cento, con decorrenza sin dalla fase amministrativa.
2.2. Parte ricorrente ha sollevato osservazioni alla bozza dell'elaborato peritale, evidenziando al c.t.u. che il ricorrente era già beneficiario di una rendita da infortunio, e chiedendo di CP_1
operare il conglobamento con il danno derivante dalla malattia professionale accertata.
pagina 3 di 6 Il consulente, dopo aver precisato che due dei documenti allegati alle osservazioni relativi all'infortunio del 2009 (la comunicazione del 28/01/2010 e la comunicazione del CP_1 CP_1
marzo 2010), non erano presenti in atti, ha osservato che il grado di inabilità riconosciuto era inizialmente pari al 22 per cento e. successivamente, nel 2024, è stato innalzato al 34 per cento.
La percentuale era stata riconosciuta per “frattura della 11° costa destra scomposta, frattura della 6 10 11 costa sinistra scomposta;
algie spalla sinistra con modesto deficit funzionale;
lombalgia e deficit funzionale;
lombalgia e deficit funzionale;
Grado: 022 %” (comunicazione del 28/01/2010). CP_1
Alla luce di tali documenti, secondo il consulente “si evince che una parte del quadro algico- disfunzionale a carico della colonna lombare deve essere considerato conseguente all'infortunio del 2009”.
L'ausiliario ha ritenuto pertanto “necessaria una nuova valutazione che tenga conto del danno differenziale determinato dall'evoluzione artrosica e dalla presenza dell'ernia discale L5-S1 a carico della colonna lombare”, quantificando il danno alla colonna lombare derivante “dalle noxe patogene relative al sovraccarico durante le mansioni lavorative al netto di quanto che è derivato dall'infortunio del 2009” nella misura del 6 per cento.
Applicando il calcolo riduzionistico, il c.t.u. ha riconosciuto un danno biologico totale permanente pari al 38 percento, con segni e sintomi già in atto, in forma clinica simile a quella attuale, sin dalla fase amministrativa.
2.3. Con le note depositate in data 19 marzo 2025, l' ha eccepito la tardività della richiesta CP_1
del ricorrente di conglobamento con la preesistenza, di cui è stata data notizia al c.t.u. nelle osservazioni alla bozza, rilevando che “nel ricorso, infatti, il ricorrente chiede solo il riconoscimento della patologia n. 516961736 e non indica neanche l'esistenza di precedenti postumi […]”.
A tal riguardo deve osservarsi che parte ricorrente ha indicato in ricorso l'esistenza di pregresse patologie per le quali beneficiava di rendita seppur in via generica, e chiesto la valutazione CP_1
globale delle stesse con quanto eventualmente accertato nel presente giudizio (cfr. pagina 4 del ricorso introduttivo e le conclusioni rese a pag. 7).
Inoltre, tra le produzioni di parte resistente è presente il documento denominato “referti
[...]
”, ove è presente la documentazione relativa alla malattia professionale n. 516961736 del Pt_1
12 settembre 2019, dedotta nel presente giudizio;
nelle note all'anamnesi è riportato “rendita CP_1 per infortunio nel 2009 (30% politrauma)”.
pagina 4 di 6 Parte ricorrente ha altresì allegato il documento denominato “rendite doc. 5”, il quale contiene la lettera n. 439493/2022 avente ad oggetto la rivalutazione della rendita per inabilità permanente
Inf/Mp n. 509240949 del 04-2009, avente decorrenza dal 20 agosto 2009, rapportata al grado di inabilità del 34 per cento.
L'eccezione di tardività formulata dall' deve pertanto essere respinta, perché le preesistenze CP_1
sono state effettivamente dedotte in ricorso e il conglobamento è stato richiesto nelle conclusioni.
Anche l'eccezione relativa all'assenza in atti di documentazione attestante il godimento di CP_1
una precedente rendita deve essere disattesa.
Infatti, tra i documenti allegati dalla stessa parte resistente è presente la documentazione inviata dal ricorrente all' al fine della valutazione della domanda di malattia professionale, nella CP_1
quale è dato esplicitamente atto della presenza di una rendita concessa per infortunio nel 2009.
La stessa rendita è poi dimostrata dal provvedimento di liquidazione prodotto dal ricorrente e relativo proprio alla rendita percepita per l'infortunio patito nel 2009, rivalutato nella misura del
34 per cento.
2.5. In definitiva, le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, anche alla luce delle repliche alle osservazioni formulate dalle parti.
Deve pertanto essere riconosciuto in favore del ricorrente un danno biologico nella misura del
38 per cento, con conseguente diritto alla costituzione dell'indennizzo in rendita con decorso dal
12 settembre 2019, data di presentazione della domanda amministrativa.
L' deve perciò essere condannato alla costituzione del maggior indennizzo in rendita in CP_1
favore del ricorrente, rapportato ad un danno biologico in misura pari al 38 per cento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 12 settembre 2019, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati e maturati, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto.
3. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1
condannato alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale.
Lo scaglione di valore di riferimento è quello compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
3.1. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore con procura del ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone la medesima dichiarato la mancata riscossione.
pagina 5 di 6 3.2. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo commisurato ad un danno Parte_1
biologico stimabile nella misura del 38 per cento, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 12 settembre 2019;
- condanna l' alla costituzione dell'indennizzo in rendita in favore del ricorrente, rapportato CP_1
ad un danno biologico accertato nella misura del 38 per cento, con decorrenza dal 12 settembre
2019, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati e maturati, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto;
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, che liquida in CP_1
euro 2.905,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate in separato CP_1
decreto.
Cagliari, 19 giugno 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Marongiu
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1026/2022 R.A.C.L., promossa da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Sabina Contu, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
elettivamente Controparte_1 domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Giuliana Murino e dall'avv. Roberto Di Tucci per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15 aprile 2022, ha agito in giudizio nei Parte_1 confronti dell' esponendo di aver svolto, tra il 1° settembre 1986 e il 18 gennaio 2018, le CP_1
mansioni di impiegato tecnico e di sorvegliante in sottosuolo, alle dipendenze della Società
Mineraria Carbosulcis s.p.a., presso i cantieri di ER e di UR US e, in particolare:
- dal 1986 al 1988, di essere stato adibito alle mansioni di impiegato tecnico con funzione di verifica, controllo e sperimentazione di tecnologie, macchinari e attrezzature funzionali all'attività mineraria;
- dal 1988 al 1992, di avere assunto la qualifica di responsabile in turno dei pozzi di estrazione del sito di ER (sempre alle dipendenze di Carbosulcis s.p.a.) assegnato alla direzione delle squadre di manutentori e incaricato di interventi di carattere sia ordinario sia straordinario lungo la canna dei pozzi di accesso al sottosuolo eseguiti con l'uso di martelli pneumatici, perforatrici, avvitatrici e attrezzature alimentate ad aria compressa, in luoghi stretti e tenendo posture incongrue;
- dal 1988 al 2016, di aver svolto le funzioni di addetto della squadra di salvataggio e antincendio del sottosuolo, mansione per la quale eseguiva l'addestramento con ricorrenza pagina 1 di 6 mensile, in ambiente caldo, con aria irrespirabile e scarsa visibilità, dotato di specifici DPI, tra cui il respiratore del peso di circa 20 kg, da indossare sulle spalle;
- di essere stato impegnato in attività di manutenzione e messa in sicurezza delle gallerie, nei luoghi non accessibili al personale dei reparti di manutenzione ordinaria, comportanti movimentazione manuale di carichi effettuate con il respiratore e con attrezzature vibranti, come le perforatrici, le avvitatrici, il martello demolitore ecc., in ambienti ristretti e angusti, con posture incongrue;
- dal 1992 al 2003, di essere stato adibito alle mansioni di responsabile in turno dei cantieri di scavo gallerie in sottosuolo presso i siti di ER e di UR US (Carbosulcis s.p.a.);
- dal 2003 al 18 gennaio 2018, data del pensionamento, di essere stato assegnato alle funzioni di responsabile del reparto di manutenzione ed esercizio dei pozzi di estrazione principali e secondari, nei cantieri di ER e UR US, della miniera di Monte IN (Carbosulcis s.p.a.);
- di aver contratto, a causa delle lavorazioni svolte nell'arco della carriera professionale, la patologia “ernia discale lombare”;
- di aver inoltrato all' la domanda per l'indennizzo della patologia avente origine CP_1 professionale in data 12 settembre 2019 (pratica n° 516961736) rigettata dall' così come CP_1
anche la successiva opposizione.
Il ricorrente, poiché il procedimento amministrativo è stato definito negativamente, ha quindi convenuto in giudizio l' per vedere accertato e dichiarato il proprio diritto all'indennizzo per CP_1
la denunciata malattia professionale, e per ottenere la condanna alla corresponsione della rendita o dell'indennizzo economico, da conglobarsi con quanto già dallo stesso percepito in forza di precedenti riconoscimenti.
L' ha resistito in giudizio. CP_1
2. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta, per quanto di ragione.
2.1. Le mansioni svolte dal ricorrente nel corso della propria carriera professionale sono state dimostrate attraverso l'istruzione testimoniale.
Il testimone , escusso all'udienza del 27 settembre 2023, collega del ricorrente dal Tes_1
1986 al 2007 presso la Carbosulcis, ha riferito che questi, benché ricoprisse il ruolo di sorvegliante, svolgeva le stesse attività degli operai, occupandosi dello scavo e dell'armatura delle gallerie. Nel periodo in cui era addetto alla squadra di salvataggio compiva addestramenti settimanali, utilizzando pesanti bombole di respirazione, in aggiunta normale lavoro eseguito nei giorni in cui non vi erano addestramenti. Il testimone ha riferito che l'attività veniva espletata utilizzando il martello pneumatico e movimentando carichi come armature in ferro, legname, fusti pagina 2 di 6 di olio, con pesi variabili tra i 20 e i 150 kg (trasportati da 3/4 persone) seguendo turni di 8 ore, dal lunedì al venerdì.
Il testimone escusso all'udienza del 27 settembre 2023, è stato collega del Tes_2
ricorrente presso la Carbosulcis dal 1986 al 2018. Ha riferito che il ricorrente era sorvegliante, ma lavorava insieme alla squadra e si occupava degli scavi e dell'armatura delle gallerie, utilizzando perforatore, bullonatore, motopicco e movimentando pesi, tra cui centine di ferro dal peso da 29 ai 36 kg e traversine in legno;
inoltre, quale addetto alla squadra di salvataggio, il ricorrente interveniva nelle zone segregate senza ossigeno, stante il rischio di autocombustione, per cui tutti i lavori venivano svolti con delle bombole di respirazione indossate sulle spalle. Il teste ha precisato che il ricorrente lavorava in diverse posizioni, con uso di perforatrici o bullonatrici, effettuando movimenti di torsione delle braccia e della schiena in diversi tipi di ambiente angusti.
2.2. Tenendo conto di ciò, il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 16 giugno 2024, ha ritenuto il ricorrente affetto dalle patologie diagnosticate in termini di “lombalgia cronica con ernia discale L5-S1, protrusioni discali con accessi sciatalgici”.
A giudizio del consulente, il tipo di attività lavorativa svolta dal ricorrente, se condotta per un periodo di tempo prolungato (nel caso in esame, per circa 30 anni) può aver avuto, secondo una probabilità qualificata, un ruolo patogenetico nei confronti della malattia del disco e della malattia artrosica vertebrale in generale, soprattutto al segmento lombare e può essere, pur con una posizione concausale, responsabile almeno di una significativa accelerazione nel decorso della infermità vertebrale derivante anche da eventuali altri fattori extra-lavorativi.
Il c.t.u. ha considerato che il ricorrente ha espletato, lungo l'arco della propria carriera lavorativa, mansioni gravose sia in superficie sia nel sottosuolo, implicanti la movimentazione e l'utilizzo di pesanti attrezzature, sia nell'ordinaria consuetudine, sia in situazioni di emergenza in condizioni ambientali critiche, ambienti ristretti con temperature elevate.
Pertanto, ritenuto che nel caso di specie le lavorazioni svolte abbiano avuto una sufficiente efficacia causale rispetto all'insorgenza della patologia, al fine dell'inquadramento del danno ha fatto riferimento al codice tabellare n. 213 (“ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico- sensitivi persistenti”, valutazione tabellare fino al 12%), valutando il danno biologico conseguente nella misura pari al 10 per cento, con decorrenza sin dalla fase amministrativa.
2.2. Parte ricorrente ha sollevato osservazioni alla bozza dell'elaborato peritale, evidenziando al c.t.u. che il ricorrente era già beneficiario di una rendita da infortunio, e chiedendo di CP_1
operare il conglobamento con il danno derivante dalla malattia professionale accertata.
pagina 3 di 6 Il consulente, dopo aver precisato che due dei documenti allegati alle osservazioni relativi all'infortunio del 2009 (la comunicazione del 28/01/2010 e la comunicazione del CP_1 CP_1
marzo 2010), non erano presenti in atti, ha osservato che il grado di inabilità riconosciuto era inizialmente pari al 22 per cento e. successivamente, nel 2024, è stato innalzato al 34 per cento.
La percentuale era stata riconosciuta per “frattura della 11° costa destra scomposta, frattura della 6 10 11 costa sinistra scomposta;
algie spalla sinistra con modesto deficit funzionale;
lombalgia e deficit funzionale;
lombalgia e deficit funzionale;
Grado: 022 %” (comunicazione del 28/01/2010). CP_1
Alla luce di tali documenti, secondo il consulente “si evince che una parte del quadro algico- disfunzionale a carico della colonna lombare deve essere considerato conseguente all'infortunio del 2009”.
L'ausiliario ha ritenuto pertanto “necessaria una nuova valutazione che tenga conto del danno differenziale determinato dall'evoluzione artrosica e dalla presenza dell'ernia discale L5-S1 a carico della colonna lombare”, quantificando il danno alla colonna lombare derivante “dalle noxe patogene relative al sovraccarico durante le mansioni lavorative al netto di quanto che è derivato dall'infortunio del 2009” nella misura del 6 per cento.
Applicando il calcolo riduzionistico, il c.t.u. ha riconosciuto un danno biologico totale permanente pari al 38 percento, con segni e sintomi già in atto, in forma clinica simile a quella attuale, sin dalla fase amministrativa.
2.3. Con le note depositate in data 19 marzo 2025, l' ha eccepito la tardività della richiesta CP_1
del ricorrente di conglobamento con la preesistenza, di cui è stata data notizia al c.t.u. nelle osservazioni alla bozza, rilevando che “nel ricorso, infatti, il ricorrente chiede solo il riconoscimento della patologia n. 516961736 e non indica neanche l'esistenza di precedenti postumi […]”.
A tal riguardo deve osservarsi che parte ricorrente ha indicato in ricorso l'esistenza di pregresse patologie per le quali beneficiava di rendita seppur in via generica, e chiesto la valutazione CP_1
globale delle stesse con quanto eventualmente accertato nel presente giudizio (cfr. pagina 4 del ricorso introduttivo e le conclusioni rese a pag. 7).
Inoltre, tra le produzioni di parte resistente è presente il documento denominato “referti
[...]
”, ove è presente la documentazione relativa alla malattia professionale n. 516961736 del Pt_1
12 settembre 2019, dedotta nel presente giudizio;
nelle note all'anamnesi è riportato “rendita CP_1 per infortunio nel 2009 (30% politrauma)”.
pagina 4 di 6 Parte ricorrente ha altresì allegato il documento denominato “rendite doc. 5”, il quale contiene la lettera n. 439493/2022 avente ad oggetto la rivalutazione della rendita per inabilità permanente
Inf/Mp n. 509240949 del 04-2009, avente decorrenza dal 20 agosto 2009, rapportata al grado di inabilità del 34 per cento.
L'eccezione di tardività formulata dall' deve pertanto essere respinta, perché le preesistenze CP_1
sono state effettivamente dedotte in ricorso e il conglobamento è stato richiesto nelle conclusioni.
Anche l'eccezione relativa all'assenza in atti di documentazione attestante il godimento di CP_1
una precedente rendita deve essere disattesa.
Infatti, tra i documenti allegati dalla stessa parte resistente è presente la documentazione inviata dal ricorrente all' al fine della valutazione della domanda di malattia professionale, nella CP_1
quale è dato esplicitamente atto della presenza di una rendita concessa per infortunio nel 2009.
La stessa rendita è poi dimostrata dal provvedimento di liquidazione prodotto dal ricorrente e relativo proprio alla rendita percepita per l'infortunio patito nel 2009, rivalutato nella misura del
34 per cento.
2.5. In definitiva, le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, anche alla luce delle repliche alle osservazioni formulate dalle parti.
Deve pertanto essere riconosciuto in favore del ricorrente un danno biologico nella misura del
38 per cento, con conseguente diritto alla costituzione dell'indennizzo in rendita con decorso dal
12 settembre 2019, data di presentazione della domanda amministrativa.
L' deve perciò essere condannato alla costituzione del maggior indennizzo in rendita in CP_1
favore del ricorrente, rapportato ad un danno biologico in misura pari al 38 per cento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 12 settembre 2019, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati e maturati, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto.
3. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1
condannato alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale.
Lo scaglione di valore di riferimento è quello compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
3.1. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore con procura del ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone la medesima dichiarato la mancata riscossione.
pagina 5 di 6 3.2. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo commisurato ad un danno Parte_1
biologico stimabile nella misura del 38 per cento, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 12 settembre 2019;
- condanna l' alla costituzione dell'indennizzo in rendita in favore del ricorrente, rapportato CP_1
ad un danno biologico accertato nella misura del 38 per cento, con decorrenza dal 12 settembre
2019, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati e maturati, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto;
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, che liquida in CP_1
euro 2.905,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate in separato CP_1
decreto.
Cagliari, 19 giugno 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Marongiu
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