Articolo 2 della Legge 24 dicembre 1966, n. 1276
Articolo 1
Versione
23 febbraio 1967
Art. 2.
Alla spesa relativa all'abbuono di cui trattasi, valutata per l'anno 1966 in lire 2.220 milioni, si fara' fronte, quanto a lire 1.665 milioni mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 1841 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il detto anno e, per la differenza di lire 555 milioni, mediante riduzione del fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 23 febbraio 1967