CASS
Sentenza 27 marzo 2023
Sentenza 27 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/03/2023, n. 8677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8677 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Civile Sent. Sez. 5 Num. 8677 Anno 2023 Presidente: MANZON ENRICO Relatore: GORI PIERPAOLO Data pubblicazione: 27/03/2023 controricorso, dal momento che con chiarezza censura la ratio deci- dendi espressa dalla CTR, incentrata sul mancato rispetto del contrad- dittorio endo-procedimentale. 6.1. Inoltre, se nella parte del controricorso (cfr. pp.33 e ss.) in cui si fa riferimento all’effetto di asserito giudicato esterno discendente dalla sentenza della CTR n.351/22/2014 resa inter partes e favorevole ad HP relativamente a ripresa IVA 2005 è individuabile un’eccezione pre- liminare - cosa dubbia dal momento che parte controricorrente con- clude per l’infondatezza del motivo - essa è infondata. Infatti, va data continuità anche nel caso di specie all’orientamento della Sezione (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 15374 del 20/07/2020) secondo cui nel processo tributario, l'effetto vincolante del giudicato esterno previsto dall'art. 2909 cod. civ., in relazione alle controversie in materia di IVA, è soggetto alla primazia del diritto unionale (come interpretato da CGUE 3 settembre 2009, C-2/08, Olimpiclub), anche con riferimento alla sua proiezione oltre il periodo di imposta considerato circa i fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie impositiva che, esten- dendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile o ten- denzialmente permanente, allorquando affiori una questione di contra- sto a pratiche abusive. Sicché, ove esse non sussistano, come nel caso di specie, il giudicato formatosi su diverso anno di imposta richiede l'esame delle questioni e dei presupposti di fatto per la diversa annua- lità e la sua efficacia dipende dalle concrete circostanze accertate, ele- menti neppure specificamente dedotti né dimostrati in controricorso. 6.2. Tanto premesso, il motivo è fondato. Va ribadito che: «In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 deve essere interpre- tato nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento - termine decor- rente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle opera- zioni - determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso "ante tempus", poi- ché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contrad- dittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più effi- cace esercizio della potestà impositiva. Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell'atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l'emissione anticipata, bensì nell'effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall'osservanza del termine), la cui ri- correnza, nella concreta fattispecie e all'epoca di tale emissione, deve essere provata dall'ufficio.» (Cass. Sez. Un., Sentenza 29 luglio 2013 n.18184). 7. Inoltre, le Sezioni unite della Corte hanno anche precisato che «In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di con- traddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi "armonizzati", mentre, per quelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito.» (Cass. Sez. Un. 9 dicembre 2015, n. 24823). Non vi sono ragioni per discostarsi nel caso di specie da tale autorevole insegnamento, mai superato (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 701 del 15/01/2019, Rv. 652456 - 01; conforme, ad es. Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 22644 del 11/09/2019, Rv. 655048 - 01). 8. Nel caso di specie, è pacifico che le riprese non conseguono ad ac- cesso, ispezione o verifica, trattandosi di controlli meramente docu- mentali, ossia condotti sulla base delle dichiarazioni e della documen- tazione già in possesso dell’Amministrazione, integrate con la docu- mentazione fornita dalla contribuente a seguito di ricezione di questio- nari (controlli c.d. a tavolino). Pertanto, l’art.12 comma 7 Statuto non trova applicazione alla fattispecie non essendo condivisa dalla giuri- sprudenza di legittimità summenzionata la prospettazione della contri- buente, accolta dalla CTR, secondo cui sussisterebbe un obbligo gene- ralizzato di contraddittorio endoprocedimentale. 9. Quanto poi alla specifica ripresa IVA per cui è causa, tributo armo- nizzato per cui si pone in linea generale la questione del contraddittorio sulla base del diritto eurounitario in forza dell’art. 41 § 2 lettera a) CDFUE come interpretato da CGUE 3 luglio 2014, C-129 e 130/13, Ka- mino International Logistics BV e EM EL Worldwide Logi- stics BV
contro
Staatssecretaris van Financién, §§ 75-80; C-349/07, Sopropé - Organizagtes de Calgado Lda
contro
Fazenda Pública, §§ 37- 38; CGUE 8 marzo 2017, C-14/16, Euro Park Service, § 36; CGUE 20 dicembre 2017, C-276/16, Preqù Italia srl, §§ 45 ss.; 9 novembre 2017, C-298/16, Ispas, §§ 26, 28 e ss., è la stessa contribuente a ricordare che, nel caso di specie, a seguito dei questionari, il contrad- dittorio è intervenuto ben 3 volte con consegna di documentazione da parte della contribuente in risposta alle richieste, e ciò dimostra ine- quivocabilmente che nella fase del procedimento amministrativo è in- tervenuta in concreto l’interlocuzione effettiva tra le parti, prima dell’adozione dell’atto impositivo. 10. L’accoglimento del primo motivo, attinente questione preliminare che investe il procedimento amministrativo erroneamente ritenuto vio- lato dalla CTR, con susseguente erronea preclusione alla disamina delle restanti doglianze, determina l’assorbimento del secondo motivo di ri- corso, in cui è dedotto il difetto assoluto di motivazione, del terzo, che prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt.19 comma 1 e 21 comma 2 lett. b) d.P.R. n.633/72 e 2697 cod. civ., nonché della quarta censura che introduce un vizio motivazionale per omesso esame di fatti controversi e decisivi. 11. In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assor- biti i restanti, la sentenza va cassata e il giudizio è rinviato alla Corte di giustizia di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, affinché si attenga all’enunciato principio e si pronunzi anche sulle que- stioni da lei dichiarate assorbite, oltre che sulle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte: Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado della Lom- bardia, in diversa composizione, in relazione al profilo accolto, a quelli rimasti assorbiti, e per il regolamento delle spese del giudizio di Cas- sazione. Roma, Così deciso in data 9 febbraio 2023
contro
Staatssecretaris van Financién, §§ 75-80; C-349/07, Sopropé - Organizagtes de Calgado Lda
contro
Fazenda Pública, §§ 37- 38; CGUE 8 marzo 2017, C-14/16, Euro Park Service, § 36; CGUE 20 dicembre 2017, C-276/16, Preqù Italia srl, §§ 45 ss.; 9 novembre 2017, C-298/16, Ispas, §§ 26, 28 e ss., è la stessa contribuente a ricordare che, nel caso di specie, a seguito dei questionari, il contrad- dittorio è intervenuto ben 3 volte con consegna di documentazione da parte della contribuente in risposta alle richieste, e ciò dimostra ine- quivocabilmente che nella fase del procedimento amministrativo è in- tervenuta in concreto l’interlocuzione effettiva tra le parti, prima dell’adozione dell’atto impositivo. 10. L’accoglimento del primo motivo, attinente questione preliminare che investe il procedimento amministrativo erroneamente ritenuto vio- lato dalla CTR, con susseguente erronea preclusione alla disamina delle restanti doglianze, determina l’assorbimento del secondo motivo di ri- corso, in cui è dedotto il difetto assoluto di motivazione, del terzo, che prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt.19 comma 1 e 21 comma 2 lett. b) d.P.R. n.633/72 e 2697 cod. civ., nonché della quarta censura che introduce un vizio motivazionale per omesso esame di fatti controversi e decisivi. 11. In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assor- biti i restanti, la sentenza va cassata e il giudizio è rinviato alla Corte di giustizia di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, affinché si attenga all’enunciato principio e si pronunzi anche sulle que- stioni da lei dichiarate assorbite, oltre che sulle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte: Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado della Lom- bardia, in diversa composizione, in relazione al profilo accolto, a quelli rimasti assorbiti, e per il regolamento delle spese del giudizio di Cas- sazione. Roma, Così deciso in data 9 febbraio 2023