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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 17/04/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI UDINE
in persona del Giudice dr.ssa Francesca Clocchiatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle causa civile iscritta al n. 2925/2022 di Ruolo Generale il vertente t r a
- rappresentato e difeso dall' CAGOL MA Parte_1
- parte attrice -
e appresentata e difesa dall'avv. ILARIA CELLA Controparte_1
e
US RI – rappresentata e difesa dall'avv. CECUTTI DAVID
- parte convenuta–
appresentato e difeso dall'avv. Ilaria Cella CP_2
- parte convenuta–
e con l'intervento di
– Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv. BONANNO MARIA SANTINA
-parte intervenuta -
Oggetto: lesione personale
Causa assunta in decisione all'udienza del 19.12.2024 sulle seguenti CONCLUSIONI
Per parte attrice:
dichiarare la responsabilità della Sig. ra DR AR per le lesioni subite dall'Avv.
a causa del sinistro di cui in premessa e, per l'effetto, 2) condannare i Parte_1
convenuti in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non (non ancora liquidati) in favore dell'attore nella misura di € 72,449,06 o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi compensativi sulla base dell'indice medio di rendimento dei titoli di Stato dal giorno del sinistro (20/7/2021)
sino al soddisfo ovvero gli interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c., dal giorno del sinistro (20/7/2021) sino al soddisfo ai tassi noti nei periodi di riferimento. 3)
condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento dei compensi e delle spese di lite anche in relazione alla fase stragiudiziale.
Per parte convenuta . Controparte_1
Ribadita ogni altra contestazione, eccezione ed opposizione, così precisano le proprie conclusioni: In via principale: respingersi ogni pretesa nei confronti di Controparte_1
e del proprio assicurato, sig. , in quanto infondata in fatto e in diritto.
[...] CP_2
Spese rifuse. In via subordinata: rideterminarsi la pretesa risarcitoria nella minor somma così come accertata in corso di causa. Spese di causa rifuse.
Per DR AR, e CP_2 Controparte_3
:
[...]
rinuncia agli atti del giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) 1.1. Con ricorso ex art. 702 c.p.c. l'Avv. chiese all'intestato Tribunale Parte_1
di 1) dichiarare la responsabilità della Sig. ra DR AR per le lesioni subite
2 dall'Avv. a causa del sinistro di cui in premessa e, per l'effetto, 2) Parte_1
condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non (non ancora liquidati) in favore dell'attore nella misura di € 74.831,81 di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi compensativi dal giorno del sinistro alla data della sentenza, nonché gli interessi legali dalla data della sentenza sino al soddisfo, 3) condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento dei compensi e delle spese di lite anche in relazione alla fase stragiudiziale.
Con decreto del 22/9/2022 il giudice fissò udienza di comparizione delle parti per il giorno 24/1/2023.
Parallelamente in data 2/11/2022 l'odierno attore invitò, ex art. 3 del D.L. 12/9/2014, n.
132, i convenuti DR, e a stipulare convenzione di CP_2 Controparte_1
negoziazione assistita, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
In assenza di riscontro da parte di in data 13/12/2022 fu stipulata Controparte_1
convenzione di negoziazione assistita tra l'odierno attore e DR AR e CP_2
–in data 16/1/2023 fu sottoscritto verbale di mancato accordo tra le Parti che vi
[...]
avevano aderito.
Con comparsa di risposta si costituivano in giudizio DR AR e CP_2
chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Con comparsa di risposta si costituì in giudizio la quale, dopo aver Controparte_1
precisato di “contestare la pretesa solo in punto quantum debeatur e non, invece, sotto il profilo dell'an”, nel merito chiese l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“respingersi ogni pretesa nei confronti di . Spese rifuse.” Controparte_1
All'udienza del 24/1/2023 il Giudice, ritenuto che il rito sommario non si adattasse alla fattispecie di causa (atteso che l'istruttoria non poteva ritenersi limitata alla sola consulenza tecnica) dispose il mutamento del rito da sommario a ordinario fissando
3 udienza ex art. 180 c.p.c. al 20/2/2023, successivamente rinviata al 28/2/2023; in quella sede l'odierno attore accettò la rinuncia agli atti della convenuta DR AR e,
concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., il giudice procedente rinviò per la decisione sui mezzi istruttori all'udienza del 14/11/2023.
Con atto di intervento ex art. 111, comma 3, c.p.c. in surrogazione nei diritti risarcitori dell'attore in data 12/7/2023 si costituì la Controparte_3
[...]
Con ordinanza del 6/12/2023 il giudice procedente dette ingresso a CTU medico legale e dichiarò ammissibili e rilevanti i capitoli di prova testimoniale nn. 2) e 5) della seconda memoria attorea riservandosi la fissazione dell'udienza per l'escussione dei testi in momento successivo al deposito dell'elaborato peritale da parte del CTU.
Escussi i testi sui capitoli di prova ammessi, il giudice procedente, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni per il
19/12/2024; con decreto del 6/12/2024, su richiesta delle parti convenute, il giudice disponeva, ex art. 127 ter c.p.c., il deposito telematico (entro cinque giorni prima dell'udienza del 19/12/2024) di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza contenenti le sole istanze e conclusioni.
Successivamente alla scadenza del termine per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, la parte intervenuta ha rinunciato all'azione di surrogazione nei confronti della convenuta e all'azione in relazione alla domanda Controparte_1
formulata nei confronti dell'attore entrambe le parti hanno accettato la Parte_1
rinuncia alle domande formulate nei loro confronti e con ordinanza del 19/12/2024 il giudice procedente tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
II) Non essendo contestata la dinamica del sinistro e la responsabilità della sig.ra
4 DR nella sua causazione, al fine del decidere deve innanzitutto essere richiamato quanto accertato dalla CTU dal dott. elaborata con metodo ed argomentazioni Per_1
corrette ed esaurienti e le cui conclusioni vengono condivise e recepite dal Tribunale.
Secondo quanto rilevato: “Nell'incidente del 20.07.2021 il Sig. riportava Parte_1
la frattura del bacino con interessamento dell'acetabolo e distacco della lamina
quadrilatera. Il tipo di incidente, un investimento di ciclista, risulta idoneo al
determinismo delle lesioni. Seguiva lungo iter clinico così come descritto nella parte
analitica della relazione;
la frattura veniva trattata chirurgicamente con applicazione
di mezzi di sintesi. Seguiva poi percorso riabilitativo dapprima in regime di ricovero e
quindi attraverso trattamenti fisioterapici. La degenza ospedaliera era di 72 giorni;
gli
ultimi controlli erano del mese di giugno 2022. Riprendeva il lavoro alla metà di
ottobre del 2021. Attualmente residuano una artropatia dell'anca di dx con limitazione
funzionale e sintomatologia dolorosa associata e lunghe cicatrici chirurgiche. Le
menomazioni incidono sia sulla statica che sulla dinamica del periziando. Tutte queste
menomazioni, ormai stabilizzate, sono conseguenza delle lesioni riportate nell'evento
de quo. In base a tali menomazioni il danno biologico può essere quantificato nella
misura del 19% in riferimento ai parametri tabellari indicati nella Guida della
“SIMLA”. Per quanto riguarda la temporanea, in riferimento al decorso clinico ed ai
trattamenti effettuati, si possono riconoscere 72 giorni di assoluta corrispondenti al
periodo di ricovero, 30 giorni al 75%, 60 giorni al 50% e 30 giorni al 25%. Le
menomazioni non incidono sulla specifica capacità lavorativa di Avvocato. Le attuali
menomazioni gli impedisco l'attività agonistica di ciclista ed anche la pratica dello sci.
Le spese in atti sono correlate alle cure e sono congrue.”.
In merito poi al risarcimento per i danni patiti dall'attore, il danno biologico e il danno non patrimoniale dovranno essere liquidati sulla base delle “Tabelle di Milano”, nonché
5 sulla base di quanto accertato dalla CTU.
Considerato, inoltre, che nella condotta della convenuta sono astrattamente ravvisabili gli elementi costitutivi del reato di lesioni personali colpose, atteso che ha cagionato all'attore lesioni personali violando colposamente le norme volte a disciplinare la circolazione stradale, il risarcimento del danno patito dovrà essere calcolato utilizzando il cd. punto danno “non patrimoniale” rivalutato al 2024.
Ritiene, inoltre, lo scrivente che al caso di specie debba essere applicato il cd ”punto appesantito” con l'aumento previsto per la personalizzazione: il ctu, infatti, ha accertato che “Le attuali menomazioni gli impedisco l'attività agonistica di ciclista ed anche la
pratica dello sci”.
Tale accertamento ha trovato conferma in quanto riferito dai testi introdotti dalla difesa attorea e sentiti nel corso della fase istruttoria.
Il teste infatti, ha confermato che sino al momento dell'incidente Tes_1 Parte_1
effettuava 3/4 allenamenti settimanali nelle giornate di martedì, giovedì, sabato e domenica, soprattutto nei periodi da aprile a settembre, che le sedute di allenamento erano di durata superiore alle 4 ore per oltre 100 km e con dislivelli superiori ai
1500/2000 metri per 10.000 km annui facendo una media annua di 140.000 metri di dislivello positivo. Ha poi confermato che l'odierno attore non fa più gare anche a differenza di altri componenti della squadra anche di pari età dell'attore, e che successivamente all'incidente si è allenato in modo molto più scostante.
Le medesime circostanze sono state riferite dal teste il quale ha inoltre Tes_2
dichiarato che “da quando è rientrato in bici (tarda primavera 2022) ha Parte_1
dimezzato le proprie prestazioni rispetto a quelle ante sinistro” e che l'odierno attore pur essendosi aggiudicato l'iscrizione alla Maratona delle dolomiti per l'anno 2022 non ha poi potuto parteciparvi.
6 In considerazione di quanto sopra si ritiene che la personalizzazione debba essere considerata nel suo valore massimo.
Tenuto conto di quanto sopra, dovranno essere liquidate all'attore ricorrente le seguenti somme:
Giorni di invalidità temporanea totale 72 € 8.280,00
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30 € 2.587,50
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 60 € 3.450,00
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30 € 862,50
Danno biologico risarcibile € 49.434,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 66.735,00
Con personalizzazione massima (max 40% del danno biologico) € 86.509,00
Spese mediche € 2.397,80
Totale con personalizzazione massima € 104.086,80
III)In merito al richiesto danno patrimoniale, si osserva che rispetto alle spese sostenute per il taxi le difese dei convenuti hanno contestato la spettanza della somma soltanto in merito all'impossibilità attorea di utilizzare l'autovettura nel corso dell'ottobre del
2021, senza null'altro contestare.
Conseguentemente, ritenuto che dalle conclusioni rassegnate dal Ctu emerga con evidenza l'impossibilità per l'attore di guidare un'autovettura nel periodo indicato, e in assenza di ulteriori contestazioni, la somma richiesta e pari ad € 170,00 dovrà essere riconosciuta.
A diversa conclusione si dovrà giungere con riferimento alle spese sostenute dal sig.
per la riparazione della bicicletta danneggiata a seguito del sinistro. Pt_1
A tal proposito si rileva che l'attore aveva considerato non satisfattiva la somma corrisposta dall'assicurazione convenuta a ristoro dei danni subiti dal mezzo in
7 considerazione della dichiarazione del produttore (doc. 19 ter attore).
Si deve però rilevare che nella mail inviata il produttore asseriva che “Abbiamo
analizzato attentamente la bici ZEROSLR WT21A41150 con i nostri tecnici e
meccanici. Il telaio non presenta alcun segno di impatto o segno sospetto… anche nella
bici, nelle varie verifiche e test all'esterno, non abbiamo rilevato nessuna
anomalia/rumore/problema. Possiamo quindi affermare che attualmente la bici non
presenta condizioni tali da sostituire il telaio o la forcella. E' altrettanto vero che colpi
molto forti possono indebolire le fibre di carbonio e creare delle micro crepe
all'interno della struttura. Per questo motivo non possiamo garantire l'integrità del
telaio e della forcella.”.
Non si può quindi affermare con certezza che il telaio dovesse essere sostituito, avendo il produttore rappresentando una mera probabilità di lesioni della parte.
Si osserva, inoltre, che la difesa attorea ha richiesto il risarcimento dovuto per l'acquisto di un nuovo velocipede asserendo l'impossibilità successiva e attuale della sostituzione del telaio in conseguenza dello spirare del termine di due anni di garanzia del bene.
A ben vedere nel caso di specie tale argomento non trova fondamento non trattandosi di garanzia per difetti o vizi del bene acquistato prevista dall'art. 132 del Codice del
Consumo, ma di risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale e la sostituzione del telaio, in assenza di altri elementi, deve ritenersi sempre possibile.
Deve quindi ritenersi completamente satisfattiva la somma già versata dall'assicurazione convenuta e respinta conseguentemente ogni ulteriore pretesa attorea sul punto.
In merito agli importi richiesti per la mancata partecipazione al Concorso a referendario
TAR a cui l'attore a causa dell'incidente non ha potuto partecipare, non potranno essere rimborsati i costi sostenuti per l'iscrizione al corso preparatorio, in assenza della prova
8 del pagamento ed in mancanza dell'indicazione del calendario delle lezioni e dell'impossibilità, quindi, di verificare se effettivamente l'attore non abbia potuto partecipare alle lezioni programmate. Saranno invece dovuti quelli versati per l'iscrizione al concorso stesso, pari ad € 50,00.
Non sono poi rimborsabili quelli per la prenotazione della camera d'albergo per i giorni del concorso. Si evidenzia, infatti, che tale prenotazione è stata effettuata il 13.09.2021,
momento in cui l'attore risultava ancora ricoverato presso la struttura “Gervasutta” di
Udine e non poteva quindi legittimamente pensare di poter partecipare alle prove scritte selettive che si sarebbero tenute all'inizio di novembre 2021, in considerazione delle condizioni fisiche e dello stato del recupero.
IV)In sintesi, i convenuti dovranno essere condannati in solido al riconoscimento in favore dell'attore delle seguenti somme: 99.291,83 € a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, € 2.397,80 per spese mediche, € 170,00 per le spese del taxi, € 50,00
per le spese di iscrizione al concorso Tar, per un totale complessivo di € 101.909,63.
Essendo stata espressa la somma di cui sopra in valori già attuali, quanto agli interessi va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con una decisione delle Sezioni Unite (v. Cass. 17 febbraio 1995 n. 1712, ma la medesima posizione è
stata assunta anche in epoca ancor più recente) ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nella ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito.
E' stato infatti statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal
9 ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è
escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio.
Sulla base di tali considerazioni, la convenuta dovrà dunque corrispondere a parte attrice la somma di € 101.909,63 devalutata al 20.07.2021, da cui dovranno essere detratti gli acconti pari ad € 45.050,00 devalutati al 20.07.2021 (importi cioè
corrispondenti a quelli risultanti dalla "devalutazione", in base agli indici ISTAT, al
20.07.2021, quale momento dell'evento, di quello testé liquidato all'attualità), oltre agli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo così individuato, quindi, anno per anno, a partire dal 20.07.2021 e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata.
V)La condanna del soccombente a rimborsare alla controparte il compenso per l'assistenza del consulente, di cui lo stesso si sia avvalso, presuppone la prova della effettività della spesa, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione, seppure il pagamento non sia stato già effettuato al momento della
10 sentenza (Cass. Sez. 1, 07/02/2006, n. 2605; Cass. Sez. 1, 25/03/2003, n. 4357; Cass.
Sez. L, 29/06/1985, n. 3897).
Nel caso di cui trattasi, nonostante sia stata prodotta una notula proforma, dagli atti di causa e, in particolare, dal tenore della CTU e dalla parte dedicata alle osservazioni, è
provato sia l'incarico come consulente di parte, con conseguente assunzione dell'obbligo di pagamento, sia l'attività compiuta dal CTP in favore dei propri assistiti, con la partecipazione alla procedura e la formulazione delle osservazioni critiche alla bozza.
Essendo provata sia l'obbligazione al pagamento, che l'attività in concreto svolta, deve essere disposta la condanna al pagamento anche delle spese di CTP ammontanti ad euro
1.776,43, da ritenersi congrua perché in linea con le spese della CTU, come quantificate nel decreto di liquidazione.
Nel caso di specie, l'attore ha depositato la fattura del ctp dott. (doc. 42 Persona_2
att.) e risultano così rispettati i presupposti per il rimborso di tale spesa che costituisce esborso e come tale sarà indicato in dispositivo.
VI)Rispetto alla spese per l'assistenza stragiudiziale si osserva che il Tribunale investito della relativa richiesta risarcitoria è chiamato, caso per caso, a valutare se le spese stragiudiziali richieste siano necessitate e giustificate dalla complessità del caso (perché
il sinistro presentava particolari problemi giuridici ovvero perché l'assicurato non abbia ricevuto la dovuta assistenza tecnica e informativa dal proprio assicuratore: Cass. n.
11154 del 2015) e dalle contestazioni mosse dall'assicuratore richiesto del pagamento o da inerzia dello stesso nel prestare la dovuta assistenza (Cass. n. 3266 del 2016).
Si deve ritenere, invece, del tutto irrilevante la circostanza che non sia stato documentato l'effettivo pagamento della somma al difensore, essendo necessario solo comprovare che nel patrimonio dell'assistito sia insorto l'obbligo del relativo pagamento
(Cass. n. 22826 del 2010).
11 A ciò si aggiunga che l'art. 20 d.m. n. 55 del 2014 dispone che «l'attività stragiudiziale
svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, che riveste una autonoma
rilevanza rispetto a quest'ultima, è di regola liquidata in base ai parametri numerici di
cui alla allegata tabella».
Ebbene, nel caso in esame, le attività di assistenza stragiudiziale rese dal difensore attoreo risultano descritte e allegate nell'atto di citazione notificato e sono consistite, in particolare, nello scambio di missive conclusosi con il riconoscimento, da parte della
Compagnia, della colpa nella causazione del sinistro e nel versamento dell'importo di €
45.050,00, trovando la controversia tra le parti una parziale composizione bonaria nella fase stragiudiziale, con l'accettazione, come acconto sul maggior dovuto, delle somme a tale titolo offerte dalla Compagnia alla danneggiata.
Nulla dovrà essere disposto con riferimento alle domande inizialmente svolte dalla convenuta DR AR e dall'intervenuta Controparte_4
in considerazione delle rinunce e delle accettazioni in atti.
[...]
Le spese di ctu devono essere definitivamente poste a carico dei convenuti DR
AR, e . CP_2 Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo l'effettivo scaglione di pertinenza della lite, comprensivo degli aumenti di cui all'art 4
comma 1bis e comma 4 del DM 55 del 2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 2925/2022 R.G., ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda e, dichiarata la responsabilità della Sig. ra DR AR
12 per le lesioni subite dall'Avv. a causa del sinistro di causa, Parte_1
condanna i convenuti DR AR, e , al CP_2 Controparte_1
pagamento, in favore di parte attrice, della somma di € 101.909,63 devalutata al
20.07.2021, da cui dovranno essere detratti gli acconti pari ad € 45.050,00
devalutati al 20.07.2021 (importi cioè corrispondenti a quelli risultanti dalla
"devalutazione", in base agli indici ISTAT, al 20.07.2021, quale momento dell'evento, di quello testé liquidato all'attualità), oltre agli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo così individuato, quindi, anno per anno,
a partire dal 20.07.2021 e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata.;
2. condanna i convenuti DR AR, e al CP_2 Controparte_1
pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 22564,80 per compensi, euro 1.830,00 per esborsi, oltre spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge, nonché delle spese per l'assistenza stragiudiziale pari ad € 2.016,00 per compensi, oltre Iva e Cpa come per legge;
3. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
4. pone gli oneri di c.t.u. definitivamente a carico dei convenuti DR AR,
e , salva la solidarietà verso il c.t.u. CP_2 Controparte_1
Così deciso in Udine, il 15/04/2025.
Il Giudice
(dr.ssa Francesca Clocchiatti)
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI UDINE
in persona del Giudice dr.ssa Francesca Clocchiatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle causa civile iscritta al n. 2925/2022 di Ruolo Generale il vertente t r a
- rappresentato e difeso dall' CAGOL MA Parte_1
- parte attrice -
e appresentata e difesa dall'avv. ILARIA CELLA Controparte_1
e
US RI – rappresentata e difesa dall'avv. CECUTTI DAVID
- parte convenuta–
appresentato e difeso dall'avv. Ilaria Cella CP_2
- parte convenuta–
e con l'intervento di
– Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv. BONANNO MARIA SANTINA
-parte intervenuta -
Oggetto: lesione personale
Causa assunta in decisione all'udienza del 19.12.2024 sulle seguenti CONCLUSIONI
Per parte attrice:
dichiarare la responsabilità della Sig. ra DR AR per le lesioni subite dall'Avv.
a causa del sinistro di cui in premessa e, per l'effetto, 2) condannare i Parte_1
convenuti in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non (non ancora liquidati) in favore dell'attore nella misura di € 72,449,06 o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi compensativi sulla base dell'indice medio di rendimento dei titoli di Stato dal giorno del sinistro (20/7/2021)
sino al soddisfo ovvero gli interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c., dal giorno del sinistro (20/7/2021) sino al soddisfo ai tassi noti nei periodi di riferimento. 3)
condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento dei compensi e delle spese di lite anche in relazione alla fase stragiudiziale.
Per parte convenuta . Controparte_1
Ribadita ogni altra contestazione, eccezione ed opposizione, così precisano le proprie conclusioni: In via principale: respingersi ogni pretesa nei confronti di Controparte_1
e del proprio assicurato, sig. , in quanto infondata in fatto e in diritto.
[...] CP_2
Spese rifuse. In via subordinata: rideterminarsi la pretesa risarcitoria nella minor somma così come accertata in corso di causa. Spese di causa rifuse.
Per DR AR, e CP_2 Controparte_3
:
[...]
rinuncia agli atti del giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) 1.1. Con ricorso ex art. 702 c.p.c. l'Avv. chiese all'intestato Tribunale Parte_1
di 1) dichiarare la responsabilità della Sig. ra DR AR per le lesioni subite
2 dall'Avv. a causa del sinistro di cui in premessa e, per l'effetto, 2) Parte_1
condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non (non ancora liquidati) in favore dell'attore nella misura di € 74.831,81 di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi compensativi dal giorno del sinistro alla data della sentenza, nonché gli interessi legali dalla data della sentenza sino al soddisfo, 3) condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento dei compensi e delle spese di lite anche in relazione alla fase stragiudiziale.
Con decreto del 22/9/2022 il giudice fissò udienza di comparizione delle parti per il giorno 24/1/2023.
Parallelamente in data 2/11/2022 l'odierno attore invitò, ex art. 3 del D.L. 12/9/2014, n.
132, i convenuti DR, e a stipulare convenzione di CP_2 Controparte_1
negoziazione assistita, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
In assenza di riscontro da parte di in data 13/12/2022 fu stipulata Controparte_1
convenzione di negoziazione assistita tra l'odierno attore e DR AR e CP_2
–in data 16/1/2023 fu sottoscritto verbale di mancato accordo tra le Parti che vi
[...]
avevano aderito.
Con comparsa di risposta si costituivano in giudizio DR AR e CP_2
chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Con comparsa di risposta si costituì in giudizio la quale, dopo aver Controparte_1
precisato di “contestare la pretesa solo in punto quantum debeatur e non, invece, sotto il profilo dell'an”, nel merito chiese l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“respingersi ogni pretesa nei confronti di . Spese rifuse.” Controparte_1
All'udienza del 24/1/2023 il Giudice, ritenuto che il rito sommario non si adattasse alla fattispecie di causa (atteso che l'istruttoria non poteva ritenersi limitata alla sola consulenza tecnica) dispose il mutamento del rito da sommario a ordinario fissando
3 udienza ex art. 180 c.p.c. al 20/2/2023, successivamente rinviata al 28/2/2023; in quella sede l'odierno attore accettò la rinuncia agli atti della convenuta DR AR e,
concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., il giudice procedente rinviò per la decisione sui mezzi istruttori all'udienza del 14/11/2023.
Con atto di intervento ex art. 111, comma 3, c.p.c. in surrogazione nei diritti risarcitori dell'attore in data 12/7/2023 si costituì la Controparte_3
[...]
Con ordinanza del 6/12/2023 il giudice procedente dette ingresso a CTU medico legale e dichiarò ammissibili e rilevanti i capitoli di prova testimoniale nn. 2) e 5) della seconda memoria attorea riservandosi la fissazione dell'udienza per l'escussione dei testi in momento successivo al deposito dell'elaborato peritale da parte del CTU.
Escussi i testi sui capitoli di prova ammessi, il giudice procedente, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni per il
19/12/2024; con decreto del 6/12/2024, su richiesta delle parti convenute, il giudice disponeva, ex art. 127 ter c.p.c., il deposito telematico (entro cinque giorni prima dell'udienza del 19/12/2024) di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza contenenti le sole istanze e conclusioni.
Successivamente alla scadenza del termine per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, la parte intervenuta ha rinunciato all'azione di surrogazione nei confronti della convenuta e all'azione in relazione alla domanda Controparte_1
formulata nei confronti dell'attore entrambe le parti hanno accettato la Parte_1
rinuncia alle domande formulate nei loro confronti e con ordinanza del 19/12/2024 il giudice procedente tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
II) Non essendo contestata la dinamica del sinistro e la responsabilità della sig.ra
4 DR nella sua causazione, al fine del decidere deve innanzitutto essere richiamato quanto accertato dalla CTU dal dott. elaborata con metodo ed argomentazioni Per_1
corrette ed esaurienti e le cui conclusioni vengono condivise e recepite dal Tribunale.
Secondo quanto rilevato: “Nell'incidente del 20.07.2021 il Sig. riportava Parte_1
la frattura del bacino con interessamento dell'acetabolo e distacco della lamina
quadrilatera. Il tipo di incidente, un investimento di ciclista, risulta idoneo al
determinismo delle lesioni. Seguiva lungo iter clinico così come descritto nella parte
analitica della relazione;
la frattura veniva trattata chirurgicamente con applicazione
di mezzi di sintesi. Seguiva poi percorso riabilitativo dapprima in regime di ricovero e
quindi attraverso trattamenti fisioterapici. La degenza ospedaliera era di 72 giorni;
gli
ultimi controlli erano del mese di giugno 2022. Riprendeva il lavoro alla metà di
ottobre del 2021. Attualmente residuano una artropatia dell'anca di dx con limitazione
funzionale e sintomatologia dolorosa associata e lunghe cicatrici chirurgiche. Le
menomazioni incidono sia sulla statica che sulla dinamica del periziando. Tutte queste
menomazioni, ormai stabilizzate, sono conseguenza delle lesioni riportate nell'evento
de quo. In base a tali menomazioni il danno biologico può essere quantificato nella
misura del 19% in riferimento ai parametri tabellari indicati nella Guida della
“SIMLA”. Per quanto riguarda la temporanea, in riferimento al decorso clinico ed ai
trattamenti effettuati, si possono riconoscere 72 giorni di assoluta corrispondenti al
periodo di ricovero, 30 giorni al 75%, 60 giorni al 50% e 30 giorni al 25%. Le
menomazioni non incidono sulla specifica capacità lavorativa di Avvocato. Le attuali
menomazioni gli impedisco l'attività agonistica di ciclista ed anche la pratica dello sci.
Le spese in atti sono correlate alle cure e sono congrue.”.
In merito poi al risarcimento per i danni patiti dall'attore, il danno biologico e il danno non patrimoniale dovranno essere liquidati sulla base delle “Tabelle di Milano”, nonché
5 sulla base di quanto accertato dalla CTU.
Considerato, inoltre, che nella condotta della convenuta sono astrattamente ravvisabili gli elementi costitutivi del reato di lesioni personali colpose, atteso che ha cagionato all'attore lesioni personali violando colposamente le norme volte a disciplinare la circolazione stradale, il risarcimento del danno patito dovrà essere calcolato utilizzando il cd. punto danno “non patrimoniale” rivalutato al 2024.
Ritiene, inoltre, lo scrivente che al caso di specie debba essere applicato il cd ”punto appesantito” con l'aumento previsto per la personalizzazione: il ctu, infatti, ha accertato che “Le attuali menomazioni gli impedisco l'attività agonistica di ciclista ed anche la
pratica dello sci”.
Tale accertamento ha trovato conferma in quanto riferito dai testi introdotti dalla difesa attorea e sentiti nel corso della fase istruttoria.
Il teste infatti, ha confermato che sino al momento dell'incidente Tes_1 Parte_1
effettuava 3/4 allenamenti settimanali nelle giornate di martedì, giovedì, sabato e domenica, soprattutto nei periodi da aprile a settembre, che le sedute di allenamento erano di durata superiore alle 4 ore per oltre 100 km e con dislivelli superiori ai
1500/2000 metri per 10.000 km annui facendo una media annua di 140.000 metri di dislivello positivo. Ha poi confermato che l'odierno attore non fa più gare anche a differenza di altri componenti della squadra anche di pari età dell'attore, e che successivamente all'incidente si è allenato in modo molto più scostante.
Le medesime circostanze sono state riferite dal teste il quale ha inoltre Tes_2
dichiarato che “da quando è rientrato in bici (tarda primavera 2022) ha Parte_1
dimezzato le proprie prestazioni rispetto a quelle ante sinistro” e che l'odierno attore pur essendosi aggiudicato l'iscrizione alla Maratona delle dolomiti per l'anno 2022 non ha poi potuto parteciparvi.
6 In considerazione di quanto sopra si ritiene che la personalizzazione debba essere considerata nel suo valore massimo.
Tenuto conto di quanto sopra, dovranno essere liquidate all'attore ricorrente le seguenti somme:
Giorni di invalidità temporanea totale 72 € 8.280,00
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30 € 2.587,50
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 60 € 3.450,00
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30 € 862,50
Danno biologico risarcibile € 49.434,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 66.735,00
Con personalizzazione massima (max 40% del danno biologico) € 86.509,00
Spese mediche € 2.397,80
Totale con personalizzazione massima € 104.086,80
III)In merito al richiesto danno patrimoniale, si osserva che rispetto alle spese sostenute per il taxi le difese dei convenuti hanno contestato la spettanza della somma soltanto in merito all'impossibilità attorea di utilizzare l'autovettura nel corso dell'ottobre del
2021, senza null'altro contestare.
Conseguentemente, ritenuto che dalle conclusioni rassegnate dal Ctu emerga con evidenza l'impossibilità per l'attore di guidare un'autovettura nel periodo indicato, e in assenza di ulteriori contestazioni, la somma richiesta e pari ad € 170,00 dovrà essere riconosciuta.
A diversa conclusione si dovrà giungere con riferimento alle spese sostenute dal sig.
per la riparazione della bicicletta danneggiata a seguito del sinistro. Pt_1
A tal proposito si rileva che l'attore aveva considerato non satisfattiva la somma corrisposta dall'assicurazione convenuta a ristoro dei danni subiti dal mezzo in
7 considerazione della dichiarazione del produttore (doc. 19 ter attore).
Si deve però rilevare che nella mail inviata il produttore asseriva che “Abbiamo
analizzato attentamente la bici ZEROSLR WT21A41150 con i nostri tecnici e
meccanici. Il telaio non presenta alcun segno di impatto o segno sospetto… anche nella
bici, nelle varie verifiche e test all'esterno, non abbiamo rilevato nessuna
anomalia/rumore/problema. Possiamo quindi affermare che attualmente la bici non
presenta condizioni tali da sostituire il telaio o la forcella. E' altrettanto vero che colpi
molto forti possono indebolire le fibre di carbonio e creare delle micro crepe
all'interno della struttura. Per questo motivo non possiamo garantire l'integrità del
telaio e della forcella.”.
Non si può quindi affermare con certezza che il telaio dovesse essere sostituito, avendo il produttore rappresentando una mera probabilità di lesioni della parte.
Si osserva, inoltre, che la difesa attorea ha richiesto il risarcimento dovuto per l'acquisto di un nuovo velocipede asserendo l'impossibilità successiva e attuale della sostituzione del telaio in conseguenza dello spirare del termine di due anni di garanzia del bene.
A ben vedere nel caso di specie tale argomento non trova fondamento non trattandosi di garanzia per difetti o vizi del bene acquistato prevista dall'art. 132 del Codice del
Consumo, ma di risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale e la sostituzione del telaio, in assenza di altri elementi, deve ritenersi sempre possibile.
Deve quindi ritenersi completamente satisfattiva la somma già versata dall'assicurazione convenuta e respinta conseguentemente ogni ulteriore pretesa attorea sul punto.
In merito agli importi richiesti per la mancata partecipazione al Concorso a referendario
TAR a cui l'attore a causa dell'incidente non ha potuto partecipare, non potranno essere rimborsati i costi sostenuti per l'iscrizione al corso preparatorio, in assenza della prova
8 del pagamento ed in mancanza dell'indicazione del calendario delle lezioni e dell'impossibilità, quindi, di verificare se effettivamente l'attore non abbia potuto partecipare alle lezioni programmate. Saranno invece dovuti quelli versati per l'iscrizione al concorso stesso, pari ad € 50,00.
Non sono poi rimborsabili quelli per la prenotazione della camera d'albergo per i giorni del concorso. Si evidenzia, infatti, che tale prenotazione è stata effettuata il 13.09.2021,
momento in cui l'attore risultava ancora ricoverato presso la struttura “Gervasutta” di
Udine e non poteva quindi legittimamente pensare di poter partecipare alle prove scritte selettive che si sarebbero tenute all'inizio di novembre 2021, in considerazione delle condizioni fisiche e dello stato del recupero.
IV)In sintesi, i convenuti dovranno essere condannati in solido al riconoscimento in favore dell'attore delle seguenti somme: 99.291,83 € a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, € 2.397,80 per spese mediche, € 170,00 per le spese del taxi, € 50,00
per le spese di iscrizione al concorso Tar, per un totale complessivo di € 101.909,63.
Essendo stata espressa la somma di cui sopra in valori già attuali, quanto agli interessi va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con una decisione delle Sezioni Unite (v. Cass. 17 febbraio 1995 n. 1712, ma la medesima posizione è
stata assunta anche in epoca ancor più recente) ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nella ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito.
E' stato infatti statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal
9 ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è
escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio.
Sulla base di tali considerazioni, la convenuta dovrà dunque corrispondere a parte attrice la somma di € 101.909,63 devalutata al 20.07.2021, da cui dovranno essere detratti gli acconti pari ad € 45.050,00 devalutati al 20.07.2021 (importi cioè
corrispondenti a quelli risultanti dalla "devalutazione", in base agli indici ISTAT, al
20.07.2021, quale momento dell'evento, di quello testé liquidato all'attualità), oltre agli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo così individuato, quindi, anno per anno, a partire dal 20.07.2021 e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata.
V)La condanna del soccombente a rimborsare alla controparte il compenso per l'assistenza del consulente, di cui lo stesso si sia avvalso, presuppone la prova della effettività della spesa, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione, seppure il pagamento non sia stato già effettuato al momento della
10 sentenza (Cass. Sez. 1, 07/02/2006, n. 2605; Cass. Sez. 1, 25/03/2003, n. 4357; Cass.
Sez. L, 29/06/1985, n. 3897).
Nel caso di cui trattasi, nonostante sia stata prodotta una notula proforma, dagli atti di causa e, in particolare, dal tenore della CTU e dalla parte dedicata alle osservazioni, è
provato sia l'incarico come consulente di parte, con conseguente assunzione dell'obbligo di pagamento, sia l'attività compiuta dal CTP in favore dei propri assistiti, con la partecipazione alla procedura e la formulazione delle osservazioni critiche alla bozza.
Essendo provata sia l'obbligazione al pagamento, che l'attività in concreto svolta, deve essere disposta la condanna al pagamento anche delle spese di CTP ammontanti ad euro
1.776,43, da ritenersi congrua perché in linea con le spese della CTU, come quantificate nel decreto di liquidazione.
Nel caso di specie, l'attore ha depositato la fattura del ctp dott. (doc. 42 Persona_2
att.) e risultano così rispettati i presupposti per il rimborso di tale spesa che costituisce esborso e come tale sarà indicato in dispositivo.
VI)Rispetto alla spese per l'assistenza stragiudiziale si osserva che il Tribunale investito della relativa richiesta risarcitoria è chiamato, caso per caso, a valutare se le spese stragiudiziali richieste siano necessitate e giustificate dalla complessità del caso (perché
il sinistro presentava particolari problemi giuridici ovvero perché l'assicurato non abbia ricevuto la dovuta assistenza tecnica e informativa dal proprio assicuratore: Cass. n.
11154 del 2015) e dalle contestazioni mosse dall'assicuratore richiesto del pagamento o da inerzia dello stesso nel prestare la dovuta assistenza (Cass. n. 3266 del 2016).
Si deve ritenere, invece, del tutto irrilevante la circostanza che non sia stato documentato l'effettivo pagamento della somma al difensore, essendo necessario solo comprovare che nel patrimonio dell'assistito sia insorto l'obbligo del relativo pagamento
(Cass. n. 22826 del 2010).
11 A ciò si aggiunga che l'art. 20 d.m. n. 55 del 2014 dispone che «l'attività stragiudiziale
svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, che riveste una autonoma
rilevanza rispetto a quest'ultima, è di regola liquidata in base ai parametri numerici di
cui alla allegata tabella».
Ebbene, nel caso in esame, le attività di assistenza stragiudiziale rese dal difensore attoreo risultano descritte e allegate nell'atto di citazione notificato e sono consistite, in particolare, nello scambio di missive conclusosi con il riconoscimento, da parte della
Compagnia, della colpa nella causazione del sinistro e nel versamento dell'importo di €
45.050,00, trovando la controversia tra le parti una parziale composizione bonaria nella fase stragiudiziale, con l'accettazione, come acconto sul maggior dovuto, delle somme a tale titolo offerte dalla Compagnia alla danneggiata.
Nulla dovrà essere disposto con riferimento alle domande inizialmente svolte dalla convenuta DR AR e dall'intervenuta Controparte_4
in considerazione delle rinunce e delle accettazioni in atti.
[...]
Le spese di ctu devono essere definitivamente poste a carico dei convenuti DR
AR, e . CP_2 Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo l'effettivo scaglione di pertinenza della lite, comprensivo degli aumenti di cui all'art 4
comma 1bis e comma 4 del DM 55 del 2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 2925/2022 R.G., ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda e, dichiarata la responsabilità della Sig. ra DR AR
12 per le lesioni subite dall'Avv. a causa del sinistro di causa, Parte_1
condanna i convenuti DR AR, e , al CP_2 Controparte_1
pagamento, in favore di parte attrice, della somma di € 101.909,63 devalutata al
20.07.2021, da cui dovranno essere detratti gli acconti pari ad € 45.050,00
devalutati al 20.07.2021 (importi cioè corrispondenti a quelli risultanti dalla
"devalutazione", in base agli indici ISTAT, al 20.07.2021, quale momento dell'evento, di quello testé liquidato all'attualità), oltre agli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo così individuato, quindi, anno per anno,
a partire dal 20.07.2021 e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata.;
2. condanna i convenuti DR AR, e al CP_2 Controparte_1
pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 22564,80 per compensi, euro 1.830,00 per esborsi, oltre spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge, nonché delle spese per l'assistenza stragiudiziale pari ad € 2.016,00 per compensi, oltre Iva e Cpa come per legge;
3. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
4. pone gli oneri di c.t.u. definitivamente a carico dei convenuti DR AR,
e , salva la solidarietà verso il c.t.u. CP_2 Controparte_1
Così deciso in Udine, il 15/04/2025.
Il Giudice
(dr.ssa Francesca Clocchiatti)
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