Improcedibile
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 05/12/2025, n. 9587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9587 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09587/2025REG.PROV.COLL.
N. 07625/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7625 del 2022, proposto da NA DI, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Di Ciollo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ponza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Mignano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 98/2022
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ponza;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1° ottobre 2025 il Cons. DE PO e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La vicenda riguarda una proprietaria che aveva realizzato due interventi: una struttura metallica fissata sul lastrico solare per sostenere pagliarelle ombreggianti e la trasformazione di un volume tecnico in civile abitazione con servizi igienici e letto. Il Comune ha dapprima ordinato la sospensione dei lavori e poi la demolizione, spingendo la ricorrente a presentare più domande di sanatoria (ai sensi degli artt. 36 e 37 del DPR 380/2001), tutte respinte. Nel ricorso di primo grado, proposto avverso tali atti, la proprietaria ha sollevato varie doglianze: mancanza di comunicazione di avvio del procedimento, illegittimità della demolizione perché le opere sarebbero di edilizia libera o comunque sanabili, sopravvenuta cessazione della materia del contendere per l’avvenuto smontaggio della struttura metallica e l’uso diverso del volume tecnico, nonché inefficacia degli ordini repressivi a seguito delle istanze di accertamento di conformità.
All’esito del giudizio di prime cure con la sentenza qui appellata n. 98 del 2022 il TAR ha respinto tutte le censure. Ha escluso la cessazione della materia del contendere, precisando che la spontanea demolizione non equivale a rinuncia né fa venir meno l’interesse al giudizio. Ha chiarito che in materia edilizia i provvedimenti repressivi sono vincolati e non richiedono comunicazione di avvio del procedimento. Ha ritenuto che la struttura metallica, per dimensioni e stabilità, non fosse un semplice elemento di arredo ma un’opera di nuova costruzione, e che la trasformazione del volume tecnico in civile abitazione comportasse un effettivo incremento di volumetria e di carico urbanistico, richiedendo quindi permesso di costruire. Infine, ha affermato che la presentazione di un’istanza di sanatoria sospende solo temporaneamente l’efficacia dell’ordine di demolizione, che riacquista vigore in caso di rigetto, senza bisogno di un nuovo provvedimento. Ha anche sottolineato la legittimità del diniego di sanatoria per tardività e per ragioni sostanziali, rilevando che, trattandosi di atto plurimotivato, basta la validità di una sola delle motivazioni a sorreggerlo. In conclusione, il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello DI NA articolando n. 3 motivi di gravame.
Con il primo motivo ha dedotto “ cessazione della materia del contendere/rimozione dei manufatti oggetto dell’ordinanza di demolizione e dei provvedimenti successivi di rinnovo della stessa ”.
L’appellante evidenzia che, riguardo al cambio di destinazione d’uso contestato dal Comune, è stato rilasciato un permesso di costruire in sanatoria che ha regolarizzato il soppalco, il bagno e alcune modifiche interne, cioè proprio le opere oggetto dell’ordinanza di demolizione. L’appellante sostiene che questo documento, pur prodotto successivamente, debba entrare nel giudizio d’appello perché non si tratta di una novità introdotta dalla parte, ma di un atto dell’amministrazione che ha volutamente omesso di comunicarlo in giudizio, compiendo un abuso processuale. Secondo la giurisprudenza, infatti, documenti indispensabili e determinanti possono essere acquisiti anche in appello senza violare il divieto di nova. Inoltre, l’appellante richiama il principio della graduazione dei motivi di ricorso: nel primo atto integrativo aveva posto come ragione principale la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto ripristino dei luoghi, considerandola prioritaria rispetto agli altri motivi, che erano solo subordinati. Anche nella memoria difensiva aveva ribadito che l’interesse principale era la chiusura del giudizio, essendo state rimosse le opere contestate. Secondo l’Adunanza Plenaria n. 5/2015, la graduazione dei motivi, espressione del potere dispositivo della parte, è vincolante per il giudice. Pertanto, il TAR, dando prevalenza ai motivi caducatori subordinati invece che alla domanda principale di cessazione della materia del contendere, avrebbe violato tale principio, e avrebbe dovuto accogliere la richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere.
Con il secondo motivo ha dedotto “ difetto di motivazione rispetto alla violazione di legge/eccesso di potere in relazione all‘assunta necessità di un permesso di costruire ”.
La sentenza di primo grado ha ritenuto che i manufatti in questione, per dimensioni e stabilità, non potessero essere considerati edilizia libera. Questa conclusione viene contestata perché in contrasto con l’art. 6 del DPR 380/2001, che include tra gli interventi liberi gli elementi di arredo pertinenziali come gazebo, pergolati e ripostigli, purché accessori e non autonomamente utilizzabili, come nel caso di specie. Le opere realizzate – poi rimosse – consistevano infatti in un semplice sostegno con pagliarelle per creare ombra, senza aumento di volume o modifiche dei prospetti, e quindi non rientravano tra gli interventi che richiedono permesso di costruire ai sensi dell’art. 10 del medesimo decreto. Inoltre, la giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez. VI, n. 2438/2019) chiarisce che il titolo edilizio è necessario solo per opere che incidono stabilmente sull’assetto urbanistico, trasformando in modo permanente il territorio: circostanza non ravvisabile nelle pagliarelle in esame. Al più, data la localizzazione dell’immobile in area centro-storico soggetta anche a vincolo paesaggistico, sarebbe stata necessaria un’autorizzazione paesaggistica, comunque sanabile ai sensi dell’art. 37 DPR 380/2001. Per tali ragioni si chiede la riforma della sentenza nella parte in cui ha affermato la necessità del permesso di costruire.
Con il terzo motivo ha dedotto “ violazione di legge/sopravvenuta inefficacia dei provvedimenti impugnati in relazione al cambio di destinazione d’uso di cui al p.c.s n 3/2021 del comune di Ponza ”.
Sul cambio di destinazione d’uso viene sottolineato che il Comune ha rilasciato un permesso di costruire in sanatoria per il soppalco, il bagno e alcune modifiche interne, cioè proprio per le opere oggetto dell’ordinanza di demolizione. Questo documento, pur non prodotto in primo grado, non può essere escluso dal giudizio d’appello, perché non rappresenta una novità introdotta dalla parte ma un atto dell’amministrazione stessa, che con comportamento scorretto ha omesso di depositarlo, cercando così di ottenere il rigetto dei ricorsi con condanna alle spese. Secondo la giurisprudenza, infatti, i nuovi documenti possono essere ammessi in appello se indispensabili e se non ampliano l’oggetto del giudizio. Il provvedimento di sanatoria è determinante: alla luce del principio devolutivo, la domanda di annullamento dell’ordine di demolizione va accolta anche per gli effetti prodotti dalla sanatoria. Due le possibili ricostruzioni: da un lato, la retroattività del permesso in sanatoria rende invalido ab origine l’ordine di demolizione, che avrebbe colpito un abuso ormai giuridicamente inesistente; dall’altro, l’accoglimento della sanatoria stabilizza l’inefficacia temporanea che la domanda produceva sull’ordine di demolizione, rendendola definitiva. In entrambe le ipotesi, la conseguenza è l’annullamento o la definitiva inefficacia del provvedimento repressivo. Si evidenzia inoltre che, senza una riforma della sentenza, si verificherebbe un paradosso giuridico: coesisterebbero due provvedimenti opposti sullo stesso oggetto, uno autorizzativo e l’altro sanzionatorio. Per evitare questa contraddizione, la difesa aveva già chiesto al Comune di ritirare in autotutela l’ordine di demolizione, ma l’amministrazione non vi ha provveduto, insistendo in un comportamento incoerente e contrario ai principi di buona fede processuale.
Il Comune si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
All’udienza di smaltimento del 1° ottobre 2025 la causa passava in decisione.
In via preliminare, oltre agli effetti della avvenuta demolizione in parte qua , assume rilievo dirimente il sopravvenuto rilascio dei seguenti titoli in sanatoria: permesso di costruire in sanatoria Prot. N 2252/2021 n 3 del 26 febbraio 2021 e parere Paesaggistico. Il rilascio di tali titoli comporta la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di improcedibilità del gravame (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 13/05/2022, n. 3792); per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarata l’improcedibilità del ricorso di primo grado.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara improcedibile il ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1° ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL Di LO, Presidente FF
DE PO, Consigliere, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DE PO | EL Di LO |
IL SEGRETARIO