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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/02/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4500/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Vincenzo Lullo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4500/2021 promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t., elett.te domiciliata in Bari, corso Vittorio Emanuele II Parte_1
n. 179 presso lo studio degli avv.ti Gabriele Dell'Atti e Davide De Cillis, che la rappresentano e difendono come da procura in atti.
Ricorrente
Contro
, elett.te domiciliato presso l'Ufficio di Controparte_1 appartenenza, rappresentato e difeso ope legis.
Resistente
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Fatto e Diritto
Il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione dell'ingiunzione di pagamento di euro 3.000,00 n. 6/2021, notificata il 03.03.2021 dal Comando Carabinieri Forestale alla CP_1 Parte_1
La sanzione origina dal verbale di accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo elevato dal
Nucleo il 23.11.2020 per violazione dell'art. 6 del reg. (UE) n. 995/2010, sanzionato dall'art. 6 co. 4 d. CP_2 lgs. n. 178/2014, in quanto l'operatore, all'atto dell'accertamento, risultava sprovvisto del registro previsto per gli operatori di legno e derivati, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Reg. (UE) 607/2012 a fronte di una importazione di 9496 kg di “rotoli di carta per lettini” dalla Repubblica Popolare Cinese (cfr. verbale in atti).
Con il ricorso depositato il 29.03.2021 la a chiesto l'accertamento dell'illegittimità dell'ordinanza Parte_1
e l'annullamento della stessa in forza delle seguenti ragioni:
- Il prodotto importato dalla ricorrente è “Lenzuolino AT (tri-accoppiato 2 strati di polietilene + 1 strato di polipropilene ovvero PE+PP) uso ospedaliero”, il cui materiale NON è formato da “legno o prodotti da esso derivati”, trattandosi di prodotto tri-accoppiato costituito da 1 velo di TNT e 2 di Polietilene. Tali materiali non sono ricompresi nell'Allegato di cui al Reg. UE 995/2010 che, a sua volta, richiama l'Allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio;
- il difetto di legittimazione passiva della alla quale, dalla lettura del verbale di contestazione, non Parte_1 risulterebbe essere stata ascritta alcuna violazione.
Con la comparsa di risposta depositata il 20.07.2021 si è costituito il Controparte_1
, argomentando in ordine alla infondatezza della opposizione e chiedendo la conferma del
[...] provvedimento impugnato.
La causa, istruita con la sola produzione documentale offerta dalle parti, è stata rimessa in decisione all'udienza odierna.
****
Nel merito, dall'esame dei documenti di causa si evince la sussistenza dei presupposti per l'irrogazione della sanzione di cui all'art. 6 co. 4 d. lgs. n. 178/2014, recante misure di “attuazione del regolamento (CE) n.
2173/2005 relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea e del regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati”.
La predetta disposizione sancisce che “salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che, nel commercializzare o prodotti da esso derivati, non dimostra anche attraverso la documentazione e le Pt_2 informazioni riportate negli appositi registri di cui all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n.
607/2012 della Commissione, del 6 luglio 2012, di avere posto in essere e mantenuto le misure e le procedure del sistema di dovuta diligenza di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 995/2010, anche con riferimento ai sistemi predisposti dagli organismi di controllo riconosciuti dalla Commissione europea, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5 a euro 5.000 per ogni 100 chilogrammi di merce, con un minimo di euro 300 fino ad un massimo di euro 1.000.000, per la quale non è ammesso il pagamento in misura ridotta, di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni”.
Pertanto, il legislatore punisce l'operatore economico che non sia in grado di dimostrare di aver adottato e mantenuto le procedure di dovuta diligenza delineate dall'art. 6 del regolamento (UE) n. 995/2010.
L'art. 4 co. 1 e 2 di tale regolamento dispone che “è proibita la commercializzazione di legno o prodotti da esso derivati di provenienza illegale. Gli operatori esercitano la dovuta diligenza nel commercializzare legno
o prodotti da esso derivati. A tal fine utilizzano un insieme di procedure e misure, «sistema di dovuta diligenza», di cui all'articolo 6”.
Infine, ai sensi dell'art. 6, il sistema di dovuta diligenza tra le altre cose deve contenere:
- misure e procedure che consentano l'accesso alle informazioni concernenti l'approvvigionamento dell'operatore per quanto riguarda il legno o i prodotti da esso derivati immessi sul mercato (lett. a);
- procedure di valutazione del rischio che consentono all'operatore di analizzare e valutare il rischio che il legno o i prodotti da esso derivati immessi sul mercato siano di provenienza illegale (lett. b);
- tranne il caso in cui il rischio individuato nel corso delle procedure di valutazione del rischio di cui alla lettera b) sia trascurabile, le procedure di attenuazione del rischio che comprendono una serie di misure e procedure adeguate e proporzionate per minimizzare efficacemente tale rischio e che possono esigere la trasmissione di informazioni o documenti supplementari e/o la verifica da parte di terzi (lett. c.). Ebbene, nel caso di specie il sistema di dovuta diligenza adottato dalla non può dirsi conforme al Parte_1 dettato legislativo, se si considera che la stessa al momento dell'accertamento è risultata sprovvista del prescritto registro.
A tale riguardo, non è meritevole di accoglimento quanto dedotto a pag. 2 del ricorso, ossia che il prodotto importato non rientrerebbe nel regime di applicazione del Reg. UE 995/2010, dal momento che, risulta per tabulas, il codice merce dei prodotti in questione (categoria 48) rientra tra quelli di cui all'Allegato al Reg.
CEE 2658/87, cui il Regolamento del 2010 si richiama.
Alla luce di quanto osservato il ricorso va rigettato.
In ordine alle spese di lite
Pur nella soccombenza della parte opponente, non vi è luogo a pronuncia di condanna alla rifusione delle spese processuali in favore dell'amministrazione resistente in quanto, secondo l'insegnamento della Corte di
Cassazione, “l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato….non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono in tal caso liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota….” (cfr. Cass. n. 11389/2011; si vedano anche Cass. n.
18066/2007, secondo cui all'autorità amministrativa che sta in giudizio personalmente va riconosciuto solo il rimborso delle spese sostenute, ove “documentate e richieste” e Cass. n. 2872/2007, che richiede l'indicazione di tali spese in “apposita nota”).
Nel caso di specie l'amministrazione non ha indicato le spese vive sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza-ingiunzione impugnata;
2) Non luogo a provvedere in punto spese per le ragioni di cui in motivazione.
Bari, 03.02.2025
Il Giudice Onorario
dott. Vincenzo Lullo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Vincenzo Lullo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4500/2021 promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t., elett.te domiciliata in Bari, corso Vittorio Emanuele II Parte_1
n. 179 presso lo studio degli avv.ti Gabriele Dell'Atti e Davide De Cillis, che la rappresentano e difendono come da procura in atti.
Ricorrente
Contro
, elett.te domiciliato presso l'Ufficio di Controparte_1 appartenenza, rappresentato e difeso ope legis.
Resistente
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Fatto e Diritto
Il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione dell'ingiunzione di pagamento di euro 3.000,00 n. 6/2021, notificata il 03.03.2021 dal Comando Carabinieri Forestale alla CP_1 Parte_1
La sanzione origina dal verbale di accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo elevato dal
Nucleo il 23.11.2020 per violazione dell'art. 6 del reg. (UE) n. 995/2010, sanzionato dall'art. 6 co. 4 d. CP_2 lgs. n. 178/2014, in quanto l'operatore, all'atto dell'accertamento, risultava sprovvisto del registro previsto per gli operatori di legno e derivati, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Reg. (UE) 607/2012 a fronte di una importazione di 9496 kg di “rotoli di carta per lettini” dalla Repubblica Popolare Cinese (cfr. verbale in atti).
Con il ricorso depositato il 29.03.2021 la a chiesto l'accertamento dell'illegittimità dell'ordinanza Parte_1
e l'annullamento della stessa in forza delle seguenti ragioni:
- Il prodotto importato dalla ricorrente è “Lenzuolino AT (tri-accoppiato 2 strati di polietilene + 1 strato di polipropilene ovvero PE+PP) uso ospedaliero”, il cui materiale NON è formato da “legno o prodotti da esso derivati”, trattandosi di prodotto tri-accoppiato costituito da 1 velo di TNT e 2 di Polietilene. Tali materiali non sono ricompresi nell'Allegato di cui al Reg. UE 995/2010 che, a sua volta, richiama l'Allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio;
- il difetto di legittimazione passiva della alla quale, dalla lettura del verbale di contestazione, non Parte_1 risulterebbe essere stata ascritta alcuna violazione.
Con la comparsa di risposta depositata il 20.07.2021 si è costituito il Controparte_1
, argomentando in ordine alla infondatezza della opposizione e chiedendo la conferma del
[...] provvedimento impugnato.
La causa, istruita con la sola produzione documentale offerta dalle parti, è stata rimessa in decisione all'udienza odierna.
****
Nel merito, dall'esame dei documenti di causa si evince la sussistenza dei presupposti per l'irrogazione della sanzione di cui all'art. 6 co. 4 d. lgs. n. 178/2014, recante misure di “attuazione del regolamento (CE) n.
2173/2005 relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea e del regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati”.
La predetta disposizione sancisce che “salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che, nel commercializzare o prodotti da esso derivati, non dimostra anche attraverso la documentazione e le Pt_2 informazioni riportate negli appositi registri di cui all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n.
607/2012 della Commissione, del 6 luglio 2012, di avere posto in essere e mantenuto le misure e le procedure del sistema di dovuta diligenza di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 995/2010, anche con riferimento ai sistemi predisposti dagli organismi di controllo riconosciuti dalla Commissione europea, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5 a euro 5.000 per ogni 100 chilogrammi di merce, con un minimo di euro 300 fino ad un massimo di euro 1.000.000, per la quale non è ammesso il pagamento in misura ridotta, di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni”.
Pertanto, il legislatore punisce l'operatore economico che non sia in grado di dimostrare di aver adottato e mantenuto le procedure di dovuta diligenza delineate dall'art. 6 del regolamento (UE) n. 995/2010.
L'art. 4 co. 1 e 2 di tale regolamento dispone che “è proibita la commercializzazione di legno o prodotti da esso derivati di provenienza illegale. Gli operatori esercitano la dovuta diligenza nel commercializzare legno
o prodotti da esso derivati. A tal fine utilizzano un insieme di procedure e misure, «sistema di dovuta diligenza», di cui all'articolo 6”.
Infine, ai sensi dell'art. 6, il sistema di dovuta diligenza tra le altre cose deve contenere:
- misure e procedure che consentano l'accesso alle informazioni concernenti l'approvvigionamento dell'operatore per quanto riguarda il legno o i prodotti da esso derivati immessi sul mercato (lett. a);
- procedure di valutazione del rischio che consentono all'operatore di analizzare e valutare il rischio che il legno o i prodotti da esso derivati immessi sul mercato siano di provenienza illegale (lett. b);
- tranne il caso in cui il rischio individuato nel corso delle procedure di valutazione del rischio di cui alla lettera b) sia trascurabile, le procedure di attenuazione del rischio che comprendono una serie di misure e procedure adeguate e proporzionate per minimizzare efficacemente tale rischio e che possono esigere la trasmissione di informazioni o documenti supplementari e/o la verifica da parte di terzi (lett. c.). Ebbene, nel caso di specie il sistema di dovuta diligenza adottato dalla non può dirsi conforme al Parte_1 dettato legislativo, se si considera che la stessa al momento dell'accertamento è risultata sprovvista del prescritto registro.
A tale riguardo, non è meritevole di accoglimento quanto dedotto a pag. 2 del ricorso, ossia che il prodotto importato non rientrerebbe nel regime di applicazione del Reg. UE 995/2010, dal momento che, risulta per tabulas, il codice merce dei prodotti in questione (categoria 48) rientra tra quelli di cui all'Allegato al Reg.
CEE 2658/87, cui il Regolamento del 2010 si richiama.
Alla luce di quanto osservato il ricorso va rigettato.
In ordine alle spese di lite
Pur nella soccombenza della parte opponente, non vi è luogo a pronuncia di condanna alla rifusione delle spese processuali in favore dell'amministrazione resistente in quanto, secondo l'insegnamento della Corte di
Cassazione, “l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato….non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono in tal caso liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota….” (cfr. Cass. n. 11389/2011; si vedano anche Cass. n.
18066/2007, secondo cui all'autorità amministrativa che sta in giudizio personalmente va riconosciuto solo il rimborso delle spese sostenute, ove “documentate e richieste” e Cass. n. 2872/2007, che richiede l'indicazione di tali spese in “apposita nota”).
Nel caso di specie l'amministrazione non ha indicato le spese vive sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza-ingiunzione impugnata;
2) Non luogo a provvedere in punto spese per le ragioni di cui in motivazione.
Bari, 03.02.2025
Il Giudice Onorario
dott. Vincenzo Lullo