Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/05/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G.V.G. 22611/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott. Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott. Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22611 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio promossa con ricorso
DA
(nato a [...] l'[...] C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(nata a [...] – Chernigiv – Ucraina il 31.03.1982 C.F. Parte_2
) entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. C.F._2
CUZARI FRANCESCO presso il quale elettivamente domiciliano in Gaggi (ME) al Viale Enrico
Berlinguer n.72
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.12.2024 e , Parte_1 Parte_2
premesso di aver contratto matrimonio in Napoli il 18.10.2012 , che dalla loro unione era nato un figlio,
il 20.10.2012, rappresentavano di essersi separati consensualmente in forza di decreto di Per_1
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Presidente del predetto Tribunale a vivere separatamente (16.11.2022), la comunione materiale e spirituale tra loro non si era più ricostituita.
Ciò premesso chiedevano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni pattuite.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 25.03.2025 celebrata in modalità cartolare, i ricorrenti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la volontà di divorziare alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo. La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3
n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente dell'intestato Tri- bunale nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi inin- terrotta.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1. I coniugi continueranno ad avere l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto.
2. I coniugi si danno reciprocamente assenso affinché ognuno di essi possa fissare la propria residenza o domicilio dove meglio riterrà, fermo restando l'obbligo di darsi reciproca e tempestiva comunicazione di ogni eventuale trasferimento.
3. Il figlio oggi di anni 12, sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con domicilio Per_1
prevalente dello stesso presso la madre collocataria;
vista la distanza tra il domicilio prevalente del minore (Napoli), il domicilio effettivo del padre (Rimini) e la residenza anagrafica di quest'ultimo
(Sicilia), i genitori concordano che le decisioni di maggior importanza aventi ad oggetto educazione, istruzione e salute saranno prese congiuntamente da entrambi, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni del predetto, mentre tutte le decisioni di ordinaria amministrazione e, comunque, tutte quelle routinarie relative al figlio (a mero titolo esemplificativo circa mantenimento, cura, benessere, stato, istruzione, ecc.) saranno assunte unilateralmente dalla madre o dal genitore presso il quale si trova temporaneamente il minore senza il preventivo consenso dell'altro, fermo restando l'obbligo di comunicare senza ritardo all'altro genitore la decisione presa e le motivazioni della stessa.
4. I genitori concorreranno al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione del figlio;
il padre si impegna a telefonare quotidianamente al figlio al fine di mantenere con lo stesso una Per_1
relazione costante e proficua;
i contatti telefonici e/o in video call tra padre e figlio saranno
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 6 assolutamente favoriti dalla madre;
i genitori si impegnano reciprocamente a continuare a coltivare nel figlio la presenza e l'importanza l'uno dell'altro genitore in ogni momento della vita dello stesso.
5. Il padre vedrà e terrà con sé il figlio compatibilmente con i suoi impegni lavorativi e con le Per_1 esigenze scolastiche, ludiche e l'interesse esclusivo del figlio e salvo diverso accordo tra i coniugi, stante la distanza tra le rispettive residenze ed i domicili, secondo la seguente calendarizzazione:
1. un fine settimana al mese con pernottamento, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, previo avviso al coniuge ed al figlio, dal venerdì, dopo la scuola, fino alla domenica sera allorquando riporterà il figlio presso la residenza della madre;
2. tutte le festività di calendario (pasqua, natale, ecc.) alternate di anno in anno tra i genitori, in modo da garantire una festività ciascuno ad entrambi i genitori;
5 giorni durante le festività natalizie saranno trascorse dal figlio con il padre, a sua scelta, in
Sicilia, a Rimini od a Napoli;
3. due settimane nel mese di agosto (sempre e comunque salvo diverso accordo tra i coniugi). I coniugi si impegnano a comunicarsi rispettivamente il proprio piano ferie entro il 30 maggio di ogni anno. La presente ultima disposizione sulla data del piano ferie avrà efficacia a far data dal piano ferie 2025.
6. La madre si impegna a favorire, a richiesta del padre e compatibilmente con gli impegni scolastici, le esigenze e gli interessi del minore, la permanenza di con il padre anche al di là di quanto Per_1 previsto al punto precedente;
il tutto nell'ottica di una costante presenza di entrambi genitori nella vita del figlio.
7. Con la crescita del figlio, i genitori si dichiarano disponibili sin d'ora ad eventualmente rivedere gli accordi di cui ai punti precedenti.
8. Il padre potrà tenere con sé il figlio presso il proprio domicilio o la residenza quale nota alla Per_1
madre o altra località che verrà sempre e comunque comunicata alla madre stessa.
9. Le parti si impegnano a garantire anche ai nonni, sia materni che paterni, il mantenimento di rapporti costanti con il nipote.
10. Quando i genitori sono con il figlio fuori dai domicili o dai luoghi di residenza ad entrambi noti, hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico e di comunicare gli spostamenti di durata plurigiornaliera in altre località, garantendo comunque quotidiani contatti telefonici tra il figlio e l'altro genitore.
11. I genitori si impegnano a comunicarsi con congruo preavviso, al fine di favorire l'eventuale partecipazione dell'altro genitore, qualsiasi incontro medico, scolastico, sportivo e di qualunque natura che abbia a tema la salute, il benessere e lo stato del figlio minore;
resta fermo quanto statuito al punto
3° per le decisioni di ordinaria amministrazione e, comunque, per quelle routinarie.
12. Il padre si impegna e si obbliga a corrispondere alla madre la somma mensile di €. 350,00 (euro trecentocinquanta/00) rivalutabile annualmente ex lege, a titolo di assegno di concorso al
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 6 mantenimento del figlio fino a quando costui non avrà raggiunto l'autosufficienza economica, Per_1
per dodici mensilità annue, mediante bonifico bancario che dovrà avvenire in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, sulla carta Postepay Evolution intestata alla IG.ra Parte_2
IBAN [...].
13. L'importo dell'assegno di mantenimento di cui al punto precedente potrà essere eventualmente rivisto in ipotesi di mutate e comprovate esigenze economiche dei genitori o del figlio.
14. I genitori si impegnano, altresì, a restituirsi reciprocamente il 50% delle spese straordinarie da essi eventualmente sostenute ed inerenti il figlio quali, a titolo meramente esemplificativo e non Per_1
esaustivo: scolastiche (tasse scolastiche, spese di mensa, libri di testo e scolastici, materiale di cancelleria richiesto dalla scuola, lezioni private se richieste dagli insegnanti, corsi di lingue in Italia e all'Estero, viaggi di istruzione e gite scolastiche, corsi di musica e teatro se richiesti dal minore, tasse universitarie), mediche, odontoiatriche, di farmacia, sportive e ricreative a favore del figlio, solo se preventivamente concordate tra i genitori in forma scritta (e-mail o whatsapp o altre forme equipollenti) o, in caso di eventuale disaccordo tra i genitori, obbligo di dimostrazione effettiva della spesa sostenuta ai fini di ogni valutazione.
15. Il IG. provvederà in via esclusiva al pagamento di tutti i debiti contratti dai Parte_1
coniugi durante la vita matrimoniale e intestati anche alla IG.ra quali, a mero titolo Parte_2
esemplificativo e non esaustivo, quelli concernenti la tassa rifiuti. Per tutti i suddetti debiti, di qualunque natura essi siano, il IG. non avrà più nulla a pretendere e domandare Parte_1
alla IG.ra . Parte_2
16. Il mobilio che costituiva l'arredo della casa coniugale resterà alla moglie;
17. I coniugi dichiarano di rinunciare ad assegni di mantenimento per loro stessi, in quanto entrambi economicamente autosufficienti e, pertanto, non interessati ad alcun assegno di mantenimento personale, dichiarando altresì di aver regolato prima d'ora ogni loro rapporto economico di dare- avere e di non aver reciprocamente null'altro a pretendere e domandare a qualsiasi titolo.
18. I coniugi dichiarano, ora per allora, di acconsentire reciprocamente all'autorizzazione al nulla-osta valido per l'espatrio e, in particolare, al rilascio e/o al rinnovo del passaporto, della carta di identità, così come di qualsiasi altro documento idoneo all'espatrio, scolastico e/o parascolastico e/o medico, per il figlio minore.
19. I coniugi concordano che il figlio continuerà a rimanere fiscalmente a carico Parte_3
della madre che potrà in via esclusiva continuare a percepire il c.d. assegno unico universale. Pertanto, il IG. , con la propria sottoscrizione, dichiara espressamente di confermare la Parte_1 rinuncia all'assegno unico ed alla presentazione della relativa domanda che, con il suo consenso,
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 6 previo disbrigo delle relative ed eventuali ulteriori pratiche amministrative, continuerà ad essere erogato dall' di competenza, esclusivamente, alla IG.ra . CP_1 Parte_2
20. Con l'adempimento e l'esecuzione degli accordi sopra raggiunti, le parti hanno convenuto di non avere nient'altro da domandare e pretendere reciprocamente.
21. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi del figlio minore, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso dai coniugi e Parte_1
, così provvede: Parte_2
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2
a Napoli il 18.10. 2012 (atto n.72 ,parte I, reg. Atti Matrimonio anno 2012);
[...]
-omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
prende atto delle ulteriori pattuizioni;
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
-nulla per le spese di lite.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28.03.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
N. 1171/2013 R.G. - pag. 5 di 6 N. 1171/2013 R.G. - pag. 6 di 6