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Ordinanza 3 gennaio 2025
Ordinanza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, ordinanza 03/01/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
n.R.G. 2758/2024
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Civile – Area Lavoro
Il Tribunale di Cassino in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele Iannucci,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11 dicembre 2024, nel giudizio cautelare ante causam iscritto al n.r.g. 2758/2024, promosso ex artt. 669-bis e 700 c.p.c. da
, con gli Avv.ti Tiziana AGOSTINI e Alessandro d'ANGELIS come da Parte_1
procura in atti
- ricorrente
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, con Controparte_1
i funzionari delegati Dr.sse Maria Grazia LUPPI e Claudia LUCIDI
- resistente
OSSERVA
Con ricorso cautelare ante causam ex artt. 669-bis e 700 c.p.c., depositato il 10.10.2024 e ritualmente notificato, espone di essere stata riconosciuta invalida civile con Parte_1
riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 50 per cento con verbale della competente commissione medica INPS del 4.8.2023; di essersi iscritta in data 25.8.2023 negli elenchi per il collocamento mirato dei disabili ex L. n. 68 del 1999; di avere stipulato con il un contratto a tempo determinato dal 12.9.2023 al 30.6.2024 per il profilo Controparte_1
di collaboratore scolastico;
di essersi nuovamente iscritta negli elenchi per il collocamento mirato ex L. n. 68 del 1999 dopo la scadenza del contratto, in data 18.7.2024; di avere presentato, in data
17.5.2024, domanda di inserimento nella graduatoria provinciale permanente ATA c.d. dei “24 mesi” per la posizione di collaboratore scolastico, in forza della procedura concorsuale per soli titoli indetta con D.D. n. 774 del 9.5.2024; di avere indicato nella domanda il titolo di riserva quale invalida civile avente diritto al collocamento mirato;
di avere trasmesso, con mail del 25.7.2024, su richiesta dell' , la certificazione relativa al titolo di riserva dichiarato;
Parte_2
di essersi collocata nella posizione n. 254, con punti 22,50, nelle graduatorie provinciali permanenti
ATA per l'a.s. 2024/2025, pubblicate con decreto n. 406 del 21.8.2024; che dalle suddette graduatorie non si non evince se è stato valutato il titolo di riserva dichiarato;
di non essere stata individuata tra i destinatari dell'avviso prot. n. 11282 del 22.8.2024, con cui veniva convocato il personale ATA inserito nelle graduatorie provinciali permanenti (dal posto 1 al posto 100, nonché posizioni nn. 103, 118, 201, 235, 326 327,375, 434,445,453,465, 469, 487 510,518, 519 e 550) per l'assegnazione dei posti di ruolo per il profilo di collaboratore scolastico sui 79 posti disponibili;
di avere richiesto all'amministrazione convenuta le ragioni della mancata convocazione con pec del
26.8.2024, rimasta senza riscontro;
che, con decreto prot. n. 410 del 27.8.2024, venivano pubblicati gli esiti delle immissioni in ruolo, da cui risultavano assunti candidati collocati in posizione deteriore rispetto a quella della ricorrente e senza specificazione di titoli di preferenza o riserva di cui comunque gode l'istante.
Tanto premesso in fatto, l'istante deduce sotto il profilo del fumus di avere diritto alla immissione in ruolo nel personale ATA, profilo di collaboratore scolastico, in ragione della migliore collocazione rispetto ad altri candidati con punteggio minore risultati vincitori, tenuto conto che la ricorrente è altresì beneficiaria della riserva “N” ex L. n. 68 del 1999. Evidenzia che l'amministrazione convenuta non ha esplicitato le ragioni per le quali non le ha riconosciuto il diritto. Osserva che l'impossibilità di produrre il certificato di disoccupazione, stante l'incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche per l'a.s. 2023/2024, non è condizione impeditiva dell'assunzione a tempo indeterminato sulla base della riserva ex L. n. 68 del 1999, come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità. Sostiene che neppure può ritenersi ostativa all'immissione in ruolo ex
L. n. 68 del 1999 l'impossibilità di produrre il certificato di iscrizione agli elenchi del collocamento mirato nell'anno 2024, in quanto il certificato di iscrizione al momento della domanda poteva essere solo quello del 2023, come peraltro esplicitamente richiesto dall'amministrazione, essendo in corso un rapporto a tempo determinato con scadenza in data successiva (30.6.2024) al termine di chiusura del bando (30.5.2024). Sotto il profilo del periculum l'attrice fa rilevare che la mancata immediata tutela cautelare del diritto fatto valere comporterà un ritardo che si rifletterà sulle posizioni in graduatoria per i prossimi anni, senza possibilità di recupero.
Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, la ricorrente chiede al giudice adito di ordinare in via di urgenza all'amministrazione convenuta di riconoscerle il diritto alla riserva “N” ex L. n. 68 del 1999, a valere sulle graduatorie permanenti per la provincia di , profilo di collaboratore Pt_2 scolastico, pubblicate il 21.8.2024 per l'a.s. 2024/2025 e conseguentemente di ordinare alla predetta amministrazione di attribuirle un posto di ruolo tra quelli disponibili assegnati con il bollettino del
27.8.2024, adottando ogni atto idoneo a cautelare il diritto della ricorrente alla riserva dei posti ai sensi della normativa sul collocamento mirato dei disabili, se del caso previa disapplicazione incidentale degli atti amministrativi presupposti, con vittoria di spese da distrarsi.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituito in giudizio il , Controparte_1 chiedendo di rigettare l'avverso ricorso cautelare.
L'amministrazione scolastica, sotto il profilo del fumus, eccepisce che controparte risulta iscritta negli elenchi per il collocamento obbligatorio ex L. n. 68 del 1999 presso il Centro per l'impiego di
Avellino solo in data 18.7.2024, dunque in epoca successiva alla scadenza del termine per la presentazione della domanda per l'inserimento/aggiornamento delle graduatorie permanenti provinciali ATA per la provincia di per l'anno 2024/2025, mentre il requisito in questione, Pt_2
presupponente lo stato di disoccupazione, deve sussistere al momento della domanda.
Quanto al periculum in mora, la resistente evidenzia che controparte ha stipulato con il
[...]
un contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche e Controparte_1
cioè fino al 30.6.2025 presso l'I.C. Principe Amedeo di Gaeta e che, in virtù del suo punteggio e del beneficio posseduto quale riservista, sarà destinataria di immissione in ruolo nel prossimo futuro.
L'istanza cautelare, istruita documentalmente, è stata discussa all'udienza dell'11 dicembre 2024, all'esito della quale è stata assunta in riserva. §§§
La ricorrente chiede all'intestato Tribunale, con ricorso ex art. 700 c.p.c., un provvedimento urgente che ordini all'amministrazione convenuta di immetterla in ruolo nel personale ATA, profilo di collaboratore scolastico, con decorrenza dall'anno scolastico 2024/2025, tra i posti disponibili assegnati con il bollettino del 27.8.2024, in forza della sua posizione nelle graduatorie provinciali permanenti c.d. “24 mesi” per la provincia di , pubblicate in via definitiva il 21.8.2024 per Pt_2
l'anno scolastico 2024/2025, ed in quanto beneficiaria del diritto alla riserva “N” ex L. n. 68 del
1999, a valere sulle predette graduatorie, sul presupposto che sono stati illegittimamente immessi in ruolo candidati con minore punteggio e posizione inferiore in graduatoria, verosimilmente in virtù di titoli di riserva o di preferenza non specificati nelle graduatorie e non riconosciuti invece alla ricorrente.
La domanda cautelare va rigettata per difetto del periculum in mora.
Il presupposto in questione, secondo la limpida formulazione della norma, consiste nella minaccia di un pregiudizio imminente ed irreparabile, incombente sul diritto cautelando nelle more della sua tutela giurisdizionale in via ordinaria, vale a dire nel tempo occorrente alla instaurazione e conclusione di un giudizio a cognizione piena.
La giurisprudenza di legittimità ha interpretato in senso rigoroso e restrittivo il menzionato requisito, in coerenza con l'esigenza di evitare che lo strumento cautelare atipico previsto dall'art. 700 c.p.c., da residuale ed eccezionale potesse essere utilizzato in via ordinaria quale surrogato del processo di cognizione in ragione dei tempi notoriamente non brevi del giudizio di merito.
L'imminenza del pregiudizio è da intendere come concretezza, attualità ed incombenza del pericolo paventato, per cui non è concedibile il provvedimento d'urgenza in presenza di pericoli remoti e solamente ipotetici o eventuali.
L'irreparabilità postula che il pregiudizio alla cui neutralizzazione è volta la cautela richiesta non sia integralmente rimediabile con le tecniche risarcitorie per equivalente pecuniario o con gli strumenti di reintegrazione in forma specifica: in queste ipotesi la durata del processo cagiona uno scarto intollerabile tra gli effetti finali della decisione di merito e la soddisfazione completa del diritto dedotto in lite. Tale situazione si verifica in presenza della irreversibilità degli effetti del pregiudizio (quindi come attitudine a provocare la perdita integrale del diritto o di poteri o facoltà che dello stesso costituiscono espressione), oppure come lesione irreparabile di beni e interessi del titolare funzionalmente collegati all'attuazione del diritto stesso, o ancora come impossibilità o grave difficoltà della piena restitutio in integrum della situazione soggettiva lesa.
Il periculum non può essere presunto o ritenuto in re ipsa, ma deve essere desunto da circostanze concrete e specifiche che chi invoca la tutela cautelare ha l'onere di allegare puntualmente e di provare
Tanto chiarito in termini generali, questo giudicante reputa che nella specie difetti palesemente il presupposto del periculum in mora qualificato richiesto dall'art. 700 c.p.c. È indubbio, infatti, che il diritto della ricorrente all'assunzione a tempo indeterminato nel personale ATA, profilo di collaboratore scolastico, con decorrenza dall'anno scolastico 2024/2025, in forza della sua posizione nella graduatoria provinciale permanente per l'anno scolastico 2024/2025 e del titolo di riserva “N” ex L. n. 68 del 1999, possa accertarsi senza alcun pregiudizio per l'effettività del diritto stesso nell'ambito di un ordinario processo a cognizione piena.
Per un verso, infatti, in caso di accoglimento della domanda nel giudizio di merito, la retroattività giuridica ed economica degli effetti dell'immissione in ruolo della ricorrente è idonea a scongiurare il paventato ma insussistente pericolo di un “ritardo che si rifletterà sulle posizioni in graduatoria per i prossimi anni senza possibilità di recupero”, cosicché il diritto del disabile allo stabile inserimento nel mondo del lavoro verrebbe comunque assicurato senza residui, con la decorrenza spettante, “ora per allora”.
Per altro verso, nel ricorso non è stata allegata e documentata alcuna circostanza concreta idonea ad evidenziare che, nelle more dell'accertamento di tale diritto in un processo a cognizione piena,
l'istante può subire un pregiudizio ulteriore rispetto a quello della mancata assunzione in ruolo, connotato in termini di imminenza e irreparabilità, e dunque tale da tradursi in una immediata lesione di diritti, non suscettibile di reintegrazione in forma specifica né di riparazione per equivalente pecuniario, come nel caso di compromissione grave di diritti fondamentali della persona. A titolo esemplificativo, non sono stati forniti elementi concreti per ritenere, anche in via presuntiva ex art. 2729 cod. civ., che la ricorrente versi in uno stato di impossidenza o di bisogno economico tali da determinare, in assenza di disponibilità patrimoniali o fonti di reddito alternative alla invocata costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l'impossibilità di provvedere al sostentamento proprio o della propria famiglia. Neppure sono state allegate circostanze concrete da cui possa desumersi che la mancata attribuzione in via di urgenza del posto di ruolo possa determinare, per la durata del processo di merito, una lesione irreparabile della professionalità o della dignità della ricorrente, la quale, nell'anno scolastico 2023/2024, è stata destinataria di un incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche, dal 12.9.2023 al
30.6.2024, (doc. 3) e nel corrente anno scolastico 2024/2025 risulta parimenti destinataria di un contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, dal 5.9.2024 al 30.6.2025
(doc. 12), ed è ragionevole presumere che altri incarichi di supplenza, nelle more dell'instaurazione e conclusione del giudizio di merito per l'accertamento del diritto controverso, potranno esserle conferiti per i successivi anni scolastici, anche alla luce del diritto di riserva derivante dalla sua iscrizione negli elenchi per il collocamento mirato ex L. n. 68 del 1999 (doc. 4).
Per tali ragioni, la domanda cautelare va rigettata.
Le spese del procedimento, secondo soccombenza, sono poste a carico della ricorrente e liquidate in favore della convenuta nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del
2014, con applicazione dei parametri minimi per le fasi di studio e introduttiva, procedimenti cautelari, valore indeterminabile, complessità bassa, con riduzione nella misura del 20 per cento ai sensi degli artt. 417-bis c.p.c. e 152-bis disp. att. c.p.c., in quanto l'amministrazione convenuta è rappresentata e assistita in giudizio da propri dipendenti.
P.Q.M.
− rigetta il ricorso cautelare;
− condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in favore della parte convenuta, liquidandole, previa riduzione nella misura del venti per cento, per la parte restante in euro 810,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
Raffaele Iannucci
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Civile – Area Lavoro
Il Tribunale di Cassino in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele Iannucci,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11 dicembre 2024, nel giudizio cautelare ante causam iscritto al n.r.g. 2758/2024, promosso ex artt. 669-bis e 700 c.p.c. da
, con gli Avv.ti Tiziana AGOSTINI e Alessandro d'ANGELIS come da Parte_1
procura in atti
- ricorrente
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, con Controparte_1
i funzionari delegati Dr.sse Maria Grazia LUPPI e Claudia LUCIDI
- resistente
OSSERVA
Con ricorso cautelare ante causam ex artt. 669-bis e 700 c.p.c., depositato il 10.10.2024 e ritualmente notificato, espone di essere stata riconosciuta invalida civile con Parte_1
riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 50 per cento con verbale della competente commissione medica INPS del 4.8.2023; di essersi iscritta in data 25.8.2023 negli elenchi per il collocamento mirato dei disabili ex L. n. 68 del 1999; di avere stipulato con il un contratto a tempo determinato dal 12.9.2023 al 30.6.2024 per il profilo Controparte_1
di collaboratore scolastico;
di essersi nuovamente iscritta negli elenchi per il collocamento mirato ex L. n. 68 del 1999 dopo la scadenza del contratto, in data 18.7.2024; di avere presentato, in data
17.5.2024, domanda di inserimento nella graduatoria provinciale permanente ATA c.d. dei “24 mesi” per la posizione di collaboratore scolastico, in forza della procedura concorsuale per soli titoli indetta con D.D. n. 774 del 9.5.2024; di avere indicato nella domanda il titolo di riserva quale invalida civile avente diritto al collocamento mirato;
di avere trasmesso, con mail del 25.7.2024, su richiesta dell' , la certificazione relativa al titolo di riserva dichiarato;
Parte_2
di essersi collocata nella posizione n. 254, con punti 22,50, nelle graduatorie provinciali permanenti
ATA per l'a.s. 2024/2025, pubblicate con decreto n. 406 del 21.8.2024; che dalle suddette graduatorie non si non evince se è stato valutato il titolo di riserva dichiarato;
di non essere stata individuata tra i destinatari dell'avviso prot. n. 11282 del 22.8.2024, con cui veniva convocato il personale ATA inserito nelle graduatorie provinciali permanenti (dal posto 1 al posto 100, nonché posizioni nn. 103, 118, 201, 235, 326 327,375, 434,445,453,465, 469, 487 510,518, 519 e 550) per l'assegnazione dei posti di ruolo per il profilo di collaboratore scolastico sui 79 posti disponibili;
di avere richiesto all'amministrazione convenuta le ragioni della mancata convocazione con pec del
26.8.2024, rimasta senza riscontro;
che, con decreto prot. n. 410 del 27.8.2024, venivano pubblicati gli esiti delle immissioni in ruolo, da cui risultavano assunti candidati collocati in posizione deteriore rispetto a quella della ricorrente e senza specificazione di titoli di preferenza o riserva di cui comunque gode l'istante.
Tanto premesso in fatto, l'istante deduce sotto il profilo del fumus di avere diritto alla immissione in ruolo nel personale ATA, profilo di collaboratore scolastico, in ragione della migliore collocazione rispetto ad altri candidati con punteggio minore risultati vincitori, tenuto conto che la ricorrente è altresì beneficiaria della riserva “N” ex L. n. 68 del 1999. Evidenzia che l'amministrazione convenuta non ha esplicitato le ragioni per le quali non le ha riconosciuto il diritto. Osserva che l'impossibilità di produrre il certificato di disoccupazione, stante l'incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche per l'a.s. 2023/2024, non è condizione impeditiva dell'assunzione a tempo indeterminato sulla base della riserva ex L. n. 68 del 1999, come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità. Sostiene che neppure può ritenersi ostativa all'immissione in ruolo ex
L. n. 68 del 1999 l'impossibilità di produrre il certificato di iscrizione agli elenchi del collocamento mirato nell'anno 2024, in quanto il certificato di iscrizione al momento della domanda poteva essere solo quello del 2023, come peraltro esplicitamente richiesto dall'amministrazione, essendo in corso un rapporto a tempo determinato con scadenza in data successiva (30.6.2024) al termine di chiusura del bando (30.5.2024). Sotto il profilo del periculum l'attrice fa rilevare che la mancata immediata tutela cautelare del diritto fatto valere comporterà un ritardo che si rifletterà sulle posizioni in graduatoria per i prossimi anni, senza possibilità di recupero.
Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, la ricorrente chiede al giudice adito di ordinare in via di urgenza all'amministrazione convenuta di riconoscerle il diritto alla riserva “N” ex L. n. 68 del 1999, a valere sulle graduatorie permanenti per la provincia di , profilo di collaboratore Pt_2 scolastico, pubblicate il 21.8.2024 per l'a.s. 2024/2025 e conseguentemente di ordinare alla predetta amministrazione di attribuirle un posto di ruolo tra quelli disponibili assegnati con il bollettino del
27.8.2024, adottando ogni atto idoneo a cautelare il diritto della ricorrente alla riserva dei posti ai sensi della normativa sul collocamento mirato dei disabili, se del caso previa disapplicazione incidentale degli atti amministrativi presupposti, con vittoria di spese da distrarsi.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituito in giudizio il , Controparte_1 chiedendo di rigettare l'avverso ricorso cautelare.
L'amministrazione scolastica, sotto il profilo del fumus, eccepisce che controparte risulta iscritta negli elenchi per il collocamento obbligatorio ex L. n. 68 del 1999 presso il Centro per l'impiego di
Avellino solo in data 18.7.2024, dunque in epoca successiva alla scadenza del termine per la presentazione della domanda per l'inserimento/aggiornamento delle graduatorie permanenti provinciali ATA per la provincia di per l'anno 2024/2025, mentre il requisito in questione, Pt_2
presupponente lo stato di disoccupazione, deve sussistere al momento della domanda.
Quanto al periculum in mora, la resistente evidenzia che controparte ha stipulato con il
[...]
un contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche e Controparte_1
cioè fino al 30.6.2025 presso l'I.C. Principe Amedeo di Gaeta e che, in virtù del suo punteggio e del beneficio posseduto quale riservista, sarà destinataria di immissione in ruolo nel prossimo futuro.
L'istanza cautelare, istruita documentalmente, è stata discussa all'udienza dell'11 dicembre 2024, all'esito della quale è stata assunta in riserva. §§§
La ricorrente chiede all'intestato Tribunale, con ricorso ex art. 700 c.p.c., un provvedimento urgente che ordini all'amministrazione convenuta di immetterla in ruolo nel personale ATA, profilo di collaboratore scolastico, con decorrenza dall'anno scolastico 2024/2025, tra i posti disponibili assegnati con il bollettino del 27.8.2024, in forza della sua posizione nelle graduatorie provinciali permanenti c.d. “24 mesi” per la provincia di , pubblicate in via definitiva il 21.8.2024 per Pt_2
l'anno scolastico 2024/2025, ed in quanto beneficiaria del diritto alla riserva “N” ex L. n. 68 del
1999, a valere sulle predette graduatorie, sul presupposto che sono stati illegittimamente immessi in ruolo candidati con minore punteggio e posizione inferiore in graduatoria, verosimilmente in virtù di titoli di riserva o di preferenza non specificati nelle graduatorie e non riconosciuti invece alla ricorrente.
La domanda cautelare va rigettata per difetto del periculum in mora.
Il presupposto in questione, secondo la limpida formulazione della norma, consiste nella minaccia di un pregiudizio imminente ed irreparabile, incombente sul diritto cautelando nelle more della sua tutela giurisdizionale in via ordinaria, vale a dire nel tempo occorrente alla instaurazione e conclusione di un giudizio a cognizione piena.
La giurisprudenza di legittimità ha interpretato in senso rigoroso e restrittivo il menzionato requisito, in coerenza con l'esigenza di evitare che lo strumento cautelare atipico previsto dall'art. 700 c.p.c., da residuale ed eccezionale potesse essere utilizzato in via ordinaria quale surrogato del processo di cognizione in ragione dei tempi notoriamente non brevi del giudizio di merito.
L'imminenza del pregiudizio è da intendere come concretezza, attualità ed incombenza del pericolo paventato, per cui non è concedibile il provvedimento d'urgenza in presenza di pericoli remoti e solamente ipotetici o eventuali.
L'irreparabilità postula che il pregiudizio alla cui neutralizzazione è volta la cautela richiesta non sia integralmente rimediabile con le tecniche risarcitorie per equivalente pecuniario o con gli strumenti di reintegrazione in forma specifica: in queste ipotesi la durata del processo cagiona uno scarto intollerabile tra gli effetti finali della decisione di merito e la soddisfazione completa del diritto dedotto in lite. Tale situazione si verifica in presenza della irreversibilità degli effetti del pregiudizio (quindi come attitudine a provocare la perdita integrale del diritto o di poteri o facoltà che dello stesso costituiscono espressione), oppure come lesione irreparabile di beni e interessi del titolare funzionalmente collegati all'attuazione del diritto stesso, o ancora come impossibilità o grave difficoltà della piena restitutio in integrum della situazione soggettiva lesa.
Il periculum non può essere presunto o ritenuto in re ipsa, ma deve essere desunto da circostanze concrete e specifiche che chi invoca la tutela cautelare ha l'onere di allegare puntualmente e di provare
Tanto chiarito in termini generali, questo giudicante reputa che nella specie difetti palesemente il presupposto del periculum in mora qualificato richiesto dall'art. 700 c.p.c. È indubbio, infatti, che il diritto della ricorrente all'assunzione a tempo indeterminato nel personale ATA, profilo di collaboratore scolastico, con decorrenza dall'anno scolastico 2024/2025, in forza della sua posizione nella graduatoria provinciale permanente per l'anno scolastico 2024/2025 e del titolo di riserva “N” ex L. n. 68 del 1999, possa accertarsi senza alcun pregiudizio per l'effettività del diritto stesso nell'ambito di un ordinario processo a cognizione piena.
Per un verso, infatti, in caso di accoglimento della domanda nel giudizio di merito, la retroattività giuridica ed economica degli effetti dell'immissione in ruolo della ricorrente è idonea a scongiurare il paventato ma insussistente pericolo di un “ritardo che si rifletterà sulle posizioni in graduatoria per i prossimi anni senza possibilità di recupero”, cosicché il diritto del disabile allo stabile inserimento nel mondo del lavoro verrebbe comunque assicurato senza residui, con la decorrenza spettante, “ora per allora”.
Per altro verso, nel ricorso non è stata allegata e documentata alcuna circostanza concreta idonea ad evidenziare che, nelle more dell'accertamento di tale diritto in un processo a cognizione piena,
l'istante può subire un pregiudizio ulteriore rispetto a quello della mancata assunzione in ruolo, connotato in termini di imminenza e irreparabilità, e dunque tale da tradursi in una immediata lesione di diritti, non suscettibile di reintegrazione in forma specifica né di riparazione per equivalente pecuniario, come nel caso di compromissione grave di diritti fondamentali della persona. A titolo esemplificativo, non sono stati forniti elementi concreti per ritenere, anche in via presuntiva ex art. 2729 cod. civ., che la ricorrente versi in uno stato di impossidenza o di bisogno economico tali da determinare, in assenza di disponibilità patrimoniali o fonti di reddito alternative alla invocata costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l'impossibilità di provvedere al sostentamento proprio o della propria famiglia. Neppure sono state allegate circostanze concrete da cui possa desumersi che la mancata attribuzione in via di urgenza del posto di ruolo possa determinare, per la durata del processo di merito, una lesione irreparabile della professionalità o della dignità della ricorrente, la quale, nell'anno scolastico 2023/2024, è stata destinataria di un incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche, dal 12.9.2023 al
30.6.2024, (doc. 3) e nel corrente anno scolastico 2024/2025 risulta parimenti destinataria di un contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, dal 5.9.2024 al 30.6.2025
(doc. 12), ed è ragionevole presumere che altri incarichi di supplenza, nelle more dell'instaurazione e conclusione del giudizio di merito per l'accertamento del diritto controverso, potranno esserle conferiti per i successivi anni scolastici, anche alla luce del diritto di riserva derivante dalla sua iscrizione negli elenchi per il collocamento mirato ex L. n. 68 del 1999 (doc. 4).
Per tali ragioni, la domanda cautelare va rigettata.
Le spese del procedimento, secondo soccombenza, sono poste a carico della ricorrente e liquidate in favore della convenuta nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del
2014, con applicazione dei parametri minimi per le fasi di studio e introduttiva, procedimenti cautelari, valore indeterminabile, complessità bassa, con riduzione nella misura del 20 per cento ai sensi degli artt. 417-bis c.p.c. e 152-bis disp. att. c.p.c., in quanto l'amministrazione convenuta è rappresentata e assistita in giudizio da propri dipendenti.
P.Q.M.
− rigetta il ricorso cautelare;
− condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in favore della parte convenuta, liquidandole, previa riduzione nella misura del venti per cento, per la parte restante in euro 810,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
Raffaele Iannucci