Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 29/12/2025, n. 2964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2964 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02964/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00987/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 987 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Fara Pipia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Termini Imerese, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza n.-OMISSIS- del 13.4.2024 emessa dal Comune di Termini Imerese avente ad oggetto l’ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa di cui all’art. 31 comma 4-bis del DPR 380/2001, in relazione alla mancata demolizione di un immobile sito nello stesso Comune catastalmente identificato al foglio di mappa -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. RT VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, parte ricorrente ricorre contro il Comune di Termini Imerese, non costituito in giudizio, avverso l’ordinanza n.-OMISSIS- del 13.4.2024 con la quale l’Ente locale ha irrogato la sanzione amministrativa di cui all’art. 31 comma 4 bis del d.P.R. n. 380/2001 per la mancata demolizione di opere abusive realizzate nell’immobile in proprietà.
Espone che l’immobile in parola, nella sua consistenza originaria, risulterebbe “ urbanisticamente legittimo, in quanto assentito da regolare concessione edilizia ed acquistato dal sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, dante causa degli odierni ricorrenti, con atto in notar Di Liberto il 31 gennaio 1984, registrato il 17.2.1984 ”; sullo stesso immobile tuttavia il dante causa, nell’ambito di opere di ristrutturazione, avrebbe realizzato in assenza di titolo una “ mansarda/sottotetto, con copertura a falde contrapposte, per una superficie coperta di mq. 70,55 circa, oltre ad una veranda al piano terra, e per la sanatoria del predetto abuso ha chiesto il rilascio della sanatoria ai sensi dell’art. 39 della legge 724/94 (domanda di condono presentata in data 28.02.1995 prot. -OMISSIS-) ”; sanatoria denegata con provvedimento n. -OMISSIS- del 19/10/2007 oggetto di impugnazione innanzi questo T.A.R., il cui ricorso tuttavia è stato dichiarato perento con decreto del 9/9/2014.
Parte ricorrente evidenzia, quindi, di aver ricevuto -in data 26/10/2022- l’ordine di demolizione delle opere abusive, oggetto di ricorso straordinario al Presidente della Regione, di cui rappresenta lo stato di pendenza alla data di presentazione dell’odierno gravame.
Con ordinanza n. -OMISSIS-/2024 il Comune ha ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa, quantificata in complessivi € 20.000,00 oggetto dell’odierno ricorso ed avverso il quale si articolano sei profili di censura
Il Comune di Termini Imerese non si è costituito in giudizio.
Alla pubblica udienza del 16 dicembre 2026, presente l’avvocato di parte ricorrente, la causa è stata sposta in decisione.
Il ricorso non è meritorio di accoglimento per le considerazioni che seguono.
In primo luogo, osserva il Collegio che il ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana, proposto dalla parte ricorrente avverso l’ordine di demolizione e invocato nell’ambito del presente giudizio, risulta essere stato nelle more definito e dichiarato inammissibile dal C.G.A. con parere 287/2024 del 2/12/2024 (affare 129/2024 assunto nella Adunanza del 21/11/2024), considerata la perenzione del ricorso contro il diniego di condono.
Venendo al merito delle censure dedotte nell’odierno gravame, si osserva quanto segue.
Con la prima censura parte ricorrente contesta la Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 e 33 del d.P.R. n. 380/2001 in combinato disposto con l’art. 10 comma 1 e con l’art.33 del D.P.R. n. 380/2001 – Eccesso di potere per difetto dei presupposti : le opere contestate andrebbero ricondotte alla tipologia della ristrutturazione edilizia rispetto alle quali si applica l’art. 33 del d.p.r. 380/2001 e non l’art. 31, per cui non potrebbe essere disposta l’acquisizione né la sanzione amministrativa.
La censura è infondata.
Il Collegio rinvia a tal fine a quanto già dedotto dalla Sezione con la recente sentenza di questo TAR Palermo, Sez. III 17/3/2025, n. 576 secondo cui le doglianze sull'applicazione dell'art. 31 invece dell'art. 33 d.P.R. n. 380/2001 riguardo alle sanzioni edilizie abusive devono proporsi contro l'ordinanza di demolizione e non come vizi propri nell'impugnazione dell'acquisizione al patrimonio comunale. Occorre altresì aggiungere che la sanzione di che trattasi può essere applicata anche alle ristrutturazioni edilizie che comportano un aumento di volume non autorizzato: nel caso in esame, per altro, le opere di che trattasi esulano anche dei limiti previsti dall’art. 20 della l.r. 4/2003.
Con la seconda censura, in via gradata parte ricorrente lamenta la Violazione e falsa applicazione dell’art. 49 della L.R. Sicilia n. 71 del 1978, nonché degli artt. 29 e 31 del d.P.R. n. 380 del 2001. Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 L.R. n. 37 del 1985 e dell’art. 2, comma 3, L.R. n. 15 del 1991 - Violazione del principio di irretroattività delle leggi - Difetto ed erroneità della motivazione – Violazione del principio di affidamento : ad avviso di parte, nel caso in esame l’opera è stata realizzata nel 1984 e non potrebbero quindi trovare applicazione le sanzioni introdotte successivamente.
La censura è infondata.
Invero la giurisprudenza ha da tempo chiarito che occorre avere riguardo alla data in cui è stato ordinato l’odine di demolizione e riduzione in pristino, non già a quello di realizzazione dell’abuso. Nel caso in esame è indubbio che l’ordine di riduzione in pristino è successivo alla data di entrata in vigore della norma contestata per cui, considerata anche la natura permanente dell’abuso, vanno applicate le sanzioni vigenti al momento della scadenza del termine di 90 gironi indicato nello stesso provvedimento che ha ingiunto la demolizione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, -OMISSIS-/04/2025 n. 3673).
Con la terza censura si contesta la Violazione e falsa applicazione sotto altro profilo dell’art. 31 comma 4-bis del D.Lgs. 380/01. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 L. n. 241 del 1990 e 2 L.R. n. 10 del 1991 - Difetto di motivazione. -Violazione e falsa applicazione dell' Art. 15, primo comma, lettera a), della legge regionale n. 78/1976 e dell’art.2 comma 3 della L.R. n. 15 del 1991 - Violazione del principio di proporzionalità della sanzione amministrativa e del principio di affidamento- Violazione dei principi in materia di interpretazione della legge e di irretroattività di cui alle Disposizioni sulla legge in generale – cd. “Preleggi” - Violazione del principio di affidamento e di buona fede – Violazione del principio di responsabilità e colpevolezza – Ingiustizia manifesta : al momento della realizzazione delle opere contestate, l’area era normata come zona “D5” attività turistico alberghiera e non troverebbe quindi applicazione il divieto introdotto dalla L.R. 78/1976.
La censura è infondata.
Nel caso in esame non viene in rilievo un vincolo di inedificabilità assoluto ma un vincolo relativo per cui non appare conferente il richiamo alla legge n. 78/1976 che, per altro, è passata indenne dal vaglio della Corte Costituzionale circa la sua valenza immediatamente cogente.
Con la quarta censura, i ricorrenti contestano la Violazione e falsa applicazione sotto altro profilo dell’art. 31 comma 4-bis del D.Lgs. 380/01. - Violazione del principio di proporzionalità della sanzione amministrativa e del principio di responsabilità e colpevolezza – Ingiustizia manifesta –Violazione e falsa applicazione dell’art.3 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 - Violazione dell'art. 6 e 7 della CEDU e dell'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 - Violazione del principio di irretroattività e di affidamento : nella prospettazione di parte, l’abuso in parola è commesso da altro soggetto rispetto al ricorrente, che quindi non potrebbe risponderne in sede sanzionatoria.
La censura è infondata.
Invero, la giurisprudenza amministrativa ha da tempo chiarito che la sanzione in parola ha carattere “reale” ed è connessa alla mancata riduzione in pristino, conseguente al rigetto della sanatoria, applicabile in specie al nuovo proprietario, già per altro destinatario appunto dell’ordine di demolizione.
Con la quinta doglianza si contesta la Violazione del principio del ne bis in idem e dell’art. 4 del protocollo n. 7 allegato alla convenzione europea dei diritti dell’uomo, dell’art. 50 della carta dei diritti fondamentali dell’unione europea -Violazione e falsa applicazione degli artt. 31 comma 4-bis d.P.R. n. 380 del 2001. Erroneità della motivazione: secondo i ricorrente non si potrebbe applicare una duplicazione della risposta sanzionatoria dell’ordinamento.
Nel caso in esame non risulta alcuna duplicazione di sanzione e la ratio sottesa rispettivamente all’ordine di demolizione e alla sanzione amministrativa per mancata ottemperanza all’ordine stesso, costituiscono profili diversi ancorché connessi allo stesso “fatto storico” della realizzazione dell’opera abusiva.
Con la sesta ed ultima doglianza, i ricorrenti lamentano l’ Illegittimità per invalidità derivata- Eccesso di potere per indeterminatezza e perplessità- inseguibilità ed illegittimità dell’ordine di demolizione quale atto presupposto: l’ingiunzione della demolizione risulterebbe perplessa ed ambigua .
Anche detta censura è infondata, oltre che inammissibile in quanto rivolta essenzialmente avverso l’ordine di demolizione, provvedimento che esula dall’oggetto del contendere, avverso il quale la parte ha già infruttuosamente intentato ricorso straordinario al Presidente della Regione, dichiarato inammissibile.
L’infondatezza della doglianza emerge altresì dalla stessa rappresentazione in fatto, in cui la parte ha chiaramente evidenziato la manifesta consapevolezza su cosa consistessero gli abusi di che trattasi.
In conclusione il ricorso è infondato e va quindi respinto.
Nessuna statuizione è da assumere in ordine alle spese stante la mancata costituzione in giudizio del Comune di Termini Imerese, al quale comunque l’odierna sentenza verrà trasmessa a mezzo PEC a cura della Segreteria sezionale, disponendosi al contempo la trasmissione integrale della sentenza altresì all’autorità prefettizia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria sezionale per la comunicazione alle parti costituite, nonché per la trasmissione integrale della sentenza, a mezzo PEC al Comune di Termini Imerese e al Prefetto di Palermo.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo -OMISSIS- giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RT VA, Presidente, Estensore
FA RA US, Primo Referendario
Marco Maria Cellini, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RT VA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.