TAR Palermo, sez. III, sentenza 29/12/2025, n. 2964
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Sentenza 29 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 e 33 del d.P.R. n. 380/2001 in combinato disposto con l’art. 10 comma 1 e con l’art.33 del D.P.R. n. 380/2001 – Eccesso di potere per difetto dei presupposti

    Le doglianze sull'applicazione dell'art. 31 invece dell'art. 33 d.P.R. n. 380/2001 riguardo alle sanzioni edilizie abusive devono proporsi contro l'ordinanza di demolizione e non come vizi propri nell'impugnazione dell'acquisizione al patrimonio comunale. La sanzione di che trattasi può essere applicata anche alle ristrutturazioni edilizie che comportano un aumento di volume non autorizzato.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 49 della L.R. Sicilia n. 71 del 1978, nonché degli artt. 29 e 31 del d.P.R. n. 380 del 2001. Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 L.R. n. 37 del 1985 e dell’art. 2, comma 3, L.R. n. 15 del 1991 - Violazione del principio di irretroattività delle leggi - Difetto ed erroneità della motivazione – Violazione del principio di affidamento

    Occorre avere riguardo alla data in cui è stato ordinato l’ordine di demolizione e riduzione in pristino, non già a quello di realizzazione dell’abuso. La sanzione va applicata perché l’ordine di riduzione in pristino è successivo alla data di entrata in vigore della norma contestata e l’abuso ha natura permanente.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione sotto altro profilo dell’art. 31 comma 4-bis del D.Lgs. 380/01. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 L. n. 241 del 1990 e 2 L.R. n. 10 del 1991 - Difetto di motivazione. -Violazione e falsa applicazione dell' Art. 15, primo comma, lettera a), della legge regionale n. 78/1976 e dell’art.2 comma 3 della L.R. n. 15 del 1991 - Violazione del principio di proporzionalità della sanzione amministrativa e del principio di affidamento- Violazione dei principi in materia di interpretazione della legge e di irretroattività di cui alle Disposizioni sulla legge in generale – cd. “Preleggi” - Violazione del principio di affidamento e di buona fede – Violazione del principio di responsabilità e colpevolezza – Ingiustizia manifesta

    Non viene in rilievo un vincolo di inedificabilità assoluto ma un vincolo relativo, per cui non appare conferente il richiamo alla legge n. 78/1976.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione sotto altro profilo dell’art. 31 comma 4-bis del D.Lgs. 380/01. - Violazione del principio di proporzionalità della sanzione amministrativa e del principio di responsabilità e colpevolezza – Ingiustizia manifesta –Violazione e falsa applicazione dell’art.3 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 - Violazione dell'art. 6 e 7 della CEDU e dell'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 - Violazione del principio di irretroattività e di affidamento

    La sanzione ha carattere “reale” ed è connessa alla mancata riduzione in pristino, conseguente al rigetto della sanatoria, applicabile in specie al nuovo proprietario, già per altro destinatario appunto dell’ordine di demolizione.

  • Rigettato
    Violazione del principio del ne bis in idem e dell’art. 4 del protocollo n. 7 allegato alla convenzione europea dei diritti dell’uomo, dell’art. 50 della carta dei diritti fondamentali dell’unione europea -Violazione e falsa applicazione degli artt. 31 comma 4-bis d.P.R. n. 380 del 2001. Erroneità della motivazione

    Non risulta alcuna duplicazione di sanzione e la ratio sottesa rispettivamente all’ordine di demolizione e alla sanzione amministrativa per mancata ottemperanza all’ordine stesso, costituiscono profili diversi ancorché connessi allo stesso “fatto storico” della realizzazione dell’opera abusiva.

  • Inammissibile
    Illegittimità per invalidità derivata- Eccesso di potere per indeterminatezza e perplessità- inseguibilità ed illegittimità dell’ordine di demolizione quale atto presupposto

    La censura è inammissibile in quanto rivolta essenzialmente avverso l’ordine di demolizione, provvedimento che esula dall’oggetto del contendere, avverso il quale la parte ha già infruttuosamente intentato ricorso straordinario al Presidente della Regione, dichiarato inammissibile. L’infondatezza emerge altresì dalla stessa rappresentazione in fatto, in cui la parte ha chiaramente evidenziato la manifesta consapevolezza su cosa consistessero gli abusi di che trattasi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. III, sentenza 29/12/2025, n. 2964
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 2964
    Data del deposito : 29 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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