Sentenza 14 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/02/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
r.g. 1500/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1500/2024 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza del
13 febbraio 2025, avente per oggetto: Separazione Giudiziale
TRA
, nata ad [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Nico Salomone;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Parisi;
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 13.02.2025, fissata con modalità di trattazione scritta, le parti concludevano riportandosi all'accordo raggiunto e sottoscritto il 06.02.2025 e la causa era riserva al collegio per la decisione.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 01.03.2024 conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
, premettendo di aver contratto con quest'ultimo matrimonio con rito concordatario in data
[...]
1
11.07.2009 nel comune di IN (Sa) e che dalla loro unione erano nati (03.10.2010) e Per_1
(05.06.2020) e, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, chiedeva Per_2
pronunciarsi la separazione dal coniuge alle condizioni di cui al ricorso.
Con propria memoria in data 03.05.2024 anche il resistente, , si costituiva in Controparte_1
giudizio, contestando la ricostruzione dei fatti prospettata dalla ricorrente e chiedendo la pronuncia di separazione dal coniuge alle condizioni di cui alla memoria difensiva.
All'udienza del 04.06.2024, il giudice, sentite le parti e fallito il tentativo di conciliazione, emetteva i provvedimenti provvisori. Il giudizio proseguiva per l'istruttoria.
2. Alla udienza del 13.02.2025, i procuratori delle parti deducevano l'intervenuto accordo e precisavano di volersi separare alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto in data 06.02.2025 che prevedeva, tra l'altro, l'affido condiviso dei minori con residenza presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita del padre, un assegno di mantenimento in favore dei minori pari ad € 500,00 mensili (€ 250,00 cadauno) ed un assegno di mantenimento per la moglie per € 250,00 mensili da gennaio 2025 a dicembre 2025 ed € 200,00 mensili per gli anni successivi .
Il Giudice, preso atto delle conclusioni congiunte delle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
3. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni della ricorrente e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Il Collegio, attese le conclusioni congiunte, ritiene di farle proprie, in quanto non contrarie a norme imperative e poste in un'ottica di un equo bilanciamento degli interessi delle parti, in particolare, della prole.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
4. In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
2 r.g. 1500/2024
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso per separazione dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) dichiara la separazione personale di , nata ad [...] il [...], Parte_1
C.F.: e , nato a [...] il [...], C.F._1 Controparte_1
C.F.: , alle condizioni di cu all'accordo raggiunto e sottoscritto in data C.F._2
06.02.2025;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IN (Sa) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (matrimonio registrato agli atti del suddetto comune al n. 6 Parte
II, Serie A, anno 2009);
C) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 14.02.2025.
Il Presidente Estensore
dott.ssa Ilaria Bianchi
3