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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/10/2025, n. 5623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5623 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa EL ZO , presidente rel dott.ssa Claudia De Martin, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4400/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Parlatore giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo appellante e
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato per procura in calce alla comparsa di risposta appellata
oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n.23959/2019 pubblicata in data 13.10.2010
FATTO E DIRITTO
§ 1. - proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n.11891/2015 del tribunale di CP_1
Roma, che le aveva intimato il pagamento a di € 10.738,56 oltre interessi CP_2
e spese a saldo della fattura n. 2013305044 del 17 luglio 2013, emessa con riferimento a prestazioni aggiuntive al contratto di appalto n. 188/2011 per lo svolgimento del quindicesimo censimento generale della popolazione e delle abitazioni (2011). A fondamento dell'opposizione adduceva l'inadempimento di al contratto CP_1 Pt_1 di appalto, specificamente all'obbligo di ritiro dei colli dagli Uffici di censimento (UCC) e di deposito presso i locali di Evidenziava l'opponente di aver rilevato, Pt_1 nella visita ispettiva del 2.3.2012, varie anomalie sulla lavorazione dei colli non risolvibili da che rendevano urgente il recupero degli stessi e il trasferimento Pt_1 presso lo stabilimento di Pomezia, dove sarebbero stati nuovamente lavorati da personale dell' Riferiva di avere effettuato un ordine per prestazioni aggiuntive al CP_1 contratto di appalto accettando l'offerta di del 13.6.2012. Riferiva che, una volta Pt_1 ricevuta la fattura in questione, aveva rilevato che aveva trasferito a Pomezia CP_2 colli in numero maggiore di quelli con anomalie non risolvibili individuati nella visita ispettiva del 2.3.2012. In particolare, per 3281 colli su 4825 e dunque nel 68% dei casi, l'anomalia consisteva nell'incongruenza tra distinta e contenuto del pacco, ossia una tipologia di errore per la quale il capitolato tecnico dell'appalto e il verbale della visita ispettiva del 2.3.2012 prevedevano l'intervento correttivo di Pertanto aveva Pt_1 chiesto l'emissione di nota di credito e, in mancanza, aveva provveduto a decurtare la somma non dovuta, quantificata in € 10.738,56. contestava l'opposizione, osservava che le prestazioni fatturate erano state Pt_1 eseguite in conformità all'accordo con che prevedeva che trattenesse CP_1 Pt_1 presso di sé i soli colli privi di anomalie. Aggiungeva che aveva in precedenza CP_1 riconosciuto la conformità delle prestazioni eseguite all'accordo per lavorazioni aggiuntive e aveva ricevuto e lavorato i colli trasferiti a Pomezia senza rilevare alcunché. Contestava che fossero applicabili all'accordo per prestazioni aggiuntive le condizioni del contratto di appalto.
§ 2. - All'esito dell'istruttoria, svoltasi in via meramente documentale, il Tribunale ha accolto l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo, e ha condannato a Pt_1 rifondere a le spese processuali. CP_1
La sentenza è motivata con le seguenti considerazioni.
“ Procedendo gradatamente all'esame delle questioni oggetto del decidere- arg. ex art. 276 cpv. c.p.c.
- seppur con il contemperamento, ove possibile e rilevante, della 'ragione più liquida' ( cfr SU, sent. n. 9936 dell'8.05.2014; S.C., VI-L, sent. n. 12002 del 28.05.2014), si osserva che, nel presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere della prova della pretesa esercitata con il ricorso grava, ex art. 2697 c.c., sulla società ricorrente in quanto parte attrice in senso sostanziale anche se con il contemperamento del principio, implicazione delle più generali regole, di diritto sostanziale, in materia di obbligazioni ex artt. 1218 e 1256 c.c. e di diritto processuale, in materia di distribuzione dell'onere della prova, ex art. 2697 c.c., in base al quale il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ( SS UU , sent. n. 13533 del 30.10.2001 ; conformi, tra le altre : S.C., III;
sent. 3373 del 12.02.2010; S.C., I, sent. n. 15959 del 15 07 2011). Ciò posto, si osserva che, dalla documentazione offerta in comunicazione dalla stessa società ricorrente, risulta fuor di dubbio che la fonte del credito ingiunto è costituita dal “Contratto di appalto per i servizi di stampa, trasporto, acquisizione di dati e immagini mediante lettura ottica e registrazione tradizionale relativi ai questionari e all'altro materiale del 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni 2011” n.188/2011 del 30.12.2011 (cfr. doc. 1 fascicolo monitorio) del quale l'ordine delle prestazioni aggiuntive, oggetto della fattura n. 2013305044 del 17 luglio 2013, posta a base del d.i. opposto, costituisce una semplice integrazione (cfr. doc. 5 , fascicolo società ricorrente). In tal senso depone, infatti, sia l'interpretazione letterale sia l'interpretazione sistematica della proposta inviata da in data 13.06.2012 avente ad oggetto il “Trasferimento Colli Pt_1 Sospesi da Verona a Pomezia- Offerta Integrativa”, specificando nel testo che “in riferimento alla Vostra richiesta di quotazione di trasferimento dei colli sospesi da Verona a Pomezia, attività non prevista dal capitolato della gara relativa ai servizi di stampa, trasporto, acquisizione di dati e immagini mediante lettura ottica e registrazione tradizionale, relativi ai questionari e all'altro materiale del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni 2011, Vi trasmettiamo, come concordato, la nostra migliore offerta tecnico-economica”. Non vi è dubbio, pertanto, che l'attività di trasferimento dei colli da Verona a Pomezia, lungi dal rappresentare un contratto autonomo, costituisce semplice integrazione del capitolato di gara relativo ai servizi oggetto del contratto d'appalto n. 188/2011 in essere tra le parti. Di conseguenza è a tale contratto che dovrà farsi riferimento in relazione al reciproco inadempimento eccepito dalle parti il cui onere probatorio è ripartito tra le stesse secondo le regole enunciate dall'art. 2697 c.c.. Nella fattispecie, la contestazione della pretesa creditoria formulata dall'opponente con l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., esclude che la fattura azionata, in quanto documento fiscale unilateralmente predisposto dalla stessa parte, pur sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo, costituisca prova adeguata dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto, nel giudizio di cognizione che si apre con l'opposizione. (S.C. , VI, ord. 5915 del 11.03.2011; conformi, tra le altre: S.C., III, sent. 5071 del 03.03.2009; S.C., III, sent. 17371 del 17.11.2003). Dalla documentazione offerta in comunicazione dalla società ricorrente risulta che le parti hanno sottoscritto in data 30.12.2011 il contrato d'appalto n. 188/2011 (cfr. doc. 1 fascicolo monitorio), il cui art. 1 “Oggetto del contratto” stabilisce che “Il presente contratto ha per oggetto l'esecuzione delle lavorazioni e delle forniture relative ai questionari di rilevazione e all'altro materiale di supporto relativi al 15° Censimento Generale della popolazione e delle abitazioni 2011, consistenti nei servizi di: prestampa, stampa, personalizzazione, allestimento, confezionamento, trasporto e consegna di pallet al vettore presso tre centri di stoccaggio e alla rete di rilevazione e ritiro dagli uffici comunali di censimento, acquisizione di dati e immagini mediante tecniche di lettura ottica e di riconoscimento di caratteri e mediante registrazione tradizionale, fornitura di dati e immagini su supporto informatico e fornitura di un sistema di gestione delle immagini, secondo i quantitativi , le modalità e le condizioni previste dal Capitolato Tecnico (parte A, parte B e parte C) e relativi allegati che costituiscono parte integrante del presente contratto, così come modificati dagli allegati verbali del 27.7.2011 e del 15.9.2011, e dall'offerta tecnica presentata dalla Società in sede di gara che, pur se non materialmente allegata, costituisce parte integrante del presente contratto.”;
- l'art. 5 avente ad oggetto “Importo del contratto e divieto revisione dei prezzi” dispone che “… CP_ l' corrisponderà alla società gli importi derivanti dai prezzi unitari di cui sopra per le quantità effettivamente lavorate. … Per i ritardi nella messa a disposizione del materiale da acquisire da parte dei Comuni entro il mese di maggio 2012 o per altri eventi non imputabili al fornitore, accertati dalle CP_ parti, l'attività della società , su richiesta dell' dovrà proseguire oltre il mese di maggio 2012 e le parti contratteranno il periodo di prolungamento e i costi unitari …. “;
- l'art. 12, dedicato ai “Pagamenti” stabilisce che “… (omissis)… L'Istat effettuerà i pagamenti , dietro presentazione di regolare fattura, in 5 soluzioni: 1) al termine della consegna del materiale per la formazione dei rilevatori agli UCC, di tutto il materiale destinato ai centri di stoccaggio e del materiale di scorta, verrà corrisposto un importo pari al massimo all'80% del prezzo del materiale effettivamente stampato e consegnato;
2) al termine della fase di ritiro e consegna agli stabilimenti incaricati dell'acquisizione dei dati, verrà corrisposto un importo pari al massimo all'80% del prezzo del materiale effettivamente ritirato e consegnato;
3) al termine della consegna all'Istat dei dati e delle immagini acquisiti, verrà corrisposto un importo pari al massimo all'80% dei servizi effettivamente eseguiti;
4) dopo il collaudo positivo del sistema di gestione delle immagini da effettuare entro 60 giorni dalla consegna, installazione e regolare funzionamento dello stesso, l'importo relativo a tale sistema;
5) il saldo al termine dell'attività contrattuale ” mentre l'art. 9 è dedicato all'inosservanza dei tempi e penalità. Costituisce dato pacifico che dal verbale di visita ispettiva del 02.03.2012 (cfr. doc. 6 fascicolo CP_1 opponente) eseguito nell'ambito dell'attività di “monitoraggio contratti” è emerso che in relazione alle anomalie riscontrate sottoporrà il contenuto del pacco a lavorazione etichettandolo tra le Pt_1 lavorazioni anomale” ed, inoltre, che, in relazione a dette anomalie, a seguito dell'accettazione di del 14.06.2012 (cfr. doc.
5-6 fascicolo società ricorrente) si è perfezionato tra le parti CP_1 l'accordo integrativo avente ad oggetto il trasferimento dei colli da Verona a Pomezia. Dal certificato di ultimazione delle prestazioni del 03.03.2014 (cfr. doc. 2, fascicolo monitorio) risulta che “…(omissis)… fatte salve le prerogative della Commissione di collaudo nominata con delibera DGEN n. 79 del 25/9/2012, si certifica che le prestazioni del Contratto Rep. n. 188 del 30.12.2011, CP_ stipulato tra e il RTI avente come mandataria , sono state ultimate.”. Parte_1 Documentato è, altresì, che con nota del 16.03.2015 prot. n. 1366 (cfr. doc. 10 fascicolo monitorio)
ha comunicato a che il Direttore dell'esecuzione del contratto ha rilevato che la CP_1 Pt_1 detrazione da applicare alla fattura n. 2013305044 del 17.07.2013 è pari ad Euro 10.738,56, in quanto vanno riconosciute a codesta Società le spese di movimentazione dei mezzi e di personale, che erano state quotate ed accettate in ammontare fisso e forfettario, mentre deve effettuarsi “La detrazione del 68% per la bonifica dei colli discrepanti per distinta e contenuto, che a fronte dell'accordo del 2.3.2012 dovevano essere lavorati da codesta medesima e pertanto non dovevano dare luogo CP_3 CP_ a movimentazione di materiali a spese dell' , va calcolata su tale ultimo importo”. Il pagamento parziale della fattura n. 2013305044 del 17.07.2013 per la somma riconosciuta dovuta, al netto della penale sopra calcolata, di € 15.526,91 è stato effettivamente corrisposto da in CP_1 data 07.04.2015 (cfr. doc. 4 fascicolo monitorio). CP_ In relazione al restante importo di € 10.738,56 ha ottenuto il d.i. qui opposto da che ne ha Pt_1 eccepito l'inadempimento ex art. 1460 c.c. in relazione alla lavorazione dei colli disposta con verbale del 02.30.2012 con conseguente applicazione della penale stabilita dall'art. 9 del contratto. Al riguardo la società ricorrente ha, a sua volta, eccepito l'inapplicabilità di alcuna penale in quanto non prevista dall'accordo aggiuntivo del 12-13 giugno 2012 e, nel merito, l'esatto adempimento di quanto stabilito nel predetto accordo integrativo. Le eccezioni svolte dalla società ricorrente sono infondate. Da quanto sopra, risulta che l'accordo integrativo del 12-13 giugno 2012 rientra senza alcun dubbio nel complesso delle prestazioni disciplinate in modo unitario dal contratto d'appalto n. 188/2011 che costituisce, pertanto, la fonte del credito ingiunto, in relazione alla quale legittima risulta l'eccezione d'inadempimento proposta dall'opponente al fine di contrastare la pretesa creditoria azionata. A fronte della precisa contestazione dell'inadempimento che ha dato luogo all'applicazione della penale stabilita dal contratto per come dettagliatamente descritta nella comunicazione del 16.03.2015, consistente nella “bonifica dei colli discrepanti per distinta e contenuto, che a fronte dell'accordo del 2.3.2012 dovevano essere lavorati da codesta Società medesima” la società ricorrente non ha adeguatamente assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente ex art. 2697 c.c.. Infondata deve ritenersi infine l'eccezione di arbitrarietà in relazione al quantum della penale applicata a motivo della genericità dell'eccezione. In conseguenza di ciò, la domanda proposta nei confronti di è infondata e per l'effetto il DI CP_1 deve essere revocato.
5. Le spese seguono la soccombenza onde sono liquidate a favore dell'opponente e poste a carico della società ricorrente ma con esclusione della fase di trattazione ed istruttoria non espletata, in complessivi euro 1.618,00, di cui euro 438,00 per la fase studio, euro 370,00 per la fase introduttiva, euro 810,00 per la fase decisionale, oltre accessori se e nella misura dovuta.”
§ 3. - La sentenza è stata impugnata da con un atto contenente sei motivi. Pt_1
Resiste all'appello CP_1
La causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024) sulle conclusioni precisate dalle parti come segue.
Per Pt_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento del presente appello e, quindi, in totale riforma della sentenza n. 23959/2019, emessa dal Tribunale Civile di Roma e pubblicata in data 13 dicembre 2019, non notificata, resa nel giudizio contraddistinto da R.G. n. 47493/2015 del Tribunale Civile di Roma, così provvedere:
1. in via principale, in integrale riforma della sentenza n. 23959/2019, emessa dal Tribunale Civile di Roma e pubblicata in data 13 dicembre 2019, in quanto errata e nulla per tutti i motivi esposti in atti, accertare il diritto di al pagamento della Pt_1 somma di Euro 10.738,56 oltre interessi come da decreto ingiuntivo n. 11891/2015, emesso il 17 maggio 2015 e pubblicato il 20 maggio 2015, con conferma della condanna monitoria;
2. in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari, anche del primo grado di giudizio”.
Per CP_1
“codesta Eccc.ma Corte di Appello adìta voglia, adversis reiectis, rigettare l'avverso gravame con conferma integrale della sentenza 23959/2019 del Tribunale di Roma con reiezione di ogni domanda ex adverso proposta siccome infondata e non provata. Con vittoria di spese, diritti ed onorari anche del secondo grado di giudizio”.
§ 4. – L'appello contiene sei motivi.
§ 4.1. Il primo motivo critica la sentenza, per erronea valutazione delle risultanze istruttorie ed erronea applicazione dell'art.115 c.p.c. nella parte in cui si afferma che il contratto di trasporto (ossia il contratto avente a oggetto le prestazioni di cui alla fattura di n. 2013305044 del 17 luglio 2013 – n.d.r.) sia una mera integrazione del Pt_1 contratto di appalto. Osserva l'appellante che i due contratti sono del tutto autonomi, che ciò era pacifico in causa ed era stato riconosciuto dallo stesso tribunale nell'ordinanza in data 1.9.2016; le prestazioni di trasporto dei colli c.d. “anomali” da Verona a Pomezia non erano previste dal contratto di appalto e furono negoziate con un contratto voluto dalle parti come autonomo, tant'è che in nessuna sua clausola si rimanda al contratto di appalto.
§ 4.2. Il secondo motivo critica la sentenza laddove si afferma, sulla base dell'erronea valutazione di cui al primo motivo, che il credito ingiunto debba essere regolato dal contratto di appalto.
§ 4.3. Il terzo motivo critica la sentenza per avere, per erronea valutazione delle risultanze istruttorie ed erronea applicazione dell'art.115 c.p.c., affermato che siano rilevanti nel presente giudizio asseriti inadempimenti di al contratto di appalto, Pt_1 per i quali pendono altri giudizi. Osserva l'appellante che la stessa nella comparsa CP_1 conclusionale del giudizio di primo grado, aveva chiarito che la clausola penale di cui all'art.9 del contratto di appalto era stata resa esecutiva non con riferimento alle prestazioni (di trasporto) oggetto dell'offerta aggiuntiva, ma in relazione alla mancata verifica della corrispondenza del contenuto dei colli provenienti dagli UCC con quanto riportato nei documenti di trasporto.
§ 4.4. Il quarto motivo critica la sentenza per erronea applicazione dell'art.1460 c.c., laddove afferma che avrebbe legittimamente sospeso il pagamento della fattura CP_1 per cui è causa a fronte dell'inadempimento di all'obbligo di bonifica dei colli Pt_1 discrepanti per distinta e contenuto, senza considerare che si tratta di prestazioni derivanti da distinti contratti, tra le quali non vi è corrispettività. Infatti l'obbligo di di bonificare i colli discrepanti era previsto dal contratto di appalto, mentre il Pt_1 corrispettivo preteso da e rimasto parzialmente insoluto riguarda le prestazioni Pt_1 di trasporto oggetto del successivo contratto.
§ 4.5. Il quinto motivo critica l'affermazione che a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata da inadempimento cui è conseguita l'applicazione della CP_1 penale prevista al contratto di appalto, non abbia dato prova del proprio Pt_1 adempimento. L'appellante ribadisce l'erroneità del riferimento al contratto di appalto per le prestazioni di trasporto oggetto del presente giudizio, contesta come pretestuosa l'eccezione di inadempimento avversaria, e afferma di avere pienamente assolto al proprio onere probatorio, dimostrando non solo il titolo contrattuale del proprio credito, ma producendo documenti che proverebbero che essa ha assolto a tutti gli obblighi derivanti da tale contratto con correttezza, ricevendone attestazione da parte di CP_1
§ 4.6. Il sesto motivo critica la sentenza nella parte in cui ritiene generica la contestazione con cui aveva dedotto l'arbitrarietà della quantificazione della Pt_1 penale applicata da oltre che l'illegittimità della stessa applicazione della penale CP_1 in mancanza di conforme previsione nel contratto di trasporto.
§ 5. - I motivi sono strettamente connessi e meritano una trattazione congiunta. È vero che il contratto per prestazioni aggiuntive concluso tra le parti in data 13.6.2012 non può essere considerato un patto aggiunto al contratto di appalto del 30.12.2011. La stessa non ha mai sostenuto il contrario, né ha affermato di avere applicato a CP_1
in relazione alle prestazioni oggetto del secondo contratto, la penale prevista Pt_1 dal contratto di appalto, ma ha affermato piuttosto – come si legge nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 11891/2015 – di avere rifiutato il pagamento delle prestazioni non dovute in forza del secondo contratto, perché riguardanti pacchi che non avrebbero dovuto essere trasportati dagli stabilimenti di Verona agli Pt_1 stabilimenti di Pomezia, in quanto affetti da anomalie che avrebbe dovuto CP_1 risolvere la stessa a Verona in forza degli obblighi a essa derivanti dal contratto Pt_1 di appalto e dall'audit (verbale dell'ispezione) del 2.3.2012. È vero, infatti, che le prestazioni di trasporto oggetto del contratto del 13.6.2012 si resero necessarie per consentire a di procedere, presso il suo stabilimento di CP_1
Pomezia, alla risoluzione di anomalie di vario genere riscontrate in numerosi colli ritirati da presso gli Uffici di Censimento (UCC), anomalie che non avrebbero
Pt_1 potuto essere risolte da nell'ambito del contratto di appalto in corso di
Pt_1 esecuzione. È vero anche, pertanto, che le anomalie che in forza del suddetto
Pt_1 contratto di appalto, avrebbe potuto risolvere autonomamente non giustificavano il trasporto dei colli a Pomezia. Infatti, nel verbale dell'ispezione eseguita da presso in data 2.3.2012, alla CP_1 Pt_1 voce “2. Presa visione pacchi anomali”, sono elencati sei diversi tipi di anomalie riscontrate. Per la prima di detta anomalie “Incongruenza tra tipologia pacco e tipo modelli contenuti”, la decisione presa dalle parti di comune accordo – il verbale è sottoscritto da entrambe – è che “ sottoporrà il contenuto del pacco a lavorazione
Pt_1 etichettandolo tra le lavorazioni anomale (scatola nera). segnalerà a i
Pt_1 CP_1
Comuni interessati”. Per le altre cinque anomalie (distinta esterna del pacco diversa dalla distinta interna;
pacchi contenenti modelli interi con due distinte;
pacchi privi di distinta interna ed esterna con l'indicazione del Comune riportata sulla scatola;
pacchi contenenti modelli in fotocopia;
pacchi con distinte fotocopiate su più pacchi e contenuto della distinta corretto a penna) la decisione presa è che non avrebbe sottoposto a lavorazione Pt_1
i pacchi coinvolti, salvo, per l'ultima delle anomalie elencate, lavorare i pacchi contenenti la distinta originale non fotocopiata. Il contratto di trasporto del 13.6.2012 non quantifica i colli da trasportare da Verona a Pomezia, ma li individua come “colli sospesi”. Pertanto, per individuare di quali colli si tratti è indispensabile fa riferimento al verbale dell'ispezione del 2.3.2012 che indica le tipologie di colli che non avrebbe sottoposto a lavorazione. Pt_1
Chiarito nei suddetti termini il collegamento esistente tra i due contratti, occorre chiarire anche che oggetto del presente giudizio non è il diritto di al risarcimento CP_1 del danno e/o al pagamento della penale contrattuale derivante dall'inadempimento di al contratto di appalto e che non è nemmeno individuabile una eccezione di Pt_1 inadempimento alle obbligazioni derivanti dal contratto di appalto che abbia CP_1 sollevato per paralizzare la pretesa creditoria di azionata in via monitoria e Pt_1 oggetto del presente giudizio. L'eccezione sollevata da nei confronti di in relazione alla pretesa di CP_1 Pt_1 quest'ultima di ottenere il pagamento di tutte le prestazioni di trasporto oggetto della fattura n. 2013305044 del 17 luglio 2013, non è di non avere eseguito parte delle prestazioni fatturate, bensì di averne eseguite in eccesso rispetto alle previsioni contrattuali (del contratto del 13.6.2012), così sottraendosi all'obbligo di bonifica dei pacchi che presentavano incongruenza tra contenuto e distinta, come convenuto all'esito dell'ispezione del 2.3.2012 e con il contratto di appalto, e gravando di CP_1 una quantità di lavorazioni non previste e non dovute oltreché del costo di trasporti non previsti. Così inquadrato l'oggetto della contestazione di e corretta per quanto necessario CP_1 la motivazione della sentenza impugnata, occorre prendere atto che l'appellante non ha fornito prova sufficiente del diritto azionato. Il fatto che non abbia sollevato contestazioni nel corso delle le operazioni di CP_1 bonifica dei colli anomali trasportati da presso lo stabilimento di Pomezia, non Pt_1 rilevando l'eccedenza dei colli trasportati rispetto a quelli effettivamente “sospesi”, non prova nulla, perché il contratto di trasporto è sufficientemente chiaro nel limitare l'oggetto del trasporto ai colli non lavorabili da e deve essere interpretato Pt_1 tenendo conto dei limiti degli obblighi di scaturenti dal preesistente contratto di Pt_1 appalto e puntualizzati nel verbale di ispezione del 2.3.2012. Pertanto la condotta tenuta dal personale di nel corso dell'esecuzione del contratto di trasporto e delle CP_1 successive operazioni di bonifica dei pacchi anomali non può valere né a individuare il contenuto degli accordi tra le parti, né tantomeno a generare obblighi dell'ente pubblico non previsti dal contratto di trasporto. Le superiori considerazioni assorbono anche le contestazioni dell'appellante oggetto dell'ultimo motivo, perché non è in questione la quantificazione di una ipotetica penale, ma la quantificazione del credito di per le prestazioni di trasporto conformi agli Pt_1 accordi, che ritiene di aver già pagato lasciando insolute solo le prestazioni non CP_1 conformi, onerando quindi l'appellante della prova contraria. Conclusivamente, modificata per quanto di ragione la motivazione della sentenza impugnata, deve però essere confermata la decisione di accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo n.11891/2015 del Tribunale di Roma.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori medi di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14, modificata dal D.M.n.147/2022, per le cause di valore compreso tra € 5200,01 e € 26.000,00, salvo il valore minimo per la fase di trattazione che ha avuto minimo svolgimento.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.23959/2019 , pubblicata in data 13/12/2019 , così decide:
- rigetta l'appello confermando con diversa motivazione la sentenza impugnata;
- condanna a rifondere a le spese Parte_1 Controparte_1 processuali del presente giudizio, che liquida per compensi in € 4888,00, oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge.
- dichiara che vi sono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'importo di cui all'art.13 comma 1 quater D.P.R.n.115/2002.
Così deciso in Roma il giorno 03/10/2025
Il presidente est. EL ZO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa EL ZO , presidente rel dott.ssa Claudia De Martin, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4400/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Parlatore giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo appellante e
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato per procura in calce alla comparsa di risposta appellata
oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n.23959/2019 pubblicata in data 13.10.2010
FATTO E DIRITTO
§ 1. - proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n.11891/2015 del tribunale di CP_1
Roma, che le aveva intimato il pagamento a di € 10.738,56 oltre interessi CP_2
e spese a saldo della fattura n. 2013305044 del 17 luglio 2013, emessa con riferimento a prestazioni aggiuntive al contratto di appalto n. 188/2011 per lo svolgimento del quindicesimo censimento generale della popolazione e delle abitazioni (2011). A fondamento dell'opposizione adduceva l'inadempimento di al contratto CP_1 Pt_1 di appalto, specificamente all'obbligo di ritiro dei colli dagli Uffici di censimento (UCC) e di deposito presso i locali di Evidenziava l'opponente di aver rilevato, Pt_1 nella visita ispettiva del 2.3.2012, varie anomalie sulla lavorazione dei colli non risolvibili da che rendevano urgente il recupero degli stessi e il trasferimento Pt_1 presso lo stabilimento di Pomezia, dove sarebbero stati nuovamente lavorati da personale dell' Riferiva di avere effettuato un ordine per prestazioni aggiuntive al CP_1 contratto di appalto accettando l'offerta di del 13.6.2012. Riferiva che, una volta Pt_1 ricevuta la fattura in questione, aveva rilevato che aveva trasferito a Pomezia CP_2 colli in numero maggiore di quelli con anomalie non risolvibili individuati nella visita ispettiva del 2.3.2012. In particolare, per 3281 colli su 4825 e dunque nel 68% dei casi, l'anomalia consisteva nell'incongruenza tra distinta e contenuto del pacco, ossia una tipologia di errore per la quale il capitolato tecnico dell'appalto e il verbale della visita ispettiva del 2.3.2012 prevedevano l'intervento correttivo di Pertanto aveva Pt_1 chiesto l'emissione di nota di credito e, in mancanza, aveva provveduto a decurtare la somma non dovuta, quantificata in € 10.738,56. contestava l'opposizione, osservava che le prestazioni fatturate erano state Pt_1 eseguite in conformità all'accordo con che prevedeva che trattenesse CP_1 Pt_1 presso di sé i soli colli privi di anomalie. Aggiungeva che aveva in precedenza CP_1 riconosciuto la conformità delle prestazioni eseguite all'accordo per lavorazioni aggiuntive e aveva ricevuto e lavorato i colli trasferiti a Pomezia senza rilevare alcunché. Contestava che fossero applicabili all'accordo per prestazioni aggiuntive le condizioni del contratto di appalto.
§ 2. - All'esito dell'istruttoria, svoltasi in via meramente documentale, il Tribunale ha accolto l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo, e ha condannato a Pt_1 rifondere a le spese processuali. CP_1
La sentenza è motivata con le seguenti considerazioni.
“ Procedendo gradatamente all'esame delle questioni oggetto del decidere- arg. ex art. 276 cpv. c.p.c.
- seppur con il contemperamento, ove possibile e rilevante, della 'ragione più liquida' ( cfr SU, sent. n. 9936 dell'8.05.2014; S.C., VI-L, sent. n. 12002 del 28.05.2014), si osserva che, nel presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere della prova della pretesa esercitata con il ricorso grava, ex art. 2697 c.c., sulla società ricorrente in quanto parte attrice in senso sostanziale anche se con il contemperamento del principio, implicazione delle più generali regole, di diritto sostanziale, in materia di obbligazioni ex artt. 1218 e 1256 c.c. e di diritto processuale, in materia di distribuzione dell'onere della prova, ex art. 2697 c.c., in base al quale il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ( SS UU , sent. n. 13533 del 30.10.2001 ; conformi, tra le altre : S.C., III;
sent. 3373 del 12.02.2010; S.C., I, sent. n. 15959 del 15 07 2011). Ciò posto, si osserva che, dalla documentazione offerta in comunicazione dalla stessa società ricorrente, risulta fuor di dubbio che la fonte del credito ingiunto è costituita dal “Contratto di appalto per i servizi di stampa, trasporto, acquisizione di dati e immagini mediante lettura ottica e registrazione tradizionale relativi ai questionari e all'altro materiale del 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni 2011” n.188/2011 del 30.12.2011 (cfr. doc. 1 fascicolo monitorio) del quale l'ordine delle prestazioni aggiuntive, oggetto della fattura n. 2013305044 del 17 luglio 2013, posta a base del d.i. opposto, costituisce una semplice integrazione (cfr. doc. 5 , fascicolo società ricorrente). In tal senso depone, infatti, sia l'interpretazione letterale sia l'interpretazione sistematica della proposta inviata da in data 13.06.2012 avente ad oggetto il “Trasferimento Colli Pt_1 Sospesi da Verona a Pomezia- Offerta Integrativa”, specificando nel testo che “in riferimento alla Vostra richiesta di quotazione di trasferimento dei colli sospesi da Verona a Pomezia, attività non prevista dal capitolato della gara relativa ai servizi di stampa, trasporto, acquisizione di dati e immagini mediante lettura ottica e registrazione tradizionale, relativi ai questionari e all'altro materiale del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni 2011, Vi trasmettiamo, come concordato, la nostra migliore offerta tecnico-economica”. Non vi è dubbio, pertanto, che l'attività di trasferimento dei colli da Verona a Pomezia, lungi dal rappresentare un contratto autonomo, costituisce semplice integrazione del capitolato di gara relativo ai servizi oggetto del contratto d'appalto n. 188/2011 in essere tra le parti. Di conseguenza è a tale contratto che dovrà farsi riferimento in relazione al reciproco inadempimento eccepito dalle parti il cui onere probatorio è ripartito tra le stesse secondo le regole enunciate dall'art. 2697 c.c.. Nella fattispecie, la contestazione della pretesa creditoria formulata dall'opponente con l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., esclude che la fattura azionata, in quanto documento fiscale unilateralmente predisposto dalla stessa parte, pur sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo, costituisca prova adeguata dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto, nel giudizio di cognizione che si apre con l'opposizione. (S.C. , VI, ord. 5915 del 11.03.2011; conformi, tra le altre: S.C., III, sent. 5071 del 03.03.2009; S.C., III, sent. 17371 del 17.11.2003). Dalla documentazione offerta in comunicazione dalla società ricorrente risulta che le parti hanno sottoscritto in data 30.12.2011 il contrato d'appalto n. 188/2011 (cfr. doc. 1 fascicolo monitorio), il cui art. 1 “Oggetto del contratto” stabilisce che “Il presente contratto ha per oggetto l'esecuzione delle lavorazioni e delle forniture relative ai questionari di rilevazione e all'altro materiale di supporto relativi al 15° Censimento Generale della popolazione e delle abitazioni 2011, consistenti nei servizi di: prestampa, stampa, personalizzazione, allestimento, confezionamento, trasporto e consegna di pallet al vettore presso tre centri di stoccaggio e alla rete di rilevazione e ritiro dagli uffici comunali di censimento, acquisizione di dati e immagini mediante tecniche di lettura ottica e di riconoscimento di caratteri e mediante registrazione tradizionale, fornitura di dati e immagini su supporto informatico e fornitura di un sistema di gestione delle immagini, secondo i quantitativi , le modalità e le condizioni previste dal Capitolato Tecnico (parte A, parte B e parte C) e relativi allegati che costituiscono parte integrante del presente contratto, così come modificati dagli allegati verbali del 27.7.2011 e del 15.9.2011, e dall'offerta tecnica presentata dalla Società in sede di gara che, pur se non materialmente allegata, costituisce parte integrante del presente contratto.”;
- l'art. 5 avente ad oggetto “Importo del contratto e divieto revisione dei prezzi” dispone che “… CP_ l' corrisponderà alla società gli importi derivanti dai prezzi unitari di cui sopra per le quantità effettivamente lavorate. … Per i ritardi nella messa a disposizione del materiale da acquisire da parte dei Comuni entro il mese di maggio 2012 o per altri eventi non imputabili al fornitore, accertati dalle CP_ parti, l'attività della società , su richiesta dell' dovrà proseguire oltre il mese di maggio 2012 e le parti contratteranno il periodo di prolungamento e i costi unitari …. “;
- l'art. 12, dedicato ai “Pagamenti” stabilisce che “… (omissis)… L'Istat effettuerà i pagamenti , dietro presentazione di regolare fattura, in 5 soluzioni: 1) al termine della consegna del materiale per la formazione dei rilevatori agli UCC, di tutto il materiale destinato ai centri di stoccaggio e del materiale di scorta, verrà corrisposto un importo pari al massimo all'80% del prezzo del materiale effettivamente stampato e consegnato;
2) al termine della fase di ritiro e consegna agli stabilimenti incaricati dell'acquisizione dei dati, verrà corrisposto un importo pari al massimo all'80% del prezzo del materiale effettivamente ritirato e consegnato;
3) al termine della consegna all'Istat dei dati e delle immagini acquisiti, verrà corrisposto un importo pari al massimo all'80% dei servizi effettivamente eseguiti;
4) dopo il collaudo positivo del sistema di gestione delle immagini da effettuare entro 60 giorni dalla consegna, installazione e regolare funzionamento dello stesso, l'importo relativo a tale sistema;
5) il saldo al termine dell'attività contrattuale ” mentre l'art. 9 è dedicato all'inosservanza dei tempi e penalità. Costituisce dato pacifico che dal verbale di visita ispettiva del 02.03.2012 (cfr. doc. 6 fascicolo CP_1 opponente) eseguito nell'ambito dell'attività di “monitoraggio contratti” è emerso che in relazione alle anomalie riscontrate sottoporrà il contenuto del pacco a lavorazione etichettandolo tra le Pt_1 lavorazioni anomale” ed, inoltre, che, in relazione a dette anomalie, a seguito dell'accettazione di del 14.06.2012 (cfr. doc.
5-6 fascicolo società ricorrente) si è perfezionato tra le parti CP_1 l'accordo integrativo avente ad oggetto il trasferimento dei colli da Verona a Pomezia. Dal certificato di ultimazione delle prestazioni del 03.03.2014 (cfr. doc. 2, fascicolo monitorio) risulta che “…(omissis)… fatte salve le prerogative della Commissione di collaudo nominata con delibera DGEN n. 79 del 25/9/2012, si certifica che le prestazioni del Contratto Rep. n. 188 del 30.12.2011, CP_ stipulato tra e il RTI avente come mandataria , sono state ultimate.”. Parte_1 Documentato è, altresì, che con nota del 16.03.2015 prot. n. 1366 (cfr. doc. 10 fascicolo monitorio)
ha comunicato a che il Direttore dell'esecuzione del contratto ha rilevato che la CP_1 Pt_1 detrazione da applicare alla fattura n. 2013305044 del 17.07.2013 è pari ad Euro 10.738,56, in quanto vanno riconosciute a codesta Società le spese di movimentazione dei mezzi e di personale, che erano state quotate ed accettate in ammontare fisso e forfettario, mentre deve effettuarsi “La detrazione del 68% per la bonifica dei colli discrepanti per distinta e contenuto, che a fronte dell'accordo del 2.3.2012 dovevano essere lavorati da codesta medesima e pertanto non dovevano dare luogo CP_3 CP_ a movimentazione di materiali a spese dell' , va calcolata su tale ultimo importo”. Il pagamento parziale della fattura n. 2013305044 del 17.07.2013 per la somma riconosciuta dovuta, al netto della penale sopra calcolata, di € 15.526,91 è stato effettivamente corrisposto da in CP_1 data 07.04.2015 (cfr. doc. 4 fascicolo monitorio). CP_ In relazione al restante importo di € 10.738,56 ha ottenuto il d.i. qui opposto da che ne ha Pt_1 eccepito l'inadempimento ex art. 1460 c.c. in relazione alla lavorazione dei colli disposta con verbale del 02.30.2012 con conseguente applicazione della penale stabilita dall'art. 9 del contratto. Al riguardo la società ricorrente ha, a sua volta, eccepito l'inapplicabilità di alcuna penale in quanto non prevista dall'accordo aggiuntivo del 12-13 giugno 2012 e, nel merito, l'esatto adempimento di quanto stabilito nel predetto accordo integrativo. Le eccezioni svolte dalla società ricorrente sono infondate. Da quanto sopra, risulta che l'accordo integrativo del 12-13 giugno 2012 rientra senza alcun dubbio nel complesso delle prestazioni disciplinate in modo unitario dal contratto d'appalto n. 188/2011 che costituisce, pertanto, la fonte del credito ingiunto, in relazione alla quale legittima risulta l'eccezione d'inadempimento proposta dall'opponente al fine di contrastare la pretesa creditoria azionata. A fronte della precisa contestazione dell'inadempimento che ha dato luogo all'applicazione della penale stabilita dal contratto per come dettagliatamente descritta nella comunicazione del 16.03.2015, consistente nella “bonifica dei colli discrepanti per distinta e contenuto, che a fronte dell'accordo del 2.3.2012 dovevano essere lavorati da codesta Società medesima” la società ricorrente non ha adeguatamente assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente ex art. 2697 c.c.. Infondata deve ritenersi infine l'eccezione di arbitrarietà in relazione al quantum della penale applicata a motivo della genericità dell'eccezione. In conseguenza di ciò, la domanda proposta nei confronti di è infondata e per l'effetto il DI CP_1 deve essere revocato.
5. Le spese seguono la soccombenza onde sono liquidate a favore dell'opponente e poste a carico della società ricorrente ma con esclusione della fase di trattazione ed istruttoria non espletata, in complessivi euro 1.618,00, di cui euro 438,00 per la fase studio, euro 370,00 per la fase introduttiva, euro 810,00 per la fase decisionale, oltre accessori se e nella misura dovuta.”
§ 3. - La sentenza è stata impugnata da con un atto contenente sei motivi. Pt_1
Resiste all'appello CP_1
La causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024) sulle conclusioni precisate dalle parti come segue.
Per Pt_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento del presente appello e, quindi, in totale riforma della sentenza n. 23959/2019, emessa dal Tribunale Civile di Roma e pubblicata in data 13 dicembre 2019, non notificata, resa nel giudizio contraddistinto da R.G. n. 47493/2015 del Tribunale Civile di Roma, così provvedere:
1. in via principale, in integrale riforma della sentenza n. 23959/2019, emessa dal Tribunale Civile di Roma e pubblicata in data 13 dicembre 2019, in quanto errata e nulla per tutti i motivi esposti in atti, accertare il diritto di al pagamento della Pt_1 somma di Euro 10.738,56 oltre interessi come da decreto ingiuntivo n. 11891/2015, emesso il 17 maggio 2015 e pubblicato il 20 maggio 2015, con conferma della condanna monitoria;
2. in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari, anche del primo grado di giudizio”.
Per CP_1
“codesta Eccc.ma Corte di Appello adìta voglia, adversis reiectis, rigettare l'avverso gravame con conferma integrale della sentenza 23959/2019 del Tribunale di Roma con reiezione di ogni domanda ex adverso proposta siccome infondata e non provata. Con vittoria di spese, diritti ed onorari anche del secondo grado di giudizio”.
§ 4. – L'appello contiene sei motivi.
§ 4.1. Il primo motivo critica la sentenza, per erronea valutazione delle risultanze istruttorie ed erronea applicazione dell'art.115 c.p.c. nella parte in cui si afferma che il contratto di trasporto (ossia il contratto avente a oggetto le prestazioni di cui alla fattura di n. 2013305044 del 17 luglio 2013 – n.d.r.) sia una mera integrazione del Pt_1 contratto di appalto. Osserva l'appellante che i due contratti sono del tutto autonomi, che ciò era pacifico in causa ed era stato riconosciuto dallo stesso tribunale nell'ordinanza in data 1.9.2016; le prestazioni di trasporto dei colli c.d. “anomali” da Verona a Pomezia non erano previste dal contratto di appalto e furono negoziate con un contratto voluto dalle parti come autonomo, tant'è che in nessuna sua clausola si rimanda al contratto di appalto.
§ 4.2. Il secondo motivo critica la sentenza laddove si afferma, sulla base dell'erronea valutazione di cui al primo motivo, che il credito ingiunto debba essere regolato dal contratto di appalto.
§ 4.3. Il terzo motivo critica la sentenza per avere, per erronea valutazione delle risultanze istruttorie ed erronea applicazione dell'art.115 c.p.c., affermato che siano rilevanti nel presente giudizio asseriti inadempimenti di al contratto di appalto, Pt_1 per i quali pendono altri giudizi. Osserva l'appellante che la stessa nella comparsa CP_1 conclusionale del giudizio di primo grado, aveva chiarito che la clausola penale di cui all'art.9 del contratto di appalto era stata resa esecutiva non con riferimento alle prestazioni (di trasporto) oggetto dell'offerta aggiuntiva, ma in relazione alla mancata verifica della corrispondenza del contenuto dei colli provenienti dagli UCC con quanto riportato nei documenti di trasporto.
§ 4.4. Il quarto motivo critica la sentenza per erronea applicazione dell'art.1460 c.c., laddove afferma che avrebbe legittimamente sospeso il pagamento della fattura CP_1 per cui è causa a fronte dell'inadempimento di all'obbligo di bonifica dei colli Pt_1 discrepanti per distinta e contenuto, senza considerare che si tratta di prestazioni derivanti da distinti contratti, tra le quali non vi è corrispettività. Infatti l'obbligo di di bonificare i colli discrepanti era previsto dal contratto di appalto, mentre il Pt_1 corrispettivo preteso da e rimasto parzialmente insoluto riguarda le prestazioni Pt_1 di trasporto oggetto del successivo contratto.
§ 4.5. Il quinto motivo critica l'affermazione che a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata da inadempimento cui è conseguita l'applicazione della CP_1 penale prevista al contratto di appalto, non abbia dato prova del proprio Pt_1 adempimento. L'appellante ribadisce l'erroneità del riferimento al contratto di appalto per le prestazioni di trasporto oggetto del presente giudizio, contesta come pretestuosa l'eccezione di inadempimento avversaria, e afferma di avere pienamente assolto al proprio onere probatorio, dimostrando non solo il titolo contrattuale del proprio credito, ma producendo documenti che proverebbero che essa ha assolto a tutti gli obblighi derivanti da tale contratto con correttezza, ricevendone attestazione da parte di CP_1
§ 4.6. Il sesto motivo critica la sentenza nella parte in cui ritiene generica la contestazione con cui aveva dedotto l'arbitrarietà della quantificazione della Pt_1 penale applicata da oltre che l'illegittimità della stessa applicazione della penale CP_1 in mancanza di conforme previsione nel contratto di trasporto.
§ 5. - I motivi sono strettamente connessi e meritano una trattazione congiunta. È vero che il contratto per prestazioni aggiuntive concluso tra le parti in data 13.6.2012 non può essere considerato un patto aggiunto al contratto di appalto del 30.12.2011. La stessa non ha mai sostenuto il contrario, né ha affermato di avere applicato a CP_1
in relazione alle prestazioni oggetto del secondo contratto, la penale prevista Pt_1 dal contratto di appalto, ma ha affermato piuttosto – come si legge nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 11891/2015 – di avere rifiutato il pagamento delle prestazioni non dovute in forza del secondo contratto, perché riguardanti pacchi che non avrebbero dovuto essere trasportati dagli stabilimenti di Verona agli Pt_1 stabilimenti di Pomezia, in quanto affetti da anomalie che avrebbe dovuto CP_1 risolvere la stessa a Verona in forza degli obblighi a essa derivanti dal contratto Pt_1 di appalto e dall'audit (verbale dell'ispezione) del 2.3.2012. È vero, infatti, che le prestazioni di trasporto oggetto del contratto del 13.6.2012 si resero necessarie per consentire a di procedere, presso il suo stabilimento di CP_1
Pomezia, alla risoluzione di anomalie di vario genere riscontrate in numerosi colli ritirati da presso gli Uffici di Censimento (UCC), anomalie che non avrebbero
Pt_1 potuto essere risolte da nell'ambito del contratto di appalto in corso di
Pt_1 esecuzione. È vero anche, pertanto, che le anomalie che in forza del suddetto
Pt_1 contratto di appalto, avrebbe potuto risolvere autonomamente non giustificavano il trasporto dei colli a Pomezia. Infatti, nel verbale dell'ispezione eseguita da presso in data 2.3.2012, alla CP_1 Pt_1 voce “2. Presa visione pacchi anomali”, sono elencati sei diversi tipi di anomalie riscontrate. Per la prima di detta anomalie “Incongruenza tra tipologia pacco e tipo modelli contenuti”, la decisione presa dalle parti di comune accordo – il verbale è sottoscritto da entrambe – è che “ sottoporrà il contenuto del pacco a lavorazione
Pt_1 etichettandolo tra le lavorazioni anomale (scatola nera). segnalerà a i
Pt_1 CP_1
Comuni interessati”. Per le altre cinque anomalie (distinta esterna del pacco diversa dalla distinta interna;
pacchi contenenti modelli interi con due distinte;
pacchi privi di distinta interna ed esterna con l'indicazione del Comune riportata sulla scatola;
pacchi contenenti modelli in fotocopia;
pacchi con distinte fotocopiate su più pacchi e contenuto della distinta corretto a penna) la decisione presa è che non avrebbe sottoposto a lavorazione Pt_1
i pacchi coinvolti, salvo, per l'ultima delle anomalie elencate, lavorare i pacchi contenenti la distinta originale non fotocopiata. Il contratto di trasporto del 13.6.2012 non quantifica i colli da trasportare da Verona a Pomezia, ma li individua come “colli sospesi”. Pertanto, per individuare di quali colli si tratti è indispensabile fa riferimento al verbale dell'ispezione del 2.3.2012 che indica le tipologie di colli che non avrebbe sottoposto a lavorazione. Pt_1
Chiarito nei suddetti termini il collegamento esistente tra i due contratti, occorre chiarire anche che oggetto del presente giudizio non è il diritto di al risarcimento CP_1 del danno e/o al pagamento della penale contrattuale derivante dall'inadempimento di al contratto di appalto e che non è nemmeno individuabile una eccezione di Pt_1 inadempimento alle obbligazioni derivanti dal contratto di appalto che abbia CP_1 sollevato per paralizzare la pretesa creditoria di azionata in via monitoria e Pt_1 oggetto del presente giudizio. L'eccezione sollevata da nei confronti di in relazione alla pretesa di CP_1 Pt_1 quest'ultima di ottenere il pagamento di tutte le prestazioni di trasporto oggetto della fattura n. 2013305044 del 17 luglio 2013, non è di non avere eseguito parte delle prestazioni fatturate, bensì di averne eseguite in eccesso rispetto alle previsioni contrattuali (del contratto del 13.6.2012), così sottraendosi all'obbligo di bonifica dei pacchi che presentavano incongruenza tra contenuto e distinta, come convenuto all'esito dell'ispezione del 2.3.2012 e con il contratto di appalto, e gravando di CP_1 una quantità di lavorazioni non previste e non dovute oltreché del costo di trasporti non previsti. Così inquadrato l'oggetto della contestazione di e corretta per quanto necessario CP_1 la motivazione della sentenza impugnata, occorre prendere atto che l'appellante non ha fornito prova sufficiente del diritto azionato. Il fatto che non abbia sollevato contestazioni nel corso delle le operazioni di CP_1 bonifica dei colli anomali trasportati da presso lo stabilimento di Pomezia, non Pt_1 rilevando l'eccedenza dei colli trasportati rispetto a quelli effettivamente “sospesi”, non prova nulla, perché il contratto di trasporto è sufficientemente chiaro nel limitare l'oggetto del trasporto ai colli non lavorabili da e deve essere interpretato Pt_1 tenendo conto dei limiti degli obblighi di scaturenti dal preesistente contratto di Pt_1 appalto e puntualizzati nel verbale di ispezione del 2.3.2012. Pertanto la condotta tenuta dal personale di nel corso dell'esecuzione del contratto di trasporto e delle CP_1 successive operazioni di bonifica dei pacchi anomali non può valere né a individuare il contenuto degli accordi tra le parti, né tantomeno a generare obblighi dell'ente pubblico non previsti dal contratto di trasporto. Le superiori considerazioni assorbono anche le contestazioni dell'appellante oggetto dell'ultimo motivo, perché non è in questione la quantificazione di una ipotetica penale, ma la quantificazione del credito di per le prestazioni di trasporto conformi agli Pt_1 accordi, che ritiene di aver già pagato lasciando insolute solo le prestazioni non CP_1 conformi, onerando quindi l'appellante della prova contraria. Conclusivamente, modificata per quanto di ragione la motivazione della sentenza impugnata, deve però essere confermata la decisione di accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo n.11891/2015 del Tribunale di Roma.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori medi di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14, modificata dal D.M.n.147/2022, per le cause di valore compreso tra € 5200,01 e € 26.000,00, salvo il valore minimo per la fase di trattazione che ha avuto minimo svolgimento.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.23959/2019 , pubblicata in data 13/12/2019 , così decide:
- rigetta l'appello confermando con diversa motivazione la sentenza impugnata;
- condanna a rifondere a le spese Parte_1 Controparte_1 processuali del presente giudizio, che liquida per compensi in € 4888,00, oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge.
- dichiara che vi sono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'importo di cui all'art.13 comma 1 quater D.P.R.n.115/2002.
Così deciso in Roma il giorno 03/10/2025
Il presidente est. EL ZO