Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 15/12/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00380/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00361/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IS
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 361 del 2022, proposto dalla società Verde 3 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Regione IS, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n. 74;
nei confronti
il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n. 74;
per l'annullamento e/o la declaratoria della nullità
- nei limiti dell'interesse in questa sede azionato, della nota della Regione IS prot. n. 178789/2022 del 26-10-2022, nella parte in cui con essa l'Amministrazione regionale ha invitato la Società a “ valutare e adeguare il progetto in rispondenza a quanto previsto dalla normativa regionale ”;
- nonché di ogni altro atto a essa presupposto, connesso e conseguente, ivi compreso, ove occorrer possa, e sempre nei limiti dell'interesse in questa sede azionato, del Piano Energetico Regionale approvato con D.C.R. n. 133/2017 e di tale ultima delibera, nonché della nota della Regione IS prot. n. 193519/2022 del 21-11-2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione IS e del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. GI CH e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente premette di aver avanzato istanza per il rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 per un progetto di impianto agro-voltaico di potenza pari a circa 12 MW da localizzare nel territorio dei Comuni di Larino, Ururi e San Martino in Pensilis.
In relazione a tale vicenda questo T.A.R., con sentenza n. 428/2022, ha annullato gli atti e provvedimenti con cui la Regione IS aveva a suo tempo disposto “ la sospensione del procedimento autorizzativo in ragione della nota questione dell’asserito limite di potenza autorizzabile in IS pari a 500 MW ” (cfr. ricorso, pag. 2). E con la stessa sentenza ha condannato la IS a “ procedere senza indugio a convocare la conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 12 del d.lgs n. 387/2003, per l’esame della domanda della ricorrente ”.
Secondo l’esposizione della ricorrente, in seguito alla menzionata sentenza la Regione ha, pertanto:
1) con la nota avente prot. n. 169157/2022 del 10.10.2022, comunicato il riavvio del procedimento, chiedendo alla società una serie di integrazioni documentali;
2) con la successiva nota avente prot. n. 178789/2022 del 26.10.2022, comunicato altresì la procedibilità dell’istanza, procedendo a una nuova sospensione del procedimento nelle more della definizione della valutazione di impatto ambientale ministeriale: con la detta nota la Regione ha, inoltre, invitato la società ricorrente a “ valutare e adeguare il progetto in rispondenza a quanto previsto dalla normativa regionale”, invito successivamente ribadito, con la nota prot. 193519/2022 del 21.11.2022.
2. Con l’odierno ricorso la ricorrente ha, pertanto, impugnato “per ragioni prudenziali ” le su indicate note regionali del 26.10.2022 e del 21.11.2022, “ nella parte in cui la Regione ha illegittimamente richiesto alla Società di adeguare il Progetto ” (cfr. ricorso, pag. 2).
Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi, così rubricati:
I. Sulla nullità e illegittimità degli atti impugnati in ragione inapplicabilità della disciplina regionale derivante dal mancato raggiungimento della soglia prevista.
Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003. Violazione e falsa applicazione del d.m. 10.9.2010. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge regionale n. 22/2009. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/90. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 16, della legge regionale n. 8/2022. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione ed elusione della sentenza n. 276/2022. Travisamento dei fatti. Eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza dell’azione amministrativa. Ingiustizia manifesta.
II. In relazione alla portata del PEAR menzionato nella nota impugnata.
Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, del d.m. 10.09.2010, della d.g.r. 621 del 04.08.2011, della d.c.r. n. 133/2017 (PEAR) e della Proposta di Linee Guida ivi allegata nonché dell’art. 3 della l. n. 241/1990. – Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Difetto assoluto di motivazione. Travisamento in fatto e in diritto. Integrazione postuma della motivazione. In via subordinata: sulla illegittimità del PEAR nei termini esposti con il presente atto.
III. Sulla contraddittorietà dell’iter procedimentale seguito dalla Regione.
Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, del d.m. 10.09.2010, della d.g.r. 621 del 04.08.2011 nonché degli artt. 1, 2 e 3 della l. n. 241/1990. Eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di motivazione. Illogicità. Irragionevolezza.
3. L’Avvocatura Distrettuale dello Stato si è costituita in giudizio in resistenza al ricorso nell’interesse del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e della Regione IS.
La difesa erariale, con memoria depositata in data 25.6.2025, ha innanzitutto eccepito “ la sostanziale estraneità al giudizio del Ministero intimato alla questione controversa ”; nella medesima memoria la difesa pubblica ha evidenziato che:
a) con riferimento alla nota del 26.10.2022, “ con la sopracitata nota il Servizio procedente ha ritenuto, quindi, far presente che vi era una apertura per alcune tipologie di impianti, e che, quindi, la società poteva, pur avendo presentato l’istanza prima della recente normativa regionale, realizzare o meno un impianto rispondente alla sopracitata misura PNRR, valutando quale soluzione fosse più opportuna per la stessa società ”;
b) “ con nota prot. n. 193519 del 21/11/2022, sono stati chiesti chiarimenti in merito al tipo di agrivoltaico proposto ”;
c) “ a seguito dell’acquisizione di ulteriori chiarimenti, di recente l’Amm.ne regionale ha confermato che il procedimento di rilascio di autorizzazione unica sarebbe stato riavviato all’esito della verifica ambientale ”.
Alla luce delle suddette considerazioni la resistente difesa ha quindi dedotto che “ in difetto della prova dell’utile esperimento di quest’ultima, propedeutico all’iter per il rilascio dell’autorizzazione unica, il gravame appare inammissibile e improcedibile ”.
Con successiva memoria, parimenti depositata in data 25.6.2025, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato ha altresì rappresentato che “ allo stato il Decreto di compatibilità ambientale (VIA), già concordato tra i due Ministeri nel contenuto per le vie brevi, è stato firmato dal Ministero procedente e trasmesso all’autorità concertante (MiC) per il medesimo incombente; ne è possibile fin d’ora presagire il contenuto negativo per l’Impresa ricorrente, stante il contenuto dei pareri espressi dai Ministeri concertanti. Dal sopra riepilogato aggiornamento si desume quindi l’inutilità della decisione su questioni coinvolgenti gli atti regionali, inerenti all’iter di autorizzazione unica, non rilasciabile a fronte dell’esito negativo del subprocedimento di VIA ”.
4. All’udienza pubblica del 16.7.2025 il delegato del difensore della ricorrente ha rammentato che quest’ultimo aveva rinunziato all’incarico professionale, il primo avanzando tuttavia una istanza di rinvio della causa in quanto l’Amministrazione aveva emanato nuovi provvedimenti che sarebbe stato necessario impugnare con motivi aggiunti.
Nell’occasione, il Tribunale ha tuttavia rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., un vizio di possibile inammissibilità del ricorso per difetto di lesività del provvedimento impugnato.
La trattazione della causa è stata quindi rinviata all’udienza del 3 dicembre 2025.
5. In seguito il ventilato atto di motivi aggiunti non veniva però depositato.
All’udienza pubblica del 3 dicembre 2025 la causa è stata infine trattenuta in decisione.
6. Il Collegio preliminarmente, in accoglimento della relativa eccezione della difesa erariale, deve estromettere dal giudizio il costituito Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Come si evince dagli atti di causa, non emerge difatti alcuna particolare censura avverso atti o comportamenti a questo ascrivibili: sicché il Ministero risulta carente di legittimazione passiva rispetto al processo.
7. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile.
Come già prospettato dal Collegio in occasione dell’avviso ex art. 73 c.p.a, formulato alle parti all’udienza del 16.7.2025, gli atti impugnati sono invero privi di natura provvedimentale.
8. Ed infatti, come d’altra parte rappresentato da entrambe le parti dell’odierno giudizio, le note regionali impugnate sono atti solo endoprocedimentali, e come tali, recando oltretutto dei semplici “ inviti ”, risultano privi di efficacia provvedimentale e, quindi, di lesività della sfera giuridica della società ricorrente.
8.1. In particolare, con la nota prot. n. 178789 del 26.10.2022 la Regione, dopo aver ricordato di aver comunicato con precedente nota del 10.10.2025 la riattivazione del procedimento finalizzato al rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, ha chiesto alla ricorrente “ di valutare e adeguare il progetto in rispondenza a quanto previsto dalla normativa regionale ”.
8.2. Quanto alla successiva nota n. 193519 del 21.11.2022, la Regione con essa si è limitata a chiedere alcuni chiarimenti alla società in merito al progetto presentato (“ si comunica di verificare la rispondenza dell’impianto a quanto previsto dalle “Linee guida in materia di impianti agrivoltaici” (Giugno 2022), in particolare a pag. 20 ove sono indicati i requisiti da rispettare per un impianto agrivoltaico da PNRR. Si chiede anche di chiarire le caratteristiche del soggetto che realizza il progetto rispetto a quanto riportato a pag .29 delle sopracitate Linee Guida ”), ribadendo per il resto la richiesta, già avanzata nella precedente nota del 26.10.2022, di “ valutare e adeguare il progetto sin d’ora, ove non sia rispondente a quanto previsto dalla normativa regionale ”.
8.3. Formalmente impugnato è infine anche il Piano Energetico Regionale (cd. PEAR) approvato con D.C.R n. 133/2017, gravato però soltanto sulla scorta della seguente condizione: “ nella misura in cui si dovesse assumere che l’Amministrazione ritenga non assentibile il Progetto in quanto non localizzato in area degradata, si deduce l’illegittimità della nota impugnata e del piano presupposto .”
8.4. Da quanto sopra evidenziato emerge, pertanto, che gli atti specificamente impugnati in questa sede non hanno natura provvedimentale e sono, in quanto tali, atti privi di lesività della sfera giuridica della ricorrente, non dando essi nemmeno vita, quali semplici inviti, a una fattispecie di c.d. arresto del procedimento. Sicché rispetto ad essi difetta l’interesse al ricorso.
La parte ricorrente, d’altronde, dopo l’avviso dato dal Tribunale, alla precedente udienza del 16.7.2025, del proprio rilievo d’ufficio in proposito ai sensi dell’art. 73, c.p.a., non ha fornito alcuna deduzione difensiva.
9. Il ricorso va dunque dichiarato integralmente inammissibile.
10. La peculiarità della fattispecie giustifica, tuttavia, la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IS (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, previa estromissione dal giudizio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OL Gaviano, Presidente
Luigi Lalla, Referendario
GI CH, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI CH | OL Gaviano |
IL SEGRETARIO