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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/03/2025, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 287/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Giudice rel
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 8.1.2025 da
1) Parte_1 nata a [...], in data [...] cittadina: ucraina
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Andrea Gaetano Mondini presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...], in data [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. ta Chiara Gasparini presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 07/01/2016
(anno 2016 atto n. 0020 reg. 01 parte I serie)
In separazione dei beni con i seguenti figli: , nata il [...] a [...] e con Parte_3 cittadinanza italiana e ucraina
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 08/01/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1)- la casa coniugale, sita in Milano, Via Alberto Mario n.20, resta assegnata al IG. che Parte_2
vi risiederà e vi abiterà con la figlia e ne pagherà interamente i canoni di locazione Parte_3
e le relative spese;
2)- la IN abiterà e manterrà la propria residenza presso la residenza del IG. perlomeno Parte_2 sino al termine dell'attuale ciclo scolastico/educativo. Successivamente, i otranno decidere, Per_1 solo di comune accordo tra di loro e nell'unico superiore interesse della IN (in ogni caso, tenuto primariamente conto della facilità di vista del genitore non convivente in modo continuativo con la
IN), se e dove eventualmente quest'ultima trasferirà la propria residenza principale;
le parti ad ogni buon conto anche nell'ottica della scelta circa la futura collocazione della residenza della IN si danno atto che non ritengono sia nell'interesse della stessa convivere con persone diverse dai genitori;
3)- la IG.ra , come in premessa, ha già provveduto a trasferire il proprio domicilio presso Parte_1
un immobile di sua proprietà sito in Kyiv (Ucraina), che verrà adibito quale sua principale abitazione ed ove ella già ha la propria residenza ucraina;
4)- la figlia viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Parte_3
preferenziale presso il padre, fermo quanto indicato al capo 2) che precede, con ogni più ampia facoltà di visita per la madre e di tenerla con sé previo accordo con il IG. . Al fine di consentire Parte_2
una migliore organizzazione di vita dei e della figlia vengono Per_1 Parte_3
indicativamente stabilite le seguenti modalità di visita:
4.1)- il genitore presso il quale non è collocata stabilmente potrà fare visita Parte_3
alla figlia in ogni momento, tenendola con sé per tutto il tempo che desidera, con il solo limite del superiore interesse della IN e tenuto debito conto degli impegni scolastici, parascolastici, sociali e ricreativi di;
Parte_3
4.2)- nel periodo in cui risulterà collocata presso il padre, quest'ultimo, Parte_3
compatibilmente con i propri impegni e con gli impegni scolastici e parascolastici della IN, si impegna a farle frequentare i corsi di lingua ucraina, a cui già partecipa , ed Parte_3 eventualmente, nei limiti di ragionevolezza, favorire a quest'ultima la frequentazione di persone che la introducano alla lingua e alla cultura della madre;
4.3)- quando la IG.ra visiterà presso l'abitazione di Milano Parte_1 Parte_3 del IG. , se vorrà, potrà essere ospitata da quest'ultimo presso la sua abitazione;
Parte_2
4.4)- quanto alle vacanze estive, il genitore con il quale non convive Parte_3
prevalentemente, fatti salvi i diversi impegni della figlia in attività ricreative e parascolastiche organizzate e concordate, avrà il diritto di trascorrere con la figlia i due terzi del periodo di vacanza della stessa, in periodo da concordare con l'altro genitore, indicativamente, entro l'inizio del mese di giugno di ogni anno su iniziativa del coniuge più diligente, al fine di permettere ai genitori una corretta calendarizzazione delle proprie attività. I suddetti periodi potranno anche essere frazionati. Il genitore convivente con , quando quest'ultima trascorrerà le vacanze con l'altro genitore Parte_3
avrà comunque, previo accordo, diritto di visita. In caso di disaccordo, ogni anno i periodi di vacanza saranno alternati;
4.5)- I costi e le spese per il mantenimento di , quando concordati, per i Parte_3
periodi di vacanza che trascorrerà con la madre, verranno ripartiti tra i genitori nella misura del 50% ciascuno. Se i dovessero trovarsi in disaccordo o i costi e le spese sostenute non risulteranno Per_1
concordati, rimarranno in capo al genitore che le ha decise e sostenute nella misura del 100%;
4.6)- nel caso in cui dovesse trascorre dei periodi di vacanza o di studio Parte_3
fuori porta, ciascun genitore potrà fare visita alla figlia in ogni momento, ciò, in ogni caso, sempre nell'unico superiore interesse della IN e tenuto debito conto degli impegni della stessa, previo accordo con l'altro genitore;
4.7)- , salvo diverso accordo e quindi solo in via indicativa trascorrerà le Parte_3
vacanze natalizie cattoliche (indicativamente dal termine delle lezioni scolastiche al 28 dicembre) con il IG. , mentre trascorrerà le vacanze natalizie ortodosse (indicativamente dal 28 Parte_2 dicembre al 10 gennaio) con la IG.ra ; ciò sempre nell'unico interesse di Parte_1 Parte_3
e compatibilmente con gli impegni scolastici e parascolastici di quest'ultima;
[...]
4.8)- , salvo diverso accordo e quindi solo in via indicativa trascorrerà le Parte_3
vacanze pasquali cattoliche con il IG. (ma con ampia facoltà di visita per la madre) e le Parte_2
vacanze pasquali ortodosse con la IG.ra (ma con ampia facoltà di visita per il padre). Parte_1
4.9)- le ulteriori vacanze scolastiche (in occasione dei “ponti” o i singoli giorni festivi) saranno di volta in volta concordate tra i a seconda dei rispettivi impegni lavorativi e delle esigenze Per_1
della figlia;
5)- i si danno atto che il contributo per il mantenimento della figlia è stato Per_1 Parte_3
determinato in ragione delle attuali esigenze di vita della medesima, delle attuali capacità reddituali e patrimoniali dichiarate dai e del fatto che, sebbene la casa coniugale - comunque non di Per_1
proprietà ma condotta in locazione - verrà adibita ad abitazione del padre e di , la Parte_3 madre trasferirà la sua residenza in un immobile di sua proprietà e già a sua disposizione. Detto importo potrà essere modificato in funzione della crescita della figlia e di eventuali e sensibili variazioni della comprovata situazione reddituale dei genitori;
conseguentemente il IG. , Parte_2
fatto salvo quanto previsto al capo 4.5 che precede, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia : Parte_3
5.1)- per i periodi in cui la figlia convivrà con lui si farà carico del 100% delle spese di mantenimento mensili ordinarie e straordinarie della figlia;
5.2)- per i periodi in cui la figlia convivrà con la madre, previa rendicontazione si impegna a versare a titolo di contributo di mantenimento della figlia, entro il 15 di ogni mese, l'importo complessivo di €. 1.000,00 (euro mille /00), rivalutabile annualmente in misura pari alla variazione degli indici ISTAT;
5.3)- salvo diverso accordo, si farà interamente carico delle spese non mutuabili, dell'assicurazione medica privata già oggi in essere, delle spese scolastiche, parascolastiche, sportive e ricreative (in ogni caso, di tutte quelle individuate sulla base delle “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre
2017) della figlia, regolarmente documentate e preventivamente concordate, sia se effettuate nel periodo di convivenza con lui, sia se effettuate nel periodo di convivenza con la madre, nella misura del 100%; impegnandosi altresì a mantenere attiva, facendosi carico del costo, l'assicurazione medica
(a beneficio anche della IG.ra e della figlia già oggi in essere o altra Parte_1 Pt_3
assicurazione di pari tenore e livello;
5.4)- inoltre sosterrà le spese per le eventuali baby sitter ed accompagnatrici;
5.5)- qualora i non riuscissero a tenere con sé la figlia nel periodo Per_1 Parte_3
di loro competenza, concorderanno le modalità di gestione della figlia per detto periodo (a titolo esemplificativo: campus, vacanze, viaggi, baby sitter …). La spesa, anch'essa concordata, necessaria per la gestione della figlia, sarà posta a carico del coniuge che non potrà tenere con sé la figlia;
5.6)- i concordano che le scelte educative relative alla IN, in particolare con Per_1
riferimento a scuola, salute ed attività extrascolastiche saranno sempre previamente condivise e concordate tra i genitori, restando inteso che, in caso di conflittualità tra i due, dovrà sempre prevalere il rispetto dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della IN.
6)- i dichiarano di essere economicamente indipendenti e vivranno ciascuno con i proventi Per_1
del proprio lavoro e con i redditi derivanti dal loro patrimonio, rinunciando ad ogni effetto di legge ad ogni reciproca richiesta di assegno di mantenimento;
7)- i Coniugi dichiarano di avere già con separato accordo regolato i propri rapporti economici e di non avere più nulla reciprocamente a pretendere, salvo che per l'adempimento del suddetto accordo;
8)- i Coniugi si danno atto che il IG. è disponibile a contribuire alle spese mediche e alle Parte_2
necessità straordinarie della IG.ra ove richiesto ed ove tali spese esorbitino Parte_1
oggettivamente dai costi ordinari sostenibili dalla IG.ra ; Parte_1
9) i nell'interesse della figlia si impegnano a stimolare e favorire la frequentazione di Per_1
con le rispettive famiglie materna e paterna (nonni, zii, cugini, …); Parte_3
10)- i si impegnano alla reciproca collaborazione soprattutto nell'interesse della figlia e di Per_1
quello proprio dandosi fin da ora ogni reciproco assenso anche per quanto concerne il rilascio o il rinnovo del passaporto e della carta d'identità validi per l'espatrio della IN in modo che quest'ultima possa trascorrere anche all'estero le vacanze con i genitori.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio civile in data 07/01/2016 in Milano, ritualmente trascritto agli atti di matrimonio del predetto Comune al n.0020, Registro 01, Parte 1, Serie, anno 2016 adottando il regime matrimoniale della separazione dei beni
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza 5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 12.3.2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Il Giudice relatore
Dott.ssa Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Giudice rel
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 8.1.2025 da
1) Parte_1 nata a [...], in data [...] cittadina: ucraina
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Andrea Gaetano Mondini presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...], in data [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. ta Chiara Gasparini presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 07/01/2016
(anno 2016 atto n. 0020 reg. 01 parte I serie)
In separazione dei beni con i seguenti figli: , nata il [...] a [...] e con Parte_3 cittadinanza italiana e ucraina
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 08/01/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1)- la casa coniugale, sita in Milano, Via Alberto Mario n.20, resta assegnata al IG. che Parte_2
vi risiederà e vi abiterà con la figlia e ne pagherà interamente i canoni di locazione Parte_3
e le relative spese;
2)- la IN abiterà e manterrà la propria residenza presso la residenza del IG. perlomeno Parte_2 sino al termine dell'attuale ciclo scolastico/educativo. Successivamente, i otranno decidere, Per_1 solo di comune accordo tra di loro e nell'unico superiore interesse della IN (in ogni caso, tenuto primariamente conto della facilità di vista del genitore non convivente in modo continuativo con la
IN), se e dove eventualmente quest'ultima trasferirà la propria residenza principale;
le parti ad ogni buon conto anche nell'ottica della scelta circa la futura collocazione della residenza della IN si danno atto che non ritengono sia nell'interesse della stessa convivere con persone diverse dai genitori;
3)- la IG.ra , come in premessa, ha già provveduto a trasferire il proprio domicilio presso Parte_1
un immobile di sua proprietà sito in Kyiv (Ucraina), che verrà adibito quale sua principale abitazione ed ove ella già ha la propria residenza ucraina;
4)- la figlia viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Parte_3
preferenziale presso il padre, fermo quanto indicato al capo 2) che precede, con ogni più ampia facoltà di visita per la madre e di tenerla con sé previo accordo con il IG. . Al fine di consentire Parte_2
una migliore organizzazione di vita dei e della figlia vengono Per_1 Parte_3
indicativamente stabilite le seguenti modalità di visita:
4.1)- il genitore presso il quale non è collocata stabilmente potrà fare visita Parte_3
alla figlia in ogni momento, tenendola con sé per tutto il tempo che desidera, con il solo limite del superiore interesse della IN e tenuto debito conto degli impegni scolastici, parascolastici, sociali e ricreativi di;
Parte_3
4.2)- nel periodo in cui risulterà collocata presso il padre, quest'ultimo, Parte_3
compatibilmente con i propri impegni e con gli impegni scolastici e parascolastici della IN, si impegna a farle frequentare i corsi di lingua ucraina, a cui già partecipa , ed Parte_3 eventualmente, nei limiti di ragionevolezza, favorire a quest'ultima la frequentazione di persone che la introducano alla lingua e alla cultura della madre;
4.3)- quando la IG.ra visiterà presso l'abitazione di Milano Parte_1 Parte_3 del IG. , se vorrà, potrà essere ospitata da quest'ultimo presso la sua abitazione;
Parte_2
4.4)- quanto alle vacanze estive, il genitore con il quale non convive Parte_3
prevalentemente, fatti salvi i diversi impegni della figlia in attività ricreative e parascolastiche organizzate e concordate, avrà il diritto di trascorrere con la figlia i due terzi del periodo di vacanza della stessa, in periodo da concordare con l'altro genitore, indicativamente, entro l'inizio del mese di giugno di ogni anno su iniziativa del coniuge più diligente, al fine di permettere ai genitori una corretta calendarizzazione delle proprie attività. I suddetti periodi potranno anche essere frazionati. Il genitore convivente con , quando quest'ultima trascorrerà le vacanze con l'altro genitore Parte_3
avrà comunque, previo accordo, diritto di visita. In caso di disaccordo, ogni anno i periodi di vacanza saranno alternati;
4.5)- I costi e le spese per il mantenimento di , quando concordati, per i Parte_3
periodi di vacanza che trascorrerà con la madre, verranno ripartiti tra i genitori nella misura del 50% ciascuno. Se i dovessero trovarsi in disaccordo o i costi e le spese sostenute non risulteranno Per_1
concordati, rimarranno in capo al genitore che le ha decise e sostenute nella misura del 100%;
4.6)- nel caso in cui dovesse trascorre dei periodi di vacanza o di studio Parte_3
fuori porta, ciascun genitore potrà fare visita alla figlia in ogni momento, ciò, in ogni caso, sempre nell'unico superiore interesse della IN e tenuto debito conto degli impegni della stessa, previo accordo con l'altro genitore;
4.7)- , salvo diverso accordo e quindi solo in via indicativa trascorrerà le Parte_3
vacanze natalizie cattoliche (indicativamente dal termine delle lezioni scolastiche al 28 dicembre) con il IG. , mentre trascorrerà le vacanze natalizie ortodosse (indicativamente dal 28 Parte_2 dicembre al 10 gennaio) con la IG.ra ; ciò sempre nell'unico interesse di Parte_1 Parte_3
e compatibilmente con gli impegni scolastici e parascolastici di quest'ultima;
[...]
4.8)- , salvo diverso accordo e quindi solo in via indicativa trascorrerà le Parte_3
vacanze pasquali cattoliche con il IG. (ma con ampia facoltà di visita per la madre) e le Parte_2
vacanze pasquali ortodosse con la IG.ra (ma con ampia facoltà di visita per il padre). Parte_1
4.9)- le ulteriori vacanze scolastiche (in occasione dei “ponti” o i singoli giorni festivi) saranno di volta in volta concordate tra i a seconda dei rispettivi impegni lavorativi e delle esigenze Per_1
della figlia;
5)- i si danno atto che il contributo per il mantenimento della figlia è stato Per_1 Parte_3
determinato in ragione delle attuali esigenze di vita della medesima, delle attuali capacità reddituali e patrimoniali dichiarate dai e del fatto che, sebbene la casa coniugale - comunque non di Per_1
proprietà ma condotta in locazione - verrà adibita ad abitazione del padre e di , la Parte_3 madre trasferirà la sua residenza in un immobile di sua proprietà e già a sua disposizione. Detto importo potrà essere modificato in funzione della crescita della figlia e di eventuali e sensibili variazioni della comprovata situazione reddituale dei genitori;
conseguentemente il IG. , Parte_2
fatto salvo quanto previsto al capo 4.5 che precede, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia : Parte_3
5.1)- per i periodi in cui la figlia convivrà con lui si farà carico del 100% delle spese di mantenimento mensili ordinarie e straordinarie della figlia;
5.2)- per i periodi in cui la figlia convivrà con la madre, previa rendicontazione si impegna a versare a titolo di contributo di mantenimento della figlia, entro il 15 di ogni mese, l'importo complessivo di €. 1.000,00 (euro mille /00), rivalutabile annualmente in misura pari alla variazione degli indici ISTAT;
5.3)- salvo diverso accordo, si farà interamente carico delle spese non mutuabili, dell'assicurazione medica privata già oggi in essere, delle spese scolastiche, parascolastiche, sportive e ricreative (in ogni caso, di tutte quelle individuate sulla base delle “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre
2017) della figlia, regolarmente documentate e preventivamente concordate, sia se effettuate nel periodo di convivenza con lui, sia se effettuate nel periodo di convivenza con la madre, nella misura del 100%; impegnandosi altresì a mantenere attiva, facendosi carico del costo, l'assicurazione medica
(a beneficio anche della IG.ra e della figlia già oggi in essere o altra Parte_1 Pt_3
assicurazione di pari tenore e livello;
5.4)- inoltre sosterrà le spese per le eventuali baby sitter ed accompagnatrici;
5.5)- qualora i non riuscissero a tenere con sé la figlia nel periodo Per_1 Parte_3
di loro competenza, concorderanno le modalità di gestione della figlia per detto periodo (a titolo esemplificativo: campus, vacanze, viaggi, baby sitter …). La spesa, anch'essa concordata, necessaria per la gestione della figlia, sarà posta a carico del coniuge che non potrà tenere con sé la figlia;
5.6)- i concordano che le scelte educative relative alla IN, in particolare con Per_1
riferimento a scuola, salute ed attività extrascolastiche saranno sempre previamente condivise e concordate tra i genitori, restando inteso che, in caso di conflittualità tra i due, dovrà sempre prevalere il rispetto dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della IN.
6)- i dichiarano di essere economicamente indipendenti e vivranno ciascuno con i proventi Per_1
del proprio lavoro e con i redditi derivanti dal loro patrimonio, rinunciando ad ogni effetto di legge ad ogni reciproca richiesta di assegno di mantenimento;
7)- i Coniugi dichiarano di avere già con separato accordo regolato i propri rapporti economici e di non avere più nulla reciprocamente a pretendere, salvo che per l'adempimento del suddetto accordo;
8)- i Coniugi si danno atto che il IG. è disponibile a contribuire alle spese mediche e alle Parte_2
necessità straordinarie della IG.ra ove richiesto ed ove tali spese esorbitino Parte_1
oggettivamente dai costi ordinari sostenibili dalla IG.ra ; Parte_1
9) i nell'interesse della figlia si impegnano a stimolare e favorire la frequentazione di Per_1
con le rispettive famiglie materna e paterna (nonni, zii, cugini, …); Parte_3
10)- i si impegnano alla reciproca collaborazione soprattutto nell'interesse della figlia e di Per_1
quello proprio dandosi fin da ora ogni reciproco assenso anche per quanto concerne il rilascio o il rinnovo del passaporto e della carta d'identità validi per l'espatrio della IN in modo che quest'ultima possa trascorrere anche all'estero le vacanze con i genitori.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio civile in data 07/01/2016 in Milano, ritualmente trascritto agli atti di matrimonio del predetto Comune al n.0020, Registro 01, Parte 1, Serie, anno 2016 adottando il regime matrimoniale della separazione dei beni
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza 5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 12.3.2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Il Giudice relatore
Dott.ssa Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG