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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 23/06/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SENT.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 1537/19 R.G.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
N. CRON. in composizione monocratica
N. REP. nella persona del giudice dott. Umberto Giacomelli
ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile promoSS con atto di citazione notificato in data
12.12.2019
da
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
con sede in Roma, via Giuseppe Grezar n. 14, Ente pubblico economico subentrante a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche Oggetto: privilegio processuali, ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016,
convertito dalla Legge n. 225/2016, di Controparte_1
[...]
[...] Controparte_2 Controparte_3
ed giusta atto di fusione per incorporazione n. Controparte_4
41.564/23.400 del 17 giugno 2016, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Cimetti (C.F.
) del Foro di Verona, per procura in calce all'atto C.F._1
di citazione
ATTRICE
contro
(P.I. ), Controparte_5 P.IVA_2
con sede legale in 32035 Santa Giustina (BL), Loc. Gravazze n. 4/A, in
1 persona del Liquidatore e Legale Rappresentante pro tempore Geom.
rappresentata e difesa dall'Avv. Rizzardo del Giudice Controparte_6
(C.F. ) del Foro di Treviso, per procura allegata C.F._2
alla comparsa di costituzione
CONVENUTA
e contro
OT.SS , quale Liquidatore giudiziale di Controparte_7
Controparte_8
CONVENUTA
con l'intervento volontario di
Controparte_9
(C.F. , P.I. ), Società con socio unico
[...] P.IVA_3 P.IVA_4
con sede in Roma, Viale America n. 351, quale Controparte_10
mandataria e Gestore, in raggruppamento Temporaneo d'Imprese, del
Fondo pubblico di garanzia in favore delle PMI di cui alla Legge
662/1996, in persona dell'Amm.re Delegato, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluigi Iannetti (C.F. ) del Foro di CodiceFiscale_3
Milano, per procura in calce alla comparsa di intervento
INTERVENUTA
OGGETTO: privilegio
Causa iscritta a ruolo in data 16.12.2019 al n. 1537/19 R.G. e ritenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Conclusioni dell'attrice:
In via principale: accertare e dichiarare il riconoscimento del credito iscritto al ruolo da al rango privilegiato Controparte_9
2 [ante 1] ex L. 449/97 art. 24, comma 33, D.Lgs. n. 123/98 art. 9, comma
5 e L. 33/2015 art.
8-bis, art. 2777 c.c., pari ad euro 968.343,30, ivi compreso l'importo richiesto a titolo di aggio di riscossione pari ad €
28.204,17 e/o della diversa somma ritenuta di giustizia.
In ogni caso: accertare e dichiarare il riconoscimento del credito iscritto al ruolo da al rango privilegiato [ante 1] ex Controparte_9
L. 449/97 art. 24, comma 33, D.Lgs. n. 123/98 art. 9, comma 5 e L.
33/2015 art.
8-bis, art. 2777 c.c., dell'importo richiesto a titolo di aggio di riscossione, pari ad € 28.204,17 e/o della diversa somma ritenuta di giustizia
Con rifusione di spese e compensi professionali (ivi incluso il rimborso forfetario 15%).
Conclusioni della convenuta : Controparte_5
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, fermo quanto già deciso con Sentenza non definitiva n.
162/2023:
- nel merito: previa, se e per quanto di necessità, declaratoria di nullità
e/o inefficacia delle cartelle esattoriali notificate alla convenuta dall' n. 016 2018 00017525 23 000, n. Parte_1
016 2018 00028881 33 000 e n. 016 2019 00006443 84 000 e/o delle clausole che istituiscono le somme ivi richieste a titolo di “oneri di riscossione”, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da
[...]
e/o dalla Procedura Concorsuale a titolo di c.d. “aggio” Controparte_5
e/o “oneri di riscossione” e, pertanto, che il credito ex adverso è pari a complessivi euro 940.139,13 (e/o alla diversa, anche minore, somma
3 ritenuta di giustizia).
- in ogni caso: con vittoria di spese e rimborso del compenso professionale, anche in relazione a quanto statuito nella sentenza non definitiva n. 162/2023; e con espreSS richiesta di Voler disporre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93, co. 1, c.p.c., la distrazione in favore del difensore delle spese di lite che verranno liquidate.
Conclusioni dell'intervenuta Controparte_11
[...]
Si precisano le conclusioni ribadendo la richiesta di sospensione del presente Giudizio rilevando che il giudizio di appello innanzi alla Corte
di appello di Venezia RG 1089/2023 è stato rimesso in decisione all'udienza del 6.2.2025 nonché ad ogni buon conto chiedendo l'accoglimento delle conclusioni spiegate nell'Atto di Intervento
volontario che si trascrivono di seguito.
Voglia l'intestato Tribunale, contrariis reiectis:
- Accogliere le conclusioni spiegate dall'attrice nell'atto introduttivo del presente giudizio, per tutti i motivi spiegati in atti, e per l'effetto accertare e dichiarare il credito della azionato da Pt_2
dall , legittimamente iscritto a Ruolo Controparte_12
da in forza della speciale normativa di settore, nonché il suo Pt_2
grado privilegiato generale previsto dal combinato disposto degli artt. 1 e
9 del D. Lgs. 123/98 e dell'art. 8 bis D.L. n. 3 del 24 gennaio 2015
convertito con modificazione nella Legge 33/2015 che pertanto deve essere riconosciuto come tale nell'ambito della procedura di Concordato
Preventivo (Art. 2777 Cod. Civ.).
4 - Con ogni conseguente provvedimento ritenuto neceSSrio.
- Con vittoria di spese e compensi.
Salvo ogni diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 12.12.2019, l
[...]
conveniva in giudizio la Controparte_12 Controparte_5
, e la dott.SS quale Liquidatore
[...] Controparte_7
giudiziale di , esponendo che Controparte_5
nell'anno 2017 era stata avviata, avanti il tribunale di Belluno, la procedura di Concordato Preventivo della n. Controparte_5
7/2017 C.P., che era stata successivamente omologata;
l'
[...]
aveva trasmesso, rispettivamente, in data 28 Parte_1
novembre 2018 e in data 7 marzo 2019, due dichiarazioni di credito nella procedura di Concordato Preventivo della società Controparte_5
ma non era pervenuto il riconoscimento della natura privilegiata del
[...]
credito.
Deduceva che l'impresa era stata ammeSS Controparte_5
all'agevolazione statale consistente nella garanzia sul finanziamento erogato dalla finanziatrice, e che, a seguito dell'ammissione dell'impresa debitrice alla procedura di Concordato Preventivo, la suddetta Banca
aveva escusso la garanzia del Fondo e la
[...]
aveva erogato l'importo alla Banca Controparte_9
garantita, per conto del Fondo Pubblico, acquisendo, per conto del Fondo
medesimo in base alla speciale normativa di riferimento (L. n. 662/1996,
art. 2, comma 4, del DM 20.6.2005, art. 1203 c.c., D.Lgs. n. 123/1998,
5 d.lgs. n. 3/2015, conv. L. n. 33/2015) il diritto di rivalersi sulla impresa inadempiente (nonché, proporzionalmente all'ammontare del predetto importo, di surrogarsi in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite).
L'attrice precisava che il credito del Fondo Pubblico di Garanzia,
azionato da ai Controparte_9
fini della formazione dello stato passivo, era assistito da privilegio generale per espreSS disposizione di legge, a norma dell'art. 8 bis della
Legge 24.3.2015 n. 33, norma interpretativa del disposto del d.Lgs. n.
123/1998, e chiedeva che fosse riconosciuto al credito iscritto al ruolo da il rango privilegiato [ante 1] a norma della Controparte_9
legge n. 449/97, art. 24, comma 33, del D.Lgs. n. 123/98, art. 9, comma
5, e L. 33/2015 art. 8 bis, art. 2777 c.c., pari ad euro 968.343,30, o della somma maggiore o minore risultante all'esito dell'istruttoria.
La convenuta , costituitasi Controparte_5
in giudizio, contestava le pretese dell'attrice chiedendone il rigetto.
Eccepiva in via preliminare il difetto di legittimazione attiva in capo all' , deducendo che le questioni inerenti al merito Parte_1
del credito potevano essere trattate dal solo titolare dello stesso e non dall'Ente Riscossore;
contestava inoltre le spettanza della somma richiesta a titolo di c.d. “aggio”, per comportamento abusivo da parte del creditore;
nel merito rilevava che l'intero credito aveva rango chirografario, perché il pagamento era avvenuto in data successiva alla presentazione della domanda ex art. 161 l.fall. e, in ogni caso, le Banche
garantite avevano votato favorevolmente alla proposta che collocava i
6 crediti in chirografo.
All'udienza di prima comparizione del 21.10.2020 le parti chiedevano concordemente un rinvio, in pendenza di trattative, in attesa di un riscontro da parte del , titolare del credito Controparte_9
azionato dall'Ente.
A seguito del protrarsi delle trattative, all'udienza del 24.2.2022
l rappresentava l'opportunità di Parte_1
coinvolgere nel giudizio il per ottenere una Controparte_9
risposta formale alla proposta transattiva formulata.
Il giudice autorizzava quindi la parte attrice ad informare il
Mediocredito Centrale in merito a quanto emerso nel corso della discussione.
Con atto di intervento volontario in data 10.5.2022 si costituiva la dichiarando di Controparte_9
rifiutare la proposta transattiva e precisando che tutto l'attivo della procedura del Concordato preventivo di e le eventuali Controparte_5
sopravvenienze attive, dovevano essere destinate al pagamento del credito.
La Banca intervenuta chiedeva pertanto che fossero accolte le conclusioni formulate dall'attrice, e per l'effetto fosse accertato e dichiarato il credito della Controparte_11
azionato dall'
[...] Controparte_12
legittimamente iscritto a Ruolo in forza della speciale normativa di settore, con il grado privilegiato generale previsto dal combinato disposto degli artt. 1 e 9 del D. Lgs. n. 123/98 e dell'art. 8 bis D.L. n. 3 del 24
7 gennaio 2015, convertito con modificazioni nella Legge n. 33/2015, da riconoscere come tale nell'ambito della procedura di Concordato
Preventivo ai sensi dell'art. 2777 c.c..
All'udienza del 26.5.2022 la difesa di contestava Controparte_5
le deduzioni di , ribadendo la proposta transattiva formulata CP_9
e proponendo che venisse preliminarmente decisa con sentenza parziale la questione giuridica inerente la limitazione del privilegio al solo ricavato della vendita dei beni mobili, quale privilegio generale mobiliare, con riserva di chiedere all'esito l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c..
All'udienza di trattazione scritta del 14.7.2022, fiSSta per la precisazione delle conclusioni, il giudice tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni delle parti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con sentenza non definitiva n. 162/23, pubblicata in data
11.5.2023, il tribunale dichiarava che il credito dedotto in giudizio da e da Parte_1 Controparte_9
aveva rango “chirografario”, e rigettava le domande proposte dall'attrice e dall'intervenuto Parte_1 [...]
provvedeva con separata ordinanza in merito alla Controparte_9
prosecuzione del giudizio sull'ulteriore domanda, di accertamento della non debenza dell'aggio, riservando alla sentenza definitiva la pronuncia sulle spese processuali.
All'udienza di trattazione scritta del 24.6.3023, il giudice provvedeva ad assegnare i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c..
8 A seguito del deposito delle memorie istruttorie, il giudice accoglieva l'istanza di esibizione formulata dalla parte convenuta ed ordinava alla parte attrice ed alla parte intervenuta, ai sensi dell'art. 210
c.p.c., di esibire in giudizio la documentazione richiesta.
All'udienza di trattazione scritta del 7.2.2024, fiSSta per la precisazione delle conclusioni, la Controparte_9
ha chiesto la sospensione del processo sino alla
[...]
definizione del giudizio d'appello sull'impugnazione proposta avverso la sentenza non definitiva, ed il giudice ha trattenuto la causa in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in premeSS, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con nota depositata in data 29.4.2025 la
[...]
ha depositato la sentenza della Corte Controparte_9
d'appello di Venezia n. 1200/2025, pubblicata in data 10.4.2025, che ha accolto per quanto di ragione gli appelli proposti da
[...]
ed Controparte_9 Parte_1
nei confronti di e del
[...] Controparte_5
07/2017 Controparte_13 Controparte_5
, avverso la sentenza non definitiva n. 162/2023 emeSS dal
[...]
tribunale di Belluno in data 16.2.2023, e, per l'effetto, ha accertato il grado privilegiato generale mobiliare del credito di
[...]
ed ha condannato Controparte_9 [...]
ed il 07/2017 Controparte_5 Controparte_13
, in solido tra loro, alla rifusione Controparte_5
9 della metà delle spese del grado d'appello di
[...]
e dell , Controparte_9 Parte_1
liquidate nell'intero in euro 6.946,00 per compensi oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge in favore di ciascuna parte appellante, compensando la residua frazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- A seguito della sentenza non definitiva n. 162/23, con cui il tribunale ha dichiarato che il credito dedotto in giudizio da
[...]
e da ha rango Parte_1 Controparte_9
“chirografario”, rigettando le domande proposte dall'attrice
[...]
e dall'intervenuto Parte_1 Controparte_9
e provvedendo con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio, in questa sede resta da esaminare soltanto l'ulteriore domanda,
formulata dalla parte convenuta, di accertamento della non debenza dell'aggio.
In particolare, la società ha chiesto che – previa Controparte_5
la declaratoria di nullità e/o inefficacia delle cartelle esattoriali notificate alla convenuta dall' n. 016 2018 Parte_1
00017525 23 000, n. 016 2018 00028881 33 000 e n. 016 2019 00006443
84 000 e/o delle clausole che istituiscono le somme ivi richieste a titolo di c.d. “aggio” o “oneri di riscossione” – sia accertato e dichiarato che nulla è dovuto da e/o dalla Procedura Controparte_5
Concorsuale a titolo di c.d. “aggio” e/o “oneri di riscossione” e, pertanto,
che il credito oggetto del giudizio è pari a complessivi euro 940.139,13
(o alla diversa somma, anche minore, ritenuta di giustizia).
10 Come ha precisato la convenuta, esaminando le cartelle notificate dall (v. doc. 18, 19 e 20) il credito Parte_1
azionato risulta così composto:
- euro 940.139,13 a titolo di “entrate coattive”: euro 266.773,39 di cui alla cartella sub doc. 18, euro 112.978,41 di cui alla cartella sub doc. 19,
euro 560.387,33 di cui alla cartella sub doc. 20;
- euro 28.204,17 a titolo di “oneri di riscossione”: euro 8.003,20 di cui alla cartella sub doc. 18, euro 3.389,41 di cui alla cartella sub doc. 19,
euro 16.811,62 di cui alla cartella sub doc. 20;
- euro 17,64 a titolo di “diritti di notifica”: euro 5,88 per ciascuna delle tre cartelle.
La convenuta ritiene non dovuto alcun Controparte_5
importo a titolo di “oneri di riscossione” (c.d. aggio), che è stato invece richiesto dall'attrice per complessivi euro 28.204,17.
Ciò premesso, è pacifico che Controparte_9
ha trasmesso gli atti all
[...] Parte_1
solo in epoca successiva al deposito sia del ricorso di cui
[...]
all'art. 161, comma 6, L.F., sia del piano e della proposta di concordato poi omologato.
Infatti, dalla documentazione dimeSS in giudizio dall
[...]
in data 8.1.2024, a seguito dell'ordine di Parte_1
esibizione, risulta che – mentre aveva depositato Controparte_5
il ricorso ex art. 161 L.F. in data 13.12.2017 (v. doc. 5, ult. pag.) –
ha trasmesso gli atti all' Controparte_9 Parte_1
, facendo sorgere in capo a il debito a titolo di “aggio”,
[...] CP_5
11 rispettivamente in data 14.11.2018 (prima cartella Cividale), 25.9.2018
(seconda cartella Cividale) e 4.3.2019 (cartella MPS).
Ciò dimostra che, per tutti e tre i crediti, ha Controparte_9
trasmesso gli atti in data successiva non solo al deposito della domanda ex art. 161 L.F. (deposito avvenuto il 13.12.2017), ma anche al deposito della proposta e del piano concordatario (avvenuto il 15.6.2018; v. doc.
26).
In questo contesto, la convenuta ha correttamente ricordato che “il credito concernente l'aggio per la riscossione e la eventuale esecuzione esattoriale riveste carattere concorsuale solo se la corrispondente attività
venga intrapresa e svolta dal concessionario, sia pure solo con la notifica della cartella di pagamento, prima della dichiarazione di fallimento del contribuente [cui va parificato il deposito del ricorso ex art. 161, comma
6, L.F.], mentre una siffatta natura va esclusa laddove una tale attività
abbia avuto inizio dopo la predetta dichiarazione” (v. Cass. 15.3.2013 n.
6646; Cass. ord. 18.6.2020 n. 11883).
In particolare, nell'ipotesi “in cui l'attività di esazione abbia avuto inizio dopo la dichiarazione di fallimento, l'aggio che compete per lo svolgimento di detta attività non riveste natura concorsuale in virtù del principio generale della cristallizzazione operata dalla dichiarazione di fallimento sulla situazione del passivo dell'imprenditore, che comporta che i diritti di credito i cui elementi costitutivi non si siano integralmente realizzati anteriormente alla detta dichiarazione, trattandosi di crediti non ancora sorti, sono estranei alla procedura concorsuale ed ad eSS
inopponibili” (cfr. Cass. 6646/2013; v. anche Cass. 3216/12; Cass.
12 8765/11; Cass. 11953/03)” (v. Cass. ord. 18.6.2020 n. 11883). Tale principio “riveste carattere prevalente rispetto alla normativa tributaria e quest'ultima, del resto, non si pone in contrapposizione con esso”. Infatti,
“la percentuale sull'aggio a carico del debitore è da questi dovuta soltanto nel caso in cui questi non effettui il pagamento nei termini di legge previsti dopo la notifica della cartella di pagamento (cfr. sempre
Cass. 6646/2013, cit. supra)”; poiché il Liquidatore di non poteva CP_5
effettuare il pagamento nei termini previsti nelle cartelle, “se ne deduce che non può comunque farsi carico alla procedura del pagamento della percentuale dell'aggio, risultando questo a carico dell'amministrazione finanziaria” (v, Cass. ord. 18.6.2020 n. 11883).
In sostanza, “se è vero - come è vero - che l'aggio costituisce il compenso spettante al concessionario esattore per l'attività svolta su incarico e mandato dell'ente impositore ai fini del recupero coattivo del credito esattoriale (cfr. Cass.
2.10.2019 n. 24588), innegabilmente nessun compenso può spettare qualora l'attività di recupero non si sia estrinsecata quanto meno con la notifica della cartella di pagamento in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento” (v. Cass. ord.
24.10.2022 n. 31298; cfr. Cass. 22.3.2022 n. 9356).
Nel caso in esame, dalla documentazione depositata in giudizio dall in data 8.1.2024, a seguito Parte_1
dell'ordine di esibizione, risulta che le cartelle sono state notificate rispettivamente in data 14.11.2018 (prima cartella Cividale), 25.9.2018
(seconda cartella Cividale) e 4.3.2019 (cartella MPS), e quindi successivamente sia al deposito della domanda ex art. 161 L.F. (avvenuto
13 il 13.12.2017), sia al deposito della proposta e del piano concordatario
(avvenuto il 15.6.2018).
Ne consegue la fondatezza della domanda proposta dalla convenuta dovendosi dichiarare Controparte_5
l'inefficacia parziale delle cartelle esattoriali notificate alla convenuta dall' n. 016 2018 00017525 23 000, n. Parte_1
016 2018 00028881 33 000 e n. 016 2019 00006443 84 000
limitatamente alle somme ivi richieste a titolo di “oneri di riscossione”,
pari ad euro 28.204,17, e per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è
dovuto da e dalla Procedura Concorsuale a titolo Controparte_5
di c.d. “aggio” o “oneri di riscossione” e, pertanto, che il credito dedotto in giudizio ammonta a complessivi euro 940.139,13.
2.- Con riferimento alle spese processuali, va rilevato che la convenuta è risultata vincitrice sulla domanda principale, proposta dall'attrice e dell'intervenuta, nella sentenza non definitiva n. 162/23 che ha dichiarato che il credito dedotto in giudizio dall Parte_1
e da ha rango “chirografario”.
[...] Controparte_9
Sebbene tale decisione sia stata parzialmente riformata dal giudice di secondo grado, tuttavia la Corte d'appello di Venezia – nell'affermare la natura privilegiata del credito – ha espreSSmente riconosciuto che
“quello oggetto di causa è un privilegio generale, solo mobiliare ai sensi dell'art. 2746 c.c.”, ritenendo infondata la doglianza formulata sul punto,
ed ha parzialmente compensato le spese processuali.
A tale proposito, nel verbale d'udienza del 24.2.2022 si legge che l'Avv. Del Giudice, difensore della convenuta, “concorda
14 sull'opportunità di coinvolgere nel giudizio anche , Controparte_9
rilevando che non è in contestazione l'entità del credito, né la natura privilegiata, ma ciò di cui si discute è quale parte di detto credito poSS
essere soddisfatta in via privilegiata, come privilegio generale mobiliare;
tutti i beni mobili sono stati venduti per l'importo complessivo di euro
668.767,74, da cui vanno detratte le spese di procedura e le spese in prededuzione, pari circa al 20%, oltre ad euro 33.000 per spese già
anticipate, mentre sul restante importo non vi sono problemi a riconoscere il privilegio generale mobiliare;
il residuo il credito resterebbe ammesso in chirografo, e potrebbe essere soddisfatto per il
28% circa;
precisa che i riparti potrebbero avvenire in tempi brevi, di circa due - tre mesi, quanto alla quota privilegiata, e in tempi ragionevolmente contenuti quanto al residuo in chirografo”.
Alla medesima udienza, al fine di favorire una soluzione conciliativa, il giudice, sentite le parti, ha autorizzato “la parte attrice ad informare il (mediante notifica del verbale Controparte_9
d'udienza) in merito a quanto emerso nel corso della discussione, con particolare riferimento all'esposizione svolta dall'Avv. Del Giudice, ed invita a prendere espreSSmente posizione in Controparte_9
ordine a tale proposta entro il 10.5.2022”.
E' quindi evidente che non è stata Controparte_9
chiamata in giudizio, ma solo invitata a valutare in via stragiudiziale la proposta conciliativa formulata dalla convenuta, e l' Parte_1
avrebbe poi riferito al giudice l'esito di tale valutazione.
[...]
La ha Controparte_9
15 invece deciso di intervenire volontariamente in giudizio, rifiutando la proposta conciliativa, ed ha esteso l'oggetto della controversia chiedendo che l'intero ricavato dell'attivo di fosse attribuito in Controparte_5
suo favore a soddisfacimento del privilegio.
Poiché nella proposta conciliativa formulata da a Controparte_5
era previsto il pagamento in privilegio generale Controparte_9
mobiliare di una somma pari a circa il 70% del credito, nella sostanza con la sentenza d'appello del 2025 ha Controparte_9
ottenuto soltanto ciò che le sarebbe stato riconosciuto già nel 2022 se avesse aderito alla proposta conciliativa.
A ciò si aggiunge la soccombenza dell'attrice e dell'intervenuta sull'ulteriore questione della non debenza dell'aggio.
In sintesi, valutando complessivamente l'esito del giudizio, spetta alla convenuta la rifusione delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, che debbono essere poste solidalmente a carico dell'
[...]
con Controparte_14 Controparte_9
distrazione in favore del difensore (v. Cass.
6.4.2006 n. 8085: “La
richiesta di distrazione delle spese in suo favore proposta dal difensore deve ritenersi validamente formulata anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione del medesimo in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, dato che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione delle spese”).
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno in composizione monocratica, definitivamente
16 pronunciando nella causa proposta con atto di citazione notificato in data
12.12.2019 dall nei confronti di Controparte_12
e della OT.SS Controparte_5 CP_7
quale Liquidatore giudiziale di
[...] Controparte_5 [...]
, con l'intervento volontario della CP_5 [...]
così provvede: Controparte_9
1) in accoglimento della domanda proposta dalla parte convenuta
[...]
, dichiara l'inefficacia parziale delle Controparte_5
cartelle esattoriali notificate alla convenuta dall' Parte_1
, n. 016 2018 00017525 23 000, n. 016 2018 00028881 33
[...]
000 e n. 016 2019 00006443 84 000, limitatamente alle somme ivi richieste a titolo di “oneri di riscossione”, pari ad euro 28.204,17, e per l'effetto accerta e dichiara che nulla è dovuto da Controparte_5
e dalla Procedura Concorsuale a titolo di c.d. “aggio” o “oneri di riscossione” e, pertanto, che il credito dedotto in giudizio ammonta a complessivi euro 940.139,13;
2) condanna l'attrice e l'intervenuta Pt_1 Parte_1
in solido tra loro, Controparte_9
a rifondere alla parte convenuta le spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 29.193,00, oltre al 15% per rimborso spese generali,
C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Così deciso in Belluno, 22.5.2025
Il giudice
Umberto Giacomelli
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