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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/10/2025, n. 1612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1612 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4242/2022
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv.to Giampiero C. Romano
Email_1
CONTRO
Controparte_1
- parte resistente -
Avv.to Umberto Ferrato
t Email_2
Controparte_2
- parte resistente -
Avv.to Vincenzo Adamo
Email_3 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.9.2022 la ricorrente ha impugnato:
1. anzitutto l'intimazione di pagamento n. 03420229003153379000 notificatale il 10.8.2022 con la quale le è stato domandato il versamento di contributi IVS relativi agli anni 2012, 2013, 2014, 2017
e 2018 sulla scorta dei seguenti atti ad essa presupposti:
- cartella di pagamento n. 33420130004890625000 asseritamente notificata il 6.2.2014 per l'importo di € 2.471,98;
- avviso di addebito n. 33420140001708081000 asseritamente notificato il 5.6.2014 per l'importo di
€ 887,20;
- avviso di addebito n. 33420140006467863000 asseritamente notificato il 6.2.2015 per l'importo di
€ 1.745,16;
- avviso di addebito n. 33420150002526161000 asseritamente notificato il 20.10.2015 per l'importo di € 1.711,45;
- avviso di addebito n. 33420180005848836000 asseritamente notificato l'8.2.2019 per l'importo di
€ 5.075,75;
- avviso di addebito n. 33420190002531446000 asseritamente notificato il 24.8.2019 per l'importo di € 2.249,25;
2. in secondo luogo, l'intimazione di pagamento n. 03420229003987955000 notificatale il 10.8.2022 portante unicamente l'avviso di addebito n. 33420160004981243000 asseritamente notificato l'11.11.2016, con il quale le è stata domandata la somma complessiva di € 1.201,17 per ritenuto omesso versamento di contributi IVS relativi all'anno 2015.
Preliminarmente, parte ricorrente ha lamentato l'omessa notifica degli atti sottesi alle intimazioni di pagamento opposte, sostenendo di essere venuta a conoscenza del debito solamente attraverso la notifica di queste.
In punto rito, ha dedotto la nullità delle intimazioni di pagamento per difetto di motivazione poiché riportavano unicamente numeri e presunte date di notifica delle cartelle le quali, però, non erano state ad esse allegate;
poi ha dedotto la violazione del diritto di informazione e difesa poiché negli atti impugnati era stata omessa l'indicazione dell'ufficio competente e delle modalità di ricorso oltre che quelle di computo degli interessi ed, infine, ha eccepito la decadenza ex art. 25 D.P.R. 602/73 sostenendo che gli atti ad esse presupposti sarebbero stati invalidi in quanto emessi e notificati oltre il termine previsto dalla legge. Nel merito, ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti pretesi, osservando che tra l'asserita notifica delle cartelle e quella delle intimazioni di pagamento sarebbero trascorsi cinque anni senza che nel frattempo sia intervenuto alcun valido atto interruttivo del periodo estintivo.
Si costituiva in giudizio la quale, per prima cosa, eccepiva il Controparte_2 proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento all'eccezione di omessa notifica degli avvisi di addebito alla base dell'intimazione di pagamento considerato che, a partire dal 1° gennaio 2011,
l'emissione e la notifica di tali atti è deputata unicamente ad . CP_3
Riteneva poi priva di pregio l'eccezione di controparte riguardante un presunto difetto di motivazione delle intimazioni opposte per mancata allegazione degli avvisi di addebito con conseguente violazione dell'art. 7 L. 212/2000, poiché tale norma si applicherebbe solo agli atti impositivi e l'intimazione non può dirsi tale in quanto atto prodromico all'esecuzione forzata, il cui obbligo di motivazione può ritenersi assolto con il semplice richiamo al titolo esecutivo sottostante.
Denunciava anche l'infondatezza della eccezione sollevata dalla controparte circa la presunta carenza di motivazione relativa al calcolo degli interessi, anche perché la stessa sarebbe stata formulata in modo generico e per questo sarebbe stata inammissibile, non essendo stato specificato se il vizio si riferisse agli interessi di mora (art. 30 D.P.R. n. 602/73) oppure agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo (art. 20 D.P.R. n. 602/73).
Chiedeva inoltre volersi respingere l'eccezione di controparte secondo cui l'ente di riscossione avrebbe perso il diritto di riscuotere i contributi previdenziali per la violazione dei termini di decadenza previsti dall'art. 25 del d.P.R. 602/1973, riportandosi ad un principio ormai consolidato in giurisprudenza secondo il quale i termini di decadenza previsti dalla norma non si applicano ai crediti degli enti previdenziali, essendo questi soggetti a una disciplina speciale per quanto riguarda l'iscrizione a ruolo e la relativa opposizione (citava, sul punto, Cass. n. 11348/2021).
Quanto all'asserita prescrizione, rilevava che tra la data di notifica delle intimazioni di pagamento opposte e la data di notifica dei sottesi avvisi di addebito sarebbero intervenuti degli atti interruttivi della prescrizione, ossia preavviso di fermo amministrativo n. 03480201400001677000, notificato il
31.8.2015 ed intimazione di pagamento n. 03420199001881055000, notificata il 24.10.2019 e che, successivamente a tale ultima data e, in particolare, a partire dal marzo 2020, i termini di prescrizione sarebbero rimasti sospesi per oltre un anno e mezzo a causa dell'emergenza pandemica.
Si costituiva in giudizio , che denunciava la propria carenza di legittimazione passiva in CP_3 relazione alle censure formali promosse, l'inammissibilità della promossa opposizione perché proposta oltre i quaranta giorni previsti dalla legge, nonché la sua infondatezza sia in punto di rito – rispetto al denunciato difetto di motivazione – che nel merito – poiché i crediti sarebbero dovuti e il termine prescrizionale non sarebbe spirato per effetto dell'avvenuta notifica degli avvisi di addebito presupposti agli atti impugnati –.
Nell'ambito dell'udienza celebrata in modalità cartolare in data 6.6.2024 parte ricorrente ha disconosciuto ex art. 2719 c.c. le copie degli avvisi di addebito e delle cartoline di ricevimento prodotte dalle resistenti ed – sia per la loro data di ricezione che per la riconducibilità CP_3 CP_4 delle firme al ricorrente stesso, ai suoi parenti conviventi nonché degli atti richiamati alle parti remittenti – poiché prive dell'attestazione di conformità agli originali.
La causa viene decisa all'odierna udienza, stante la natura documentale della stessa.
***
1. Sul difetto di legittimazione passiva di e di CP_3 CP_4
Il Tribunale osserva preliminarmente che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva tanto di quanto di CP_3 CP_4
La legittimazione passiva di sussiste dal momento che in tale giudizio è in contestazione la CP_3 fondatezza della pretesa contributiva e non soltanto vizi propri degli atti impugnati o della procedura di esecuzione. La titolarità della pretesa sostanziale oggetto della controversia spetta, infatti, all'ente impositore il quale non si spoglia del proprio credito nel momento in cui affida l'attività di sua riscossione al concessionario (sul punto, si veda Cass. n. 16425/2019; n. 24678/2018; n. 15390/2018) né consente, invero, di inferire con un vero e proprio salto logico la legittimazione passiva dell'agente della riscossione. Il rapporto oggetto di lite, ossia il rapporto contributivo, va appunto tenuto distinto dalla relazione intercorrente tra l'ente impositore e l'esattore. Ne consegue che nel rapporto tra debitore ed ente creditore non possono assumere rilevanza eventuali responsabilità dell'esattore poiché esse attengono ad un diverso rapporto cui l'opponente rimane estraneo, e che quindi l'unico soggetto legittimato a controvertere rispetto al merito della domanda è l'ente titolare del carico contributivo , senza che ricorra in tale fattispecie un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra CP_3 quest'ultimo ed il soggetto deputato ex lege alla relativa riscossione (si veda Cass., Sez. Un., n.
7514/2022, conf. da ultimo da Cass. n. 16998/2023).
Poiché, però, nel giudizio de quo è stata promossa un'opposizione c.d. “cumulativa”, e cioè con un unico atto sono state fatte valere non soltanto ragioni di merito ma anche vizi formali delle intimazioni impugnate e attinenti alla procedura di riscossione – ossia l'omessa notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento, il difetto di motivazione, la carenza di elementi essenziali come l'autorità competente, le modalità di ricorso e di computo degli interessi, poi l'intervenuta decadenza ex art. 25 del D.P.R. 602/73 – con riguardo alla seconda azione deve ritenersi che sussista invece la legittimazione passiva dell' in quanto soggetto legittimato a riscuotere i contributi o a riceverne CP_4 il pagamento.
Per ragioni di completezza, ad ogni modo, va osservato che in questa sede, quand'anche non fossero state promosse censure attinenti alla forma della procedura riscossiva e l'opposizione avesse riguardato essenzialmente l'asserita prescrizione dei crediti – rilievo che, afferendo al merito della questione (estinzione del credito), in astratto avrebbe collocato l' in pozione di estraneità (cfr. CP_4
Cass., Sez. Un., n. 7514 del 2022) – l' sarebbe stata comunque legittimata passiva poiché in CP_2 tal caso ci si sarebbe trovati al cospetto non di un'azione di accertamento negativo dei crediti fondata su di un estratto di ruolo – come nella fattispecie esaminata dalla sentenza delle SS.UU. citata, riguardante un ricorso fondato su di un 'estratto di ruolo' ottenuto dal concessionario –, bensì ad un'opposizione avverso delle intimazioni di pagamento, e, cioè, avverso atti successivi alla notifica degli avvisi d'addebito – nel caso di specie, negata dal ricorrente – che, secondo l'iter del procedimento di imposizione e riscossione le quali, per il vero, vengono formate e notificate unicamente dall' incaricata della riscossione e quindi anche delle attività finalizzate al buon CP_4 esito della stessa, ai sensi del D.P.R. 602/73 e del D.Lgs. 46/99. L' pertanto, sarebbe stata CP_4 comunque legittimata a controvertere ed entrambe le eccezioni, relative sia alla sua legittimazione passiva che a quella dell' , sarebbero state comunque rigettate. CP_3
2. Sulla qualificazione delle azioni promosse e sulla loro ammissibilità
Sempre in via preliminare, vanno qualificate le domande proposte in ricorso e deve essere esaminata la tempestività delle opposizioni attraverso esse avanzate.
In ordine ai dedotti vizi formali delle intimazioni di pagamento impugnate e delle relative procedure di riscossione, deve rilevarsi che sotto tale profilo le domande devono essere qualificate quali
'opposizione agli atti esecutivi' e che le stesse sono inammissibili poiché proposte oltre il termine di venti giorni previsto, a pena di decadenza, dall'art. 617 c.p.c.
Entrambe le intimazioni di pagamento, difatti, sono state notificate il 10.8.2022, mentre il ricorso giudiziale è stato depositato il 9.9.2022.
Il ricorso deve però ritenersi tempestivo pure con riferimento alle doglianze afferenti al merito della pretesa creditoria.
Nel caso di specie, infatti, il ricorrente ha denunciato l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito, dalla quale sarebbe derivata una intervenuta prescrizione verificatasi tra la data in cui sono sorti i crediti contributivi e quella di notifica del primo titolo esecutivo e poi la maturazione di una prescrizione c.d. successiva tra la data presunta di notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito e quella di notifica delle intimazioni di pagamento.
In particolare, per ciò che concerne la prima parte della domanda secondo la quale le intimazioni di pagamento opposte sarebbero dunque i primi atti con cui la parte ricorrente è venuta a conoscenza dei pretesi crediti, l'opposizione che si sta esaminando va inquadrata quale 'opposizione all'esecuzione avente funzione c.d. recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, D.Lgs. n. 46 del
1999' – ossia perfezionata solo adesso nei confronti delle intimazioni con le quali si fanno valere delle ragioni nel merito che avrebbero potuto essere opposte già in precedenza qualora fossero stati notificati gli atti ad esse presupposti, invece asseritamente omessi – e, in questo caso, è stata tempestivamente promossa poiché è stato rispettato il termine di quaranta giorni previsto per impugnare gli atti, che deve essere computato a partire dalla data di loro notifica. Come statuito dalla
Cassazione, del resto: “nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione” alla sola condizione che sia rispettata la disciplina applicabile prevista per l'azione recuperata, ed in particolare il termine previsto per impugnare (Cass., Sez. 6, n. 24506 del 2016).
Per ciò che concerne invece l'altro profilo di merito dedotto in ricorso, la domanda va qualificata come 'opposizione all'esecuzione' ed essere ritenuta ammissibile già ai sensi dell'art. 615 c.p.c., secondo il quale essa non deve soggiacere ad alcun termine decadenziale nella misura in cui fa valere un fatto estintivo della pretesa contributiva, sub species l'avvenuta prescrizione del diritto per decorso del tempo, che sia successivo alla notifica della cartella di pagamento o avviso di addebito.
Ne deriva che sono meritevoli di una disamina solo i vizi di merito formulati dalla parte ricorrente perché è stato rispettato il termine decadenziale entro il quale essi dovevano essere censurati.
3. Sulla cessata materia del contendere con riferimento all'avviso di addebito n.
33420140001708081000 sotteso all'intimazione di pagamento n. 03420229003153379000
Prima di affrontare il merito della controversia, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione all'avviso di addebito n. 33420140001708081000 sotteso all'intimazione di pagamento n. 03420229003153379000 in quanto essendo di importo inferiore a 1.000 euro e affidato dall'ente previdenziale all'agente della riscossione nell'arco di tempo compreso fra il 1° gennaio 2000
e il 31 dicembre 2015, è stato automaticamente annullato a norma dell'art. 1, commi 222 e ss., L n.
197/2022, come modificato dall'art.
3-bis, comma 1, lettera d), D.L. n.198/ 2022, convertito con modificazioni dalla L n. 14/ 2023. Recita la norma: “Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (…)”.
Prevedendo un nuovo stralcio dei debiti affidati agli agenti della riscossione, la L. n. 197/2022 ripropone una misura di tenore analogo – anche se non perfettamente identico – a quelle adottate in precedenza con le disposizioni di cui all'art. 4 D.L. n. 119/2018 e all'articolo 4, commi da 4 a 9, D.L.
n. 41/ 2021, conv. in L. n. 69/2021.
Con riferimento all'analoga fattispecie di cui all'art. 4 del D.L. n. 119 cit., in particolare, la Suprema
Corte ha chiarito che si tratta di un annullamento che opera in via automatica e ipso iure in presenza dei presupposti di legge e, quanto ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere senza che assuma rilievo neppure la mancata adozione del provvedimento di sgravio. Si tratta, invero, di atto meramente dichiarativo e assolutamente dovuto, giacché previsto dalla citata disposizione al fine di consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra l'agente della riscossione e gli enti impositori (cfr. Cass.
n. 15471 del 2019, in motivazione).
Quanto all'istituto disciplinato dalla L. n. 197/2022, trattandosi di annullamento automatico che opera in presenza di presupposti legali (debito fino a 1.000 euro risultante da singolo carico affidato all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015) rilevabili anche d'ufficio e ricorrenti nel caso di specie, deve farsi luogo alla declaratoria di cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 9078 del 2024, proprio in tema di annullamento automatico dei carichi previsto dalla l. n. 197 del 2022, che si richiama a Cass. n. 35535 del 2023, Cass. n. 32772 del 2023
e Cass. n. 18413 del 2023).
Con riferimento alla modalità di computo dei carichi ai fini dell'osservanza del limite dei mille euro, dunque, si puntualizza che occorre procedere alla sommatoria dei carichi risultanti da ciascuna cartella/avviso e se i debiti sono diversa natura, alla sommatoria dei carichi omogenei: “Ai fini dell'annullamento, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., dalla l. n.
136 del 2018, dei debiti contributivi la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, il limite di valore del debito (mille euro) non deve essere riferito ai singoli carichi risultanti da ciascuna cartella esattoriale ma alla sommatoria di essi e, se i debiti sono di diversa natura, al valore complessivo dei carichi omogenei”
(Cass. Sez. L., ordinanza n. 20254 del 15.7.2021 (Rv. 661845 - 01). Tanto è accaduto nel caso di specie, dove la sommatoria totale ha dato un importo inferiore a 1000,00
€ e pertanto, senza dubbio alcuno, in relazione a questo titolo può essere dichiarata cessata la materia del contendere.
4. Sulla prescrizione dei crediti
Procedendo all'esame dell'eccezione di prescrizione con riferimento, anzitutto, all'intimazione di pagamento n. 03420229003153379000, deve osservarsi che tale indagine va circoscritta al periodo successivo alla notifica degli avvisi di addebito presupposti.
Tale notifica, invero, ha reso incontrovertibili i crediti ivi riportati e assorbito tutte le eccezioni proponibili fino a quel momento, inclusa l'eventuale prescrizione già maturata.
Dall'esame del periodo successivo alla notificazione degli atti presupposti appare subito evidente che, pur essendo il termine di prescrizione quello quinquennale anche dopo la notificazione e la definitività del titolo (come confermato, da ultimo, da Cass. Sez. Un., n. 23397/2016), esso si è perfezionato solo per i crediti riportati dai seguenti atti:
- cartella di pagamento n. 33420130004890625000 notificata il 6.2.2014 con raccomandata n.
65017816254-6;
- avviso di addebito n. 33420140006467863000, notificato il 6.2.2015 con raccomandata n.
65029123340-4;
- avviso di addebito n. 33420150002526161000 notificato il 20.10.2015 con raccomandata n.
65033373339-8.
Tra la notifica di questi atti e la notifica dell'intimazione di pagamento che li presuppone (la n.
03420229003153379000 notificata in data 10.8.2022), sono infatti trascorsi più di cinque anni.
Tale conclusione è rafforzata dalla mancata allegazione in giudizio di idonei atti interruttivi.
Invero, infatti, gli unici atti interruttivi allegati – il preavviso di fermo amministrativo n.
03480201400001677000 e l'intimazione di pagamento n. 03420199001881055000 – non sono stati riprodotti nel loro contenuto. Pertanto, non è possibile verificare se contenessero gli atti presupposti.
A proposito invece della valutazione dell'eccezione di prescrizione con riguardo all'intimazione di pagamento n. 03420229003987955000 deve osservarsi che, pur assumendo come regolare la presunta notifica dell'avviso di pagamento n. 33420160004981243000 ad esso sotteso e indicata dal concessionario nell'atto avversato come effettuata in data 11.11.2016, i crediti contributivi da questo portati non si sono comunque estinti per effetto del decorso del termine quinquennale di prescrizione ai sensi dell'art. 3 c. 9 L. 335/95 a fronte dell'avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento in data
10.8.2022, e quindi realizzatasi prima del maturarsi del termine prescrizionale – il quale, tenuto conto della sospensione dei termini avvenuta durante il periodo COVID-19 (prevista dagli artt. 37 D.L. n.
18/2020 conv. in L. n. 27/2020 e 11, c. 9 D.L. n. 183/2020 conv. in L. n. 21/2021), sarebbe spirato il
18 settembre 2022 –.
Ad ogni buon conto, deve osservarsi che ha prodotto in atti la copia di altra intimazione di CP_4 pagamento, la n. 03420219003174933000, la quale sottendeva tutti gli avvisi di addebito prodromici alle due intimazioni impugnate con la sola eccezione del n. 33420140001708081000 che era relativo all'intimazione n. 03420229003153379000 (per il quale è stata sopra dichiarata la cessazione della materia del contendere).
Tuttavia, quest'ulteriore titolo non è stato valutato nella disamina dell'intervenuta prescrizione successiva in quanto non è stata allegata alcuna prova della sua notifica.
Ne consegue, conclusivamente, che, con riferimento all'intimazione di pagamento n.
03420229003153379000, gli unici crediti non ancora estinti per prescrizione sono quelli portati dagli avvisi di addebito nn. 33420180005848836000 e 33420190002531446000 (di cui, tra l'altro, in giudizio versa prova della notifica realizzata, rispettivamente, con raccomandata n. 68953907506-5 in data 8.2.19 e con raccomandata n. 68955781837-0 per compiuta giacenza in data 24.8.19) e che, con riguardo all'intimazione di pagamento n. 03420229003987955000, l'intero credito portato dall'unico atto ad essa sotteso, il n. 33420160004981243000, del quale non è stata resa prova della notifica, è ancora dovuto pur assumendo perfezionata la sua comunicazione nella data indicata dall' CP_4
Per queste ragioni, il ricorso deve essere parzialmente accolto.
Assorbite tutte le altre doglianze formulate dalle parti.
In considerazione dell'esito del giudizio, le spese di lite si compensano integralmente.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Manuela Esposito, quale Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento all'avviso di addebito n.
33420140001708081000 sotteso all'intimazione di pagamento n. 03420229003153379000; - dichiara non dovuti i contributi portati dagli avvisi di addebito nn. 33420130004890625000;
33420140006467863000; 33420150002526161000 e sottesi all'intimazione di pagamento n.
03420229003153379000;
- dichiara dovuti i contributi portati dagli avvisi di addebito nn. 33420180005848836000 e
33420190002531446000 sottesi all'intimazione di pagamento n. 03420229003153379000, nonché i contributi portati dall'avviso di addebito n. 33420160004981243000 sotteso all'intimazione n. 03420229003987955000;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 22.10.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marianna Dicosta - Addetta all'Ufficio Per il Processo ai sensi del D.L. 80/2021 (conv. in L. 113/2021), per come modif. dal D.L. 215/2023 (conv. in L. 18/ 2024).
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv.to Giampiero C. Romano
Email_1
CONTRO
Controparte_1
- parte resistente -
Avv.to Umberto Ferrato
t Email_2
Controparte_2
- parte resistente -
Avv.to Vincenzo Adamo
Email_3 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.9.2022 la ricorrente ha impugnato:
1. anzitutto l'intimazione di pagamento n. 03420229003153379000 notificatale il 10.8.2022 con la quale le è stato domandato il versamento di contributi IVS relativi agli anni 2012, 2013, 2014, 2017
e 2018 sulla scorta dei seguenti atti ad essa presupposti:
- cartella di pagamento n. 33420130004890625000 asseritamente notificata il 6.2.2014 per l'importo di € 2.471,98;
- avviso di addebito n. 33420140001708081000 asseritamente notificato il 5.6.2014 per l'importo di
€ 887,20;
- avviso di addebito n. 33420140006467863000 asseritamente notificato il 6.2.2015 per l'importo di
€ 1.745,16;
- avviso di addebito n. 33420150002526161000 asseritamente notificato il 20.10.2015 per l'importo di € 1.711,45;
- avviso di addebito n. 33420180005848836000 asseritamente notificato l'8.2.2019 per l'importo di
€ 5.075,75;
- avviso di addebito n. 33420190002531446000 asseritamente notificato il 24.8.2019 per l'importo di € 2.249,25;
2. in secondo luogo, l'intimazione di pagamento n. 03420229003987955000 notificatale il 10.8.2022 portante unicamente l'avviso di addebito n. 33420160004981243000 asseritamente notificato l'11.11.2016, con il quale le è stata domandata la somma complessiva di € 1.201,17 per ritenuto omesso versamento di contributi IVS relativi all'anno 2015.
Preliminarmente, parte ricorrente ha lamentato l'omessa notifica degli atti sottesi alle intimazioni di pagamento opposte, sostenendo di essere venuta a conoscenza del debito solamente attraverso la notifica di queste.
In punto rito, ha dedotto la nullità delle intimazioni di pagamento per difetto di motivazione poiché riportavano unicamente numeri e presunte date di notifica delle cartelle le quali, però, non erano state ad esse allegate;
poi ha dedotto la violazione del diritto di informazione e difesa poiché negli atti impugnati era stata omessa l'indicazione dell'ufficio competente e delle modalità di ricorso oltre che quelle di computo degli interessi ed, infine, ha eccepito la decadenza ex art. 25 D.P.R. 602/73 sostenendo che gli atti ad esse presupposti sarebbero stati invalidi in quanto emessi e notificati oltre il termine previsto dalla legge. Nel merito, ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti pretesi, osservando che tra l'asserita notifica delle cartelle e quella delle intimazioni di pagamento sarebbero trascorsi cinque anni senza che nel frattempo sia intervenuto alcun valido atto interruttivo del periodo estintivo.
Si costituiva in giudizio la quale, per prima cosa, eccepiva il Controparte_2 proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento all'eccezione di omessa notifica degli avvisi di addebito alla base dell'intimazione di pagamento considerato che, a partire dal 1° gennaio 2011,
l'emissione e la notifica di tali atti è deputata unicamente ad . CP_3
Riteneva poi priva di pregio l'eccezione di controparte riguardante un presunto difetto di motivazione delle intimazioni opposte per mancata allegazione degli avvisi di addebito con conseguente violazione dell'art. 7 L. 212/2000, poiché tale norma si applicherebbe solo agli atti impositivi e l'intimazione non può dirsi tale in quanto atto prodromico all'esecuzione forzata, il cui obbligo di motivazione può ritenersi assolto con il semplice richiamo al titolo esecutivo sottostante.
Denunciava anche l'infondatezza della eccezione sollevata dalla controparte circa la presunta carenza di motivazione relativa al calcolo degli interessi, anche perché la stessa sarebbe stata formulata in modo generico e per questo sarebbe stata inammissibile, non essendo stato specificato se il vizio si riferisse agli interessi di mora (art. 30 D.P.R. n. 602/73) oppure agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo (art. 20 D.P.R. n. 602/73).
Chiedeva inoltre volersi respingere l'eccezione di controparte secondo cui l'ente di riscossione avrebbe perso il diritto di riscuotere i contributi previdenziali per la violazione dei termini di decadenza previsti dall'art. 25 del d.P.R. 602/1973, riportandosi ad un principio ormai consolidato in giurisprudenza secondo il quale i termini di decadenza previsti dalla norma non si applicano ai crediti degli enti previdenziali, essendo questi soggetti a una disciplina speciale per quanto riguarda l'iscrizione a ruolo e la relativa opposizione (citava, sul punto, Cass. n. 11348/2021).
Quanto all'asserita prescrizione, rilevava che tra la data di notifica delle intimazioni di pagamento opposte e la data di notifica dei sottesi avvisi di addebito sarebbero intervenuti degli atti interruttivi della prescrizione, ossia preavviso di fermo amministrativo n. 03480201400001677000, notificato il
31.8.2015 ed intimazione di pagamento n. 03420199001881055000, notificata il 24.10.2019 e che, successivamente a tale ultima data e, in particolare, a partire dal marzo 2020, i termini di prescrizione sarebbero rimasti sospesi per oltre un anno e mezzo a causa dell'emergenza pandemica.
Si costituiva in giudizio , che denunciava la propria carenza di legittimazione passiva in CP_3 relazione alle censure formali promosse, l'inammissibilità della promossa opposizione perché proposta oltre i quaranta giorni previsti dalla legge, nonché la sua infondatezza sia in punto di rito – rispetto al denunciato difetto di motivazione – che nel merito – poiché i crediti sarebbero dovuti e il termine prescrizionale non sarebbe spirato per effetto dell'avvenuta notifica degli avvisi di addebito presupposti agli atti impugnati –.
Nell'ambito dell'udienza celebrata in modalità cartolare in data 6.6.2024 parte ricorrente ha disconosciuto ex art. 2719 c.c. le copie degli avvisi di addebito e delle cartoline di ricevimento prodotte dalle resistenti ed – sia per la loro data di ricezione che per la riconducibilità CP_3 CP_4 delle firme al ricorrente stesso, ai suoi parenti conviventi nonché degli atti richiamati alle parti remittenti – poiché prive dell'attestazione di conformità agli originali.
La causa viene decisa all'odierna udienza, stante la natura documentale della stessa.
***
1. Sul difetto di legittimazione passiva di e di CP_3 CP_4
Il Tribunale osserva preliminarmente che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva tanto di quanto di CP_3 CP_4
La legittimazione passiva di sussiste dal momento che in tale giudizio è in contestazione la CP_3 fondatezza della pretesa contributiva e non soltanto vizi propri degli atti impugnati o della procedura di esecuzione. La titolarità della pretesa sostanziale oggetto della controversia spetta, infatti, all'ente impositore il quale non si spoglia del proprio credito nel momento in cui affida l'attività di sua riscossione al concessionario (sul punto, si veda Cass. n. 16425/2019; n. 24678/2018; n. 15390/2018) né consente, invero, di inferire con un vero e proprio salto logico la legittimazione passiva dell'agente della riscossione. Il rapporto oggetto di lite, ossia il rapporto contributivo, va appunto tenuto distinto dalla relazione intercorrente tra l'ente impositore e l'esattore. Ne consegue che nel rapporto tra debitore ed ente creditore non possono assumere rilevanza eventuali responsabilità dell'esattore poiché esse attengono ad un diverso rapporto cui l'opponente rimane estraneo, e che quindi l'unico soggetto legittimato a controvertere rispetto al merito della domanda è l'ente titolare del carico contributivo , senza che ricorra in tale fattispecie un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra CP_3 quest'ultimo ed il soggetto deputato ex lege alla relativa riscossione (si veda Cass., Sez. Un., n.
7514/2022, conf. da ultimo da Cass. n. 16998/2023).
Poiché, però, nel giudizio de quo è stata promossa un'opposizione c.d. “cumulativa”, e cioè con un unico atto sono state fatte valere non soltanto ragioni di merito ma anche vizi formali delle intimazioni impugnate e attinenti alla procedura di riscossione – ossia l'omessa notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento, il difetto di motivazione, la carenza di elementi essenziali come l'autorità competente, le modalità di ricorso e di computo degli interessi, poi l'intervenuta decadenza ex art. 25 del D.P.R. 602/73 – con riguardo alla seconda azione deve ritenersi che sussista invece la legittimazione passiva dell' in quanto soggetto legittimato a riscuotere i contributi o a riceverne CP_4 il pagamento.
Per ragioni di completezza, ad ogni modo, va osservato che in questa sede, quand'anche non fossero state promosse censure attinenti alla forma della procedura riscossiva e l'opposizione avesse riguardato essenzialmente l'asserita prescrizione dei crediti – rilievo che, afferendo al merito della questione (estinzione del credito), in astratto avrebbe collocato l' in pozione di estraneità (cfr. CP_4
Cass., Sez. Un., n. 7514 del 2022) – l' sarebbe stata comunque legittimata passiva poiché in CP_2 tal caso ci si sarebbe trovati al cospetto non di un'azione di accertamento negativo dei crediti fondata su di un estratto di ruolo – come nella fattispecie esaminata dalla sentenza delle SS.UU. citata, riguardante un ricorso fondato su di un 'estratto di ruolo' ottenuto dal concessionario –, bensì ad un'opposizione avverso delle intimazioni di pagamento, e, cioè, avverso atti successivi alla notifica degli avvisi d'addebito – nel caso di specie, negata dal ricorrente – che, secondo l'iter del procedimento di imposizione e riscossione le quali, per il vero, vengono formate e notificate unicamente dall' incaricata della riscossione e quindi anche delle attività finalizzate al buon CP_4 esito della stessa, ai sensi del D.P.R. 602/73 e del D.Lgs. 46/99. L' pertanto, sarebbe stata CP_4 comunque legittimata a controvertere ed entrambe le eccezioni, relative sia alla sua legittimazione passiva che a quella dell' , sarebbero state comunque rigettate. CP_3
2. Sulla qualificazione delle azioni promosse e sulla loro ammissibilità
Sempre in via preliminare, vanno qualificate le domande proposte in ricorso e deve essere esaminata la tempestività delle opposizioni attraverso esse avanzate.
In ordine ai dedotti vizi formali delle intimazioni di pagamento impugnate e delle relative procedure di riscossione, deve rilevarsi che sotto tale profilo le domande devono essere qualificate quali
'opposizione agli atti esecutivi' e che le stesse sono inammissibili poiché proposte oltre il termine di venti giorni previsto, a pena di decadenza, dall'art. 617 c.p.c.
Entrambe le intimazioni di pagamento, difatti, sono state notificate il 10.8.2022, mentre il ricorso giudiziale è stato depositato il 9.9.2022.
Il ricorso deve però ritenersi tempestivo pure con riferimento alle doglianze afferenti al merito della pretesa creditoria.
Nel caso di specie, infatti, il ricorrente ha denunciato l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito, dalla quale sarebbe derivata una intervenuta prescrizione verificatasi tra la data in cui sono sorti i crediti contributivi e quella di notifica del primo titolo esecutivo e poi la maturazione di una prescrizione c.d. successiva tra la data presunta di notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito e quella di notifica delle intimazioni di pagamento.
In particolare, per ciò che concerne la prima parte della domanda secondo la quale le intimazioni di pagamento opposte sarebbero dunque i primi atti con cui la parte ricorrente è venuta a conoscenza dei pretesi crediti, l'opposizione che si sta esaminando va inquadrata quale 'opposizione all'esecuzione avente funzione c.d. recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, D.Lgs. n. 46 del
1999' – ossia perfezionata solo adesso nei confronti delle intimazioni con le quali si fanno valere delle ragioni nel merito che avrebbero potuto essere opposte già in precedenza qualora fossero stati notificati gli atti ad esse presupposti, invece asseritamente omessi – e, in questo caso, è stata tempestivamente promossa poiché è stato rispettato il termine di quaranta giorni previsto per impugnare gli atti, che deve essere computato a partire dalla data di loro notifica. Come statuito dalla
Cassazione, del resto: “nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione” alla sola condizione che sia rispettata la disciplina applicabile prevista per l'azione recuperata, ed in particolare il termine previsto per impugnare (Cass., Sez. 6, n. 24506 del 2016).
Per ciò che concerne invece l'altro profilo di merito dedotto in ricorso, la domanda va qualificata come 'opposizione all'esecuzione' ed essere ritenuta ammissibile già ai sensi dell'art. 615 c.p.c., secondo il quale essa non deve soggiacere ad alcun termine decadenziale nella misura in cui fa valere un fatto estintivo della pretesa contributiva, sub species l'avvenuta prescrizione del diritto per decorso del tempo, che sia successivo alla notifica della cartella di pagamento o avviso di addebito.
Ne deriva che sono meritevoli di una disamina solo i vizi di merito formulati dalla parte ricorrente perché è stato rispettato il termine decadenziale entro il quale essi dovevano essere censurati.
3. Sulla cessata materia del contendere con riferimento all'avviso di addebito n.
33420140001708081000 sotteso all'intimazione di pagamento n. 03420229003153379000
Prima di affrontare il merito della controversia, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione all'avviso di addebito n. 33420140001708081000 sotteso all'intimazione di pagamento n. 03420229003153379000 in quanto essendo di importo inferiore a 1.000 euro e affidato dall'ente previdenziale all'agente della riscossione nell'arco di tempo compreso fra il 1° gennaio 2000
e il 31 dicembre 2015, è stato automaticamente annullato a norma dell'art. 1, commi 222 e ss., L n.
197/2022, come modificato dall'art.
3-bis, comma 1, lettera d), D.L. n.198/ 2022, convertito con modificazioni dalla L n. 14/ 2023. Recita la norma: “Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (…)”.
Prevedendo un nuovo stralcio dei debiti affidati agli agenti della riscossione, la L. n. 197/2022 ripropone una misura di tenore analogo – anche se non perfettamente identico – a quelle adottate in precedenza con le disposizioni di cui all'art. 4 D.L. n. 119/2018 e all'articolo 4, commi da 4 a 9, D.L.
n. 41/ 2021, conv. in L. n. 69/2021.
Con riferimento all'analoga fattispecie di cui all'art. 4 del D.L. n. 119 cit., in particolare, la Suprema
Corte ha chiarito che si tratta di un annullamento che opera in via automatica e ipso iure in presenza dei presupposti di legge e, quanto ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere senza che assuma rilievo neppure la mancata adozione del provvedimento di sgravio. Si tratta, invero, di atto meramente dichiarativo e assolutamente dovuto, giacché previsto dalla citata disposizione al fine di consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra l'agente della riscossione e gli enti impositori (cfr. Cass.
n. 15471 del 2019, in motivazione).
Quanto all'istituto disciplinato dalla L. n. 197/2022, trattandosi di annullamento automatico che opera in presenza di presupposti legali (debito fino a 1.000 euro risultante da singolo carico affidato all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015) rilevabili anche d'ufficio e ricorrenti nel caso di specie, deve farsi luogo alla declaratoria di cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 9078 del 2024, proprio in tema di annullamento automatico dei carichi previsto dalla l. n. 197 del 2022, che si richiama a Cass. n. 35535 del 2023, Cass. n. 32772 del 2023
e Cass. n. 18413 del 2023).
Con riferimento alla modalità di computo dei carichi ai fini dell'osservanza del limite dei mille euro, dunque, si puntualizza che occorre procedere alla sommatoria dei carichi risultanti da ciascuna cartella/avviso e se i debiti sono diversa natura, alla sommatoria dei carichi omogenei: “Ai fini dell'annullamento, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., dalla l. n.
136 del 2018, dei debiti contributivi la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, il limite di valore del debito (mille euro) non deve essere riferito ai singoli carichi risultanti da ciascuna cartella esattoriale ma alla sommatoria di essi e, se i debiti sono di diversa natura, al valore complessivo dei carichi omogenei”
(Cass. Sez. L., ordinanza n. 20254 del 15.7.2021 (Rv. 661845 - 01). Tanto è accaduto nel caso di specie, dove la sommatoria totale ha dato un importo inferiore a 1000,00
€ e pertanto, senza dubbio alcuno, in relazione a questo titolo può essere dichiarata cessata la materia del contendere.
4. Sulla prescrizione dei crediti
Procedendo all'esame dell'eccezione di prescrizione con riferimento, anzitutto, all'intimazione di pagamento n. 03420229003153379000, deve osservarsi che tale indagine va circoscritta al periodo successivo alla notifica degli avvisi di addebito presupposti.
Tale notifica, invero, ha reso incontrovertibili i crediti ivi riportati e assorbito tutte le eccezioni proponibili fino a quel momento, inclusa l'eventuale prescrizione già maturata.
Dall'esame del periodo successivo alla notificazione degli atti presupposti appare subito evidente che, pur essendo il termine di prescrizione quello quinquennale anche dopo la notificazione e la definitività del titolo (come confermato, da ultimo, da Cass. Sez. Un., n. 23397/2016), esso si è perfezionato solo per i crediti riportati dai seguenti atti:
- cartella di pagamento n. 33420130004890625000 notificata il 6.2.2014 con raccomandata n.
65017816254-6;
- avviso di addebito n. 33420140006467863000, notificato il 6.2.2015 con raccomandata n.
65029123340-4;
- avviso di addebito n. 33420150002526161000 notificato il 20.10.2015 con raccomandata n.
65033373339-8.
Tra la notifica di questi atti e la notifica dell'intimazione di pagamento che li presuppone (la n.
03420229003153379000 notificata in data 10.8.2022), sono infatti trascorsi più di cinque anni.
Tale conclusione è rafforzata dalla mancata allegazione in giudizio di idonei atti interruttivi.
Invero, infatti, gli unici atti interruttivi allegati – il preavviso di fermo amministrativo n.
03480201400001677000 e l'intimazione di pagamento n. 03420199001881055000 – non sono stati riprodotti nel loro contenuto. Pertanto, non è possibile verificare se contenessero gli atti presupposti.
A proposito invece della valutazione dell'eccezione di prescrizione con riguardo all'intimazione di pagamento n. 03420229003987955000 deve osservarsi che, pur assumendo come regolare la presunta notifica dell'avviso di pagamento n. 33420160004981243000 ad esso sotteso e indicata dal concessionario nell'atto avversato come effettuata in data 11.11.2016, i crediti contributivi da questo portati non si sono comunque estinti per effetto del decorso del termine quinquennale di prescrizione ai sensi dell'art. 3 c. 9 L. 335/95 a fronte dell'avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento in data
10.8.2022, e quindi realizzatasi prima del maturarsi del termine prescrizionale – il quale, tenuto conto della sospensione dei termini avvenuta durante il periodo COVID-19 (prevista dagli artt. 37 D.L. n.
18/2020 conv. in L. n. 27/2020 e 11, c. 9 D.L. n. 183/2020 conv. in L. n. 21/2021), sarebbe spirato il
18 settembre 2022 –.
Ad ogni buon conto, deve osservarsi che ha prodotto in atti la copia di altra intimazione di CP_4 pagamento, la n. 03420219003174933000, la quale sottendeva tutti gli avvisi di addebito prodromici alle due intimazioni impugnate con la sola eccezione del n. 33420140001708081000 che era relativo all'intimazione n. 03420229003153379000 (per il quale è stata sopra dichiarata la cessazione della materia del contendere).
Tuttavia, quest'ulteriore titolo non è stato valutato nella disamina dell'intervenuta prescrizione successiva in quanto non è stata allegata alcuna prova della sua notifica.
Ne consegue, conclusivamente, che, con riferimento all'intimazione di pagamento n.
03420229003153379000, gli unici crediti non ancora estinti per prescrizione sono quelli portati dagli avvisi di addebito nn. 33420180005848836000 e 33420190002531446000 (di cui, tra l'altro, in giudizio versa prova della notifica realizzata, rispettivamente, con raccomandata n. 68953907506-5 in data 8.2.19 e con raccomandata n. 68955781837-0 per compiuta giacenza in data 24.8.19) e che, con riguardo all'intimazione di pagamento n. 03420229003987955000, l'intero credito portato dall'unico atto ad essa sotteso, il n. 33420160004981243000, del quale non è stata resa prova della notifica, è ancora dovuto pur assumendo perfezionata la sua comunicazione nella data indicata dall' CP_4
Per queste ragioni, il ricorso deve essere parzialmente accolto.
Assorbite tutte le altre doglianze formulate dalle parti.
In considerazione dell'esito del giudizio, le spese di lite si compensano integralmente.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Manuela Esposito, quale Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento all'avviso di addebito n.
33420140001708081000 sotteso all'intimazione di pagamento n. 03420229003153379000; - dichiara non dovuti i contributi portati dagli avvisi di addebito nn. 33420130004890625000;
33420140006467863000; 33420150002526161000 e sottesi all'intimazione di pagamento n.
03420229003153379000;
- dichiara dovuti i contributi portati dagli avvisi di addebito nn. 33420180005848836000 e
33420190002531446000 sottesi all'intimazione di pagamento n. 03420229003153379000, nonché i contributi portati dall'avviso di addebito n. 33420160004981243000 sotteso all'intimazione n. 03420229003987955000;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 22.10.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marianna Dicosta - Addetta all'Ufficio Per il Processo ai sensi del D.L. 80/2021 (conv. in L. 113/2021), per come modif. dal D.L. 215/2023 (conv. in L. 18/ 2024).