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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 20/08/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2091/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore
dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
dott.ssa Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2091/2024 promossa congiuntamente da:
C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. GALLETTI SERENA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. GALLETTI Parte_2 C.F._2
SERENA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio in NT (PI) il 04/09/1983 dalla cui unione nascevano i figli nato a [...] il [...], maggiorenne, nata a Persona_1 Persona_2
NT in data 23 /12/1983, biologa, e nato a [...] in data [...], Parte_3 commerciante, tutti economicamente indipendenti. Le parti, infatti, ad integrazione come richiesto con provvedimento, hanno depositato in data 18/04/2025 il contratto di lavoro a tempo indeterminato
1 e le ultime tre buste paga del figlio , attestando l'intervenuta autosufficienza Persona_1 economica.
Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte, dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede, in accoglimento dell'accordo delle parti:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), che hanno C.F._1 Parte_2 C.F._2 contratto matrimonio a NT (PI) in data 04/09/1983. Il matrimonio è stato trascritto nei registri dello stato civile del Comune di NT, al n°71, Parte II, Serie A dell'anno 1983.
2) PONE a carico del Sig. l'obbligo di versare un assegno mensile di euro 600,00 Parte_1
a titolo di assegno di mantenimento del coniuge, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice
ISTAT. L'assegno di mantenimento è versato su conto corrente intestato alla signora
[...] che comunicherà direttamente al signor il codice IBAN. Pt_2 Pt_1
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che:
- i coniugi, che già prima della sottoscrizione del presente atto hanno deciso di abitare separatamente, vivranno separati, portandosi reciproco rispetto e liberi di stabilire la propria residenza dove essi riterranno più opportuno;
- il conto cointestato aperto presso la filiale di Il Romito sarà chiuso Controparte_1 ed il saldo sarà suddiviso tra i ricorrenti;
- a definitiva sistemazione e tacitazione dei rapporti patrimoniali, anche in soddisfazione parziale dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge, il Sig. si è Parte_1 obbligato a cedere e trasferire alla Sig.ra entro novanta giorni dal decreto di Parte_2 omologa della separazione, mediante stipula di atto notarile a sue spese e cura: 2 A) la piena ed esclusiva proprietà per la propria quota pari a 3/8 dell'intero o quanto effettivamente sia, dei seguenti beni immobili, siti in NT (PI) iscritti nel Catasto
Fabbricati del Comune di NT, via Yuri Gagarin n. 22, al Foglio 25, particelle:
-183 sub 1, via Yuri Gagarin n. 22, P.T., cat. C/6, classe 4, consistenza 41 mq, superficie catastale 49 mq, RC€ 175,75;
-183 sub 2, via Yuri Gagarin n. 22, P.T., cat. C/6, classe 4, consistenza 15 mq, superficie catastale 19 mq, RC€ 64,30;
-183 sub 3, via Yuri Gagarin n. 22, P.T., cat. C/6, classe 4, consistenza 44 mq, superficie catastale 50 mq, RC€ 188,61;
-183 sub 4, via Yuri Gagarin n. 22, P.T-1, cat. A/2, classe 2, consistenza 7,5 vani, superficie catastale totale 150 mq, escluse aree scoperte 133 mq, RC€ 910,26;
-183 sub 5, via Yuri Gagarin n. 22, P.T- S1, cat. F/3;
-183 sub 6, via Yuri Gagarin n. 22, P.1-2-3, cat. A/2, classe 2, consistenza 5,0 vani, superficie catastale totale 111 mq, escluse aree scoperte 104 mq., RC€ 606,84; 183 sub 7, via Yuri
Gagarin n. 22, P.1-2-3, cat. A/2, classe 2, consistenza 5,5 vani, superficie catastale totale 104 mq, escluse aree scoperte 99 mq., RC€ 667,52; ivi compresi i beni comuni, gli enti urbani e ogni pertinenza avente anche una diversa consistenza o rappresentazione catastale. Comunque, tutte le quote di proprietà di beni immobili del signor ubicata nel Comune di NT. Parte_1
Detti immobili, nella loro originaria consistenza, sono pervenuti al medesimo in parte mediante atto di acquisto del terreno sul quale sono stati edificati gli immobili predetti e in parte per successione dal padre . Persona_3
In sede di atto di trasferimento in adempimento delle condizioni di separazione le parti meglio descriveranno i beni nella loro consistenza e rappresentazione e produrranno tutti i documenti necessari alla stipula notarile.
3) DICHIARA, interamente, compensate le spese di lite;
4) ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di NT (PI) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione della copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di NT (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso a Pisa in camera di consiglio, il 18/08/2025
Il Presidente Estensore
3 dott.ssa Eleonora Polidori
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore
dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
dott.ssa Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2091/2024 promossa congiuntamente da:
C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. GALLETTI SERENA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. GALLETTI Parte_2 C.F._2
SERENA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio in NT (PI) il 04/09/1983 dalla cui unione nascevano i figli nato a [...] il [...], maggiorenne, nata a Persona_1 Persona_2
NT in data 23 /12/1983, biologa, e nato a [...] in data [...], Parte_3 commerciante, tutti economicamente indipendenti. Le parti, infatti, ad integrazione come richiesto con provvedimento, hanno depositato in data 18/04/2025 il contratto di lavoro a tempo indeterminato
1 e le ultime tre buste paga del figlio , attestando l'intervenuta autosufficienza Persona_1 economica.
Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte, dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede, in accoglimento dell'accordo delle parti:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), che hanno C.F._1 Parte_2 C.F._2 contratto matrimonio a NT (PI) in data 04/09/1983. Il matrimonio è stato trascritto nei registri dello stato civile del Comune di NT, al n°71, Parte II, Serie A dell'anno 1983.
2) PONE a carico del Sig. l'obbligo di versare un assegno mensile di euro 600,00 Parte_1
a titolo di assegno di mantenimento del coniuge, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice
ISTAT. L'assegno di mantenimento è versato su conto corrente intestato alla signora
[...] che comunicherà direttamente al signor il codice IBAN. Pt_2 Pt_1
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che:
- i coniugi, che già prima della sottoscrizione del presente atto hanno deciso di abitare separatamente, vivranno separati, portandosi reciproco rispetto e liberi di stabilire la propria residenza dove essi riterranno più opportuno;
- il conto cointestato aperto presso la filiale di Il Romito sarà chiuso Controparte_1 ed il saldo sarà suddiviso tra i ricorrenti;
- a definitiva sistemazione e tacitazione dei rapporti patrimoniali, anche in soddisfazione parziale dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge, il Sig. si è Parte_1 obbligato a cedere e trasferire alla Sig.ra entro novanta giorni dal decreto di Parte_2 omologa della separazione, mediante stipula di atto notarile a sue spese e cura: 2 A) la piena ed esclusiva proprietà per la propria quota pari a 3/8 dell'intero o quanto effettivamente sia, dei seguenti beni immobili, siti in NT (PI) iscritti nel Catasto
Fabbricati del Comune di NT, via Yuri Gagarin n. 22, al Foglio 25, particelle:
-183 sub 1, via Yuri Gagarin n. 22, P.T., cat. C/6, classe 4, consistenza 41 mq, superficie catastale 49 mq, RC€ 175,75;
-183 sub 2, via Yuri Gagarin n. 22, P.T., cat. C/6, classe 4, consistenza 15 mq, superficie catastale 19 mq, RC€ 64,30;
-183 sub 3, via Yuri Gagarin n. 22, P.T., cat. C/6, classe 4, consistenza 44 mq, superficie catastale 50 mq, RC€ 188,61;
-183 sub 4, via Yuri Gagarin n. 22, P.T-1, cat. A/2, classe 2, consistenza 7,5 vani, superficie catastale totale 150 mq, escluse aree scoperte 133 mq, RC€ 910,26;
-183 sub 5, via Yuri Gagarin n. 22, P.T- S1, cat. F/3;
-183 sub 6, via Yuri Gagarin n. 22, P.1-2-3, cat. A/2, classe 2, consistenza 5,0 vani, superficie catastale totale 111 mq, escluse aree scoperte 104 mq., RC€ 606,84; 183 sub 7, via Yuri
Gagarin n. 22, P.1-2-3, cat. A/2, classe 2, consistenza 5,5 vani, superficie catastale totale 104 mq, escluse aree scoperte 99 mq., RC€ 667,52; ivi compresi i beni comuni, gli enti urbani e ogni pertinenza avente anche una diversa consistenza o rappresentazione catastale. Comunque, tutte le quote di proprietà di beni immobili del signor ubicata nel Comune di NT. Parte_1
Detti immobili, nella loro originaria consistenza, sono pervenuti al medesimo in parte mediante atto di acquisto del terreno sul quale sono stati edificati gli immobili predetti e in parte per successione dal padre . Persona_3
In sede di atto di trasferimento in adempimento delle condizioni di separazione le parti meglio descriveranno i beni nella loro consistenza e rappresentazione e produrranno tutti i documenti necessari alla stipula notarile.
3) DICHIARA, interamente, compensate le spese di lite;
4) ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di NT (PI) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione della copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di NT (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso a Pisa in camera di consiglio, il 18/08/2025
Il Presidente Estensore
3 dott.ssa Eleonora Polidori
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