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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 17/07/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 9 aprile 2025, iscritta al n. 911 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Viterbo, alla P.zza dei Caduti n. 16, presso lo studio dell'Avv. Cinzia Luperto che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Viterbo, alla P.zza dei C.F._2
Caduti n. 16, presso lo studio dell'Avv. Fausto Barili che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 11 luglio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. Parte_1 Controparte_1
473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 30 agosto 2003 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Viterbo, parte II, serie A, n. 110).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione sono nati i figli Persona_1
a Viterbo l'11 dicembre 2001, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, a Viterbo l'8 gennaio 2011, e a Persona_2 Persona_3
Viterbo il 21 maggio 2012; che sono separati per effetto del decreto di omologa emesso dal Tribunale di Viterbo e pubblicato in data 24 novembre 2022; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del rispetto reciproco.
2. I figli minori, e , sono affidati congiuntamente ad entrambi i Per_2 Per_3
genitori, e coabiteranno con la madre presso la casa in Viterbo, Via Leonardo
Murialdo n. 174.
3. Il signo contribuirà al mantenimento del figli , maggiorenne ma CP_1 Per_1
non economicamente autosufficiente, versando direttamente in suo favore
(mediante bonifico sul conto corrente “Fineco” n. 5994467) l'importo di € 100,00 mensili, nonché provvedendo direttamente all'acquisto del vestiario di cui il ragazzo avrà bisogno. Per quanto riguarda i costi relativi all'affitto, alle tasse, ai libri universitari etc., continuerà ad utilizzare il denaro ancora disponibile a Per_1
seguito del riscatto dei buoni postali sottoscritti in suo favore dal nonno paterno, con la previsione che a tal fine potrà essere anche riscattata la polizza assicurativa sottoscritta sempre dal nonno paterno in suo favore con “Axa Assicurazioni”. I genitori si faranno carico di sostenere i costi relativi all'affitto, alle tasse, ai libri
Pag. 2 di 4 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
universitari etc. nella misura del 50% ciascuno, nel momento in cui tale liquidità dovesse esaurirsi.
4. Il sig contribuirà al mantenimento dei due figli minori Controparte_1 Per_2
, versando in favore della signor l'importo mensile di € 500,00 Per_3 Pt_1
(in ragione di € 250,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT.
5. Il sig parteciperà alle spese straordinarie che interesseranno tutti e tre i CP_1
figli, secondo il seguente criterio di ripartizione con la IG : le spese Pt_1
straordinarie il cui importo non sarà superiore ad € 400,00 saranno a carico dei due genitori nella misura del 50% ciascuno;
le spese straordinarie il cui importo sarà, invece superiore ad € 400,00 saranno a carico del signor nella Controparte_1
misura del 70% ed a carico della signor per il restante 30%. Pt_1
6. Il padre potrà vedere i figli minori ogni volta che vorrà, previo accordo con la madre, e comunque almeno due pomeriggi infrasettimanali, orientativamente nei giorni di martedì e giovedì e ogni quindici giorni nel weekend dal sabato mattina alla domenica sera, salva comunque la possibilità di un diverso accordo fra le parti, che risulti compatibile, oltre che con le primarie esigenze dei bambini, anche con gli impegni lavorativi del padre.
7. Le vacanze estive e le festività natalizie e pasquali che il padre trascorrerà con i propri figli verranno organizzate di volta in volta di comune accordo con la madre.
8. Ciascun dei coniugi provvederà al proprio personale mantenimento.
9. I signori ed il signor dichiarano di aver già Parte_1 Controparte_1
regolato ogni reciproco rapporto patrimoniale e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro.
10. I coniugi prestano sin d'ora il consenso per l'espatrio”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Pag. 3 di 4 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Viterbo
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in Parte_1 Controparte_1
motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 15 luglio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 9 aprile 2025, iscritta al n. 911 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Viterbo, alla P.zza dei Caduti n. 16, presso lo studio dell'Avv. Cinzia Luperto che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Viterbo, alla P.zza dei C.F._2
Caduti n. 16, presso lo studio dell'Avv. Fausto Barili che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 11 luglio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. Parte_1 Controparte_1
473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 30 agosto 2003 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Viterbo, parte II, serie A, n. 110).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione sono nati i figli Persona_1
a Viterbo l'11 dicembre 2001, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, a Viterbo l'8 gennaio 2011, e a Persona_2 Persona_3
Viterbo il 21 maggio 2012; che sono separati per effetto del decreto di omologa emesso dal Tribunale di Viterbo e pubblicato in data 24 novembre 2022; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del rispetto reciproco.
2. I figli minori, e , sono affidati congiuntamente ad entrambi i Per_2 Per_3
genitori, e coabiteranno con la madre presso la casa in Viterbo, Via Leonardo
Murialdo n. 174.
3. Il signo contribuirà al mantenimento del figli , maggiorenne ma CP_1 Per_1
non economicamente autosufficiente, versando direttamente in suo favore
(mediante bonifico sul conto corrente “Fineco” n. 5994467) l'importo di € 100,00 mensili, nonché provvedendo direttamente all'acquisto del vestiario di cui il ragazzo avrà bisogno. Per quanto riguarda i costi relativi all'affitto, alle tasse, ai libri universitari etc., continuerà ad utilizzare il denaro ancora disponibile a Per_1
seguito del riscatto dei buoni postali sottoscritti in suo favore dal nonno paterno, con la previsione che a tal fine potrà essere anche riscattata la polizza assicurativa sottoscritta sempre dal nonno paterno in suo favore con “Axa Assicurazioni”. I genitori si faranno carico di sostenere i costi relativi all'affitto, alle tasse, ai libri
Pag. 2 di 4 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
universitari etc. nella misura del 50% ciascuno, nel momento in cui tale liquidità dovesse esaurirsi.
4. Il sig contribuirà al mantenimento dei due figli minori Controparte_1 Per_2
, versando in favore della signor l'importo mensile di € 500,00 Per_3 Pt_1
(in ragione di € 250,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT.
5. Il sig parteciperà alle spese straordinarie che interesseranno tutti e tre i CP_1
figli, secondo il seguente criterio di ripartizione con la IG : le spese Pt_1
straordinarie il cui importo non sarà superiore ad € 400,00 saranno a carico dei due genitori nella misura del 50% ciascuno;
le spese straordinarie il cui importo sarà, invece superiore ad € 400,00 saranno a carico del signor nella Controparte_1
misura del 70% ed a carico della signor per il restante 30%. Pt_1
6. Il padre potrà vedere i figli minori ogni volta che vorrà, previo accordo con la madre, e comunque almeno due pomeriggi infrasettimanali, orientativamente nei giorni di martedì e giovedì e ogni quindici giorni nel weekend dal sabato mattina alla domenica sera, salva comunque la possibilità di un diverso accordo fra le parti, che risulti compatibile, oltre che con le primarie esigenze dei bambini, anche con gli impegni lavorativi del padre.
7. Le vacanze estive e le festività natalizie e pasquali che il padre trascorrerà con i propri figli verranno organizzate di volta in volta di comune accordo con la madre.
8. Ciascun dei coniugi provvederà al proprio personale mantenimento.
9. I signori ed il signor dichiarano di aver già Parte_1 Controparte_1
regolato ogni reciproco rapporto patrimoniale e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro.
10. I coniugi prestano sin d'ora il consenso per l'espatrio”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Pag. 3 di 4 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Viterbo
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in Parte_1 Controparte_1
motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 15 luglio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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