Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/04/2025, n. 2131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2131 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Repubblica Italiana
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
composto dai magistrati dr.ssa Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Presidente
dr.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dr.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n 15376/2018 R.G., promossa
DA
, n. a CATANIA (CT) il 25/09/1968, cf. Parte_1 C.F._1
rappr. e dif. per mandato a margine del ricorso introduttivo del giudizio dall'avv. CONTI
CRISTINA ( ), presso il cui studio sito in Catania è elettivamente C.F._2
domiciliato;
Ricorrente
CONTRO
, n. a Catania il 21/10/1974, cf. , Controparte_1 C.F._3
rappr. e dif. per mandato in atti dall'avv. CASSELLA ELENA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
Con richiesta di intervento al pubblico ministero.
Conclusioni: Rimessa al collegio all'udienza del 07.04.2025 sulle conclusioni precisate come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28/09/2018, chiedeva a questo Tribunale la Parte_1
pronuncia di separazione personale da con cui si era coniugato in Catania CP_1
il 19.07.2003 (reg. al n. 469, P. 2, S. A anno 2003).
Esponeva che il detto matrimonio era entrato irrimediabilmente in crisi per i motivi di cui al ricorso. Chiedeva poi di disporre le statuizioni relativi ai due figli e, in particolare, chiedeva l'affido condiviso dei due minori determinando il collocamento di Per_1
presso di lui e di presso la madre. Per_2
Si costituiva aderendo alla domanda di separazione ma chiedendo in via CP_1
riconvenzionale di stabilire il collocamento di entrambi i figli presso di lei, in regime di affido condiviso.
All'udienza di comparizione del 23.10.2019, comparse le parti personalmente innanzi al presidente il tentativo di conciliazione aveva esito negativo.
Transitata la causa innanzi al giudice istruttore all' udienza del 07.04.2025, entrambe le parti chiedevano emettersi sentenza parziale relativa alla sola separazione, con conseguente richiesta di rinviare all'esito la definizione delle residue questioni relative alla prole, sicché il G.I. rimetteva la causa innanzi al collegio per la decisione della sola questione sullo status, con trasmissione degli atti al P.M. per le sue conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dato atto che il legislatore ha previsto, sia nel giudizio di separazione personale dei coniugi (art. 709 bis c.p.c.) sia nel giudizio per lo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 4, co. 12, l. 898/70), che il Tribunale emetta sentenza non definitiva relativa, rispettivamente, alla separazione o al divorzio. Ciò posto, ricorrono le condizioni per la pronuncia di separazione personale delle odierne parti in lite.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano il venir meno della comunione materiale e spirituale e la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Peraltro, per la pronuncia in tema di separazione dei coniugi non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti. Va, pertanto, pronunciata la separazione delle odierne controparti. Le spese di giudizio saranno liquidate con la sentenza definitiva
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente decidendo, pronuncia la separazione personale dei coniugi e , e ordine all'ufficiale dello stato Parte_1 CP_1
civile del comune di CATANIA di annotare la presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile (al n. 459, Parte 2, Serie A, anno 2003).
Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Rinvia la decisione sulle spese all'esito dell'udienza definitiva.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, in data 11/04/2025.
IL Giudice est. Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Sonia Di Gesu