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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 04/10/2025, n. 1384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1384 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 654/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr. Filippo Labellarte presidente
- dr. Luciano Guaglione consigliere
- dr. Alessandra Piliego consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 654/2023 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Foggia
n. 1009/2023 pubblicata il 12.04.2023
TRA
(avv.to De Feudis Massimo) Parte_1
APPELLANTE
CONTRO
(avv.to Merlicco Francesco) Controparte_1
Controparte_2
[...]
APPELLATI
Sentito il Consigliere istruttore, all'udienza del 3.10.2025, la causa è stata riservata per la decisione .
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto citazione ritualmente notificato, , titolare della ditta AUTOTRASPORTI Parte_1
ALFONSO 65 DI RE PASQUALINO, conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di Foggia la Controparte_3
Esponeva che:
pagina 1 di 9 - aveva aperto, in data 19.06.2008, presso la , filiale di Foggia, il conto Controparte_2
corrente ordinario N. 1005853-4 con apertura di credito per la somma di euro 70.000,00 presso la filiale di Foggia, con sede a Foggia alla Piazza XXIV Settembre n. 48;
- nel corso del rapporto, gli interessi sulle somme a debito erano stati calcolati trimestralmente, mentre quelle a credito, annualmente;
- la banca aveva addebitato interessi debitori ultralegali mai pattuiti nonché condizioni non preventivamente concordate e, comunque, non dovute applicando, inoltre, interessi su versamenti e sui prelevamenti con valuta diversa da quella effettiva;
- la banca aveva, altresì, gestito il rapporto di conto corrente in modo anomalo, applicando tassi di interesse ultralegali in alcuni trimestri maggiori di quelli originariamente pattuiti, con addebito e capitalizzazioni di commissioni di massimo scoperto nonché di spese variate in senso sfavorevole al cliente senza alcuna pattuizione né comunicazione preventiva, consentendo, altresì, scoperture più elevate di quelle pattuite;
- a causa delle predette condotte inadempienti, la banca aveva incassato somme non dovute quantificate in € 11.342,10 (come da perizia di parte allegata) di cui euro 637,85 a titolo di tassi usurai.
Allegava, a riscontro di quanto dedotto, una perizia di parte e rassegnava le seguenti conclusioni:
“Dichiarare la nullità e l'invalidità delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale in riferimento al rapporto di conto corrente n. 1005853-4 già radicato presso la filiale di Foggia della di tutte le commissioni Controparte_3
e somme indebitamente percepite determinate in violazione dell'art. 1284 c.c. in quanto non pattuiti contrattualmente e comunque successivamente variate in senso sfavorevole all'odierna esponente senza pattuizione sottoscritte dal signor , in qualità di legale rappresentante Parte_1 dell'impresa Autotrasporti Alfonso 65 di e senza alcuna preventiva comunicazione. Parte_1
Ritenere e dichiarare illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte dal correntista i relazione al rapporto di conto corrente n. 1005853-4 a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi delle commissioni e delle spese, nonché l'inefficacia ed invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli all'odierno attore;
in alternativa in seguito alla esibizione e/o produzione in giudizio della parte convenuta delle lettere contratto, ritenere e dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese.
Ritenere e dichiarare non dovute, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, ed in ogni caso perché prestazione senza causa, le somme addebitate per commissione di massimo scoperto
pagina 2 di 9 calcolate in costanza di utilizzo del rapporto di conto corrente oggetto del presente giudizio, in aggiunta agli interessi passivi.
Ritenere e dichiarare non dovute, perché mai pattuite e dunque indebite, le somme corrisposte alla dal signor , in qualità di legale Controparte_3 Parte_1 rappresentante dell'impresa Autotrasporti Alfonso 65 di . Parte_1
Rideterminare il saldo effettivo del rapporto bancario in oggetto al momento della data di citazione, e riliquidando gli stessi, per tutta la durata e sin dall'apertura con interessi passivi al tasso legale, senza alcuna capitalizzazione (trimestrale, semestrale, annuale) di interessi passivi, commissioni di massimo scoperto e di spese, applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni. In subordine, nella non temuta ipotesi in cui il
Giudice ritenesse il rapporto bancario regolato da condizioni contrattualmente determinate applicando per tutta la durata del rapporto gli interessi passivi al tasso di sostituzione ex art. 117
TUB.
Voglia altresì l'On. Le Giudicante in presenza della violazione della legge penale da parte della banca con l'applicazione di interessi in violazione della L.N. 108/96, e quindi di manifesta ipotesi di reato, inviare gli atti di causa alla competente Procura della Repubblica per le attività conseguenti.
In conseguenza di quanto sopra condannare la in Controparte_3
persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione del complessivo importo di euro 11.342,10 o, di quelle maggiori o minori somme che saranno ritenute di giustizia, oltre ad interessi dalla data della domanda al soddisfo, versate indebitamente dall'odierno attore, ovvero in subordine condannare la banca convenuta al pagamento della somma di euro 11.342,10 quale indennità per l'arricchimento senza causa derivante dall'incasso di tali somme o di quelle superiori o minori che il Tribunale riterrà“.
Si costituiva la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4
contestando la fondatezza della domanda e chiedendo autorizzazione alla chiamata in causa di CP_2
, in qualità di garante dell'attore.
[...]
Spiegava, altresì, domanda riconvenzionale al fine di ottenere la condanna al pagamento della somma di €. 90.667,61, oltre interessi contrattuali dalla data dell'12.12.2016 fino al soddisfo, quale saldo debitore relativo ai contratti di conto corrente dedotti in giudizio.
Si costituiva, altresì, la terza chiamata, eccependo la nullità della fideiussione e CP_2 chiedendo il rigetto della domanda spiegata dall'istituto di credito, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
pagina 3 di 9 In corso di causa si costituiva la quale mandataria con Controparte_1
rappresentanza della a sua volta cessionaria del Parte_2
credito azionato dalla convenuta principale CP_3 Controparte_5
Il Tribunale di Foggia, con sentenza n. 1009/2023 depositata il 12.04.2023, rigettava la domanda principale.
Qualificava la domanda come accertamento della nullità di alcune clausole contrattuali di rapporto bancario finalizzato ad ottenere una ripetizione di indebito e la riteneva non sufficientemente provata.
Argomentava che l'atto di citazione conteneva un mero richiamo alla perizia di parte e riportava contestazione del tutto generiche.
Valorizzava la documentazione prodotta dalla CP_3
1) originale del contratto di accensione del c/c n. 01/031/01005853 sottoscritto in data 16/06/2008;
2) originale del contratto di accensione del c/c n. 01/031/01005854 sottoscritto in data 16/06/2008;
3) originale contratto di apertura di credito tramite anticipi fatture del 16/06/2008;
4) copia della fideiussione rilasciata dalla sig.ra CP_2
5) copia lettera di revoca fidi ed intimazione di pagamento con ricevuta di ritorno;
6) estratti in linea scalare e capitale del c/corrente ordinario n. 01/031/01005853 a far tempo dalla data accensione conto;
7) estratti in linea scalare e capitale del conto anticipi fatture n. 01/031/01005854 a far tempo dalla data accensione conto;
8) certificazione del credito ai sensi dell'art.50 L.B..
Sulla scorta delle suindicate emergenze documentali ricavava la sussistenza di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto, tra cui in particolare il saggio degli interessi debitori.
Riteneva, pertanto, legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi poiché, al momento dell'accensione del rapporto in questione, era stata espressamente pattuita per iscritto la medesima periodicità (trimestrale) per la capitalizzazione degli interessi sia attivi che passivi, in virtù di quanto stabilito dall'art.120 T.u.l.b. come modificato dall'art.25 d.lgs.
4.8.1999 n.342 e dalla delibera di attuazione del C.I.C.R del 9.2.2000, come evidenziato e documentato dall'opposta già in fase monitoria.
Riteneva, pertanto, non riscontrata alcuna violazione del divieto di anatocismo.
Superava, altresì, le contestazioni relative alla illegittimità della commissione di massimo scoperto ed all'applicazione di spese non pattuite avendo la banca convenuta, aveva sempre applicato le condizioni contrattuali espressamente previste in contratto.
pagina 4 di 9 Non ravvisava alcuna modifica unilaterale delle condizioni di contratto atteso che, come pure emergente dalla documentazione prodotta dalla la facoltà di tali modifiche era espressamente CP_3 prevista nel documento di sintesi che richiama l'art. 15 del contratto di conto corrente ed il correntista aveva regolarmente ricevuto le relative comunicazioni.
Riteneva, quindi, generica e sprovvista di qualsivoglia allegazione la censura relativa alla errata contabilizzazione delle poste a debito ed a credito del correntista.
Precisava che, in ordine al dedotto superamento del tasso soglia, non era stato neanche indicato in che misura il limite di legge fosse stato travalicato.
Accoglieva la domanda riconvenzionale spiegata dalla banca e condannava il e Pt_1 CP_2 in solido tra loro, al pagamento in favore della convenuta della somma di € 90.667,61 oltre interessi di mora al tasso contrattualmente stabilito a far data 28/12/2016 (data di deposito della memoria di costituzione a mezzo della quale è stata formulata la domanda riconvenzionale) fino all'effettivo soddisfo.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello contestando che il Tribunale aveva Parte_1
erroneamente:
- qualificato la domanda non avendo la stessa ad oggetto la restituzione di pagamenti ma di somme indebitamente percepite dalla Banca;
- ritenuto l'atto di citazione non autosufficiente e non provata la domanda;
- accolto la domanda riconvenzionale.
Si costituiva la quale mandataria con rappresentanza Controparte_1
della contestando la fondatezza dell'avverso Parte_2
gravame ed instando per il rigetto.
Proponeva appello incidentale instando per la integrazione e/o modifica della sentenza poiché la condanna del al pagamento dell'importo di € 90.667,61 era stata pronunciata in favore della Pt_1
nonostante la avesse provato, con il proprio intervento, di essere Controparte_3 Parte_2
cessionaria delle posizioni creditorie scaturenti dal rapporto oggetto di causa in assenza di alcuna contestazione da parte della Banca cedente e dell' appellante.
e sebbene ritualmente citate, non si sono costituite e devono CP_2 Controparte_3
essere dichiarate contumaci.
L'appello principale non può essere accolto.
Con il primo motivo l'appellante contesta preliminarmente la qualificazione giuridica della domanda.
pagina 5 di 9 Ha dedotto di non aver chiesto la restituzione di somme versate e non dovute bensì un riconteggio, relativamente al c/c n. 1005853-4, in forza della relazione peritale dalla quale emergeva un credito pari ad euro 11.342,10.
Il motivo non è fondato.
Ed infatti, come si evince dalla lettura dell' atto di citazione, il ha instato per l'accertamento Pt_1
della nullità delle clausole nonché per la condanna della Banca: alla restituzione del complessivo importo di euro 11.342,10 o, di quelle maggiori o minori somme che saranno ritenute di giustizia, oltre ad interessi dalla data della domanda al soddisfo, versate indebitamente dall'odierno attore, ovvero in subordine condannare la banca convenuta al pagamento della somma di euro 11.342,10 quale indennità per l'arricchimento senza causa derivante dall'incasso di tali somme o di quelle superiori o minori che il Tribunale riterrà.
A fronte del chiaro tenore dell'atto di citazione è corretta la qualificazione della domanda in termini di accertamento della nullità di clausole contrattuali di rapporto bancario al fine di ad ottenere una ripetizione di indebito.
Ciò posto, sulla scorta della documentazione versata in atti dalla il Tribunale ha ravvisato la CP_3
sussistenza di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto, tra cui in particolare il saggio degli interessi debitori.
Ha ritenuto:
- legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi poiché al momento dell'accensione del rapporto in questione era stata espressamente pattuita per iscritto la medesima periodicità (trimestrale) per la capitalizzazione degli interessi sia attivi che passivi, in virtù di quanto stabilito dall'art.120 T.u.l.b. come modificato dall'art.25 d.lgs.
4.8.1999 n.342 e dalla delibera di attuazione del C.I.C.R del 9.2.2000, come evidenziato e documentato dall'opposta già in fase monitoria;
- non riscontrata alcuna violazione del divieto di anatocismo;
- insussistente l'illegittimità della commissione di massimo scoperto ed all'applicazione di spese non pattuite avendo la banca convenuta, aveva sempre applicato le condizioni contrattuali espressamente previste in contratto;
- insussistente alcuna modifica unilaterale delle condizioni di contratto atteso che, come pure emergente dalla documentazione prodotta dalla Banca: la facoltà di tali modifiche era espressamente prevista nel documento di sintesi che richiama l'art. 15 del contratto di conto corrente ed il correntista aveva regolarmente ricevuto le relative comunicazioni.
pagina 6 di 9 A fronte di tale analitica motivazione l'appellante ha reiterato i rilievi sulla gestione, da parte della del conto corrente ordinario N. 1005853-4 già sollevati in primo grado senza, tuttavia, alcuna CP_3
specifica contestazione in ordine alla motivazione del primo giudice.
Anche gli altri motivi sono infondati e possono essere esaminati congiuntamente.
Il Tribunale ha ritenuto non provata la domanda valorizzando il tenore generico dell'atto di citazione ed il richiamo alle risultanze della perizia di parte anch'essa generica.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di contratti bancari qualora il correntista agisca per l'accertamento del saldo e la ripetizione dell'indebito contestando la nullità di specifiche clausole contrattuali (relative a tassi di interesse ultralegali, capitalizzazione trimestrale, commissione di massimo scoperto e spese ulteriori), grava su di lui l'onere di dimostrare la nullità delle clausole contestate. L'interpretazione della domanda giudiziale e l'individuazione del suo contenuto costituiscono accertamento riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità per violazione o falsa applicazione della legge, salvo che non coinvolga la qualificazione giuridica dei fatti allegati nell'atto introduttivo. Quando il contegno processuale della parte, a fronte delle allegazioni della banca circa l'avvenuta stipulazione scritta dei contratti, si concentri sulle risultanze degli estratti conto anziché contestare la stipulazione, la domanda deve intendersi come accertamento negativo basato sulla nullità di specifiche clausole di contratti comunque esistenti, e non come domanda radicale di nullità del rapporto per carenza della forma scritta. In tale ipotesi, il giudice erra nel porre a carico della banca l'onere di dimostrare la sussistenza del credito vantato, dovendo invece il correntista provare i fatti costitutivi della nullità delle clausole su cui fonda la propria pretesa restitutoria.
Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 8923 del 4 aprile 2025
Orbene, nel caso di specie, il suddetto onere probatorio non può ritenersi assolto dall'attore- odierno appellante che ha fondato gli inadempimenti contrattuali della Banca sulla risultanze della perizia, redatta da April che ha così concluso: “dall'analisi peritale risulta che la nel corso CP_6 CP_3
del rapporto di credito abbia, nel corso di alcuni trimestri, applicato un tasso effettivo medio superiore al tasso effettivo soglia del periodo”.
La perizia riproduce, altresì, una tabella recante tutte le somme, a vario titolo, non dovute rideterminando il saldo finale del c/c 1005853/-4 in € 15.966,72 e proponendo la rinegoziazione con la dell'importo di € 11.342,10. CP_3
Le suindicate conclusioni non sono condivisibili poiché rassegnate in maniera generica sulla scorta di un esame di estratti conto e scalari (forniti dalla al cliente) che esita automaticamente nella CP_3 indicazioni di singoli importi (€637,85 a titolo di interessi usurari;
€74,53 per cms;
€ 10.629,72 per pagina 7 di 9 “spese collegate al credito”) la cui sommatoria (€ 11.342,10) viene indicata come “potenziale recupero”.
Non sono, tuttavia, esplicati né i criteri di calcolo relativi alle singole criticità né i passaggi attraverso cui si perviene al risultato suindicato.
Peraltro, la perizia conclude genericamente per l'applicazione di un tasso effettivo medio superiore al tasso soglia “nel corso di alcuni trimestri” senza specificare né a quali trimestri si faccia riferimento né la misura effettiva del tasso in concreto applicato.
A fronte di tali emergenze la nomina di CTU avrebbe una valenza meramente esplorativa.
Di contro, il Tribunale ha accolto la domanda riconvenzionale spiegata dalla in quanto fondata CP_3
su prova documentale rappresentata da:
1) originale del contratto di accensione del c/c n. 01/031/01005853 sottoscritto in data 16/06/2008;
2) originale del contratto di accensione del c/c n. 01/031/01005854 sottoscritto in data 16/06/2008;
3) originale contratto di apertura di credito tramite anticipi fatture del 16/06/2008;
4) copia della fideiussione rilasciata dalla sig.ra CP_2
5) copia lettera di revoca fidi ed intimazione di pagamento con ricevuta di ritorno;
6) estratti in linea scalare e capitale del c/corrente ordinario n. 01/031/01005853 a far tempo dalla data accensione conto;
7) estratti in linea scalare e capitale del conto anticipi fatture n. 01/031/01005854 a far tempo dalla data accensione conto;
8) certificazione del credito ai sensi dell'art.50 L.B..
Sulla scorta delle suindicate risultanze documentali emerge che il contratto n. 1005853-4 (è evidente che il riferimento al diverso contratto n. 01/031/01005854 è frutto di errore materiale) alla data del
30.09.2016 riporta un saldo negativo pari ad euro 90.643,61.
Parte appellante non ha sollevato alcuna contestazione in ordine alle risultanze documentali su cui si fonda la domanda riconvenzionale limitandosi a contestare la decisione del primo giudice per aver valorizzato la documentazione prodotta dalla e non la perizia allegata all'atto di citazione. CP_3
La censura non coglie nel segno attesa la descritta impostazione generica della perizia prodotta dal a fronte di risultanze documentali non specificamente contestate. Pt_1
E' fondato, invece, l'appello incidentale attesa la costituzione, nel corso del giudizio di primo grado, di quale mandataria con rappresentanza della Controparte_1 [...]
cessionaria delle posizioni creditorie scaturenti dal Parte_2
rapporto oggetto di causa.
pagina 8 di 9 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa
(€90.667,61) ai sensi del DM n. 55/2014.
Nulla per le spese delle parti non costituite.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato a carico dell'appellante principale.
PQM
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto in qualità di titolare della Autotrasporti Alfonso 65 di Parte_1 Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 1009/2023 pubblicata il 12.04.2023 nonché sull'appello incidentale proposto, avverso la medesima pronuncia, da
[...]
quale mandataria con rappresentanza della Controparte_1 Pt_2 [...]
, così provvede: Parte_2
- rigetta l'appello principale;
- accoglie l'appello incidentale ed in parziale riforma dell'appellata sentenza condanna
[...]
quale titolare della Autotrasporti Alfonso 65 di e Parte_1 Parte_1 CP_2 in solido tra loro, al pagamento, in favore di della somma di € 90.667,61 oltre Pt_2
accessori;
- conferma nel resto la pronuncia appellata;
- condanna l'appellante principale al pagamento, in favore di Controparte_1
quale mandataria di delle spese del grado che liquida in € 7.160,00 oltre rsf 15%, Pt_2
IVA e CPA come per legge;
- nulla per le spese dei contumaci.
Sussistono i presupposti per il pagamento, a carico dell'appellante principale, del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della II sezione civile della Corte di Appello di Bari del
3.10.2025
Il Presidente
Dr. Filippo Labellarte
Il Consigliere est.
Dr. Alessandra Piliego
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr. Filippo Labellarte presidente
- dr. Luciano Guaglione consigliere
- dr. Alessandra Piliego consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 654/2023 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Foggia
n. 1009/2023 pubblicata il 12.04.2023
TRA
(avv.to De Feudis Massimo) Parte_1
APPELLANTE
CONTRO
(avv.to Merlicco Francesco) Controparte_1
Controparte_2
[...]
APPELLATI
Sentito il Consigliere istruttore, all'udienza del 3.10.2025, la causa è stata riservata per la decisione .
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto citazione ritualmente notificato, , titolare della ditta AUTOTRASPORTI Parte_1
ALFONSO 65 DI RE PASQUALINO, conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di Foggia la Controparte_3
Esponeva che:
pagina 1 di 9 - aveva aperto, in data 19.06.2008, presso la , filiale di Foggia, il conto Controparte_2
corrente ordinario N. 1005853-4 con apertura di credito per la somma di euro 70.000,00 presso la filiale di Foggia, con sede a Foggia alla Piazza XXIV Settembre n. 48;
- nel corso del rapporto, gli interessi sulle somme a debito erano stati calcolati trimestralmente, mentre quelle a credito, annualmente;
- la banca aveva addebitato interessi debitori ultralegali mai pattuiti nonché condizioni non preventivamente concordate e, comunque, non dovute applicando, inoltre, interessi su versamenti e sui prelevamenti con valuta diversa da quella effettiva;
- la banca aveva, altresì, gestito il rapporto di conto corrente in modo anomalo, applicando tassi di interesse ultralegali in alcuni trimestri maggiori di quelli originariamente pattuiti, con addebito e capitalizzazioni di commissioni di massimo scoperto nonché di spese variate in senso sfavorevole al cliente senza alcuna pattuizione né comunicazione preventiva, consentendo, altresì, scoperture più elevate di quelle pattuite;
- a causa delle predette condotte inadempienti, la banca aveva incassato somme non dovute quantificate in € 11.342,10 (come da perizia di parte allegata) di cui euro 637,85 a titolo di tassi usurai.
Allegava, a riscontro di quanto dedotto, una perizia di parte e rassegnava le seguenti conclusioni:
“Dichiarare la nullità e l'invalidità delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale in riferimento al rapporto di conto corrente n. 1005853-4 già radicato presso la filiale di Foggia della di tutte le commissioni Controparte_3
e somme indebitamente percepite determinate in violazione dell'art. 1284 c.c. in quanto non pattuiti contrattualmente e comunque successivamente variate in senso sfavorevole all'odierna esponente senza pattuizione sottoscritte dal signor , in qualità di legale rappresentante Parte_1 dell'impresa Autotrasporti Alfonso 65 di e senza alcuna preventiva comunicazione. Parte_1
Ritenere e dichiarare illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte dal correntista i relazione al rapporto di conto corrente n. 1005853-4 a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi delle commissioni e delle spese, nonché l'inefficacia ed invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli all'odierno attore;
in alternativa in seguito alla esibizione e/o produzione in giudizio della parte convenuta delle lettere contratto, ritenere e dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese.
Ritenere e dichiarare non dovute, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, ed in ogni caso perché prestazione senza causa, le somme addebitate per commissione di massimo scoperto
pagina 2 di 9 calcolate in costanza di utilizzo del rapporto di conto corrente oggetto del presente giudizio, in aggiunta agli interessi passivi.
Ritenere e dichiarare non dovute, perché mai pattuite e dunque indebite, le somme corrisposte alla dal signor , in qualità di legale Controparte_3 Parte_1 rappresentante dell'impresa Autotrasporti Alfonso 65 di . Parte_1
Rideterminare il saldo effettivo del rapporto bancario in oggetto al momento della data di citazione, e riliquidando gli stessi, per tutta la durata e sin dall'apertura con interessi passivi al tasso legale, senza alcuna capitalizzazione (trimestrale, semestrale, annuale) di interessi passivi, commissioni di massimo scoperto e di spese, applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni. In subordine, nella non temuta ipotesi in cui il
Giudice ritenesse il rapporto bancario regolato da condizioni contrattualmente determinate applicando per tutta la durata del rapporto gli interessi passivi al tasso di sostituzione ex art. 117
TUB.
Voglia altresì l'On. Le Giudicante in presenza della violazione della legge penale da parte della banca con l'applicazione di interessi in violazione della L.N. 108/96, e quindi di manifesta ipotesi di reato, inviare gli atti di causa alla competente Procura della Repubblica per le attività conseguenti.
In conseguenza di quanto sopra condannare la in Controparte_3
persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione del complessivo importo di euro 11.342,10 o, di quelle maggiori o minori somme che saranno ritenute di giustizia, oltre ad interessi dalla data della domanda al soddisfo, versate indebitamente dall'odierno attore, ovvero in subordine condannare la banca convenuta al pagamento della somma di euro 11.342,10 quale indennità per l'arricchimento senza causa derivante dall'incasso di tali somme o di quelle superiori o minori che il Tribunale riterrà“.
Si costituiva la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4
contestando la fondatezza della domanda e chiedendo autorizzazione alla chiamata in causa di CP_2
, in qualità di garante dell'attore.
[...]
Spiegava, altresì, domanda riconvenzionale al fine di ottenere la condanna al pagamento della somma di €. 90.667,61, oltre interessi contrattuali dalla data dell'12.12.2016 fino al soddisfo, quale saldo debitore relativo ai contratti di conto corrente dedotti in giudizio.
Si costituiva, altresì, la terza chiamata, eccependo la nullità della fideiussione e CP_2 chiedendo il rigetto della domanda spiegata dall'istituto di credito, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
pagina 3 di 9 In corso di causa si costituiva la quale mandataria con Controparte_1
rappresentanza della a sua volta cessionaria del Parte_2
credito azionato dalla convenuta principale CP_3 Controparte_5
Il Tribunale di Foggia, con sentenza n. 1009/2023 depositata il 12.04.2023, rigettava la domanda principale.
Qualificava la domanda come accertamento della nullità di alcune clausole contrattuali di rapporto bancario finalizzato ad ottenere una ripetizione di indebito e la riteneva non sufficientemente provata.
Argomentava che l'atto di citazione conteneva un mero richiamo alla perizia di parte e riportava contestazione del tutto generiche.
Valorizzava la documentazione prodotta dalla CP_3
1) originale del contratto di accensione del c/c n. 01/031/01005853 sottoscritto in data 16/06/2008;
2) originale del contratto di accensione del c/c n. 01/031/01005854 sottoscritto in data 16/06/2008;
3) originale contratto di apertura di credito tramite anticipi fatture del 16/06/2008;
4) copia della fideiussione rilasciata dalla sig.ra CP_2
5) copia lettera di revoca fidi ed intimazione di pagamento con ricevuta di ritorno;
6) estratti in linea scalare e capitale del c/corrente ordinario n. 01/031/01005853 a far tempo dalla data accensione conto;
7) estratti in linea scalare e capitale del conto anticipi fatture n. 01/031/01005854 a far tempo dalla data accensione conto;
8) certificazione del credito ai sensi dell'art.50 L.B..
Sulla scorta delle suindicate emergenze documentali ricavava la sussistenza di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto, tra cui in particolare il saggio degli interessi debitori.
Riteneva, pertanto, legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi poiché, al momento dell'accensione del rapporto in questione, era stata espressamente pattuita per iscritto la medesima periodicità (trimestrale) per la capitalizzazione degli interessi sia attivi che passivi, in virtù di quanto stabilito dall'art.120 T.u.l.b. come modificato dall'art.25 d.lgs.
4.8.1999 n.342 e dalla delibera di attuazione del C.I.C.R del 9.2.2000, come evidenziato e documentato dall'opposta già in fase monitoria.
Riteneva, pertanto, non riscontrata alcuna violazione del divieto di anatocismo.
Superava, altresì, le contestazioni relative alla illegittimità della commissione di massimo scoperto ed all'applicazione di spese non pattuite avendo la banca convenuta, aveva sempre applicato le condizioni contrattuali espressamente previste in contratto.
pagina 4 di 9 Non ravvisava alcuna modifica unilaterale delle condizioni di contratto atteso che, come pure emergente dalla documentazione prodotta dalla la facoltà di tali modifiche era espressamente CP_3 prevista nel documento di sintesi che richiama l'art. 15 del contratto di conto corrente ed il correntista aveva regolarmente ricevuto le relative comunicazioni.
Riteneva, quindi, generica e sprovvista di qualsivoglia allegazione la censura relativa alla errata contabilizzazione delle poste a debito ed a credito del correntista.
Precisava che, in ordine al dedotto superamento del tasso soglia, non era stato neanche indicato in che misura il limite di legge fosse stato travalicato.
Accoglieva la domanda riconvenzionale spiegata dalla banca e condannava il e Pt_1 CP_2 in solido tra loro, al pagamento in favore della convenuta della somma di € 90.667,61 oltre interessi di mora al tasso contrattualmente stabilito a far data 28/12/2016 (data di deposito della memoria di costituzione a mezzo della quale è stata formulata la domanda riconvenzionale) fino all'effettivo soddisfo.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello contestando che il Tribunale aveva Parte_1
erroneamente:
- qualificato la domanda non avendo la stessa ad oggetto la restituzione di pagamenti ma di somme indebitamente percepite dalla Banca;
- ritenuto l'atto di citazione non autosufficiente e non provata la domanda;
- accolto la domanda riconvenzionale.
Si costituiva la quale mandataria con rappresentanza Controparte_1
della contestando la fondatezza dell'avverso Parte_2
gravame ed instando per il rigetto.
Proponeva appello incidentale instando per la integrazione e/o modifica della sentenza poiché la condanna del al pagamento dell'importo di € 90.667,61 era stata pronunciata in favore della Pt_1
nonostante la avesse provato, con il proprio intervento, di essere Controparte_3 Parte_2
cessionaria delle posizioni creditorie scaturenti dal rapporto oggetto di causa in assenza di alcuna contestazione da parte della Banca cedente e dell' appellante.
e sebbene ritualmente citate, non si sono costituite e devono CP_2 Controparte_3
essere dichiarate contumaci.
L'appello principale non può essere accolto.
Con il primo motivo l'appellante contesta preliminarmente la qualificazione giuridica della domanda.
pagina 5 di 9 Ha dedotto di non aver chiesto la restituzione di somme versate e non dovute bensì un riconteggio, relativamente al c/c n. 1005853-4, in forza della relazione peritale dalla quale emergeva un credito pari ad euro 11.342,10.
Il motivo non è fondato.
Ed infatti, come si evince dalla lettura dell' atto di citazione, il ha instato per l'accertamento Pt_1
della nullità delle clausole nonché per la condanna della Banca: alla restituzione del complessivo importo di euro 11.342,10 o, di quelle maggiori o minori somme che saranno ritenute di giustizia, oltre ad interessi dalla data della domanda al soddisfo, versate indebitamente dall'odierno attore, ovvero in subordine condannare la banca convenuta al pagamento della somma di euro 11.342,10 quale indennità per l'arricchimento senza causa derivante dall'incasso di tali somme o di quelle superiori o minori che il Tribunale riterrà.
A fronte del chiaro tenore dell'atto di citazione è corretta la qualificazione della domanda in termini di accertamento della nullità di clausole contrattuali di rapporto bancario al fine di ad ottenere una ripetizione di indebito.
Ciò posto, sulla scorta della documentazione versata in atti dalla il Tribunale ha ravvisato la CP_3
sussistenza di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto, tra cui in particolare il saggio degli interessi debitori.
Ha ritenuto:
- legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi poiché al momento dell'accensione del rapporto in questione era stata espressamente pattuita per iscritto la medesima periodicità (trimestrale) per la capitalizzazione degli interessi sia attivi che passivi, in virtù di quanto stabilito dall'art.120 T.u.l.b. come modificato dall'art.25 d.lgs.
4.8.1999 n.342 e dalla delibera di attuazione del C.I.C.R del 9.2.2000, come evidenziato e documentato dall'opposta già in fase monitoria;
- non riscontrata alcuna violazione del divieto di anatocismo;
- insussistente l'illegittimità della commissione di massimo scoperto ed all'applicazione di spese non pattuite avendo la banca convenuta, aveva sempre applicato le condizioni contrattuali espressamente previste in contratto;
- insussistente alcuna modifica unilaterale delle condizioni di contratto atteso che, come pure emergente dalla documentazione prodotta dalla Banca: la facoltà di tali modifiche era espressamente prevista nel documento di sintesi che richiama l'art. 15 del contratto di conto corrente ed il correntista aveva regolarmente ricevuto le relative comunicazioni.
pagina 6 di 9 A fronte di tale analitica motivazione l'appellante ha reiterato i rilievi sulla gestione, da parte della del conto corrente ordinario N. 1005853-4 già sollevati in primo grado senza, tuttavia, alcuna CP_3
specifica contestazione in ordine alla motivazione del primo giudice.
Anche gli altri motivi sono infondati e possono essere esaminati congiuntamente.
Il Tribunale ha ritenuto non provata la domanda valorizzando il tenore generico dell'atto di citazione ed il richiamo alle risultanze della perizia di parte anch'essa generica.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di contratti bancari qualora il correntista agisca per l'accertamento del saldo e la ripetizione dell'indebito contestando la nullità di specifiche clausole contrattuali (relative a tassi di interesse ultralegali, capitalizzazione trimestrale, commissione di massimo scoperto e spese ulteriori), grava su di lui l'onere di dimostrare la nullità delle clausole contestate. L'interpretazione della domanda giudiziale e l'individuazione del suo contenuto costituiscono accertamento riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità per violazione o falsa applicazione della legge, salvo che non coinvolga la qualificazione giuridica dei fatti allegati nell'atto introduttivo. Quando il contegno processuale della parte, a fronte delle allegazioni della banca circa l'avvenuta stipulazione scritta dei contratti, si concentri sulle risultanze degli estratti conto anziché contestare la stipulazione, la domanda deve intendersi come accertamento negativo basato sulla nullità di specifiche clausole di contratti comunque esistenti, e non come domanda radicale di nullità del rapporto per carenza della forma scritta. In tale ipotesi, il giudice erra nel porre a carico della banca l'onere di dimostrare la sussistenza del credito vantato, dovendo invece il correntista provare i fatti costitutivi della nullità delle clausole su cui fonda la propria pretesa restitutoria.
Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 8923 del 4 aprile 2025
Orbene, nel caso di specie, il suddetto onere probatorio non può ritenersi assolto dall'attore- odierno appellante che ha fondato gli inadempimenti contrattuali della Banca sulla risultanze della perizia, redatta da April che ha così concluso: “dall'analisi peritale risulta che la nel corso CP_6 CP_3
del rapporto di credito abbia, nel corso di alcuni trimestri, applicato un tasso effettivo medio superiore al tasso effettivo soglia del periodo”.
La perizia riproduce, altresì, una tabella recante tutte le somme, a vario titolo, non dovute rideterminando il saldo finale del c/c 1005853/-4 in € 15.966,72 e proponendo la rinegoziazione con la dell'importo di € 11.342,10. CP_3
Le suindicate conclusioni non sono condivisibili poiché rassegnate in maniera generica sulla scorta di un esame di estratti conto e scalari (forniti dalla al cliente) che esita automaticamente nella CP_3 indicazioni di singoli importi (€637,85 a titolo di interessi usurari;
€74,53 per cms;
€ 10.629,72 per pagina 7 di 9 “spese collegate al credito”) la cui sommatoria (€ 11.342,10) viene indicata come “potenziale recupero”.
Non sono, tuttavia, esplicati né i criteri di calcolo relativi alle singole criticità né i passaggi attraverso cui si perviene al risultato suindicato.
Peraltro, la perizia conclude genericamente per l'applicazione di un tasso effettivo medio superiore al tasso soglia “nel corso di alcuni trimestri” senza specificare né a quali trimestri si faccia riferimento né la misura effettiva del tasso in concreto applicato.
A fronte di tali emergenze la nomina di CTU avrebbe una valenza meramente esplorativa.
Di contro, il Tribunale ha accolto la domanda riconvenzionale spiegata dalla in quanto fondata CP_3
su prova documentale rappresentata da:
1) originale del contratto di accensione del c/c n. 01/031/01005853 sottoscritto in data 16/06/2008;
2) originale del contratto di accensione del c/c n. 01/031/01005854 sottoscritto in data 16/06/2008;
3) originale contratto di apertura di credito tramite anticipi fatture del 16/06/2008;
4) copia della fideiussione rilasciata dalla sig.ra CP_2
5) copia lettera di revoca fidi ed intimazione di pagamento con ricevuta di ritorno;
6) estratti in linea scalare e capitale del c/corrente ordinario n. 01/031/01005853 a far tempo dalla data accensione conto;
7) estratti in linea scalare e capitale del conto anticipi fatture n. 01/031/01005854 a far tempo dalla data accensione conto;
8) certificazione del credito ai sensi dell'art.50 L.B..
Sulla scorta delle suindicate risultanze documentali emerge che il contratto n. 1005853-4 (è evidente che il riferimento al diverso contratto n. 01/031/01005854 è frutto di errore materiale) alla data del
30.09.2016 riporta un saldo negativo pari ad euro 90.643,61.
Parte appellante non ha sollevato alcuna contestazione in ordine alle risultanze documentali su cui si fonda la domanda riconvenzionale limitandosi a contestare la decisione del primo giudice per aver valorizzato la documentazione prodotta dalla e non la perizia allegata all'atto di citazione. CP_3
La censura non coglie nel segno attesa la descritta impostazione generica della perizia prodotta dal a fronte di risultanze documentali non specificamente contestate. Pt_1
E' fondato, invece, l'appello incidentale attesa la costituzione, nel corso del giudizio di primo grado, di quale mandataria con rappresentanza della Controparte_1 [...]
cessionaria delle posizioni creditorie scaturenti dal Parte_2
rapporto oggetto di causa.
pagina 8 di 9 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa
(€90.667,61) ai sensi del DM n. 55/2014.
Nulla per le spese delle parti non costituite.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato a carico dell'appellante principale.
PQM
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto in qualità di titolare della Autotrasporti Alfonso 65 di Parte_1 Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 1009/2023 pubblicata il 12.04.2023 nonché sull'appello incidentale proposto, avverso la medesima pronuncia, da
[...]
quale mandataria con rappresentanza della Controparte_1 Pt_2 [...]
, così provvede: Parte_2
- rigetta l'appello principale;
- accoglie l'appello incidentale ed in parziale riforma dell'appellata sentenza condanna
[...]
quale titolare della Autotrasporti Alfonso 65 di e Parte_1 Parte_1 CP_2 in solido tra loro, al pagamento, in favore di della somma di € 90.667,61 oltre Pt_2
accessori;
- conferma nel resto la pronuncia appellata;
- condanna l'appellante principale al pagamento, in favore di Controparte_1
quale mandataria di delle spese del grado che liquida in € 7.160,00 oltre rsf 15%, Pt_2
IVA e CPA come per legge;
- nulla per le spese dei contumaci.
Sussistono i presupposti per il pagamento, a carico dell'appellante principale, del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della II sezione civile della Corte di Appello di Bari del
3.10.2025
Il Presidente
Dr. Filippo Labellarte
Il Consigliere est.
Dr. Alessandra Piliego
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