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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/06/2025, n. 3704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3704 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Quinta Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati :
Dott.ssa Maria Grazia Serafin Presidente
Dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera rel.
Dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 6244/2019 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2019 trattenuta in decisione all' udienza in trattazione scritta del 17/1072024
TRA
e Parte_1
P.IVA: rappresentata e difesa dall'Avv. Mannucci P.IVA_1
Luigi, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Largo
Trionfale 7 – Roma;
- Appellante -
1 E
, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e , tutti Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
rappresentati e difesi dall'Avv. Ettore D'Ovidio ed elett.te domiciliati presso il suo studio in Via Via San Tommaso D'Aquino 75 - Roma;
- Appellati –
E
(P.IVA. e C.F. ),, Controparte_7 P.IVA_2 P.IVA_3
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Franco Tassoni e Virginia Gozzi ed elett.te dom.ta presso lo studio del primo in Via dei Monti Parioli n.40-
Roma;
-appellata-
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 15760/2019 emessa dal
Tribunale Civile di Roma, nel giudizio iscritto al RG 55503/2013.
CONCLUSIONI : come da note scritte in sostituzione di udienza del
17/10/2024 .
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 24 luglio 2013 Controparte_1
in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla figlia
[...]
in proprio nonché quale CP_4 Controparte_2
esercente la potestà genitoriale sul figlio , Controparte_6
e Controparte_3 Parte_2 Controparte_5
convenivano in giudizio l' Controparte_8
[...
[...] [...]
al fine di vedere accertata la responsabilità
[...]
dell' fatto dei propri dipendenti o la Controparte_9
responsabilità diretta della stessa per l'aggravamento ed il successivo decesso della IG.ra , e pertanto condannare Persona_1
l' convenuta al risarcimento in favore degli attori di tutti i Pt_1
danni, patrimoniali e non patrimoniali, sofferti in proprio e quali eredi di , nella misura complessiva di € 1.707.442,04, con Persona_1
l'aggiunta di interessi e rivalutazione, ovvero in quell'altra misura, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia;
condannare la convenuta alla rifusione di esborsi, diritti, onorari, spese generali ex
art. 14 Tariffa Forense relativi al giudizio, oltre rimborso di C.P.A. ed
IVA.
2. A fondamento delle proprie pretese gli attori ponevano il decesso della madre e nonna degli attori, avvenuto in Roma il 20 Per_1
settembre 2001, asseritamente attribuibile a grave negligenza, imprudenza ed imperizia dei sanitari che l'avevano avuta in cura presso l'Ospedale Parte_1
3.Nel giudizio si costituiva l'
[...]
che impugnava e contestava le Controparte_8
richieste degli attori, chiedendo preliminarmente di differire l'udienza per consentire la citazione in giudizio della propria compagnia assicuratrice;
nel merito chiedeva accertarsi Controparte_10
l'assenza sia della responsabilità che del nesso causale fra la condotta dei propri medici ed il decesso della con rigetto di ogni Per_1
domanda risarcitoria. In subordine dichiarare l'assoluta sproporzione
3 della richiesta risarcitoria formulata dagli attori in relazione al danno non patrimoniale e infondatezza della richiesta di restituzione della somma di € 12.200,00 a titolo di spese mediche e funerarie, ovvero ridurla nella misura che parrà di giustizia e comunque adeguata al caso concreto. In ragione anche della ritenuta complessità del caso clinico ai sensi dell'art. 2236 c.c. instava per il rigetto delle richieste degli attori e di accertare e dichiarare quale influenza abbia avuto nella vicenda che ci occupa il trasferimento della IG.ra Persona_1
contro il parere medico presso il Policlinico Gemelli, verificando se tale evento sia da solo sufficiente ad interrompere il nesso di causalità tra la condotta dei sanitari dell' Controparte_8
ed il decesso della ig.ra .
[...] Persona_1
In subordine chiedeva dichiarare la tenuta a Controparte_7
garantire e mantenere indenne l' Controparte_8
da ogni eventuale conseguenza pregiudizievole e/o
[...]
comunque svantaggiosa che potesse derivargli dal giudizio, nonché da quanto eventualmente condannata a corrispondere a titolo di risarcimento danni e/o di spese in favore degli attori e per l'effetto in ogni caso condannare la a tenere indenne da ogni Controparte_7
eventuale conseguenza pregiudizievole e/o comunque svantaggiosa per la convenuta azienda ospedaliera ed a corrispondere ogni somma che verrà riconosciuta come dalla medesima dovuta a titolo di risarcimento danni e/o di spese in favore degli attori.
4. Le si costituiva in giudizio eccependo la Controparte_7
prescrizione del diritto azionato dai OT della de cuius e l'
4 inoperatività della polizza relativamente agli altri congiunti , chiedendo quindi il rigetto della manleva e comunque il suo contenimento nei limiti del massimale .
5.Istruita la causa mediante produzioni documentali e ammissione della ctu medico-legale il Tribunale emetteva la sentenza n. 15760/19, il 29 luglio 2019, che così disponeva: “a) in parziale accoglimento della domanda proposta dalla parte attrice, condanna l'
[...]
, in Controparte_8
persona del legale rappresentate, al pagamento: in favore di
della somma pari ad euro 243.301,44 in proprio Controparte_1
e della somma pari ad euro 84.991,4 quale esercente la potestà
genitoriale sulla figlia;
in favore di Controparte_4
della somma pari ad euro 252.108,14 in Controparte_2
proprio e della somma pari ad €84.991,4 quale esercente la potestà genitoriale sul figlio;
in favore di Controparte_6 CP_3
della somma pari ad euro 252.108,14; in favore di
[...]
della somma pari ad € 84.991,4; in favore di Parte_2
della somma pari ad euro 84.991,4 oltre a danno da Controparte_5
ritardato pagamento calcolato secondo i criteri indicati in motivazione ed interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza al
saldo; b) rigetta le restanti domande proposte da parte attrice;
c)
accerta il diritto di parte convenuta ad essere manlevata da parte della
di quanto tenuto a versare alla parte attrice in Controparte_11
base alla presente sentenza (con esclusione della somma dovuta dalla parte convenuta in favore di quale esercente la Controparte_1
5 potestà sulla minore , della somma dovuta a Controparte_4
quale esercente la potestà del minore Controparte_2
, della somma dovuta in favore di Controparte_6 Parte_2
e della somma dovuta in favore di ); d)
[...] Controparte_5
Condanna l' Controparte_8
, in persona come sopra, al rimborso in favore di
[...]
parte attrice delle spese di lite, che liquida in euro 21.000,000 per compenso, euro 1.474,00 per spese, oltre rimborso delle spese di
CTU”.
Nello specifico aderiva alle conclusioni della CTU ritenendo l'elaborato condivisibile nel ragionamento medico legale e scevro da illogicità o contraddizioni, anche con riferimento alle repliche rese rispetto ai rilievi dei CTP. Accertava quindi l'esistenza e la rilevanza di plurimi comportamenti errati, negligenti o imperiti dei medici che erano intervenuti durante il ricovero della presso l'Ospedale Per_1
dal 9.7 al 14.9.2001, ove subì ben quattro Controparte_8
interventi inizialmente per colecisti in atto e quindi, per complicanze succedute al primo intervento, e per una peritonite in atto mai risolta,
sino alla decisione volontaria di lasciare il detto nosocomio per ricoverarsi presso il Policlinico A. Gemelli, ove spirava in data
21.9.2001 per intervenuta ed irreversibile MOF, ovvero crisi multiorgano sistemica.
In sintesi il CTU individuava, e in aderenza il Tribunale, la responsabilità dei sanitari intervenuti nell'aver atteso troppo tempo dal
24 al 30 luglio, per intervenire nuovamente chirurgicamente,
6 nonostante l'evidenza di chiari segnali di subentrata peritonite intestinale, ed intervenendo successivamente inappropriatamente senza effettuare per ben due volte uno stoma di protezione, ma interventi di resezione e successiva giunzione dei tratti intestinali, con aggravamento della peritonite, anche in ragione della intermittente cura antibiotica praticatale, poi divenuta sistemica e quindi sostanzialmente irreversibile, tanto da essere ininfluenti le successive cure ricevute presso il Policlinico Gemelli, e quindi senza interruzione del nesso causale fra i danni iatrogeni già procurati ed il successivo decesso.
Il Tribunale quindi riconosceva la sussistenza del danno nei confronti di tutti gli attori, in quanto “provato in via presuntiva, sulla base del vincolo famigliare e valutato secondo criteri di equità, così come richiesto dalle stesse parti istanti secondo le tabelle elaborate dal
Tribunale di Roma”. Quindi liquidava le relative poste risarcitorie per perdita del rapporto parentale, secondo il sistema a punti che teneva conto del grado di parentela, della età della vittima e del congiunto e della sussistenza o meno della convivenza. In particolare liquidava ai OT , Controparte_4 Controparte_6 Parte_2
e la somma di € 84.991 ciascuno “(somma
[...] Controparte_5
determinata in considerazione del fatto che non risulta allegata né
dimostrata la convivenza dei OT con la nonna, né la sussistenza di
un profondo rapporto affettivo dei OT con la de cuius ritenuta altresì
l'irrilevanza a tal fine dei capitoli di prova articolati e non ammessi, attesa la natura generica degli stessi)”.
7 Liquidava quindi ai figli le spese mediche e funerarie e il risarcimento iure successionis del danno tanatologico subito dalla rimasta Per_1
lucida e cosciente della nefasta evoluzione della propria condizione di salute.
Quanto ai rapporti fra l' e la compagnia Controparte_8
assicuratrice, riteneva accoglibile l'eccezione di prescrizione sollevata da rispetto al risarcimento nei confronti dei OT Controparte_7
della mentre rigettava l'eccezione di inoperatività della Per_1
polizza in quanto documentalmente provato che l'originale polizza sottoscritta con era stata sostituita, per espresso richiamo, CP_12
da quella successiva stipulata con , peraltro con Controparte_7
valenza retroattiva ed essendo stata informata della Controparte_7
esistenza del sinistro.
6.Avverso detta sentenza ha proposto rituale appello l'
[...]
articolando separati Parte_3
motivi di gravame e richiedendo preliminarmente la sospensione della esecutività della sentenza.
Con il primo motivo chiede accertarsi e dichiararsi la sussistenza di giudicato esterno per essere stati tutti i sanitari coinvolti negli interventi subiti dalla ritenuti esenti da responsabilità penale per Per_1
sentenza di non doversi procedere emessa dal GIP presso il Tribunale
Penale di Roma.
Con il secondo motivo adduce l'errata applicazione dell'art. 183 e 81 cpc, per essersi verificata una mutatio libelli, con estensione della
8 domanda risarcitoria anche a favore dei OT della non Per_1
presente nelle conclusioni della citazione introduttiva del giudizio, deducendo altresì l'inammissibilità dell'azione da parte dei due figli e quali esercenti la potestà Controparte_1 Controparte_2
sui figli , Controparte_4 Controparte_6 CP_3
ed in quanto
[...] Parte_2 Controparte_5
l'azione giudiziale doveva essere proposta per i minori, come da provvedimento autorizzatorio del Tribunale, da parte di tutti i genitori.
Con il terzo motivo chiede modificarsi la sentenza del Tribunale, con applicazione della garanzia di polizza che estendeva la manleva di in misura del 75%, e non come erroneamente Controparte_7
ritenuto dal Tribunale in misura del 45%, di tutto quanto l'
[...]
fosse tenuta a corrispondere in ragione del sinistro CP_8
denunciato.
Con il quarto motivo eccepisce l'erroneità e incongruenza della motivazione e violazione dell'art. 2059 c.c. che, pur accertando il difetto di allegazione e prova del danno da perdita parentale nei confronti dei OT della liquida poi a loro favore Persona_1
una somma i € 84.991, 4 ciascuno, pur non avendo ammesso la richiesta prova testimoniale per irrilevanza e genericità dei relativi capitoli.
Infine con il quinto motivo si duole di una errata applicazione dell'art. 2236 c.c. in quanto non valutato dal Tribunale l'aspetto di particolare complessità della situazione di salute, anche pregressa della Per_1
9 e quindi conseguentemente degli interventi resisi necessari da Per_1
parte dei sanitari intervenuti.
7.Si sono costituiti ritualmente gli appellati figli e OT della de cuius, chiedendo il rigetto dell'appello per infondatezza di tutti i separati motivi.
8.L' appellata ha proposto appello incidentale nel quale si CP_7
duole dell'errata interpretazione fatta dal Tribunale dell'art. 8 della polizza n. 273/00/773560, a suo dire non operativa per il sinistro della per il quale la prima richiesta era pervenuta Persona_1
all'assicurata in data 10/21.1.2002 e quindi al difuori del periodo di vigenza della polizza 273/00/773560, valida dal 30.6.2003 al
30.6.2004.
Ha eccepito altresì l'esistenza ed opponibilità di un giudicato esterno derivante dalla sentenza n. 753/2016 della Corte D'Appello di Roma, divenuta intangibile per dichiarata improcedibilità del ricorso con ordinanza n. 24192/2018 della Cassazione. Quindi nella comparsa conclusionale ha ribadito la sussistenza del giudicato esterno in ragione di ulteriore pronuncia n. 15770/2024 della Cassazione che accoglieva il terzo motivo di gravame, censurandone la motivazione che riteneva vessatoria ex art. 1341 c.c. la clausola claims made della polizza
273/00/773560 e implicante una decadenza troppo difficoltosa ex art. 2965 c.c., e ciò in contrasto con l'insegnamento di Cass. 12908/2022 , in quanto la richiesta del danneggiato costituisce un “fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato”.
10 Ha chiesto pertanto la totale riforma della sentenza sul capo in cui aveva accolto la domanda di manleva .
9.Accolta la sospensione parziale della esecutività della sentenza relativamente alle somme liquidate ai OT della Per_1 [...]
, e CP_4 Controparte_6 Parte_2 [...]
, la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni, CP_5
e quindi trattenuta in decisione previa concessione dei termini per conclusionali e repliche.
***
L'appello principale è parzialmente fondato per i motivi che seguono.
1.In primis deve escludersi la fondatezza del primo motivo di appello,
non sussistendo palesemente alcun giudicato esterno fra le stesse parti,
e ciò in ragione del fatto che per due dei sanitari intervenuti Dott.ri
[...]
e con sentenza n. 37186/2010, la Corte Parte_4 CP_13
di Cassazione dava espressamente atto nella parte motiva “neppure può pronunciarsi sentenza di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2 c.p.p. perché dagli atti non risulta in modo evidente che gli imputati non hanno commesso il fatto o che il fatto non costituisce reato”, quindi annullando senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione dei reati per prescrizione.
11 Peraltro come risulta ex actis solo uno degli attori, CP_3
si era costituita parte civile in quel procedimento penale per
[...]
cui l' eventuale giudicato non risulterebbe opponibile agli altri attori .
Per le ragioni indicate l'azione civile risarcitoria non può ritenersi preclusa da giudicato di proscioglimento non sussistendo il giudicato esterno dedotto dagli appellanti . Ne consegue la assoluta infondatezza della richiesta avanzata da questi ultimi di sollevare questione interpretativa davanti alla Corte di Giustizia .
2.Anche il secondo motivo non appare meritevole di accoglimento, in quanto la mancata indicazione nelle conclusione della citazione introduttiva del giudizio, dei OT della ha natura di mero Per_1
errore materiale, poiché la domanda deve essere interpretata dal complesso degli elementi rinvenibili nella citazione, fra i quali rileva l'espressa identificazione di tali attori per nome, cognome, data di nascita e codice fiscale, dall'articolazione della pretesa risarcitoria conseguente al danno sofferto, dalla quantificazione del danno richiesto per ciascuno di essi e dalla sommatoria di tali importi nel danno complessivo, e dagli stessi capitoli di prova testimoniale articolati in citazione in loro favore.
Infondata altresì la tesi che contemplerebbe la necessità di compresenza di entrambi i genitori per la proposizione di azione risarcitoria, peraltro in presenza di espressa autorizzazione del Giudice Tutelare concessa dopo aver sentito anche gli altri genitori, poi non presenti in giudizio.
12 Ed invero, se da una parte la compresenza di entrambi i genitori esercenti la patria potestà ha per legge la sua ragione d'essere nelle attività comportanti la gestione di atti di straordinaria amministrazione,
e quindi potenzialmente lesivi di interessi del minore, ciò non può affermarsi per atti di ordinaria amministrazione, quali appunto le azioni risarcitorie, volte ad accrescere il patrimonio del minore, senza la presenza di aspetti potenzialmente negativi come negli atti di acquisizione di patrimonio immobiliare(v. art. 320 c.c. ) .
In secondo luogo non è credibile l'equivalenza fra partecipazione al procedimento tutelare autorizzativo ( che peraltro nella specie non era neppure necessario trattandosi di atto di ordinaria amministrazione,
Cass. 10930/2022) e la necessaria partecipazione degli stessi al successivo procedimento risarcitorio autorizzato, e ciò in quanto gli atti di ordinaria amministrazione possono di norma essere svolti disgiuntamente, e quindi anche da uno solo dei genitori esercenti la patria potestà secondo quanto previsto appunto dall' art. 320 c.c..
3.Quanto al terzo motivo di appello, ovvero la doglianza inerente i limiti percentuali di coassicurazione di , motivi di Controparte_7
opportunità ne impongono la trattazione congiunta con l'appello incidentale.
5. Il quinto motivo di appello che per ragioni di ordine logico si esamina con priorità rispetto al precedente è infondato in quanto ripropositivo acriticamente delle doglianze ed osservazioni già rappresentate durante il subprocedimento peritale.Devesi invece aderire alle giuste, motivate
13 e ponderate osservazioni, fra loro coerenti e rispettose della scienza medica, svolte dal CTU nominato Dott. il quale Persona_2
ha pienamente e motivatamente risposto ai quesiti sottopostigli, evidenziando nell'ordine l'eccessivo attendismo manifestato dai sanitari nel reintervenire dopo la prima operazione di colecistectomia del 24.7.2001, quando già dopo pochi giorni si erano manifestati evidenti sintomi clinici e da analisi di peritonite intestinale, provvedendo a sottoporre solo in data 30.7.2001 la a nuova Per_1
operazione di resezione di tratto mediano intestinale e successiva anastomosi dei monconi, intervento ritenuto improvvido dal CTU in presenza di peritonite acuta secondo le consolidate linee guida in materia che avrebbero dovuto consigliare i sanitari ad una stomia esterna protettiva, procedura non attuata nemmeno nel successivo intervento avvenuto nella notte fra il 31 luglio ed il 1 agosto, con nuova laparotomia mediana con rimozione di liquido corpuscolato e fibrina e controllo delle suture precedenti ed apposizione di drenaggi, senza attuare la necessaria stomia protettiva, attuata solo in occasione dell'ulteriore intervento del 4 agosto, purtroppo ormai tardiva per l'ineluttabile evoluzione negativa del quadro clinico complessivo culminato nell'insufficienza multiorgano e nello shock settico finale.
Non può in tal senso ritenersi condivisibile l'invocato quadro di particolare complessità degli interventi attuati sulla paziente comportanti in tesi l' applicazione degli speciali criteri di valutazione della responsabilità sanitaria di cui all' art. 2236 c.c., per cui il prestatore d' opera risponde solo in caso di dolo o colpa grave). Tanto
14 anche in relazione agli esiti di aderenze intestinali per esiti di precedente intervento, avendo il CTU chiarito che la procedura di lisi delle aderenze in occasione di intervento di colecistectomia rappresenta normale prassi chirurgica esente da particolari difficoltà.
Né tantomeno può trovare condivisione la tesi di interruzione del nesso causale conseguente alla scelta della paziente di dimettersi dal
[...]
e farsi ricoverare al Policlinico Gemelli, in ragione della già Pt_1
avvenuta totale compromissione del quadro clinico, tanto da intervenirne il decesso dopo pochi giorni.
4. Deve invece ritenersi fondato il quarto motivo di appello con il quale si lamenta la illegittimità e contraddittorietà della sentenza ove, pur dichiarando il difetto di allegazione e prova né della loro convivenza con la nonna, né di un profondo rapporto affettivo dei OT con la de cuius, liquida poi agli stessi un risarcimento basato sul sistema a punti della tabelle romane per la perdita del rapporto parentale.
Sul punto va doverosamente premesso come il danno da perdita parentale non sia in re ipsa, né può essere ritenuto sussistente per il solo vincolo di consanguineità e nel contempo il riferimento ad un sistema a punti integrato da vari elementi quali l'età della vittima primaria, l'età
e il grado di parentela del congiunto e la sussistenza o meno della convivenza non comporta l'automaticità delle liquidazioni, restando sempre dirimente l'accertamento in concreto della effettiva sussistenza di una relazione affettiva, che se per un verso può essere provata per
15 presunzioni per i gradi di parentela più stretti, dall'altro è soggetta a rigoroso accertamento per quelli meno prossimi.
In tal senso fra le più recenti Cass. 5769/2024: “In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della
famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri
della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che
fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in
odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore
del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-
relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della
relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni
fornite di prova)”. Conforme a Cass. 901/2018 e Cass. 22397/2022.
In tal senso si è correttamente ritenuto che la prova del detto danno possa essere data anche per presunzioni, e che tali presunzioni possano essere persino presupposte per i gradi di parentela più stretti, ove appunto l'esistenza dell'affectio è la regola, alla quale tuttavia può essere opposta la prova contraria. In specie salvo Parte_2
adolescente all'epoca, gli altri OT erano tutti in tenera età e quindi la loro frequentazione con la nonna era necessariamente mediata dai rispettivi genitori. Pertanto in difetto di allegazione sulla natura,
16 intensità ed occasioni delle frequentazioni, sulla prossimità o meno delle rispettive abitazioni, ed in difetto altresì di prove documentali, quali reperti fotografici, o prove testimoniali del contributo della nonna all'accompagnamento alle attività scolastiche, sportive o ricreative dei rispettivi OT, la domanda andava rigettata, secondo i noti insegnamenti richiamati della costante giurisprudenza di legittimità.
Solo in presenza di tali previ elementi l' affectio può sussistere postulando a sua volta l'esistenza di una sofferenza per la perdita e quindi d'un danno morale, derivante dalla cancellazione della possibilità per il futuro della frequentazione con il familiare perso.
Oltre tale danno minimo deve però essere opportunamente allegata e provata la speciale rilevanza di tale affectio e quindi le conseguenze dinamico relazionali della perdita, quale grave alterazione delle condizioni di vita del congiunto.
La sentenza sul punto appare quindi non condivisibile nel ritenere presuntivamente la sussistenza dell'affectio fra OT e nonna, ed in insanabile contrasto con l'accertamento di difetto di convivenza e di rapporto affettivo, tanto da non ammettere peraltro la generica prova per testi richiesta.
Pertanto la sentenza va riformata nulla essendo dovuto per perdita del rapporto parentale ai OT Parte_2 CP_4
e .
[...] Controparte_5 Controparte_6
17 4.Deve invece ritenersi fondato il quarto motivo di appello con il quale si lamenta la illegittimità e contraddittorietà della sentenza ove, pur dichiarando il difetto di allegazione e prova tanto della loro convivenza con la nonna, che di un profondo rapporto affettivo dei OT con la de cuius, liquida poi automaticamente agli stessi un risarcimento basato sul sistema a punti della tabelle romane per la perdita del rapporto parentale.
****
Quanto all'appello incidentale presentato da Controparte_7
tendente all'integrale riforma della sentenza sul capo della manleva per pretesa inoperatività della polizza, come anche in relazione al terzo motivo di appello principale volto a perorare una più alta percentuale di coassicurazione pari al 75%, devono valere le considerazioni che seguono.
Come illustrato nell'appello della compagnia, le parti stipularono nel corso degli anni successive polizze assicurative per il rischio di eventi colposi conseguenti all'operato dei sanitari, fra le quali le prime caratterizzate dalla clausola loss occurrence o insorgenza del danno,
mentre quelle a partire dal 2000 dalla clausola claims made o a chiamata fatta, con la notoria differenza consistente nella necessità per il secondo tipo che sia l'evento sinistro sia la denuncia dello stesso cadano nel periodo assicurato.
Orbene, e contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, ovvero la sussistenza di continuità temporale fra le polizze, ritiene CP_7
18 essersi verificato un errore interpretativo dell'art. 8 delle CGA della polizza n. 273/00/773560 il cui testo di seguito si riporta :
“L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato Contraente per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa e cioè dal 30/06/2003 al
30/06/2004, a condizioni che tali richieste siano conseguenti a fatti
colposi posti in essere durante il periodo di validità della garanzia o in epoca antecedente ma non prima del 31/12/1994, pertanto le Parti si
danno reciprocamente atto che per le richieste di risarcimento relative
a fatti pregressi ricadenti nel periodo 31/12/1994 – 30/06/2003 i
rapporti contrattuali verranno esclusivamente regolati dal presente
contratto, con rinuncia da parte dell'Assicurato Contraente ad ogni diritto nascente dalle polizze precedenti n. 73/168385 ricodificato
273/52278 (31/12/1994 – 31/12/1997) e n. 73/212470 ricodificato
273/52278 (31/12/1997 – 31/12/1999) e n. 273/452792 (31/12/1999 al
31/12/2002) e 273/31263 (31/12/2002 al 30/06/2003)”.
Ciò in quanto anche per i sinistri verificatisi nel periodo 31.12.1994 –
30.6.2003 la prima denuncia doveva pervenire all'assicurato entro il periodo di vigenza della polizza 30.6.2003 – 30.6.2004, e ciò in ragione del fatto che l'estensione retroattiva della copertura era compatibile con la tipologia claims made solo se la prima denuncia del sinistro fosse avvenuta nel periodo di vigenza, e tale era quindi la interpretazione corretta da darsi, anche alla luce della natura transattiva dell'accordo, per la quale l'assicurato rinunciava ad ogni diritto nascente dalle pregresse polizze siccome sostituite dall'ultima.
19 Tale tesi interpretativa è sostenuta anche alla luce di un preteso giudicato esterno per essere stata la medesima questione affrontata e decisa dalla Corte d'Appello di Roma con la sentenza n. 753/2016. Il cui appello venne successivamente dichiarato improcedibile dalla
Cassazione con ordinanza n. 24192/2018. Quindi come precisato precedentemente , tale eccezione viene ribadita nella conclusionale alla luce del giudicato intervenuto a seguito di Cass. n. 15770/2024, fra le stesse parti e in relazione alla stessa polizza n. 273/00/773560 art. 8
CGA, il cui giudicato coprirebbe il dedotto ed il deducibile.
Ritiene questo Collegio che effettivamente, quanto al pronunciamento di Cass. n. 15770/2024 siano presenti tutti gli elementi richiesti per la sussistenza del giudicato esterno, ovvero l'identità delle parti, e della questione in diritto controversa, ovvero la legittimità della clausola claims made accettata e sottoscritta dall'assicurato e contenuta nell'art. 8 delle CGA della polizza n. 273/00/773560. E' altresì noto e pacifico per orientamento consolidato di legittimità come il giudicato esterno formatosi fra le stesse parti per le stesse questioni, copra il dedotto ed il deducibile. Così Cass. 18493/2023 “L'ambito oggettivo del giudicato si estende non solo alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di
azione o eccezione, le quali, sebbene non esaminate nel merito,
costituiscono presupposti logici, essenziali e necessari, della decisione”. Ancor più chiaramente Cass. n. 1259/2024 “Il principio in virtù del quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di operatività è correlato
20 all'oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo
perimetro, estendendosi non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni,
proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari,
della pronuncia…”.
Tale principio supera ed assorbe qualsiasi possibile ragione o motivo di censura espresso nell'appello principale avverso la specifica clausola claims made anche ove formulata riguardo a particolari individuati aspetti della clausola che ne determinerebbero la contrarietà all'equilibrio sinallagmatico fra rischio assicurato e premio corrisposto, secondo il noto insegnamento delle SU n. 22437/2018.
Pertanto in riforma dell'appellata sentenza va dichiarata l'inoperatività della polizza n. 273/00/773560, con rigetto della domanda di manleva.
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L'accoglimento dell'appello incidentale di Controparte_7
comporta l'assorbimento del terzo motivo dell'appello principale proposto da Parte_3
[...]
Per quanto attiene alle spese di lite nei rapporti tra le parti principali l' esito della lite derivante dall'accoglimento di un unico motivo di appello con rigetto della domanda risarcitoria avanzata dai OT della de cuius avanzata nel precedente grado disattesa , determina la condanna dell' appellante, comunque destinataria della condanna
21 stante l' accertata e confermata responsabilità , alla rifusione delle spese del doppio grado sostenute dagli appellati, in misura dei due terzi , liquidate secondo quanto previsto dalle attuali tabelle per le controversie ricomprese nel medesimo scaglione di valore derivante dal decisum , per valori medi, ed esclusione per l' appello , delle voci trattazione/istruttoria, in quanto la prima consistita in meri rinvii e la seconda non espletata affatto , e con compensazione del restante terzo. fra le parti , confermandosi la statuizione resa dal Tribunale in ragione della sua conformità al decisum .
Per contro si ravvisano giusti motivi di integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado nei rapporti appellante/Generali in ragione della sopravvenuta formazione del giudicato esterno dedotto e della mancanza di precedenti univoci in materia all' epoca dell'
instaurazione del giudizio di primo e secondo grado .
PQM
La Corte d' Appello di Roma, V sezione civile, definitivamente pronunziando sull' appello principale proposto da
[...]
e sull'appello incidentale di Parte_3
avverso la sentenza del Tribunale Roma n. Controparte_7
15760/2019, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello principale e in riforma dell'appellata sentenza, rigetta la domanda proposta da
Parte_2 Controparte_4 Controparte_5
22 ed nei confronti di Controparte_6 [...]
; Parte_3
-rigetta per il resto l'appello principale;
- accoglie l'appello incidentale e in riforma dell'impugnata sentenza dichiara l'inoperatività della polizza n. 273/00/773560 rispetto al sinistro denunciato e rigetta la domanda di manleva nei confronti di;
Controparte_7
- condanna l' Parte_3
a pagare agli appellanti in epigrafe indicati i due terzi
[...]
delle spese di lite del primo grado , compensate per il resto, che liquida per la totalità in complessivi euro 22.547,00 per compensi ed euro 1.474,00 per spese , oltre rimborso spese forfettarie, Iva
e Cpa come per legge;
- condanna l' Parte_3
a pagare agli appellanti in epigrafe indicati i due terzi
[...]
delle spese di lite del presente grado, compensate per il resto, che liquida per la totalità in complessivi euro 16.022,70 per compensi ed euro 1.848,00 per spese, oltre rimborso spese forfettarie, Iva
e Cpa come per legge , con vincolo in favore dell' antistatario avv.
Ettore D' Ovidio;
- compensa le spese di lite del doppio grado nei rapporti appellante/
. Controparte_7
Così deciso nella Camera di consiglio del 14/05/2025 .
La Consigliera estensore
23 Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Serafin
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