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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 24/03/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 8226/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 8226/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Parte_1
Barbuti del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore;
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Toschi Parte_2 del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti, presentando note scritte autorizzate il 28 febbraio 2025, hanno rappresentato circostanze sopravvenute, tuttavia concludendo congiuntamente per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 8 novembre 2024 e premettevano Parte_1 Parte_2 di avere celebrato matrimonio in Potenza, il 9 settembre 1999, che dalla loro unione è nato (il 2 marzo Per_ 2003) il figlio , divenuto maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, che la loro separazione era stata oggetto di decreto d'omologa n. 9594/2020, emesso da questo Tribunale il 7 ottobre 2020, e che non aveva avuto luogo in seguito riconciliazione alcuna.
Manifestando comune volontà di non riconciliarsi, chiedevano dunque dichiararsi lo scioglimento del suddetto matrimonio alle condizioni concordate (afferenti al mantenimento del figlio, all'assegnazione della casa coniugale e ad altre questioni accessorie di prevalente natura patrimoniale).
pagina 1 di 2 Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti, presentando note scritte autorizzate il 28 febbraio 2025, hanno chiesto l'accoglimento della domanda proposta in ricorso, pur allegando circostanze sopravvenute riguardanti la nuova residenza di e Parte_1 Per_ le nuove occupazioni dello stesso ricorrente e del figlio .
La causa è stata infine rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di fatto di cui all'art. 3 n. 2 lett. b legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi, senza dare luogo a riconciliazione, sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e che, anche tenuto conto della documentazione prodotta, siano congrue e rispondenti all'interesse del figlio maggiorenne in relazione alle contribuzioni economiche destinate al suo mantenimento e all'assegnazione della casa familiare.
Si deve prendere atto, poi, delle ulteriori condizioni in quanto riguardanti diritti disponibili.
Nulla, infine, in materia di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 Parte_2
Potenza, il 9 settembre 1999, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune al n. 29, p. I, s., anno 1999, prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti come riportate nel ricorso introduttivo depositato in data 8 novembre 2024.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma, il 24 marzo 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 8226/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Parte_1
Barbuti del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore;
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Toschi Parte_2 del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti, presentando note scritte autorizzate il 28 febbraio 2025, hanno rappresentato circostanze sopravvenute, tuttavia concludendo congiuntamente per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 8 novembre 2024 e premettevano Parte_1 Parte_2 di avere celebrato matrimonio in Potenza, il 9 settembre 1999, che dalla loro unione è nato (il 2 marzo Per_ 2003) il figlio , divenuto maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, che la loro separazione era stata oggetto di decreto d'omologa n. 9594/2020, emesso da questo Tribunale il 7 ottobre 2020, e che non aveva avuto luogo in seguito riconciliazione alcuna.
Manifestando comune volontà di non riconciliarsi, chiedevano dunque dichiararsi lo scioglimento del suddetto matrimonio alle condizioni concordate (afferenti al mantenimento del figlio, all'assegnazione della casa coniugale e ad altre questioni accessorie di prevalente natura patrimoniale).
pagina 1 di 2 Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti, presentando note scritte autorizzate il 28 febbraio 2025, hanno chiesto l'accoglimento della domanda proposta in ricorso, pur allegando circostanze sopravvenute riguardanti la nuova residenza di e Parte_1 Per_ le nuove occupazioni dello stesso ricorrente e del figlio .
La causa è stata infine rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di fatto di cui all'art. 3 n. 2 lett. b legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi, senza dare luogo a riconciliazione, sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e che, anche tenuto conto della documentazione prodotta, siano congrue e rispondenti all'interesse del figlio maggiorenne in relazione alle contribuzioni economiche destinate al suo mantenimento e all'assegnazione della casa familiare.
Si deve prendere atto, poi, delle ulteriori condizioni in quanto riguardanti diritti disponibili.
Nulla, infine, in materia di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 Parte_2
Potenza, il 9 settembre 1999, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune al n. 29, p. I, s., anno 1999, prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti come riportate nel ricorso introduttivo depositato in data 8 novembre 2024.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma, il 24 marzo 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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