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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/02/2025, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5406/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sez. III civile, composta dai magistrati composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5406/2022 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza del 26.02.2025
tra
), rappresentato e difeso dall' Parte_1 C.F._1
Avv.to Mario Zanghi, ), in virtù di procura in atti, preso il cui C.F._2
studio elettivamente domicilia in Ischia, alla via Leonardo Mazzella, 178
APPELLANTE
e
(P.I. ), in persona dell'Amm. Legale Controparte_1 P.IVA_1
rapp. p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Buono CP_2 , in virtù di procura in atti, presso il cui studio elettivamente C.F._3
domicilia in Napoli, via San Giacomo, 30
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9902/2022 del
4.11.2022
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di appello ritualmente notificato, ha impugnato la Parte_1
sentenza del Tribunale di Napoli n. 9902/2022, pubblicata il 04.11.2022, con la quale, a seguito del rigetto dell'opposizione proposta e conseguente conferma del decreto n.
6281/2019 con cui gli era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di €
24.860,00 oltre interessi e spese in favore della era stato condannato anche CP_3
al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 5.077,00, oltre 15% e accessori di legge.
Si è costituita l'appellata resistendo all'impugnazione e chiedendone l'integrale rigetto.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.02.2025 nessuno è comparso e la
Corte ha rinviato la causa all'udienza del 26.02.2025, ai sensi dell'art.309 c.p.c..
A tale ultima udienza, di cui è stata data regolare comunicazione ai difensori delle parti,
nessuno è comparso, e la causa è stata riservata in decisione.
A norma dell'art.181 c.p.c., richiamato dall'art.309 c.p.c., deve ordinarsi che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del processo.
Al giudizio in esame, infatti, introdotto in primo grado nell'anno 2019, è applicabile l'art.181, primo comma, cod. proc. civ., nel testo novellato dell'art. 50 del d.l. 25 giugno
2008, n.112, conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n.133, trattandosi di procedimento instaurato in epoca successiva all'entrata in vigore del citato decreto-
legge del 2008, che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione
2 della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha,
quindi, carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio della Terza sezione civile della Corte
d'Appello, il 26/02/2025
Il Presidente est.
Dott. Giulio Cataldi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sez. III civile, composta dai magistrati composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5406/2022 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza del 26.02.2025
tra
), rappresentato e difeso dall' Parte_1 C.F._1
Avv.to Mario Zanghi, ), in virtù di procura in atti, preso il cui C.F._2
studio elettivamente domicilia in Ischia, alla via Leonardo Mazzella, 178
APPELLANTE
e
(P.I. ), in persona dell'Amm. Legale Controparte_1 P.IVA_1
rapp. p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Buono CP_2 , in virtù di procura in atti, presso il cui studio elettivamente C.F._3
domicilia in Napoli, via San Giacomo, 30
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9902/2022 del
4.11.2022
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di appello ritualmente notificato, ha impugnato la Parte_1
sentenza del Tribunale di Napoli n. 9902/2022, pubblicata il 04.11.2022, con la quale, a seguito del rigetto dell'opposizione proposta e conseguente conferma del decreto n.
6281/2019 con cui gli era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di €
24.860,00 oltre interessi e spese in favore della era stato condannato anche CP_3
al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 5.077,00, oltre 15% e accessori di legge.
Si è costituita l'appellata resistendo all'impugnazione e chiedendone l'integrale rigetto.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.02.2025 nessuno è comparso e la
Corte ha rinviato la causa all'udienza del 26.02.2025, ai sensi dell'art.309 c.p.c..
A tale ultima udienza, di cui è stata data regolare comunicazione ai difensori delle parti,
nessuno è comparso, e la causa è stata riservata in decisione.
A norma dell'art.181 c.p.c., richiamato dall'art.309 c.p.c., deve ordinarsi che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del processo.
Al giudizio in esame, infatti, introdotto in primo grado nell'anno 2019, è applicabile l'art.181, primo comma, cod. proc. civ., nel testo novellato dell'art. 50 del d.l. 25 giugno
2008, n.112, conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n.133, trattandosi di procedimento instaurato in epoca successiva all'entrata in vigore del citato decreto-
legge del 2008, che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione
2 della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha,
quindi, carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio della Terza sezione civile della Corte
d'Appello, il 26/02/2025
Il Presidente est.
Dott. Giulio Cataldi
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