CASS
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/10/2025, n. 34495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34495 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - ER GA VA GI R.G.N. 26469/2025 LE AR ANDRONIO SENTENZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso la sentenza del 16/12/2024 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Giorgianni;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 16 dicembre 2024 la Corte di appello di Roma ha rigettato l’impugnazione proposta da XXXXXXXXXXXXXX nei confronti della sentenza del 28 settembre 2022 del Tribunale di Latina, con la quale lo stesso XXXXXXX era stato condannato alla pena di cinque anni di reclusione e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, per aver indotto XXXXXXXXXXXXXXXXX, persona incapace perché affetta da un’alterazione cromosomica comportante un grave ritardo cognitivo, a subire atti sessuali.
2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante l’Avvocato ON ER, che lo ha affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo ha denunciato, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione dell’art. 609-bis, comma 2, n. 1, cod. pen. e un vizio della motivazione, nella parte relativa alla qualificazione giuridica, poiché, pur trovandosi di fronte ad una condotta consistente in sole richieste o allusioni a sfondo sessuale, prive di contatto fisico con la vittima, i giudici della Corte di appello qualificano come consumata la fattispecie. Ha sottolineato la difesa che, nel caso in esame, come riferito dalla persona offesa nell’audizione del 25/11/2020, il comportamento dell’imputato sarebbe consistito nell’abbassarsi i pantaloni, nel chiedere alla ragazza il compimento di determinati atti (in particolare, alzarsi la maglietta e tirare giù anch’ella i pantaloni), infine nel desistere da ulteriori richieste allorchè la stessa si sarebbe rifiutata di assecondarlo, sicchè sarebbe stato totalmente assente qualsiasi contatto libidinoso con il corpo della persona offesa. La descrizione dei fatti della Corte territoriale, in termini di avvenuto contatto fisico, qualificando come consumato il reato di cui all’art. 609-bis, comma 1, n. 2, cod. pen. sarebbe illegittima a) innanzitutto perché qualifica come sessualmente invasivi atti che la vittima non riporta come tali e che potrebbero tutt’al più rilevare come tentativo, b) in secondo luogo Penale Sent. Sez. 3 Num. 34495 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: GI VA Data Udienza: 02/10/2025 perché conferisce valenza probatoria a fonti de relato, senza darne piena ed adeguata motivazione.
2.2. Con il secondo motivo ha eccepito, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione della regola di giudizio di cui agli artt. 192, comma 2, 533 e 192 cod. proc. pen. e un vizio della motivazione, nella parte in cui, ribadendo le motivazioni della sentenza di primo grado, basata sulla descrizione dei fatti da parte della sola persona offesa costituitasi parte civile, con riferimento alla concreta possibilità di condizionamenti esterni o di manipolazioni della persona offesa, affetta da disabilità intellettiva, omettono il confronto critico con il materiale peritale allegato. Ha lamentato la difesa che il racconto della persona offesa descrive un abuso da qualificarsi al più come tentato e non come consumato e che, in ragione della patologia cognitiva da cui la persona offesa è affetta, un passaggio ineludibile rimane quello della genuinità del racconto, nel senso di un’esperienza effettivamente vissuta e non frutto di suggestioni o condizionamenti, anche esterni, causati o anche solo facilitati dallo status patologico della vittima. Ha, quindi, dedotto la difesa che la Corte territoriale ha contravvenuto all’obbligo di verifica e motivazione rafforzate imposto dalla giurisprudenza di legittimità, dando decisivo rilievo al contributo delle psicologhe XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, senza un adeguato approfondimento critico, avendo la XXXXXXXXXXXXXXXXX risolto in modo sbrigativo e ingiustificato il tema dei possibili condizionamenti della teste, escludendo profili di suggestionabilità che la XXXXXXXXXXXXXXXXXX e il XXXXXXXXX non escludono affatto e che anzi (il XXXXXXXXX) ritengono connaturati al disturbo della persona offesa. La difesa ha, infine, censurato la sentenza impugnata nella parte in cui, in tema di genuinità del racconto, oppone un rigetto fondato sul richiamo a contributi peritali, senza spiegare perché, nel coacervo di elementi da tenere in considerazione, detti contributi sarebbero concludenti sul piano probatorio, così incorrendo nel vizio della motivazione apparente.
3. E’ pervenuta memoria degli avvocati Mauro Catenacci, del foro di Teramo, e ON ER, del foro di Avezzano, con la quale si sostiene che l’osservazione del Procuratore generale secondo cui il primo motivo sarebbe inammissibile perché non proposto in sede di appello sarebbe inesatta, posto che, al punto 6 dei motivi di appello era stata puntualmente contestata la qualificazione giuridica del fatto operata in primo grado, senza formale menzione della figura del tentativo, ma pur sempre con espresso analitico riferimento alla mancanza dell’elemento qualificante il momento consumativo del delitto contestato, sicchè, ai fini della ammissibilità del ricorso, ciò sarebbe sufficiente a concludere per una sostanziale identità tra la violazione di legge denunciata in appello e quella riproposta in sede di legittimità. Si insiste inoltre nelle conclusioni contenute in ricorso circa il vizio di motivazione denunciato, chiedendone l’accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo, mediante il quale è stata denunciata la erronea qualificazione della fattispecie come violenza consumata anziché tentata, è inammissibile perché nuovo ed in ogni caso manifestamente infondato.
1.1. Non risulta, infatti, che la censura sia stata proposta con il gravame di appello, tanto che la Corte di merito, nella sentenza impugnata, non ne ha fatto menzione nella parte dedicata al riepilogo dei motivi di appello prospettati dal ricorrente;
né il riepilogo è stato contestato nei motivi di ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, Carrieri, Rv. 259066). 2 In tali casi, infatti, secondo il costante insegnamento di legittimità, la Corte di cassazione, a seguito della presentazione di motivo nuovo dell'imputato non enunciato in appello, può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto, perché rientra nel novero delle questioni sulle quali la Corte di cassazione può decidere ex art. 609, comma 2, cod. pen., ma solo entro i limiti in cui esso sia stato storicamente ricostruito dai giudici di merito: i limiti di cognizione della Corte di legittimità non consentono, infatti, alcun accesso e confronto con il contenuto probatorio degli atti e con le valutazioni di merito (Sez. 5, n. 23391 del 17/03/2017, Alama, Rv. 270144; Sez. 1, n. 3763 del 15/11/2013, dep. 2014, Torrisi, Rv. 258262), residuando alla Corte di legittimità solo il controllo della tenuta logica della motivazione offerta al riguardo (Sez. 2, n. 7462 del 30/01/2018, Lunardi, Rv. 272091), e sempre che il ricorso non sia di per sé inammissibile (cfr., Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272651), come nel caso in esame, in ragione della manifesta infondatezza del secondo motivo, come oltre sarà precisato.
1.2. In ogni caso, i giudici di merito hanno ricostruito i fatti in termini logicamente congrui con una fattispecie consumata, senza dare alcuno spazio ad una diversa interpretazione, riportando, oltre alle dichiarazioni della persona offesa, quelle della madre di quest’ultima sulle confidenze ricevute dalla figlia e quelle della neuropsichiatra infantile - occupatasi della persona offesa presso un centro di riabilitazione - in merito a quanto riferitole dalla ragazza. In base a tali emergenze, il ricorrente, dopo aver fatto smontare da cavallo la ragazza, le aveva chiesto di alzare la maglietta, toccandola sul seno e le aveva “succhiato anche il latte come i vitellini”, per poi slacciarsi i pantaloni, calandone la lampo e chiedendole di baciarlo, nel contempo baciandola in più punti, dandole anche un “mozzichetto sul collo”. La ricostruzione operata dai giudici di merito non consente, pertanto, una qualificazione giuridica dei fatti ai sensi dell’art. 56 cod. pen., dal momento che, in tema di violenza sessuale, il tentativo è configurabile non solo nel caso in cui gli atti idonei diretti in modo non equivoco a porre in essere un abuso sessuale non si siano estrinsecati in un contatto corporeo, ma anche quando il contatto sia stato superficiale o fugace e non abbia attinto una zona erogena o considerata tale dal reo per la reazione della vittima o per altri fattori indipendenti dalla volontà dell'agente (Sez. 3, n. 4674 del 22/10/2014, dep. 2015, S, Rv. 262472). Diversamente nel caso in esame in cui il contatto si è verificato e ha attinto una zona erogena della persona offesa, sicchè l'invocata qualificazione del fatto contestato ai sensi dell’art. 56 cod. pen. finisce con il risolversi nella non consentita proposta di rivalutazione del fatto attraverso deduzioni proposte per la prima volta in sede di legittimità ed in evidente contrasto con la ricostruzione operata dai giudici di merito.
2. Il secondo motivo, incentrato sulla attendibilità della persona offesa, affetta da disabilità intellettiva, è, come anticipato, manifestamente infondato.
2.1. Occorre premettere che, nel caso in esame, ci si trova al cospetto della conferma nei medesimi termini della sentenza di condanna pronunciata in primo grado, cioè ad una c.d. "doppia conforme". Tale costruzione postula che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità sia soltanto quello che, a presidio del devolutum, discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, TR e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o anche manifestamente travisati in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). Al di fuori di tale perimetro, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la 3 nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nel caso di adeguata e logica valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio. Deve altresì ribadirsi che nei casi di doppia conforme, le motivazioni delle sentenze di merito convergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615), che in tali termini deve essere assunto anche nella denuncia dei vizi di legittimità, nei limiti della loro rilevanza (Sez. 1, n. 33298 del 22/04/2024, Fall).
2.2. Tanto premesso, la giurisprudenza di questa Corte ha poi precisato a più riprese come un eventuale deficit psichico della parte offesa, affetta da ritardo mentale medio-grave, non implica di per sé la inattendibilità delle dichiarazioni da costei rese, ma impone al giudice non solo di valutarle in modo analitico sotto il consueto profilo della coerenza, costanza, precisione, e genuinità, ma anche di ricercare eventuali elementi esterni di supporto solitamente non necessari nella materia dei reati di violenza sessuale atteso il particolare contesto in cui tali fatti accadono e l’assenza di testimoni esterni in grado di corroborare le accuse (Sez. 3, n. 44171 del 19/09/2023, M., Rv. 285289; Sez. 2, n. 21977 del 28/04/2017, Brancher, Rv. 269798; Sez. 3, n. 46377 del 23/05/2013, F., Rv. 257855). Ciò che è quanto avvenuto nel caso di specie, avendo la Corte territoriale, oltre a richiamare nel dettaglio la sentenza di primo grado, soffermato la propria attenzione sui contributi tecnici acquisiti e, anzitutto, sul contributo del consulente incaricato dal Pubblico ministero che, nel confermare il ritardo delle facoltà intellettive della persona offesa, ha però affermato che costei era immune da disturbi psicopatologici, come dispercezioni ed altre affezioni psicotiche, ed era certamente in grado di percepire e riportare correttamente il dato di realtà, sia pure in termini elementari e privi di elaborazione (cfr. pag. 9 della sentenza di secondo grado); ed anzi proprio il diagnosticato ritardo mentale, secondo i giudici di merito, faceva sì che la persona offesa non fosse in grado di raggiungere un grado di astrazione tale da costruire una narrazione diversa da quella da lei realmente vissuta, così ritenendola non in grado di mentire (cfr., pagina 10 della sentenza di primo grado) o di costruire delle verità diverse, non essendo in grado di ipotizzare dei percorsi di pensiero che potessero portarla a raggiungere un obiettivo che si fosse prefigurata (cfr., pagina 10 della sentenza di secondo grado). Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, la Corte distrettuale prende anche in esame l’elaborato del consulente tecnico della difesa, sottolineando che, in esso, era stato completamente eluso il nodo centrale della questione, vale a dire la presenza di specifiche noxae psicopatologiche tali da pregiudicare effettivamente la capacità di testimoniare, finendo con il proporre, in modo assertivo, che dal ritardo intellettivo discendesse l’incapacità di riportare il dato di esperienza;
anche la neuropsichiatra infantile, che aveva seguito la persona offesa nell’anno 2014, differentemente da quanto sostenuto in ricorso, ha messo in evidenza come la parte offesa, proprio a causa della disabilità intellettiva, non sarebbe stata in grado di ideare di sana pianta la similitudine del latte e dei puledrini e che, in ogni caso, le modalità di comunicazione, consistenti nell’impiego di gesti e di un lessico elementare, orientavano ad escludere pregresse suggestioni o condizionamenti da parte di adulti. Su quest’ultimo punto, i giudici di primo grado hanno non illogicamente escluso che la persona offesa fosse stata suggestionata da alcuno, avendo costei riferito i fatti alla madre in modo spontaneo e senza alcuna sollecitazione, richiamando le dichiarazioni della neuropsichiatra infantile che aveva sottolineato come la persona offesa, durante il loro colloquio, non aveva ripetuto i termini utilizzati dalla madre, così escludendo fenomeni di 4 suggestione. Tanto vale a ritenere destituiti di fondamento le doglianze prospettate con il secondo motivo di ricorso, dovendosi ricordare che la verifica che la Corte di cassazione è abilitata a compiere sulla completezza e sulla correttezza della motivazione di una sentenza non può essere confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito. Nè la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sulla rilevanza e sull'attendibilità delle fonti di prova, giacché esso, anche in base all'ordinamento processuale preesistente all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale (nel quale non esistevano i limiti preclusivi che un'avvertita esigenza di maggior razionalizzazione del sistema ha introdotto con l'art. 606, primo comma, lett. e), del codice di procedura vigente), era attribuito al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze probatorie acquisite, si sottraggono al sindacato di legittimità, una volta accertato che il processo formativo del libero convincimento del giudice non ha subito il condizionamento di una riduttiva indagine conoscitiva o gli effetti altrettanto negativi di un'imprecisa ricostruzione del contenuto di una prova (per tutte: Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, dep. 1996, Fachini, Rv. 203767).
3. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile a cagione della manifesta infondatezza di tutti i motivi ai quali è stato affidato. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 02/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente VA GI VITO DI NICOLA IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 5
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Giorgianni;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 16 dicembre 2024 la Corte di appello di Roma ha rigettato l’impugnazione proposta da XXXXXXXXXXXXXX nei confronti della sentenza del 28 settembre 2022 del Tribunale di Latina, con la quale lo stesso XXXXXXX era stato condannato alla pena di cinque anni di reclusione e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, per aver indotto XXXXXXXXXXXXXXXXX, persona incapace perché affetta da un’alterazione cromosomica comportante un grave ritardo cognitivo, a subire atti sessuali.
2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante l’Avvocato ON ER, che lo ha affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo ha denunciato, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione dell’art. 609-bis, comma 2, n. 1, cod. pen. e un vizio della motivazione, nella parte relativa alla qualificazione giuridica, poiché, pur trovandosi di fronte ad una condotta consistente in sole richieste o allusioni a sfondo sessuale, prive di contatto fisico con la vittima, i giudici della Corte di appello qualificano come consumata la fattispecie. Ha sottolineato la difesa che, nel caso in esame, come riferito dalla persona offesa nell’audizione del 25/11/2020, il comportamento dell’imputato sarebbe consistito nell’abbassarsi i pantaloni, nel chiedere alla ragazza il compimento di determinati atti (in particolare, alzarsi la maglietta e tirare giù anch’ella i pantaloni), infine nel desistere da ulteriori richieste allorchè la stessa si sarebbe rifiutata di assecondarlo, sicchè sarebbe stato totalmente assente qualsiasi contatto libidinoso con il corpo della persona offesa. La descrizione dei fatti della Corte territoriale, in termini di avvenuto contatto fisico, qualificando come consumato il reato di cui all’art. 609-bis, comma 1, n. 2, cod. pen. sarebbe illegittima a) innanzitutto perché qualifica come sessualmente invasivi atti che la vittima non riporta come tali e che potrebbero tutt’al più rilevare come tentativo, b) in secondo luogo Penale Sent. Sez. 3 Num. 34495 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: GI VA Data Udienza: 02/10/2025 perché conferisce valenza probatoria a fonti de relato, senza darne piena ed adeguata motivazione.
2.2. Con il secondo motivo ha eccepito, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione della regola di giudizio di cui agli artt. 192, comma 2, 533 e 192 cod. proc. pen. e un vizio della motivazione, nella parte in cui, ribadendo le motivazioni della sentenza di primo grado, basata sulla descrizione dei fatti da parte della sola persona offesa costituitasi parte civile, con riferimento alla concreta possibilità di condizionamenti esterni o di manipolazioni della persona offesa, affetta da disabilità intellettiva, omettono il confronto critico con il materiale peritale allegato. Ha lamentato la difesa che il racconto della persona offesa descrive un abuso da qualificarsi al più come tentato e non come consumato e che, in ragione della patologia cognitiva da cui la persona offesa è affetta, un passaggio ineludibile rimane quello della genuinità del racconto, nel senso di un’esperienza effettivamente vissuta e non frutto di suggestioni o condizionamenti, anche esterni, causati o anche solo facilitati dallo status patologico della vittima. Ha, quindi, dedotto la difesa che la Corte territoriale ha contravvenuto all’obbligo di verifica e motivazione rafforzate imposto dalla giurisprudenza di legittimità, dando decisivo rilievo al contributo delle psicologhe XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, senza un adeguato approfondimento critico, avendo la XXXXXXXXXXXXXXXXX risolto in modo sbrigativo e ingiustificato il tema dei possibili condizionamenti della teste, escludendo profili di suggestionabilità che la XXXXXXXXXXXXXXXXXX e il XXXXXXXXX non escludono affatto e che anzi (il XXXXXXXXX) ritengono connaturati al disturbo della persona offesa. La difesa ha, infine, censurato la sentenza impugnata nella parte in cui, in tema di genuinità del racconto, oppone un rigetto fondato sul richiamo a contributi peritali, senza spiegare perché, nel coacervo di elementi da tenere in considerazione, detti contributi sarebbero concludenti sul piano probatorio, così incorrendo nel vizio della motivazione apparente.
3. E’ pervenuta memoria degli avvocati Mauro Catenacci, del foro di Teramo, e ON ER, del foro di Avezzano, con la quale si sostiene che l’osservazione del Procuratore generale secondo cui il primo motivo sarebbe inammissibile perché non proposto in sede di appello sarebbe inesatta, posto che, al punto 6 dei motivi di appello era stata puntualmente contestata la qualificazione giuridica del fatto operata in primo grado, senza formale menzione della figura del tentativo, ma pur sempre con espresso analitico riferimento alla mancanza dell’elemento qualificante il momento consumativo del delitto contestato, sicchè, ai fini della ammissibilità del ricorso, ciò sarebbe sufficiente a concludere per una sostanziale identità tra la violazione di legge denunciata in appello e quella riproposta in sede di legittimità. Si insiste inoltre nelle conclusioni contenute in ricorso circa il vizio di motivazione denunciato, chiedendone l’accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo, mediante il quale è stata denunciata la erronea qualificazione della fattispecie come violenza consumata anziché tentata, è inammissibile perché nuovo ed in ogni caso manifestamente infondato.
1.1. Non risulta, infatti, che la censura sia stata proposta con il gravame di appello, tanto che la Corte di merito, nella sentenza impugnata, non ne ha fatto menzione nella parte dedicata al riepilogo dei motivi di appello prospettati dal ricorrente;
né il riepilogo è stato contestato nei motivi di ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, Carrieri, Rv. 259066). 2 In tali casi, infatti, secondo il costante insegnamento di legittimità, la Corte di cassazione, a seguito della presentazione di motivo nuovo dell'imputato non enunciato in appello, può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto, perché rientra nel novero delle questioni sulle quali la Corte di cassazione può decidere ex art. 609, comma 2, cod. pen., ma solo entro i limiti in cui esso sia stato storicamente ricostruito dai giudici di merito: i limiti di cognizione della Corte di legittimità non consentono, infatti, alcun accesso e confronto con il contenuto probatorio degli atti e con le valutazioni di merito (Sez. 5, n. 23391 del 17/03/2017, Alama, Rv. 270144; Sez. 1, n. 3763 del 15/11/2013, dep. 2014, Torrisi, Rv. 258262), residuando alla Corte di legittimità solo il controllo della tenuta logica della motivazione offerta al riguardo (Sez. 2, n. 7462 del 30/01/2018, Lunardi, Rv. 272091), e sempre che il ricorso non sia di per sé inammissibile (cfr., Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272651), come nel caso in esame, in ragione della manifesta infondatezza del secondo motivo, come oltre sarà precisato.
1.2. In ogni caso, i giudici di merito hanno ricostruito i fatti in termini logicamente congrui con una fattispecie consumata, senza dare alcuno spazio ad una diversa interpretazione, riportando, oltre alle dichiarazioni della persona offesa, quelle della madre di quest’ultima sulle confidenze ricevute dalla figlia e quelle della neuropsichiatra infantile - occupatasi della persona offesa presso un centro di riabilitazione - in merito a quanto riferitole dalla ragazza. In base a tali emergenze, il ricorrente, dopo aver fatto smontare da cavallo la ragazza, le aveva chiesto di alzare la maglietta, toccandola sul seno e le aveva “succhiato anche il latte come i vitellini”, per poi slacciarsi i pantaloni, calandone la lampo e chiedendole di baciarlo, nel contempo baciandola in più punti, dandole anche un “mozzichetto sul collo”. La ricostruzione operata dai giudici di merito non consente, pertanto, una qualificazione giuridica dei fatti ai sensi dell’art. 56 cod. pen., dal momento che, in tema di violenza sessuale, il tentativo è configurabile non solo nel caso in cui gli atti idonei diretti in modo non equivoco a porre in essere un abuso sessuale non si siano estrinsecati in un contatto corporeo, ma anche quando il contatto sia stato superficiale o fugace e non abbia attinto una zona erogena o considerata tale dal reo per la reazione della vittima o per altri fattori indipendenti dalla volontà dell'agente (Sez. 3, n. 4674 del 22/10/2014, dep. 2015, S, Rv. 262472). Diversamente nel caso in esame in cui il contatto si è verificato e ha attinto una zona erogena della persona offesa, sicchè l'invocata qualificazione del fatto contestato ai sensi dell’art. 56 cod. pen. finisce con il risolversi nella non consentita proposta di rivalutazione del fatto attraverso deduzioni proposte per la prima volta in sede di legittimità ed in evidente contrasto con la ricostruzione operata dai giudici di merito.
2. Il secondo motivo, incentrato sulla attendibilità della persona offesa, affetta da disabilità intellettiva, è, come anticipato, manifestamente infondato.
2.1. Occorre premettere che, nel caso in esame, ci si trova al cospetto della conferma nei medesimi termini della sentenza di condanna pronunciata in primo grado, cioè ad una c.d. "doppia conforme". Tale costruzione postula che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità sia soltanto quello che, a presidio del devolutum, discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, TR e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o anche manifestamente travisati in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). Al di fuori di tale perimetro, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la 3 nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nel caso di adeguata e logica valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio. Deve altresì ribadirsi che nei casi di doppia conforme, le motivazioni delle sentenze di merito convergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615), che in tali termini deve essere assunto anche nella denuncia dei vizi di legittimità, nei limiti della loro rilevanza (Sez. 1, n. 33298 del 22/04/2024, Fall).
2.2. Tanto premesso, la giurisprudenza di questa Corte ha poi precisato a più riprese come un eventuale deficit psichico della parte offesa, affetta da ritardo mentale medio-grave, non implica di per sé la inattendibilità delle dichiarazioni da costei rese, ma impone al giudice non solo di valutarle in modo analitico sotto il consueto profilo della coerenza, costanza, precisione, e genuinità, ma anche di ricercare eventuali elementi esterni di supporto solitamente non necessari nella materia dei reati di violenza sessuale atteso il particolare contesto in cui tali fatti accadono e l’assenza di testimoni esterni in grado di corroborare le accuse (Sez. 3, n. 44171 del 19/09/2023, M., Rv. 285289; Sez. 2, n. 21977 del 28/04/2017, Brancher, Rv. 269798; Sez. 3, n. 46377 del 23/05/2013, F., Rv. 257855). Ciò che è quanto avvenuto nel caso di specie, avendo la Corte territoriale, oltre a richiamare nel dettaglio la sentenza di primo grado, soffermato la propria attenzione sui contributi tecnici acquisiti e, anzitutto, sul contributo del consulente incaricato dal Pubblico ministero che, nel confermare il ritardo delle facoltà intellettive della persona offesa, ha però affermato che costei era immune da disturbi psicopatologici, come dispercezioni ed altre affezioni psicotiche, ed era certamente in grado di percepire e riportare correttamente il dato di realtà, sia pure in termini elementari e privi di elaborazione (cfr. pag. 9 della sentenza di secondo grado); ed anzi proprio il diagnosticato ritardo mentale, secondo i giudici di merito, faceva sì che la persona offesa non fosse in grado di raggiungere un grado di astrazione tale da costruire una narrazione diversa da quella da lei realmente vissuta, così ritenendola non in grado di mentire (cfr., pagina 10 della sentenza di primo grado) o di costruire delle verità diverse, non essendo in grado di ipotizzare dei percorsi di pensiero che potessero portarla a raggiungere un obiettivo che si fosse prefigurata (cfr., pagina 10 della sentenza di secondo grado). Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, la Corte distrettuale prende anche in esame l’elaborato del consulente tecnico della difesa, sottolineando che, in esso, era stato completamente eluso il nodo centrale della questione, vale a dire la presenza di specifiche noxae psicopatologiche tali da pregiudicare effettivamente la capacità di testimoniare, finendo con il proporre, in modo assertivo, che dal ritardo intellettivo discendesse l’incapacità di riportare il dato di esperienza;
anche la neuropsichiatra infantile, che aveva seguito la persona offesa nell’anno 2014, differentemente da quanto sostenuto in ricorso, ha messo in evidenza come la parte offesa, proprio a causa della disabilità intellettiva, non sarebbe stata in grado di ideare di sana pianta la similitudine del latte e dei puledrini e che, in ogni caso, le modalità di comunicazione, consistenti nell’impiego di gesti e di un lessico elementare, orientavano ad escludere pregresse suggestioni o condizionamenti da parte di adulti. Su quest’ultimo punto, i giudici di primo grado hanno non illogicamente escluso che la persona offesa fosse stata suggestionata da alcuno, avendo costei riferito i fatti alla madre in modo spontaneo e senza alcuna sollecitazione, richiamando le dichiarazioni della neuropsichiatra infantile che aveva sottolineato come la persona offesa, durante il loro colloquio, non aveva ripetuto i termini utilizzati dalla madre, così escludendo fenomeni di 4 suggestione. Tanto vale a ritenere destituiti di fondamento le doglianze prospettate con il secondo motivo di ricorso, dovendosi ricordare che la verifica che la Corte di cassazione è abilitata a compiere sulla completezza e sulla correttezza della motivazione di una sentenza non può essere confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito. Nè la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sulla rilevanza e sull'attendibilità delle fonti di prova, giacché esso, anche in base all'ordinamento processuale preesistente all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale (nel quale non esistevano i limiti preclusivi che un'avvertita esigenza di maggior razionalizzazione del sistema ha introdotto con l'art. 606, primo comma, lett. e), del codice di procedura vigente), era attribuito al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze probatorie acquisite, si sottraggono al sindacato di legittimità, una volta accertato che il processo formativo del libero convincimento del giudice non ha subito il condizionamento di una riduttiva indagine conoscitiva o gli effetti altrettanto negativi di un'imprecisa ricostruzione del contenuto di una prova (per tutte: Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, dep. 1996, Fachini, Rv. 203767).
3. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile a cagione della manifesta infondatezza di tutti i motivi ai quali è stato affidato. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 02/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente VA GI VITO DI NICOLA IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 5