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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 17/12/2025, n. 1246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1246 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro
in persona del Giudice, dr.ssa IO NE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2956/239 R.G. promossa da:
, rappresentata e difesa, per procura su foglio separato allegata Parte_1
al ricorso telematico, dagli avv.ti Daniele Angelo Beretta e Mario Violetta di
Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in piazza Cinque
Giornate 1;
- ricorrente -
contro in persona del pro-tempore, e Controparte_1 CP_2
rappresentati e difesi ex art. 147 Controparte_3
bis c.p.c. dal funzionario delegato dal dirigente dell
[...]
, dott. , legalmente Controparte_4 CP_5
domiciliato nella propria sede in Genova, via Assarotti 38;
- resistente –
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, CP_6
per mandato generale alle liti del 23.1.2023, in Notaio di Persona_1
Fiumicino, dagli avv.ti Christian Lo Scalzo, Pietro Capurso, Cinzia Lolli e Lilia
1 Bonicioli, ed elettivamente domiciliato in Genova Piazza della Vittoria 6r,
presso l'Ufficio legale distrettuale;
- resistente -
Conclusioni per la ricorrente: “Nel merito, previa disapplicazione degli atti amministrativi a ciò ostativi:
1. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al servizio svolto nel ruolo di insegnante di scuola elementare (oggi primaria) all'atto del passaggio nel ruolo della scuola secondaria di primo grado ai sensi della normativa vigente;
2. Per l'effetto di quanto sub 1, condannare le amministrazioni resistenti ciascuna per quanto di sua competenza ad effettuare l'esatta ricostruzione di carriera della ricorrente mediante una nuova ricostruzione di carriera e quindi riconoscere all'atto della conferma in ruolo quale docente di scuola secondaria di primo grado l'anzianità di anni 15 ai fini giuridici ed economici e 5 anni ai fini economici quella diversa che sarà ritenuta di giustizia con conseguente ricalcolo di tutti gli emolumenti stipendiali e previdenziali successivi all'immissione in ruolo e condanna al corretto inquadramento stipendiale della ricorrente;
3. In via principale per effetto di quanto sub 1 e 2, condannare il al Controparte_1
risarcimento del danno parametrato agli incentivi retributivi persi a causa del mancato riconoscimento del servizio prestato nel ruolo inferiore calcolati sino al 31.8.2023 in € 119.797,90 o nella diversa maggiore o minore somma che sarà
ritenuta di giustizia il tutto oltre interessi legali dal dovuto al saldo con adeguamento anche della relativa contribuzione previdenziale e del trattamento di fine servizio, 4. in via subordinata, per effetto di quanto sub 1 e 2 e nella denegata ipotesi di non riconoscimento della responsabilità per inadempimento contrattuale condannare il a corrispondere Controparte_1
le differenze stipendiali calcolate in base alle prospettazioni di cui al presente ricorso calcolate fino al 31.8.2023 in € 119.797,90 o nella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia il tutto oltre interessi legali dal dovuto al saldo con adeguamento anche della relativa contribuzione
2 previdenziale e del trattamento di fine servizio;
5. In ogni caso con vittoria di diritti, onorari e spese del presente giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.”
Co Conclusioni per il : ”Respingere il ricorso perché infondato. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio ed accessori di legge.”
Conclusioni per : ”Respingere il ricorso, ovvero, se accertata la sussistenza CP_6
del presupposto di legge per l'insorgenza dell'obbligazione contributiva,
condannare il datore di lavoro al pagamento dei contributi dovuti. Spese come per legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.7.2023, premesso di avere lavorato Parte_1
alle dipendenze del come insegnante di scuola Controparte_1
elementare, dapprima dall'a.s. 1982/1983 all'a.s. 1983/1984 in virtù di contratti a tempo determinato, poi, dall'a.s. 1985/1986 all'a.s. 2003/2004, con contratto a tempo indeterminato e quindi, come insegnante di ruolo nella scuola secondaria di primo grado, con decorrenza giuridica ed economica dal 1.9.2004, ha agito in
Part giudizio l'attuale , suo datore di lavoro, contestando la correttezza della ricostruzione di carriera da esso effettuata, con il parametro di riferimento utilizzato.
Ha evidenziato che solo con il decreto di ricostruzione della carriera effettuato dall'Istituto comprensivo di Pegli nella parte relativa al servizio prestato nella scuola elementare (decreto n. 958 registrato il giorno 8.6.2023) aveva ottenuto la ricostruzione di carriera, deducendo, però, che essa fosse errata,
così come l'indicazione contenuta nei cedolini dello stipendio, della fascia di anzianità 15/20 a fronte dell'espletamento del proprio servizio di ruolo per quasi 36 anni.
3 Ha agito in giudizio, quindi, per ottenere la corretta ricostruzione della carriera oltre al risarcimento del danno da parte del , in termini di CP_1
lucro cessante o comunque il riconoscimento delle differenze retributive maturate nel tempo e quantificate nella somma complessiva di € 119.797,90 ed ha concluso come in epigrafe, anche nei confronti di al fine del ricalcolo degli CP_6
emolumenti previdenziali omessi.
Costituendosi in giudizio, il convenuto ha eccepito: il difetto di CP_1
legittimazione passiva di , la prescrizione di tutti i crediti antecedenti CP_6
al quinquennio a ritroso dalla notifica del ricorso e nel merito, ha contestato le domande della ricorrente, concludendo come in epigrafe.
a propria volta, ha eccepito la propria estraneità dalle vicende del CP_6
giudizio ed ha concluso come in epigrafe.
La causa, dopo diversi rinvii volti alla precisazione da parte della ricorrente delle proprie domande e dei conteggi da essa effettuati - e la riduzione, nelle
Part more, della propria pretesa, in ragione dell'eccezione di prescrizione del ,
riquantificata in € 35.839,00 - viene ora in decisione, dopo che il ha CP_8
dato atto di avere provveduto al pagamento delle somme non prescritte e della dichiarazione della ricorrente di avere ricevuto il pagamento delle somme satisfattive delle propria pretesa nei limiti della prescrizione, sin dall'aprile del 2024.
Le parti hanno entrambe chiesto che venisse dichiarata cessata la materia del
Part contendere, ma parte ricorrente ha chiesto la condanna del alla rifusione delle spese di lite in ragione del tempo intercorso tra l'instaurazione del
Part giudizio e il pagamento, mentre il ha chiesto la compensazione delle spese in ragione, sia della congruita del pagamento effettuato con quanto accertato con il decreto di ricostruzione della carriera della ricorrente, sia in considerazione dell'accoglimento della domanda in misura pari a circa un terzo della pretesa della ricorrente.
4 ha preso atto della domanda di cessazione della materia del contendere CP_6
riservandosi ogni eventuale successiva azione ritenuta esperibile.
A seguito dell'adempimento in via amministrativa da parte del CP_1
convenuto, è venuta effettivamente meno la materia del contendere tra la
Part ricorrente ed il .
Solo ai fini della regolamentazione delle spese, quindi, deve farsi applicazione del c.d. principio della “soccombenza virtuale”.
Part Per quanto il abbia provveduto al pagamento della somma ritenuta anche dalla ricorrente satisfattiva delle sue pretese (in considerazione della fondatezza dell'eccezione di prescrizione formulata dal ) nelle more CP_1
del presente giudizio, non può non rilevarsi come, rispetto alla domanda originariamente svolta dalla ricorrente, le somme ad essa effettivamente dovute siano di gran lunga inferiori a quanto dalla stessa indicato con il proprio ricorso, costituendone all'incirca un terzo.
Ritiene questo giudice che sussistano, allora, giustificati motivi per compensare
Part per metà le stese di lite tra la ricorrente ed il con condanna del CP_1
al pagamento della residua metà, liquidata come in dispositivo e con distrazione a favore dei legali della ricorrente.
Quanto al regolamento delle spese tra la ricorrente ed non potendo certo CP_6
ritenere che, in relazione alle somme riconosciute come dovute alla ricorrente
Part dal , il MINISTERO non abbia adempiuto ai suoi obblighi contributivi, né
essendoci alcuna contestazione in merito da parte della ricorrente, la ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite a favore di CP_6
liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
2956/2023 promossa da contro Parte_1 Controparte_9
[...
[...] [
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
[...] CP_6
disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa per metà le spese del giudizio tra ed il Parte_1
, in persona del Ministro pro-tempore Controparte_1
e condanna il al pagamento, a favore della ricorrente, della CP_1
restante metà, che liquida in € 1.900,00, oltre 15% spese generali ed accessori di legge, da distrarsi a favore dei legali della ricorrente antistatarii;
condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_1 CP_6
in persona del legale rappresentate pro tempore, che liquida in complessivi
€ 1.870,00, oltre 15% spese genarli ed accessori di legge.
Genova, 17 dicembre 2025
Il Giudice
IO NE
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro
in persona del Giudice, dr.ssa IO NE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2956/239 R.G. promossa da:
, rappresentata e difesa, per procura su foglio separato allegata Parte_1
al ricorso telematico, dagli avv.ti Daniele Angelo Beretta e Mario Violetta di
Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in piazza Cinque
Giornate 1;
- ricorrente -
contro in persona del pro-tempore, e Controparte_1 CP_2
rappresentati e difesi ex art. 147 Controparte_3
bis c.p.c. dal funzionario delegato dal dirigente dell
[...]
, dott. , legalmente Controparte_4 CP_5
domiciliato nella propria sede in Genova, via Assarotti 38;
- resistente –
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, CP_6
per mandato generale alle liti del 23.1.2023, in Notaio di Persona_1
Fiumicino, dagli avv.ti Christian Lo Scalzo, Pietro Capurso, Cinzia Lolli e Lilia
1 Bonicioli, ed elettivamente domiciliato in Genova Piazza della Vittoria 6r,
presso l'Ufficio legale distrettuale;
- resistente -
Conclusioni per la ricorrente: “Nel merito, previa disapplicazione degli atti amministrativi a ciò ostativi:
1. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al servizio svolto nel ruolo di insegnante di scuola elementare (oggi primaria) all'atto del passaggio nel ruolo della scuola secondaria di primo grado ai sensi della normativa vigente;
2. Per l'effetto di quanto sub 1, condannare le amministrazioni resistenti ciascuna per quanto di sua competenza ad effettuare l'esatta ricostruzione di carriera della ricorrente mediante una nuova ricostruzione di carriera e quindi riconoscere all'atto della conferma in ruolo quale docente di scuola secondaria di primo grado l'anzianità di anni 15 ai fini giuridici ed economici e 5 anni ai fini economici quella diversa che sarà ritenuta di giustizia con conseguente ricalcolo di tutti gli emolumenti stipendiali e previdenziali successivi all'immissione in ruolo e condanna al corretto inquadramento stipendiale della ricorrente;
3. In via principale per effetto di quanto sub 1 e 2, condannare il al Controparte_1
risarcimento del danno parametrato agli incentivi retributivi persi a causa del mancato riconoscimento del servizio prestato nel ruolo inferiore calcolati sino al 31.8.2023 in € 119.797,90 o nella diversa maggiore o minore somma che sarà
ritenuta di giustizia il tutto oltre interessi legali dal dovuto al saldo con adeguamento anche della relativa contribuzione previdenziale e del trattamento di fine servizio, 4. in via subordinata, per effetto di quanto sub 1 e 2 e nella denegata ipotesi di non riconoscimento della responsabilità per inadempimento contrattuale condannare il a corrispondere Controparte_1
le differenze stipendiali calcolate in base alle prospettazioni di cui al presente ricorso calcolate fino al 31.8.2023 in € 119.797,90 o nella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia il tutto oltre interessi legali dal dovuto al saldo con adeguamento anche della relativa contribuzione
2 previdenziale e del trattamento di fine servizio;
5. In ogni caso con vittoria di diritti, onorari e spese del presente giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.”
Co Conclusioni per il : ”Respingere il ricorso perché infondato. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio ed accessori di legge.”
Conclusioni per : ”Respingere il ricorso, ovvero, se accertata la sussistenza CP_6
del presupposto di legge per l'insorgenza dell'obbligazione contributiva,
condannare il datore di lavoro al pagamento dei contributi dovuti. Spese come per legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.7.2023, premesso di avere lavorato Parte_1
alle dipendenze del come insegnante di scuola Controparte_1
elementare, dapprima dall'a.s. 1982/1983 all'a.s. 1983/1984 in virtù di contratti a tempo determinato, poi, dall'a.s. 1985/1986 all'a.s. 2003/2004, con contratto a tempo indeterminato e quindi, come insegnante di ruolo nella scuola secondaria di primo grado, con decorrenza giuridica ed economica dal 1.9.2004, ha agito in
Part giudizio l'attuale , suo datore di lavoro, contestando la correttezza della ricostruzione di carriera da esso effettuata, con il parametro di riferimento utilizzato.
Ha evidenziato che solo con il decreto di ricostruzione della carriera effettuato dall'Istituto comprensivo di Pegli nella parte relativa al servizio prestato nella scuola elementare (decreto n. 958 registrato il giorno 8.6.2023) aveva ottenuto la ricostruzione di carriera, deducendo, però, che essa fosse errata,
così come l'indicazione contenuta nei cedolini dello stipendio, della fascia di anzianità 15/20 a fronte dell'espletamento del proprio servizio di ruolo per quasi 36 anni.
3 Ha agito in giudizio, quindi, per ottenere la corretta ricostruzione della carriera oltre al risarcimento del danno da parte del , in termini di CP_1
lucro cessante o comunque il riconoscimento delle differenze retributive maturate nel tempo e quantificate nella somma complessiva di € 119.797,90 ed ha concluso come in epigrafe, anche nei confronti di al fine del ricalcolo degli CP_6
emolumenti previdenziali omessi.
Costituendosi in giudizio, il convenuto ha eccepito: il difetto di CP_1
legittimazione passiva di , la prescrizione di tutti i crediti antecedenti CP_6
al quinquennio a ritroso dalla notifica del ricorso e nel merito, ha contestato le domande della ricorrente, concludendo come in epigrafe.
a propria volta, ha eccepito la propria estraneità dalle vicende del CP_6
giudizio ed ha concluso come in epigrafe.
La causa, dopo diversi rinvii volti alla precisazione da parte della ricorrente delle proprie domande e dei conteggi da essa effettuati - e la riduzione, nelle
Part more, della propria pretesa, in ragione dell'eccezione di prescrizione del ,
riquantificata in € 35.839,00 - viene ora in decisione, dopo che il ha CP_8
dato atto di avere provveduto al pagamento delle somme non prescritte e della dichiarazione della ricorrente di avere ricevuto il pagamento delle somme satisfattive delle propria pretesa nei limiti della prescrizione, sin dall'aprile del 2024.
Le parti hanno entrambe chiesto che venisse dichiarata cessata la materia del
Part contendere, ma parte ricorrente ha chiesto la condanna del alla rifusione delle spese di lite in ragione del tempo intercorso tra l'instaurazione del
Part giudizio e il pagamento, mentre il ha chiesto la compensazione delle spese in ragione, sia della congruita del pagamento effettuato con quanto accertato con il decreto di ricostruzione della carriera della ricorrente, sia in considerazione dell'accoglimento della domanda in misura pari a circa un terzo della pretesa della ricorrente.
4 ha preso atto della domanda di cessazione della materia del contendere CP_6
riservandosi ogni eventuale successiva azione ritenuta esperibile.
A seguito dell'adempimento in via amministrativa da parte del CP_1
convenuto, è venuta effettivamente meno la materia del contendere tra la
Part ricorrente ed il .
Solo ai fini della regolamentazione delle spese, quindi, deve farsi applicazione del c.d. principio della “soccombenza virtuale”.
Part Per quanto il abbia provveduto al pagamento della somma ritenuta anche dalla ricorrente satisfattiva delle sue pretese (in considerazione della fondatezza dell'eccezione di prescrizione formulata dal ) nelle more CP_1
del presente giudizio, non può non rilevarsi come, rispetto alla domanda originariamente svolta dalla ricorrente, le somme ad essa effettivamente dovute siano di gran lunga inferiori a quanto dalla stessa indicato con il proprio ricorso, costituendone all'incirca un terzo.
Ritiene questo giudice che sussistano, allora, giustificati motivi per compensare
Part per metà le stese di lite tra la ricorrente ed il con condanna del CP_1
al pagamento della residua metà, liquidata come in dispositivo e con distrazione a favore dei legali della ricorrente.
Quanto al regolamento delle spese tra la ricorrente ed non potendo certo CP_6
ritenere che, in relazione alle somme riconosciute come dovute alla ricorrente
Part dal , il MINISTERO non abbia adempiuto ai suoi obblighi contributivi, né
essendoci alcuna contestazione in merito da parte della ricorrente, la ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite a favore di CP_6
liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
2956/2023 promossa da contro Parte_1 Controparte_9
[...
[...] [
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
[...] CP_6
disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa per metà le spese del giudizio tra ed il Parte_1
, in persona del Ministro pro-tempore Controparte_1
e condanna il al pagamento, a favore della ricorrente, della CP_1
restante metà, che liquida in € 1.900,00, oltre 15% spese generali ed accessori di legge, da distrarsi a favore dei legali della ricorrente antistatarii;
condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_1 CP_6
in persona del legale rappresentate pro tempore, che liquida in complessivi
€ 1.870,00, oltre 15% spese genarli ed accessori di legge.
Genova, 17 dicembre 2025
Il Giudice
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