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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/03/2025, n. 1678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1678 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
R e p ub bl ic a I t al i an a in nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n.6096 R.G.A.C. dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 22/05/2024 e vertente
TRA
, (C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall' Avvocato Roberta Moretti (C.F. C.F._2
e dall'Avv. Domenico Buzzacconi C.F._3
) ed elettivamente domiciliati presso lo studio CodiceFiscale_4 dell'Avv. Roberto Gaglione in Roma, Via Gioacchino Rossini n° 26, giusta procura in atti;
Appellanti
E
(C.F. ), rappresentato e difeso TE C.F._5 dall'Avv. Attilio Turchetta (C.F. ) ed elettivamente C.F._6 domiciliato presso il suo studio in Roma, Via degli Scipioni n° 297/A, giusta procura in atti;
Appellato
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 189/2018 del Tribunale di Cassino, pubblicata in data 12/02/2018
Conclusioni
Per l'appellante “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta e disattesa ogni avversa deduzione ed eccezione, in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento dei dedotti motivi, riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto riconoscere e dichiarare che il Sig. non ha mai esercitato alcun TE possesso del terreno in Pico (FR) in catasto al Foglio 15 mapp. 137, 135 e 84 e, per l'effetto, rigettare ogni domanda dal medesimo proposta;
condannare il medesimo al pagamento, in favore dei Sigg.ri , di TE Parte_1 tutte le spese di lite del primo grado e del giudizio di impugnazione”
Per l'appellato “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita:
1. Rigettare l'appello proposto da e perché infondato in fatto e Parte_1 Parte_2 diritto per tutti i motivi innanzi dedotti e confermare la sentenza di primo grado.
2. Condannare gli appellanti in solido tra loro al pagamento delle spese processuali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 20 gennaio 2010 esponeva di essere TE possessore e proprietario di un terreno e che tale diritto risultava anche dalla successione presentata in occasione del decesso del proprio genitore,
[...]
, avvenuto il 15 gennaio 1991; Per_1 che dal 2009 si era illegittimamente impossessata del terreno, Parte_1 chiedeva, pertanto, di essere reintegrato nel possesso del fondo sito in Pico, alla località Farnese, in catasto fol. 15, particella 137, con tutti gli annessi e connessi, addizioni e pertinenze, ivi compresa la casa colonica esistente sul predio, con ordine ad di rilasciarlo e di astenersi da ogni azione o Parte_1 comportamento che valgano a privare o diminuire il possesso esercitato dal sul fondo stesso. TE
Si costituiva e interveniva volontariamente, quale litisconsorte Parte_1 necessario, che contestavano in fatto e diritto quanto Parte_2 affermato da parte ricorrente. Entrambi sostenevano che non TE
2 aveva mai posseduto né era mai stato il proprietario del terreno oggetto di causa, che era stato posseduto sempre ed esclusivamente dalla famiglia di con il consenso esplicito del proprietario della particella n. 137, Parte_1
e, dopo la sua morte, dei suoi eredi. Persona_2
Nel frattempo, il ricorrente dichiarava di voler estendere la domanda alle particelle 135 e 84 non richiamate nel ricorso introduttivo per errore materiale.
A seguito del rigetto dell'istanza, provvedeva ad instaurare TE altro giudizio che veniva riunito al primo.
Con ordinanza del 19 febbraio 2014 il Giudice rigettava il ricorso possessorio.
Contro tale ordinanza proponeva reclamo al Collegio che, con ordinanza CP_1 depositata il giorno 11 giugno 2014, in accoglimento del reclamo, ordinava ad e di reintegrare il ricorrente nel possesso Parte_1 Parte_2 dei terreni.
Con ricorso ex art. 703 comma 4 cpc, depositato il 4 agosto 2014, Parte_1
e instauravano il giudizio di merito.
[...] Parte_2
Nel corso di questo giudizio le parti non invocavano l'ammissione di mezzi istruttori e all'udienza del 16 febbraio 2015 chiedevano fissarsi l'udienza di precisazione delle conclusioni. Il Giudice, tuttavia, rimetteva la causa sul ruolo e disponeva l'interrogatorio libero delle parti ai sensi dell'art. 117 cpc.
Con sentenza n. 189/2018 il Tribunale di Cassino cosi provvedeva: “Rigetta le domande formulate da e e conferma Parte_1 Parte_2
l'ordinanza collegiale depositata il giorno 11 giugno 2014 n. 1580 rep. Rigetta tutte le altre richieste. Condanna gli odierni attori al pagamento delle spese di questo giudizio che si liquidano in complessivi euro 4835,00 oltre accessori.”
Avverso tale sentenza e hanno proposto Parte_2 Parte_1 appello.
Si è costituito contestando nel merito l'appello chiedendone il TE rigetto.
All'udienza del 22 Maggio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
Con il primo motivo di appello rubricato “violazione dell'art. 703 -Errata applicazione di norme di legge-” gli appellanti lamentano che, per il solo fatto di aver introdotto la fase di merito, vengono considerati "attori", con conseguente
3 attribuzione ai medesimi dell'onere di provare la fondatezza della domanda, mentre la circostanza che gli odierni appellanti hanno dato impulso alla fase di merito non gli fa assumere tale qualità.
Il motivo è infondato.
L'art. 703 c.p.c. dispone che: le domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso [c.c. 1168, 1169, 1170] si propongono con ricorso al giudice competente a norma dell'articolo 21. Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669 bis e seguenti, in quanto compatibili. L'ordinanza che accoglie o respinge la domanda è reclamabile ai sensi dell'articolo 669 terdecies.
Se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a sé l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. Si applica l'articolo 669 novies, terzo comma.
A prescindere dal dato letterale costituito dall'aver indicato gli come Parte_1 attori, non emerge dalla sentenza nessuna inversione dell'onere della prova.
Nella sostanza il Giudice di prime cure si è limitato ad evidenziare che nessun altro elemento nuovo è emerso nella fase di merito rispetto alla fase precedente e pertanto lo stesso ha ritenuto la tutela possessoria accoglibile, evidenziando che non erano stati richiesti nuovi mezzi di prova e che, pertanto, la decisione era stata presa sulla base delle risultanze istruttorie delle fasi precedenti.
Emerge poi con chiarezza dal dispositivo della sentenza che la posizione delle parti è stata correttamente valutata laddove si specifica che il Tribunale “Rigetta le domande formulate da e e conferma Parte_1 Parte_2
l'ordinanza collegiale depositata il giorno 11 giugno 2014 n. 1580 rep”.
Con il secondo motivo di appello rubricato “Violazione dell'art. 115 c.p.c. - omessa valutazione delle prove - gli appellanti censurano la sentenza in quanto il materiale probatorio acquisito nella fase sommaria era pienamente utilizzabile dal giudice del merito, che conformemente all'art. 115 c.p.c. avrebbe potuto e dovuto porlo a base del proprio convincimento;
egli, per contro, ha erroneamente ritenuto che fosse necessario produrre ulteriori elementi di prova rispetto alla fase del reclamo (dove peraltro il collegio si è limitato a rivedere e
4 reinterpretare le risultanze della fase sommaria), omettendo di considerare quanto già acquisito agli atti e violando in tal modo il disposto dell'art. 115 c.p.c.
Con il terzo motivo di appello rubricato “Violazione degli artt. 116 c.p.c. e 117
c.p.c. -Errata valutazione delle prove- Motivazione carente ed in ogni caso illogica, contraddittoria, inadeguata ed insufficiente” gli appellanti censurano la sentenza in quanto il Giudice avrebbe completamente disatteso le risultanze istruttorie e quanto precedentemente deciso con l'ordinanza del 21.02.2014, limitandosi a confermare le statuizioni del collegio senza fornire adeguata motivazione in merito. In sostanza, la motivazione del cambio di prospettiva del giudice di primo grado è giustificata solo ed unicamente dalla "diversa interpretazione" del Collegio che il GI, lungi dall'esaminare, sposa in pieno senza spiegare quali elementi rendano l'interpretazione collegiale più corretta rispetto a quella fatta dallo stesso giudicante in sede sommaria.
I due motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi.
Innanzi tutto, il giudice di prime cure ha evidenziato che nella fase di merito si
è tenuto conto del materiale probatorio acquisito nella fase cautelare, successivamente vagliato in sede di reclamo e sulla base del quale il giudicante ha ritenuto di confermare la decisione del Collegio.
Deve evidenziarsi che gli odierni appellanti pur contestando l'esercizio del possesso sul fondo da parte di hanno chiarito di utilizzare detto TE terreno sulla base di un consenso del proprietario dello stesso. Inoltre, spiegano di aver avuto in affitto il fondo dall'effettiva proprietaria, , tramite il Per_3 suo procuratore.
Quanto alle deposizioni degli informatori deve evidenziarsi, conformemente a quanto osservato dal Collegio, che, sebbene siano stati rappresentati alcuni episodi di esercizio del possesso ad opera del può ritenersi dimostrato la CP_1 natura del rapporto dell'appellato con il terreno.
sentito quale informatore all'udienza del 17 Settembre 2010 Testimone_1 dichiara “Mi sono portato sul terreno sito in Pico nel mese di Agosto 2008 per pulire, tagliare l'erba. ADR “Mi sono portato sul fondo unitamente al ricorrente ed abbiamo effettuato il taglio dell'erba senza incontrare persona;
il terreno non
5 risulta recintato”. ADR “Per raggiungere il terreno a bordo della vettura dalla strada Nazionale sono passato su un ponticello e poi sono entrato in un cancello che riconosco nella foto, anzi sono entrato dal cancello che riconosco nella foto
3-4 del fascicolo di parte ricorrente e poi ho attraversato un ponticello e percorrendo la strada che si nota nelle foto ho attraversato il fondo di Parte_2
e dopo avere lasciato la vettura sono arrivato sul fondo del
[...] CP_1
Penso che ho parcheggiato la mia autovettura al confine tra il fondo del d CP_1 il fondo dell' individuato da un muro a secco ho provveduto a pulire Parte_1 dell'erba che era presente intorno al rudere del il lavoro è durato circa CP_1 mezza giornata ed eravamo in tre persone, io e TE [...]
. ADR “Durante il lavoro non abbiamo visto i resistenti”. Per_4
Analoga deposizione è quella di che all'udienza dell'8 Novembre Testimone_2
2010 dichiara “Conosco il terreno oggetto di causa, poiché abito a meno di un chilometro di distanza e spesso mi sono portata sul terreno, per coltivare le piante di olivo, frutta e ciò è avvenuto per molti anni e ultimamente anche nel
2008 e agli inizi del 2009”. Ed ancora “Provvedevo alla coltivazione su incarico di e mi sono portata sul fondo in compagnia della moglie del TE
. “Sul terreno esiste un manufatto rurale, le cui chiavi sono nella CP_1 disponibilità del Sig. il quale provvedeva ad aprire il manufatto TE ogni qualvolta dovevamo ricoverarvi gli attrezzi agricoli”.
, sentito dalla Legione Carabinieri Lazio -stazione di Sora – dichiara Tes_3
“Conosco il Sig. , in quanto è il fratello del mio defunto genitore TE
ADR “Da quanto mi risulta il non è l'unico proprietario Per_5 TE del fondo in questione ma bensì, uno dei quattro eredi del defunto
[...]
. ADR “In passato la proprietà del fondo era di , fratello di Per_1 Persona_2
(mio nonno).” “Premetto che ci sono nato in [...] fondo e precisamente Per_1 nell'abitazione ivi esistente, e li sono vissuto unitamente alla mia famiglia e ai miei nonni e con mio zio , fino all'anno 1965”. , TE Parte_3 sentito dalla Legione Carabinieri Lazio -stazione di Pico ha dichiarato che ADR
“Io ricordo che fino a sette-otto anni fa (testimonianza risale al 2012)
[...]
e sua sorella andavano a coltivare quel terreno che CP_1 CP_2 preciso in parte è roccioso.” , sentito dalla Legione Persona_4
6 Carabinieri Lazio -stazione di Pico- “ Si, il terreno di cui mi chiedete è sempre stato della famiglia Infatti, mi ricordo che sin da quando ero bambino CP_1 quella terra era del padre di . Posso dire che in diverse occasioni, fino CP_1
a luglio/agosto 2009, sono andato ad aiutare a pulire quel terreno”. CP_1 sentito dalla Legione Carabinieri Lazio -stazione di Pico- ha Testimone_4 dichiarato “ Da quando sono fidanzato con quella che poi è diventata mia moglie, cioè dal 1988, e fino a sei/sette anni fa (testimonianza del 2013) tutti gli anni sono andato insieme a , ed altre persone chiamate in aiuto, CP_1 Per_5 su quel terreno per effettuare le pulizie. Le operazioni venivano fatte prevalentemente prima dell'estate per evitare incendi in quanto in prossimità di quel terreno vi erano delle case”. Alla domanda se il terreno era ancora coltivato da risponde “Non sono in grado di dirlo. Posso dire che so che TE
ha avuto dei problemi con dei vicini circa la proprietà del terreno in CP_1 questione”.
Nonostante alcune dichiarazioni contrastanti da parte degli informatori indicati dai resistenti , , ) deve ritenersi, CP_3 Tes_1 Controparte_4 conformemente a quanto sostenuto in sede di reclamo, che valutate le risultanze dell'istruttoria emerge l'esistenza di una consolidata situazione di possesso dei terreni oggetto di causa in capo al ricorrente e alla sua famiglia.
Sebbene non emerga la prova dell'esercizio continuo e non interrotto del possesso medesimo per un determinato periodo di tempo, dalle riportate deposizioni emerge, comunque, che la famiglia del ricorrente ha potuto nel corso degli anni prendersi cura del terreno in questione, anche incaricando terzi, di natura non occasionale tale da far ritenere che abbia dimostrato il CP_1 possesso utile per l'azione di reintegrazione.
Considerato poi che la condotta lesiva non è contestata e che può ritenersi sussistere l'elemento soggettivo che completa i presupposti dello spoglio, che risiede nella coscienza e volontà dell'autore di compiere l'atto materiale nel quale si sostanzia lo stesso, indipendentemente dalla convinzione dell'agente di operare secondo diritto, l'appello va rigettato.
7 Le spese del presente grado di giudizio, liquidate secondo il DM 55/2014, vengono poste a carico della parte appellante e distratte in favore dell'avv. Attilio
Turchetta, dichiaratosi antistatario.
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_2
e , avverso la sentenza n. 189/2018 del Tribunale di
[...] Parte_1
Cassino, pubblicata in data 12/02/2018, così provvede: rigetta l'appello; condanna gli appellanti alla rifusione delle spese di giudizio del grado, liquidate in € 3.966,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore della parte appellata che si è dichiarato antistatario;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR
n. 115/2002.
Roma, 12.2.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Assunta Marini Franco Petrolati
8
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n.6096 R.G.A.C. dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 22/05/2024 e vertente
TRA
, (C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall' Avvocato Roberta Moretti (C.F. C.F._2
e dall'Avv. Domenico Buzzacconi C.F._3
) ed elettivamente domiciliati presso lo studio CodiceFiscale_4 dell'Avv. Roberto Gaglione in Roma, Via Gioacchino Rossini n° 26, giusta procura in atti;
Appellanti
E
(C.F. ), rappresentato e difeso TE C.F._5 dall'Avv. Attilio Turchetta (C.F. ) ed elettivamente C.F._6 domiciliato presso il suo studio in Roma, Via degli Scipioni n° 297/A, giusta procura in atti;
Appellato
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 189/2018 del Tribunale di Cassino, pubblicata in data 12/02/2018
Conclusioni
Per l'appellante “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta e disattesa ogni avversa deduzione ed eccezione, in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento dei dedotti motivi, riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto riconoscere e dichiarare che il Sig. non ha mai esercitato alcun TE possesso del terreno in Pico (FR) in catasto al Foglio 15 mapp. 137, 135 e 84 e, per l'effetto, rigettare ogni domanda dal medesimo proposta;
condannare il medesimo al pagamento, in favore dei Sigg.ri , di TE Parte_1 tutte le spese di lite del primo grado e del giudizio di impugnazione”
Per l'appellato “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita:
1. Rigettare l'appello proposto da e perché infondato in fatto e Parte_1 Parte_2 diritto per tutti i motivi innanzi dedotti e confermare la sentenza di primo grado.
2. Condannare gli appellanti in solido tra loro al pagamento delle spese processuali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 20 gennaio 2010 esponeva di essere TE possessore e proprietario di un terreno e che tale diritto risultava anche dalla successione presentata in occasione del decesso del proprio genitore,
[...]
, avvenuto il 15 gennaio 1991; Per_1 che dal 2009 si era illegittimamente impossessata del terreno, Parte_1 chiedeva, pertanto, di essere reintegrato nel possesso del fondo sito in Pico, alla località Farnese, in catasto fol. 15, particella 137, con tutti gli annessi e connessi, addizioni e pertinenze, ivi compresa la casa colonica esistente sul predio, con ordine ad di rilasciarlo e di astenersi da ogni azione o Parte_1 comportamento che valgano a privare o diminuire il possesso esercitato dal sul fondo stesso. TE
Si costituiva e interveniva volontariamente, quale litisconsorte Parte_1 necessario, che contestavano in fatto e diritto quanto Parte_2 affermato da parte ricorrente. Entrambi sostenevano che non TE
2 aveva mai posseduto né era mai stato il proprietario del terreno oggetto di causa, che era stato posseduto sempre ed esclusivamente dalla famiglia di con il consenso esplicito del proprietario della particella n. 137, Parte_1
e, dopo la sua morte, dei suoi eredi. Persona_2
Nel frattempo, il ricorrente dichiarava di voler estendere la domanda alle particelle 135 e 84 non richiamate nel ricorso introduttivo per errore materiale.
A seguito del rigetto dell'istanza, provvedeva ad instaurare TE altro giudizio che veniva riunito al primo.
Con ordinanza del 19 febbraio 2014 il Giudice rigettava il ricorso possessorio.
Contro tale ordinanza proponeva reclamo al Collegio che, con ordinanza CP_1 depositata il giorno 11 giugno 2014, in accoglimento del reclamo, ordinava ad e di reintegrare il ricorrente nel possesso Parte_1 Parte_2 dei terreni.
Con ricorso ex art. 703 comma 4 cpc, depositato il 4 agosto 2014, Parte_1
e instauravano il giudizio di merito.
[...] Parte_2
Nel corso di questo giudizio le parti non invocavano l'ammissione di mezzi istruttori e all'udienza del 16 febbraio 2015 chiedevano fissarsi l'udienza di precisazione delle conclusioni. Il Giudice, tuttavia, rimetteva la causa sul ruolo e disponeva l'interrogatorio libero delle parti ai sensi dell'art. 117 cpc.
Con sentenza n. 189/2018 il Tribunale di Cassino cosi provvedeva: “Rigetta le domande formulate da e e conferma Parte_1 Parte_2
l'ordinanza collegiale depositata il giorno 11 giugno 2014 n. 1580 rep. Rigetta tutte le altre richieste. Condanna gli odierni attori al pagamento delle spese di questo giudizio che si liquidano in complessivi euro 4835,00 oltre accessori.”
Avverso tale sentenza e hanno proposto Parte_2 Parte_1 appello.
Si è costituito contestando nel merito l'appello chiedendone il TE rigetto.
All'udienza del 22 Maggio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
Con il primo motivo di appello rubricato “violazione dell'art. 703 -Errata applicazione di norme di legge-” gli appellanti lamentano che, per il solo fatto di aver introdotto la fase di merito, vengono considerati "attori", con conseguente
3 attribuzione ai medesimi dell'onere di provare la fondatezza della domanda, mentre la circostanza che gli odierni appellanti hanno dato impulso alla fase di merito non gli fa assumere tale qualità.
Il motivo è infondato.
L'art. 703 c.p.c. dispone che: le domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso [c.c. 1168, 1169, 1170] si propongono con ricorso al giudice competente a norma dell'articolo 21. Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669 bis e seguenti, in quanto compatibili. L'ordinanza che accoglie o respinge la domanda è reclamabile ai sensi dell'articolo 669 terdecies.
Se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a sé l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. Si applica l'articolo 669 novies, terzo comma.
A prescindere dal dato letterale costituito dall'aver indicato gli come Parte_1 attori, non emerge dalla sentenza nessuna inversione dell'onere della prova.
Nella sostanza il Giudice di prime cure si è limitato ad evidenziare che nessun altro elemento nuovo è emerso nella fase di merito rispetto alla fase precedente e pertanto lo stesso ha ritenuto la tutela possessoria accoglibile, evidenziando che non erano stati richiesti nuovi mezzi di prova e che, pertanto, la decisione era stata presa sulla base delle risultanze istruttorie delle fasi precedenti.
Emerge poi con chiarezza dal dispositivo della sentenza che la posizione delle parti è stata correttamente valutata laddove si specifica che il Tribunale “Rigetta le domande formulate da e e conferma Parte_1 Parte_2
l'ordinanza collegiale depositata il giorno 11 giugno 2014 n. 1580 rep”.
Con il secondo motivo di appello rubricato “Violazione dell'art. 115 c.p.c. - omessa valutazione delle prove - gli appellanti censurano la sentenza in quanto il materiale probatorio acquisito nella fase sommaria era pienamente utilizzabile dal giudice del merito, che conformemente all'art. 115 c.p.c. avrebbe potuto e dovuto porlo a base del proprio convincimento;
egli, per contro, ha erroneamente ritenuto che fosse necessario produrre ulteriori elementi di prova rispetto alla fase del reclamo (dove peraltro il collegio si è limitato a rivedere e
4 reinterpretare le risultanze della fase sommaria), omettendo di considerare quanto già acquisito agli atti e violando in tal modo il disposto dell'art. 115 c.p.c.
Con il terzo motivo di appello rubricato “Violazione degli artt. 116 c.p.c. e 117
c.p.c. -Errata valutazione delle prove- Motivazione carente ed in ogni caso illogica, contraddittoria, inadeguata ed insufficiente” gli appellanti censurano la sentenza in quanto il Giudice avrebbe completamente disatteso le risultanze istruttorie e quanto precedentemente deciso con l'ordinanza del 21.02.2014, limitandosi a confermare le statuizioni del collegio senza fornire adeguata motivazione in merito. In sostanza, la motivazione del cambio di prospettiva del giudice di primo grado è giustificata solo ed unicamente dalla "diversa interpretazione" del Collegio che il GI, lungi dall'esaminare, sposa in pieno senza spiegare quali elementi rendano l'interpretazione collegiale più corretta rispetto a quella fatta dallo stesso giudicante in sede sommaria.
I due motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi.
Innanzi tutto, il giudice di prime cure ha evidenziato che nella fase di merito si
è tenuto conto del materiale probatorio acquisito nella fase cautelare, successivamente vagliato in sede di reclamo e sulla base del quale il giudicante ha ritenuto di confermare la decisione del Collegio.
Deve evidenziarsi che gli odierni appellanti pur contestando l'esercizio del possesso sul fondo da parte di hanno chiarito di utilizzare detto TE terreno sulla base di un consenso del proprietario dello stesso. Inoltre, spiegano di aver avuto in affitto il fondo dall'effettiva proprietaria, , tramite il Per_3 suo procuratore.
Quanto alle deposizioni degli informatori deve evidenziarsi, conformemente a quanto osservato dal Collegio, che, sebbene siano stati rappresentati alcuni episodi di esercizio del possesso ad opera del può ritenersi dimostrato la CP_1 natura del rapporto dell'appellato con il terreno.
sentito quale informatore all'udienza del 17 Settembre 2010 Testimone_1 dichiara “Mi sono portato sul terreno sito in Pico nel mese di Agosto 2008 per pulire, tagliare l'erba. ADR “Mi sono portato sul fondo unitamente al ricorrente ed abbiamo effettuato il taglio dell'erba senza incontrare persona;
il terreno non
5 risulta recintato”. ADR “Per raggiungere il terreno a bordo della vettura dalla strada Nazionale sono passato su un ponticello e poi sono entrato in un cancello che riconosco nella foto, anzi sono entrato dal cancello che riconosco nella foto
3-4 del fascicolo di parte ricorrente e poi ho attraversato un ponticello e percorrendo la strada che si nota nelle foto ho attraversato il fondo di Parte_2
e dopo avere lasciato la vettura sono arrivato sul fondo del
[...] CP_1
Penso che ho parcheggiato la mia autovettura al confine tra il fondo del d CP_1 il fondo dell' individuato da un muro a secco ho provveduto a pulire Parte_1 dell'erba che era presente intorno al rudere del il lavoro è durato circa CP_1 mezza giornata ed eravamo in tre persone, io e TE [...]
. ADR “Durante il lavoro non abbiamo visto i resistenti”. Per_4
Analoga deposizione è quella di che all'udienza dell'8 Novembre Testimone_2
2010 dichiara “Conosco il terreno oggetto di causa, poiché abito a meno di un chilometro di distanza e spesso mi sono portata sul terreno, per coltivare le piante di olivo, frutta e ciò è avvenuto per molti anni e ultimamente anche nel
2008 e agli inizi del 2009”. Ed ancora “Provvedevo alla coltivazione su incarico di e mi sono portata sul fondo in compagnia della moglie del TE
. “Sul terreno esiste un manufatto rurale, le cui chiavi sono nella CP_1 disponibilità del Sig. il quale provvedeva ad aprire il manufatto TE ogni qualvolta dovevamo ricoverarvi gli attrezzi agricoli”.
, sentito dalla Legione Carabinieri Lazio -stazione di Sora – dichiara Tes_3
“Conosco il Sig. , in quanto è il fratello del mio defunto genitore TE
ADR “Da quanto mi risulta il non è l'unico proprietario Per_5 TE del fondo in questione ma bensì, uno dei quattro eredi del defunto
[...]
. ADR “In passato la proprietà del fondo era di , fratello di Per_1 Persona_2
(mio nonno).” “Premetto che ci sono nato in [...] fondo e precisamente Per_1 nell'abitazione ivi esistente, e li sono vissuto unitamente alla mia famiglia e ai miei nonni e con mio zio , fino all'anno 1965”. , TE Parte_3 sentito dalla Legione Carabinieri Lazio -stazione di Pico ha dichiarato che ADR
“Io ricordo che fino a sette-otto anni fa (testimonianza risale al 2012)
[...]
e sua sorella andavano a coltivare quel terreno che CP_1 CP_2 preciso in parte è roccioso.” , sentito dalla Legione Persona_4
6 Carabinieri Lazio -stazione di Pico- “ Si, il terreno di cui mi chiedete è sempre stato della famiglia Infatti, mi ricordo che sin da quando ero bambino CP_1 quella terra era del padre di . Posso dire che in diverse occasioni, fino CP_1
a luglio/agosto 2009, sono andato ad aiutare a pulire quel terreno”. CP_1 sentito dalla Legione Carabinieri Lazio -stazione di Pico- ha Testimone_4 dichiarato “ Da quando sono fidanzato con quella che poi è diventata mia moglie, cioè dal 1988, e fino a sei/sette anni fa (testimonianza del 2013) tutti gli anni sono andato insieme a , ed altre persone chiamate in aiuto, CP_1 Per_5 su quel terreno per effettuare le pulizie. Le operazioni venivano fatte prevalentemente prima dell'estate per evitare incendi in quanto in prossimità di quel terreno vi erano delle case”. Alla domanda se il terreno era ancora coltivato da risponde “Non sono in grado di dirlo. Posso dire che so che TE
ha avuto dei problemi con dei vicini circa la proprietà del terreno in CP_1 questione”.
Nonostante alcune dichiarazioni contrastanti da parte degli informatori indicati dai resistenti , , ) deve ritenersi, CP_3 Tes_1 Controparte_4 conformemente a quanto sostenuto in sede di reclamo, che valutate le risultanze dell'istruttoria emerge l'esistenza di una consolidata situazione di possesso dei terreni oggetto di causa in capo al ricorrente e alla sua famiglia.
Sebbene non emerga la prova dell'esercizio continuo e non interrotto del possesso medesimo per un determinato periodo di tempo, dalle riportate deposizioni emerge, comunque, che la famiglia del ricorrente ha potuto nel corso degli anni prendersi cura del terreno in questione, anche incaricando terzi, di natura non occasionale tale da far ritenere che abbia dimostrato il CP_1 possesso utile per l'azione di reintegrazione.
Considerato poi che la condotta lesiva non è contestata e che può ritenersi sussistere l'elemento soggettivo che completa i presupposti dello spoglio, che risiede nella coscienza e volontà dell'autore di compiere l'atto materiale nel quale si sostanzia lo stesso, indipendentemente dalla convinzione dell'agente di operare secondo diritto, l'appello va rigettato.
7 Le spese del presente grado di giudizio, liquidate secondo il DM 55/2014, vengono poste a carico della parte appellante e distratte in favore dell'avv. Attilio
Turchetta, dichiaratosi antistatario.
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_2
e , avverso la sentenza n. 189/2018 del Tribunale di
[...] Parte_1
Cassino, pubblicata in data 12/02/2018, così provvede: rigetta l'appello; condanna gli appellanti alla rifusione delle spese di giudizio del grado, liquidate in € 3.966,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore della parte appellata che si è dichiarato antistatario;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR
n. 115/2002.
Roma, 12.2.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Assunta Marini Franco Petrolati
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