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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 22/05/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 756/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Cristina Russo Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. sopra indicato, avente ad oggetto: divorzio contenzioso, promossa da
, (C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Irene
G.G. Bottitta;
-ricorrente- contro
(C.F. ) nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente a [...], rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, per procura in atti, dall'avv. Eliana Maccarrone e dall'avv. Fabiola Maccarrone;
-resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. del 12.02.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.07.2023, il ricorrente ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il rito concordatario, in Troina, il 18.04.2009, con
[...]
dall'unione con la quale sono nati i figli (nata a [...] il [...]) e CP_1 Persona_1
(nato a [...] il [...]), di cui ha chiesto l'affido condiviso, con collocazione Persona_2 presso di sé. Il ricorrente ha quindi chiesto al Tribunale adito di disporre l'assegnazione della casa familiare in suo favore, nonché l'obbligo della madre di contribuire al mantenimento dei figli, versandogli un congruo assegno mensile, oltre alla distrazione in suo favore dell'assegno unico.
Al riguardo il ricorrente ha dedotto che, con sentenza n. 324/2022 del 10/05/2022, il Tribunale di
Enna ha pronunciato la loro separazione personale e di non essersi più riconciliato con la moglie.
La resistente, costituitasi in giudizio, mentre ha aderito alla domanda di divorzio e alla richiesta di affido condiviso dei figli, si è opposta alla richiesta del collocamento dei figli presso il ricorrente, nonché alla conseguente domanda di assegnazione della casa coniugale in suo favore, chiedendo la conferma di quanto già statuito in sede di separazione anche riguardo al pagamento di un assegno di mantenimento in favore dei figli da parte del ricorrente.
Dopo aver ascoltato le parti all'udienza del 03.04.2024, è stato disposto l'ascolto della figlia più grande, . Per_1
All'udienza del 12.02.2025, il procuratore di parte resistente ha rinunciato all'ascolto del figlio minore di anni dieci. Entrambe le parti hanno espressamente rinunciato all'emissione dei Per_2 provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 473 bis 22 c.p.c., chiedendo la decisione della causa.
I procuratori delle parti hanno quindi discusso la causa e precisato le conclusioni, rappresentando che da settembre 2024 entrambi i figli sono tornati a vivere con la madre rientrata a Troina nella casa coniugale. Il ricorrente ha quindi dichiarato di rinunciare alle domande dirette ad ottenere il collocamento dei figli presso di sé e l'assegno di mantenimento;
mentre parte resistente ha insistito nella domanda diretta ad ottenere la corresponsione di un assegno di mantenimento per i figli come disposto in sede di separazione, nonché nell'assegnazione della casa coniugale.
Ciò premesso, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n.
898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di divorzio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto, infatti, risulta dimostrato dalla produzione della copia della sentenza di separazione resa dal Tribunale di Enna, ormai irrevocabile, mentre la protrazione di tale regime, per il periodo stabilito dalla legge, deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione. L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti.
Venendo ai rapporti con la prole, in conformità alla concorde richiesta delle parti sul punto, e Per_1 vanno affidati ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre, con la quale attualmente Per_2 convivono e hanno sempre convissuto ad eccezione di un breve periodo.
La casa familiare deve pertanto restare assegnata a Controparte_1
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita del padre, in assenza di ulteriori e diversi elementi va confermato quanto stabilito dalla sentenza di separazione. Pertanto, salvo diversi accordi tra le parti, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli il lunedì ed il mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 20.30 nonché dalle ore 15.30 del venerdì alle ore 20.30 della domenica;
per quindici giorni (anche consecutivi) nel periodo estivo;
per sette giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale
o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della festività della Pasqua o di quella del lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale.
Relativamente all'assegno di mantenimento di e in difetto di ulteriori e diversi elementi Per_1 Per_2 di giudizio, e considerata la giovane età di entrambi i genitori, non può che confermarsi la misura dell'assegno - già stabilita in sede di separazione - pari all'importo di euro 300,00 mensili, da rivalutarsi annualmente, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Sul punto va evidenziato che le asserite condizioni di precarietà in cui verserebbe il Parte_1 non possono di certo valere ad esimerlo dall'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli.
Ed invero, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, nell'imporre il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 - che oggi rinvia all'art. 316 bis c.c. - non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr
Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974). Pertanto, neppure lo stato di disoccupazione del genitore non affidatario non può comunque giustificare il venir meno dell'obbligo di mantenimento, il quale, in assenza di altri parametri, va quantificato sulla scorta della capacità lavorativa generica.
Ai fini della regolamentazione delle spese del giudizio, attesa la natura della causa e l'esito complessivo del giudizio, appare congruo disporne l'integrale compensazione.
***
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M., dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Troina il
18.04.2009 tra , nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
e nata a [...] il [...], c.f. C.F._1 Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune C.F._2 di Troina, al 1, P. 2 S.A. anno 2009; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei minori (n. a Nicosia il Persona_1
09.07.2009) e (n. a Nicosia il 18.06.2014), con collocazione presso la madre;
Persona_2 assegna la casa coniugale sita in Troina (EN) in Via San Silvestro n. 83 p.3, a
[...]
CP_1 disciplina il diritto di visita del padre come in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 Controparte_1 entro giorno 5 di ogni mese, un assegno dell'importo complessivo di € 300,00 mensili per il mantenimento dei figli (in ragione di euro 150,00 per ciascuno), oltre il 50% delle spese straordinarie, da adeguarsi automaticamente ogni anno con riferimento agli indici ISTAT;
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 21.05.2025
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Cristina Russo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Cristina Russo Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. sopra indicato, avente ad oggetto: divorzio contenzioso, promossa da
, (C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Irene
G.G. Bottitta;
-ricorrente- contro
(C.F. ) nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente a [...], rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, per procura in atti, dall'avv. Eliana Maccarrone e dall'avv. Fabiola Maccarrone;
-resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. del 12.02.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.07.2023, il ricorrente ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il rito concordatario, in Troina, il 18.04.2009, con
[...]
dall'unione con la quale sono nati i figli (nata a [...] il [...]) e CP_1 Persona_1
(nato a [...] il [...]), di cui ha chiesto l'affido condiviso, con collocazione Persona_2 presso di sé. Il ricorrente ha quindi chiesto al Tribunale adito di disporre l'assegnazione della casa familiare in suo favore, nonché l'obbligo della madre di contribuire al mantenimento dei figli, versandogli un congruo assegno mensile, oltre alla distrazione in suo favore dell'assegno unico.
Al riguardo il ricorrente ha dedotto che, con sentenza n. 324/2022 del 10/05/2022, il Tribunale di
Enna ha pronunciato la loro separazione personale e di non essersi più riconciliato con la moglie.
La resistente, costituitasi in giudizio, mentre ha aderito alla domanda di divorzio e alla richiesta di affido condiviso dei figli, si è opposta alla richiesta del collocamento dei figli presso il ricorrente, nonché alla conseguente domanda di assegnazione della casa coniugale in suo favore, chiedendo la conferma di quanto già statuito in sede di separazione anche riguardo al pagamento di un assegno di mantenimento in favore dei figli da parte del ricorrente.
Dopo aver ascoltato le parti all'udienza del 03.04.2024, è stato disposto l'ascolto della figlia più grande, . Per_1
All'udienza del 12.02.2025, il procuratore di parte resistente ha rinunciato all'ascolto del figlio minore di anni dieci. Entrambe le parti hanno espressamente rinunciato all'emissione dei Per_2 provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 473 bis 22 c.p.c., chiedendo la decisione della causa.
I procuratori delle parti hanno quindi discusso la causa e precisato le conclusioni, rappresentando che da settembre 2024 entrambi i figli sono tornati a vivere con la madre rientrata a Troina nella casa coniugale. Il ricorrente ha quindi dichiarato di rinunciare alle domande dirette ad ottenere il collocamento dei figli presso di sé e l'assegno di mantenimento;
mentre parte resistente ha insistito nella domanda diretta ad ottenere la corresponsione di un assegno di mantenimento per i figli come disposto in sede di separazione, nonché nell'assegnazione della casa coniugale.
Ciò premesso, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n.
898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di divorzio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto, infatti, risulta dimostrato dalla produzione della copia della sentenza di separazione resa dal Tribunale di Enna, ormai irrevocabile, mentre la protrazione di tale regime, per il periodo stabilito dalla legge, deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione. L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti.
Venendo ai rapporti con la prole, in conformità alla concorde richiesta delle parti sul punto, e Per_1 vanno affidati ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre, con la quale attualmente Per_2 convivono e hanno sempre convissuto ad eccezione di un breve periodo.
La casa familiare deve pertanto restare assegnata a Controparte_1
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita del padre, in assenza di ulteriori e diversi elementi va confermato quanto stabilito dalla sentenza di separazione. Pertanto, salvo diversi accordi tra le parti, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli il lunedì ed il mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 20.30 nonché dalle ore 15.30 del venerdì alle ore 20.30 della domenica;
per quindici giorni (anche consecutivi) nel periodo estivo;
per sette giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale
o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della festività della Pasqua o di quella del lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale.
Relativamente all'assegno di mantenimento di e in difetto di ulteriori e diversi elementi Per_1 Per_2 di giudizio, e considerata la giovane età di entrambi i genitori, non può che confermarsi la misura dell'assegno - già stabilita in sede di separazione - pari all'importo di euro 300,00 mensili, da rivalutarsi annualmente, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Sul punto va evidenziato che le asserite condizioni di precarietà in cui verserebbe il Parte_1 non possono di certo valere ad esimerlo dall'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli.
Ed invero, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, nell'imporre il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 - che oggi rinvia all'art. 316 bis c.c. - non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr
Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974). Pertanto, neppure lo stato di disoccupazione del genitore non affidatario non può comunque giustificare il venir meno dell'obbligo di mantenimento, il quale, in assenza di altri parametri, va quantificato sulla scorta della capacità lavorativa generica.
Ai fini della regolamentazione delle spese del giudizio, attesa la natura della causa e l'esito complessivo del giudizio, appare congruo disporne l'integrale compensazione.
***
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M., dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Troina il
18.04.2009 tra , nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
e nata a [...] il [...], c.f. C.F._1 Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune C.F._2 di Troina, al 1, P. 2 S.A. anno 2009; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei minori (n. a Nicosia il Persona_1
09.07.2009) e (n. a Nicosia il 18.06.2014), con collocazione presso la madre;
Persona_2 assegna la casa coniugale sita in Troina (EN) in Via San Silvestro n. 83 p.3, a
[...]
CP_1 disciplina il diritto di visita del padre come in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 Controparte_1 entro giorno 5 di ogni mese, un assegno dell'importo complessivo di € 300,00 mensili per il mantenimento dei figli (in ragione di euro 150,00 per ciascuno), oltre il 50% delle spese straordinarie, da adeguarsi automaticamente ogni anno con riferimento agli indici ISTAT;
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 21.05.2025
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Cristina Russo