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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 28/07/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 1/10/24
da
, (C.F. , Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'Avv. ROSSETTI Parte_2 C.F._2
AR TE e con domicilio eletto presso il suo studio in Pavia, C. so Cavour n. 40;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in MORNICO LOSANA, in data 09/06/2018,
(atto n.5, parte II, Serie C, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018); separati consensualmente con sentenza n. 434/2024 di questo Tribunale, passata in giudicato
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“ • dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 09.06.2018,
iscritto/trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Mornico Losana, al n. 5,
Serie C, Parte 2, e nei Registri dello stato civile del Comune di Casei Gerola, al n. 13,
Serie C, Parte 2, anno 2018, e del Comune di Voghera, al n. 100, Serie C, Parte 2,
anno 2018;
• ordinare al Comune di Mornico Losana (PV) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni
1) La figlia minore è affidata a entrambi i genitori i quali limitatamente Persona_1
alle questioni di ordinaria amministrazione eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente;
la collocazione prevalente della bambina sarà presso l'abitazione della
Per_ mamma, in Voghera, Via Piacentini n. 8; la residenza di rimane fissata presso l'abitazione della mamma.
2) La casa familiare sita a Voghera, Via Piacentini n. 8, di proprietà della minore, resta assegnata alla Sig.ra unitamente agli arredi che la compongono, che l'abiterà Parte_2
Per_ con la figlia .
3) Il Sig. , compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche della Pt_1
minore, e compatibilmente con le proprie esigenze lavorative, salvo diverso accordo, potrà
vedere e tenere con sé la minore il mercoledì dalle 19,00 alle 21,30, oltre che a fine settimana alternati dalle ore 10,00 del sabato alle ore 19,00 della domenica, quando la riaccompagnerà a casa della madre;
4) AL DIVERSO ACCORDO:
Vacanze Natalizie - 7 giorni con ciascun genitore, dal 24/12 al 30/1 e dal 31/12 al 06/01 ad anni alterni
Vacanze Pasquali - 3 giorni con ciascun genitore comprendenti, ad anni alterni, il giorno di
Pasqua o Pasquetta.
Vacanze/Ponti scolastici - da concordare di anno in anno all'inizio dell'anno scolastico
Per_ Vacanze estive - il sig. potrà trascorrere con n. 2 settimane, anche non Pt_1
consecutive, nel periodo fra giugno e agosto, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno
Per_ Compleanno - con la mamma o con il papà ad anni alterni, garantita la possibilità per l'altro genitore di telefonare e anche effettuare collegamento in videochiamata per gli auguri.
Festa della mamma - con la mamma. Festa del papà - con il papà. Compleanno della mamma
- con la mamma. Compleanno del papà - con il papà.
Pag. 2 di 4 5) il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della Pt_1 Pt_2
minore la somma di € 250,00 mensili, somma che sarà versata alla Sig.ra Pt_2
anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal rilascio della casa familiare, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
6) il sig. terrà a proprio carico il 50 % delle spese extra assegno relative alla figlia Pt_1
Per_
secondo quanto previsto dal Protocollo in essere presso l'intestato Tribunale.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
7) I genitori prestano sin d'ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto per sé e per la minore . Persona_1
8) I sigg.ri e prestano sin d'ora reciproco consenso a che l'altro genitore possa Pt_1 Pt_2
Per_ portare con sé la minore all'estero per brevi vacanze, da concordare con congruo preavviso e compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche della minore.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 1/10/24, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio.
Con sentenza n. 434/24 emessa dal Tribunale di Pavia in data 18/11/24 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono dunque i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non puo essere mantenuta o ricostituita.
Pag. 3 di 4 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
da in MORNICO LOSANA il giorno 09/06/2018 (atto n.5, parte II, Parte_2
serie C, anno 2018);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) recepisce le condizioni di divorzio concordemente stabilite dalle parti da intendersi qui trascritte;
4) nulla sulle spese
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 14/07/25
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 1/10/24
da
, (C.F. , Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'Avv. ROSSETTI Parte_2 C.F._2
AR TE e con domicilio eletto presso il suo studio in Pavia, C. so Cavour n. 40;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in MORNICO LOSANA, in data 09/06/2018,
(atto n.5, parte II, Serie C, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018); separati consensualmente con sentenza n. 434/2024 di questo Tribunale, passata in giudicato
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“ • dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 09.06.2018,
iscritto/trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Mornico Losana, al n. 5,
Serie C, Parte 2, e nei Registri dello stato civile del Comune di Casei Gerola, al n. 13,
Serie C, Parte 2, anno 2018, e del Comune di Voghera, al n. 100, Serie C, Parte 2,
anno 2018;
• ordinare al Comune di Mornico Losana (PV) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni
1) La figlia minore è affidata a entrambi i genitori i quali limitatamente Persona_1
alle questioni di ordinaria amministrazione eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente;
la collocazione prevalente della bambina sarà presso l'abitazione della
Per_ mamma, in Voghera, Via Piacentini n. 8; la residenza di rimane fissata presso l'abitazione della mamma.
2) La casa familiare sita a Voghera, Via Piacentini n. 8, di proprietà della minore, resta assegnata alla Sig.ra unitamente agli arredi che la compongono, che l'abiterà Parte_2
Per_ con la figlia .
3) Il Sig. , compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche della Pt_1
minore, e compatibilmente con le proprie esigenze lavorative, salvo diverso accordo, potrà
vedere e tenere con sé la minore il mercoledì dalle 19,00 alle 21,30, oltre che a fine settimana alternati dalle ore 10,00 del sabato alle ore 19,00 della domenica, quando la riaccompagnerà a casa della madre;
4) AL DIVERSO ACCORDO:
Vacanze Natalizie - 7 giorni con ciascun genitore, dal 24/12 al 30/1 e dal 31/12 al 06/01 ad anni alterni
Vacanze Pasquali - 3 giorni con ciascun genitore comprendenti, ad anni alterni, il giorno di
Pasqua o Pasquetta.
Vacanze/Ponti scolastici - da concordare di anno in anno all'inizio dell'anno scolastico
Per_ Vacanze estive - il sig. potrà trascorrere con n. 2 settimane, anche non Pt_1
consecutive, nel periodo fra giugno e agosto, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno
Per_ Compleanno - con la mamma o con il papà ad anni alterni, garantita la possibilità per l'altro genitore di telefonare e anche effettuare collegamento in videochiamata per gli auguri.
Festa della mamma - con la mamma. Festa del papà - con il papà. Compleanno della mamma
- con la mamma. Compleanno del papà - con il papà.
Pag. 2 di 4 5) il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della Pt_1 Pt_2
minore la somma di € 250,00 mensili, somma che sarà versata alla Sig.ra Pt_2
anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal rilascio della casa familiare, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
6) il sig. terrà a proprio carico il 50 % delle spese extra assegno relative alla figlia Pt_1
Per_
secondo quanto previsto dal Protocollo in essere presso l'intestato Tribunale.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
7) I genitori prestano sin d'ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto per sé e per la minore . Persona_1
8) I sigg.ri e prestano sin d'ora reciproco consenso a che l'altro genitore possa Pt_1 Pt_2
Per_ portare con sé la minore all'estero per brevi vacanze, da concordare con congruo preavviso e compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche della minore.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 1/10/24, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio.
Con sentenza n. 434/24 emessa dal Tribunale di Pavia in data 18/11/24 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono dunque i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non puo essere mantenuta o ricostituita.
Pag. 3 di 4 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
da in MORNICO LOSANA il giorno 09/06/2018 (atto n.5, parte II, Parte_2
serie C, anno 2018);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) recepisce le condizioni di divorzio concordemente stabilite dalle parti da intendersi qui trascritte;
4) nulla sulle spese
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 14/07/25
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 4 di 4