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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/07/2025, n. 2747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2747 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 12566/2023 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Montuori Clemente, RT ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. Pellecchia Luisa, Controparte_1 resistente
CONCLUSIONI
come da note depositate per l'udienza del 09.07.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 L. 69/2009.Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione
(cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., depositato il 08.11.2023, ha agito nei RT confronti di chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate Controparte_1
“accertare e dichiarare che unitamente al di lei figlio minore, occupa senza Controparte_1 titolo alcuno l'unità immobiliare di proprietà di , sita in Gioia del Colle alla via RT
Donnola n. 14, in catasto al fg. 61, p.lla 1332 sub. 2, e, per l'effetto, condannare la , P_ unitamente al figlio minore, a rilasciare libero e sgombero da persone e cose l'immobile sito in Gioia del Colle alla Via Donnola n. 14, rimettendolo nel pieno e legittimo possesso di , RT fissando contestualmente la data di esecuzione per il rilascio;
condannare al Controparte_1 pagamento della indennità di occupazione dell'immobile nell'ammontare di euro 300,00 mensili a partire dal mese di gennaio 2023 e sino all'effettivo rilascio.”
A sostegno della domanda, il ricorrente ha allegato di essere proprietario dell'unità abitativa per civile abitazione - sita in Gioia del Colle alla via Donnola n. 14 (identificata in catasto al foglio 61, particella 1332, subalterno 2), giusta atto di compravendita del 17.05.2017 (trascritto a Bari il
05.06.2017 ai nn. 22648/16020) - e di aver intrattenuto un rapporto sentimentale con P_
, sin dai tempi dell'acquisto del detto immobile concedendo, a partire dal mese di maggio
[...]
2018, a quest'ultima ed al di lei figlio, , di trasferire la propria residenza e di Persona_1 abitare, a titolo gratuito, in detta abitazione.
Giunta al termine la relazione sentimentale, nella metà dell'anno 2022, il richiedeva Pt_1 alla il rilascio dell'immobile detenuto a titolo di comodato gratuito. La diffida del P_
18.11.2022 restava priva di riscontro. Veniva, dunque, instaurato il procedimento di mediazione che si concludeva con verbale negativo del 07.03.2023. E' stato, pertanto, incardinato il presente procedimento in seno al quale, in uno al rilascio dell'immobile detenuto senza titolo, è stata richiesta la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 300,00 mensili, a partire da gennaio
2023 e sino all'effettivo rilascio, a titolo di indennità per l'occupazione sine titulo del cespite.
Con memoria depositata il 5.4.2024 si è costituita in giudizio la quale ha Controparte_1 insistito per il rigetto della domanda riconducendo la fattispecie al disposto di cui all'art. 1809 c.c., con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione in atti, espletamento dell'interrogatorio formale e prova testimoniale;
matura per la decisione è stata definita, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'esito dell'udienza celebrata cartolarmente il 09.07.2025, con termine per il deposito di note conclusive.
Scendendo al merito, si osserva quanto segue.
Rispetto all'azione di restituzione esperita da nei confronti di RT P_
, la stessa ha fondamento nel titolo contrattuale, incontestato, fra le parti. Invero, il
[...] Pt_1
e la , già sentimentalmente legati, proseguivano la convivenza, insieme al figlio di lei, P_ presso l'immobile di proprietà del primo, sito in Gioia del Colle alla via Donnola n. 14. A seguito dell'interrompersi della relazione nell'anno 2022, la continuava a godere P_ gratuitamente del bene, abitandolo in via esclusiva, con il di lei figlio. Tanto sarebbe avvenuto contro la volontà del comodante, , il quale instava per il rilascio del cespite abusivamente RT occupato.
Orbene, la richiesta restitutoria è fondata.
La ricostruzione della vicenda fattuale sottesa al giudizio non è contestata dalle parti costituite e può ritenersi acclarata. Nel caso di specie, trattandosi di convivenza more uxorio intrattenuta in un immobile di proprietà esclusiva di una delle parti e cessata la relazione sentimentale e di convivenza, va riconosciuto il diritto del a ritornare nella disponibilità esclusiva dell'immobile di sua proprietà, essendo Pt_1 venuto meno il titolo legittimante la permanenza della convenuta nella suddetta abitazione.
In punto di diritto, il rapporto negoziale intercorso tra le parti, in forza del quale il ricorrente stante la relazione sentimentale intrattenuta con la aveva concesso a quest'ultima ed al P_ di lei figlio di abitare gratuitamente nell'immobile di sua proprietà, appare sussumibile entro l'ipotesi disciplinata dall'art. 1810 c.c., ossia del comodato precario, con conseguente diritto del comodante alla restituzione del bene a semplice richiesta.
Ove pure la fattispecie si qualificasse ai sensi del disposto di cui agli artt. 1803 e 1809, co. 1,
c.c., dovrebbe comunque affermarsi la fondatezza della domanda del ricorrente tesa ad ottenere la restituzione dell'immobile oggetto di causa, in quanto il comodato in questione risulterebbe in ogni caso estinto per scadenza del termine cui implicitamente lo stesso era soggetto, essendo venute meno le esigenze familiari del nucleo in favore del quale lo stesso era stato disposto. Occorre, infatti, rilevare che la cosa data in comodato deve essere restituita dal comodatario al comodante a seguito della scadenza del termine convenuto, che può anche essere implicito, consistente in quello postulato dall'uso stabilito dalle parti.
Nel caso in cui le parti ricorrano allo schema negoziale del comodato in favore di un nucleo familiare, senza predeterminazione di un limite temporale di durata, il comodato va rapportato alle esigenze abitative della famiglia, con la conseguenza che, con l'esaurimento di tale funzione, il comodato non può che cessare. Il comodato di immobile destinato ad abitazione familiare, infatti, è diretto ad assicurare che la famiglia comodataria abbia un centro di riferimento degli interessi comuni dei componenti gravando sul comodatario l'onere di dimostrare la persistenza di destinazione dell'immobile ad abitazione familiare al momento della domanda di rilascio (cfr. ex multis C. n.
17322/2018). Nel caso in esame, le esigenze familiari del nucleo in favore del quale il comodato era stato disposto risulterebbero comunque cessate, essendo venuto meno il nucleo familiare stesso, dal momento che è pacifica la cessazione della relazione sentimentale e della convivenza tra il ricorrente e la convenuta.
Conclusa la relazione sentimentale è venuta, altresì, meno la ragione della presenza della nell'immobile. P_
Il diritto a permanere “oltre” la crisi coniugale è stato pronunciato dalla Corte di Cassazione in casi diversi, allorquando un terzo proprietario conceda in comodato il bene immobile a favore di un nucleo familiare (in cui spesso un componente è un figlio) senza limite di durata e per le esigenze del nucleo, non nel caso dei rapporti interni tra due conviventi (cfr. C .n. 27634/2023). La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che la convivenza "more uxorio", quale formazione sociale che dà vita ad un autentico consorzio familiare, determina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente che assume i connotati tipici di una detenzione qualificata, avendo titolo in un negozio giuridico di tipo familiare (cfr. C. n. 7/2014 e C. n 7214/13). Tale assunto, se da un lato impedisce al proprietario/a dell'immobile di allontanare in modo violento o clandestino l'ex compagno/a - fatto non avvenuto nel caso di specie - dall'altro lato non preclude al proprietario o alla proprietaria di rivendicare la restituzione del bene allorquando il rapporto di convivenza venga a cessare e venga meno, pertanto, il titolo giuridico che sorreggeva quel diritto personale di godimento, individuato dall'ordinamento nella destinazione dell'immobile ad uso abitativo dei conviventi.
Va, quindi, dichiarato cessato il comodato oggetto di causa con conseguente condanna della parte resistente alla restituzione dell'immobile in favore del comodante, entro il termine che risulta congruo, in ragione della natura della prestazione, di mesi tre dalla pubblicazione della presente sentenza (cfr. C. ord. n. 14084/2023).
Ciò posto, risulta, invece, non fondata e deve essere respinta la domanda tesa ad ottenere il ristoro per la occupazione illegittima dell'immobile, in quanto tale danno difetta di prova e, ancor prima, di adeguata e specifica allegazione. E', com'è noto, onere della parte istante allegare specificamente il pregiudizio patrimoniale subito a causa dell'occupazione sine titulo ascritta alla controparte, nonché fornirne dimostrazione. Occorre rammentare, infatti, che il ricorso alla prova per presunzioni non esonera, comunque, la parte che propone la domanda risarcitoria dall'allegare compiutamente i danni asseritamente subiti a causa della condotta della controparte.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità: “ (…)“in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale (…) il riferimento al criterio equitativo di liquidazione del danno presuppone, ovvero in ogni caso implica, che il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui,
a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza” (cfr. C SSUU n.
33645/2022, conf. C. n. 10477/2024). Nello specifico, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare “nella ipotesi di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno subito dal proprietario per l'indisponibilità del medesimo può definirsi in re ipsa, purché tale espressione sia intesa in senso descrittivo, cioè di normale inerenza del pregiudizio all'impossibilità stessa di disporre del bene, senza comunque far venir meno l'onere per l'attore di allegare, e anche di provare, con l'ausilio delle presunzioni, il fatto da cui discende il lamentato pregiudizio, ossia che se egli avesse immediatamente recuperato la disponibilità dell'immobile, l'avrebbe subito impiegato per finalità produttive, quali il suo godimento diretto o la sua locazione” (cfr. C. n. 2500/2024).
Si ravvisano i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite in ragione della reciproca soccombenza, ai sensi dell'art. 92 c. 2 c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara cessato il contratto di comodato tra e avente ad oggetto l'immobile sito in Gioia del Colle RT Controparte_1
(Ba) alla via Donnola n. 14 in catasto al foglio 61, particella 1332, subalterno 2;
- condanna al rilascio, nella disponibilità di , Controparte_1 RT dell'immobile sito in Gioia del Colle (Ba) alla via Donnola n. 14 in catasto al foglio 61, particella
1332, subalterno 2, entro il termine di mesi tre decorrenti dal deposito della presente sentenza;
- rigetta ogni ulteriore domanda;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 09.07.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 12566/2023 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Montuori Clemente, RT ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. Pellecchia Luisa, Controparte_1 resistente
CONCLUSIONI
come da note depositate per l'udienza del 09.07.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 L. 69/2009.Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione
(cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., depositato il 08.11.2023, ha agito nei RT confronti di chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate Controparte_1
“accertare e dichiarare che unitamente al di lei figlio minore, occupa senza Controparte_1 titolo alcuno l'unità immobiliare di proprietà di , sita in Gioia del Colle alla via RT
Donnola n. 14, in catasto al fg. 61, p.lla 1332 sub. 2, e, per l'effetto, condannare la , P_ unitamente al figlio minore, a rilasciare libero e sgombero da persone e cose l'immobile sito in Gioia del Colle alla Via Donnola n. 14, rimettendolo nel pieno e legittimo possesso di , RT fissando contestualmente la data di esecuzione per il rilascio;
condannare al Controparte_1 pagamento della indennità di occupazione dell'immobile nell'ammontare di euro 300,00 mensili a partire dal mese di gennaio 2023 e sino all'effettivo rilascio.”
A sostegno della domanda, il ricorrente ha allegato di essere proprietario dell'unità abitativa per civile abitazione - sita in Gioia del Colle alla via Donnola n. 14 (identificata in catasto al foglio 61, particella 1332, subalterno 2), giusta atto di compravendita del 17.05.2017 (trascritto a Bari il
05.06.2017 ai nn. 22648/16020) - e di aver intrattenuto un rapporto sentimentale con P_
, sin dai tempi dell'acquisto del detto immobile concedendo, a partire dal mese di maggio
[...]
2018, a quest'ultima ed al di lei figlio, , di trasferire la propria residenza e di Persona_1 abitare, a titolo gratuito, in detta abitazione.
Giunta al termine la relazione sentimentale, nella metà dell'anno 2022, il richiedeva Pt_1 alla il rilascio dell'immobile detenuto a titolo di comodato gratuito. La diffida del P_
18.11.2022 restava priva di riscontro. Veniva, dunque, instaurato il procedimento di mediazione che si concludeva con verbale negativo del 07.03.2023. E' stato, pertanto, incardinato il presente procedimento in seno al quale, in uno al rilascio dell'immobile detenuto senza titolo, è stata richiesta la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 300,00 mensili, a partire da gennaio
2023 e sino all'effettivo rilascio, a titolo di indennità per l'occupazione sine titulo del cespite.
Con memoria depositata il 5.4.2024 si è costituita in giudizio la quale ha Controparte_1 insistito per il rigetto della domanda riconducendo la fattispecie al disposto di cui all'art. 1809 c.c., con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione in atti, espletamento dell'interrogatorio formale e prova testimoniale;
matura per la decisione è stata definita, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'esito dell'udienza celebrata cartolarmente il 09.07.2025, con termine per il deposito di note conclusive.
Scendendo al merito, si osserva quanto segue.
Rispetto all'azione di restituzione esperita da nei confronti di RT P_
, la stessa ha fondamento nel titolo contrattuale, incontestato, fra le parti. Invero, il
[...] Pt_1
e la , già sentimentalmente legati, proseguivano la convivenza, insieme al figlio di lei, P_ presso l'immobile di proprietà del primo, sito in Gioia del Colle alla via Donnola n. 14. A seguito dell'interrompersi della relazione nell'anno 2022, la continuava a godere P_ gratuitamente del bene, abitandolo in via esclusiva, con il di lei figlio. Tanto sarebbe avvenuto contro la volontà del comodante, , il quale instava per il rilascio del cespite abusivamente RT occupato.
Orbene, la richiesta restitutoria è fondata.
La ricostruzione della vicenda fattuale sottesa al giudizio non è contestata dalle parti costituite e può ritenersi acclarata. Nel caso di specie, trattandosi di convivenza more uxorio intrattenuta in un immobile di proprietà esclusiva di una delle parti e cessata la relazione sentimentale e di convivenza, va riconosciuto il diritto del a ritornare nella disponibilità esclusiva dell'immobile di sua proprietà, essendo Pt_1 venuto meno il titolo legittimante la permanenza della convenuta nella suddetta abitazione.
In punto di diritto, il rapporto negoziale intercorso tra le parti, in forza del quale il ricorrente stante la relazione sentimentale intrattenuta con la aveva concesso a quest'ultima ed al P_ di lei figlio di abitare gratuitamente nell'immobile di sua proprietà, appare sussumibile entro l'ipotesi disciplinata dall'art. 1810 c.c., ossia del comodato precario, con conseguente diritto del comodante alla restituzione del bene a semplice richiesta.
Ove pure la fattispecie si qualificasse ai sensi del disposto di cui agli artt. 1803 e 1809, co. 1,
c.c., dovrebbe comunque affermarsi la fondatezza della domanda del ricorrente tesa ad ottenere la restituzione dell'immobile oggetto di causa, in quanto il comodato in questione risulterebbe in ogni caso estinto per scadenza del termine cui implicitamente lo stesso era soggetto, essendo venute meno le esigenze familiari del nucleo in favore del quale lo stesso era stato disposto. Occorre, infatti, rilevare che la cosa data in comodato deve essere restituita dal comodatario al comodante a seguito della scadenza del termine convenuto, che può anche essere implicito, consistente in quello postulato dall'uso stabilito dalle parti.
Nel caso in cui le parti ricorrano allo schema negoziale del comodato in favore di un nucleo familiare, senza predeterminazione di un limite temporale di durata, il comodato va rapportato alle esigenze abitative della famiglia, con la conseguenza che, con l'esaurimento di tale funzione, il comodato non può che cessare. Il comodato di immobile destinato ad abitazione familiare, infatti, è diretto ad assicurare che la famiglia comodataria abbia un centro di riferimento degli interessi comuni dei componenti gravando sul comodatario l'onere di dimostrare la persistenza di destinazione dell'immobile ad abitazione familiare al momento della domanda di rilascio (cfr. ex multis C. n.
17322/2018). Nel caso in esame, le esigenze familiari del nucleo in favore del quale il comodato era stato disposto risulterebbero comunque cessate, essendo venuto meno il nucleo familiare stesso, dal momento che è pacifica la cessazione della relazione sentimentale e della convivenza tra il ricorrente e la convenuta.
Conclusa la relazione sentimentale è venuta, altresì, meno la ragione della presenza della nell'immobile. P_
Il diritto a permanere “oltre” la crisi coniugale è stato pronunciato dalla Corte di Cassazione in casi diversi, allorquando un terzo proprietario conceda in comodato il bene immobile a favore di un nucleo familiare (in cui spesso un componente è un figlio) senza limite di durata e per le esigenze del nucleo, non nel caso dei rapporti interni tra due conviventi (cfr. C .n. 27634/2023). La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che la convivenza "more uxorio", quale formazione sociale che dà vita ad un autentico consorzio familiare, determina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente che assume i connotati tipici di una detenzione qualificata, avendo titolo in un negozio giuridico di tipo familiare (cfr. C. n. 7/2014 e C. n 7214/13). Tale assunto, se da un lato impedisce al proprietario/a dell'immobile di allontanare in modo violento o clandestino l'ex compagno/a - fatto non avvenuto nel caso di specie - dall'altro lato non preclude al proprietario o alla proprietaria di rivendicare la restituzione del bene allorquando il rapporto di convivenza venga a cessare e venga meno, pertanto, il titolo giuridico che sorreggeva quel diritto personale di godimento, individuato dall'ordinamento nella destinazione dell'immobile ad uso abitativo dei conviventi.
Va, quindi, dichiarato cessato il comodato oggetto di causa con conseguente condanna della parte resistente alla restituzione dell'immobile in favore del comodante, entro il termine che risulta congruo, in ragione della natura della prestazione, di mesi tre dalla pubblicazione della presente sentenza (cfr. C. ord. n. 14084/2023).
Ciò posto, risulta, invece, non fondata e deve essere respinta la domanda tesa ad ottenere il ristoro per la occupazione illegittima dell'immobile, in quanto tale danno difetta di prova e, ancor prima, di adeguata e specifica allegazione. E', com'è noto, onere della parte istante allegare specificamente il pregiudizio patrimoniale subito a causa dell'occupazione sine titulo ascritta alla controparte, nonché fornirne dimostrazione. Occorre rammentare, infatti, che il ricorso alla prova per presunzioni non esonera, comunque, la parte che propone la domanda risarcitoria dall'allegare compiutamente i danni asseritamente subiti a causa della condotta della controparte.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità: “ (…)“in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale (…) il riferimento al criterio equitativo di liquidazione del danno presuppone, ovvero in ogni caso implica, che il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui,
a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza” (cfr. C SSUU n.
33645/2022, conf. C. n. 10477/2024). Nello specifico, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare “nella ipotesi di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno subito dal proprietario per l'indisponibilità del medesimo può definirsi in re ipsa, purché tale espressione sia intesa in senso descrittivo, cioè di normale inerenza del pregiudizio all'impossibilità stessa di disporre del bene, senza comunque far venir meno l'onere per l'attore di allegare, e anche di provare, con l'ausilio delle presunzioni, il fatto da cui discende il lamentato pregiudizio, ossia che se egli avesse immediatamente recuperato la disponibilità dell'immobile, l'avrebbe subito impiegato per finalità produttive, quali il suo godimento diretto o la sua locazione” (cfr. C. n. 2500/2024).
Si ravvisano i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite in ragione della reciproca soccombenza, ai sensi dell'art. 92 c. 2 c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara cessato il contratto di comodato tra e avente ad oggetto l'immobile sito in Gioia del Colle RT Controparte_1
(Ba) alla via Donnola n. 14 in catasto al foglio 61, particella 1332, subalterno 2;
- condanna al rilascio, nella disponibilità di , Controparte_1 RT dell'immobile sito in Gioia del Colle (Ba) alla via Donnola n. 14 in catasto al foglio 61, particella
1332, subalterno 2, entro il termine di mesi tre decorrenti dal deposito della presente sentenza;
- rigetta ogni ulteriore domanda;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 09.07.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco