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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/12/2025, n. 1913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1913 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona della giudice dott.ssa AN AR De UA , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 4018 del Ruolo Generale dell'anno 2018, promossa da
(CF./PI. ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Panasiti,
-appellante- contro
(CF./PI. ), rappresentato e difeso dall' Controparte_1 C.F._1
avv. Antonino Quattrone
-appellato/contumace -
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello notificato telematicamente in data 29.10.2018,
proponeva gravame avverso la sentenza Parte_1
n.1232/2018 emessa dal Giudice di Pace di Reggio Calabria in data 20.5.2018
(dep. il 28.5.2018) e mai notificata.
L'appellante citava in appello chiedendo la riforma parziale Controparte_1
della sentenza appellata ed esponendo che:
1 - con atto di citazione in opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c.,
avanzava domanda di annullamento avverso Controparte_1
l'intimazione di pagamento n. 09420169006121766 notificato da il 23.03.2016, cui erano sottese, tra i molteplici atti Controparte_2
presupposti, le cartelle di pagamento n. 09420070037667238001, n.
09420100032618289000, n. 09420110016761772000, n.
09420110021413800000 e n. 09420140000697482000, portanti crediti derivanti da sanzioni amministrative per violazione al codice della strada;
- in quella sede il contestava l'illegittimità dell'atto impugnato in CP_1
quanto emesso in assenza di un valido titolo esecutivo:
o eccependo la prescrizione del credito afferente alle cartelle di pagamento opposte;
o l'omessa notifica dei verbali di contestazione e delle relative cartelle sottesi all'intimazione di pagamento;
o il difetto di motivazione derivante dalla mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi addebitati;
o la nullità dell'intimazione di pagamento perché notificato attraverso il servizio postale e omessa compilazione della relata di notifica;
o l'illegittima applicabilità delle maggiorazioni ex art. 27, co. 6, l.
689/1981;
o l'illegittimità dell'aggio di riscossione;
- con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.9.2016, si costituiva in giudizio di prime cure la quale Controparte_2
contestava la domanda attorea, produceva documentazione attestante
2 la notifica delle cartelle indicate e chiedeva il rigetto della domanda;
- il Giudice di Pace di Reggio Calabria con la sentenza impugnata accoglieva l'opposizione proposta limitatamente alle cartelle di pagamento n. 1) 09420070037667238001 notificata in data 28/12/2007 per un importo di € 379,35; 2) 09420100032618289000 notificata in data 07/01/2011 per un importo di € 588,58; 3)
09420110016761772000 notificata in data 21/06/2011 per un importo di € 635,71; 4) 0942011002141380000 notificata in data 12/08/2011 per un importo di € 304,80, per intervenuta prescrizione;
- la sentenza si palesava erronea nella parte in cui il giudice di primo grado, quale assorbente ragione di illegittimità dell'atto impugnato, qualificava la domanda proposta dal quale opposizione CP_1
all'esecuzione ex art 615 c 1, c.p.c. e, nel merito, dichiarava la nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento in quanto consegnate a familiare convivente senza l'ulteriore invio della raccomandata informativa, accogliendo l'eccezione di prescrizione del credito portato nell'intimazione di pagamento;
non si costituiva e all'udienza del 04.02.2020, previa verifica Controparte_1
della regolarità della notificazione, ne veniva dichiarata la contumacia.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, la causa veniva rinviata all'udienza del 24.2.2020 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 24.2.2020, il legale di parte appellante dava atto dello “stralcio” di due cartelle oggetto di impugnazione evincibile dall'estratto di ruolo depositato in data 21.2.2020 e la causa veniva rinviata per i medesimi incombenti all'udienza del 22.2.2021.
3 Dopo una serie di rinvii, la parte precisava le conclusioni all'udienza del
3.11.2025 e la causa veniva trattenuta in decisione con rinuncia dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La causa passa ora in decisione sulla base delle conclusioni rassegnate all'udienza del 3.11.2025.
1. Sulla qualificazione dell'opposizione proposta in prime cure.
Con il primo motivo di appello ha lamentato lamenta Parte_1
l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha qualificato l'azione come opposizione all'esecuzione ex art 615 c. 1, c.p.c.
Secondo la prospettazione dell'odierno appellante, l'opposizione andava qualificata come opposizione agli atti esecutivi.
Preliminarmente va osservato che il principio processuale della “ragione più liquida” permette al giudice di esaminare un motivo di merito suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di questioni preliminari, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (S.U. 9936/2014).
Tanto premesso, l'appello è fondato per le ragioni di seguito esposte.
2. Perfezionamento della notifica delle cartelle e prescrizione del credito.
Con il secondo e terzo motivo di appello l ha censurato la Parte_1
sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto che la notifica delle cartelle oggetto di impugnazione non si sia perfezionata in quanto alle stesse non ha fatto seguito l'invio della raccomandata informativa, dovuta per la mancata consegna nelle mani del destinatario dichiarando l'intervenuta prescrizione delle cartelle ad esso sottese.
4 Orbene, venendo al merito dell'appello, attinente alla verifica della prescrizione o meno della pretesa creditoria, deve anzitutto affermarsi che i crediti relativi alle sanzioni pecuniarie in tema di circolazione stradale sono soggetti alla prescrizione quinquennale ai sensi del combinato disposto dell'art. 209 c.d.s. e dell'art. 28 l. 689/1981, per le sanzioni in genere da illeciti amministrativi. Tale termine non subisce alcuna modificazione a seguito della definitività della sanzione per mancata opposizione alla cartella esattoriale. Deve rilevarsi, infatti, che “al termine prescrizionale del credito da sanzione amministrativa portato da una cartella esattoriale in conseguenza della mancata opposizione avverso il verbale di accertamento di una violazione del c.d. codice della strada non si applica la conversione nel termine ordinario decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c.” (così Cass. n. 31817/2018); la disposizione di cui all'art. 2953 c.c., del resto, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (Cass.
n. 8890/2020).
Tanto precisato, va affrontato in questa sede il tema dell'estinzione della pretesa creditoria determinata dall'omessa comunicazione di un atto interruttivo nel termine quinquennale di prescrizione.
L'articolo 28 della legge n. 689/81, stabilisce che “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”.
Ovviamente, nel caso in cui sia intervenuta la notifica della sanzione amministrativa e della successiva cartella di pagamento, il termine di prescrizione di cinque anni dovrà essere ricalcolato partendo dalla data di notifica dell'atto interruttivo. L'accertamento della prescrizione della pretesa creditoria comporta, quindi, la verifica della regolarità delle notifiche afferenti
5 alle cartelle di pagamento.
Sul punto si precisa che la notificazione di un atto della P.A. eseguita nella forma diretta della spedizione con raccomandata con avviso di ricevimento è disciplinata dalle norme dettate in proposito dal regolamento postale e non dalle disposizioni dell'art. 139 e ss. c.p.c. e della l. n. 890/1982 sulle notifiche a mezzo posta (ex multis Cass. 29022/2017; Cass. 8293/2018; Cass.
8086/2018).
In relazione a tale fattispecie di notificazione è stato chiarito che “la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n.
890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c.. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione” (Cass. 9111/2012).
Ebbene, con riferimento alla fattispecie in narrativa risultano allegate le notifiche delle cartelle n. 09420110016761772000 (importo di € 652,22) e
09420140000697482000 (importo di € 147,31) sono state notificate al destinatario “a mezzo posta” in Motta San Giovanni (RC), via Leucopetra n. 6
PIII e consegnate a familiari di lui conviventi (rispettivamente a suocera e
6 cognato) e all'indirizzo corrispondente al domicilio del , non sussistendo CP_1
contestazioni specifiche su tale questione.
Invero sul punto si osserva che “in tema di notificazioni, la consegna del piego a persona di famiglia convivente con il destinatario, nel luogo indicato sulla busta contenente l'atto da notificare, fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario, con la conseguenza che quest'ultimo, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della notifica, ha l'onere di fornire idonea prova contraria dimostrando che il familiare era presente per ragioni occasionali e momentanee nel luogo di abitazione del destinatario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto” (Cass.
n. 32575/2024).
Analogamente, anche con riferimento alla cartella n. 09420110021413800000
(importo di € 311,16), indirizzata a e consegnata all' “addetto Controparte_1
alla casa / ufficio/ azienda” in via Capo di Marmi in Motta San Giovanni (RC) deve ritenersi sufficiente a provare il perfezionamento della notifica nei confronti dell'appellato.
Invero sul punto si evidenzia che “in tema di procedimento di notifica della cartella esattoriale, ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c. la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo al destinatario, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità suindicate” (Cass. n. 53/2024).
Tenuto conto che l'atto in primo grado non ha sollevato specifiche ragioni
7 ostative alla conoscibilità dell'atto notificato presso il proprio indirizzo di residenza/ sede di lavoro, non va ritenuta superata la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c..
Pertanto, deve riconoscersi piena validità ed affacciai alle notifiche delle cartelle di pagamento allegate in primo grado e qui riprodotte (Cass.
25292/2018).
Orbene, alla validità della notifica delle cartelle di pagamento in oggetto, consegue la non estinzione delle pretese creditorie alla data di notifica dell'intimazione di pagamento che, in parte qua, deve essere quindi ritenuta pienamente legittima.
Invero, sinteticamente l'infrazione al C.d.S. da parte di che ha Controparte_1
determinato l'emissione della cartella n. 09420110016761772000 (importo di
€ 652,22), n. 09420110021413800000 (importo di € 311,16) e n.
09420140000697482000 (importo di € 147,31) sono avvenute rispettivamente nel 2007 e nel 2013, mentre le notifiche sono effettuate in data 21.06.2011
(doc. n. 09420110016761772000), in data 12.8.2011 (doc. n.
09420110021413800000) e in data 20.2.2014 (doc. n.
09420140000697482000).
È pertanto fuor di dubbio alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n.
0942069004317162 impugnato (23.3.2016) non era ancora decorso il termine prescrizionale atteso che nelle more vi sono stati idonei atti interruttivi del predetto termine.
Per i motivi e nei termini illustrati l'appello va accolto e la sentenza di prime cure va riformata.
Per quanto concerne le cartelle n. 09420070037667238001 e n.
09420100032618289000, stralciate ai sensi del D.L. 119/2018, deve dichiararsi
8 la cessata materia del contendere.
3. Spese di lite
In considerazione dello stralcio delle cartelle n. 09420070037667238001 e n.
09420100032618289000, le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa AN AR De UA, definitivamente pronunciando sulla causa d'appello avente r.g. n. 4018/2018 rigettata ogni altra domanda, eccezione e difesa, così decide:
1. in parziale riforma della sentenza n. 12/2018 emessa dal Giudice di
Pace di Reggio Calabria, accoglie l'appello proposto dall'
[...]
; Parte_1
2. dichiara attuale ed esigibile il credito portato nell'intimazione di pagamento n. in relazione alle cartelle n. 09420110016761772000 di €
652,22, n. 09420110021413800000 di € 311,16 e n.
09420140000697482000 di € 147,31;
3. Compensa interamente le spese tra le parti;
Reggio Calabria - 12/12/2025
La Giudice
AN AR De UA
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