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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/04/2025, n. 1384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1384 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo COLTRO Presidente
Dott. Luca BOCCUNI Consigliere rel.
Dott.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 390/2024 R.G. promossa
DA
(già , in persona del legale Parte_1 Parte_2
rappresentante pro tempore, corrente in Milano, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to Paolo Bonalume, anche domiciliatario, in forza di procura unita all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
CONTRO
1 , rappresentato e Controparte_1 difeso in giudizio dall'Avvocatura dello Stato di Venezia, con domicilio ex lege in Venezia - Palazzo Reale, San Marco n. 63;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1441/2023 del Tribunale di Venezia, pubblicata in data 17 agosto 2023, rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza ex art. 352 cpc tenutasi in data 7 aprile 2025.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
“Voglia la Corte d'Appello di Venezia, previo annullamento e in riforma della sentenza impugnata n. 1441/23 pubblicata dal Tribunale di Venezia il 17.08.23 nel giudizio RG 128/20 tra nuova denominazione di Parte_1 [...]
e il e non Parte_2 Controparte_2
notificata, in via principale, previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di nei confronti del Parte_1
: euro 971.063,58.= per sorte capitale, di cui alle 137 fatture riepilogate CP_1 nell'elenco prodotto in sede monitoria sub doc. 3 e ivi riprodotto sub doc. 1, tutte emesse da NE IA SP (“NE”) a titolo di corrispettivo delle forniture di energia erogate in favore del , da essa Controparte_2 cedute da NE a ( ) e da quest'ultima, a propria volta, Controparte_3 CP_3
Part cedute a gli interessi di mora, maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, determinati nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D.Lgs. n. 192/12 e, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale, scadenza riportata nel predetto elenco (colonna data scadenza) sino al saldo;
gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 cc, nella misura degli interessi legali di mora ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 cc,
2 con decorrenza dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo;
euro
5.480,00.= ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, moltiplicato per ciascuna delle 137 fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto di appello;
condannare il al relativo pagamento in favore CP_1
di oltre alle spese del giudizio di primo grado e con condanna del Parte_1
Part
a restituire a le somme da essa eventualmente pagate a titolo di spese CP_1
di lite in esecuzione della sentenza appellata. In via subordinata, accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti del della diversa Parte_1 CP_1 somma ritenuta dovuta e, per l'effetto, condannare il a pagare a CP_1 Parte_1
la diversa somma ritenuta dovuta a titolo di sorte capitale, interessi di mora e
[...] interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. n. 231/02. In ogni caso, con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA
e successive”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA:
“Vista l'ord. 09.07.2024 con cui è stato assegnato termine di giorni 60 non liberi prima dell'udienza del 07.04.2025 per il deposito di trattazione scritta contenente le sole istanze e conclusioni, la cui scadenza è il 06.02.2025, si conclude per il rigetto, con refusione delle spese, dell'avversario gravame in quanto inammissibile, improponibile, irricevibile, improcedibile e infondato nel merito per tutte le ragioni esposte nel presente atto, e si dichiara di non accettare il contraddittorio sulle domande nuove e/o i nuovi motivi di gravame proposti dall' appellante”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto n. 2768/2019, il Tribunale di Venezia ingiungeva al CP_1
il pagamento in favore di (oggi
[...] Parte_2 Parte_1
della somma di euro 1.134.195,58.= (incluse spese di recupero credito), oltre interessi spese. L'ingiungente allegava di aver agito in via monitoria per conseguire,
3 quale cessionaria del credito da parte di (a sua volta cessionaria Controparte_4
del credito di NE IA SP), il pagamento di fatture non pagate per il predetto complessivo importo, relativamente a forniture erogate dalla stessa NE IA nei confronti del CP_1
Con atto di opposizione all'appena menzionato decreto ingiuntivo, il
[...] allegava che l'importo oggetto del procedimento Controparte_1
monitorio era già stato quasi integralmente corrisposto ad NE IA SP in data antecedente alla cessione del credito. Asseriva, inoltre, che la cessione del credito non gli era opponibile, in conformità alla normativa speciale disciplinante la cessione dei crediti vantati nei confronti delle amministrazioni dello Stato la quale, in deroga alla previsione di cui all'art. 1260 cc, avrebbe subordinato l'efficacia della cessione all'accettazione da parte della pubblica amministrazione, a norma dell'art. 9 L.n.
2248/1865 e dell'art. 70 R.D. n. 2440/1923). Parte opponente sosteneva che la cessione di credito non era in ogni caso opponibile in ossequio della disciplina contenuta nel codice dei contratti pubblici (art. 117 D.Lgs. n. 163/2006), rilevando a proposito che, a seguito della ricezione in data 5 luglio 2018 della notifica della cessione di credito, aveva comunicato espressamente il suo rifiuto, con CP_1
conseguente inopponibilità della cessione nei suoi confronti. Evidenziava, infine, che la forma richiesta per l'atto di cessione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni doveva essere quella dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, il cui mancato rispetto avrebbe comportato l'inefficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto, così ribadendo la non debenza degli interessi di mora e degli interessi anatocistici ex art. 1283 cc.
Si costituiva nel giudizio di primo grado parte ingiungente, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto, sostenendo che la cessione del credito era opponibile alla pubblica amministrazione in quanto quest'ultima non l'aveva rifiutata con le forme prescritte dalla legge, ovvero con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Secondo la convenuta opposta, la pubblica amministrazione non aveva provato che il contratto con il fornitore NE IA SP fosse ancora in vigore al
4 momento della cessione, circostanza rilevante ai fini della validità del rifiuto opposto, atteso che tale facoltà sarebbe stata esercitabile solo laddove l'originario contratto risultasse ancora vigente.
Con sentenza n. 1441/2023, il Tribunale di Venezia accoglieva totalmente l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'opposta alla rifusione delle spese di lite.
A fondamento della propria decisione, il Giudice di primo grado statuiva che aveva corrisposto la somma di euro 970.459,99.= in data 14 giugno CP_1
2018, ovvero antecedentemente alla stipula del contratto di cessione dei crediti tra e estinguendo così la sua obbligazione di pagamento ed CP_3 Parte_1
estinguendo i crediti vantati dalla fornitrice NE IA SP.
In ogni caso, il Giudice di primo grado riteneva non opponibile l'avvenuta cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione, anche in riferimento al credito residuo pari a euro 156.484,00.=, somma risultante dalle fatture anche esse oggetto dell'atto di cessione, ma non pagate all'originaria creditrice NE
IA SP. Il Tribunale riteneva applicabile gli artt. 69 e 70 del R.D. n. 2440/1923, rinvianti a loro volta all'art. 9 allegato E L.n. 2248/1865, disciplina avente carattere derogatorio rispetto alle disposizioni dell'art. 1260 e seguenti cc ed imponente il consenso del debitore ceduto, per l'efficacia della cessione. Osservava il primo
Giudice che, nel caso di specie, non si era perfezionato il consenso della pubblica amministrazione ai sensi del citato art. 9, avendo la stessa, al contrario, rifiutato la cessione con nota inviata in data 10 luglio 2018. Il Tribunale accertava, inoltre, che il contratto da cui erano derivati i crediti oggetto di cessione era ancora vigente al momento della cessione stessa, trattandosi di presupposto fondamentale per l'operatività della disciplina derogatoria, posto che la somministrazione di energia elettrica tra NE SP e era pacificamente un rapporto negoziale di CP_2 durata, non emergendo la prova dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso in un momento anteriore alla cessione dei crediti.
5 Avverso detta sentenza ha proposto appello chiedendo la Parte_1
condanna di al pagamento della somma di euro 971.063,58.=, previo CP_2
accertamento e declaratoria di certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti di
[...]
nei confronti del , oltre interessi di mora, interessi Pt_1 Controparte_2 anatocistici e della somma di euro 5.480,00.= ai sensi dell'art. 6 comma 2 d. Lgs, n.
231/2002.
Con il primo motivo di appello, parte appellante ha evidenziato che, nel caso di specie, contrariamente a quanto affermato erroneamente dal Tribunale, non dovevano reputarsi applicabili le disposizioni di cui all'art. 9 allegato E L.n. 2248/1865, richiamate dagli artt. 69 e 70 R.D. n. 2440/1923, asserendo l'applicabilità della L.n.
52/1991 (disciplina della cessione dei crediti di impresa), che prevedrebbe, ai fini dell'opponibilità della cessione del credito nei confronti del debitore ceduto, sia sufficiente la sola notifica allo stesso, senza necessità di ulteriori adempimenti formali, come l'accettazione e l'assenza di rifiuto entro un termine da parte della pubblica amministrazione. A detta dell'appellante, la disposizione dell'art. 1 della
L.n. 52/1991 sarebbe legge speciale rispetto al R.D. n. 2440/1923 e all'art. 9 L.n.
2248/1865. Sempre in riferimento al primo motivo di gravame, parte appellante, inoltre, ha affermato l'applicabilità della L.n. 130/1999 inerente alla cartolarizzazione dei crediti, evidenziando che la cessione tra NE IA SP e la prima cessionaria era stata realizzata ai sensi delle Controparte_3
disposizioni della citata legge. Secondo tale testo normativo, richiamante Pt_1
l'art. 58 del TUB, prevedrebbe all'art. 4 comma 4 bis la non applicabilità degli art. 69 e 70 R.D. 2440/1923 nel caso di cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione. Parte appellante ha evidenziato che la cessione tra NE IA SP e sarebbe avvenuta proprio in forza della legge sulla cartolarizzazione, non CP_3
potendosi così affermare la necessità del consenso da parte della pubblica amministrazione debitrice ceduta ai fini dell'opponibilità alla stessa della cessione del credito, ciò valendo anche in ordine alla cessione di credito tra e CP_3 Parte_1
traendo essa origine da quella avvenuta in forza della legge sulla
[...]
6 cartolarizzazione tra NE e Parte appellante ha asserito, inoltre, che non in CP_3
giudizio era stata fornita la prova che il contratto di somministrazione dal quale i crediti ceduti avevano avuto origine fosse ancora in corso di esecuzione al momento della comunicazione della cessione del credito ed al momento della pendenza dell'azione giudiziaria volta ad ottenere il pagamento di detti crediti ceduti, essendo onere del dimostrare detta vigenza, presupposto dirimente per Controparte_2
l'applicabilità del regime speciale relativo alla cessione dei crediti di cui al R.D. n.
2440/1923 e di cui all'art. 9 Allegato E L.n. 2248/1865.
Con il secondo motivo di gravame, parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto a lei opponibile il pagamento della sorte capitale di euro 970.459,99.= effettuato dal in favore dell'originaria CP_1
creditrice in data 14 giugno 2018, evidenziando che il aveva mai prodotto CP_1
mandati di pagamento muniti di quietanza e che la sola emissione del mandato di pagamento non significava che la fattura fosse stata effettivamente pagata ed accreditata. In ogni caso, ha evidenziato che i pagamenti non potevano Pt_1
essere a lei opponibili, in quanto successivi alla notifica della cessione dei crediti intercorsa tra la NE IA SP e la prima cessionaria avendo quest'ultima CP_3
legittimamente ceduto i propri crediti a con la conseguenza della Pt_1 sussistenza dell'obbligazione del di corrispondere la somma Controparte_2
oggetto di lite.
Parte appellante, infine, ha insistito per il pagamento degli interessi moratori ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002; il pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori ai sensi dell'art. 1283 cc;
il pagamento dell'importo di euro 5.480,00.= determinato ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. n. 231/2002.
Si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta CP_2
depositata in data 31 maggio 2024, con la quale ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
*****
7 1 – Preliminarmente, è opportuno ricostruire i rapporti contrattuali intercorsi tra le parti.
È pacifico che è stato concluso un contratto di somministrazione tra la somministrante NE IA SP e Comando 51° somministrato, avente ad oggetto una fornitura di energia. Da questo rapporto contrattuale è sorto un diritto di credito in capo alla società somministrante, quale corrispettivo delle forniture di energia espletate a favore della controparte. Ciò posto, NE IA SP ha ceduto il proprio diritto di credito, derivante dal contratto di somministrazione, alla prima cessionaria mediante due atti distinti, il primo concluso in data 19 Controparte_3
dicembre 2016 ed il secondo stipulato in data 24 marzo 2017, atti di cessione aventi ad oggetto vari crediti riportati in Tabella nell'allegato A (doc. 6 e doc. 8 parte appellante). Successivamente, in data 28 giugno 2018, ha ceduto il proprio CP_3
credito complessivamente pari a euro 1.127.547,58.= a Parte_2
ora odierna appellante, notificando la cessione alla pubblica Parte_1
amministrazione debitrice ceduta in data 5 luglio 2018 (doc. 2 fascicolo monitorio).
A seguito della notificazione della cessione, il ha dichiarato di Controparte_2
non accettare detta cessione (doc. 2 fascicolo di parte appellata).
2 – Ciò posto, il primo motivo di appello non è fondato e va respinto. Al caso di specie devono reputarsi applicabili le disposizioni di cui al R.D. n. 2240/1923 e all'art. 9 Allegato E L.n. 2248/1865, secondo cui, ai fini dell'opponibilità della cessione del credito al debitore ceduto ed in deroga alla disciplina generale del codice civile, è necessario il consenso di quest'ultimo, ciò emergendo dal combinato disposto degli art. 69 e 70 del citato regio decreto che richiama la disposizione della legge abolitrice del contenzioso amministrativo. In particolare, l'art. 69 comma 1
R.D. n. 2240/1923 dispone che “le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento”,
8 prevedendo altresì al terzo comma del medesimo articolo che “le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio”.
Ai sensi dell'art. 70 del medesimo regio decreto, si prevede che “gli atti considerati nel precedente art. 69, debbono indicare il titolo e l'oggetto del credito verso lo Stato, che si intende colpire, cedere o delegare” e che “per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248 e degli articoli 351 e 355, allegato F, della legge medesima”. Dirimente per la presente controversia è la disposizione della legge relativa all'abolizione del contenzioso amministrativo del
1865, richiamata dal regio decreto, che prevede che “sul prezzo dei contratti in corso non potrà aver effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata”. Sostanzialmente si prevede che, nel caso di cessioni di credito, relativamente a somme dovute dallo Stato per contratti di somministrazione, dovendosi osservare quanto disposto dall'art. 9 L.n. 2248/1865, sia necessario il consenso della pubblica amministrazione debitrice ceduta ai fini dell'efficacia della cessione del credito nei suoi confronti, in deroga al regime codicistico stabilito dall'art. 1260 e seguenti cc, che configura la cessione del credito come un contratto ad effetti reali ex art. 1376 cc, perfezionatesi senza le necessità del consenso del debitore ceduto.
2.1 – Nel caso di specie, risulta applicabile tale regime speciale. Le cessioni di credito concluse tra la cedente NE IA SP e la prima cessionaria nonché CP_3
la cessione di credito conclusa dalla stessa con non sono CP_3 Parte_1
opponibili a in considerazione della sua mancata adesione. Al CP_1
contrario, la pubblica amministrazione debitrice ceduta risulta aver rifiutato la cessione, con comunicazione datata 10 luglio 2018, con la quale si ribadisce che i pagamenti per le forniture di energia sarebbero state effettuate a beneficio della società erogatrice del servizio NE IA SP (doc. 2 parte appellata). Ad ulteriore conferma dell'applicabilità del regime speciale, va precisato che parte della presente
9 controversia risulta essere un'amministrazione statale. Infatti, la regola sancita dall'art. 70 R.D. n. 2440/1923 è certamente derogativa e speciale rispetto alla disciplina ordinaria della opponibilità della cessione al debitore in forza della mera notificazione, trovando applicazione solo quando vengono in considerazione crediti ceduti vantati verso apparati amministrativi statali, come è il di CP_1
, rientrante nel . CP_2 Controparte_2
3 – Le argomentazioni di parte appellante non colgono nel segno. In primo luogo, non può affermarsi l'applicabilità della L.n. 52/1991, in tema di disciplina della cessione dei crediti di impresa. Essa non è dirimente per la presente controversia che ha ad oggetto l'opponibilità della cessione di credito nei confronti della pubblica amministrazione. La legge n. 52/1991 disciplina, infatti, il fenomeno più ampio del factoring, che attiene alla gestione del credito ceduto ed alla modalità di riscossione dello stesso da parte del factor. Non sussistono i presupposti per l'applicabilità del corpo normativo citato, ivi compreso il regime di efficacia della cessione nei confronti dei terzi ai sensi dell'art. 5 della medesima legge, che non può dirsi derogare il regime speciale di cui al regio decreto del 1923 e della legge abolitrice del contenzioso amministrativo, applicabile quando debitrice ceduta risulta essere un'amministrazione statale.
4 – Inoltre, diversamente da quanto sostenuto da non può trovare Pt_1
applicazione la Legge n. 130/1999, relativa alla cartolarizzazione dei crediti.
L'appellante in argomento evidenzia che la prima cessione tra NE IA SP e sarebbe stata effettuata con riferimento alla legge sulla cartolarizzazione e CP_3
ciò avrebbe reso opponibile nei confronti della pubblica amministrazione tale cessione, osservando che l'art. 4 comma 4 bis della legge citata prevedrebbe espressamente l'inapplicabilità delle disposizioni dell'art. 69 ed art. 70 del Regio decreto n. 2440/1923. Tale assunto non è fondato e non è dirimente per la presente controversia, dovendosi considerare che l'affermata applicabilità della legge sulla cartolarizzazione fa riferimento alle cessioni del credito intervenute tra NE IA SP e e non tra quest'ultima e l'odierna appellante. Le disposizioni relative alla CP_3
10 cartolarizzazione dei crediti non sono rilevanti per non trovando esse Parte_1
applicazione relativamente alla cessione datata 28 giugno 2018. Inoltre, nel medesimo atto di cessione del 28 giugno 2018, le parti hanno voluto formalizzare la cessione pro soluto dei crediti, nel rispetto delle formalità previste dagli art. 69 e 70 del Regio Decreto n. 2440/1923 (punto C premessa alla cessione di credito), a dimostrazione dell'applicabilità, secondo la volontà delle stesse parti, del regime speciale e la necessità del consenso del debitore ceduto ai fini dell'opponibilità nei suoi confronti della cessione dei crediti. Inoltre, anche nelle cessioni del 19 dicembre
2016 e del 24 marzo 2017 concluse tra NE IA SP e si prevede il rispetto CP_3 delle formalità previste dall'art. 69 e 70 R.D. n. 2440/1923, nonostante il richiamo alla legge sulla cartolarizzazione dei crediti che ne escluderebbe in astratto l'applicabilità. Ciò denota la volontà delle parti, nell'esercizio della loro autonomia privata, di assoggettarsi legittimamente alla disciplina di cui al più volte menzionato regio decreto, non essendo l'art. 4 comma 4 bis della L.n. 130/1999 norma imperativa tutelante interessi superindividuali. Si rileva, infine, che l'asserita applicazione della legge sulla cartolarizzazione non rileva nella presente controversia, posto che gli atti di cessione tra NE IA e sono diversi, CP_3 autonomi e distinti da quello concluso tra e l'odierna appellante, avente anche CP_3
ad oggetto un ammontare diverso di crediti e contenente una diversa regolamentazione.
5 – Non è fondata l'argomentazione di parte appellante circa la mancata prova della vigenza del contratto di somministrazione al momento del perfezionamento della cessione del credito, circostanza dirimente per l'applicazione del regime speciale relativo alla necessità del consenso del debitore ceduto per l'opponibilità ed efficacia della cessione del credito. Sul punto, statuisce la Cassazione che “per i crediti dello
Stato e degli enti pubblici territoriali (in fattispecie relativa ad appalto di opere pubbliche sottratto, ratione temporis, alla disciplina introdotta dalla legge n. 109 del
1994), il principio della generale cedibilità anche senza il consenso del creditore, sancito dall'art. 1260 cc, è derogato dall'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248
11 all. E, che in tali casi richiede la previa adesione dell'amministrazione interessata;
tale deroga, tuttavia, essendo intesa ad evitare che, durante l'esecuzione del contratto, possano venire a mancare i mezzi finanziari al soggetto obbligato alla prestazione in favore della P.A., opera solo fino a quando il contatto è in corso e cessa alla conclusione del rapporto contrattuale, conclusione che, in tema di appalto di opere pubbliche, può ritenersi realizzata soltanto a seguito dell'espletamento e dell'approvazione del collaudo da parte della P.A.” (Cass. n. 11475/2008). La ratio della disposizione dell'art. 9 della legge abolitrice del contenzioso amministrativo è quella di impedire che con la cessione del credito vengano a mancare i mezzi finanziari a colui che ha fornito la prestazione alla pubblica amministrazione. Ciò posto, il regime inerente alla cessione del credito ivi stabilito, si applica se il contratto di somministrazione è ancora in corso di esecuzione. Infatti, nel caso di cessazione di efficacia del contratto, non vi sarebbe più la necessità di garantire la sussistenza dei mezzi finanziari a colui che deve eseguire la prestazione in favore della pubblica amministrazione e non vi sarebbe più la necessità del consenso del debitore ceduto ai fini dell'efficacia della cessione del credito.
5.1 – Nella specie, il contratto di somministrazione era ancora vigente al momento della cessione del credito. Infatti, parte appellante, nel presente giudizio di gravame, ha rideterminato la propria domanda di condanna in euro 971.063,58.= (invece di euro 1.127.547,58.=), credito risultante dalle fatture inerenti alle prestazioni fornite dalla società somministrante emesse fino al 14 dicembre 2016 (doc. 1 appellante). Le rimanenti fatture, relative ai primi mesi del 2017, non sono oggetto della domanda di condanna nel presente giudizio di impugnazione. La domanda di condanna fa riferimento all'ammontare risultante dalla cessione di credito avvenuta in data 19 dicembre 2016 tra NE IA SP e (allegato A). I crediti relativi alla CP_3
cessione datata 21 marzo 2017, conclusa tra le stesse parti, non sono stati oggetto della domanda di condanna nel presente giudizio di gravame (fatture emesse nei mesi del 2017 e riportate nell'allegato A). Ciò posto, risulta pacifico che, al momento della prima cessione del credito, il contratto di somministrazione era ancora in corso
12 di esecuzione, essendo ciò confermato dall'emissione di fatture relative a prestazioni eseguite posteriormente alla cessione del credito del 19 dicembre 2016, oggetto poi di ulteriore atto di cessione datato marzo 2017. Il fatto che siano state emesse nuove fatture posteriormente al momento dell'avvenuta cessione di credito, indica che il contratto di somministrazione fosse ancora in esecuzione, risultando così applicabile alla cessione del credito la disciplina dell'art. 9 della legge abolitrice del contenzioso amministrativo, con necessità, per l'efficacia della cessione del credito, del consenso del debitore ceduto. Inoltre, anche al momento della cessione del credito del 28 giugno 2018, non vi sono prove circa la cessazione del contratto di somministrazione. Al contrario, nelle premesse della cessione del credito (punto C), le parti dichiarano di voler rispettare le formalità di cui al regio decreto n. 2440/1923, segno che le parti erano consce di dover essere sottoposte ad una regolamentazione speciale dovuta alla perdurante vigenza del contratto. Non è rilevante che il contratto di somministrazione sia vigente durante tutta la durata del giudizio, come affermato da parte appellante. Ai fini dell'applicazione del regime speciale è necessario che il contratto sia vigente al momento dell'avvenuta cessione, vista la ratio della disposizione di non far mancare i mezzi finanziari al somministrante (Cass n.
268/2006).
6 – Il secondo motivo di gravame non è fondato e va respinto. Il Controparte_2
ha corrisposto la somma di euro 970.459,99.= ad NE IA SP in data 14
[...]
giugno 2018, in un momento anteriore rispetto alla cessione del credito avvenuta tra e in data 28 giugno 2018. Ciò posto, anche per questa ragione, la CP_3 Parte_1
cessione di credito non è opponibile alla pubblica amministrazione debitrice ceduta.
Ai sensi dell'art. 69 del regio decreto n. 2240/1923, la notificazione della cessione del credito di cui all'art. 69 comma 1, rimane priva di effetto riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi. L'odierna appellata ha emesso ordine di pagamento in data 14 giugno 2018, allegando altresì le conferme di incasso datate 15 giugno 2018 (doc. 6, doc. 8, doc. 10). Non rileva che il pagamento sia avvenuto posteriormente alle cessioni di credito concluse tra NE IA SP e posta la CP_3
13 loro inopponibilità per le ragioni anzidette. Stante l'inopponibilità della cessione del credito, non possono essere accolte le domande relative al pagamento degli interessi moratori, degli interessi anatocistici ex art. 1283 cc e della somma di euro 5.480,00.= determinata ai sensi dell'art. 6 comma 2 D. Lgs n. 231/2002.
7 – Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza di parte appellante e sono liquidate come in dispositivo, considerati e valori medi e con esclusione della fase istruttoria non tenutasi, dandosi applicazione delle Tabelle del
2022, con riferimento allo scaglione da euro 520.001,00.= ad euro 1.000.000,00.=.
Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n.
228/2012, essendo tenuta l'appellante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1441/2023 del Parte_1
Tribunale di Venezia, pubblicata in data 17 agosto 2023;
2. conferma, per l'effetto, la ridetta sentenza;
3. condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato Parte_1
delle spese di lite del presente Controparte_5
grado di giudizio, che si liquidano in euro 18.511,00.= per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali 15%, IVA e CPA dovuti per legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n.
228/2012, essendo tenuta l'appellante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello;
14 5. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio di data 14 aprile 2025
Il Presidente
Dott. Massimo Coltro
Il Consigliere est.
Dott. Luca Boccuni
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo COLTRO Presidente
Dott. Luca BOCCUNI Consigliere rel.
Dott.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 390/2024 R.G. promossa
DA
(già , in persona del legale Parte_1 Parte_2
rappresentante pro tempore, corrente in Milano, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to Paolo Bonalume, anche domiciliatario, in forza di procura unita all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
CONTRO
1 , rappresentato e Controparte_1 difeso in giudizio dall'Avvocatura dello Stato di Venezia, con domicilio ex lege in Venezia - Palazzo Reale, San Marco n. 63;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1441/2023 del Tribunale di Venezia, pubblicata in data 17 agosto 2023, rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza ex art. 352 cpc tenutasi in data 7 aprile 2025.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
“Voglia la Corte d'Appello di Venezia, previo annullamento e in riforma della sentenza impugnata n. 1441/23 pubblicata dal Tribunale di Venezia il 17.08.23 nel giudizio RG 128/20 tra nuova denominazione di Parte_1 [...]
e il e non Parte_2 Controparte_2
notificata, in via principale, previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di nei confronti del Parte_1
: euro 971.063,58.= per sorte capitale, di cui alle 137 fatture riepilogate CP_1 nell'elenco prodotto in sede monitoria sub doc. 3 e ivi riprodotto sub doc. 1, tutte emesse da NE IA SP (“NE”) a titolo di corrispettivo delle forniture di energia erogate in favore del , da essa Controparte_2 cedute da NE a ( ) e da quest'ultima, a propria volta, Controparte_3 CP_3
Part cedute a gli interessi di mora, maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, determinati nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D.Lgs. n. 192/12 e, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale, scadenza riportata nel predetto elenco (colonna data scadenza) sino al saldo;
gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 cc, nella misura degli interessi legali di mora ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 cc,
2 con decorrenza dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo;
euro
5.480,00.= ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, moltiplicato per ciascuna delle 137 fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto di appello;
condannare il al relativo pagamento in favore CP_1
di oltre alle spese del giudizio di primo grado e con condanna del Parte_1
Part
a restituire a le somme da essa eventualmente pagate a titolo di spese CP_1
di lite in esecuzione della sentenza appellata. In via subordinata, accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti del della diversa Parte_1 CP_1 somma ritenuta dovuta e, per l'effetto, condannare il a pagare a CP_1 Parte_1
la diversa somma ritenuta dovuta a titolo di sorte capitale, interessi di mora e
[...] interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. n. 231/02. In ogni caso, con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA
e successive”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA:
“Vista l'ord. 09.07.2024 con cui è stato assegnato termine di giorni 60 non liberi prima dell'udienza del 07.04.2025 per il deposito di trattazione scritta contenente le sole istanze e conclusioni, la cui scadenza è il 06.02.2025, si conclude per il rigetto, con refusione delle spese, dell'avversario gravame in quanto inammissibile, improponibile, irricevibile, improcedibile e infondato nel merito per tutte le ragioni esposte nel presente atto, e si dichiara di non accettare il contraddittorio sulle domande nuove e/o i nuovi motivi di gravame proposti dall' appellante”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto n. 2768/2019, il Tribunale di Venezia ingiungeva al CP_1
il pagamento in favore di (oggi
[...] Parte_2 Parte_1
della somma di euro 1.134.195,58.= (incluse spese di recupero credito), oltre interessi spese. L'ingiungente allegava di aver agito in via monitoria per conseguire,
3 quale cessionaria del credito da parte di (a sua volta cessionaria Controparte_4
del credito di NE IA SP), il pagamento di fatture non pagate per il predetto complessivo importo, relativamente a forniture erogate dalla stessa NE IA nei confronti del CP_1
Con atto di opposizione all'appena menzionato decreto ingiuntivo, il
[...] allegava che l'importo oggetto del procedimento Controparte_1
monitorio era già stato quasi integralmente corrisposto ad NE IA SP in data antecedente alla cessione del credito. Asseriva, inoltre, che la cessione del credito non gli era opponibile, in conformità alla normativa speciale disciplinante la cessione dei crediti vantati nei confronti delle amministrazioni dello Stato la quale, in deroga alla previsione di cui all'art. 1260 cc, avrebbe subordinato l'efficacia della cessione all'accettazione da parte della pubblica amministrazione, a norma dell'art. 9 L.n.
2248/1865 e dell'art. 70 R.D. n. 2440/1923). Parte opponente sosteneva che la cessione di credito non era in ogni caso opponibile in ossequio della disciplina contenuta nel codice dei contratti pubblici (art. 117 D.Lgs. n. 163/2006), rilevando a proposito che, a seguito della ricezione in data 5 luglio 2018 della notifica della cessione di credito, aveva comunicato espressamente il suo rifiuto, con CP_1
conseguente inopponibilità della cessione nei suoi confronti. Evidenziava, infine, che la forma richiesta per l'atto di cessione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni doveva essere quella dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, il cui mancato rispetto avrebbe comportato l'inefficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto, così ribadendo la non debenza degli interessi di mora e degli interessi anatocistici ex art. 1283 cc.
Si costituiva nel giudizio di primo grado parte ingiungente, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto, sostenendo che la cessione del credito era opponibile alla pubblica amministrazione in quanto quest'ultima non l'aveva rifiutata con le forme prescritte dalla legge, ovvero con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Secondo la convenuta opposta, la pubblica amministrazione non aveva provato che il contratto con il fornitore NE IA SP fosse ancora in vigore al
4 momento della cessione, circostanza rilevante ai fini della validità del rifiuto opposto, atteso che tale facoltà sarebbe stata esercitabile solo laddove l'originario contratto risultasse ancora vigente.
Con sentenza n. 1441/2023, il Tribunale di Venezia accoglieva totalmente l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'opposta alla rifusione delle spese di lite.
A fondamento della propria decisione, il Giudice di primo grado statuiva che aveva corrisposto la somma di euro 970.459,99.= in data 14 giugno CP_1
2018, ovvero antecedentemente alla stipula del contratto di cessione dei crediti tra e estinguendo così la sua obbligazione di pagamento ed CP_3 Parte_1
estinguendo i crediti vantati dalla fornitrice NE IA SP.
In ogni caso, il Giudice di primo grado riteneva non opponibile l'avvenuta cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione, anche in riferimento al credito residuo pari a euro 156.484,00.=, somma risultante dalle fatture anche esse oggetto dell'atto di cessione, ma non pagate all'originaria creditrice NE
IA SP. Il Tribunale riteneva applicabile gli artt. 69 e 70 del R.D. n. 2440/1923, rinvianti a loro volta all'art. 9 allegato E L.n. 2248/1865, disciplina avente carattere derogatorio rispetto alle disposizioni dell'art. 1260 e seguenti cc ed imponente il consenso del debitore ceduto, per l'efficacia della cessione. Osservava il primo
Giudice che, nel caso di specie, non si era perfezionato il consenso della pubblica amministrazione ai sensi del citato art. 9, avendo la stessa, al contrario, rifiutato la cessione con nota inviata in data 10 luglio 2018. Il Tribunale accertava, inoltre, che il contratto da cui erano derivati i crediti oggetto di cessione era ancora vigente al momento della cessione stessa, trattandosi di presupposto fondamentale per l'operatività della disciplina derogatoria, posto che la somministrazione di energia elettrica tra NE SP e era pacificamente un rapporto negoziale di CP_2 durata, non emergendo la prova dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso in un momento anteriore alla cessione dei crediti.
5 Avverso detta sentenza ha proposto appello chiedendo la Parte_1
condanna di al pagamento della somma di euro 971.063,58.=, previo CP_2
accertamento e declaratoria di certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti di
[...]
nei confronti del , oltre interessi di mora, interessi Pt_1 Controparte_2 anatocistici e della somma di euro 5.480,00.= ai sensi dell'art. 6 comma 2 d. Lgs, n.
231/2002.
Con il primo motivo di appello, parte appellante ha evidenziato che, nel caso di specie, contrariamente a quanto affermato erroneamente dal Tribunale, non dovevano reputarsi applicabili le disposizioni di cui all'art. 9 allegato E L.n. 2248/1865, richiamate dagli artt. 69 e 70 R.D. n. 2440/1923, asserendo l'applicabilità della L.n.
52/1991 (disciplina della cessione dei crediti di impresa), che prevedrebbe, ai fini dell'opponibilità della cessione del credito nei confronti del debitore ceduto, sia sufficiente la sola notifica allo stesso, senza necessità di ulteriori adempimenti formali, come l'accettazione e l'assenza di rifiuto entro un termine da parte della pubblica amministrazione. A detta dell'appellante, la disposizione dell'art. 1 della
L.n. 52/1991 sarebbe legge speciale rispetto al R.D. n. 2440/1923 e all'art. 9 L.n.
2248/1865. Sempre in riferimento al primo motivo di gravame, parte appellante, inoltre, ha affermato l'applicabilità della L.n. 130/1999 inerente alla cartolarizzazione dei crediti, evidenziando che la cessione tra NE IA SP e la prima cessionaria era stata realizzata ai sensi delle Controparte_3
disposizioni della citata legge. Secondo tale testo normativo, richiamante Pt_1
l'art. 58 del TUB, prevedrebbe all'art. 4 comma 4 bis la non applicabilità degli art. 69 e 70 R.D. 2440/1923 nel caso di cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione. Parte appellante ha evidenziato che la cessione tra NE IA SP e sarebbe avvenuta proprio in forza della legge sulla cartolarizzazione, non CP_3
potendosi così affermare la necessità del consenso da parte della pubblica amministrazione debitrice ceduta ai fini dell'opponibilità alla stessa della cessione del credito, ciò valendo anche in ordine alla cessione di credito tra e CP_3 Parte_1
traendo essa origine da quella avvenuta in forza della legge sulla
[...]
6 cartolarizzazione tra NE e Parte appellante ha asserito, inoltre, che non in CP_3
giudizio era stata fornita la prova che il contratto di somministrazione dal quale i crediti ceduti avevano avuto origine fosse ancora in corso di esecuzione al momento della comunicazione della cessione del credito ed al momento della pendenza dell'azione giudiziaria volta ad ottenere il pagamento di detti crediti ceduti, essendo onere del dimostrare detta vigenza, presupposto dirimente per Controparte_2
l'applicabilità del regime speciale relativo alla cessione dei crediti di cui al R.D. n.
2440/1923 e di cui all'art. 9 Allegato E L.n. 2248/1865.
Con il secondo motivo di gravame, parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto a lei opponibile il pagamento della sorte capitale di euro 970.459,99.= effettuato dal in favore dell'originaria CP_1
creditrice in data 14 giugno 2018, evidenziando che il aveva mai prodotto CP_1
mandati di pagamento muniti di quietanza e che la sola emissione del mandato di pagamento non significava che la fattura fosse stata effettivamente pagata ed accreditata. In ogni caso, ha evidenziato che i pagamenti non potevano Pt_1
essere a lei opponibili, in quanto successivi alla notifica della cessione dei crediti intercorsa tra la NE IA SP e la prima cessionaria avendo quest'ultima CP_3
legittimamente ceduto i propri crediti a con la conseguenza della Pt_1 sussistenza dell'obbligazione del di corrispondere la somma Controparte_2
oggetto di lite.
Parte appellante, infine, ha insistito per il pagamento degli interessi moratori ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002; il pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori ai sensi dell'art. 1283 cc;
il pagamento dell'importo di euro 5.480,00.= determinato ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. n. 231/2002.
Si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta CP_2
depositata in data 31 maggio 2024, con la quale ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
*****
7 1 – Preliminarmente, è opportuno ricostruire i rapporti contrattuali intercorsi tra le parti.
È pacifico che è stato concluso un contratto di somministrazione tra la somministrante NE IA SP e Comando 51° somministrato, avente ad oggetto una fornitura di energia. Da questo rapporto contrattuale è sorto un diritto di credito in capo alla società somministrante, quale corrispettivo delle forniture di energia espletate a favore della controparte. Ciò posto, NE IA SP ha ceduto il proprio diritto di credito, derivante dal contratto di somministrazione, alla prima cessionaria mediante due atti distinti, il primo concluso in data 19 Controparte_3
dicembre 2016 ed il secondo stipulato in data 24 marzo 2017, atti di cessione aventi ad oggetto vari crediti riportati in Tabella nell'allegato A (doc. 6 e doc. 8 parte appellante). Successivamente, in data 28 giugno 2018, ha ceduto il proprio CP_3
credito complessivamente pari a euro 1.127.547,58.= a Parte_2
ora odierna appellante, notificando la cessione alla pubblica Parte_1
amministrazione debitrice ceduta in data 5 luglio 2018 (doc. 2 fascicolo monitorio).
A seguito della notificazione della cessione, il ha dichiarato di Controparte_2
non accettare detta cessione (doc. 2 fascicolo di parte appellata).
2 – Ciò posto, il primo motivo di appello non è fondato e va respinto. Al caso di specie devono reputarsi applicabili le disposizioni di cui al R.D. n. 2240/1923 e all'art. 9 Allegato E L.n. 2248/1865, secondo cui, ai fini dell'opponibilità della cessione del credito al debitore ceduto ed in deroga alla disciplina generale del codice civile, è necessario il consenso di quest'ultimo, ciò emergendo dal combinato disposto degli art. 69 e 70 del citato regio decreto che richiama la disposizione della legge abolitrice del contenzioso amministrativo. In particolare, l'art. 69 comma 1
R.D. n. 2240/1923 dispone che “le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento”,
8 prevedendo altresì al terzo comma del medesimo articolo che “le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio”.
Ai sensi dell'art. 70 del medesimo regio decreto, si prevede che “gli atti considerati nel precedente art. 69, debbono indicare il titolo e l'oggetto del credito verso lo Stato, che si intende colpire, cedere o delegare” e che “per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248 e degli articoli 351 e 355, allegato F, della legge medesima”. Dirimente per la presente controversia è la disposizione della legge relativa all'abolizione del contenzioso amministrativo del
1865, richiamata dal regio decreto, che prevede che “sul prezzo dei contratti in corso non potrà aver effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata”. Sostanzialmente si prevede che, nel caso di cessioni di credito, relativamente a somme dovute dallo Stato per contratti di somministrazione, dovendosi osservare quanto disposto dall'art. 9 L.n. 2248/1865, sia necessario il consenso della pubblica amministrazione debitrice ceduta ai fini dell'efficacia della cessione del credito nei suoi confronti, in deroga al regime codicistico stabilito dall'art. 1260 e seguenti cc, che configura la cessione del credito come un contratto ad effetti reali ex art. 1376 cc, perfezionatesi senza le necessità del consenso del debitore ceduto.
2.1 – Nel caso di specie, risulta applicabile tale regime speciale. Le cessioni di credito concluse tra la cedente NE IA SP e la prima cessionaria nonché CP_3
la cessione di credito conclusa dalla stessa con non sono CP_3 Parte_1
opponibili a in considerazione della sua mancata adesione. Al CP_1
contrario, la pubblica amministrazione debitrice ceduta risulta aver rifiutato la cessione, con comunicazione datata 10 luglio 2018, con la quale si ribadisce che i pagamenti per le forniture di energia sarebbero state effettuate a beneficio della società erogatrice del servizio NE IA SP (doc. 2 parte appellata). Ad ulteriore conferma dell'applicabilità del regime speciale, va precisato che parte della presente
9 controversia risulta essere un'amministrazione statale. Infatti, la regola sancita dall'art. 70 R.D. n. 2440/1923 è certamente derogativa e speciale rispetto alla disciplina ordinaria della opponibilità della cessione al debitore in forza della mera notificazione, trovando applicazione solo quando vengono in considerazione crediti ceduti vantati verso apparati amministrativi statali, come è il di CP_1
, rientrante nel . CP_2 Controparte_2
3 – Le argomentazioni di parte appellante non colgono nel segno. In primo luogo, non può affermarsi l'applicabilità della L.n. 52/1991, in tema di disciplina della cessione dei crediti di impresa. Essa non è dirimente per la presente controversia che ha ad oggetto l'opponibilità della cessione di credito nei confronti della pubblica amministrazione. La legge n. 52/1991 disciplina, infatti, il fenomeno più ampio del factoring, che attiene alla gestione del credito ceduto ed alla modalità di riscossione dello stesso da parte del factor. Non sussistono i presupposti per l'applicabilità del corpo normativo citato, ivi compreso il regime di efficacia della cessione nei confronti dei terzi ai sensi dell'art. 5 della medesima legge, che non può dirsi derogare il regime speciale di cui al regio decreto del 1923 e della legge abolitrice del contenzioso amministrativo, applicabile quando debitrice ceduta risulta essere un'amministrazione statale.
4 – Inoltre, diversamente da quanto sostenuto da non può trovare Pt_1
applicazione la Legge n. 130/1999, relativa alla cartolarizzazione dei crediti.
L'appellante in argomento evidenzia che la prima cessione tra NE IA SP e sarebbe stata effettuata con riferimento alla legge sulla cartolarizzazione e CP_3
ciò avrebbe reso opponibile nei confronti della pubblica amministrazione tale cessione, osservando che l'art. 4 comma 4 bis della legge citata prevedrebbe espressamente l'inapplicabilità delle disposizioni dell'art. 69 ed art. 70 del Regio decreto n. 2440/1923. Tale assunto non è fondato e non è dirimente per la presente controversia, dovendosi considerare che l'affermata applicabilità della legge sulla cartolarizzazione fa riferimento alle cessioni del credito intervenute tra NE IA SP e e non tra quest'ultima e l'odierna appellante. Le disposizioni relative alla CP_3
10 cartolarizzazione dei crediti non sono rilevanti per non trovando esse Parte_1
applicazione relativamente alla cessione datata 28 giugno 2018. Inoltre, nel medesimo atto di cessione del 28 giugno 2018, le parti hanno voluto formalizzare la cessione pro soluto dei crediti, nel rispetto delle formalità previste dagli art. 69 e 70 del Regio Decreto n. 2440/1923 (punto C premessa alla cessione di credito), a dimostrazione dell'applicabilità, secondo la volontà delle stesse parti, del regime speciale e la necessità del consenso del debitore ceduto ai fini dell'opponibilità nei suoi confronti della cessione dei crediti. Inoltre, anche nelle cessioni del 19 dicembre
2016 e del 24 marzo 2017 concluse tra NE IA SP e si prevede il rispetto CP_3 delle formalità previste dall'art. 69 e 70 R.D. n. 2440/1923, nonostante il richiamo alla legge sulla cartolarizzazione dei crediti che ne escluderebbe in astratto l'applicabilità. Ciò denota la volontà delle parti, nell'esercizio della loro autonomia privata, di assoggettarsi legittimamente alla disciplina di cui al più volte menzionato regio decreto, non essendo l'art. 4 comma 4 bis della L.n. 130/1999 norma imperativa tutelante interessi superindividuali. Si rileva, infine, che l'asserita applicazione della legge sulla cartolarizzazione non rileva nella presente controversia, posto che gli atti di cessione tra NE IA e sono diversi, CP_3 autonomi e distinti da quello concluso tra e l'odierna appellante, avente anche CP_3
ad oggetto un ammontare diverso di crediti e contenente una diversa regolamentazione.
5 – Non è fondata l'argomentazione di parte appellante circa la mancata prova della vigenza del contratto di somministrazione al momento del perfezionamento della cessione del credito, circostanza dirimente per l'applicazione del regime speciale relativo alla necessità del consenso del debitore ceduto per l'opponibilità ed efficacia della cessione del credito. Sul punto, statuisce la Cassazione che “per i crediti dello
Stato e degli enti pubblici territoriali (in fattispecie relativa ad appalto di opere pubbliche sottratto, ratione temporis, alla disciplina introdotta dalla legge n. 109 del
1994), il principio della generale cedibilità anche senza il consenso del creditore, sancito dall'art. 1260 cc, è derogato dall'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248
11 all. E, che in tali casi richiede la previa adesione dell'amministrazione interessata;
tale deroga, tuttavia, essendo intesa ad evitare che, durante l'esecuzione del contratto, possano venire a mancare i mezzi finanziari al soggetto obbligato alla prestazione in favore della P.A., opera solo fino a quando il contatto è in corso e cessa alla conclusione del rapporto contrattuale, conclusione che, in tema di appalto di opere pubbliche, può ritenersi realizzata soltanto a seguito dell'espletamento e dell'approvazione del collaudo da parte della P.A.” (Cass. n. 11475/2008). La ratio della disposizione dell'art. 9 della legge abolitrice del contenzioso amministrativo è quella di impedire che con la cessione del credito vengano a mancare i mezzi finanziari a colui che ha fornito la prestazione alla pubblica amministrazione. Ciò posto, il regime inerente alla cessione del credito ivi stabilito, si applica se il contratto di somministrazione è ancora in corso di esecuzione. Infatti, nel caso di cessazione di efficacia del contratto, non vi sarebbe più la necessità di garantire la sussistenza dei mezzi finanziari a colui che deve eseguire la prestazione in favore della pubblica amministrazione e non vi sarebbe più la necessità del consenso del debitore ceduto ai fini dell'efficacia della cessione del credito.
5.1 – Nella specie, il contratto di somministrazione era ancora vigente al momento della cessione del credito. Infatti, parte appellante, nel presente giudizio di gravame, ha rideterminato la propria domanda di condanna in euro 971.063,58.= (invece di euro 1.127.547,58.=), credito risultante dalle fatture inerenti alle prestazioni fornite dalla società somministrante emesse fino al 14 dicembre 2016 (doc. 1 appellante). Le rimanenti fatture, relative ai primi mesi del 2017, non sono oggetto della domanda di condanna nel presente giudizio di impugnazione. La domanda di condanna fa riferimento all'ammontare risultante dalla cessione di credito avvenuta in data 19 dicembre 2016 tra NE IA SP e (allegato A). I crediti relativi alla CP_3
cessione datata 21 marzo 2017, conclusa tra le stesse parti, non sono stati oggetto della domanda di condanna nel presente giudizio di gravame (fatture emesse nei mesi del 2017 e riportate nell'allegato A). Ciò posto, risulta pacifico che, al momento della prima cessione del credito, il contratto di somministrazione era ancora in corso
12 di esecuzione, essendo ciò confermato dall'emissione di fatture relative a prestazioni eseguite posteriormente alla cessione del credito del 19 dicembre 2016, oggetto poi di ulteriore atto di cessione datato marzo 2017. Il fatto che siano state emesse nuove fatture posteriormente al momento dell'avvenuta cessione di credito, indica che il contratto di somministrazione fosse ancora in esecuzione, risultando così applicabile alla cessione del credito la disciplina dell'art. 9 della legge abolitrice del contenzioso amministrativo, con necessità, per l'efficacia della cessione del credito, del consenso del debitore ceduto. Inoltre, anche al momento della cessione del credito del 28 giugno 2018, non vi sono prove circa la cessazione del contratto di somministrazione. Al contrario, nelle premesse della cessione del credito (punto C), le parti dichiarano di voler rispettare le formalità di cui al regio decreto n. 2440/1923, segno che le parti erano consce di dover essere sottoposte ad una regolamentazione speciale dovuta alla perdurante vigenza del contratto. Non è rilevante che il contratto di somministrazione sia vigente durante tutta la durata del giudizio, come affermato da parte appellante. Ai fini dell'applicazione del regime speciale è necessario che il contratto sia vigente al momento dell'avvenuta cessione, vista la ratio della disposizione di non far mancare i mezzi finanziari al somministrante (Cass n.
268/2006).
6 – Il secondo motivo di gravame non è fondato e va respinto. Il Controparte_2
ha corrisposto la somma di euro 970.459,99.= ad NE IA SP in data 14
[...]
giugno 2018, in un momento anteriore rispetto alla cessione del credito avvenuta tra e in data 28 giugno 2018. Ciò posto, anche per questa ragione, la CP_3 Parte_1
cessione di credito non è opponibile alla pubblica amministrazione debitrice ceduta.
Ai sensi dell'art. 69 del regio decreto n. 2240/1923, la notificazione della cessione del credito di cui all'art. 69 comma 1, rimane priva di effetto riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi. L'odierna appellata ha emesso ordine di pagamento in data 14 giugno 2018, allegando altresì le conferme di incasso datate 15 giugno 2018 (doc. 6, doc. 8, doc. 10). Non rileva che il pagamento sia avvenuto posteriormente alle cessioni di credito concluse tra NE IA SP e posta la CP_3
13 loro inopponibilità per le ragioni anzidette. Stante l'inopponibilità della cessione del credito, non possono essere accolte le domande relative al pagamento degli interessi moratori, degli interessi anatocistici ex art. 1283 cc e della somma di euro 5.480,00.= determinata ai sensi dell'art. 6 comma 2 D. Lgs n. 231/2002.
7 – Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza di parte appellante e sono liquidate come in dispositivo, considerati e valori medi e con esclusione della fase istruttoria non tenutasi, dandosi applicazione delle Tabelle del
2022, con riferimento allo scaglione da euro 520.001,00.= ad euro 1.000.000,00.=.
Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n.
228/2012, essendo tenuta l'appellante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1441/2023 del Parte_1
Tribunale di Venezia, pubblicata in data 17 agosto 2023;
2. conferma, per l'effetto, la ridetta sentenza;
3. condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato Parte_1
delle spese di lite del presente Controparte_5
grado di giudizio, che si liquidano in euro 18.511,00.= per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali 15%, IVA e CPA dovuti per legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n.
228/2012, essendo tenuta l'appellante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello;
14 5. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio di data 14 aprile 2025
Il Presidente
Dott. Massimo Coltro
Il Consigliere est.
Dott. Luca Boccuni
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