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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 23/12/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 957/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. TO IO Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. IE EA Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 957/2024 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. MANDOLFO GABRIELE GIUSEPPE MARIA, rappresentante e difensore
Ricorrente
E
(C.F.: ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. FERRARI ERIKA, rappresentante e difensore
Ricorrente
E CON L'INTERVENTO
del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni: le parti chiedono che vengano accolte le condizioni previste nell'accordo sottoscritto, depositato in atti in data 30.5.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.11.2024, adiva il Tribunale di Gela per ottenere Parte_1 la revoca ovvero la modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio, stabilite nella sentenza n. 263/2021, resa dal Tribunale di Gela il 3.6.2021 nell'ambito del 1 procedimento n. 1961/2020 R.G., nella parte in cui prevedeva a carico del ricorrente l'obbligo al pagamento della somma di € 100,00 per il mantenimento del figlio , nato a [...] il Persona_1
23.7.1991, e la somma di € 400,00 a titolo di assegno divorzile per la moglie.
Esponeva che il figlio, oltre ad essere un uomo di ben 33 anni, lavora già dai tempi della sentenza di divorzio
Rappresentava, inoltre, un peggioramento delle proprie condizioni economiche e conseguentemente le difficoltà ad adempiere al pagamento dell'assegno stabilito a favore di controparte oltre alla mancanza di volontà della stessa a ricercare un'attività lavorativa in modo da rendersi autonoma economicamente.
Chiedeva, pertanto, di revocare l'assegno di mantenimento stabilito con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio per il figlio, oltre alla revoca dell'assegno divorzile o in subordine di modificare l'importo riducendolo ad € 100,00 mensili.
In data 2.5.2025 si costituiva , contestando tutte le richieste di modifica formulate CP_1 dal ricorrente poiché infondate.
Rappresentava che la situazione economica del ricorrente non è peggiorata ma che anzi può contare sul reddito mensile dell'attuale moglie, la quale lavora come insegnate e sulle somme percepite dalla vendita di un'immobile ereditato.
Lamentava il mancato adempimento da parte del ricorrente del pagamento in suo favore dell'assegno stabilito per un importo complessivo di € 5.100,00.
Allegava di aver percepito il reddito di cittadinanza solo per sei mesi e che la domanda presentata per il reddito di inclusione era stata respinta e pertanto di non percepire redditi.
Con istanza congiunta depositata il 30.5.2025 i procuratori delle parti esponevano di avere raggiunto un'intesa circa la modifica delle condizioni stabilite con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedevano la trasformazione del rito nonché il differimento e la trattazione in modalità cartolare dell'udienza.
All'udienza dell'8.7.2025, tenuta con note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c, le parti chiedevano la ratifica dell'accordo di modifica delle condizioni di divorzio di seguito riportato:
“1) le parti convengono che l'assegno di mantenimento, a favore della sig.ra sia ridotto CP_1 nella percentuale del 50% rispetto a quanto concordato in sede di divorzio e che l'assegno in favore del figlio sia definitivamente revocato, essendo il medesimo economicamente Per_1 indipendente non essendo mai stata richiesta, in passato, alcuna somma a tale titolo;
egli infatti, ha sempre svolto attività lavorativa già dal tempo della sottoscrizione degli accordi di divorzio e, pertanto, l'assegno di mantenimento in suo favore è rimasto sospeso.
2) il sig. , pertanto, a far tempo già dal mese di maggio 2025, corrisponderà alla sig.ra Pt_1 CP_1
, a tiolo di assegno di mantenimento personale, la somma di euro 200,00 (duecento/00)
[...]
2 mensile. 3) le parti, concordemente, convengono che verranno rassegnate conclusioni congiunte all'interno del procedimento giudiziario n. 957/2024, pendente avanti il Tribunale di Gela, secondo le quali il contributo al mantenimento versato dall'ex marito a favore della moglie, sarà pari ad € 200,00
(duecento/00) mensili e nulla sarà dovuto a titolo di assegno di mantenimento in favore del figlio
, che verrà definitivamente revocato. Per_1
4) il sig. s'impegna a saldare il proprio debito nei confronti della sig.ra Parte_1 CP_1
, pari ad euro 5.300,00, per come indicato in premessa, con le seguenti modalità:
[...]
- euro 1.500,00 (millecinquecento/00) mediante bonifico bancario contestualmente alla sottoscrizione del presente atto;
- euro 1.900,00 (millenovecento/00) mediante bonifico bancario entro e non oltre il giorno 21 ottobre 2025;
- euro 1.900,00 (millenovecento/00) mediate bonifico bancario entro e non oltre il giorno 21 dicembre 2025;
5) le parti, concordemente, stabiliscono che, qualora il sig. non rispetti termini di pagamento Pt_1 di cui sopra, verserà alla sig.ra una penale mensile, a partire dal mese successivo CP_1 all'inadempimento (dunque, o da giugno 2025, o da novembre 2025 o da gennaio 2026) pari ad euro 200,00 (duecento/00) mensili fino al saldo completo del dovuto. Pertanto, qualora il Pt_1 non adempia al proprio debito come disciplinato al punto 2, verserà mensilmente, alla sig.ra CP_1 la somma di euro 200,00 a titolo di penale, oltre la somma di seguito stabilita, quale assegno di mantenimento personale a favore dell'ex coniuge, per l'effetto verserà la somma di euro 400,00 mensile (200,00 a titolo di assegno divorzile e 200,00 a titolo di penale), fino al saldo completo d tale debito, il sig. continuerà a versare alla signora esclusivamente la somma di euro Pt_1 CP_1
200,00 mensili a titolo di assegno divorzile.
6) resta inteso, con riferimento alle predette somme arretrate, che, qualora il sig. non Pt_1 ottemperi a quanto sopra, ossia non paghi il proprio debito a favore della sig.ra entro il CP_1 termine ultimo del 21.12.2025, il medesimo decadrà dal beneficio del termine e questo accordo perderà di ogni valore ed effetto di legge, e la sig.ra sarà libera di procedere CP_1 immediatamente per l recupero forzoso di quanto ancora dovuto dal sig. , oltre ad aver diritto Pt_1 alla ricezione da arte del sg. , della somma di euro 200,00 mensile, a titolo di penale, fino al Pt_1 recupero completo del proprio credito.
7) le parti dichiarano, con la sottoscrizione della presente, di aver definito n manera tombale ogni reciproca pendenza e di non avere, reciprocamente, più nulla a pretendere per il futuro, salvo quanto previsto dal presente accordo.”
Infine, con ordinanza dell'1.10.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Ciò premesso in fatto, il Collegio ritiene di poter prendere atto delle condizioni proposte dalle parti
3 in quanto non sono in contrasto con i principi dell'ordinamento. Le spese – considerata la natura del giudizio e la definizione consensuale della controversia – devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, a modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio stabilite con la sentenza n. 263/2021 del 3.6.2021:
- PRENDE ATTO delle modifiche concordate alle condizioni di divorzio, stabilite dalle parti con l'accordo depositato in data 30.5.2025, riportate in parte motiva;
- COMPENSA integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 18.12.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
IE EA TO IO
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. TO IO Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. IE EA Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 957/2024 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. MANDOLFO GABRIELE GIUSEPPE MARIA, rappresentante e difensore
Ricorrente
E
(C.F.: ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. FERRARI ERIKA, rappresentante e difensore
Ricorrente
E CON L'INTERVENTO
del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni: le parti chiedono che vengano accolte le condizioni previste nell'accordo sottoscritto, depositato in atti in data 30.5.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.11.2024, adiva il Tribunale di Gela per ottenere Parte_1 la revoca ovvero la modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio, stabilite nella sentenza n. 263/2021, resa dal Tribunale di Gela il 3.6.2021 nell'ambito del 1 procedimento n. 1961/2020 R.G., nella parte in cui prevedeva a carico del ricorrente l'obbligo al pagamento della somma di € 100,00 per il mantenimento del figlio , nato a [...] il Persona_1
23.7.1991, e la somma di € 400,00 a titolo di assegno divorzile per la moglie.
Esponeva che il figlio, oltre ad essere un uomo di ben 33 anni, lavora già dai tempi della sentenza di divorzio
Rappresentava, inoltre, un peggioramento delle proprie condizioni economiche e conseguentemente le difficoltà ad adempiere al pagamento dell'assegno stabilito a favore di controparte oltre alla mancanza di volontà della stessa a ricercare un'attività lavorativa in modo da rendersi autonoma economicamente.
Chiedeva, pertanto, di revocare l'assegno di mantenimento stabilito con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio per il figlio, oltre alla revoca dell'assegno divorzile o in subordine di modificare l'importo riducendolo ad € 100,00 mensili.
In data 2.5.2025 si costituiva , contestando tutte le richieste di modifica formulate CP_1 dal ricorrente poiché infondate.
Rappresentava che la situazione economica del ricorrente non è peggiorata ma che anzi può contare sul reddito mensile dell'attuale moglie, la quale lavora come insegnate e sulle somme percepite dalla vendita di un'immobile ereditato.
Lamentava il mancato adempimento da parte del ricorrente del pagamento in suo favore dell'assegno stabilito per un importo complessivo di € 5.100,00.
Allegava di aver percepito il reddito di cittadinanza solo per sei mesi e che la domanda presentata per il reddito di inclusione era stata respinta e pertanto di non percepire redditi.
Con istanza congiunta depositata il 30.5.2025 i procuratori delle parti esponevano di avere raggiunto un'intesa circa la modifica delle condizioni stabilite con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedevano la trasformazione del rito nonché il differimento e la trattazione in modalità cartolare dell'udienza.
All'udienza dell'8.7.2025, tenuta con note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c, le parti chiedevano la ratifica dell'accordo di modifica delle condizioni di divorzio di seguito riportato:
“1) le parti convengono che l'assegno di mantenimento, a favore della sig.ra sia ridotto CP_1 nella percentuale del 50% rispetto a quanto concordato in sede di divorzio e che l'assegno in favore del figlio sia definitivamente revocato, essendo il medesimo economicamente Per_1 indipendente non essendo mai stata richiesta, in passato, alcuna somma a tale titolo;
egli infatti, ha sempre svolto attività lavorativa già dal tempo della sottoscrizione degli accordi di divorzio e, pertanto, l'assegno di mantenimento in suo favore è rimasto sospeso.
2) il sig. , pertanto, a far tempo già dal mese di maggio 2025, corrisponderà alla sig.ra Pt_1 CP_1
, a tiolo di assegno di mantenimento personale, la somma di euro 200,00 (duecento/00)
[...]
2 mensile. 3) le parti, concordemente, convengono che verranno rassegnate conclusioni congiunte all'interno del procedimento giudiziario n. 957/2024, pendente avanti il Tribunale di Gela, secondo le quali il contributo al mantenimento versato dall'ex marito a favore della moglie, sarà pari ad € 200,00
(duecento/00) mensili e nulla sarà dovuto a titolo di assegno di mantenimento in favore del figlio
, che verrà definitivamente revocato. Per_1
4) il sig. s'impegna a saldare il proprio debito nei confronti della sig.ra Parte_1 CP_1
, pari ad euro 5.300,00, per come indicato in premessa, con le seguenti modalità:
[...]
- euro 1.500,00 (millecinquecento/00) mediante bonifico bancario contestualmente alla sottoscrizione del presente atto;
- euro 1.900,00 (millenovecento/00) mediante bonifico bancario entro e non oltre il giorno 21 ottobre 2025;
- euro 1.900,00 (millenovecento/00) mediate bonifico bancario entro e non oltre il giorno 21 dicembre 2025;
5) le parti, concordemente, stabiliscono che, qualora il sig. non rispetti termini di pagamento Pt_1 di cui sopra, verserà alla sig.ra una penale mensile, a partire dal mese successivo CP_1 all'inadempimento (dunque, o da giugno 2025, o da novembre 2025 o da gennaio 2026) pari ad euro 200,00 (duecento/00) mensili fino al saldo completo del dovuto. Pertanto, qualora il Pt_1 non adempia al proprio debito come disciplinato al punto 2, verserà mensilmente, alla sig.ra CP_1 la somma di euro 200,00 a titolo di penale, oltre la somma di seguito stabilita, quale assegno di mantenimento personale a favore dell'ex coniuge, per l'effetto verserà la somma di euro 400,00 mensile (200,00 a titolo di assegno divorzile e 200,00 a titolo di penale), fino al saldo completo d tale debito, il sig. continuerà a versare alla signora esclusivamente la somma di euro Pt_1 CP_1
200,00 mensili a titolo di assegno divorzile.
6) resta inteso, con riferimento alle predette somme arretrate, che, qualora il sig. non Pt_1 ottemperi a quanto sopra, ossia non paghi il proprio debito a favore della sig.ra entro il CP_1 termine ultimo del 21.12.2025, il medesimo decadrà dal beneficio del termine e questo accordo perderà di ogni valore ed effetto di legge, e la sig.ra sarà libera di procedere CP_1 immediatamente per l recupero forzoso di quanto ancora dovuto dal sig. , oltre ad aver diritto Pt_1 alla ricezione da arte del sg. , della somma di euro 200,00 mensile, a titolo di penale, fino al Pt_1 recupero completo del proprio credito.
7) le parti dichiarano, con la sottoscrizione della presente, di aver definito n manera tombale ogni reciproca pendenza e di non avere, reciprocamente, più nulla a pretendere per il futuro, salvo quanto previsto dal presente accordo.”
Infine, con ordinanza dell'1.10.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Ciò premesso in fatto, il Collegio ritiene di poter prendere atto delle condizioni proposte dalle parti
3 in quanto non sono in contrasto con i principi dell'ordinamento. Le spese – considerata la natura del giudizio e la definizione consensuale della controversia – devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, a modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio stabilite con la sentenza n. 263/2021 del 3.6.2021:
- PRENDE ATTO delle modifiche concordate alle condizioni di divorzio, stabilite dalle parti con l'accordo depositato in data 30.5.2025, riportate in parte motiva;
- COMPENSA integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 18.12.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
IE EA TO IO
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